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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14236/2023 promossa da: in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Parte_1 geom. , con il patrocinio dell'avv. R. Martorelli e dell'avv. A Bolla, elettivamente CP_1
domiciliata presso i difensori
Opponente
contro
, con il patrocino dell'avv. A. Ruocco, elettivamente domiciliata presso il CP_2
difensore
Opposto
CONCLUSIONI
Per parte opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto:
- previe le declaratorie del caso;
- respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dal signor e, per CP_2
l'effetto, dichiarare nullo, annullare e/o revocare con la migliore formula il decreto ingiuntivo del
pagina 1 di 7 Tribunale di Torino n. 3434/2023, R.G. 8597/2023, del 16 maggio 2023, dichiarandolo quindi
inefficace in ogni sua statuizione.
IN OGNI CASO:
- respingere tutte le domande avversarie e, per l'effetto, assolvere la conchiudente da ogni avversaria pretesa.
- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA, rimborso spese forfettarie ex art. 2, II comma, D.M. n. 55/2014 e successive occorrende.
- Dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare il signor al risarcimento dei CP_2
danni, da liquidarsi secondo equità, ed al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, rispettivamente I comma e III comma, c.p.c., in favore della conchiudente, in conseguenza dell'evidente temerarietà delle domande proposte in via monitoria.
Per parte opposta
Che il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna della alla consegna CP_3
dei contratti oggetto di causa.
b) Condannare la Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite
del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto
difensore antistatario.
Salvezze illimitate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la società conveniva in giudizio chiedendo di revocare e/o annullare il decreto Parte_1 CP_2
ingiuntivo n. 3434/2023 n. R.G. 8597/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 16.05.2023, di respingere ogni ulteriore domanda avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e di dichiarare tenuta e condannare la controparte ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 2 C.p.c.
Si costituiva chiedendo preliminarmente di concedersi la provvisoria esecutorietà del CP_2
decreto ingiuntivo e, nel merito, di confermare l'ingiunzione respingendo le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con il decreto del 03.11.2023 l'odierno Tribunale invitava parte opposta a regolarizzare la procura alle liti e vi provvedeva con l'atto depositato in data 05.01.2024. CP_2 pagina 2 di 7 Con l'ordinanza del 29.01.2024 veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività e nella medesima occasione si disponeva che parte opposta provvedesse ad instaurare la fase di mediazione. Come si evince dal verbale depositato in atti da parte opposta in data
23.04.2024 la procedura stragiudiziale azionata da ha avuto esito negativo. CP_2
Infine, con l'ordinanza del 29.04.2024 la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2. La trattazione delle domande impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
In data 18.07.2022 , per il tramite dell'Associazione a cui aveva conferito CP_2 CP_4
mandato, recapitava a una pec con la quale chiedeva la documentazione relativa al Parte_1 contratto di cessione del quinto n. 325312 sottoscritto con l'opponente, il conteggio estintivo e la liberatoria di estinzione (doc. 1 oppon.).
In data 27.09.2022 trasmetteva, tramite pec, la copia del contratto n. 325312 all'A. Parte_1
Difesa precisando che si trattasse di un “contratto per operazione in regolare ammortamento”
(doc. 2 oppon.).
In data 05.10.2022, ad integrazione della comunicazione inoltrata tramite la pec del 27.09.2022, inviava alla controparte la copia del contratto di finanziamento, il documento di Parte_1
sintesi delle condizioni contrattuali, comprensivo della documentazione contemplata dalla normativa sulla trasparenza bancaria, il piano di ammortamento del contratto aggiornato alla data di stipula nonché un ulteriore prospetto dal quale si evinceva lo stato dei versamenti e la mancata estinzione del finanziamento;
nell'occasione specificava che il finanziamento fosse in ammortamento poiché permaneva un debito pari ad €. 140,48 a carico di (doc. 3 CP_2
oppon.).
Parte opponente, al fine di dimostrare di aver agito legittimamente, osservava che l'interruzione del rapporto di lavoro non comportava l'automatica ed anticipata estinzione del finanziamento. A tal proposito richiamava le condizioni contrattuali sottoscritte dall'opposto, e precisamente l'art. 5.4, specificando che detta pattuizione era conforme alla speciale normativa stabilita dagli artt. 43 e 55
del D.p.r. 180/1950. Per tale ragione, eccepiva l'efficacia della cessione del credito sul trattamento di fine rapporto maturato dall'opposto e che in ragione dell'incapienza del Tfr si trattava di rapporto in ammortamento, dunque non estinto.
Parte opposta, dal proprio canto, contestava che la cessione risultasse in ammortamento per via pagina 3 di 7 dell'intervento del Tfr unitamente ad un fondo c.d. “cometa” e quindi affermava che la cessione era stata estinta il 09.09.2022 come da comunicazione che il predetto fondo aveva trasmesso allo stesso opponente avente ad oggetto, per l'appunto, il “Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita” (doc. 1 e 2 oppost.).
Parte creditrice eccepiva quindi l'infondatezza dell'odierna opposizione e delle domande avversarie, affermando che la controparte aveva violato il generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, dal quale originerebbe il dovere, gravante su quest'ultima, di fornire al cliente la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento.
3. L'odierna opposizione va accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, procedendo alla ricognizione del quadro normativo di riferimento, occorre richiamare l'art. 117 del D. Lgs. 385/1994 c.d. Tub il quale stabilisce che i contratti debbano essere stipulati per iscritto e che una copia dello stesso debba essere consegnata al cliente.
Risulta documentalmente provato che abbia dichiarato di averne ricevuto una copia CP_2 all'atto della sottoscrizione del contratto;
si richiama a tal proposito l'art.
1.2 del contratto di finanziamento rubricato “premesse” (p. 5 e 9 doc. 2 oppon.).
Il cliente, ai sensi dell'art. 119 Tub, ha poi il diritto di ottenere, entro un congruo termine ( e comunque non oltre 90 gg. ), copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni;
nelle ipotesi in cui il cliente eserciti il diritto di cui all'art. 119 Tub e la banca non ottemperi alla richiesta, il creditore potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la documentazione richiesta in ragione dell'inadempimento perpetrato dall'istituto bancario.
Nella fattispecie in esame risulta documentalmente provato che abbia provato di Parte_1
aver adempiuto al proprio obbligo di consegna nel termine di legge e abbia ricevuto, CP_2
in seguito alle richieste inoltrate alla controparte per il tramite della mandataria , entro il CP_4
termine dei novanta giorni stabilito dalla norma, la copia della documentazione richiesta.
Più precisamente si osserva che la richiesta con cui parte opposta richiedeva la documentazione veniva inviata tramite pec in data 18.07.2022 (doc. 1 oppon.); parte opponente inviava una prima pec alla controparte in data 27.09.2022, dunque entro il termine dei novanta giorni, in cui allegava il contratto di finanziamento (doc. 2 oppon.) ed una seconda pec, datata 05.10.2022, in cui allegava il contratto, il piano di ammortamento del contratto ed un prospetto di piano di ammortamento aggiornato dal quale si evinceva lo stato dei versamenti e la mancata estinzione del finanziamento
(doc. 3 oppon.). pagina 4 di 7 Dalle considerazioni che precedono ne deriva quindi che con riguardo al finanziamento,
l'ingiunzione di pagamento oggi opposta deve essere revocata poiché risulta documentalmente CP_ provato che il , sin dal 27.09.2022, dunque ben prima della data di iscrizione a ruolo del ricorso monitorio, aveva la disponibilità del contratto (doc. 2 oppon.).
Per quanto concerne l'ulteriore documentazione richiesta, ovverosia quella attestante il conteggio estintivo e quella avente ad oggetto la quietanza di pagamento liberatoria, si rileva quanto segue.
ha sottoscritto un finanziamento rimborsabile attraverso la cessione pro solvendo di CP_2
quote della retribuzione garantito dalla cessione della retribuzione nonché dalle somme presenti e future accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro e/o presso il fondo pensione complementare.
Risulta dirimente, a tal proposito, la normativa dettata dall'art. 43 del D.p.r. 180/1950 e a cui gli art.
5.4 e 9 del contratto oggetto del presente giudizio si riferiscono, la quale stabilisce che l'interruzione del rapporto di lavoro non comporta l'automatica ed anticipata estinzione del finanziamento, poichè l'efficacia della cessione si estende di diritto sulle somme che sono dovute dal debitore a titolo di Tfr (doc. 2 oppon.).
Ne consegue che l'estinzione del finanziamento può verificarsi nell'ipotesi in cui la somma versata a titolo di Tfr risulti sufficiente a saldare il relativo debito/finanziamento ovvero nell'ipotesi in cui il cliente presenti una formale richiesta di estinzione anticipata alla banca e proceda al versamento del residuo;
fuori da tale ipotesi l'ammortamento prosegue regolarmente senza alcuna interruzione/estinzione.
Nel caso di specie, non vi è prova che parte opposta abbia presentato una formale richiesta di estinzione anticipata;
dalla documentazione versata in atti emerge che, successivamente al versamento in favore dell'odierna opponente delle somme che erano state accantonate presso il datore di lavoro a titolo di Tfr e/o presso il fondo pensione “Cometa”, sia residuato un debito a carico di pari ad €. 140,48 (doc. 3 oppon.). CP_2
Ne discende che l'estinzione anticipata del finanziamento non può essersi realizzata posto che la somma versata a titolo di Tfr in favore dell'odierna opponente è risultata insufficiente a saldare il suo debito;
del pari, come già esposto, non vi è prova che il cliente abbia formulato una richiesta di estinzione anticipata.
Per mera completezza si rileva che l'art. 119 Tub, il quale positivizza l'obbligo di consegna della documentazione afferente ai rapporti intrattenuti col cliente, lo circoscrive alle operazioni “svolte” con ciò intendendo riferirsi a quelle operazioni che abbiano avuto un epilogo, che si siano concluse pagina 5 di 7 e/o estinte escludendo quelle che risultino ancora in corso di svolgimento e/o in ammortamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono non può rinvenirsi alcun obbligo di consegna in capo a dell'ulteriore documentazione di cui si discute. Parte_1
In conclusione, poiché devono essere accolti i motivi di opposizione sollevati da Parte_1
deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo n. 3434/2023 n. R.G. 8597/2023 emesso dal
Tribunale di Torino in data 16.05.2023.
4. Per quanto riguarda la domanda volta al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. sollevata da parte opponente nei confronti della controparte si ritiene che essa non possa essere accolta.
Al riguardo va detto che la lite può considerarsi temeraria solamente quando la parte sia consapevole della non spettanza della prestazione richiesta ovvero nell'ipotesi in cui il grado di imprudenza, imperizia o negligenza risulti elevato.
Anche la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha più volte espresso il principio secondo cui “agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (Cass. 12413/2016).
L'errore commesso da parte opposta, consistente nell'aver richiesto la documentazione contrattuale di che trattasi, non evidenzia un grado di imprudenza, imperizia o negligenza tale da giustificare la condanna ex art. 96 C.p.c.; né, all'esito dell'odierno giudizio, si rinviene quell'elemento di mala fede o colpa grave in capo a richiesto dalla normativa al fine di poter riconoscere una CP_2 posta risarcitoria in favore dell'odierna parte opponente.
Del pari, neppure sussistono i requisiti per il riconoscimento di una somma equitativa ex art. 96, co.
3 C.p.c. poiché, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda , non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. 13859/2022).
Poiché nel caso di specie nulla è stato offerto da parte opponente la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3, C.p.c. non può trovare accoglimento.
pagina 6 di 7 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'opposto.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore della domanda azionata con l'odierno giudizio, dunque secondo il valore indeterminato, complessità bassa e secondo i valori minimi per la prima,
la seconda e la quarta fase. Non vanno calcolate quelle della terza fase in quanto non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
Accoglie integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3434/2023 n.
R.G. 8597/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 16.05.2023.
Condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese processuali del giudizio di opposizione che liquida in €. 2.906,00 per onorari, €. 259,00 per spese, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, in data 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14236/2023 promossa da: in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Parte_1 geom. , con il patrocinio dell'avv. R. Martorelli e dell'avv. A Bolla, elettivamente CP_1
domiciliata presso i difensori
Opponente
contro
, con il patrocino dell'avv. A. Ruocco, elettivamente domiciliata presso il CP_2
difensore
Opposto
CONCLUSIONI
Per parte opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto:
- previe le declaratorie del caso;
- respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dal signor e, per CP_2
l'effetto, dichiarare nullo, annullare e/o revocare con la migliore formula il decreto ingiuntivo del
pagina 1 di 7 Tribunale di Torino n. 3434/2023, R.G. 8597/2023, del 16 maggio 2023, dichiarandolo quindi
inefficace in ogni sua statuizione.
IN OGNI CASO:
- respingere tutte le domande avversarie e, per l'effetto, assolvere la conchiudente da ogni avversaria pretesa.
- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA, rimborso spese forfettarie ex art. 2, II comma, D.M. n. 55/2014 e successive occorrende.
- Dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare il signor al risarcimento dei CP_2
danni, da liquidarsi secondo equità, ed al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, rispettivamente I comma e III comma, c.p.c., in favore della conchiudente, in conseguenza dell'evidente temerarietà delle domande proposte in via monitoria.
Per parte opposta
Che il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna della alla consegna CP_3
dei contratti oggetto di causa.
b) Condannare la Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite
del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto
difensore antistatario.
Salvezze illimitate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la società conveniva in giudizio chiedendo di revocare e/o annullare il decreto Parte_1 CP_2
ingiuntivo n. 3434/2023 n. R.G. 8597/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 16.05.2023, di respingere ogni ulteriore domanda avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e di dichiarare tenuta e condannare la controparte ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 2 C.p.c.
Si costituiva chiedendo preliminarmente di concedersi la provvisoria esecutorietà del CP_2
decreto ingiuntivo e, nel merito, di confermare l'ingiunzione respingendo le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con il decreto del 03.11.2023 l'odierno Tribunale invitava parte opposta a regolarizzare la procura alle liti e vi provvedeva con l'atto depositato in data 05.01.2024. CP_2 pagina 2 di 7 Con l'ordinanza del 29.01.2024 veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività e nella medesima occasione si disponeva che parte opposta provvedesse ad instaurare la fase di mediazione. Come si evince dal verbale depositato in atti da parte opposta in data
23.04.2024 la procedura stragiudiziale azionata da ha avuto esito negativo. CP_2
Infine, con l'ordinanza del 29.04.2024 la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2. La trattazione delle domande impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
In data 18.07.2022 , per il tramite dell'Associazione a cui aveva conferito CP_2 CP_4
mandato, recapitava a una pec con la quale chiedeva la documentazione relativa al Parte_1 contratto di cessione del quinto n. 325312 sottoscritto con l'opponente, il conteggio estintivo e la liberatoria di estinzione (doc. 1 oppon.).
In data 27.09.2022 trasmetteva, tramite pec, la copia del contratto n. 325312 all'A. Parte_1
Difesa precisando che si trattasse di un “contratto per operazione in regolare ammortamento”
(doc. 2 oppon.).
In data 05.10.2022, ad integrazione della comunicazione inoltrata tramite la pec del 27.09.2022, inviava alla controparte la copia del contratto di finanziamento, il documento di Parte_1
sintesi delle condizioni contrattuali, comprensivo della documentazione contemplata dalla normativa sulla trasparenza bancaria, il piano di ammortamento del contratto aggiornato alla data di stipula nonché un ulteriore prospetto dal quale si evinceva lo stato dei versamenti e la mancata estinzione del finanziamento;
nell'occasione specificava che il finanziamento fosse in ammortamento poiché permaneva un debito pari ad €. 140,48 a carico di (doc. 3 CP_2
oppon.).
Parte opponente, al fine di dimostrare di aver agito legittimamente, osservava che l'interruzione del rapporto di lavoro non comportava l'automatica ed anticipata estinzione del finanziamento. A tal proposito richiamava le condizioni contrattuali sottoscritte dall'opposto, e precisamente l'art. 5.4, specificando che detta pattuizione era conforme alla speciale normativa stabilita dagli artt. 43 e 55
del D.p.r. 180/1950. Per tale ragione, eccepiva l'efficacia della cessione del credito sul trattamento di fine rapporto maturato dall'opposto e che in ragione dell'incapienza del Tfr si trattava di rapporto in ammortamento, dunque non estinto.
Parte opposta, dal proprio canto, contestava che la cessione risultasse in ammortamento per via pagina 3 di 7 dell'intervento del Tfr unitamente ad un fondo c.d. “cometa” e quindi affermava che la cessione era stata estinta il 09.09.2022 come da comunicazione che il predetto fondo aveva trasmesso allo stesso opponente avente ad oggetto, per l'appunto, il “Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita” (doc. 1 e 2 oppost.).
Parte creditrice eccepiva quindi l'infondatezza dell'odierna opposizione e delle domande avversarie, affermando che la controparte aveva violato il generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, dal quale originerebbe il dovere, gravante su quest'ultima, di fornire al cliente la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento.
3. L'odierna opposizione va accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, procedendo alla ricognizione del quadro normativo di riferimento, occorre richiamare l'art. 117 del D. Lgs. 385/1994 c.d. Tub il quale stabilisce che i contratti debbano essere stipulati per iscritto e che una copia dello stesso debba essere consegnata al cliente.
Risulta documentalmente provato che abbia dichiarato di averne ricevuto una copia CP_2 all'atto della sottoscrizione del contratto;
si richiama a tal proposito l'art.
1.2 del contratto di finanziamento rubricato “premesse” (p. 5 e 9 doc. 2 oppon.).
Il cliente, ai sensi dell'art. 119 Tub, ha poi il diritto di ottenere, entro un congruo termine ( e comunque non oltre 90 gg. ), copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni;
nelle ipotesi in cui il cliente eserciti il diritto di cui all'art. 119 Tub e la banca non ottemperi alla richiesta, il creditore potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la documentazione richiesta in ragione dell'inadempimento perpetrato dall'istituto bancario.
Nella fattispecie in esame risulta documentalmente provato che abbia provato di Parte_1
aver adempiuto al proprio obbligo di consegna nel termine di legge e abbia ricevuto, CP_2
in seguito alle richieste inoltrate alla controparte per il tramite della mandataria , entro il CP_4
termine dei novanta giorni stabilito dalla norma, la copia della documentazione richiesta.
Più precisamente si osserva che la richiesta con cui parte opposta richiedeva la documentazione veniva inviata tramite pec in data 18.07.2022 (doc. 1 oppon.); parte opponente inviava una prima pec alla controparte in data 27.09.2022, dunque entro il termine dei novanta giorni, in cui allegava il contratto di finanziamento (doc. 2 oppon.) ed una seconda pec, datata 05.10.2022, in cui allegava il contratto, il piano di ammortamento del contratto ed un prospetto di piano di ammortamento aggiornato dal quale si evinceva lo stato dei versamenti e la mancata estinzione del finanziamento
(doc. 3 oppon.). pagina 4 di 7 Dalle considerazioni che precedono ne deriva quindi che con riguardo al finanziamento,
l'ingiunzione di pagamento oggi opposta deve essere revocata poiché risulta documentalmente CP_ provato che il , sin dal 27.09.2022, dunque ben prima della data di iscrizione a ruolo del ricorso monitorio, aveva la disponibilità del contratto (doc. 2 oppon.).
Per quanto concerne l'ulteriore documentazione richiesta, ovverosia quella attestante il conteggio estintivo e quella avente ad oggetto la quietanza di pagamento liberatoria, si rileva quanto segue.
ha sottoscritto un finanziamento rimborsabile attraverso la cessione pro solvendo di CP_2
quote della retribuzione garantito dalla cessione della retribuzione nonché dalle somme presenti e future accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro e/o presso il fondo pensione complementare.
Risulta dirimente, a tal proposito, la normativa dettata dall'art. 43 del D.p.r. 180/1950 e a cui gli art.
5.4 e 9 del contratto oggetto del presente giudizio si riferiscono, la quale stabilisce che l'interruzione del rapporto di lavoro non comporta l'automatica ed anticipata estinzione del finanziamento, poichè l'efficacia della cessione si estende di diritto sulle somme che sono dovute dal debitore a titolo di Tfr (doc. 2 oppon.).
Ne consegue che l'estinzione del finanziamento può verificarsi nell'ipotesi in cui la somma versata a titolo di Tfr risulti sufficiente a saldare il relativo debito/finanziamento ovvero nell'ipotesi in cui il cliente presenti una formale richiesta di estinzione anticipata alla banca e proceda al versamento del residuo;
fuori da tale ipotesi l'ammortamento prosegue regolarmente senza alcuna interruzione/estinzione.
Nel caso di specie, non vi è prova che parte opposta abbia presentato una formale richiesta di estinzione anticipata;
dalla documentazione versata in atti emerge che, successivamente al versamento in favore dell'odierna opponente delle somme che erano state accantonate presso il datore di lavoro a titolo di Tfr e/o presso il fondo pensione “Cometa”, sia residuato un debito a carico di pari ad €. 140,48 (doc. 3 oppon.). CP_2
Ne discende che l'estinzione anticipata del finanziamento non può essersi realizzata posto che la somma versata a titolo di Tfr in favore dell'odierna opponente è risultata insufficiente a saldare il suo debito;
del pari, come già esposto, non vi è prova che il cliente abbia formulato una richiesta di estinzione anticipata.
Per mera completezza si rileva che l'art. 119 Tub, il quale positivizza l'obbligo di consegna della documentazione afferente ai rapporti intrattenuti col cliente, lo circoscrive alle operazioni “svolte” con ciò intendendo riferirsi a quelle operazioni che abbiano avuto un epilogo, che si siano concluse pagina 5 di 7 e/o estinte escludendo quelle che risultino ancora in corso di svolgimento e/o in ammortamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono non può rinvenirsi alcun obbligo di consegna in capo a dell'ulteriore documentazione di cui si discute. Parte_1
In conclusione, poiché devono essere accolti i motivi di opposizione sollevati da Parte_1
deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo n. 3434/2023 n. R.G. 8597/2023 emesso dal
Tribunale di Torino in data 16.05.2023.
4. Per quanto riguarda la domanda volta al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. sollevata da parte opponente nei confronti della controparte si ritiene che essa non possa essere accolta.
Al riguardo va detto che la lite può considerarsi temeraria solamente quando la parte sia consapevole della non spettanza della prestazione richiesta ovvero nell'ipotesi in cui il grado di imprudenza, imperizia o negligenza risulti elevato.
Anche la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha più volte espresso il principio secondo cui “agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (Cass. 12413/2016).
L'errore commesso da parte opposta, consistente nell'aver richiesto la documentazione contrattuale di che trattasi, non evidenzia un grado di imprudenza, imperizia o negligenza tale da giustificare la condanna ex art. 96 C.p.c.; né, all'esito dell'odierno giudizio, si rinviene quell'elemento di mala fede o colpa grave in capo a richiesto dalla normativa al fine di poter riconoscere una CP_2 posta risarcitoria in favore dell'odierna parte opponente.
Del pari, neppure sussistono i requisiti per il riconoscimento di una somma equitativa ex art. 96, co.
3 C.p.c. poiché, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda , non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. 13859/2022).
Poiché nel caso di specie nulla è stato offerto da parte opponente la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3, C.p.c. non può trovare accoglimento.
pagina 6 di 7 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'opposto.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore della domanda azionata con l'odierno giudizio, dunque secondo il valore indeterminato, complessità bassa e secondo i valori minimi per la prima,
la seconda e la quarta fase. Non vanno calcolate quelle della terza fase in quanto non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
Accoglie integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3434/2023 n.
R.G. 8597/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 16.05.2023.
Condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese processuali del giudizio di opposizione che liquida in €. 2.906,00 per onorari, €. 259,00 per spese, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, in data 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
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