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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 5703 dell'anno 2015 vertente
TRA
( ), n Lecce alla via F. Milizia n. 51, Parte_1 C.F._1
presso e nello studio legale dell'avv. Francesco Delli Noci, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
– ATTRICE –
E
(P.I. Controparte_1
), con sede in Lecce al viale A. Moro, C.F./P.I. , in persona P.IVA_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato Dott. elettivamente Controparte_2
domiciliata in Lecce, alla via Duca d'Aosta presso lo studio legale dell'avv. Giampaolo
Giosa che la rappresenta e difende, come da mandato in atti;
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Corigliano d'Otranto alla via Puccini n. 6 presso lo studio legale dell'avv. Gaetano
Stefano Viva che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
– CONVENUTI –
All'udienza del 3.4.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso in Parte_1
particolare:
- che nel corso della visita ginecologica del 9.4.2008 il convenuto dott.
[...]
diagnosticava un prolasso utero-vaginale con indicazione Parte_2
terapeutica di intervento chirurgico di "isterectomia per via vaginale con plastiche" ai fini della risoluzione definitiva dei relativi disturbi uro-genitali;
- che in data 17 aprile 2008 veniva ricoverata presso l'U.O. di Ostetricia
della di Lecce struttura facente parte CP_3 Controparte_1
della società " e Controparte_1 CP_1
sottoposta ad intervento chirurgico di isterectomia, cistopessi, uretropessi, nonché di colpoplastica anteriore e posteriore, eseguito in data 18 aprile 2008 dall'equipe medica del dott. Parte_2
- che in data 22 aprile 2009 l'attrice veniva quindi dimessa con prescrizione di terapia medica, senza alcuna indicazione e/o prescrizione di eventuali controlli ginecologici successivi;
- che nelle settimane successive all'intervento l'attrice iniziava a manifestare persistenti dolori e bruciori vaginali, avvertiti in forma particolarmente acuta in occasione del rapporto sessuale;
in relazione a tali manifestazioni algiche effettuava numerosi controlli specialistici presso lo studio del convenuto, il quale riteneva fossero riconducibili a postumi dell'intervento che si sarebbero ridotti nel breve periodo per poi scomparire, con prescrizione di terapia farmacologica rivelatasi inefficace;
- che tali disturbi impedivano di avere normali rapporti sessuali, determinando un progressivo deterioramento dei rapporti affettivi e della vita di coppia coniugale ed un graduale sviluppo di una sindrome ansioso-reattiva;
- che, a causa della persistenza dei disturbi ginecologici, l'attrice si rivolgeva ad altro professionista in data 27.07.2012 e in data 14.02.2013 con visita specialistica ed esame ecografico, a seguito delle quali veniva rilevato un
"estremo accorciamento della vagina"; inoltre, in relazione ai persistenti disturbi psichici, eseguiva il 28.05.2013 una visita psichiatrica (dott. che Per_1
accertava uno stato di visibile depressione, rallentamento ideativo e motorio, con ansia libera, fobica e somatizzata;
- che, in base ad ulteriori accertamenti ginecologici effettuati in data 18.04.2014 presso l'Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento (VR) dal dott.
veniva confermata la sussistenza di "un evidente accorciamento Persona_2
della lunghezza vaginale" da ricondursi "alla plastica posteriore", con la importante precisazione che "tali problematiche dovevano esser descritte durante il colloquio pre-intervento e prima della firma dei consenso informato in modo da valutare i pro e i contra ed eventualmente decidere l'effettiva necessità dell'estensione dell'intervento anche alla parete posteriore o se potesse essere evitata (vista l'età della paziente e la presenza di rapporti sessuali con il marito)”;
- che in data 5,11.2014 eseguiva un'altra visita psichiatrica presso il dott. Per_1
il quale evidenziava la presenza di una "sindrome ansioso-depressiva di grave entità insorta in conseguenza dell'intervento effettuato nei 2008";
- che senza esiti rimanevano i tentativi di ottenere in via bonaria il risarcimento dei anni sia nei confronti della società Controparte_4
che del dott.
[...] Pt_2 chiedeva, quindi, accertare la responsabilità solidale dei convenuti nella causazione di tutti i danni conseguenti all'intervento chirurgico effettuato in data 18 aprile 2008 e l'inadempimento nelle cure successive al detto intervento chirurgico, con conseguente condanna degli stessi convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attrice, quantificati nella misura del 18% corrispondenti alla somma di €
76.876,00 o alla diversa somma che ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il professionista convenuto che chiedeva da parte sua il rigetto della domanda attorea, per mancanza del rapporto di causalità e per aver compiutamente informato la paziente del contenuto e dei rischi dell'intervento operatorio programmato, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva altresì la società convenuta deducendo da parte sua l'infondatezza dell'azione intrapresa nei suoi confronti, con conseguente richiesta di rigetto della stessa;
in via subordinata chiedeva in riconvenzionale di essere manlevata dai rischi di soccombenza con condanna del dott. al rimborso di quanto la società fosse Pt_2
obbligata a pagare in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno all'esito del presente giudizio, in ogni caso con il favore delle spese di lite.
Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali e con una consulenza tecnica medico-legale, all'udienza del 3.4.2025, precisate le conclusioni come da note scritte allegate, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
******
La domanda attorea non è fondata e deve quindi essere rigettata.
Alla luce del complessivo materiale probatorio costituito dalla complessiva documentazione versata in atti dalle parti processuali e degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, ai quali il Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivati e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico, il Giudicante non può che escludere la sussistenza del rapporto eziologico tra l'intervento operatorio del 18.4.2008 per prolasso genitale accusato dall'attrice eseguito dall'equipe del dott. e le Parte_2
manifestazioni patologiche algiche ed ematiche oggetto di contestazione nel presente giudizio.
A seguito dell'esame della documentazione medica versata in atti (cartella clinica e documentazione sanitaria) e della visita ginecologica dell'attrice, i consulenti tecnici d'ufficio accertavano in particolare la presenza di una vagina di lunghezza nella media normale (7 cm o poco più), soffice e accogliente, idonea ad un atto sessuale, non avendo la paziente durante la visita, anche all'atto dell'introduzione delle dita esploratrici e della palpazione bimanuale, manifestato alcun fastidio o dolore ed essendo le cause della dispareunia, peraltro molto diffusa in post-menopausa, molteplici e difficilmente addebitabili esclusivamente agli esiti di un intervento ginecologico.
I ctu quindi concludevano affermando “il personale sanitario si è attenuto a protocolli terapeutici e linee guida in vigore all'epoca dei fatti;
la condotta dei sanitari non ha inciso sul decorso patologico della paziente poiché non vi è riscontro di danno biologico subito dalla stessa a seguito dell'intervento chirurgico. Non si è infatti riscontrato, alla visita ginecologica, il patologico accorciamento di vagina lamentato dalla paziente”.
Stante l'assenza di un danno alla salute derivato dalla condotta dei sanitari nel corso del ricovero ospedaliero, occorre evidenziare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'invalidità del consenso informato incidente sulla libertà di autodeterminazione della paziente, la cui compressione può essere oggetto di azione risarcitoria, presuppone che sia fornita la prova a carico della paziente stessa che in caso di effettiva e completa conoscenza dei rischi sottesi all'intervento chirurgico non avrebbe dato il consenso al relativo trattamento terapeutico (Cass. civ., n. 30332/2023;
n. 16633/2023; n. 5631/2023)
Nel caso di specie, pur in presenza di un consenso informato invalido dato che nel modulo prestampato, corredato dalla firma autografa della paziente, è compilato soltanto lo spazio dedicato alle generalità della paziente e alla data dell'intervento),
l'onere di allegazione e prova non è stata adempiuto dall'attrice, che nel libello introduttivo si è limitata a contestare le modalità e gli esiti dell'operazione chirurgica, con esclusivo riferimento ai rischi (non accettati per mancata informazione) connessi all'esecuzione di plastica posteriore vaginale, che avrebbe comportato a suo dire una riduzione delle dimensioni della vagina e la conseguente sofferenza nei rapporti sessuali, con conseguenti ripercussioni nella sfera relazionale, affettiva e psicologica della paziente;
esiti che però sono stati recisamente esclusi dalla ctu espletata in sede istruttoria che ha accertato condizioni fisiologiche del canale vaginale sia per dimensioni che per struttura conformemente con l'età dell'attrice, con esclusione di condizioni patologiche clinicamente verificabili condizionanti i rapporti sessuali.
Di converso appare del tutto evidente che tale condizionamento sarebbe stato invece certamente giustificato e quasi conseguenziale, nel caso in cui la paziente avesse deciso di non sottoporsi all'intervento chirurgico stante la permanenza di un prolasso vaginale di rilevanti proporzioni.
Quanto alle spese del presente giudizio, ritiene il Giudicante sussistenti ragioni per derogare al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., considerato che la mancanza della prova di un valido consenso informato, imputabile sia al medico che alla struttura sanitaria di appartenenza, ha costituito nel caso di specie la genesi del presente giudizio comportando un sostanziale dubbio in ordine al corretto operato dei sanitari.
Per analoghe ragioni le spese della ctu, già liquidate con autonomo decreto in via provvisoria, vengono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti processuali, in misura pari alla metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti della società Parte_1 [...] e di , Controparte_1 Parte_2
così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti processuali;
3) pone in via definitiva le spese della ctu a carico dell'attrice da una parte e dei convenuti dall'altra in misura pari alla metà per ciascuno.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 4.4.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE