Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 504/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 504/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCHI ANNA Parte_1
ANNUNCIATA ricorrente nei confronti di: rappresentato e difeso dall'Avv. CASULA ALESSANDRA Controparte_1 resistente
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di recapito nell'interesse dei figli minori. Per_ 2. I figli minori e , fino alla conclusione del percorso intrapreso da parte del Per_2 padre presso il SERT di OD, con esito positivo e la sua affrancazione dalle sostanze stupefacenti ed alcooliche a mezzo test tossicologici verranno affidati in via esclusiva alla madre con collocazione e residenza anagrafica presso la stessa. La Signora potrà pertanto assumere le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, con il dovere di consultare l'altro genitore prima di assumere dette decisioni;
il padre manterrà il diritto-dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio.
3. All'esito positivo del percorso di disintossicazione del Signor l'affidamento CP_1 tornerà ad essere condiviso e i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente;
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4. Entrambi i genitori s'impegnano comunque reciprocamente alla collaborazione e coordinazione reciproca, al fine di rispettare un condiviso piano genitoriale di gestione e cura quotidiana dei figli minori, avente come preminente obiettivo quello di tutelare la loro serena crescita.
5. I genitori si impegnano a comunicare direttamente tra di loro, senza il coinvolgimento dei figli nelle loro comunicazioni, che dovranno riguardare strettamente le questioni relative ai minori.
6. I genitori s'impegnano a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni e informazioni relative ai figli minori (in particolare scolastiche e sanitarie).
7. I genitori s'impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
8. A tal fine, per prevenire ogni conflittualità futura e ogni pregiudizio per i minori, i genitori, si rivolgeranno al consultorio o a un centro specializzato convenzionato per un percorso di mediazione familiare, di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico dei minori, volto a monitorare, supportare, gestire e trovare soluzioni migliorative per il nuovo assetto familiare. I genitori si affideranno congiuntamente a tale supporto, ovvero ad altro centro convenzionato, scelto di comune accordo, e s'impegnano a seguire le indicazioni del Centro stesso.
9. Il Signor s'impegna altresì a continuare il percorso di supporto psicoterapico CP_1 già intrapreso.
10. I genitori s'impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
11. I figli vivranno stabilmente con la madre e presso di lei avranno la residenza anagrafica.
12. I figli vedranno il padre e staranno con lui secondo accordi che verranno presi dai genitori di volta in volta e tenendo conto del superiore interesse dei minori. Il Signor si accorderà anche autonomamente con il figlio maggiore, sedicenne. CP_1
13. I genitori si impegnano reciprocamente, anche per favorire un equilibrato ed armonioso sviluppo dei figli, ad addivenire al seguente calendario di visite.
I figli staranno con il padre:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera con pernottamento. I figli ceneranno con il padre che avrà cura di riaccompagnarli presso la loro abituale dimora entro le ore 21,30, nonché un pomeriggio infrasettimanale nella settimana di competenza dall'uscita della scuola fino alla sera;
i figli ceneranno con il padre che avrà cura di riaccompagnarli presso la loro abituale dimora entro le ore 21,30 salvo che vogliano pernottare con il padre presso la casa della nonna paterna in questo caso il padre avrà cura di accompagnarli a scuola e almeno due pomeriggi infrasettimanali nella settimana senza fine settimana curando di accompagnarli e andarli a prendere agli allenamenti di calcio oppure ad altre attività extrascolastiche;
per almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive compatibilmente con il pagina 2 di 6 calendario scolastico;
ciascun genitore comunicherà all'altro, entro il 31 maggio di ciascun anno, il periodo entro cui intenderà trascorrere le vacanze estive con i figli.
- ponti e festività verranno alternati di anno in anno ed equamente suddivisi fra entrambi i genitori.
14. Il signor si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario dei figli sino alla loro indipendenza economica, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) da corrispondere mensilmente entro il giorno 10 per 12 mensilità annue sul conto corrente che verrà comunicato dalla signora da aggiornarsi annualmente Pt_1 secondo gli indici ISTAT. Tale assegno di mantenimento periodico, secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di
Milano, andrà a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei figli;
devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (utenze e consumi), l'abbigliamento ordinario, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. 15. L'assegno unico e universale, o altre forme equivalenti, verranno percepiti per intero dalla signora : a tal proposito il signor si impegna ed Parte_1 Controparte_1 obbliga a fare quanto necessario, dal punto di vista burocratico-amministrativo, per consentire alla signora di percepire per intero l'assegno unico universale o Pt_1 equipollenti.
16. Il signor si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli.
Per spese straordinarie si intendono quelle indicate dalle linee guida adottate dal
Tribunale di Milano secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 3 di 6 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
17. Gli esborsi relativi alle spese straordinarie verranno rimborsati al genitore che le abbia sostenute, mediante esibizione della ricevuta comprovante la spesa sostenuta, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Ad ogni buon conto le spese straordinarie verranno comunicate (mediante messaggistica anche whatsapp oppure email con prova di avvenuta ricezione) e rimborsate a cadenza mensile.
18. Il signor si impegna ed obbliga a trasferire a sé stesso, entro e non oltre fine CP_1 aprile, la proprietà dell'autocarro targato FA086FG nonché dell'assicurazione gravante sullo stesso. Il medesimo signor si impegna a tenere indenne la signora da CP_1 Pt_1 eventuali sanzioni amministrative per infrazione al codice della strada e/o mancato pagamento bollo che dovessero essere elevate per l'utilizzo del furgone sino al trasferimento di proprietà, anche nel caso in cui pervenissero alla signora Pt_1 successivamente al trasferimento.
19. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare a qualsivoglia assegno di mantenimento per se stessi.
11. I signori e si prestano reciproco consenso al rilascio Parte_1 Controparte_1
e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minori. 12. Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”;
pagina 4 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.3.2025 ha adito il Tribunale di OD Parte_1 chiedendo: in via preliminare, i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c.; in via principale e nel merito: la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione dell'abitazione familiare, l'affido esclusivo dei figli minori e (rispettivamente di 16 e 11 anni), Per_1 Per_2
l'incarico ai Servizi Sociali, un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari ad Euro 750,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione integrale dell'assegno unico, il trasferimento, da parte del resistente, della proprietà dell'autocarro targato FA086FG, nonché dell'assicurazione gravante sullo stesso. In via istruttoria, ha chiesto:
CTU sulla valutazione psicologica e sulla capacità genitoriale del Sig. test CP_1 tossicologici sul resistente;
prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi.
Ccon decreto del 21.3.2025 il Presidente relatore ha rigettato l'istanza ex art. 473-bis.15
c.p.c., fissando, operate le riduzioni ex art. 473-bis.42 c.p.c., l'udienza del 13.5.2025.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.4.2025 si è costituito Controparte_1 contestando la ricostruzione fattuale della ricorrente, chiedendo: l'affidamento condiviso dei figli minori, o, in subordine, l'affidamento esclusivo alla madre fino al completamento del percorso di supporto psicologico;
la regolamentazione delle visite paterne;
un contributo al mantenimento dei figli a carico dello stesso pari ad Euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via istruttoria ha chiesto prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte in narrativa.
In occasione della prima udienza del 13.3.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, dichiarando, per il tramite dei propri difensori, di aver raggiunto un accordo.
La domanda di separazione personale va accolta. La la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante (a far data da gennaio 2025) la circostanza che parte resistente non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione (dovuta quantomeno ad incompatibilità caratteriale e all'elevata conflittualità tra le parti) tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Di contro ritiene il Collegio di dover rimettere la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per i motivi di seguito indicati. Relativamente ai punti 2 e 3 delle condizioni congiunte, pertanto, le parti condizionano il regime di affido (esclusivo/condiviso) dei figli minori alla conclusione del percorso intrapreso da parte del padre presso il SERT di OD, con esito positivo e la sua affrancazione dalle sostanze stupefacenti ed alcooliche a mezzo test tossicologici verranno affidati in via esclusiva alla madre con collocazione e residenza anagrafica presso la stessa. Ritiene il Tribunale che il mutamento del regime di affido non pagina 5 di 6 possa essere sottoposto a condizione (nel caso di specie alla conclusione del percorso presso il SERT con esito positivo e alla affrancazione dalle sostanze stupefacenti e alcooliche a mezzo di test tossicologici) anche a tutela dei minori. Risulta pertanto opportuno attendere il verificarsi della predetta condizione al fine di disporre in via definitiva in punto di affido dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) dichiara la separazione personale di e i quali in Parte_1 Controparte_1 data 22.07.2017 hanno contratto matrimonio concordatario in OD VE (LO) trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune Anno 2017 n. 2 parte II serie A;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OD VE (LO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
4) spese di lite al definitivo.
OD, 16 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Ada Cappello
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