Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 904/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 904/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AJESE DANIELA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FEDELE CARLO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in via telematica. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (d'ora in avanti Controparte_1 Cont
) ha agito in via monitoria nei confronti di
[...]
allegando che: Parte_1
- a seguito della sentenza n. 206/2017 del Tribunale di Padova aveva provveduto a effettuare i seguenti pagamenti a favore di euro Parte_1 35.097,19, di cui euro 28.894,41 a titolo di capitale, euro 360,78 a titolo di interessi, euro 5.840,00 a titolo di spese legali;
euro 3.933,28 quali spese di CTU liquidate in favore del Dottor
euro 910,00 quali spese di registrazione Per_1 della sentenza;
1
euro 609,76 per interessi;
1/3 delle spese legali liquidate in primo grado, calcolate dalla Corte di Appello di Venezia in euro 152,00 per rimborsi ed euro 1.670,00 oltre spese generali e CPA per compensi;
1/3 delle spese legali liquidate in secondo grado, calcolate dalla Corte di Appello di Venezia in euro 259,00 per rimborsi ed euro 1.930,00 per compensi oltre spese generali e CPA;
2/3 della Tassa di Registro pagata;
2/3 delle spese di CTU liquidate in totale per il primo grado in euro 3.100,00 oltre CNAP;
2/3 delle spese di CTU liquidate in totale per il secondo grado in euro 1.712,63 oltre CNAP, integralmente Cont pagate da;
- di essere creditrice di delle Parte_1 seguenti somme a titolo di restituzione dell'indebito: euro 15.702,87 (ossia euro 15.951,85 meno euro 248,98 a titolo di differenza tra capitale ed interessi pagati e quelli effettivamente dovuti); euro 303,33 a titolo pagamento di parte della Tassa di Registro a carico di euro Parte_1 1.074,67 a titolo di pagamento di parte dei compensi del CTU per la causa di primo grado, a carico di euro 593,71 a titolo di Parte_1 pagamento di parte dei compensi del CTU per la causa di secondo grado;
euro 1.685,00 a titolo di differenza, fra quanto pagato alla
[...]
per spese legali per il primo grado e Parte_1 quanto effettivamente dovuto per spese legali di primo e secondo grado;
per un totale di euro 19.359,58, oltre ad interessi di mora al tasso legale annuo dalla data di pubblicazione della sentenza n. 1626/2023 della Corte di Appello di Venezia al saldo. Avverso il decreto ingiuntivo n. 128/2024, emesso dal Tribunale di Padova in forma provvisoriamente esecutiva, ha proposto opposizione la eccependo: Parte_1
- la violazione del principio del ne bis in idem, in ragione della pendenza del giudizio di Cassazione avverso la sentenza di appello n. 1626/2023 e del potenziale rischio di contrasto fra giudicati, nonché la necessità di sospendere il giudizio di
2 opposizione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di cassazione;
- la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito ingiunto, attesa la provvisorietà e l'erroneità della sentenza pronunciata in appello;
Cont
- la carenza di interesse di ad agire in via monitoria, potendo la banca impugnare in via incidentale la sentenza di appello che ha omesso di disporre in suo favore la restituzione delle somme medio tempore corrisposte alla . Pt_1 Dopo lo scambio delle memorie, il giudice ha rigettato l'istanza proposta dalla opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e ha ritenuto la causa matura per la decisione.
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1. L'opposizione è infondata.
2. In primo luogo va osservato che è pacifico che la sentenza n. 1626/2023, emessa dalla Corte di Appello di Venezia, non contenga una condanna restitutoria in favore della banca in relazione agli importi da questa versati alla in forza della sentenza di primo Parte_1 grado n. 206/2017 e riconosciuti come non dovuti Cont all'esito del giudizio di appello, ché, altrimenti, avrebbe potuto azionare tale sentenza al posto di proporre ricorso monitorio per la ripetizione dell'indebito. Non è pertanto ravvisabile alcuna “duplicazione” di titoli (sentenza di appello/decreto ingiuntivo qui opposto), posto che la sentenza della Corte veneziana, come visto, non contiene alcun titolo restitutorio in favore della banca, la quale ha quindi interesse ad agire in sede monitoria per la soddisfazione del proprio credito restitutorio. Per il medesimo motivo (assenza nella sentenza di appello di un capo di condanna della società alla restituzione delle somme medio Pt_1 Cont tempore percepite da non è configurabile alcun contrasto potenziale fra sentenza di appello (ovvero sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione all'esito del giudizio di legittimità) e sentenza pronunciata all'esito del presente giudizio di opposizione, avendo le due cause petitum e causa petendi differenti
3. Va poi osservato che nelle more del giudizio la sentenza di appello è divenuta definitiva, a seguito della declaratoria di estinzione del giudizio di Cassazione n. 4558/2024, pronunciata con decreto del 18 settembre 2024, dimesso dalla convenuta opposta. La sentenza di appello, dunque, ha definitivamente sostituito la sentenza di primo grado, ossia il titolo sulla base del quale la società ha ottenuto il Pt_1 Cont pagamento da parte di , che allo stato deve quindi
3 ritenersi parzialmente indebito, avendo la Corte Veneziana riconosciuto in favore della odierna opponente un importo inferiore rispetto a quello riconosciuto in primo grado dal Tribunale di Padova. Cont 4. L'importo dovuto a a titolo di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello non è stato specificamente contestato dalla opponente e deve quindi ritenersi pacifico nel quantum. Tale importo ammonta a euro 19.359,58, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza n. 1626/2023 della Corte di Appello di Venezia al saldo. Trattasi di credito liquido ed esigibile, attesa la definitività della sentenza di appello conseguente alla estinzione del giudizio di legittimità.
5. L'opposizione a decreto ingiuntivo va quindi respinta e il provvedimento monitorio va confermato in ogni sua parte.
6. L'opponente va condannata al rimborso delle spese di lite in forza del principio della soccombenza. Tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 128/2024, emesso dal Tribunale di Padova, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. CONDANNA Parte_1 al rimborso delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano Controparte_1 in: euro 4.227,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge.
Così deciso in Padova, in data 11/02/2025
Il Giudice Alberto Stocco
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