Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4501/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa NA Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) NA ET
Nata il 29.12.1977 a Mirandola (MO) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], LA con gli avv.ti Elisabetta Silva e NA Piccolo del Foro di LA presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nata il 9.07.1978 a LA
IN : italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], LA con gli avv.ti Elisabetta Silva e NA Piccolo del Foro di LA presso il quale ha eletto domicilio telematico le quali hanno costituito un'unione civile in LA, in data 17 febbraio 2018
(anno 2018 atto n. 20 reg. 3 parte 1 s.)
2 ottobre 2024
con i seguenti figli:
, nata a [...], il [...], codice fiscale , cittadina Parte_1 C.F._3 italiana;
nata a [...], il [...], codice fiscale , cittadina Parte_2 C.F._4 italiana.
FATTO
Le parti dell'unione civile sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento dell'unione civile ai sensi dell'art. 1, comma 24, L. 76/2016 alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori ed rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i Pt_1 Pt_2 genitori con collocamento prevalente e residenza presso la casa coniugale coincidente con l'abitazione della sig.ra in Via Pergine n.12, LA. Controparte_1
2) La casa familiare sita in LA, Via Pergine n. 12, che è sempre stata di proprietà esclusiva della OR , rimarrà assegnata alla stessa in quanto genitore CP_1 convivente con le figlie minori.
3) I genitori si impegnano a comunicare tra loro in modo collaborativo e a scambiarsi informazioni circa gli impegni e le necessità di ed a condividere la gestione Pt_1 Pt_2 dei rapporti con la scuola e l'assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici. S'impegnano, altresì, a concordare in un clima di reciproco rispetto le scelte e le regole educative relative alle figlie.
4) Salvo diverso miglior accordo tra i genitori, la OR ET terrà con sé ed Pt_1 Pt_2 con le seguenti modalità : i) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola o al termine delle attività extrascolastiche e/o sportive delle bambine sino al lunedì mattina allorquando la OR ET accompagnerà le figlie a scuola o nei periodi extrascolastici le riaccompagnerà presso l'abitazione della OR;
CP_1 ii) durante la settimana o con pernottamento (individuato indicativamente nel mercoledì), dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, con eventuale accompagnamento a scuola e almeno un giorno da concordare, di volta in volta, tenuto conto degli orari di lavoro di entrambi i genitori, dall'uscita da scuola fino alle 19 e 30 o, se concordato, sino a dopo cena;
iii) in considerazione della particolarità dell'orario di lavoro di entrambi i genitori (i quali svolgono la professione di medico presso due differenti ospedali milanesi), che prevede turni fissati di mese in mese e la possibile assegnazione di turni in orario notturno, le sig.re ET e s'impegnano reciprocamente a preferire l'altro genitore, qualora, nei giorni di CP_1 propria spettanza, non possano per ragioni lavorative tenere con sé le figlie, cosicché, ad esempio, qualora uno dei genitori svolga un turno notturno le figlie pernotteranno, salvo diversi accordi, presso l'altro genitore. I genitori si danno reciprocamente atto che le frequentazioni delle figlie con la OR ET saranno sospese nei mesi di luglio e agosto, durante i periodi di vacanza che ed Pt_1 trascorreranno insieme alla OR . Pt_2 CP_1 iv) durante le vacanze scolastiche estive, le minori trascorreranno con la OR ET almeno quattro settimane, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
v) durante le vacanze scolastiche Natalizie, ed trascorreranno il 24 (cena della Pt_1 Pt_2 Vigilia) e il 25 (pranzo di Natale) ad anni alterni con i genitori e le restanti vacanze verranno ripartite tra i genitori dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, sempre ad anni alterni;
vi) le vacanze scolastiche di Pasqua e le vacanze scolastiche di Carnevale saranno trascorse da ed in via alternata tra i genitori e di anno in anno (se un anno la OR Pt_1 Pt_2 ET terrà con sé i figli per le vacanze di Carnevale, la OR li terrà per le CP_1 vacanze di Pasqua e l'anno successivo viceversa); vii) i ponti e le vacanze scolastiche infra-annuali saranno trascorse da ed Pt_1 Pt_2 secondo il principio dell'alternanza dei fine settimana, dando la precedenza al genitore che ha il fine settimana più prossimo. Quanto all'alternanza dei fine settimana si precisa che, se l'ultimo fine settimana rientrante nel periodo di vacanza le figlie sono state con un genitore, una volta terminate le vacanze, le figlie trascorreranno il fine settimana successivo con l'altro genitore e così via alternando i fine settimana. Da queste indicazioni appare chiaro l'intento genitoriale di operare una suddivisione quanto più paritaria possibile dei tempi che trascorreranno con le minori e, in quest'ottica, i genitori si impegnano, sin d'ora a non dare interpretazioni eccessivamente rigide a tali indicazioni soprattutto per quanto riguarda le date dei ponti, delle vacanze di Carnevale e di Pasqua per far prevalere, sempre, tra di loro una suddivisione il più possibile equa tenendo conto dei giorni di vacanza delle minori. 5) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di LA e dalla Corte d'appello di LA in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) Le signore ET e dichiarano di essere economicamente indipendenti e che CP_1 nessun contributo è dovuto dall'una a favore dell'altra.
7) I genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso al rinnovo di documenti d'identità e/o passaporti validi per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
- PRENDERE atto delle seguenti ulteriori pattuizioni 8) Per quanto attiene al patrimonio comune e alla definizione dei rapporti intercorsi durante l'unione, le parti danno atto e dichiarano di avere provveduto alla divisione dei beni comuni e di non aver nulla più a pretendere l'una dall'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di aver reso congiuntamente la manifestazione di volontà ex art. 1, co. 24, L.76/2016 in data 1° ottobre
2024 ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di scioglimento dell'unione civile, accertato che le parti hanno manifestato in data 1° ottobre 2024 la volontà congiunta di scioglimento dell'unione di cui all'art. 1, comma 24, l. n. 76/16 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di LA, iscritta al n. 56, Reg. 2, Parte 2, anno 2024 ed annotata a margine dell'atto costitutivo dell'unione civile in data 2 ottobre 2024 e che pertanto tra la data della predetta manifestazione della volontà di scioglimento e la data di deposito del ricorso (8.04.2025) è decorso il termine di tre mesi, richiesto per la procedibilità della domanda.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle ricorrenti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita in LA, in data 17 febbraio 2018, iscritta/registrata nei Registri dello stato civile del Comune di LA, al n. 20, Parte 1, Reg.
3, Anno 2018 tra NA ET e;
Controparte_1
2) omologa le condizioni di scioglimento dell'unione civile inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in LA, il 7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
LA, _____________
IL PM IL PG