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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3139/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3139/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VANNINI Parte_1 C.F._1
ETTORE, elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Via Settembrini, n. 2/3, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SAGLIOCCA LUIGIA ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Flaminia, n. 187/H, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 06/11/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. nato a [...] l'[...], e Parte_1 Controparte_1
, nata in [...] il [...], contraevano matrimonio civile in data 23/05/2009 a
[...]
RIMINI, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2009, n. 74, parte 1.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (in data 11/05/2012). Per_1
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto Cron. n. 13936/2020 del Tribunale di Rimini, reso in data 26/11/2020.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, oltre all'affidamento condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso l'abitazione materna Per_1
ma con residenza presso il padre e, stante l'occupazione lavorativa della resistente, una riduzione del contributo al mantenimento del figlio posto a suo carico da euro 350,00 a euro 300,00 mensili, oltre al pagamento integrale della mensa scolastica e del 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF, con diritto a percepire il 100% degli assegni familiari. Altresì, il ricorrente dichiarava di non prestare il consenso al rilascio del passaporto di . Per_1
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma formulando condizioni differenti da quelle della controparte (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 15/03/2022, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, e non venivano adottati provvedimenti provvisori e urgenti, ferma restando l'efficacia delle condizioni della separazione,
“tenuto conto che la situazione attuale corrisponde a quella che le parti avevano considerato al momento della pattuizione delle condizioni di separazione” (cfr. verbale di udienza).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie istruttorie, all'esito dell'udienza del 14/12/2022, in cui i procuratori delle parti rappresentavano la possibilità di un accordo sulle condizioni di divorzio, salvo che per il rilascio del passaporto per il figlio, il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti.
Sentite le parti all'udienza del 01/02/2023, ravvisata l'impossibilità di addivenire a un accordo, il
Giudice, ritenute superflue le istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/11/2024.
All'udienza del 06/11/2024, stante la rinuncia al mandato del difensore di parte resistente, compariva il solo procuratore di parte ricorrente, il quale precisava le proprie conclusioni e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice Istruttore, concessi i richiesti termini, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio. Il Pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
2. Così riassunto lo svolgimento del processo, lo scioglimento del matrimonio contratto da e deve essere senz'altro pronunciato, Parte_1 Controparte_1
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data 26/11/2020 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione svolto nel presente giudizio e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Quanto alle altre domande, il Collegio rileva che le parti concordano sull'affidamento condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici, avendo il Per_1
inunciato alla domanda di stabilire la residenza anagrafica presso la propria abitazione. Pt_1
Quanto ai tempi di permanenza del minore presso il genitore non collocatario, entrambe le parti hanno chiesto la conferma del calendario previsto in separazione consensuale, che qui si riporta: il padre potrà tenere con sé il minore a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 15.00 della giornata di domenica, con consumazione del pranzo;
nei fine settimana di spettanza materna, il minore trascorrerà la giornata di venerdì dall'uscita di scuola fino alle Per_1
ore 19.00 (prima di cena) con il padre. Per quanto concerne i pomeriggi infrasettimanali, Per_1
trascorrerà la giornata di mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola del mercoledì fino alle ore 21.00
(dopo cena) del giovedì con il padre, con obbligo per il padre di accompagnare a scuola nella Per_1
mattinata del giovedì. La Festa del Papà verrà trascorsa con il padre e la Festa della Mamma con la madre, mentre il giorno del compleanno del minore verrà trascorso con entrambi i genitori. Le festività verranno trascorse ad anni alterni la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, il 31/12 con il padre e il giorno 01/01 con la madre;
il giorno di Pasqua con la madre e il
Lunedì dell'Angelo con il padre. Quanto alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per quindici giorni, anche non consecutivi, precisando che il giorno di Ferragosto verrà trascorso dal minore alternativamente un anno con il padre e l'anno successivo con la madre.
Tali previsioni devono essere certamente recepite, in quanto corrispondenti alla regolamentazione attualmente in essere, concordata dai genitori in sede di separazione consensuale e tuttora conforme all'interesse del minore.
4. Venendo alle questioni economiche, al fine di determinare la misura del contributo paterno al mantenimento del figlio, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. L'art. 337-ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento.
Al riguardo, occorre osservare che la resistente ha omesso di depositare la documentazione comprovante la propria situazione economico - patrimoniale, nonostante la medesima abbia confermato di svolgere lavori precari come addetta alle pulizie e cameriera ai piani in strutture alberghiere.
Il padre lavora come dipendente per una cooperativa sociale, come già all'epoca della separazione, con redditi netti di circa € 17.000 all'anno (v. dichiarazioni dei redditi depositate in atti).
Ciò posto, considerato che la resistente all'epoca della separazione era disoccupata, mentre ora svolge attività lavorativa, seppure precaria, tenuto conto che la situazione economica del padre risulta sostanzialmente invariata, considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre al pagamento della rata/retta per la mensa scolastica, come da lui richiesto.
A carico del va, inoltre, posto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Pt_1 straordinarie che saranno sostenute nell'interesse del minore, regolate secondo le linee guida del
CNF, come richiesto da entrambe le parti.
L'assegno unico, in ragione dell'affidamento condiviso del figlio, verrà percepito al 50% da entrambi i genitori secondo quanto previsto dalle legge, salvo diverso accordo.
Quanto agli eventuali rimborsi e/o sussidi e detrazioni per figlio, disposti dallo Stato e/o alto ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, essi verranno ripartiti tra i genitori secondo quanto previsto dalla legge. Infine, il Collegio dispone non doversi procedere in ordine alla domanda di rilascio del passaporto del minore formulata dalla nonostante diniego formulato dal essendo CP_1 Pt_1
questione demandata alla competenza funzionale del Giudice Tutelare in mancanza di accordo delle parti.
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
12/10/2021 da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
dispone:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] Parte_1
(RN) il 11/02/1981, e , nata in [...] il [...], Controparte_1
unitisi in matrimonio a RIMINI in data 23/05/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2009, n.74, parte I;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso Per_1
l'abitazione della madre;
- dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore come Parte_1 Per_1
da calendario riportato in motivazione al punto 3;
- dispone che versi a , a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio , in via anticipata entro il giorno 18 di ogni mese, Per_1
l'importo di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre alla retta e/o rata per la mensa scolastica e oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo le linee guida del
CNF;
- rigetta le restanti domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3139/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VANNINI Parte_1 C.F._1
ETTORE, elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Via Settembrini, n. 2/3, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SAGLIOCCA LUIGIA ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Flaminia, n. 187/H, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 06/11/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. nato a [...] l'[...], e Parte_1 Controparte_1
, nata in [...] il [...], contraevano matrimonio civile in data 23/05/2009 a
[...]
RIMINI, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2009, n. 74, parte 1.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (in data 11/05/2012). Per_1
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto Cron. n. 13936/2020 del Tribunale di Rimini, reso in data 26/11/2020.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, oltre all'affidamento condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso l'abitazione materna Per_1
ma con residenza presso il padre e, stante l'occupazione lavorativa della resistente, una riduzione del contributo al mantenimento del figlio posto a suo carico da euro 350,00 a euro 300,00 mensili, oltre al pagamento integrale della mensa scolastica e del 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF, con diritto a percepire il 100% degli assegni familiari. Altresì, il ricorrente dichiarava di non prestare il consenso al rilascio del passaporto di . Per_1
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma formulando condizioni differenti da quelle della controparte (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 15/03/2022, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, e non venivano adottati provvedimenti provvisori e urgenti, ferma restando l'efficacia delle condizioni della separazione,
“tenuto conto che la situazione attuale corrisponde a quella che le parti avevano considerato al momento della pattuizione delle condizioni di separazione” (cfr. verbale di udienza).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie istruttorie, all'esito dell'udienza del 14/12/2022, in cui i procuratori delle parti rappresentavano la possibilità di un accordo sulle condizioni di divorzio, salvo che per il rilascio del passaporto per il figlio, il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti.
Sentite le parti all'udienza del 01/02/2023, ravvisata l'impossibilità di addivenire a un accordo, il
Giudice, ritenute superflue le istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/11/2024.
All'udienza del 06/11/2024, stante la rinuncia al mandato del difensore di parte resistente, compariva il solo procuratore di parte ricorrente, il quale precisava le proprie conclusioni e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice Istruttore, concessi i richiesti termini, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio. Il Pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
2. Così riassunto lo svolgimento del processo, lo scioglimento del matrimonio contratto da e deve essere senz'altro pronunciato, Parte_1 Controparte_1
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data 26/11/2020 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione svolto nel presente giudizio e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Quanto alle altre domande, il Collegio rileva che le parti concordano sull'affidamento condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici, avendo il Per_1
inunciato alla domanda di stabilire la residenza anagrafica presso la propria abitazione. Pt_1
Quanto ai tempi di permanenza del minore presso il genitore non collocatario, entrambe le parti hanno chiesto la conferma del calendario previsto in separazione consensuale, che qui si riporta: il padre potrà tenere con sé il minore a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 15.00 della giornata di domenica, con consumazione del pranzo;
nei fine settimana di spettanza materna, il minore trascorrerà la giornata di venerdì dall'uscita di scuola fino alle Per_1
ore 19.00 (prima di cena) con il padre. Per quanto concerne i pomeriggi infrasettimanali, Per_1
trascorrerà la giornata di mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola del mercoledì fino alle ore 21.00
(dopo cena) del giovedì con il padre, con obbligo per il padre di accompagnare a scuola nella Per_1
mattinata del giovedì. La Festa del Papà verrà trascorsa con il padre e la Festa della Mamma con la madre, mentre il giorno del compleanno del minore verrà trascorso con entrambi i genitori. Le festività verranno trascorse ad anni alterni la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, il 31/12 con il padre e il giorno 01/01 con la madre;
il giorno di Pasqua con la madre e il
Lunedì dell'Angelo con il padre. Quanto alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per quindici giorni, anche non consecutivi, precisando che il giorno di Ferragosto verrà trascorso dal minore alternativamente un anno con il padre e l'anno successivo con la madre.
Tali previsioni devono essere certamente recepite, in quanto corrispondenti alla regolamentazione attualmente in essere, concordata dai genitori in sede di separazione consensuale e tuttora conforme all'interesse del minore.
4. Venendo alle questioni economiche, al fine di determinare la misura del contributo paterno al mantenimento del figlio, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. L'art. 337-ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento.
Al riguardo, occorre osservare che la resistente ha omesso di depositare la documentazione comprovante la propria situazione economico - patrimoniale, nonostante la medesima abbia confermato di svolgere lavori precari come addetta alle pulizie e cameriera ai piani in strutture alberghiere.
Il padre lavora come dipendente per una cooperativa sociale, come già all'epoca della separazione, con redditi netti di circa € 17.000 all'anno (v. dichiarazioni dei redditi depositate in atti).
Ciò posto, considerato che la resistente all'epoca della separazione era disoccupata, mentre ora svolge attività lavorativa, seppure precaria, tenuto conto che la situazione economica del padre risulta sostanzialmente invariata, considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre al pagamento della rata/retta per la mensa scolastica, come da lui richiesto.
A carico del va, inoltre, posto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Pt_1 straordinarie che saranno sostenute nell'interesse del minore, regolate secondo le linee guida del
CNF, come richiesto da entrambe le parti.
L'assegno unico, in ragione dell'affidamento condiviso del figlio, verrà percepito al 50% da entrambi i genitori secondo quanto previsto dalle legge, salvo diverso accordo.
Quanto agli eventuali rimborsi e/o sussidi e detrazioni per figlio, disposti dallo Stato e/o alto ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, essi verranno ripartiti tra i genitori secondo quanto previsto dalla legge. Infine, il Collegio dispone non doversi procedere in ordine alla domanda di rilascio del passaporto del minore formulata dalla nonostante diniego formulato dal essendo CP_1 Pt_1
questione demandata alla competenza funzionale del Giudice Tutelare in mancanza di accordo delle parti.
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
12/10/2021 da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
dispone:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] Parte_1
(RN) il 11/02/1981, e , nata in [...] il [...], Controparte_1
unitisi in matrimonio a RIMINI in data 23/05/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2009, n.74, parte I;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso Per_1
l'abitazione della madre;
- dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore come Parte_1 Per_1
da calendario riportato in motivazione al punto 3;
- dispone che versi a , a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio , in via anticipata entro il giorno 18 di ogni mese, Per_1
l'importo di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre alla retta e/o rata per la mensa scolastica e oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo le linee guida del
CNF;
- rigetta le restanti domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi