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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 1748/24
promosso da
- nata il [...] a [...], dipartimento Las Colonias, TE_1
provincia di Santa Fe, insieme ai suoi figli,
- , nato il [...] a [...], dipartimento Las Colonias, provincia TE_2
di Santa Fe,
- , nata il [...] ad [...], dipartimento Las Colonias, provincia TE_3 di Santa Fe;
tutti residenti in [...], ad Esperanza, dipartimento Las Colonias, provincia di Santa Fe;
- nato il [...] a [...], dipartimento Las Colonias, TE_4
provincia di Santa Fe, per sé e insieme a in qualità di genitori Controparte_1 della minore,
- , nata il [...] a [...], Persona_1
Tutti residenti in [...], Luis de Tejeda, Saldán, dipartimento Colón, provincia di Córdoba;
Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Monica Lis Restanio (Codice Fiscale
). C.F._1
Ricorrenti
contro
, in persona del Controparte_2 Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.04.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato Persona_2
il 30.10.1875 a Tavagnacco (Ud).
Il non si è costituito. Controparte_2
All'udienza del 11.02.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
TE ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa dichiarazione di competenza ex comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 e di legittimazione passiva del , 1) Considerata la sussistenza Controparte_4 dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti;
Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo
l'attuale posizione giuridico soggettiva di TE CO , vagliare comunque la presente causa da codesto Ill.mo Giudice adito, nell'ambito del presente quadro normativo e, di conseguenza, 2) Ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. 1, 2 e da 4 a 15). Persona_2
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 3).
Per quanto riguarda il ricorso alle vie giudiziali, la scelta dei ricorrenti è pienamente legittima.
Inoltre è cosa nota la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, condizione evidenziata e documentata anche da parte ricorrente (docc. da 16 a 26). Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richieste presentate dai richiedenti. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 27.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 1748/24
promosso da
- nata il [...] a [...], dipartimento Las Colonias, TE_1
provincia di Santa Fe, insieme ai suoi figli,
- , nato il [...] a [...], dipartimento Las Colonias, provincia TE_2
di Santa Fe,
- , nata il [...] ad [...], dipartimento Las Colonias, provincia TE_3 di Santa Fe;
tutti residenti in [...], ad Esperanza, dipartimento Las Colonias, provincia di Santa Fe;
- nato il [...] a [...], dipartimento Las Colonias, TE_4
provincia di Santa Fe, per sé e insieme a in qualità di genitori Controparte_1 della minore,
- , nata il [...] a [...], Persona_1
Tutti residenti in [...], Luis de Tejeda, Saldán, dipartimento Colón, provincia di Córdoba;
Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Monica Lis Restanio (Codice Fiscale
). C.F._1
Ricorrenti
contro
, in persona del Controparte_2 Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.04.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato Persona_2
il 30.10.1875 a Tavagnacco (Ud).
Il non si è costituito. Controparte_2
All'udienza del 11.02.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
TE ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa dichiarazione di competenza ex comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 e di legittimazione passiva del , 1) Considerata la sussistenza Controparte_4 dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti;
Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo
l'attuale posizione giuridico soggettiva di TE CO , vagliare comunque la presente causa da codesto Ill.mo Giudice adito, nell'ambito del presente quadro normativo e, di conseguenza, 2) Ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. 1, 2 e da 4 a 15). Persona_2
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 3).
Per quanto riguarda il ricorso alle vie giudiziali, la scelta dei ricorrenti è pienamente legittima.
Inoltre è cosa nota la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, condizione evidenziata e documentata anche da parte ricorrente (docc. da 16 a 26). Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richieste presentate dai richiedenti. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 27.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini