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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 31/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ferrara
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca all'esito della discussione orale all'udienza del 9 gennaio 2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1898/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACERDOTI Parte_1 P.IVA_1
MARCELLO, elettivamente domiciliato presso il difensore ATTORE contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._1
CONVENUTA
Accettazione tacita dell'eredità – accertamento
Continuità delle trascrizioni – accoglimento
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ............................... 1
2. I presupposti dell'azione e l'accertamento della qualità di erede ............................................ 3
3. Le spese di lite ........................................................................................................................... 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con ricorso ex 281 undecies c.p.c., il sito in Ferrara, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio affinché il Tribunale la CP_1
dichiarasse erede pura e semplice della nonna deceduta il 2 ottobre 2014, Persona_1
proprietaria della quota di 1/2 dell'immobile indicato in ricorso.
1 Il allega di essere creditore della convenuta per la somma di euro 10.253,05, in Parte_1
forza del decreto ingiuntivo n. 278/2024 di questo Tribunale, emesso il 9 maggio 2024 ad esito del procedimento monitorio R.G. n. 939/2024, e di essersi attivato, dopo la notifica del decreto e del precetto, per il recupero delle somme attraverso l'instaurazione di una procedura espropriativa immobiliare (R.G. ES. 101/2024 presso questo Tribunale) relativa all'appartamento sito in Ferrara, Via Ortigara n. 28, piani 4-5, censito al Catasto fabbricati al Foglio 379 Part. 124
Sub. 25 (cat. A/3, cl. 4, vani 8,0), oltre alle quote di comproprietà delle parti comuni ex art. 1117
c.c., nonché alle adiacenze, pertinenze, accessori, sopraelevazioni ed ampliamenti.
La difesa del condominio ha dedotto altresì che, dalla certificazione notarile acquisita ai fini dell'istanza di vendita, è emerso come l'immobile pignorato fosse pervenuto all'esecutata per la quota di un mezzo in forza di successione della nonna deceduta in data 2 Persona_1
ottobre 2024 (per effetto di rappresentazione, a seguito della rinuncia del padre, Per_2
del 12 dicembre 2014) e per la restante quota di un mezzo in forza di atto di
[...]
compravendita del 30 dicembre 2014. Tuttavia, parte attrice spiega che non sarebbe mai stata trascritta l'accettazione dell'eredità da parte della convenuta, nonostante quest'ultima avesse provveduto alla dichiarazione fiscale di successione e al pagamento della relativa imposta, oltre che a volturare, nel mese di gennaio 2015, l'intero immobile a suo nome.
Inoltre, risulta che la convenuta avesse trasferito la propria residenza nell'immobile il giorno successivo all'acquisto della quota in forza dell'atto tra vivi.
In diritto, il attore ha sostenuto che la mancanza di continuità delle trascrizioni Parte_1
relative alla titolarità dell'immobile pignorato costituisce motivo ostativo alla prosecuzione della procedura esecutiva e che, pertanto, è nel suo interesse ottenere un titolo trascrivibile ex art
2648 c.c. che attesti la titolarità del bene in capo all'esecutato. Vi sarebbero, infatti, tutti i presupposti (di fatto e giuridici) per accertare che la convenuta ha accettato tacitamente l'eredità della de cuius, comprendente ivi compresa la quota di un mezzo del compendio immobiliare pignorato, diventando così proprietaria dell'intero.
Il Condominio ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: accertata la qualità di erede di (c.f. Persona_1
2 deceduta il 02.10.2014, della sig.ra (c.f. C.F._2 CP_1
, nipote ex filio della defunta, per intervenuta accettazione tacita C.F._1
dell'eredità, come ampiamente dimostrato in narrativa;
dichiarare che la sig.ra CP_1
(c.f. è titolare del diritto di piena proprietà, per l'intero, dell'immobile sito C.F._1
in Ferrara, Via Ortigara n. 28, piani 4-5, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al
Foglio 379 Part. 124 Sub. 25 (cat. A/3, cl. 4, vani 8,0) oltre alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni ex art. 1117 c.c., quanto alla quota di ½, in forza di atto di compravendita del 30.12.2014 a rogito del Notaio di Ferrara, Rep. 68163 / Persona_3
15766, trascritto il 20.01.2015 al Reg. gen. 790 Reg. part. 569, dal padre;
Persona_4
quanto alla quota di ½, per successione in morte della nonna (c.f. Persona_1
, deceduta il 02.10.2014; per l'effetto, ordinare al Conservatore dei C.F._2
Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Ferrara – Territorio di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nonché di effettuare le necessarie e conseguenti variazioni e/o volture catastali e comunque di compiere ogni attività inerente e conseguente alla emananda pronuncia, con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari."
La convenuta, regolarmente citata presso la Casa Circondariale ove è attualmente ristretta, è rimasta contumace.
All'udienza del 9 gennaio 2025, in assenza di richieste istruttorie da parte attrice, il giudice ha invitato la parte a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, riservandosi il deposito delle motivazioni in giorni trenta ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
2. I presupposti dell'azione e l'accertamento della qualità di erede
Come già spiegato, il , creditore procedente nell'espropriazione immobiliare Parte_1
promossa in danno di , agisce nel presente giudizio con il fine di ripristinare la CP_1
continuità delle trascrizioni di cui al disposto dell'art. 2650 c.c., previo accertamento della qualità di erede della resistente e, per l'effetto, della titolarità del diritto di proprietà sull'intero immobile pignorato.
Sussiste, quindi, indubbiamente la legittimazione attiva, in ossequio al noto principio
3 giurisprudenziale secondo il quale "qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, prima di disporre la vendita, può essere richiesta dal creditore la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se
l'acquisto della qualità di erede sia seguito "ex lege", la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Sentenza n. 11638 del 26/05/2014).
Quanto, invece, ai presupposti per l'accertamento dell'accettazione tacita (e della conseguente proprietà del bene in capo alla resistente), si osserva quanto segue
L'accettazione tacita, disciplinata dall'art. 476 c.c., è un modo puro e semplice (art. 470 c.c.) di accettazione dell'eredità (art. 474 c.c.) da parte del chiamato.
L'accertamento preliminare attiene, quindi, allo status di "chiamato all'eredità" della convenuta
Il compendio probatorio consente di affermare che era certamente chiamata CP_1
all'eredità della nonna, essendo subentrata al padre ex art. 467 c.c., a seguito della rinuncia da questi manifestata, ma anche che la stessa fosse nel possesso del bene specifico oggetto di giudizio e facente parte del relictum. Inoltre, vi sono una serie di comportamenti ai quali dare rilevanza al fine di accertare la volontà di accettazione della stessa.
La convenuta ha, come visto, acquistato metà dell'immobile oggetto del giudizio poco dopo che suo padre aveva rinunciato all'eredità della di lui madre (rinuncia all'eredità del 12 dicembre
2014 e compravendita del 30 dicembre 2014); ha proceduto subito (il 31 dicembre 2014) a trasferire la residenza nell'appartamento; ha volturato l'intero immobile a suo nome ed ha altresì presentato la denuncia di successione. Mentre però, l'ultimo adempimento non costituisce implicita espressione della volontà di accettare (“ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto
4 fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare
l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 4843 del 19/02/2019) lo
è, invece, la voltura catastale, costituente attestazione, avente rilevanza erga omnes, della titolarità dei beni in capo a chi la compie. Il principio è stato da ultimo ribadito dalla Suprema
Corte, che ha chiarito che “costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale […], ma anche atti che siano al contempo fiscali
e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso" (Cass. Civ.,
Sez. VI-II, Ordinanza 30 aprile 2021 n. 11478; Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 22769 del
13/08/2024).
Se da un lato, la denuncia di successione non è di per sé sola idonea a fondare la pronuncia di accettazione richiesta, essa può inserirsi nell'alveo di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili ai fini indicati dal giudice del merito.
Sulla base delle univoche e concordanti circostanze evidenziate, può ritenersi dimostrata la pro herede gestio della convenuta.
Peraltro, si perverrebbe al medesimo accertamento anche valorizzando la previsione dell'art. 485 c.c., , osservato che “l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace
5 nei confronti dei creditori del de cuius" (Cass. Sez. VI – II, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020)
Dunque, deve essere qualificata come erede puro e semplice di CP_1 Persona_1
tanto in forza di comportamenti concludenti manifestanti la volontà di accettare, quanto in relazione al fatto che, trovandosi nel possesso dei beni ereditari all'apertura della successione, ha disposto degli stessi senza però formare l'inventario nel termine previsto.
L'accertamento investe tutti i beni dell'eredità relitta, inclusi quelli oggetto del pignoramento.
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri minimi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (per fase di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sulla domanda proposta dal nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa o assorbita, così dispone:
a) accerta e dichiara (C.F. erede pura e semplice di CP_1 C.F._1
(C.F. deceduta il 2 ottobre 2014, e, quindi, Persona_1 C.F._2
proprietaria della quota di 1/2 del compendio immobiliare in Ferrara, Via Ortigara n. 28, identificato al Catasto fabbricati di Ferrara, al Foglio 379 - Part. 124 - Sub. 25 (cat. A/3, cl.
4, vani 8,0) oltre alla rispettiva quota di comproprietà delle parti comuni ex art. 1117
c.c., nonché alle adiacenze, pertinenze, accessori, sopraelevazioni ed ampliamenti;
b) dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore del CP_1 Parte_1
28 delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 1.700,00
[...]
per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
c) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Ferrara, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Marianna Cocca
6
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca all'esito della discussione orale all'udienza del 9 gennaio 2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1898/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACERDOTI Parte_1 P.IVA_1
MARCELLO, elettivamente domiciliato presso il difensore ATTORE contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._1
CONVENUTA
Accettazione tacita dell'eredità – accertamento
Continuità delle trascrizioni – accoglimento
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ............................... 1
2. I presupposti dell'azione e l'accertamento della qualità di erede ............................................ 3
3. Le spese di lite ........................................................................................................................... 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con ricorso ex 281 undecies c.p.c., il sito in Ferrara, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio affinché il Tribunale la CP_1
dichiarasse erede pura e semplice della nonna deceduta il 2 ottobre 2014, Persona_1
proprietaria della quota di 1/2 dell'immobile indicato in ricorso.
1 Il allega di essere creditore della convenuta per la somma di euro 10.253,05, in Parte_1
forza del decreto ingiuntivo n. 278/2024 di questo Tribunale, emesso il 9 maggio 2024 ad esito del procedimento monitorio R.G. n. 939/2024, e di essersi attivato, dopo la notifica del decreto e del precetto, per il recupero delle somme attraverso l'instaurazione di una procedura espropriativa immobiliare (R.G. ES. 101/2024 presso questo Tribunale) relativa all'appartamento sito in Ferrara, Via Ortigara n. 28, piani 4-5, censito al Catasto fabbricati al Foglio 379 Part. 124
Sub. 25 (cat. A/3, cl. 4, vani 8,0), oltre alle quote di comproprietà delle parti comuni ex art. 1117
c.c., nonché alle adiacenze, pertinenze, accessori, sopraelevazioni ed ampliamenti.
La difesa del condominio ha dedotto altresì che, dalla certificazione notarile acquisita ai fini dell'istanza di vendita, è emerso come l'immobile pignorato fosse pervenuto all'esecutata per la quota di un mezzo in forza di successione della nonna deceduta in data 2 Persona_1
ottobre 2024 (per effetto di rappresentazione, a seguito della rinuncia del padre, Per_2
del 12 dicembre 2014) e per la restante quota di un mezzo in forza di atto di
[...]
compravendita del 30 dicembre 2014. Tuttavia, parte attrice spiega che non sarebbe mai stata trascritta l'accettazione dell'eredità da parte della convenuta, nonostante quest'ultima avesse provveduto alla dichiarazione fiscale di successione e al pagamento della relativa imposta, oltre che a volturare, nel mese di gennaio 2015, l'intero immobile a suo nome.
Inoltre, risulta che la convenuta avesse trasferito la propria residenza nell'immobile il giorno successivo all'acquisto della quota in forza dell'atto tra vivi.
In diritto, il attore ha sostenuto che la mancanza di continuità delle trascrizioni Parte_1
relative alla titolarità dell'immobile pignorato costituisce motivo ostativo alla prosecuzione della procedura esecutiva e che, pertanto, è nel suo interesse ottenere un titolo trascrivibile ex art
2648 c.c. che attesti la titolarità del bene in capo all'esecutato. Vi sarebbero, infatti, tutti i presupposti (di fatto e giuridici) per accertare che la convenuta ha accettato tacitamente l'eredità della de cuius, comprendente ivi compresa la quota di un mezzo del compendio immobiliare pignorato, diventando così proprietaria dell'intero.
Il Condominio ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: accertata la qualità di erede di (c.f. Persona_1
2 deceduta il 02.10.2014, della sig.ra (c.f. C.F._2 CP_1
, nipote ex filio della defunta, per intervenuta accettazione tacita C.F._1
dell'eredità, come ampiamente dimostrato in narrativa;
dichiarare che la sig.ra CP_1
(c.f. è titolare del diritto di piena proprietà, per l'intero, dell'immobile sito C.F._1
in Ferrara, Via Ortigara n. 28, piani 4-5, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al
Foglio 379 Part. 124 Sub. 25 (cat. A/3, cl. 4, vani 8,0) oltre alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni ex art. 1117 c.c., quanto alla quota di ½, in forza di atto di compravendita del 30.12.2014 a rogito del Notaio di Ferrara, Rep. 68163 / Persona_3
15766, trascritto il 20.01.2015 al Reg. gen. 790 Reg. part. 569, dal padre;
Persona_4
quanto alla quota di ½, per successione in morte della nonna (c.f. Persona_1
, deceduta il 02.10.2014; per l'effetto, ordinare al Conservatore dei C.F._2
Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Ferrara – Territorio di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nonché di effettuare le necessarie e conseguenti variazioni e/o volture catastali e comunque di compiere ogni attività inerente e conseguente alla emananda pronuncia, con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari."
La convenuta, regolarmente citata presso la Casa Circondariale ove è attualmente ristretta, è rimasta contumace.
All'udienza del 9 gennaio 2025, in assenza di richieste istruttorie da parte attrice, il giudice ha invitato la parte a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, riservandosi il deposito delle motivazioni in giorni trenta ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
2. I presupposti dell'azione e l'accertamento della qualità di erede
Come già spiegato, il , creditore procedente nell'espropriazione immobiliare Parte_1
promossa in danno di , agisce nel presente giudizio con il fine di ripristinare la CP_1
continuità delle trascrizioni di cui al disposto dell'art. 2650 c.c., previo accertamento della qualità di erede della resistente e, per l'effetto, della titolarità del diritto di proprietà sull'intero immobile pignorato.
Sussiste, quindi, indubbiamente la legittimazione attiva, in ossequio al noto principio
3 giurisprudenziale secondo il quale "qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, prima di disporre la vendita, può essere richiesta dal creditore la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se
l'acquisto della qualità di erede sia seguito "ex lege", la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Sentenza n. 11638 del 26/05/2014).
Quanto, invece, ai presupposti per l'accertamento dell'accettazione tacita (e della conseguente proprietà del bene in capo alla resistente), si osserva quanto segue
L'accettazione tacita, disciplinata dall'art. 476 c.c., è un modo puro e semplice (art. 470 c.c.) di accettazione dell'eredità (art. 474 c.c.) da parte del chiamato.
L'accertamento preliminare attiene, quindi, allo status di "chiamato all'eredità" della convenuta
Il compendio probatorio consente di affermare che era certamente chiamata CP_1
all'eredità della nonna, essendo subentrata al padre ex art. 467 c.c., a seguito della rinuncia da questi manifestata, ma anche che la stessa fosse nel possesso del bene specifico oggetto di giudizio e facente parte del relictum. Inoltre, vi sono una serie di comportamenti ai quali dare rilevanza al fine di accertare la volontà di accettazione della stessa.
La convenuta ha, come visto, acquistato metà dell'immobile oggetto del giudizio poco dopo che suo padre aveva rinunciato all'eredità della di lui madre (rinuncia all'eredità del 12 dicembre
2014 e compravendita del 30 dicembre 2014); ha proceduto subito (il 31 dicembre 2014) a trasferire la residenza nell'appartamento; ha volturato l'intero immobile a suo nome ed ha altresì presentato la denuncia di successione. Mentre però, l'ultimo adempimento non costituisce implicita espressione della volontà di accettare (“ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto
4 fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare
l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 4843 del 19/02/2019) lo
è, invece, la voltura catastale, costituente attestazione, avente rilevanza erga omnes, della titolarità dei beni in capo a chi la compie. Il principio è stato da ultimo ribadito dalla Suprema
Corte, che ha chiarito che “costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale […], ma anche atti che siano al contempo fiscali
e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso" (Cass. Civ.,
Sez. VI-II, Ordinanza 30 aprile 2021 n. 11478; Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 22769 del
13/08/2024).
Se da un lato, la denuncia di successione non è di per sé sola idonea a fondare la pronuncia di accettazione richiesta, essa può inserirsi nell'alveo di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili ai fini indicati dal giudice del merito.
Sulla base delle univoche e concordanti circostanze evidenziate, può ritenersi dimostrata la pro herede gestio della convenuta.
Peraltro, si perverrebbe al medesimo accertamento anche valorizzando la previsione dell'art. 485 c.c., , osservato che “l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace
5 nei confronti dei creditori del de cuius" (Cass. Sez. VI – II, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020)
Dunque, deve essere qualificata come erede puro e semplice di CP_1 Persona_1
tanto in forza di comportamenti concludenti manifestanti la volontà di accettare, quanto in relazione al fatto che, trovandosi nel possesso dei beni ereditari all'apertura della successione, ha disposto degli stessi senza però formare l'inventario nel termine previsto.
L'accertamento investe tutti i beni dell'eredità relitta, inclusi quelli oggetto del pignoramento.
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri minimi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (per fase di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sulla domanda proposta dal nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa o assorbita, così dispone:
a) accerta e dichiara (C.F. erede pura e semplice di CP_1 C.F._1
(C.F. deceduta il 2 ottobre 2014, e, quindi, Persona_1 C.F._2
proprietaria della quota di 1/2 del compendio immobiliare in Ferrara, Via Ortigara n. 28, identificato al Catasto fabbricati di Ferrara, al Foglio 379 - Part. 124 - Sub. 25 (cat. A/3, cl.
4, vani 8,0) oltre alla rispettiva quota di comproprietà delle parti comuni ex art. 1117
c.c., nonché alle adiacenze, pertinenze, accessori, sopraelevazioni ed ampliamenti;
b) dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore del CP_1 Parte_1
28 delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 1.700,00
[...]
per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
c) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Ferrara, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Marianna Cocca
6