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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/12/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 1 dicembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1799 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
, nata a [...] il [...], ivi Parte_1 residente in [...], c.f. CodiceFiscale_1 deceduta in data 21 novembre 2024 ora eredi
[...]
, nata a [...] il [...], ivi residente, c.f. Per_1
e di nata negli CodiceFiscale_2 Persona_2
Stati Uniti d'America il 14.3.1976, residente a [...], c.f.
. CodiceFiscale_3
AVV. GLORIA SEDITA RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente
avv. CARLISI VIVIANA RESISTENTE
1 OGGETTO: requisito sanitario per indennità di accompagnamento e soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92 . CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento L. 18/80 E 508/88 e di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92 negatagli dapprima dalla Commissione Medica Invalidi Civili e successivamente in sede di Accertamento Tecnico Preventivo nel giudizio portante R.G.N. 1314/2021. A sostegno della propria tesi esponeva che le conclusioni alle quali era pervenuto il CTU in sede di Accertamento Tecnico Preventivo non erano condivisibili poiché lo stesso non aveva correttamente valutato le patologie, e la documentazione medica versata in atti per quanto meglio dedotto ed argomentato nello stesso. Chiedeva, quindi, disporsi C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge e conseguentemente del riconoscimento dei relativi benefici a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, ovvero, in via subordinata, con decorrenza dalla data di verificazione dei presupposti medico legali, e conseguentemente condannare l' CP_1 al pagamento dei ratei dell'indennità richiesta oltre al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite spettanti al difensore. La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Gerandi
2 che fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé. Per_3
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro-tempore a mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla parte ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. In via istruttoria chiedeva disporsi l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo;
e si opponeva alla richiesta di CTU in quanto generica e non motivata. La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale. Nelle more del giudizio mutava, a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario, la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore, il quale fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per l'udienza del 17 febbraio 2025 per giuramento del nominato CTU ed in data 21 novembre 2024 decedeva la parte ricorrente. Con atto di costituzione degli eredi del 5 febbraio 2025 si costituivano in giudizio , ed , entrambe nella Persona_1 Persona_2 qualità di eredi di , nata a [...] il 30 Parte_1 marzo 1941, ed ivi deceduta in data 21 novembre 2024 i quali insistevano nelle domande formulate dalla de cuius Parte_1
e nell'ammissione della documentazione medica
[...] allegata all' atto di intervento. All'odierna udienza del 1 dicembre 2025 le aprti discutavano la causa come da verbale di udienza, ed il Giudice la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in pubblica udienza ed in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va
3 accolto nei limiti sotto dedotti. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. L'art. 3 co. 3 della l.104/92 sancisce che 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. Nella fattispecie in esame i requisiti di carattere sanitario richiesti dalle norme sopra citate sussistono per il riconoscimento dele prestazioni richieste sebbene nei limiti di cui in perizia. Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, e solo a seguito della disposta integrazione della
4 relazione peritale Dott. ha accertato, previo Persona_4 esame dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico- scientifico, che “ (…) la ricorrente risultava soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% e non in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e pertanto aveva diritto ad indennità di accompagnamento ai sensi di legge. Inoltre, era anche da ritenere soggetto portatore di handicap grave. L'epoca di decorrenza dei benefici è da far risalire al mese di maggio del 2024…..” e fino alla data del suo decesso avvenuto il 21 novembre 2024. La C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti che, pertanto, vengono totalmente condivisi e fatti propri da questo Giudice. Dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei dell'indennità richiesta formulata dalla parte ricorrente essendo il presente giudizio finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti sanitari.
Considerato che
l'accertamento di questi ultimi è intervenuto solo successivamente all'accertamento operato in sede amministrativa, ed a quello effettuato nella fase dell' A.T.P. e tenuto conto dell'esito della lite, ritiene questo Giudice che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
5 Lavoro , ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti : Accoglie in parte il ricorso dichiara che la parte ricorrente
[...] era in possesso dei requisiti sanitari richiesti Parte_1 dalla legge per essere riconosciuta soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 e di soggetto in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per avere diritto all'indennità di accompagnamento entrambe con decorrenza dal mese di maggio del 2024 e fino alla data del suo decesso avvenuto il 21 novembre 2024. Compensa tra le parti le spese di giudizio stante il parziale accoglimento dello stesso . Pone definitivamente a carico dell' erario le spese della consulenza tecnica della essendo la parte ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese dello stato .
Così deciso in Agrigento, il 1 dicembre 2025. Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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