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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 539/2021
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte in persona dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 539/2021 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VECCHI VITTORIO elettivamente domiciliato in VIA Pt_3
ROLANDINO N. 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. VECCHI VITTORIO
APPELLANTI Contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. LENOCI IOLANDA CP_3 CP_2
( ) VIA MARCONI 45 40122 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._5
G.MARCONI 45 BOLOGNA presso il difensore avv. CP_2
e pagina 1 di 31 (C.F. con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO Controparte_4 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO
APPELLATI
AD OGGETTO: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE – RISARCIMENTO DANNO – SRL
CANCELLATA SENZA DISTRIBUZIONE DI ATTIVO – PAGAMENTO SOMME IN
GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 20.02.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTI E << “Ogni contraria istanza, Parte_1 Parte_2
domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa l'eventuale ammissione dei mezzi di prova richiesti, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Bologna n.275/2021, pubblicata in data 5.2.2021 e notificata in data 9.2.2021
NEL MERITO
Previo ogni opportuno accertamento ed ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alle omissioni, negligenze, imprudenze ed imperizie poste in essere dall'avvocato e consulente del lavoro e dalla ragioniera CP_2 Controparte_1
anche in ordine a quanto indicato al punto g) dell'atto introduttivo di primo grado, ed in ordine al loro inadempimento contrattuale, dichiarare tenute e conseguentemente condannare le medesime, in solido tra loro o in via alternativa, in considerazione delle rispettive responsabilità, al risarcimento in favore degli appellanti signori Pt_1
e di tutti i danni patrimoniali e non, nessuno escluso ed eccettuato,
[...] Parte_2
subiti dalla in ragione di tali titoli e dei fatti di causa, da Parte_4
liquidarsi nella misura che risulterà di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto a quello antecedente la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, oltre interessi ex
pagina 2 di 31 art.1284, comma 4 c.c., dal giorno della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al saldo, con ogni conseguente provvedimento anche restitutorio di quanto versato dagli appellanti a seguito dell'esecutorietà della sentenza di primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Solo occorrendo si chiede venga disposta prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che nel periodo ricompreso tra l'anno 2006 e l'anno 2014 l'avv. CP_2
e la rag. hanno prestato in favore della
[...] Controparte_1 Parte_4
attività di consulenza aziendale, fiscale e in materia di lavoro;
2) vero che nel periodo ricompreso tra l'anno 2006 e l'anno 2014 l'avv. CP_2
e la rag. nell'espletamento dell'attività professionale di cui al
[...] Controparte_1
precedente capitolo 1), detenevano il libro unico del lavoro della società attrice e si occupavano in via esclusiva della sua “tenuta”;
3) vero che nel periodo ricompreso tra l'anno 2006 e l'anno 2014 l'avv. CP_2
e la rag. nell'espletamento dell'attività professionale di cui al
[...] Controparte_1
precedente capitolo 1), provvedevano alle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti della Parte_4
4) vero che nel periodo ricompreso tra l'anno 2006 e l'anno 2014 l'avv. CP_2
e la rag. nell'espletamento dell'attività professionale di cui al
[...] Controparte_1
precedente capitolo 1), si occupavano delle assunzioni, trasformazioni e dimissioni del personale dipendente della Parte_4
5) vero che nel periodo ricompreso tra l'anno 2006 e l'anno 2014 l'avv. CP_2
e la rag. nell'espletamento dell'attività professionale di cui al
[...] Controparte_1
precedente capitolo 1), provvedevano in via esclusiva alla registrazione delle presenze sul libro unico del lavoro della società attrice;
pagina 3 di 31 6) vero che la ragioniera ha prestato la propria attività Controparte_1
professionale in favore della , società amministrata dal Controparte_5
Geometra anche precedentemente all'anno 2006; Parte_1
7) vero che la ragioniera nell'ambito dell'incarico conferitole Controparte_1
dalla società attrice si è occupata, nell'anno 2006, della denuncia d'iscrizione all'Inail dei soci della nonché, nel Parte_5
periodo dall'anno 2006 all'anno 2014, delle denunce annuali delle retribuzioni dei predetti soci;
Si indica quale teste: Dott. , residente in 131 Wood Valley Parte_5
Court SW Calgary (AB) Canada T2W5S4.
Si chiede pertanto trattenere la causa in decisione e concedersi i termini di cui all'art.190 c.p.c., come richiamato dall'art.352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”>>
APPELLATE AVV. E RAG. CP_2 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello intestata, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, previa reiezione di ogni istanza istruttoria degli appellanti,
- in via principale rigettare il gravame avanzato dai signori e Parte_1
in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e per Parte_2
l'effetto confermare la sentenza n. 275/2021 del Tribunale di Bologna;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'atto di appello, accertare e dichiarare tenuta a tenere indenne Controparte_4
e a manlevare l'assicurata avv. per ogni eventuale somma che ella venga CP_2
condannata a risarcire a qualsiasi titolo nei confronti dei sig.ri e Parte_1 [...]
e, conseguentemente, in ipotesi di condanna dell'avv. condannare Pt_2 CP_2
direttamente al pagamento di tutti i danni che la stessa dovesse Controparte_4
essere tenuta a rifondere agli attori - appellanti.
pagina 4 di 31 Chiedono altresì che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per memorie conclusive.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio." >>
APPELLATA << “Voglia l'ecc.ma Corte adita, Controparte_4
richiamata ogni deduzione, eccezione e difesa ex art. 346 c.p.c., in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi ex art. 342 c.p.c. ed ex art.
348 bis c.p.c.; nel merito, respingere ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente per prescrizione del diritto dell'assicurato ai sensi dell'art. 2952 c.c.; nel merito, respingere ogni domanda svolta contro la conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto, per inoperatività della garanzia invocata, anche ai sensi e per gli affetti di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., per difetto di legittimazione attiva e comunque siccome infondata in fatto e in diritto, tenuto conto in ogni caso di tutti i limiti ed esclusioni di cui al contratto assicurativo;
in subordine, nel merito, rigettare ogni domanda siccome infondata in fatto e in diritto.
Col favore delle spese.” >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 11.3.2021, e Parte_1
in qualità di successori della , in Parte_2 Parte_6
quanto soci della medesima alla data dell'estinzione, chiedevano la parziale riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente motivata oltre che viziata, affidandosi a due disorganici motivi di appello.
1.2 Si costituivano le appellate l'Avv. e la Rag. CP_2 CP_1
chiedendo, in via principale, il rigetto del gravame, in quanto inammissibile
[...]
e comunque infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'atto pagina 5 di 31 di appello, chiedevano l'accertamento e la condanna di a tenere Controparte_4
indenne e manlevare l'assicurata AVV. . CP_2
1.3 Si costituiva l'appellata chiedendo, in via Controparte_4
preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, il rigetto di ogni domanda di garanzia svolta contro la conchiudente siccome infondata in fatto ed in diritto.
1.4 La causa veniva trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
2. L'appello è parzialmente fondato e va, dunque, accolto per quanto di ragione.
Va premesso che con sentenza n. 275/2021, emessa in data 20.1.2021, pubblicata in data 5.2.2021, notificata in data 9.2.2021, il Tribunale di Bologna, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha rigettato la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, avanzata dagli odierni appellanti nei confronti delle due professioniste, odierne appellate, condannandoli alla rifusione delle spese di lite sia in favore delle convenute sia in favore della IA, già terza chiamata, anch'essa appellata.
2.1 Preliminarmente entrambe le parti appellate hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c..
L'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve:
- contenere l'indicazione puntuale e specifica della parte dell'impugnata sentenza di primo grado, comprensiva, altresì, della indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudicante;
- contenere l'indicazione puntuale e specifica delle circostanze da cui viene asserita la violazione di legge e la relativa rilevanza circa la decisione adottata.
2.2 Dall'esame dell'atto di appello in oggetto è obiettiva la non conformità alla lettera della novella della L. n. 134/2012, in quanto effettivamente gli appellanti si sono limitati semplicemente a riproporre circostanze già respinte nel primo grado di giudizio, spesso senza addurre “… alcun profilo argomentativo;
né il profilo censorio,
pagina 6 di 31 ossia l'indicazione del perché si assume sia stata violata la legge;
né, ancora, il profilo di causalità, cioè la giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite.” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta per pag. 3 e 4). Controparte_4
Tuttavia, a parere della Corte le censure degli appellati tralasciano che comunque la complessiva lettura dell'impugnazione, pur non rispettosa della novella, consente tuttavia di comprendere le ragioni di appello.
Conseguentemente l'impugnazione può essere esaminata nel merito.
3. La sentenza va solo parzialmente confermata.
In particolare, la sentenza va confermata nella decisione finale, ossia relativamente alla questione riguardante il risarcimento del danno a carico delle due professioniste, in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie e segnatamente delle prove documentali offerte dagli odierni appellanti e appellate (ad eccezione di quanto si dirà in ordine al regolamento sulle spese di lite).
3.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato in data 23 gennaio 2018, la
Società conveniva in giudizio l'avv. e la rag. Parte_4 CP_2
al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità Controparte_1
professionale delle convenute e, conseguentemente, la loro condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in ragione del loro inadempimento al contratto di consulenza aziendale e sul lavoro. Nello specifico, la parte attrice lamentava di avere ricevuto un verbale unico di accertamento e notificazione Inps-Inail, notificato alla Società in data
17.7.2014, in cui venivano accertate numerose violazioni della normativa contributiva e previdenziale e, conseguentemente, si disponeva il ricalcolo dell'imponibile base per i versamenti dovuti dal datore di lavoro e si sanzionavano le omissioni accertate. Tali circostanze venivano ricondotte alla condotta negligente e imperita delle professioniste in sede di adempimento del loro incarico professionale.
pagina 7 di 31 La Società lamentava, inoltre, la successiva notifica di ulteriori avvisi e comunicazioni da parte dell' Inail, nonché dall'Agenzia dell'Entrate che, generando ulteriori CP_6
danni alla Società, conducevano alla cessazione di ogni attività da parte della stessa
Società, impossibilitata ad operare sul mercato.
3.2 Si costituivano in giudizio le convenute, contestando la domanda in fatto e in diritto. L'avv. chiamava in giudizio la società di assicurazione CP_2 [...]
affinché, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda CP_4
attorea, la tenesse indenne e manlevata di quanto essa fosse stata costretta a pagare alla società Parte_4
3.3 Si costituiva in giudizio anche la eccependo in via Controparte_4
pregiudiziale la prescrizione biennale del diritto, azionato dall'avv. ai CP_2
sensi dell'art. 2952 c.c. e, in subordine, l'inoperatività della polizza e l'infondatezza della domanda attorea.
3.4 In seguito ad istanza di cancellazione, presentata presso il competente registro delle imprese, in data 11.2.2019, la società attrice Parte_6
veniva cancellata dal registro delle imprese. Pertanto, i soci
[...] Parte_1
e si costituivano in giudizio, in data 26.3.2019, in qualità di successori ex Parte_2
art. 110 c.p.c. della al fine di proseguire il giudizio. Parte_4
3.5 Sulla base delle produzioni documentali e dell'interrogatorio formale delle due professioniste convenute, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con la quale: << “Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore delle Parte_1 Parte_2
convenute, che si liquidano in euro 8600 per compensi oltre spese generali, IVA e cpa come per legge;
pagina 8 di 31 - Condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
che si liquidano in euro 7800 per compensi oltre spese generali, Controparte_4
IVA e cpa come per legge”>>.
3.5.1 Va premesso che la sentenza impugnata veniva decisa in ragione di due essenziali motivazioni.
La prima riguarda la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento degli importi in questione da parte della Società. Difatti, come statuito correttamente in sentenza, anche attraverso il richiamo ad un principio consolidato della Corte di Cassazione
(Cass. 24632/15) << In assenza di tale prova, non può individuarsi alcun pregiudizio economicamente valutabile suscettibile di risarcimento >>.
La seconda statuizione della sentenza impugnata, che viene qui in rilievo, concerne la circostanza secondo la quale, letteralmente, << La Società Parte_4
è stata cancellata dal Registro delle Imprese e i soci non potranno essere
[...]
chiamati al versamento, tenuto conto che non vi è stata alcuna ripartizione dell'attivo all'esito della liquidazione >>. In buona sintesi si ribadiva per altra via l'insussistenza in concreto ma anche in astratto, di un possibile danno risarcibile.
4. Gli appellanti, come anticipato, affidano le proprie censure a due disarticolati ed in buona parte generici motivi, in quanto, più che incisivamente criticare la decisione, si sono per lo più intrattenuti sulla bontà della propria indimostrata tesi, riproducendo quasi testualmente quanto sostenuto dinanzi al Tribunale.
4.1 Con il primo motivo, comprensivo di differenziate ragioni di doglianza, si censura l'erroneità della sentenza, impugnando diversi capi della stessa, << “per errata applicazione e interpretazione dell'art. 1176 c.c. e dell'art. 1218 c.c. […] per errata valutazione delle prove. […] per illogicità e per omessa motivazione” >>. (cfr. Atto di citazione in appello p. 8).
4.1.1 Il primo capo della sentenza impugnato riguarda le contestazioni di cui alle lettere a) e b) della motivazione (pag. 3 sentenza impugnata), nella parte in cui il giudice di prime cure ha statuito che << non può essere a queste ultime invece
pagina 9 di 31 addebitata la differenza tra l'aliquota contributiva versata – propria del settore terziario – e quella maggiore dovuta -propria del settore edile- né, ancora, la differenza contributiva seguita al ricalcolo dell'imponibile dovuto in conformità alla legge sulle assunzioni a tempo parziale o il danno derivante dalla revoca dei benefici contributivi per ciascun rapporto di lavoro stipulato in violazione di tale legge. >>
(cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
4.1.1.1La censura non è fondata.
In estrema sintesi gli appellanti si dolgono del fatto che in primo grado non si è riconosciuto in capo alle professioniste l'obbligo di risarcimento delle sopramenzionate somme, a differenza di quelle dovute a esclusivo titolo di sanzioni ed interessi, limitandosi a richiamare, a sostegno della propria censura, una massima della suprema Corte di Cassazione, secondo la quale << Qualora sussista un nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento del commercialista ai suoi obblighi professionali e gli importi in concreto pagati dal contribuente tale per cui è effettivamente imputabile agli errori del professionista la pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria, il risarcimento dovuto dal professionista nei confronti del contribuente deve tener conto non solo delle sanzioni pecuniarie ma anche della maggiore imposta>> (cfr. Cass. 20 ottobre 2020, n. 22855).
Come efficacemente e correttamente, dedotto nelle difese degli appellati, << Al contrario, la stessa giurisprudenza dell'appellante si allinea pienamente alle statuizioni della decisione impugnata >> (cfr. Comparta di risposta per l'avv. CP_2
e la rag. Rag. p. 7). Difatti, nella fattispecie all'esame della
[...] Controparte_1
Corte di Cassazione l'attribuzione di maggiori imposte a carico del contribuente derivava direttamente dalla riconosciuta negligenza professionale del commercialista, negligenza che aveva condotto al pagamento di una maggiore imposta, che non sarebbe stata dovuta in caso di comportamento diligente del professionista. Nel caso di cui si è occupata la citata Suprema Corte, infatti, si rinviene un nesso causale diretto tra la negligenza del professionista e la maggiore imposta pagata, in quanto < la
pagina 10 di 31 responsabilità del professionista convenuto, consistente nella non corretta tenuta della contabilità sociale, aveva determinato non solo le sanzioni, ma anche la necessità di pagare le maggiori imposte contestate. Ciò in quanto il maggior importo richiesto a tale titolo dal fisco era dovuto proprio alla non corretta tenuta della suddetta contabilità >> (cfr. Cass. 20 ottobre 2020, n. 22855, p. 3).
Nella fattispecie de qua, invece, il nesso causale diretto risulta assente in relazione alle maggiori imposte dovute e non versate. Difatti, come dedotto da
[...]
<< Se il professionista non avesse commesso l'errore di inquadrare CP_4
scorrettamente il personale (tenendo due lavoratori a tempo parziale piuttosto che a tempo pieno), la Società e si sarebbe trovata comunque a versare Pt_1 Pt_4
contributi più elevati, ossia le maggiori imposte>> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta per p. 3). Ne consegue che il precedente Controparte_4
giurisprudenziale invocato risulta citato non a proposito e, dunque, non correttamente, dalla difesa appellante,
Pertanto, in parte qua, la sentenza impugnata non è errata e la censura deve essere rigettata, dovendosi ritenere corretta, per le ragioni di cui sopra, la statuizione per cui << tali somme rappresentano contributi obbligatori che il datore di lavoro è tenuto a versare, per ciascun lavoratore, agli Enti previdenziali e assistenziali e che pertanto la Società avrebbe dovuto provvedere a pagare a prescindere e indipendentemente dall'errore professionale delle consulenti. In altri termini, sebbene in seguito alle rettifiche effettuate da e INAIL sussistano maggiori oneri per il CP_6
datore di lavoro, tali maggiori oneri, se le professioniste avessero adempiuto correttamente ai loro doversi professionali, sarebbero comunque stati sostenuti dalla
Società, la quale avrebbe versato i contributi calcolati in base al giusto inquadramento del personale e al corretto calcolo dell'imponibile. Tali importi, cioè, non costituiscono un danno-conseguenza causalmente connesso alla condotta negligente delle consulenti, ma prestazioni legalmente imposte ad ogni datore di lavoro >>. (cfr. pag. 4 sentenza impugnata)
pagina 11 di 31 4.1.2 Per quanto riguarda la statuizione afferente alla lettera c) della motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), concernente l'omissione, per il mese di dicembre 2009, nel prospetto paga relativo al lavoratore CP_7
dell'imponibile di 243 euro a fini contributivi e assicurativi INAIL, si sostiene CP_6
letteralmente e unicamente che << la sentenza impugnata appare errata nella parte in cui pur avendo accertato la responsabilità delle professioniste appellate sul punto non provvede alla correlativa condanna >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12).
4.1.2.1 L'inammissibilità di una siffatta ragione è evidente.
Con un motivo di appello così espresso, che si limita ad una mera dichiarazione di dissenso rispetto a quanto statuito in sentenza, senza però esprimere alcuna indicazione di censura delle motivazioni che sorreggono il rigetto di ciascuna questione, puntualmente esplicato in sentenza, si viola in maniera palese il principio devolutivo, in quanto l'appello è sì una revisio prioris instantiae ma pur sempre nei limiti delle ragioni di gravame devolute al giudizio di secondo grado, che qui mancano del tutto. In proposito va ricordato quell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di interpretazione dell'art. 342 c.p.c. a composizione del contrasto insorto, con il quale si è evidenziato come per la validità dell'atto di appello non sia sufficiente che lo stesso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma sia altresì necessario che risultino esposte con sufficiente grado di specificità le ragioni sulle quali l'impugnazione si fonda. Si tratta della sentenza a
Sezioni Unite, n. 4991 del 6 giugno 1987, che, nel tempo, è rimasta il faro ispiratore delle pronunce successive. Nello specifico si deve fare riferimento alla sentenza della
Suprema Corte a Sezioni Unite, n. 23299 del 9 novembre 2011 che pone un fondamentale principio, consolidatosi nelle pronunce successive, per cui << Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il
pagina 12 di 31 fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento. >>.
Nel caso de quo, la specifica censura, difettando di una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal giudice di prime cure, deve ritenersi inammissibile ex art. 342 c.p.c.
In ogni caso, sia detto come ratio alternativa e subordinata alla precedente, la censura è infondata poiché, come correttamente motivato in sentenza, << “[…] i maggiori contributi sono esclusivamente dovuti dal datore di lavoro. Quanto alle sanzioni, non si rinvengono all'interno del verbale sanzioni o ulteriori addebiti dovuti in forza tale omissione […]” >>. Si tratta, pertanto, della medesima motivazione, fondata appunto sull'assenza di un nesso causale diretto, adottata in relazione al precedente capo della sentenza impugnata.
4.1.3 In relazione alle statuizioni di cui alle lettere d) ed e), concernenti la
<registrazione di assenze non retribuite per la lavoratrice per le quali CP_8
l'azienda non risultava in possesso di alcuna documentazione giustificativa, in violazione dell'art. 1 del DL 338/1989 >> (d) e la << registrazione nel Libro Unico del
Lavoro di giornate/ore di assenza per le quali l'azienda non risultava in possesso di alcuna documentazione giustificativa, in violazione dell'art. 29 d.l. 244/1995 >> (e), si sostiene, letteralmente, che la sentenza impugnata sia << errata laddove quantifica dette sanzioni in € 1.006,00 essendo il loro ammontare pari ad € 4.278,00 (v. pag. 11, doc. 2 fascicolo primo grado) nonché nella parte ove ritiene non imputabili alle professioniste appellate i danni conseguenti al ricalcolo da parte dell' e CP_6
all'addebito di somme aggiuntive per totali € 27.261,00, nonché nella parte in cui non provvede alla condanna delle professioniste al ristoro in favore degli appellanti dei danni cagionati per dette omissioni >> (cfr. Atto di citazione in appello, pagina 13).
pagina 13 di 31 4.1.3.1 La prima censura, riguardante la quantificazione dell'ammontare delle sanzioni, è solo apparentemente corretta. La seconda risulta invece apodittica e, quindi, inammissibile.
Relativamente alla quantificazione dell'ammontare delle sanzioni, va preliminarmente messo in evidenza il fatto che la sentenza impugnata statuisce definitivamente, non essendo questo specifico punto oggetto di censura, stabilendo che
<< In virtù di tali omissioni, oltre al ricalcolo dell'imponibile, sono state addebitate sanzioni per il periodo dal 2/7/2009 al 31/7/2009 e dal 1/2/2011 al 30/11/2013 >> (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Dalle risultanze istruttorie e segnatamente dalla prova documentale offerta dalla parte appellante (v. pag. 11, doc. 2 fascicolo di primo grado) emerge chiaramente come le contribuzioni non versate e le sanzioni in questione, a differenza di quanto in prima battuta statuito dal Giudice di prime cure (pag. 6 della sentenza impugnata) e a differenza parziale da quanto sostenuto dagli appellanti (Atto di citazione in appello, pag. 13), ammontino a €. 4.278,00 e non a €. 1.006,00 per sanzioni (come sostenuto in sentenza a pag. 6) e ad €. 22.402,00 per omesse contribuzioni , per un totale di €. CP_6
26.680,00 (non €. 27.261,00 come sostenuto in atto di appello). Tuttavia deve darsi atto che l'errata indicazione contenuta nella sentenza a pag. 6, non solo, non ha alcuna rilevanza a fini pratici in ragione della decisione finale, ma anche e soprattutto, è stato un evidente frutto di un mero errore materiale, in quanto nella successiva pag. 7 ed in particolare nella parte relativa al riepilogo finale circa l'unico danno effettivamente imputabile alle professioniste ossia quello relativo alle sole sanzioni, dovute per errori dei consulenti, si può leggere che ammonta “per errori di cui ai punti a),b),d), ed f), pari a 4278,00 euro per l' e 2.280,54 (2061,91 + 7,90 + 210,73) euro per CP_6
l'INAIL”.
La seconda censura de qua, accogliendo le eccezioni degli appellati (cfr.
Comparsa di risposta per l'avv. e la rag. Rag. pag. 9; CP_2 Controparte_1
Comparsa di costituzione e risposta per pag. 3 e 4), è invece Controparte_4
pagina 14 di 31 inammissibile in quanto risulta priva di una, seppur minima, parte argomentativa, limitandosi ad esprimere un mero dissenso nei confronti del capo della sentenza impugnato, senza spiegarne le ragioni. Difatti, oltre a quanto già posto prima in evidenza, << Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice […] >> (cfr. C.S.U. 16 novembre 2017, n. 27199).
4.1.4 In relazione alla statuizione di cui alla lettera f), riguardante la riclassificazione del personale dipendente dal settore terziario al settore industria edile, che ha comportato il versamento di un premio maggiorato a fini INAIL, gli appellanti ritengono la sentenza errata nella parte in cui, letteralmente e unicamente, << ritiene responsabili le professioniste appellate unicamente per le sanzioni e non anche per i danni costituiti dal premio aggiuntivo pari alla differenza tra quanto dovuto a tale titolo dalla all'esito dell'accertamento e il minor premio Parte_4
versato in ragione dell'errato inquadramento.>> (cfr. Atto di citazione in appello, pag.
13).
4.1.4.1 L'inammissibilità di una siffatta ragione è evidente.
Si richiama, anche a questo proposito, quanto integralmente in precedenza sostenuto circa l'inammissibilità dell'appello per mancanza di parte argomentativa, che contrasti e confuti le ragioni addotte dal primo giudice e, conseguentemente, si accolgono le eccezioni sollevate dalle parti appellate (cfr. Comparsa di risposta per l'avv. e la rag. Rag. pag. 11; Comparsa di CP_2 Controparte_1
costituzione e risposta per pag. 3 e 4). Controparte_4
In ogni caso, sia detto come ratio alternativa e subordinata alla precedente, la censura è infondata in quanto, come correttamente motivato in sentenza, << Il pagamento del premio aggiuntivo, pari alla differenza tra quello versato e quello
pagina 15 di 31 effettivamente dovuto, spetta infatti al datore di lavoro, che rimane l'unico soggetto obbligato, indipendente dall'errore in cui sono incorse le due professioniste. Infatti, ancora una volta, se le consulenti non avessero errato nell'adempimento della loro prestazione professionale, tale premio maggiore sarebbe stato versato dal datore ab origine, a differenza delle sanzioni che, invece, sarebbero state evitate. Solo relativamente alle sanzioni, pertanto, come già per i punti a) e b), e agli interessi di mora sussiste il nesso di causalità tra la condotta negligente e l'evento di danno. >>
(cfr. sentenza impugnata, pag. 6). Anche nel capo de quo si riscontra l'assenza di un nesso causale diretto tra il comportamento negligente delle professioniste e il maggior premio, comunque ed in ogni caso, dovuto.
4.1.5 Parte appellante censura il capo della sentenza che statuisce sul punto g) dell'atto di citazione del primo grado del giudizio, circa l'omissione di denuncia da parte della Società, in sede di autoliquidazione, delle retribuzioni imponibili riferite ai soci e , nella parte in cui, letteralmente, << ritiene le Parte_1 Parte_5
professioniste qui appellate esenti da responsabilità sul presupposto (errato) della mancata prova da parte degli appellanti che l'incarico loro affidato comprendesse tutte le attività connesse alle retribuzioni dei soci della società >> (cfr. Atto di citazione in appello, pag. 14) e nella parte ove statuisce l'impossibilità di superare con la prova testimoniale l'incarico scritto depositato in atti (doc. 2 fascicolo di primo grado appellate).
4.1.5.1 La censura è infondata.
In estrema sintesi gli appellanti asseriscono che l'incarico professionale, sottoscritto il 14/4/2009, sarebbe << riconducibile unicamente all'Avv. e non CP_2
alla Rag. il cui incarico era stato conferito oralmente così come Controparte_1
oralmente era stato conferito l'incarico, relativo all'attività dei soci, anche all'Avv.
. In sostanza, si dolgono del fatto che in primo grado si è negata l'istanza CP_2
istruttoria, nella specie la prova per testimoni, considerata dagli stessi necessaria e dirimente al fine di provare l'ampiezza, ritenuta maggiore rispetto all'incarico scritto pagina 16 di 31 depositato in atti, del mandato professionale conferito alle odierne appellate. In particolare, secondo gli appellanti la prova per testi, richiesta nuovamente in questa sede, come del resto in prime cure e ribadita nelle rassegnate conclusioni, risulterebbe necessaria al fine di provare il << conferimento dell'incarico alle appellate nel periodo dal 2006 al 2014 e la conferma della sua ampiezza con estensione anche alle attività connesse alle retribuzioni dei soci della società >> (cfr. Atto di citazione in appello, pag.14 e 15).
Dall'incarico scritto depositato in atti (doc. 2 fascicolo di primo grado appellate) e sottoscritto il 14/4/2009, emerge chiaramente il contenuto e l'ampiezza del mandato professionale conferito all'avv. essendo nello stesso precisate in CP_2
modo puntuale le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale. Nello specifico, si tratta di attività strettamente ed esclusivamente legate al personale dipendente, e non anche ai soci, comprendenti, in particolare, << elaborazioni cedolini paga, assunzioni, trasformazioni e dimissioni personale dipendente, consulenza in materia di lavoro,
CUD, Mod. 770, autoliquidazione, trasmissione e-mes e DM/10 >>.
Correttamente il Giudice di prime cure ha statuito che << Né tale documento, secondo le regole generali civilistiche in tema di prova, può essere superato tramite prova testimoniale, dal momento che si tratterebbe di provare un patto aggiunto o contrario ad atto scritto >>. (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
Difatti, l'art. 2722 c.c., rubricato “Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento”, prescrive, letteralmente, che << La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea>>. Nella fattispecie de qua, gli appellanti vorrebbero, tramite prova per testimoni, provare la maggiore ampiezza, anche temporale, dell'incarico professionale dal 2006 al 2014. Tuttavia, come correttamente statuito nella sentenza impugnata, il documentato rapporto contrattuale, sottoscritto il 14/4/2009, esclude l'ammissibilità di tale istanza istruttoria in quanto, nel caso de quo, si ricade esattamente nella fattispecie prevista dall'art. 2722
pagina 17 di 31 c.c., dovendosi ritenere, quindi, inammissibile la prova per testimoni. Del resto, che l'incarico professionale fosse circoscritto ai soli lavoratori dipendenti, come emergente dallo scritto contrattuale, è stato anche confermato da entrambe le convenute nel corso del loro interrogatorio formale, circostanza questa che, quindi, corrobora quanto emerso dall'istruttoria documentale.
E' evidente, poi, che l'unicità del rapporto, appunto come disciplinato dal contratto sottoscritto, aspetto questo pacifico, in quanto non è mai stato contestato che l'attività consulenziale fosse stata prestata in maniera sinergica dai due professionisti e che unico fosse il rapporto come unico il compenso, appunto disciplinato dal suddetto contratto, previsto e corrisposto, rende priva di costrutto l'allegazione che il contratto fosse stato intestato al solo professionista avvocato, nei confronti del quale poteva eventualmente valere l'eccezione d'inammissibilità.
Né vale opinare che la prova testimoniale fosse stata, prima, ammessa e, poi, revocata, limitatamente al teste essendovi stata rinuncia della stessa Parte_5
deducente al teste posto che ai sensi dell'art. 177 cpc le Testimone_1
ordinanze, comunque motivate, sono sempre revocabili e, quindi, quello dell'ammissione e della successiva revoca, è argomento privo di efficacia.
Nel caso de quo, non solo, è evidente la correttezza della decisione di prime cure, ma anche, è altresì evidente come il teste sia del tutto incompatibile ex Parte_5
art. 246 cpc a rendere testimonianza, in quanto, come si evince dall'articolo di prova n.
7, è proprio uno dei due soggetti, insieme al socio ad essere l'asserito Parte_1
presunto danneggiato.
Si deve ricordare, inoltre, la statuizione, non contestata da parte appellante, del giudice di prime cure per cui << In ogni caso, si osserva che esclusa ovviamente la imputabilità delle somme dei premi dovuti, non vi è prova in atti dello specifico addebito di sanzioni civili, meramente enunciato a pag. 13 del verbale di accertamento. >> (pag. 6 sentenza impugnata). Riprendendo quanto sostenuto dalla difesa delle appellate, << In sintesi, ammesso e non concessa una negligenza
pagina 18 di 31 professionale delle odierne appellate, sarebbero state da imputarsi loro le sole sanzioni di cui, però, non risulta in atti alcun addebito >> (cfr. Comparsa di risposta per l'avv. e la rag. Rag. pag. 13). CP_2 Controparte_1
4.1.6 Viene impugnato altresì il capo della sentenza (pag. 7) ove si richiamano diversi ulteriori danni lamentati in citazione, ossia l'avviso di addebito CP_6
n.32020140002753160000 per sanzioni di morosità per Parte_7
l'annullamento delle denunce aziendali già inviate, l'obbligo di rettificare o cancellare e rinviare le denunce mensili e il provvedimento di sospensione del DURC. Gli appellanti lamentano che la sentenza è errata laddove <ritiene che i danni richiesti dalla siano stati solo genericamente allegati. Detti danni, fermo Parte_4
l'inadempimento delle professioniste oggi appellate, difatti in lunga parte risultano per tabulas, essendo specificamente ed analiticamente indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 000421984 del 17.7.2014 (doc. 2 fascicolo Parte_8
di primo grado) e nell'avviso di addebito n.32020140002753160000 del CP_6
9.10.2014 documenti mai contestati dalle odierne appellate (doc. 7 fascicolo primo grado) e risultanti dall'ulteriore documentazione prodotta. Pertanto, sul punto la sentenza impugnata è errata in quanto, ha evidentemente omesso di valutare il contenuto esaustivo e dirimente di detti documenti ove sono indicate le singole omissioni e le irregolarità rilevate in sede ispettiva, la loro riconducibilità agli errori commessi dalle professioniste appellate, e sono analiticamente elencate tutte le somme contestate e addebitate alla nonché il titolo dell'addebito Parte_4
(sanzioni, premi, somme aggiuntive, etc.)>> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 15).
4.1.6.1 La censura non è fondata.
In sintesi, gli appellanti si lamentano della presunta omissione, da parte del
Giudice di prime cure, nella valutazione del contenuto “esaustivo” dei documenti allegati, sostenendo che dagli stessi emergerebbero chiaramente e inequivocabilmente
“tutte le somme contestate e addebitate” alla Società in ragione delle negligenze e inadempienze delle professioniste.
pagina 19 di 31 Dall'esame documentale degli atti contestati emerge chiaramente, per contro, la correttezza della sentenza impugnata sul punto de quo, quando statuisce che << Si tratta di danni del tutto genericamente allegati, essendosi limitati gli attori ad affermare che la Società ha dovuto sostenere non meglio specificati oneri per
l'espletamento di queste attività in seguito all'accertamento. >> (pag. 7 sentenza impugnata). Pertanto, la censura va rigettata.
Al di là dell'evidente riproposizione di argomenti già in precedenza confutati, quelli relativi al documento n. 2 e della evidente inammissibile genericità della censura, che va qui ribadita in assenza di ogni pur minima specificità, ne è comunque altrettanto evidente l'infondatezza. I documenti contestati non sono, infatti, riconducibili e addebitabili al comportamento negligente delle professioniste, riguardando per l'appunto mancati pagamenti imputabili unicamente ed esclusivamente alla società
Parte_4
Nello specifico, il riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione n. 000421984 Inail del 17.7.2014 (doc. 2 fascicolo di primo grado appellanti) Pt_8
risulta non pertinente in questa sede in quanto il suo contenuto è stato esaminato e verificato all'interno dei precedenti capi impugnati della sentenza.
L'avviso di addebito n. 32020140002753160000 (doc. 7 del fascicolo di CP_6
primo grado appellanti) riguarda invece sanzioni di morosità per MODELLI DM10
INSOLUTI, sanzioni di morosità che, colpendo unicamente ed esclusivamente il comportamento inadempiente del contribuente, ossia il ritardo nel pagamento dei
MODELLI DM10 da parte della Società, << certo non possono essere messi a carico delle professioniste >> (pag. 7 sentenza impugnata). In particolare, l'avviso di addebito de quo si riferisce al mancato pagamento del modello F24 per contributi dei lavoratori dipendenti con periodo di riferimento 2012/2013 (all. n. 7 fascicolo di primo grado appellate), ossia un modello elaborato e trasmesso dalle professioniste alla Società e da quest'ultima non pagato.
pagina 20 di 31 Gli altri documenti contestati dagli appellanti, da cui emergerebbero in modo specifico i danni lamentati (documenti 8-9-10 fascicolo di primo grado appellanti), devono essere anche questi ricondotti a modelli F24 per contributi dei lavoratori dipendenti non pagati, pagati in parte o pagati in ritardo dalla Società, conseguentemente iscritti a ruolo e sfocianti nelle suddette cartelle di pagamento inevase.
Pertanto, la censura è infondata in quanto permane, per le ragioni di cui sopra, la “genericità” e la non imputabilità alle professioniste di tali ulteriori danni lamentati da parte appellante.
4.1.7 Viene, infine, impugnato il capo della sentenza nella parte in cui si statuisce la genericità dei danni determinati dalla “circostanza di aver “operato in perdita” per diversi anni senza saperlo”. Gli appellanti sostengono che <Difatti
l'esatto inquadramento aziendale […] avrebbe inconfutabilmente permesso alla società attrice in primo grado di fare scelte imprenditoriali diverse e consapevoli quali ad esempio una diversa politica/gestione delle assunzioni e/o praticare prezzi maggiori ai propri committenti >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 17). Sostengono inoltre gli appellanti che, a causa << dell'impossibilità di provvedere al pagamento delle somme addebitatele per le violazioni/irregolarità/omissioni accertata con il “verbale unico di accertamento e notificazione” n. 000421984 del 17.7.2014, la Parte_8
società attrice, in data 9.10.14 riceveva provvedimento di sospensione del DURC -
Documento Unico di Regolarità Contributiva (doc. 9 fascicolo primo grado).
Appare ragionevole ritenere dunque che proprio i fatti accaduti e l'insieme delle circostanze di cui sopra abbiano contribuito in modo decisivo alla crisi aziendale della e la cessazione di ogni attività d'impresa da parte di detta Parte_4
società come risultante dalla documentazione in atti e dal bilancio finale di liquidazione (doc. 25 fascicolo primo grado) >>.
pagina 21 di 31
4.1.7.1 La censura non è fondata.
Con tale apodittica affermazione non si supera la statuizione del Tribunale sulla
“genericità” dei danni lamentati. Pertanto, la censura de qua ancora una volta va rigettata.
Per quanto concerne il provvedimento di sospensione del DURC aziendale, come correttamente sostenuto dalla difesa delle appellate, << È inevitabile, poi, che ai mancati pagamenti contributivi di parte attrice ne conseguisse l'irregolarità del DURC aziendale, ma questo non dipende certo dalle condotte professionali delle odierne appellate >> (cfr. Comparsa di risposta per l'avv. e la rag. Rag. CP_2
pag. 15). Controparte_1
La presunta relazione, sostenuta dagli appellanti, tra la condotta delle odierne appellate e lo stato di decozione e la successiva cancellazione della Società dal registro delle imprese è apodittica e generica, risultando tutt'al più dall'esame documentale la preesistenza, rispetto all'attività negligente delle professioniste, dello stato di decozione della società Difatti, dall'esame documentale delle Parte_4
cartelle di pagamento notificate dall'Agente della Riscossione (doc. 10 fascicolo primo grado appellanti) emerge il mancato pagamento da parte della Società di addebiti, nello specifico debiti previdenziali e fiscali [modelli F24 rifiutati dalla banca di appoggio CP_ della Società (v. all. n. 7 e 8 fascicolo primo grado appellate), debiti , ritenute alla fonte, tasse automobilistiche …] certamente non imputabili alla condotta negligente delle professioniste.
4.1.8 Gli appellanti in ultimo censurano il capo della sentenza (pag. 7), sostenendo che la stessa è errata poiché, letteralmente, <<…. pur accertando un danno imputabile alle convenute oggi appellate, erra individuandolo unicamente nelle sanzioni dovute per gli errori di cui ai punti a), b), e) e f), peraltro erroneamente quantificate in €4.278,00 per l' e in € 2.208,54 per l'Inail, nonché nella parte in CP_6
cui ritiene che, anche, detta voce di danno non costituisca “un pregiudizio economicamente valutabile suscettibile di risarcimento” >> (Cfr. Appello pag. 15-16).
pagina 22 di 31 Gli appellanti sostengono che << è stata data anche la prova del pagamento di parte delle somme addebitate attraverso l'allegazione delle quietanze (fatto non contestato) per oltre 10.000,00 euro (doc. 11 e 12 fascicolo di primo grado). Orbene, al riguardo preme rilevare che tali pagamenti quantomeno quota parte riguardano proprio le sanzioni irrogate e pertanto, anche seguendo solo per un attimo la tesi del giudice di primo grado che si contesta, sussiste un pregiudizio economicamente valutabile suscettibile di risarcimento […]. >> (Cfr. Appello pag. 16).
4.1.8.1 La censura non è fondata.
In estrema sintesi, parte appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non ha ritenuto dirimente, ai fini della prova dell'avvenuto pagamento da parte della Società delle somme addebitate contestate, l'allegazione delle quietanze (doc. 12 fascicolo di primo grado appellanti) riguardanti il piano rateale predisposto da
[...]
(doc. 11 fascicolo di primo grado appellanti). Gli appellanti sostengono CP_10
che almeno “quota parte” dei pagamenti effettuati riguardano le sanzioni irrogate, senza tuttavia fornire alcuna prova, come affermato in sentenza e non smentito dall'esame documentale condotto dalla Corte, che il piano di rateazione per le cartelle di pagamento inevase includesse le sanzioni Inps-Inail comminate a causa del comportamento negligente delle odierne appellate.
Si deve, difatti, rilevare, in via preliminare, che la statuizione del giudice di prime cure per cui << gli attori asseriscono che, sempre per i fatti di causa, l
[...]
notificava alla società attrice una serie di cartelle di pagamento per Controparte_11
il pagamento di somme per oltre euro 100.000,000; detto debito è del tutto imprecisato nella sua fonte, non avendo parte attrice provveduto a depositare i relativi avvisi di addebito, e si riferisce almeno sicuramente in parte ad addebiti non imputabili alle CP_ convenute (tasse automobilistiche, , ritenute alla fonte,..) >> (pag. 7 sentenza impugnata) non risulta espressamente impugnata e, pertanto, quanto statuito deve considerarsi definitivamente accertato e deciso.
pagina 23 di 31 Pertanto, il parziale pagamento del piano di rateizzazione, riferito alle suddette cartelle di pagamento (doc. 12 fascicolo primo grado appellanti), comprendeva diversi addebiti, in parte non imputabili alle convenute e, in ogni caso, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, << Dalla documentazione in atti non è possibile dedurre, neppure in via presuntiva, se e quali voci di debito siano stati pagati (per quel che rileva, le sanzioni). Il piano rateale (peraltro riferentesi alle cartelle di pagamento di cui sopra) è stato interrotto quasi subito e il bilancio finale di liquidazione evidenzia la sussistenza di debiti verso l'Erario e verso gli enti previdenziali>> (pag. 7 sentenza impugnata).
La censura deve, pertanto, essere rigettata, in quanto non vi è la prova del pagamento della Società delle somme addebitate alla stessa a titolo di sanzioni in ragione delle inadempienze delle professioniste appellate.
4.1.9 In ogni caso, giova ricordare che in parte qua la sentenza impugnata veniva decisa in ragione di due essenziali rationes decidendi.
La prima riguarda la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento degli importi in questione da parte della Società, importi dovuti a titolo di sanzione. Gli appellanti, impugnando il capo de quo, non hanno fornito la prova dell'avvenuto pagamento e, pertanto, la censura è da rigettare per i motivi di cui sopra. Sicché, come statuito correttamente in sentenza, anche attraverso il richiamo ad un principio consolidato della Corte di Cassazione (Cass. 24632/15), << “In assenza di tale prova, non può individuarsi alcun pregiudizio economicamente valutabile suscettibile di risarcimento”
->.
La seconda statuizione della sentenza appellata, che viene qui in rilievo, concerne la circostanza secondo la quale, letteralmente, << La Società Parte_4
è stata cancellata dal Registro delle Imprese e i soci non potranno essere
[...]
chiamati al versamento, tenuto conto che non vi è stata alcuna ripartizione dell'attivo all'esito della liquidazione >>.
pagina 24 di 31 Tale statuizione, non essendo stata espressamente censurata dagli appellanti -- non rilevando come espressa censura la mera apodittica affermazione per cui << Infine, preme rilevare che il ristoro richiesto in primo grado, ove riconosciuto, non gioverebbe agli odierni appellanti (salvo il ristoro delle spese legali) ma unicamente ai creditori della estinta e fra essi agli enti previdenziali e Parte_4
all'erario stante l'iscrizione nel bilancio finale di liquidazione della società di numerosi debiti: per tale motivo e per correttezza di operato da parte del liquidatore la circostanza della successione del giudizio in capo ai soci, odierni appellanti, è stata espressamente inserita in detto bilancio finale di liquidazione >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 17 e 18)- si deve considerare definitivamente accertata e coperta da giudicato.
L'art. 2495, comma 3, c.c., rubricato “Cancellazione della società”, prescrive che << Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione
(…)>>.
I soci della estinta società odierni appellanti, non avendo Parte_4
riscosso alcunché, non essendoci stata ripartizione dell'attivo in base al bilancio finale di liquidazione, “non potranno essere chiamati al versamento” e, in ogni caso, potranno sempre, in base ad un principio consolidato della Suprema Corte (v. Cass. 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. 21 aprile 2023, n. 10752; Cass, 29 agosto 2024, n. 23341),
<< contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione >> (cfr. Cass. 5 novembre 2021 n. 31904).
Sicché, riprendendo una consolidata giurisprudenza della suprema Corte di
Cassazione, per cui << … il diritto al risarcimento dei danni nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, il quale deve provare la perdita economica subita>> (cfr. Cass. 25 maggio 2006, n. 12382) nonché << Ne consegue che non è al riguardo sufficiente
pagina 25 di 31 l'esistenza di un inadempimento, ma occorre che sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile>> (cfr. Cass. 15 maggio 2013, n. 11731), nella fattispecie de qua non sussiste un diritto al risarcimento dei danni in capo ai soci della estinta Società, in quanto non si rinviene, e non potrà rinvenirsi in futuro, un pregiudizio reale id est un danno che incida nella sfera patrimoniale degli appellanti.
Pertanto, non essendo stato provato il pagamento da parte della degli Pt_9
importi per sanzioni e, contestualmente, non potendosi ravvisare, per le stesse somme, un diritto al risarcimento dei danni in capo ai soci per le ragioni di cui sopra, la domanda, contenuta nelle note scritte di precisazione delle conclusioni nell'interesse degli appellanti, volta ad ottenere il << (…) risarcimento in favore degli appellanti signori e di tutti i danni patrimoniali e non, nessuno escluso Parte_1 Parte_2
ed eccettuato, subiti dalla (…) >> deve essere rigettata. Parte_4
4.2 Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza per “errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”
Gli appellanti censurano il capo della sentenza concernente le spese di lite, sostenendo che la sentenza è errata << (…) nella parte in cui condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore delle odierne appellanti in virtù della supposta (e che si contesta) soccombenza dei medesimi >>, sostenendo che << (…) le professioniste odierne appellate nel precisare le conclusioni in primo grado non hanno chiesto la condanna degli appellanti alle spese di lite (…) con conseguente rinuncia ad esse (…)>> e che, in ogni caso, << (…) la ritenuta soccombenza rappresenta una vera
e propria forzatura stante l'accertamento della responsabilità professionale e, in realtà, anche dei danni da parte del Giudice di primo grado >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 18).
4.2.1 La censura non è fondata.
pagina 26 di 31 Deve essere preliminarmente disattesa la censura con riguardo alla pretesa rinuncia delle professioniste, odierne appellate, alla rifusione delle spese di lite in ragione del mancato inserimento di tale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, dovendo in questa sede trovare conferma il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte per cui << (…) deve escludersi la necessità di un'espressa richiesta di condanna della controparte al rimborso delle spese di lite, rappresentando, tale condanna, la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (…) >> (cfr., da ultimo, Cass. 19 ottobre 2022, n. 30729). Inoltre non consta un avvenuta rinuncia ad un siffatto credito.
Il secondo motivo di censura risulta inoltre totalmente infondato, in quanto gli appellanti, parlando di “supposta soccombenza”, omettono di considerare che la sentenza del Tribunale si è pronunciata sul punto, dichiarando la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento degli importi contestati (nello specifico, le sanzioni) da parte della Società e, conseguentemente, ha statuito l'assenza di un “pregiudizio economicamente valutabile suscettibile di risarcimento”, rigettando la domanda degli odierni appellanti per la mancanza di danno da risarcire anche in ragione della cancellazione dal registro delle Imprese e dall'assenza di un attivo nel bilancio finale di liquidazione da ripartire tra i soci.
4.2.2 Si censura altresì il capo della sentenza nella parte in cui (pag. 8)
<<“condanna e alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
che si liquidano in euro 7.800,00 per compensi oltre spese Controparte_4
generali, Iva e cpa come per legge” e nella parte in cui ha statuito “anche le spese del terzo chiamato in causa vanno poste a carico di parte attrice” >> (pag. 19 Atto di appello).
pagina 27 di 31
4.2.2.1 La censura è fondata.
Deve preliminarmente richiamarsi un consolidato principio della Suprema
Corte per cui << In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate a nulla rilevando che
l'attore non abbia posto nei confronti del terzo alcuna domanda >>. La Corte di legittimità prosegue, poi, ad indicare l'ipotesi derogatoria di tale principio, nello specifico, << il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa >> (cfr. Cass. 6 dicembre 2019, n. 31889; negli stessi termini, Cass. 18 aprile 2023, n. 10364; Cass. 1° luglio 2021, n. 18710).
Difatti, dalla ricostruzione addotta dagli appellanti e da Controparte_4
corroborata dall'esame documentale di questa Corte, emerge che l'avv. in CP_2
seguito alla notificazione dell'atto di citazione in data 6.2.2018, denunciava, mediante comunicazione in data 13.2.2018, alla compagnia sua garante la Controparte_4
richiesta di risarcimento danno pervenutale mediante il suddetto atto di citazione.
con lettera in data 12.3.2018, comunicava all'avv. Controparte_4 CP_2
la prescrizione del diritto ad essere garantita in ragione della tardiva denuncia,
[...]
risalente al 13.2.2018, ossia oltre il termine biennale di cui all'art. 2952 c.c., in quanto una prima richiesta di risarcimento dei danni, anche futuri, da parte della Società era stata ricevuta dall'avv. mediante lettera raccomandata in data 4.3.2015. CP_2
Giova ricordare che l'art. 2952, commi 2 e 3, c.c., rubricato “Prescrizione in materia di assicurazione”, prescrive, letteralmente, che << Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione [1882 ss.] e dal contratto di riassicurazione [1928 ss.] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda,
pagina 28 di 31 ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile [1917], il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione >>.
Il tenore della richiesta di risarcimento dei danni contenuta nella lettera raccomandata del 4.3.2015, non comunicata alla IA garante dell'avv. CP_2
è idoneo a far decorrere, come correttamente eccepito da
[...] Controparte_4
sin dalla fase stragiudiziale, la prescrizione biennale di cui all'art. 2952 c.c.
In ragione di tali considerazioni si deve considerare la domanda di garanzia manifestamente infondata e, come correttamente sostenuto dagli appellanti, <<
Pertanto la convenuta Avv. ha chiamato in causa la compagnia garante CP_2
della propria responsabilità con la consapevolezza, risultante per tabulas, dell'intervenuta prescrizione del diritto ad essere garantita, eccepita dalla compagnia già in fase stragiudiziale ancor prima della chiamata in causa, e dunque con la consapevolezza che la chiamata era infondata, di tal guisa abusando del proprio diritto” >> (Atto di citazione in appello, pag. 19 e 20).
Sicché, richiamando la costante giurisprudenza della Suprema Corte, << la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamate sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale >> (cfr. Cass. 21 aprile 2017, n. 10070).
pagina 29 di 31 5. S'impone, quindi, il parziale accoglimento del secondo motivo di appello relativamente alle spese del terzo chiamato in causa, che vanno poste a carico esclusivamente della appellata AVV. , che ne è la chiamante, e il CP_2
rigetto di ogni altro motivo o ragione di appello.
Consegue a ciò la condanna degli appellanti al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio in favore delle appellate AVV. e CP_2 [...]
spese che si liquidano come in dispositivo secondo lo Controparte_12
scaglione di valore, e che vanno addebitate tenuto conto della soccombenza, che fa sostanzialmente capo in maniera pressoché totale agli odierni appellanti, e secondo il corrispondente scaglione di valore indeterminato, posto dal DM 55/2014 e succ. mod. ex DM 127/2022 e per tutte le fasi ivi previste, desunto dalla domanda.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. Accoglie parzialmente il secondo motivo di appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma nel resto, condanna l'AVV. al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi CP_2
di giudizio in favore di che si liquidano in: Controparte_4
a- €. 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al primo grado;
b- €. 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al presente grado.
2. Rigetta tutte le restanti ragioni di appello.
3. Condanna gli appellanti e al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado di giudizio in favore delle appellate AVV.
e che liquida in €. 6.000,00 CP_2 Controparte_12
pagina 30 di 31 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
Così deciso in Bologna il 09.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 31 di 31
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte in persona dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 539/2021 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VECCHI VITTORIO elettivamente domiciliato in VIA Pt_3
ROLANDINO N. 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. VECCHI VITTORIO
APPELLANTI Contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. LENOCI IOLANDA CP_3 CP_2
( ) VIA MARCONI 45 40122 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._5
G.MARCONI 45 BOLOGNA presso il difensore avv. CP_2
e pagina 1 di 31 (C.F. con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO Controparte_4 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO
APPELLATI
AD OGGETTO: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE – RISARCIMENTO DANNO – SRL
CANCELLATA SENZA DISTRIBUZIONE DI ATTIVO – PAGAMENTO SOMME IN
GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 20.02.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTI E << “Ogni contraria istanza, Parte_1 Parte_2
domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa l'eventuale ammissione dei mezzi di prova richiesti, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Bologna n.275/2021, pubblicata in data 5.2.2021 e notificata in data 9.2.2021
NEL MERITO
Previo ogni opportuno accertamento ed ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alle omissioni, negligenze, imprudenze ed imperizie poste in essere dall'avvocato e consulente del lavoro e dalla ragioniera CP_2 Controparte_1
anche in ordine a quanto indicato al punto g) dell'atto introduttivo di primo grado, ed in ordine al loro inadempimento contrattuale, dichiarare tenute e conseguentemente condannare le medesime, in solido tra loro o in via alternativa, in considerazione delle rispettive responsabilità, al risarcimento in favore degli appellanti signori Pt_1
e di tutti i danni patrimoniali e non, nessuno escluso ed eccettuato,
[...] Parte_2
subiti dalla in ragione di tali titoli e dei fatti di causa, da Parte_4
liquidarsi nella misura che risulterà di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto a quello antecedente la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, oltre interessi ex
pagina 2 di 31 art.1284, comma 4 c.c., dal giorno della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al saldo, con ogni conseguente provvedimento anche restitutorio di quanto versato dagli appellanti a seguito dell'esecutorietà della sentenza di primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Solo occorrendo si chiede venga disposta prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che nel periodo ricompreso tra l'anno 2006 e l'anno 2014 l'avv. CP_2
e la rag. hanno prestato in favore della
[...] Controparte_1 Parte_4
attività di consulenza aziendale, fiscale e in materia di lavoro;
2) vero che nel periodo ricompreso tra l'anno 2006 e l'anno 2014 l'avv. CP_2
e la rag. nell'espletamento dell'attività professionale di cui al
[...] Controparte_1
precedente capitolo 1), detenevano il libro unico del lavoro della società attrice e si occupavano in via esclusiva della sua “tenuta”;
3) vero che nel periodo ricompreso tra l'anno 2006 e l'anno 2014 l'avv. CP_2
e la rag. nell'espletamento dell'attività professionale di cui al
[...] Controparte_1
precedente capitolo 1), provvedevano alle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti della Parte_4
4) vero che nel periodo ricompreso tra l'anno 2006 e l'anno 2014 l'avv. CP_2
e la rag. nell'espletamento dell'attività professionale di cui al
[...] Controparte_1
precedente capitolo 1), si occupavano delle assunzioni, trasformazioni e dimissioni del personale dipendente della Parte_4
5) vero che nel periodo ricompreso tra l'anno 2006 e l'anno 2014 l'avv. CP_2
e la rag. nell'espletamento dell'attività professionale di cui al
[...] Controparte_1
precedente capitolo 1), provvedevano in via esclusiva alla registrazione delle presenze sul libro unico del lavoro della società attrice;
pagina 3 di 31 6) vero che la ragioniera ha prestato la propria attività Controparte_1
professionale in favore della , società amministrata dal Controparte_5
Geometra anche precedentemente all'anno 2006; Parte_1
7) vero che la ragioniera nell'ambito dell'incarico conferitole Controparte_1
dalla società attrice si è occupata, nell'anno 2006, della denuncia d'iscrizione all'Inail dei soci della nonché, nel Parte_5
periodo dall'anno 2006 all'anno 2014, delle denunce annuali delle retribuzioni dei predetti soci;
Si indica quale teste: Dott. , residente in 131 Wood Valley Parte_5
Court SW Calgary (AB) Canada T2W5S4.
Si chiede pertanto trattenere la causa in decisione e concedersi i termini di cui all'art.190 c.p.c., come richiamato dall'art.352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”>>
APPELLATE AVV. E RAG. CP_2 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello intestata, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, previa reiezione di ogni istanza istruttoria degli appellanti,
- in via principale rigettare il gravame avanzato dai signori e Parte_1
in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e per Parte_2
l'effetto confermare la sentenza n. 275/2021 del Tribunale di Bologna;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'atto di appello, accertare e dichiarare tenuta a tenere indenne Controparte_4
e a manlevare l'assicurata avv. per ogni eventuale somma che ella venga CP_2
condannata a risarcire a qualsiasi titolo nei confronti dei sig.ri e Parte_1 [...]
e, conseguentemente, in ipotesi di condanna dell'avv. condannare Pt_2 CP_2
direttamente al pagamento di tutti i danni che la stessa dovesse Controparte_4
essere tenuta a rifondere agli attori - appellanti.
pagina 4 di 31 Chiedono altresì che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per memorie conclusive.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio." >>
APPELLATA << “Voglia l'ecc.ma Corte adita, Controparte_4
richiamata ogni deduzione, eccezione e difesa ex art. 346 c.p.c., in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi ex art. 342 c.p.c. ed ex art.
348 bis c.p.c.; nel merito, respingere ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente per prescrizione del diritto dell'assicurato ai sensi dell'art. 2952 c.c.; nel merito, respingere ogni domanda svolta contro la conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto, per inoperatività della garanzia invocata, anche ai sensi e per gli affetti di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., per difetto di legittimazione attiva e comunque siccome infondata in fatto e in diritto, tenuto conto in ogni caso di tutti i limiti ed esclusioni di cui al contratto assicurativo;
in subordine, nel merito, rigettare ogni domanda siccome infondata in fatto e in diritto.
Col favore delle spese.” >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 11.3.2021, e Parte_1
in qualità di successori della , in Parte_2 Parte_6
quanto soci della medesima alla data dell'estinzione, chiedevano la parziale riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente motivata oltre che viziata, affidandosi a due disorganici motivi di appello.
1.2 Si costituivano le appellate l'Avv. e la Rag. CP_2 CP_1
chiedendo, in via principale, il rigetto del gravame, in quanto inammissibile
[...]
e comunque infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'atto pagina 5 di 31 di appello, chiedevano l'accertamento e la condanna di a tenere Controparte_4
indenne e manlevare l'assicurata AVV. . CP_2
1.3 Si costituiva l'appellata chiedendo, in via Controparte_4
preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, il rigetto di ogni domanda di garanzia svolta contro la conchiudente siccome infondata in fatto ed in diritto.
1.4 La causa veniva trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
2. L'appello è parzialmente fondato e va, dunque, accolto per quanto di ragione.
Va premesso che con sentenza n. 275/2021, emessa in data 20.1.2021, pubblicata in data 5.2.2021, notificata in data 9.2.2021, il Tribunale di Bologna, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha rigettato la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, avanzata dagli odierni appellanti nei confronti delle due professioniste, odierne appellate, condannandoli alla rifusione delle spese di lite sia in favore delle convenute sia in favore della IA, già terza chiamata, anch'essa appellata.
2.1 Preliminarmente entrambe le parti appellate hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c..
L'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve:
- contenere l'indicazione puntuale e specifica della parte dell'impugnata sentenza di primo grado, comprensiva, altresì, della indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudicante;
- contenere l'indicazione puntuale e specifica delle circostanze da cui viene asserita la violazione di legge e la relativa rilevanza circa la decisione adottata.
2.2 Dall'esame dell'atto di appello in oggetto è obiettiva la non conformità alla lettera della novella della L. n. 134/2012, in quanto effettivamente gli appellanti si sono limitati semplicemente a riproporre circostanze già respinte nel primo grado di giudizio, spesso senza addurre “… alcun profilo argomentativo;
né il profilo censorio,
pagina 6 di 31 ossia l'indicazione del perché si assume sia stata violata la legge;
né, ancora, il profilo di causalità, cioè la giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite.” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta per pag. 3 e 4). Controparte_4
Tuttavia, a parere della Corte le censure degli appellati tralasciano che comunque la complessiva lettura dell'impugnazione, pur non rispettosa della novella, consente tuttavia di comprendere le ragioni di appello.
Conseguentemente l'impugnazione può essere esaminata nel merito.
3. La sentenza va solo parzialmente confermata.
In particolare, la sentenza va confermata nella decisione finale, ossia relativamente alla questione riguardante il risarcimento del danno a carico delle due professioniste, in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie e segnatamente delle prove documentali offerte dagli odierni appellanti e appellate (ad eccezione di quanto si dirà in ordine al regolamento sulle spese di lite).
3.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato in data 23 gennaio 2018, la
Società conveniva in giudizio l'avv. e la rag. Parte_4 CP_2
al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità Controparte_1
professionale delle convenute e, conseguentemente, la loro condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in ragione del loro inadempimento al contratto di consulenza aziendale e sul lavoro. Nello specifico, la parte attrice lamentava di avere ricevuto un verbale unico di accertamento e notificazione Inps-Inail, notificato alla Società in data
17.7.2014, in cui venivano accertate numerose violazioni della normativa contributiva e previdenziale e, conseguentemente, si disponeva il ricalcolo dell'imponibile base per i versamenti dovuti dal datore di lavoro e si sanzionavano le omissioni accertate. Tali circostanze venivano ricondotte alla condotta negligente e imperita delle professioniste in sede di adempimento del loro incarico professionale.
pagina 7 di 31 La Società lamentava, inoltre, la successiva notifica di ulteriori avvisi e comunicazioni da parte dell' Inail, nonché dall'Agenzia dell'Entrate che, generando ulteriori CP_6
danni alla Società, conducevano alla cessazione di ogni attività da parte della stessa
Società, impossibilitata ad operare sul mercato.
3.2 Si costituivano in giudizio le convenute, contestando la domanda in fatto e in diritto. L'avv. chiamava in giudizio la società di assicurazione CP_2 [...]
affinché, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda CP_4
attorea, la tenesse indenne e manlevata di quanto essa fosse stata costretta a pagare alla società Parte_4
3.3 Si costituiva in giudizio anche la eccependo in via Controparte_4
pregiudiziale la prescrizione biennale del diritto, azionato dall'avv. ai CP_2
sensi dell'art. 2952 c.c. e, in subordine, l'inoperatività della polizza e l'infondatezza della domanda attorea.
3.4 In seguito ad istanza di cancellazione, presentata presso il competente registro delle imprese, in data 11.2.2019, la società attrice Parte_6
veniva cancellata dal registro delle imprese. Pertanto, i soci
[...] Parte_1
e si costituivano in giudizio, in data 26.3.2019, in qualità di successori ex Parte_2
art. 110 c.p.c. della al fine di proseguire il giudizio. Parte_4
3.5 Sulla base delle produzioni documentali e dell'interrogatorio formale delle due professioniste convenute, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con la quale: << “Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore delle Parte_1 Parte_2
convenute, che si liquidano in euro 8600 per compensi oltre spese generali, IVA e cpa come per legge;
pagina 8 di 31 - Condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
che si liquidano in euro 7800 per compensi oltre spese generali, Controparte_4
IVA e cpa come per legge”>>.
3.5.1 Va premesso che la sentenza impugnata veniva decisa in ragione di due essenziali motivazioni.
La prima riguarda la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento degli importi in questione da parte della Società. Difatti, come statuito correttamente in sentenza, anche attraverso il richiamo ad un principio consolidato della Corte di Cassazione
(Cass. 24632/15) << In assenza di tale prova, non può individuarsi alcun pregiudizio economicamente valutabile suscettibile di risarcimento >>.
La seconda statuizione della sentenza impugnata, che viene qui in rilievo, concerne la circostanza secondo la quale, letteralmente, << La Società Parte_4
è stata cancellata dal Registro delle Imprese e i soci non potranno essere
[...]
chiamati al versamento, tenuto conto che non vi è stata alcuna ripartizione dell'attivo all'esito della liquidazione >>. In buona sintesi si ribadiva per altra via l'insussistenza in concreto ma anche in astratto, di un possibile danno risarcibile.
4. Gli appellanti, come anticipato, affidano le proprie censure a due disarticolati ed in buona parte generici motivi, in quanto, più che incisivamente criticare la decisione, si sono per lo più intrattenuti sulla bontà della propria indimostrata tesi, riproducendo quasi testualmente quanto sostenuto dinanzi al Tribunale.
4.1 Con il primo motivo, comprensivo di differenziate ragioni di doglianza, si censura l'erroneità della sentenza, impugnando diversi capi della stessa, << “per errata applicazione e interpretazione dell'art. 1176 c.c. e dell'art. 1218 c.c. […] per errata valutazione delle prove. […] per illogicità e per omessa motivazione” >>. (cfr. Atto di citazione in appello p. 8).
4.1.1 Il primo capo della sentenza impugnato riguarda le contestazioni di cui alle lettere a) e b) della motivazione (pag. 3 sentenza impugnata), nella parte in cui il giudice di prime cure ha statuito che << non può essere a queste ultime invece
pagina 9 di 31 addebitata la differenza tra l'aliquota contributiva versata – propria del settore terziario – e quella maggiore dovuta -propria del settore edile- né, ancora, la differenza contributiva seguita al ricalcolo dell'imponibile dovuto in conformità alla legge sulle assunzioni a tempo parziale o il danno derivante dalla revoca dei benefici contributivi per ciascun rapporto di lavoro stipulato in violazione di tale legge. >>
(cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
4.1.1.1La censura non è fondata.
In estrema sintesi gli appellanti si dolgono del fatto che in primo grado non si è riconosciuto in capo alle professioniste l'obbligo di risarcimento delle sopramenzionate somme, a differenza di quelle dovute a esclusivo titolo di sanzioni ed interessi, limitandosi a richiamare, a sostegno della propria censura, una massima della suprema Corte di Cassazione, secondo la quale << Qualora sussista un nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento del commercialista ai suoi obblighi professionali e gli importi in concreto pagati dal contribuente tale per cui è effettivamente imputabile agli errori del professionista la pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria, il risarcimento dovuto dal professionista nei confronti del contribuente deve tener conto non solo delle sanzioni pecuniarie ma anche della maggiore imposta>> (cfr. Cass. 20 ottobre 2020, n. 22855).
Come efficacemente e correttamente, dedotto nelle difese degli appellati, << Al contrario, la stessa giurisprudenza dell'appellante si allinea pienamente alle statuizioni della decisione impugnata >> (cfr. Comparta di risposta per l'avv. CP_2
e la rag. Rag. p. 7). Difatti, nella fattispecie all'esame della
[...] Controparte_1
Corte di Cassazione l'attribuzione di maggiori imposte a carico del contribuente derivava direttamente dalla riconosciuta negligenza professionale del commercialista, negligenza che aveva condotto al pagamento di una maggiore imposta, che non sarebbe stata dovuta in caso di comportamento diligente del professionista. Nel caso di cui si è occupata la citata Suprema Corte, infatti, si rinviene un nesso causale diretto tra la negligenza del professionista e la maggiore imposta pagata, in quanto < la
pagina 10 di 31 responsabilità del professionista convenuto, consistente nella non corretta tenuta della contabilità sociale, aveva determinato non solo le sanzioni, ma anche la necessità di pagare le maggiori imposte contestate. Ciò in quanto il maggior importo richiesto a tale titolo dal fisco era dovuto proprio alla non corretta tenuta della suddetta contabilità >> (cfr. Cass. 20 ottobre 2020, n. 22855, p. 3).
Nella fattispecie de qua, invece, il nesso causale diretto risulta assente in relazione alle maggiori imposte dovute e non versate. Difatti, come dedotto da
[...]
<< Se il professionista non avesse commesso l'errore di inquadrare CP_4
scorrettamente il personale (tenendo due lavoratori a tempo parziale piuttosto che a tempo pieno), la Società e si sarebbe trovata comunque a versare Pt_1 Pt_4
contributi più elevati, ossia le maggiori imposte>> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta per p. 3). Ne consegue che il precedente Controparte_4
giurisprudenziale invocato risulta citato non a proposito e, dunque, non correttamente, dalla difesa appellante,
Pertanto, in parte qua, la sentenza impugnata non è errata e la censura deve essere rigettata, dovendosi ritenere corretta, per le ragioni di cui sopra, la statuizione per cui << tali somme rappresentano contributi obbligatori che il datore di lavoro è tenuto a versare, per ciascun lavoratore, agli Enti previdenziali e assistenziali e che pertanto la Società avrebbe dovuto provvedere a pagare a prescindere e indipendentemente dall'errore professionale delle consulenti. In altri termini, sebbene in seguito alle rettifiche effettuate da e INAIL sussistano maggiori oneri per il CP_6
datore di lavoro, tali maggiori oneri, se le professioniste avessero adempiuto correttamente ai loro doversi professionali, sarebbero comunque stati sostenuti dalla
Società, la quale avrebbe versato i contributi calcolati in base al giusto inquadramento del personale e al corretto calcolo dell'imponibile. Tali importi, cioè, non costituiscono un danno-conseguenza causalmente connesso alla condotta negligente delle consulenti, ma prestazioni legalmente imposte ad ogni datore di lavoro >>. (cfr. pag. 4 sentenza impugnata)
pagina 11 di 31 4.1.2 Per quanto riguarda la statuizione afferente alla lettera c) della motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), concernente l'omissione, per il mese di dicembre 2009, nel prospetto paga relativo al lavoratore CP_7
dell'imponibile di 243 euro a fini contributivi e assicurativi INAIL, si sostiene CP_6
letteralmente e unicamente che << la sentenza impugnata appare errata nella parte in cui pur avendo accertato la responsabilità delle professioniste appellate sul punto non provvede alla correlativa condanna >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12).
4.1.2.1 L'inammissibilità di una siffatta ragione è evidente.
Con un motivo di appello così espresso, che si limita ad una mera dichiarazione di dissenso rispetto a quanto statuito in sentenza, senza però esprimere alcuna indicazione di censura delle motivazioni che sorreggono il rigetto di ciascuna questione, puntualmente esplicato in sentenza, si viola in maniera palese il principio devolutivo, in quanto l'appello è sì una revisio prioris instantiae ma pur sempre nei limiti delle ragioni di gravame devolute al giudizio di secondo grado, che qui mancano del tutto. In proposito va ricordato quell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di interpretazione dell'art. 342 c.p.c. a composizione del contrasto insorto, con il quale si è evidenziato come per la validità dell'atto di appello non sia sufficiente che lo stesso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma sia altresì necessario che risultino esposte con sufficiente grado di specificità le ragioni sulle quali l'impugnazione si fonda. Si tratta della sentenza a
Sezioni Unite, n. 4991 del 6 giugno 1987, che, nel tempo, è rimasta il faro ispiratore delle pronunce successive. Nello specifico si deve fare riferimento alla sentenza della
Suprema Corte a Sezioni Unite, n. 23299 del 9 novembre 2011 che pone un fondamentale principio, consolidatosi nelle pronunce successive, per cui << Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il
pagina 12 di 31 fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento. >>.
Nel caso de quo, la specifica censura, difettando di una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal giudice di prime cure, deve ritenersi inammissibile ex art. 342 c.p.c.
In ogni caso, sia detto come ratio alternativa e subordinata alla precedente, la censura è infondata poiché, come correttamente motivato in sentenza, << “[…] i maggiori contributi sono esclusivamente dovuti dal datore di lavoro. Quanto alle sanzioni, non si rinvengono all'interno del verbale sanzioni o ulteriori addebiti dovuti in forza tale omissione […]” >>. Si tratta, pertanto, della medesima motivazione, fondata appunto sull'assenza di un nesso causale diretto, adottata in relazione al precedente capo della sentenza impugnata.
4.1.3 In relazione alle statuizioni di cui alle lettere d) ed e), concernenti la
<registrazione di assenze non retribuite per la lavoratrice per le quali CP_8
l'azienda non risultava in possesso di alcuna documentazione giustificativa, in violazione dell'art. 1 del DL 338/1989 >> (d) e la << registrazione nel Libro Unico del
Lavoro di giornate/ore di assenza per le quali l'azienda non risultava in possesso di alcuna documentazione giustificativa, in violazione dell'art. 29 d.l. 244/1995 >> (e), si sostiene, letteralmente, che la sentenza impugnata sia << errata laddove quantifica dette sanzioni in € 1.006,00 essendo il loro ammontare pari ad € 4.278,00 (v. pag. 11, doc. 2 fascicolo primo grado) nonché nella parte ove ritiene non imputabili alle professioniste appellate i danni conseguenti al ricalcolo da parte dell' e CP_6
all'addebito di somme aggiuntive per totali € 27.261,00, nonché nella parte in cui non provvede alla condanna delle professioniste al ristoro in favore degli appellanti dei danni cagionati per dette omissioni >> (cfr. Atto di citazione in appello, pagina 13).
pagina 13 di 31 4.1.3.1 La prima censura, riguardante la quantificazione dell'ammontare delle sanzioni, è solo apparentemente corretta. La seconda risulta invece apodittica e, quindi, inammissibile.
Relativamente alla quantificazione dell'ammontare delle sanzioni, va preliminarmente messo in evidenza il fatto che la sentenza impugnata statuisce definitivamente, non essendo questo specifico punto oggetto di censura, stabilendo che
<< In virtù di tali omissioni, oltre al ricalcolo dell'imponibile, sono state addebitate sanzioni per il periodo dal 2/7/2009 al 31/7/2009 e dal 1/2/2011 al 30/11/2013 >> (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Dalle risultanze istruttorie e segnatamente dalla prova documentale offerta dalla parte appellante (v. pag. 11, doc. 2 fascicolo di primo grado) emerge chiaramente come le contribuzioni non versate e le sanzioni in questione, a differenza di quanto in prima battuta statuito dal Giudice di prime cure (pag. 6 della sentenza impugnata) e a differenza parziale da quanto sostenuto dagli appellanti (Atto di citazione in appello, pag. 13), ammontino a €. 4.278,00 e non a €. 1.006,00 per sanzioni (come sostenuto in sentenza a pag. 6) e ad €. 22.402,00 per omesse contribuzioni , per un totale di €. CP_6
26.680,00 (non €. 27.261,00 come sostenuto in atto di appello). Tuttavia deve darsi atto che l'errata indicazione contenuta nella sentenza a pag. 6, non solo, non ha alcuna rilevanza a fini pratici in ragione della decisione finale, ma anche e soprattutto, è stato un evidente frutto di un mero errore materiale, in quanto nella successiva pag. 7 ed in particolare nella parte relativa al riepilogo finale circa l'unico danno effettivamente imputabile alle professioniste ossia quello relativo alle sole sanzioni, dovute per errori dei consulenti, si può leggere che ammonta “per errori di cui ai punti a),b),d), ed f), pari a 4278,00 euro per l' e 2.280,54 (2061,91 + 7,90 + 210,73) euro per CP_6
l'INAIL”.
La seconda censura de qua, accogliendo le eccezioni degli appellati (cfr.
Comparsa di risposta per l'avv. e la rag. Rag. pag. 9; CP_2 Controparte_1
Comparsa di costituzione e risposta per pag. 3 e 4), è invece Controparte_4
pagina 14 di 31 inammissibile in quanto risulta priva di una, seppur minima, parte argomentativa, limitandosi ad esprimere un mero dissenso nei confronti del capo della sentenza impugnato, senza spiegarne le ragioni. Difatti, oltre a quanto già posto prima in evidenza, << Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice […] >> (cfr. C.S.U. 16 novembre 2017, n. 27199).
4.1.4 In relazione alla statuizione di cui alla lettera f), riguardante la riclassificazione del personale dipendente dal settore terziario al settore industria edile, che ha comportato il versamento di un premio maggiorato a fini INAIL, gli appellanti ritengono la sentenza errata nella parte in cui, letteralmente e unicamente, << ritiene responsabili le professioniste appellate unicamente per le sanzioni e non anche per i danni costituiti dal premio aggiuntivo pari alla differenza tra quanto dovuto a tale titolo dalla all'esito dell'accertamento e il minor premio Parte_4
versato in ragione dell'errato inquadramento.>> (cfr. Atto di citazione in appello, pag.
13).
4.1.4.1 L'inammissibilità di una siffatta ragione è evidente.
Si richiama, anche a questo proposito, quanto integralmente in precedenza sostenuto circa l'inammissibilità dell'appello per mancanza di parte argomentativa, che contrasti e confuti le ragioni addotte dal primo giudice e, conseguentemente, si accolgono le eccezioni sollevate dalle parti appellate (cfr. Comparsa di risposta per l'avv. e la rag. Rag. pag. 11; Comparsa di CP_2 Controparte_1
costituzione e risposta per pag. 3 e 4). Controparte_4
In ogni caso, sia detto come ratio alternativa e subordinata alla precedente, la censura è infondata in quanto, come correttamente motivato in sentenza, << Il pagamento del premio aggiuntivo, pari alla differenza tra quello versato e quello
pagina 15 di 31 effettivamente dovuto, spetta infatti al datore di lavoro, che rimane l'unico soggetto obbligato, indipendente dall'errore in cui sono incorse le due professioniste. Infatti, ancora una volta, se le consulenti non avessero errato nell'adempimento della loro prestazione professionale, tale premio maggiore sarebbe stato versato dal datore ab origine, a differenza delle sanzioni che, invece, sarebbero state evitate. Solo relativamente alle sanzioni, pertanto, come già per i punti a) e b), e agli interessi di mora sussiste il nesso di causalità tra la condotta negligente e l'evento di danno. >>
(cfr. sentenza impugnata, pag. 6). Anche nel capo de quo si riscontra l'assenza di un nesso causale diretto tra il comportamento negligente delle professioniste e il maggior premio, comunque ed in ogni caso, dovuto.
4.1.5 Parte appellante censura il capo della sentenza che statuisce sul punto g) dell'atto di citazione del primo grado del giudizio, circa l'omissione di denuncia da parte della Società, in sede di autoliquidazione, delle retribuzioni imponibili riferite ai soci e , nella parte in cui, letteralmente, << ritiene le Parte_1 Parte_5
professioniste qui appellate esenti da responsabilità sul presupposto (errato) della mancata prova da parte degli appellanti che l'incarico loro affidato comprendesse tutte le attività connesse alle retribuzioni dei soci della società >> (cfr. Atto di citazione in appello, pag. 14) e nella parte ove statuisce l'impossibilità di superare con la prova testimoniale l'incarico scritto depositato in atti (doc. 2 fascicolo di primo grado appellate).
4.1.5.1 La censura è infondata.
In estrema sintesi gli appellanti asseriscono che l'incarico professionale, sottoscritto il 14/4/2009, sarebbe << riconducibile unicamente all'Avv. e non CP_2
alla Rag. il cui incarico era stato conferito oralmente così come Controparte_1
oralmente era stato conferito l'incarico, relativo all'attività dei soci, anche all'Avv.
. In sostanza, si dolgono del fatto che in primo grado si è negata l'istanza CP_2
istruttoria, nella specie la prova per testimoni, considerata dagli stessi necessaria e dirimente al fine di provare l'ampiezza, ritenuta maggiore rispetto all'incarico scritto pagina 16 di 31 depositato in atti, del mandato professionale conferito alle odierne appellate. In particolare, secondo gli appellanti la prova per testi, richiesta nuovamente in questa sede, come del resto in prime cure e ribadita nelle rassegnate conclusioni, risulterebbe necessaria al fine di provare il << conferimento dell'incarico alle appellate nel periodo dal 2006 al 2014 e la conferma della sua ampiezza con estensione anche alle attività connesse alle retribuzioni dei soci della società >> (cfr. Atto di citazione in appello, pag.14 e 15).
Dall'incarico scritto depositato in atti (doc. 2 fascicolo di primo grado appellate) e sottoscritto il 14/4/2009, emerge chiaramente il contenuto e l'ampiezza del mandato professionale conferito all'avv. essendo nello stesso precisate in CP_2
modo puntuale le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale. Nello specifico, si tratta di attività strettamente ed esclusivamente legate al personale dipendente, e non anche ai soci, comprendenti, in particolare, << elaborazioni cedolini paga, assunzioni, trasformazioni e dimissioni personale dipendente, consulenza in materia di lavoro,
CUD, Mod. 770, autoliquidazione, trasmissione e-mes e DM/10 >>.
Correttamente il Giudice di prime cure ha statuito che << Né tale documento, secondo le regole generali civilistiche in tema di prova, può essere superato tramite prova testimoniale, dal momento che si tratterebbe di provare un patto aggiunto o contrario ad atto scritto >>. (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
Difatti, l'art. 2722 c.c., rubricato “Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento”, prescrive, letteralmente, che << La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea>>. Nella fattispecie de qua, gli appellanti vorrebbero, tramite prova per testimoni, provare la maggiore ampiezza, anche temporale, dell'incarico professionale dal 2006 al 2014. Tuttavia, come correttamente statuito nella sentenza impugnata, il documentato rapporto contrattuale, sottoscritto il 14/4/2009, esclude l'ammissibilità di tale istanza istruttoria in quanto, nel caso de quo, si ricade esattamente nella fattispecie prevista dall'art. 2722
pagina 17 di 31 c.c., dovendosi ritenere, quindi, inammissibile la prova per testimoni. Del resto, che l'incarico professionale fosse circoscritto ai soli lavoratori dipendenti, come emergente dallo scritto contrattuale, è stato anche confermato da entrambe le convenute nel corso del loro interrogatorio formale, circostanza questa che, quindi, corrobora quanto emerso dall'istruttoria documentale.
E' evidente, poi, che l'unicità del rapporto, appunto come disciplinato dal contratto sottoscritto, aspetto questo pacifico, in quanto non è mai stato contestato che l'attività consulenziale fosse stata prestata in maniera sinergica dai due professionisti e che unico fosse il rapporto come unico il compenso, appunto disciplinato dal suddetto contratto, previsto e corrisposto, rende priva di costrutto l'allegazione che il contratto fosse stato intestato al solo professionista avvocato, nei confronti del quale poteva eventualmente valere l'eccezione d'inammissibilità.
Né vale opinare che la prova testimoniale fosse stata, prima, ammessa e, poi, revocata, limitatamente al teste essendovi stata rinuncia della stessa Parte_5
deducente al teste posto che ai sensi dell'art. 177 cpc le Testimone_1
ordinanze, comunque motivate, sono sempre revocabili e, quindi, quello dell'ammissione e della successiva revoca, è argomento privo di efficacia.
Nel caso de quo, non solo, è evidente la correttezza della decisione di prime cure, ma anche, è altresì evidente come il teste sia del tutto incompatibile ex Parte_5
art. 246 cpc a rendere testimonianza, in quanto, come si evince dall'articolo di prova n.
7, è proprio uno dei due soggetti, insieme al socio ad essere l'asserito Parte_1
presunto danneggiato.
Si deve ricordare, inoltre, la statuizione, non contestata da parte appellante, del giudice di prime cure per cui << In ogni caso, si osserva che esclusa ovviamente la imputabilità delle somme dei premi dovuti, non vi è prova in atti dello specifico addebito di sanzioni civili, meramente enunciato a pag. 13 del verbale di accertamento. >> (pag. 6 sentenza impugnata). Riprendendo quanto sostenuto dalla difesa delle appellate, << In sintesi, ammesso e non concessa una negligenza
pagina 18 di 31 professionale delle odierne appellate, sarebbero state da imputarsi loro le sole sanzioni di cui, però, non risulta in atti alcun addebito >> (cfr. Comparsa di risposta per l'avv. e la rag. Rag. pag. 13). CP_2 Controparte_1
4.1.6 Viene impugnato altresì il capo della sentenza (pag. 7) ove si richiamano diversi ulteriori danni lamentati in citazione, ossia l'avviso di addebito CP_6
n.32020140002753160000 per sanzioni di morosità per Parte_7
l'annullamento delle denunce aziendali già inviate, l'obbligo di rettificare o cancellare e rinviare le denunce mensili e il provvedimento di sospensione del DURC. Gli appellanti lamentano che la sentenza è errata laddove <ritiene che i danni richiesti dalla siano stati solo genericamente allegati. Detti danni, fermo Parte_4
l'inadempimento delle professioniste oggi appellate, difatti in lunga parte risultano per tabulas, essendo specificamente ed analiticamente indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 000421984 del 17.7.2014 (doc. 2 fascicolo Parte_8
di primo grado) e nell'avviso di addebito n.32020140002753160000 del CP_6
9.10.2014 documenti mai contestati dalle odierne appellate (doc. 7 fascicolo primo grado) e risultanti dall'ulteriore documentazione prodotta. Pertanto, sul punto la sentenza impugnata è errata in quanto, ha evidentemente omesso di valutare il contenuto esaustivo e dirimente di detti documenti ove sono indicate le singole omissioni e le irregolarità rilevate in sede ispettiva, la loro riconducibilità agli errori commessi dalle professioniste appellate, e sono analiticamente elencate tutte le somme contestate e addebitate alla nonché il titolo dell'addebito Parte_4
(sanzioni, premi, somme aggiuntive, etc.)>> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 15).
4.1.6.1 La censura non è fondata.
In sintesi, gli appellanti si lamentano della presunta omissione, da parte del
Giudice di prime cure, nella valutazione del contenuto “esaustivo” dei documenti allegati, sostenendo che dagli stessi emergerebbero chiaramente e inequivocabilmente
“tutte le somme contestate e addebitate” alla Società in ragione delle negligenze e inadempienze delle professioniste.
pagina 19 di 31 Dall'esame documentale degli atti contestati emerge chiaramente, per contro, la correttezza della sentenza impugnata sul punto de quo, quando statuisce che << Si tratta di danni del tutto genericamente allegati, essendosi limitati gli attori ad affermare che la Società ha dovuto sostenere non meglio specificati oneri per
l'espletamento di queste attività in seguito all'accertamento. >> (pag. 7 sentenza impugnata). Pertanto, la censura va rigettata.
Al di là dell'evidente riproposizione di argomenti già in precedenza confutati, quelli relativi al documento n. 2 e della evidente inammissibile genericità della censura, che va qui ribadita in assenza di ogni pur minima specificità, ne è comunque altrettanto evidente l'infondatezza. I documenti contestati non sono, infatti, riconducibili e addebitabili al comportamento negligente delle professioniste, riguardando per l'appunto mancati pagamenti imputabili unicamente ed esclusivamente alla società
Parte_4
Nello specifico, il riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione n. 000421984 Inail del 17.7.2014 (doc. 2 fascicolo di primo grado appellanti) Pt_8
risulta non pertinente in questa sede in quanto il suo contenuto è stato esaminato e verificato all'interno dei precedenti capi impugnati della sentenza.
L'avviso di addebito n. 32020140002753160000 (doc. 7 del fascicolo di CP_6
primo grado appellanti) riguarda invece sanzioni di morosità per MODELLI DM10
INSOLUTI, sanzioni di morosità che, colpendo unicamente ed esclusivamente il comportamento inadempiente del contribuente, ossia il ritardo nel pagamento dei
MODELLI DM10 da parte della Società, << certo non possono essere messi a carico delle professioniste >> (pag. 7 sentenza impugnata). In particolare, l'avviso di addebito de quo si riferisce al mancato pagamento del modello F24 per contributi dei lavoratori dipendenti con periodo di riferimento 2012/2013 (all. n. 7 fascicolo di primo grado appellate), ossia un modello elaborato e trasmesso dalle professioniste alla Società e da quest'ultima non pagato.
pagina 20 di 31 Gli altri documenti contestati dagli appellanti, da cui emergerebbero in modo specifico i danni lamentati (documenti 8-9-10 fascicolo di primo grado appellanti), devono essere anche questi ricondotti a modelli F24 per contributi dei lavoratori dipendenti non pagati, pagati in parte o pagati in ritardo dalla Società, conseguentemente iscritti a ruolo e sfocianti nelle suddette cartelle di pagamento inevase.
Pertanto, la censura è infondata in quanto permane, per le ragioni di cui sopra, la “genericità” e la non imputabilità alle professioniste di tali ulteriori danni lamentati da parte appellante.
4.1.7 Viene, infine, impugnato il capo della sentenza nella parte in cui si statuisce la genericità dei danni determinati dalla “circostanza di aver “operato in perdita” per diversi anni senza saperlo”. Gli appellanti sostengono che <Difatti
l'esatto inquadramento aziendale […] avrebbe inconfutabilmente permesso alla società attrice in primo grado di fare scelte imprenditoriali diverse e consapevoli quali ad esempio una diversa politica/gestione delle assunzioni e/o praticare prezzi maggiori ai propri committenti >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 17). Sostengono inoltre gli appellanti che, a causa << dell'impossibilità di provvedere al pagamento delle somme addebitatele per le violazioni/irregolarità/omissioni accertata con il “verbale unico di accertamento e notificazione” n. 000421984 del 17.7.2014, la Parte_8
società attrice, in data 9.10.14 riceveva provvedimento di sospensione del DURC -
Documento Unico di Regolarità Contributiva (doc. 9 fascicolo primo grado).
Appare ragionevole ritenere dunque che proprio i fatti accaduti e l'insieme delle circostanze di cui sopra abbiano contribuito in modo decisivo alla crisi aziendale della e la cessazione di ogni attività d'impresa da parte di detta Parte_4
società come risultante dalla documentazione in atti e dal bilancio finale di liquidazione (doc. 25 fascicolo primo grado) >>.
pagina 21 di 31
4.1.7.1 La censura non è fondata.
Con tale apodittica affermazione non si supera la statuizione del Tribunale sulla
“genericità” dei danni lamentati. Pertanto, la censura de qua ancora una volta va rigettata.
Per quanto concerne il provvedimento di sospensione del DURC aziendale, come correttamente sostenuto dalla difesa delle appellate, << È inevitabile, poi, che ai mancati pagamenti contributivi di parte attrice ne conseguisse l'irregolarità del DURC aziendale, ma questo non dipende certo dalle condotte professionali delle odierne appellate >> (cfr. Comparsa di risposta per l'avv. e la rag. Rag. CP_2
pag. 15). Controparte_1
La presunta relazione, sostenuta dagli appellanti, tra la condotta delle odierne appellate e lo stato di decozione e la successiva cancellazione della Società dal registro delle imprese è apodittica e generica, risultando tutt'al più dall'esame documentale la preesistenza, rispetto all'attività negligente delle professioniste, dello stato di decozione della società Difatti, dall'esame documentale delle Parte_4
cartelle di pagamento notificate dall'Agente della Riscossione (doc. 10 fascicolo primo grado appellanti) emerge il mancato pagamento da parte della Società di addebiti, nello specifico debiti previdenziali e fiscali [modelli F24 rifiutati dalla banca di appoggio CP_ della Società (v. all. n. 7 e 8 fascicolo primo grado appellate), debiti , ritenute alla fonte, tasse automobilistiche …] certamente non imputabili alla condotta negligente delle professioniste.
4.1.8 Gli appellanti in ultimo censurano il capo della sentenza (pag. 7), sostenendo che la stessa è errata poiché, letteralmente, <<…. pur accertando un danno imputabile alle convenute oggi appellate, erra individuandolo unicamente nelle sanzioni dovute per gli errori di cui ai punti a), b), e) e f), peraltro erroneamente quantificate in €4.278,00 per l' e in € 2.208,54 per l'Inail, nonché nella parte in CP_6
cui ritiene che, anche, detta voce di danno non costituisca “un pregiudizio economicamente valutabile suscettibile di risarcimento” >> (Cfr. Appello pag. 15-16).
pagina 22 di 31 Gli appellanti sostengono che << è stata data anche la prova del pagamento di parte delle somme addebitate attraverso l'allegazione delle quietanze (fatto non contestato) per oltre 10.000,00 euro (doc. 11 e 12 fascicolo di primo grado). Orbene, al riguardo preme rilevare che tali pagamenti quantomeno quota parte riguardano proprio le sanzioni irrogate e pertanto, anche seguendo solo per un attimo la tesi del giudice di primo grado che si contesta, sussiste un pregiudizio economicamente valutabile suscettibile di risarcimento […]. >> (Cfr. Appello pag. 16).
4.1.8.1 La censura non è fondata.
In estrema sintesi, parte appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non ha ritenuto dirimente, ai fini della prova dell'avvenuto pagamento da parte della Società delle somme addebitate contestate, l'allegazione delle quietanze (doc. 12 fascicolo di primo grado appellanti) riguardanti il piano rateale predisposto da
[...]
(doc. 11 fascicolo di primo grado appellanti). Gli appellanti sostengono CP_10
che almeno “quota parte” dei pagamenti effettuati riguardano le sanzioni irrogate, senza tuttavia fornire alcuna prova, come affermato in sentenza e non smentito dall'esame documentale condotto dalla Corte, che il piano di rateazione per le cartelle di pagamento inevase includesse le sanzioni Inps-Inail comminate a causa del comportamento negligente delle odierne appellate.
Si deve, difatti, rilevare, in via preliminare, che la statuizione del giudice di prime cure per cui << gli attori asseriscono che, sempre per i fatti di causa, l
[...]
notificava alla società attrice una serie di cartelle di pagamento per Controparte_11
il pagamento di somme per oltre euro 100.000,000; detto debito è del tutto imprecisato nella sua fonte, non avendo parte attrice provveduto a depositare i relativi avvisi di addebito, e si riferisce almeno sicuramente in parte ad addebiti non imputabili alle CP_ convenute (tasse automobilistiche, , ritenute alla fonte,..) >> (pag. 7 sentenza impugnata) non risulta espressamente impugnata e, pertanto, quanto statuito deve considerarsi definitivamente accertato e deciso.
pagina 23 di 31 Pertanto, il parziale pagamento del piano di rateizzazione, riferito alle suddette cartelle di pagamento (doc. 12 fascicolo primo grado appellanti), comprendeva diversi addebiti, in parte non imputabili alle convenute e, in ogni caso, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, << Dalla documentazione in atti non è possibile dedurre, neppure in via presuntiva, se e quali voci di debito siano stati pagati (per quel che rileva, le sanzioni). Il piano rateale (peraltro riferentesi alle cartelle di pagamento di cui sopra) è stato interrotto quasi subito e il bilancio finale di liquidazione evidenzia la sussistenza di debiti verso l'Erario e verso gli enti previdenziali>> (pag. 7 sentenza impugnata).
La censura deve, pertanto, essere rigettata, in quanto non vi è la prova del pagamento della Società delle somme addebitate alla stessa a titolo di sanzioni in ragione delle inadempienze delle professioniste appellate.
4.1.9 In ogni caso, giova ricordare che in parte qua la sentenza impugnata veniva decisa in ragione di due essenziali rationes decidendi.
La prima riguarda la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento degli importi in questione da parte della Società, importi dovuti a titolo di sanzione. Gli appellanti, impugnando il capo de quo, non hanno fornito la prova dell'avvenuto pagamento e, pertanto, la censura è da rigettare per i motivi di cui sopra. Sicché, come statuito correttamente in sentenza, anche attraverso il richiamo ad un principio consolidato della Corte di Cassazione (Cass. 24632/15), << “In assenza di tale prova, non può individuarsi alcun pregiudizio economicamente valutabile suscettibile di risarcimento”
->.
La seconda statuizione della sentenza appellata, che viene qui in rilievo, concerne la circostanza secondo la quale, letteralmente, << La Società Parte_4
è stata cancellata dal Registro delle Imprese e i soci non potranno essere
[...]
chiamati al versamento, tenuto conto che non vi è stata alcuna ripartizione dell'attivo all'esito della liquidazione >>.
pagina 24 di 31 Tale statuizione, non essendo stata espressamente censurata dagli appellanti -- non rilevando come espressa censura la mera apodittica affermazione per cui << Infine, preme rilevare che il ristoro richiesto in primo grado, ove riconosciuto, non gioverebbe agli odierni appellanti (salvo il ristoro delle spese legali) ma unicamente ai creditori della estinta e fra essi agli enti previdenziali e Parte_4
all'erario stante l'iscrizione nel bilancio finale di liquidazione della società di numerosi debiti: per tale motivo e per correttezza di operato da parte del liquidatore la circostanza della successione del giudizio in capo ai soci, odierni appellanti, è stata espressamente inserita in detto bilancio finale di liquidazione >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 17 e 18)- si deve considerare definitivamente accertata e coperta da giudicato.
L'art. 2495, comma 3, c.c., rubricato “Cancellazione della società”, prescrive che << Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione
(…)>>.
I soci della estinta società odierni appellanti, non avendo Parte_4
riscosso alcunché, non essendoci stata ripartizione dell'attivo in base al bilancio finale di liquidazione, “non potranno essere chiamati al versamento” e, in ogni caso, potranno sempre, in base ad un principio consolidato della Suprema Corte (v. Cass. 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. 21 aprile 2023, n. 10752; Cass, 29 agosto 2024, n. 23341),
<< contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione >> (cfr. Cass. 5 novembre 2021 n. 31904).
Sicché, riprendendo una consolidata giurisprudenza della suprema Corte di
Cassazione, per cui << … il diritto al risarcimento dei danni nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, il quale deve provare la perdita economica subita>> (cfr. Cass. 25 maggio 2006, n. 12382) nonché << Ne consegue che non è al riguardo sufficiente
pagina 25 di 31 l'esistenza di un inadempimento, ma occorre che sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile>> (cfr. Cass. 15 maggio 2013, n. 11731), nella fattispecie de qua non sussiste un diritto al risarcimento dei danni in capo ai soci della estinta Società, in quanto non si rinviene, e non potrà rinvenirsi in futuro, un pregiudizio reale id est un danno che incida nella sfera patrimoniale degli appellanti.
Pertanto, non essendo stato provato il pagamento da parte della degli Pt_9
importi per sanzioni e, contestualmente, non potendosi ravvisare, per le stesse somme, un diritto al risarcimento dei danni in capo ai soci per le ragioni di cui sopra, la domanda, contenuta nelle note scritte di precisazione delle conclusioni nell'interesse degli appellanti, volta ad ottenere il << (…) risarcimento in favore degli appellanti signori e di tutti i danni patrimoniali e non, nessuno escluso Parte_1 Parte_2
ed eccettuato, subiti dalla (…) >> deve essere rigettata. Parte_4
4.2 Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza per “errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”
Gli appellanti censurano il capo della sentenza concernente le spese di lite, sostenendo che la sentenza è errata << (…) nella parte in cui condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore delle odierne appellanti in virtù della supposta (e che si contesta) soccombenza dei medesimi >>, sostenendo che << (…) le professioniste odierne appellate nel precisare le conclusioni in primo grado non hanno chiesto la condanna degli appellanti alle spese di lite (…) con conseguente rinuncia ad esse (…)>> e che, in ogni caso, << (…) la ritenuta soccombenza rappresenta una vera
e propria forzatura stante l'accertamento della responsabilità professionale e, in realtà, anche dei danni da parte del Giudice di primo grado >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 18).
4.2.1 La censura non è fondata.
pagina 26 di 31 Deve essere preliminarmente disattesa la censura con riguardo alla pretesa rinuncia delle professioniste, odierne appellate, alla rifusione delle spese di lite in ragione del mancato inserimento di tale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, dovendo in questa sede trovare conferma il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte per cui << (…) deve escludersi la necessità di un'espressa richiesta di condanna della controparte al rimborso delle spese di lite, rappresentando, tale condanna, la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (…) >> (cfr., da ultimo, Cass. 19 ottobre 2022, n. 30729). Inoltre non consta un avvenuta rinuncia ad un siffatto credito.
Il secondo motivo di censura risulta inoltre totalmente infondato, in quanto gli appellanti, parlando di “supposta soccombenza”, omettono di considerare che la sentenza del Tribunale si è pronunciata sul punto, dichiarando la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento degli importi contestati (nello specifico, le sanzioni) da parte della Società e, conseguentemente, ha statuito l'assenza di un “pregiudizio economicamente valutabile suscettibile di risarcimento”, rigettando la domanda degli odierni appellanti per la mancanza di danno da risarcire anche in ragione della cancellazione dal registro delle Imprese e dall'assenza di un attivo nel bilancio finale di liquidazione da ripartire tra i soci.
4.2.2 Si censura altresì il capo della sentenza nella parte in cui (pag. 8)
<<“condanna e alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
che si liquidano in euro 7.800,00 per compensi oltre spese Controparte_4
generali, Iva e cpa come per legge” e nella parte in cui ha statuito “anche le spese del terzo chiamato in causa vanno poste a carico di parte attrice” >> (pag. 19 Atto di appello).
pagina 27 di 31
4.2.2.1 La censura è fondata.
Deve preliminarmente richiamarsi un consolidato principio della Suprema
Corte per cui << In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate a nulla rilevando che
l'attore non abbia posto nei confronti del terzo alcuna domanda >>. La Corte di legittimità prosegue, poi, ad indicare l'ipotesi derogatoria di tale principio, nello specifico, << il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa >> (cfr. Cass. 6 dicembre 2019, n. 31889; negli stessi termini, Cass. 18 aprile 2023, n. 10364; Cass. 1° luglio 2021, n. 18710).
Difatti, dalla ricostruzione addotta dagli appellanti e da Controparte_4
corroborata dall'esame documentale di questa Corte, emerge che l'avv. in CP_2
seguito alla notificazione dell'atto di citazione in data 6.2.2018, denunciava, mediante comunicazione in data 13.2.2018, alla compagnia sua garante la Controparte_4
richiesta di risarcimento danno pervenutale mediante il suddetto atto di citazione.
con lettera in data 12.3.2018, comunicava all'avv. Controparte_4 CP_2
la prescrizione del diritto ad essere garantita in ragione della tardiva denuncia,
[...]
risalente al 13.2.2018, ossia oltre il termine biennale di cui all'art. 2952 c.c., in quanto una prima richiesta di risarcimento dei danni, anche futuri, da parte della Società era stata ricevuta dall'avv. mediante lettera raccomandata in data 4.3.2015. CP_2
Giova ricordare che l'art. 2952, commi 2 e 3, c.c., rubricato “Prescrizione in materia di assicurazione”, prescrive, letteralmente, che << Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione [1882 ss.] e dal contratto di riassicurazione [1928 ss.] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda,
pagina 28 di 31 ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile [1917], il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione >>.
Il tenore della richiesta di risarcimento dei danni contenuta nella lettera raccomandata del 4.3.2015, non comunicata alla IA garante dell'avv. CP_2
è idoneo a far decorrere, come correttamente eccepito da
[...] Controparte_4
sin dalla fase stragiudiziale, la prescrizione biennale di cui all'art. 2952 c.c.
In ragione di tali considerazioni si deve considerare la domanda di garanzia manifestamente infondata e, come correttamente sostenuto dagli appellanti, <<
Pertanto la convenuta Avv. ha chiamato in causa la compagnia garante CP_2
della propria responsabilità con la consapevolezza, risultante per tabulas, dell'intervenuta prescrizione del diritto ad essere garantita, eccepita dalla compagnia già in fase stragiudiziale ancor prima della chiamata in causa, e dunque con la consapevolezza che la chiamata era infondata, di tal guisa abusando del proprio diritto” >> (Atto di citazione in appello, pag. 19 e 20).
Sicché, richiamando la costante giurisprudenza della Suprema Corte, << la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamate sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale >> (cfr. Cass. 21 aprile 2017, n. 10070).
pagina 29 di 31 5. S'impone, quindi, il parziale accoglimento del secondo motivo di appello relativamente alle spese del terzo chiamato in causa, che vanno poste a carico esclusivamente della appellata AVV. , che ne è la chiamante, e il CP_2
rigetto di ogni altro motivo o ragione di appello.
Consegue a ciò la condanna degli appellanti al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio in favore delle appellate AVV. e CP_2 [...]
spese che si liquidano come in dispositivo secondo lo Controparte_12
scaglione di valore, e che vanno addebitate tenuto conto della soccombenza, che fa sostanzialmente capo in maniera pressoché totale agli odierni appellanti, e secondo il corrispondente scaglione di valore indeterminato, posto dal DM 55/2014 e succ. mod. ex DM 127/2022 e per tutte le fasi ivi previste, desunto dalla domanda.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. Accoglie parzialmente il secondo motivo di appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma nel resto, condanna l'AVV. al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi CP_2
di giudizio in favore di che si liquidano in: Controparte_4
a- €. 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al primo grado;
b- €. 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al presente grado.
2. Rigetta tutte le restanti ragioni di appello.
3. Condanna gli appellanti e al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado di giudizio in favore delle appellate AVV.
e che liquida in €. 6.000,00 CP_2 Controparte_12
pagina 30 di 31 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
Così deciso in Bologna il 09.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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