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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/06/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 6342 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni T R A
, (C.F. ) residente a Controparte_1 C.F._1
Roma, via Lucio D'Ambra 36; , (C.F. CP_2
, residente . Cupa CodiceFiscale_2
S. Marco 39; , (C.F. ), CP_3 C.F._3 residente a S v. Cu ti rappresentati e difesi dall' Avv. Domenico Muollo (C.F.
presso il cui studio sito in C/Mare di C.F._4
Stabia (NA), viale Europa n.165 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti. , (C.F. Controparte_4
), residente a [...]; C.F._5
, (C.F. ), residente Controparte_5 C.F._6
a Milano, via Ripamonti 194; , (C.F. Controparte_6
,) residente ti 15; C.F._7
, (C.F. ), residente a CP_7 C.F._8
Milano, via Fra' Pampuri 8; , (C.F. CP_8
, residente nti 22; C.F._9
, (C.F. , Controparte_9 C.F._10
(MI), CP_10
, (C.F. , residente a [...]
19/G, n di di (C.F. Persona_1
deceduta in data 23/02/2021, già C.F._12
o mandato;
Controparte_11
, (C.F. ), residente a [...]v. B.
[...] C.F._13 tti 4 , (C.F. Controparte_12
, res. a La Loggia (TO) via Vinovo 20/2; C.F._14
difesi dall'Avv. FEDERICA VIVIANI (C.F.
) presso il cui studio iN Milano, via San C.F._15 lettivamente domiciliati giusta procura su foglio separato da intendersi apposto in atti
-attori- e
, nata a [...]/mare di Stabia il 03.05.70 Controparte_13
, ivi res.te alla Via Vincenzo d'Ajello C.F._16
n. 3, , nata a [...]/mare di Stabia il 03.11.58 CP_14
(C.F. , ivi res.te alla Via Lattaro n. 29, e C.F._17
1 nato a [...] il [...] (C.F. CP_15
), res.te in Castellammare di Stabia alla Via C.F._18
Schito n. 26, tutti elettivamente domiciliati in Pompei alla via Lepanto n. 126, presso lo studio dell'avv. Pasquale Manfredi (C.F. ) che li rappresenta e difende, C.F._19 congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Pasquale Sicignano (C.F. , giusta mandato in atti -convenuti- C.F._20
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26.3.2025 Motivi della decisione Con atto di citazione notificato in data 22/11/2021, gli attori, eredi della NO , convenivano in giudizio i CP_3 sigg. e CP_11 CP_13 CP_14 CP_15
, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale
[...]
e nel merito:
- accertare e dichiarare, in capo agli attori, in qualità di eredi di
, per le ragioni di cui alle premesse in fatto e CP_3 diritto del presente atto, la titolarità e dunque il diritto di proprietà - in ragione delle proprie quote di spettanza - sulle somme presenti sul conto corrente cointestato e sui buoni postali fruttiferi non imputati in successione - e precisamente: i 2/3 delle somme sul conto corrente cointestato alla de cuius con e;
½ delle somme presenti sui CP_14 CP_15 oi cuius e a Controparte_13
;½ delle somme presenti sui buoni postali cointestati alla
[...] us e a;
½ delle somme presenti sui buoni CP_14 postali cointestati alla de cuius e a;
CP_15
- per l'effetto, ordinare, ai sensi l'immediato rilascio dei beni per cui è causa, mediante la resa disponibilità delle relative somme giacenti sui rispettivi rapporti bancari e postali e/ o la restituzione delle relative somme nel caso ne fossero entrati in possesso;
- ordinare ai convenuti e CP_15 CP_14 condannandoli in solido tra loro, alla restituzione della somma di 10.000 euro, illegittimamente prelevati dal conto corrente di cui all'all. 2 nel periodo successivo al decesso della NO
e conseguente apertura della successione, per le CP_3 ragioni esposte in atti.”; A fondamento delle loro richieste, gli attori affermavano che, dalla dichiarazione di successione, si evinceva che, tra i beni costituenti il patrimonio della de cuius, da devolversi in eredità ai coeredi chiamati, nella misura delle rispettive quote già individuate, risultavano: N. 1 conto corrente bancario e/o Credit Agricole Italia - filiale di Castellammare di Stabia -cointestato alla de citius con CP_14
(erede) e (nipote al di fuori dell'asse
[...] CP_15 rio), di cui a percentuale di possesso di 1/3 in capo alla defunta;
2 N. 9 buoni postali cointestati alla de cuius e a Controparte_13
(erede), di cui viene indicata una perce
[...] di ½ in capo alla defunta;
N. 9 buoni postali cointestati alla de cuius e a CP_14
(erede), di cui viene indicata una percentuale d in capo alla defunta;
N. 7 buoni postali cointestati alla de cuius e a CP_15
(nipote al di fuori dell'asse ereditario), di cui viene indicata una percentuale di possesso di½ in capo alla defunta. Gli stessi attori assumevano che, in relazione al conto corrente ed ai buoni postali fruttiferi, nella denuncia di successione sottoscritta anche dagli stessi attori, era stata riportata erroneamente in devoluzione agli eredi legittimi solo la quota, quindi il relativo valore, corrispondente alla percentuale di possesso in capo alla de cuius, ossia: 1/3 nel caso del conto corrente;
½ nel caso dei buoni postali. Lamentavano gli attori che siffatta determinazione fosse errata in quanto tutte le somme, sebbene cointestate, in realtà si appartenessero soltanto alla de cuius, con la conseguenza che i cointestatari nulla potessero pretendere sul relativo saldo essendo superata la presunzione sulla comproprietà delle somme depositate sul conto corrente e sui buoni fruttiferi è, pertanto superata, a favore della piena titolarità e proprietà delle stesse in capo alla de cuius, sig.ra . Ne CP_3 consegue che le somme suddette andranno devolute in eredità nel loro intero ammontare e non nella misura della quota relativa alla intestazione che la de cuz'us deteneva in vita e, pertanto, andranno ripartite, in tale intera misura, tra gli eredi secondo le rispettive quote di spettanza, senza che gli originari cointestatari (eredi e non) possano vantare alcun diritto e/ o diversa iniziativa in merito. Sulla base di tali premesse, gli attori, nella loro qualità di eredi della NO , dichiaravano di agire in giudizio CP_3 per rivendicare le somme presenti sul conto corrente cointestato e sui buoni postali fruttiferi non imputati in successione - e precisamente: i 2/3 delle somme sul conto corrente cointestato alla de cuius con e;
CP_14 CP_15
½ delle somme presenti sui buoni postali cointestati alla de cuius e a;
½ delle somme presenti sui Controparte_13 buoni postali cointestati alla de cuius e a;
½ CP_14 delle somme presenti sui buoni postali cointestati alla de cuius e a - imputandone la quota di 1000/1000 alla de CP_15
c ente rideterminazione dei valori attribuiti ai singoli eredi in ragione delle rispettive quote, ritenendo di aver dimostrato documentalmente che il saldo attivo del rapporto bancario fosse costituito esclusivamente da versamenti di somme non riferibili agli altri contitolari e che la provvista di
3 denaro con cui i buoni postali erano stati costituiti fossero di provenienza esclusiva della de cuius, . CP_3
Precisavano inequivocabilmente gli attori che “L'azione in questa sede intentata è dunque quella di rivendicazione ex art. 948 c.c., Si costituivano i convenuti i quali espressamente ed in via pregiudiziale contestavano l'originaria appartenenza delle somme e delle quote dei titoli contesi oggetto della domanda attorea alla defunta SI.ra , essendo le somme CP_3 esistenti sul conto corrente cointestato con la de cuius da sempre appartenute a e , in via CP_14 CP_15 esclusiva, così come la giusta metà delle somme investite nei buoni fruttiferi rispettivamente cointestati con la de cuius fosse appartenuta in via esclusiva a , CP_14 CP_15
e , contestando segnatamente che le Controparte_13 somme fossero appartenute esclusivamente alla de cuius. I convenuti, pertanto, contestavano l'originaria appartenenza delle somme presenti sul conto corrente cointestato e sui buoni postali fruttiferi non imputati in successione alla SI.ra CP_3
e, precisamente, contestavano l'originaria app
[...] dei 2/3 delle somme sul conto corrente cointestato alla de cuius alla SI.ra contestavano altresì l'originaria CP_3 appartenenza della metà delle somme presenti sui buoni postali cointestati alla de cuius ed oggetto di rivendica da parte degli attori. Anch'essi depositavano poi cospicua documentazione a riprova del pagamento delle bollette della casa della defunta e di tutti gli oneri conseguenti al decesso della , ivi CP_3 compresa la somma di €. 10.000,00 prelev onto corrente cointestato ed oggetto di rivendica, riservando al giudizio divisorio tutte le loro richieste. Essi, quindi, concludevano:
“- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea;
- gradatamente, rigettare nel merito la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
”. Essendo la causa interamente documentale, alcuna richiesta istruttoria era avanzata dalle parti ed all'udienza del 12/10/2022, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/09/2024. A tale udienza, il giudice riteneva la necessità di disporre un rinvio in prosieguo conclusioni a causa del carico di ruolo e dell'anno di iscrizione del procedimento, pertanto con ordinanza rinviava la causa all'udienza del 24/3/2025 in prosieguo conclusioni da svolgersi mediante trattazione scritta. Con decreto n. 33/2025, il Presidente del Tribunale assegnava il procedimento a questo giudicante. Depositate le rispettive note di trattazione scritta e precisate le conclusioni all'udienza del 24/03/2025, con provvedimento del
4 26/03/2025, la causa era introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la cui decorrenza era fissata dal 27.3.2025. Orbene, ed in via preliminare, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Nel merito la domanda attorea è infondata e pertanto va rigettata. Ai sensi dell'art. 948 c.c., “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.”. Nel nostro sistema giuridico l'azione di rivendicazione mira a ricongiungere la proprietà al possesso: è un mezzo a tutela del proprietario non possessore del suo bene, teso a consentirgli di ottenerne la restituzione, previa dimostrazione di un titolo di proprietà sul bene posseduto da altri. La tipica finalità recuperatoria della domanda di rivendica presuppone necessariamente che, al momento della sua proposizione, il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto. Tuttavia, tale azione impone all'attore che agisce in rivendicazione di provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario;
ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo
5 necessario all'usucapione ( C. 11521/1999; C. 4748/1996; C. 2334/1995; C. 10815/1994; C. 3669/1987). Con riferimento alla prova dell'usucapione, C. 25643/2014; C. 1925/1997; C. 7557/1986, precisano che non basta esibire un titolo di acquisto risalente ad oltre un ventennio (decennio nel caso di beni mobili), dovendosi altresì dimostrare, in caso di contestazione del convenuto, di aver continuativamente posseduto l'immobile ovvero del bene mobile. Ne consegue l'onere degli attori di dimostrare nel caso di specie il titolo in base al quale il "de cuius" aveva il possesso dei beni rivendicati mediante la dimostrazione della proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione. Orbene, ai sensi dell'art. 1161 c.c., “la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.”. Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 948 c.c., era onere degli attori provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario;
ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione, soprattutto tenuto conto della specifica contestazione dei convenuti in ordine all'originaria appartenenza delle somme e delle quote dei titoli contesi oggetto della domanda attorea alla defunta in CP_3 via esclusiva. Ebbene, dalla documentazione prodotta non si evince il soddisfacimento di tale prova. Parti attrici, infatti, hanno prodotto estratti del conto corrente n. 00517/5680076 intrattenuto dalla de cuius, deceduta il 09/01/2020, con la dal Controparte_16
31/12/2020 ed estratti del conto corrente n. 00517/57076710, intrattenuto dalla de cuius con i SI. e dal 2014 CP_14 CP_15 sempre con la stessa banca, nonch ie uite dalla stessa su moduli Banco Posta di emissione dei buoni fruttiferi, in quest'ultimo caso senza alcuna documentazione relativa al provenienza ed al possesso del denaro utilizzato. Di contro, da un esame degli estratti conto si evince inequivocabilmente che le somme relative alla pensione, di cui era titolare la defunta , transitavano sul conto corrente, CP_3 eseguendo il prelievo dell'intero importo bonificato dall' , CP_17 contestualmente ovvero dopo uno oppure due i dall'accredito, lasciando sostanzialmente sempre lo stesso importo sul conto corrente. Alla stregua di tanto appare evidente che gli estratti conto depositati non riescono a provare il possesso delle somme - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di
6 tempo necessario all'usucapione, mentre alcuna prova è stata data in relazione alle somme utilizzate per l'emissione dei buoni fruttiferi;
anzi dagli estratti conto si evince proprio che essi non potessero appartenere alla de cuius dal momento che la stessa prelevava quasi contestualmente le somme dal conto corrente. Le competenze del presente giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna i medesimi attori, in solido tra loro, ed in favore dei convenuti al pagamento delle competenze di lite che determina, in base al valore dichiarato “indeterminabile”, nella complessiva somma di € 7.616,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CpA, e con attribuzione in favore degli Avv.ti Pasquale Manfredi e Pasquale Sicignano dichiaratisi antistatari Torre Annunziata, 17 giugno 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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, (C.F. ) residente a Controparte_1 C.F._1
Roma, via Lucio D'Ambra 36; , (C.F. CP_2
, residente . Cupa CodiceFiscale_2
S. Marco 39; , (C.F. ), CP_3 C.F._3 residente a S v. Cu ti rappresentati e difesi dall' Avv. Domenico Muollo (C.F.
presso il cui studio sito in C/Mare di C.F._4
Stabia (NA), viale Europa n.165 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti. , (C.F. Controparte_4
), residente a [...]; C.F._5
, (C.F. ), residente Controparte_5 C.F._6
a Milano, via Ripamonti 194; , (C.F. Controparte_6
,) residente ti 15; C.F._7
, (C.F. ), residente a CP_7 C.F._8
Milano, via Fra' Pampuri 8; , (C.F. CP_8
, residente nti 22; C.F._9
, (C.F. , Controparte_9 C.F._10
(MI), CP_10
, (C.F. , residente a [...]
19/G, n di di (C.F. Persona_1
deceduta in data 23/02/2021, già C.F._12
o mandato;
Controparte_11
, (C.F. ), residente a [...]v. B.
[...] C.F._13 tti 4 , (C.F. Controparte_12
, res. a La Loggia (TO) via Vinovo 20/2; C.F._14
difesi dall'Avv. FEDERICA VIVIANI (C.F.
) presso il cui studio iN Milano, via San C.F._15 lettivamente domiciliati giusta procura su foglio separato da intendersi apposto in atti
-attori- e
, nata a [...]/mare di Stabia il 03.05.70 Controparte_13
, ivi res.te alla Via Vincenzo d'Ajello C.F._16
n. 3, , nata a [...]/mare di Stabia il 03.11.58 CP_14
(C.F. , ivi res.te alla Via Lattaro n. 29, e C.F._17
1 nato a [...] il [...] (C.F. CP_15
), res.te in Castellammare di Stabia alla Via C.F._18
Schito n. 26, tutti elettivamente domiciliati in Pompei alla via Lepanto n. 126, presso lo studio dell'avv. Pasquale Manfredi (C.F. ) che li rappresenta e difende, C.F._19 congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Pasquale Sicignano (C.F. , giusta mandato in atti -convenuti- C.F._20
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26.3.2025 Motivi della decisione Con atto di citazione notificato in data 22/11/2021, gli attori, eredi della NO , convenivano in giudizio i CP_3 sigg. e CP_11 CP_13 CP_14 CP_15
, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale
[...]
e nel merito:
- accertare e dichiarare, in capo agli attori, in qualità di eredi di
, per le ragioni di cui alle premesse in fatto e CP_3 diritto del presente atto, la titolarità e dunque il diritto di proprietà - in ragione delle proprie quote di spettanza - sulle somme presenti sul conto corrente cointestato e sui buoni postali fruttiferi non imputati in successione - e precisamente: i 2/3 delle somme sul conto corrente cointestato alla de cuius con e;
½ delle somme presenti sui CP_14 CP_15 oi cuius e a Controparte_13
;½ delle somme presenti sui buoni postali cointestati alla
[...] us e a;
½ delle somme presenti sui buoni CP_14 postali cointestati alla de cuius e a;
CP_15
- per l'effetto, ordinare, ai sensi l'immediato rilascio dei beni per cui è causa, mediante la resa disponibilità delle relative somme giacenti sui rispettivi rapporti bancari e postali e/ o la restituzione delle relative somme nel caso ne fossero entrati in possesso;
- ordinare ai convenuti e CP_15 CP_14 condannandoli in solido tra loro, alla restituzione della somma di 10.000 euro, illegittimamente prelevati dal conto corrente di cui all'all. 2 nel periodo successivo al decesso della NO
e conseguente apertura della successione, per le CP_3 ragioni esposte in atti.”; A fondamento delle loro richieste, gli attori affermavano che, dalla dichiarazione di successione, si evinceva che, tra i beni costituenti il patrimonio della de cuius, da devolversi in eredità ai coeredi chiamati, nella misura delle rispettive quote già individuate, risultavano: N. 1 conto corrente bancario e/o Credit Agricole Italia - filiale di Castellammare di Stabia -cointestato alla de citius con CP_14
(erede) e (nipote al di fuori dell'asse
[...] CP_15 rio), di cui a percentuale di possesso di 1/3 in capo alla defunta;
2 N. 9 buoni postali cointestati alla de cuius e a Controparte_13
(erede), di cui viene indicata una perce
[...] di ½ in capo alla defunta;
N. 9 buoni postali cointestati alla de cuius e a CP_14
(erede), di cui viene indicata una percentuale d in capo alla defunta;
N. 7 buoni postali cointestati alla de cuius e a CP_15
(nipote al di fuori dell'asse ereditario), di cui viene indicata una percentuale di possesso di½ in capo alla defunta. Gli stessi attori assumevano che, in relazione al conto corrente ed ai buoni postali fruttiferi, nella denuncia di successione sottoscritta anche dagli stessi attori, era stata riportata erroneamente in devoluzione agli eredi legittimi solo la quota, quindi il relativo valore, corrispondente alla percentuale di possesso in capo alla de cuius, ossia: 1/3 nel caso del conto corrente;
½ nel caso dei buoni postali. Lamentavano gli attori che siffatta determinazione fosse errata in quanto tutte le somme, sebbene cointestate, in realtà si appartenessero soltanto alla de cuius, con la conseguenza che i cointestatari nulla potessero pretendere sul relativo saldo essendo superata la presunzione sulla comproprietà delle somme depositate sul conto corrente e sui buoni fruttiferi è, pertanto superata, a favore della piena titolarità e proprietà delle stesse in capo alla de cuius, sig.ra . Ne CP_3 consegue che le somme suddette andranno devolute in eredità nel loro intero ammontare e non nella misura della quota relativa alla intestazione che la de cuz'us deteneva in vita e, pertanto, andranno ripartite, in tale intera misura, tra gli eredi secondo le rispettive quote di spettanza, senza che gli originari cointestatari (eredi e non) possano vantare alcun diritto e/ o diversa iniziativa in merito. Sulla base di tali premesse, gli attori, nella loro qualità di eredi della NO , dichiaravano di agire in giudizio CP_3 per rivendicare le somme presenti sul conto corrente cointestato e sui buoni postali fruttiferi non imputati in successione - e precisamente: i 2/3 delle somme sul conto corrente cointestato alla de cuius con e;
CP_14 CP_15
½ delle somme presenti sui buoni postali cointestati alla de cuius e a;
½ delle somme presenti sui Controparte_13 buoni postali cointestati alla de cuius e a;
½ CP_14 delle somme presenti sui buoni postali cointestati alla de cuius e a - imputandone la quota di 1000/1000 alla de CP_15
c ente rideterminazione dei valori attribuiti ai singoli eredi in ragione delle rispettive quote, ritenendo di aver dimostrato documentalmente che il saldo attivo del rapporto bancario fosse costituito esclusivamente da versamenti di somme non riferibili agli altri contitolari e che la provvista di
3 denaro con cui i buoni postali erano stati costituiti fossero di provenienza esclusiva della de cuius, . CP_3
Precisavano inequivocabilmente gli attori che “L'azione in questa sede intentata è dunque quella di rivendicazione ex art. 948 c.c., Si costituivano i convenuti i quali espressamente ed in via pregiudiziale contestavano l'originaria appartenenza delle somme e delle quote dei titoli contesi oggetto della domanda attorea alla defunta SI.ra , essendo le somme CP_3 esistenti sul conto corrente cointestato con la de cuius da sempre appartenute a e , in via CP_14 CP_15 esclusiva, così come la giusta metà delle somme investite nei buoni fruttiferi rispettivamente cointestati con la de cuius fosse appartenuta in via esclusiva a , CP_14 CP_15
e , contestando segnatamente che le Controparte_13 somme fossero appartenute esclusivamente alla de cuius. I convenuti, pertanto, contestavano l'originaria appartenenza delle somme presenti sul conto corrente cointestato e sui buoni postali fruttiferi non imputati in successione alla SI.ra CP_3
e, precisamente, contestavano l'originaria app
[...] dei 2/3 delle somme sul conto corrente cointestato alla de cuius alla SI.ra contestavano altresì l'originaria CP_3 appartenenza della metà delle somme presenti sui buoni postali cointestati alla de cuius ed oggetto di rivendica da parte degli attori. Anch'essi depositavano poi cospicua documentazione a riprova del pagamento delle bollette della casa della defunta e di tutti gli oneri conseguenti al decesso della , ivi CP_3 compresa la somma di €. 10.000,00 prelev onto corrente cointestato ed oggetto di rivendica, riservando al giudizio divisorio tutte le loro richieste. Essi, quindi, concludevano:
“- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea;
- gradatamente, rigettare nel merito la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
”. Essendo la causa interamente documentale, alcuna richiesta istruttoria era avanzata dalle parti ed all'udienza del 12/10/2022, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/09/2024. A tale udienza, il giudice riteneva la necessità di disporre un rinvio in prosieguo conclusioni a causa del carico di ruolo e dell'anno di iscrizione del procedimento, pertanto con ordinanza rinviava la causa all'udienza del 24/3/2025 in prosieguo conclusioni da svolgersi mediante trattazione scritta. Con decreto n. 33/2025, il Presidente del Tribunale assegnava il procedimento a questo giudicante. Depositate le rispettive note di trattazione scritta e precisate le conclusioni all'udienza del 24/03/2025, con provvedimento del
4 26/03/2025, la causa era introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la cui decorrenza era fissata dal 27.3.2025. Orbene, ed in via preliminare, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Nel merito la domanda attorea è infondata e pertanto va rigettata. Ai sensi dell'art. 948 c.c., “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.”. Nel nostro sistema giuridico l'azione di rivendicazione mira a ricongiungere la proprietà al possesso: è un mezzo a tutela del proprietario non possessore del suo bene, teso a consentirgli di ottenerne la restituzione, previa dimostrazione di un titolo di proprietà sul bene posseduto da altri. La tipica finalità recuperatoria della domanda di rivendica presuppone necessariamente che, al momento della sua proposizione, il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto. Tuttavia, tale azione impone all'attore che agisce in rivendicazione di provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario;
ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo
5 necessario all'usucapione ( C. 11521/1999; C. 4748/1996; C. 2334/1995; C. 10815/1994; C. 3669/1987). Con riferimento alla prova dell'usucapione, C. 25643/2014; C. 1925/1997; C. 7557/1986, precisano che non basta esibire un titolo di acquisto risalente ad oltre un ventennio (decennio nel caso di beni mobili), dovendosi altresì dimostrare, in caso di contestazione del convenuto, di aver continuativamente posseduto l'immobile ovvero del bene mobile. Ne consegue l'onere degli attori di dimostrare nel caso di specie il titolo in base al quale il "de cuius" aveva il possesso dei beni rivendicati mediante la dimostrazione della proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione. Orbene, ai sensi dell'art. 1161 c.c., “la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.”. Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 948 c.c., era onere degli attori provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario;
ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione, soprattutto tenuto conto della specifica contestazione dei convenuti in ordine all'originaria appartenenza delle somme e delle quote dei titoli contesi oggetto della domanda attorea alla defunta in CP_3 via esclusiva. Ebbene, dalla documentazione prodotta non si evince il soddisfacimento di tale prova. Parti attrici, infatti, hanno prodotto estratti del conto corrente n. 00517/5680076 intrattenuto dalla de cuius, deceduta il 09/01/2020, con la dal Controparte_16
31/12/2020 ed estratti del conto corrente n. 00517/57076710, intrattenuto dalla de cuius con i SI. e dal 2014 CP_14 CP_15 sempre con la stessa banca, nonch ie uite dalla stessa su moduli Banco Posta di emissione dei buoni fruttiferi, in quest'ultimo caso senza alcuna documentazione relativa al provenienza ed al possesso del denaro utilizzato. Di contro, da un esame degli estratti conto si evince inequivocabilmente che le somme relative alla pensione, di cui era titolare la defunta , transitavano sul conto corrente, CP_3 eseguendo il prelievo dell'intero importo bonificato dall' , CP_17 contestualmente ovvero dopo uno oppure due i dall'accredito, lasciando sostanzialmente sempre lo stesso importo sul conto corrente. Alla stregua di tanto appare evidente che gli estratti conto depositati non riescono a provare il possesso delle somme - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di
6 tempo necessario all'usucapione, mentre alcuna prova è stata data in relazione alle somme utilizzate per l'emissione dei buoni fruttiferi;
anzi dagli estratti conto si evince proprio che essi non potessero appartenere alla de cuius dal momento che la stessa prelevava quasi contestualmente le somme dal conto corrente. Le competenze del presente giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna i medesimi attori, in solido tra loro, ed in favore dei convenuti al pagamento delle competenze di lite che determina, in base al valore dichiarato “indeterminabile”, nella complessiva somma di € 7.616,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CpA, e con attribuzione in favore degli Avv.ti Pasquale Manfredi e Pasquale Sicignano dichiaratisi antistatari Torre Annunziata, 17 giugno 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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