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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/07/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 854/2024 promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Domenico Calabrò, ammessa Parte_1 C.F._1 al patrocinio a spese dello Stato;
parte attrice nei confronti di
, residente e domiciliato in Lleida (Spagna), Calle Algeri, Controparte_1
8, non costituito;
parte convenuta atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la IG.ra e il IGnor;
Parte_1 Controparte_1
b) confermare e disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori, , Persona_1
e anche con riguardo alle decisioni di maggior interesse inerenti alla vita della prole ex art. Per_2
337 quater u. c. c.c., tenuto conto del persistente disinteresse mostrato dal resistente nei confronti dei figli, che non è mai venuto in Italia a trovarli, disponendo la collocazione prevalente e la residenza anagrafica dei minori presso la madre, disponendo, altresì, in punto frequentazione tra padre e figli che gli incontri avvengano, su istanza del genitore, presso i luoghi protetti attivati dai
Servizi Sociali competenti per territorio alla costante presenza degli operatori, secondo modalità e tempi indicati dai servizi stessi nel prioritario ed esclusivo interesse della prole, previa verifica delle condizioni, anche emotive, dei minori. - disporre che il padre versi entro il giorno 5 di ogni mese a parte ricorrente la complessiva somma pari a € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ((spese ludiche, scolastiche relativamente alla frequentazione di Istituti Pubblici, spese relative ad un'attività sportiva per ciascun figlio, spese mediche non mutuabili, gite scolastiche anche di un solo giorno, centri estivi, costi di eventuali baby- sitter, costi di certificazioni di lingue straniere, abbonamento trasporti), tenuto conto anche del fatto che la figlia maggiorenne studia all'Università di Torino e non è ancora autosufficiente;
Per_3
- In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Lleida Parte_1 Controparte_1
(Spagna) il 7 novembre 2008, atto iscritto nel Registro Civil di Lleida, tomo 00158, pagina 091.
Dall'unione sono nati, il 7 novembre 2002 a Santander, , il 30 agosto 2009 a Lleida, Per_3 [...]
, il 7 ottobre 2011, a Lleida, . Persona_4 Persona_5
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella numero
133/2023, pronunciata il 13 aprile 2023 e passata in giudicato il 12 novembre 2023, che ha altresì assunto i seguenti provvedimenti:
“DISPONE l'affidamento esclusivo di e anche con riguardo alle Persona_1 Per_2 decisioni di maggior interesse ex art. 337 quater u.c. c.c., alla madre, con collocazione prevalente e la residenza dei predetti minori presso la stessa;
DISPONE, altresì, in ordine alla frequentazione tra padre e figli minori che gli incontri avvengano, su istanza del genitore non collocatario, presso i luoghi protetti attivati dai Servizi Sociali competenti per territorio alla costante presenza degli operatori, secondo modalità e tempi indicati dai servizi stessi, fermo il prioritario ed esclusivo interesse della prole;
DISPONE che il padre versi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre la complessiva somma pari a € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella;
DICHIARA inammissibile la domanda di parte ricorrente in ordine agli assegni familiari CONDANNA parte resistente al pagamento in favore dell'Erario della somma pari a €1.200,00 a titolo di compensi oltre a eventuali spese prenotate e prenotande, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari a € 600,00, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta”.
con ricorso depositato il 04 settembre 2024 ha formulato domanda di divorzio, Parte_1 formulando ulteriori domande in materia di affidamento, collocamento e mantenimento della prole.
, seppur regolarmente notificato, non si è costituito nel Controparte_1 procedimento.
All'udienza del 9 luglio 2025 la parte concludeva come in epigrafe e rinunciava ai termini per memorie conclusionali.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di coabitare anteriormente alla sentenza di separazione, intervenuta il 13 aprile 2023, e non si sono mai riconciliate. La moglie ha altresì dichiarato di non vedere il marito da circa tredici anni e di non sentirlo da circa due anni. Sussistono pertanto le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., tenuto conto del perdurante disinteresse paterno nei confronti dei figli, che non vede, non sente né mantiene da molti anni, il Tribunale ritiene di confermare integralmente quanto statuito con la sentenza di separazione relativamente al loro affidamento e collocamento;
inoltre, in assenza di prova sui redditi paterni e tenuto conto che la figlia non è Per_3 economicamente indipendente, il Tribunale ritiene di confermare anche l'entità del contributo paterno al mantenimento della prole stabilito con sentenza di separazione.
Ai sensi del DM 55/2014 e del DPR 115/2002 le spese di lite si liquidano in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il convenuto soccombente dovrà rifondere dette spese all'erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 854 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in Lleida (Spagna) il 7 novembre 2008, atto iscritto nel Registro Civil di
[...]
Lleida, tomo 00158, pagina 091.
2) Affida i minori e alla madre, con facoltà per quest'ultima di Persona_1 Per_2 assumere autonomamente anche le decisioni di straordinaria amministrazione;
colloca gli stessi presso la madre e dispone che essi possano incontrare il padre, su sua richiesta e previo accordo con la madre, inizialmente con l'intermediazione dei Servizi Sociali;
3) Condanna il padre a contribuire al mantenimento dei figli , e Per_3 Persona_1 versando alla madre un contributo ordinario di € 400,00 mensili rivalutabili (prima Per_2 rivalutazione aprile 2024) e sostenendo metà delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale; assegno unico come per legge;
4) Condanna il convenuto a corrispondere all'erario le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Biella, 16/07/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 854/2024 promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Domenico Calabrò, ammessa Parte_1 C.F._1 al patrocinio a spese dello Stato;
parte attrice nei confronti di
, residente e domiciliato in Lleida (Spagna), Calle Algeri, Controparte_1
8, non costituito;
parte convenuta atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la IG.ra e il IGnor;
Parte_1 Controparte_1
b) confermare e disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori, , Persona_1
e anche con riguardo alle decisioni di maggior interesse inerenti alla vita della prole ex art. Per_2
337 quater u. c. c.c., tenuto conto del persistente disinteresse mostrato dal resistente nei confronti dei figli, che non è mai venuto in Italia a trovarli, disponendo la collocazione prevalente e la residenza anagrafica dei minori presso la madre, disponendo, altresì, in punto frequentazione tra padre e figli che gli incontri avvengano, su istanza del genitore, presso i luoghi protetti attivati dai
Servizi Sociali competenti per territorio alla costante presenza degli operatori, secondo modalità e tempi indicati dai servizi stessi nel prioritario ed esclusivo interesse della prole, previa verifica delle condizioni, anche emotive, dei minori. - disporre che il padre versi entro il giorno 5 di ogni mese a parte ricorrente la complessiva somma pari a € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ((spese ludiche, scolastiche relativamente alla frequentazione di Istituti Pubblici, spese relative ad un'attività sportiva per ciascun figlio, spese mediche non mutuabili, gite scolastiche anche di un solo giorno, centri estivi, costi di eventuali baby- sitter, costi di certificazioni di lingue straniere, abbonamento trasporti), tenuto conto anche del fatto che la figlia maggiorenne studia all'Università di Torino e non è ancora autosufficiente;
Per_3
- In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Lleida Parte_1 Controparte_1
(Spagna) il 7 novembre 2008, atto iscritto nel Registro Civil di Lleida, tomo 00158, pagina 091.
Dall'unione sono nati, il 7 novembre 2002 a Santander, , il 30 agosto 2009 a Lleida, Per_3 [...]
, il 7 ottobre 2011, a Lleida, . Persona_4 Persona_5
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella numero
133/2023, pronunciata il 13 aprile 2023 e passata in giudicato il 12 novembre 2023, che ha altresì assunto i seguenti provvedimenti:
“DISPONE l'affidamento esclusivo di e anche con riguardo alle Persona_1 Per_2 decisioni di maggior interesse ex art. 337 quater u.c. c.c., alla madre, con collocazione prevalente e la residenza dei predetti minori presso la stessa;
DISPONE, altresì, in ordine alla frequentazione tra padre e figli minori che gli incontri avvengano, su istanza del genitore non collocatario, presso i luoghi protetti attivati dai Servizi Sociali competenti per territorio alla costante presenza degli operatori, secondo modalità e tempi indicati dai servizi stessi, fermo il prioritario ed esclusivo interesse della prole;
DISPONE che il padre versi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre la complessiva somma pari a € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella;
DICHIARA inammissibile la domanda di parte ricorrente in ordine agli assegni familiari CONDANNA parte resistente al pagamento in favore dell'Erario della somma pari a €1.200,00 a titolo di compensi oltre a eventuali spese prenotate e prenotande, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari a € 600,00, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta”.
con ricorso depositato il 04 settembre 2024 ha formulato domanda di divorzio, Parte_1 formulando ulteriori domande in materia di affidamento, collocamento e mantenimento della prole.
, seppur regolarmente notificato, non si è costituito nel Controparte_1 procedimento.
All'udienza del 9 luglio 2025 la parte concludeva come in epigrafe e rinunciava ai termini per memorie conclusionali.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di coabitare anteriormente alla sentenza di separazione, intervenuta il 13 aprile 2023, e non si sono mai riconciliate. La moglie ha altresì dichiarato di non vedere il marito da circa tredici anni e di non sentirlo da circa due anni. Sussistono pertanto le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., tenuto conto del perdurante disinteresse paterno nei confronti dei figli, che non vede, non sente né mantiene da molti anni, il Tribunale ritiene di confermare integralmente quanto statuito con la sentenza di separazione relativamente al loro affidamento e collocamento;
inoltre, in assenza di prova sui redditi paterni e tenuto conto che la figlia non è Per_3 economicamente indipendente, il Tribunale ritiene di confermare anche l'entità del contributo paterno al mantenimento della prole stabilito con sentenza di separazione.
Ai sensi del DM 55/2014 e del DPR 115/2002 le spese di lite si liquidano in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il convenuto soccombente dovrà rifondere dette spese all'erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 854 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in Lleida (Spagna) il 7 novembre 2008, atto iscritto nel Registro Civil di
[...]
Lleida, tomo 00158, pagina 091.
2) Affida i minori e alla madre, con facoltà per quest'ultima di Persona_1 Per_2 assumere autonomamente anche le decisioni di straordinaria amministrazione;
colloca gli stessi presso la madre e dispone che essi possano incontrare il padre, su sua richiesta e previo accordo con la madre, inizialmente con l'intermediazione dei Servizi Sociali;
3) Condanna il padre a contribuire al mantenimento dei figli , e Per_3 Persona_1 versando alla madre un contributo ordinario di € 400,00 mensili rivalutabili (prima Per_2 rivalutazione aprile 2024) e sostenendo metà delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale; assegno unico come per legge;
4) Condanna il convenuto a corrispondere all'erario le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Biella, 16/07/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore