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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBVNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Il Giudice Onorario di Pace dott. Rosario Molino,
letti gli atti del proc. iscritto al R.G. 3501/2024;
provvedendo all'esito delle note scritte in sostituzione dell'udienza e delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.;
rilevato che trattasi di causa nuovo rito Cartabia;
ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale risulta essere formulata da parte convenuta nei termini di legge e che possa ritenersi valido l'art. 12 delle condizioni generali di contratto in quanto il contratto è stipulato tra professionisti e la clausola è specificamente approvata per iscritto;
ritenuto, altresì, che l'incompetenza territoriale del presente Tribunale in favore del Tribunale di Udine può desumersi anche dalla natura dell'azione in quanto la domanda ex art. 1490 c.c., per giurisprudenza unanime, è attratta dal luogo di conclusione del contratto ( ) o dal luogo della CP_1 consegna al vettore o spedizioniere ( ) sulla base del seguente principio: “In materia di CP_1 vendita di cose mobili tra trasportarsi "da piazza a piazza" (cioè da un luogo ad un altro), il contratto si deve ritenere concluso nel luogo dove il venditore lo esegue, mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, senza che rilevi, ai fini della determinazione della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., l'assunzione del rischio o delle spese di trasporto, né rileva che sia fatta valere la garanzia per vizi della cosa, atteso che essa trova fondamento nell'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna: di conseguenza, ove si tratti di bene da trasportare da un luogo all'altro, il luogo dell'adempimento al fine della competenza per territorio, va identificato con il luogo della consegna del medesimo bene al vettore o allo spedizioniere, ai sensi dell'art. 1510 c.c.” (Cass. 19 gennaio 2005, n. 1057; Cass. 27 agosto 2003, n.
12585; Cass. 11 ottobre 2002, n. 14565.);
giacché l'azione di cui trattasi è certamente domanda ex art. 1490 c.p.c. o, comunque, di responsabilità contrattuale;
considerato che tale eccezione è assorbente rispetto alle altre espletate dalle parti;
ritenendo che, in merito alle spese, che sia opportuna la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della natura del processo;
letti gli artt. 38 e 167 c.p.c.;
P.Q.M.
1) Accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale e, pertanto, dichiara competente il Tribunale di
Udine in relazione alla controversia oggetto di causa, con termine di legge per la riassunzione della causa nei confronti dell'ufficio competente;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Benevento, lì 04 aprile 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino