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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Specializzata in Materia di Impresa
Composta dai Sig.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 614 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza collegiale del 24 giugno 2025, quale sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte del
29.4.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra
TRA
C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura allegata all'appello, dall'Avv.
Stefano Giorgio ed elett.te dom.to presso il di lui studio in Roma, viale B. Buozzi n.59
APPELLANTE
E
C.F.: quale incorporante per Controparte_1 P.IVA_1
fusione la in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Astone, prof.
Andrea Zoppini, Massimiliano Vento, Maurizio Cervellino e
Antonella Carnevali per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elett.te dom.ta presso lo studio
2 dell'Avv. Antonella Carnevali in Roma, Lungotevere Flaminio n.
76
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.144/2023, pubblicata il 3.1.2023.
Conclusioni:
l'appellante come da atto d'appello, annullare la sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. della banca appellata per il danno cagionato a seguito dei fatti descritti in citazione e condannarla al risarcimento del danno in proprio favore nella misura di euro 480.004 o nella diversa somma ritenuta di giustizia:
l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta in appello, per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed in quanto si è formato il giudicato interno e comunque in quanto infondato;
in subordine, accertare il concorso di colpa dell'appellante nella produzione del danno e diminuirne il risarcimento nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
nonché come da note depositate il
23.6.2025.
3 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.Il sig. – per quanto ancora rileva ai fini Parte_1
dell'appello - convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Controparte_3
ora già Controparte_1 Controparte_4
( d'ora in poi: ), per sentire
[...] CP_1
accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della convenuta in relazione ai fatti di seguito indicati e per sentirla condannare al risarcimento del danno in proprio favore, quantificato in euro 480.000.
A fondamento di tali domande l'attore espose che: la propria vicenda si inseriva nella serie di condotte poste in essere da una organizzazione di più persone tra le quali Parte_2
e Controparte_5
quest'ultimo era stato, tramite un congiunto, personalmente conosciuto dall'attore quale promotore finanziario di European
Investments Management Inc. – d'ora in poi EI - con sede a
Londra ed uffici a Roma;
il ed il dismessi i ruoli di promotori finanziari in Pt_2 CP_5
alcune note banche, avevano da anni operato mediante società, anche aventi sede all'estero, nella raccolta di investimenti presso centinaia di clienti, fino a quando il sistema non era “crollato” e 4 molti di detti investitori, tra cui il avevano perso i loro Pt_1
patrimoni investiti.
Richiamò l'attore gli esiti dei processi penali che avevano visto condannati i due protagonisti citati – insieme ad altri – tra l'altro per truffa aggravata, nonché il giudizio penale al quale erano stati sottoposti tre funzionari di . CP_4
Lamentò di aver perso il proprio investimento, consistito: nel versamento alla società EI a fini di gestione fruttifera, dell'assegno di euro 45.000 in data 15.5.2008; nonché nel versamento dell'ulteriore assegno per euro 1.200.000 in data
20.10.2008; nell'investimento per euro 300.000 in data 20.10.2008 in favore di
DH Holding S.A., appartenente alla stessa galassia di società riconducibile al “ gruppo . Tali assegni erano stati versati Pt_2
senza essere accompagnati da alcun contratto scritto, né di documentazione quale prevista dal T.U.F., “ stante 'affidabilità della presentazione” essendo il rapporto “ improntato alla massima fiducia”.
Lamentò in particolare che tale danno era derivato dal comportamento tenuto dalla convenuta, che non aveva CP_1
provveduto alla tempestiva chiusura del conto corrente n. 3001070 di EI, nonostante la previsione in tal senso imposta dalla
5 normativa di settore antiriciclaggio, nonché nel mancato inoltro di ulteriori segnalazioni di operazioni sospette.
Secondo l'attore, come evidenziato dalla sentenza penale, che aveva ricostruito in dettaglio le attività svolte nel tempo dalle società del nonché le verifiche effettuate e/o omesse della Pt_2
banca, sarebbero emerse molteplici operazioni sospette non segnalate dalla banca, che avrebbe quindi attivamente cooperato con i truffatori, al fine di poter attuare il loro piano illecito, mediante una falsa e fuorviante costruzione documentale, atta a prevenire l'eventuale intervento dell' UIC o dei Giudici sul reato di abusivismo finanziario.
Concluse l'attore – ricordata sin in comparsa conclusionale l'operatività e la funzionalità del sistema denominato “GIANOS” (
Generatore Indici di Anomalia per Operazioni Sospette) - che vi era stata una sostanziale assenza di segnalazioni di “inattesi”
GIANOS nella vicenda, con conseguente rafforzamento della tesi che il difettoso censimento dei soggetti titolari dei conti fosse premeditatamente dovuto alla deliberata volontà di consentire a
DH e prima ancora ad EI di operare, pur in assenza delle debite autorizzazioni alla raccolta del risparmio tra il pubblico.
Si costituì – quale incorporante la – resistendo CP_1 CP_4
a tutte le allegazioni ed alle domande attrici, formulando eccezioni, anche ex art. 1227 c.c. 6 Il Tribunale, con la sentenza appellata, ha respinto tutte le domande del condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese Pt_1
processuali.
A fondamento del merito della decisione, il primo giudice ha sostenuto che:
l'attore aveva inteso mettere a disposizione di EI, tramite il sig.
da lui personalmente conosciuto grazie ad un Controparte_5
congiunto, fondi gestiti su conti esteri, “fuori dai canali ufficiali ed elusivi la normativa fiscale”, al fine di un maggior profitto del proprio investimento;
ricostruita la normativa di settore in tema di antiriciclaggio, ha escluso che il conto corrente aperto da EI presso e CP_4
gestito dalla banca avesse avuto la concreta funzione di convincere gli investitori ad operare tramite tale conto con le società riconducibili al “ gruppo Lande”; il 10.3.2004 la banca aveva segnalato all'UIC le operazioni che avvenivano intorno ad EI;
UIC a propria volta aveva trasmesso alla Guardia di Finanza ed alla Direzione Investigativa Antimafia la relazione tecnica da cui emergeva il rischio dello svolgimento di attività finanziarie abusive, alla quale tuttavia non era stato dato seguito;
la banca convenuta, quindi, ben aveva potuto ritenere che il conto fosse gestito secondo la normale operatività bancaria;
7 alla luce della sentenza penale di assoluzione dei dipendenti della banca imputati della violazione delle norme antiriciclaggio acquisite agli atti;
nonché alla luce della circostanza che i clienti, come il venivano contattati dai promotori finanziari, tra Pt_1
cui il al di fuori di qualsiasi coinvolgimento della banca CP_5
quale promotore finanziario, ne ha escluso la responsabilità; in particolare, ad avviso del primo Giudice, la pretesa responsabilità omissiva della banca per violazione della normativa antiriciclaggio e per omesse segnalazioni di operazioni sospette non era ravvisabile, poiché tale normativa mirava al contrasto del riciclaggio di danaro “ sporco” e del terrorismo, non già alla protezione degli investitori, cosicché non era rilevante, né poteva essere invocata a sostegno del nesso causale tra l'omissione ed il danno dal lamentato;
il nesso causale doveva accertarsi Pt_1
secondo il principio del “ più probabile che non” e ponendo al posto dell'omissione il comportamento dovuto, secondo un giudizio “ controfattuale”;
“ procedendo ad un giudizio controfattuale”, ha concluso il
Tribunale, non vi era alcun elemento da cui desumere che le
Autorità preposte alla vigilanza sarebbero certamente intervenute, pur a seguito delle segnalazioni auspicate dall'attore, prima che egli investisse i propri averi, poiché anzi dagli atti risultava che solo nel
2011 era stata compiuta un'accurata indagine sul “ gruppo . Pt_2
8 Nel valido contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, l'attore ha impugnato la predetta sentenza, concludendo come in epigrafe e ponendo a fondamento dell'appello i seguenti motivi: omesso esame di un punto decisivo: come emerso dall'ispezione UIC, nel febbraio 2004 la banca aveva risposto che EI svolgeva congruamente l'attività di gestione di portafogli ed altro, che era stata correttamente censita e che le registrazioni antiriciclaggio rispecchiavano la reale operatività del soggetto;
ciò contrariamente al vero, perché EI era censita quale ente non residente con attività non finanziaria dei Paesi UE;
la segnalazione di operazioni sospette del marzo 2004 risultava molto ambigua e poco chiara. In tal modo, la banca aveva inteso coprire l'attività illecita di EI, ma su tali eventi il Tribunale non si era pronunciato;
erroneità della ricostruzione eseguita dal Tribunale, in quanto la banca non aveva apprestato i dovuti ed efficaci presidi antiriciclaggio, consentendo anzi la negoziazione degli assegni versati dal ed omettendo di chiudere tempestivamente i Pt_1
conti nn. 3001070 e 149884, fatti in sostanza confermati anche dalla sentenza delle Corte di Cassazione n. 17209/2020, a conclusione dell'impugnazione del verbale ispettivo di Banca d'Italia del
12.4.2011;
9 il Tribunale aveva omesso l'analisi del “ quantum debeatur”, che l'appellante ha ripercorso, insistendo nel riconoscimento in proprio favore della somma di euro 480.004; il Tribunale aveva pronunciato difformemente dal chiesto, interpretando erroneamente la segnalazione di operazione sospetta n.5 del 2004 ed omettendo l'esame della condotta omissiva della banca, che avrebbe dovuto tempestivamente evitare operatività ai conti riconducibili al gruppo Pt_2
L'appellata si è costituita in giudizio, contestando diffusamente l'appello.
Esso sarebbe stato inammissibile, ai sensi dell'art. 342 in quanto mancante degli specifici motivi;
nonché ai sensi degli artt. 345 e
348 bis c.p.c., poiché la banca avrebbe mutato il proprio assunto, che in citazione era costituito dalla responsabilità della banca ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre in appello si era appuntato sulla segnalazione del 2004, dalla quale desumere un ulteriore elemento di prova della sua connivenza con il gruppo Pt_2
Ancora, l'appello sarebbe stato inammissibile per non aver censurato tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione ed in particolare quelle per cui la condotta della banca non aveva ingenerato alcun affidamento negli investitori e quello dell'applicabilità del principio c.d. “ del più probabile che non”.
10 In particolare, anche altri Giudici di merito avevano sottolineato come l'accensione del conto presso la banca non assumeva alcuna efficacia causale rispetto al danno lamentato, visto che gli investitori avevano consegnato ingenti somme di danaro senza alcuna documentazione contrattuale che ne regolasse l'investimento; nella consapevolezza che il danaro sarebbe stato gestito all'estero con modalità irregolari ed infine che il profitto promesso, ben più elevato di quello conseguibile con investimenti regolari, era collegato anche all'elusione fiscale.
Inoltre, il primo Giudice aveva sottolineato come la segnalazione del 2004 avesse interrotto il nesso di causalità, ulteriore passaggio della sentenza non sottoposto ad appello.
L'appellata ha diffusamente contestato l'appello anche nel merito.
E' stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza.
In seguito, con il decreto del 29.4.2025, l'udienza è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti.
Solo parte appellata ha depositato note conclusionali, mentre l'appellante non ha depositato memorie conclusionali, né note contenenti le definitive conclusioni;
esse sono quindi le conclusioni indicate nelle ultime note depositate il 17.5.2023, che si trascrivono:
“ L'Avv. Stefano Giorgio, difensore dell'appellante
[...]
impugna e contesta quanto dedotto dall'appellata Pt_1 CP_1
11 nella propria comparsa di costituzione e risposta . Considerata
l'infondatezza delle tesi ivi rappresentate, l'Avv. Giorgio, riportandosi alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio, chiede che la causa venga rinviata ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e la concessione dei termini per le comparse conclusionali”.
La Corte ha pertanto emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
2.L'appello, ad avviso della Corte, è in parte inammissibile e in parte infondato.
Esaminando nel suo complessivo tenore l'atto di impugnazione, poiché i motivi sono strettamente connessi tra loro logicamente e giuridicamente, esso non censura esattamente le argomentazioni logico-giuridiche formulate dal Tribunale con riguardo ai seguenti passaggi logico-giuridici che hanno condotto al rigetto della domanda:
l'assenza di rapporti tra i promotori finanziari e, segnatamente, tra il e la banca e la conseguente assenza di affidamento che CP_5
la banca avrebbe ingenerato nel Pt_1
l'insussistenza del nesso causale tra la pretesa condotta omissiva della banca ed il danno, svolgendo il giudizio “ controfattuale”, cioè ponendo il comportamento positivo dovuto in relazione causale con il danno ed escludendo la certezza che azioni poste in essere 12 dall'autorità di vigilanza antiriciclaggio avrebbero evitato l'esecuzione degli investimenti da parte del l'interruzione Pt_1
del nesso di causalità anche per mezzo della segnalazione di operazioni sospette eseguita dalla banca nel 2004; il concorso del con una condotta non ossequiosa della Pt_1
normale diligenza, nel provocare il pregiudizio, così da interrompere la catena causale.
2.1.Il primo motivo si sofferma su un segmento del tutto secondario della complessa vicenda dell'operatività della società EI e delle susseguenti iniziative giudiziarie e cioè sul preteso erroneo “ censimento” della EI da parte della banca, tralasciando tuttavia di valutare la condotta di quest'ultima in occasione della segnalazione di poco tempo successiva ed il tenore della stessa, dalla quale, come in seguito si vedrà, si traeva con chiarezza la presenza di criticità del conto riconducibile alla società denominata EI.
2.2.1.Il secondo motivo è inerente all'errore di prospettiva in cui sarebbe caduto il Tribunale nella qualificazione della domanda attrice;
esso è tuttavia ricostruito limitandosi a richiamare solo alcune osservazioni del primo Giudice, che perciò non ne consentono la dovuta visione d'insieme.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, la banca si era deliberatamente sottratta all'osservanza della normativa di settore antiriciclaggio, già in vigore al tempo in cui egli aveva eseguito i 13 propri investimenti;
la segnalazione di operazioni sospette ( d'ora in poi, anche: s.o.s.) eseguita nel 2004 era ambigua e, sostanzialmente inutile;
la banca aveva in tal modo consentito l'operatività sul conto grazie al quale erano stati negoziati gli assegni emessi dal ed aveva causato la perdita Pt_1
dell'investimento.
2.2.2. Conviene brevemente richiamare le norme che hanno imposto alle banche un sistema di controlli a tutela del risparmio in tutte le sue forme e di disciplina dell'esercizio del credito, in ossequio all'art. 47 I comma Cost.: la l. del 1991 n.197, in tema di limitazioni dell'uso del danaro contante e di archiviazione dei dati descrittivi dei movimenti di danaro;
nonché in tema di obbligo di segnalare le operazioni sospette, cioè le operazioni avvenute con danaro che potesse provenire dalla commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., tenuto conto delle caratteristiche dell'operazione e della loro non apparente riconducibilità alle ordinarie attività svolte dagli agenti;
il d.lgs. del 2004 n. 56, in tema di controllo interno che le banche sono tenute ad istituire, al fine di impedire per il loro tramite operazioni di riciclaggio di danaro di provenienza delittuosa;
il d.lgs. del 2001 n. 231, in tema di obbligo di precostituire un adeguato sistema di controlli di identificazione e verifica della 14 clientela, di s.o.s., di conservazione dei documenti, di gestione del rischio, di comunicazione, sempre al fine di impedire riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
2.2.3.In primo luogo, si osserva che l'investimento posto in essere dal non si evidenziava come tale, nell'ambito della Pt_1
operatività del conto corrente intestato ad EI e del quale egli ha invocato l'omessa chiusura: egli ha espressamente dedotto sin dalla citazione in primo grado di essersi limitato alla consegna degli assegni, senza che emergesse alcuna operazione di investimento, visto che non aveva firmato alcun documento contrattuale, né alcuna documentazione a corredo – quale disciplinata dal T.U.F. – esplicativa dell'investimento e dei suoi rischi.
La banca, quindi, non ha potuto che limitarsi a gestire l'ordinaria operazione di versamento di assegni, poiché tale era apparsa: la banca era estranea ai rapporti tra il ed il né Pt_1 CP_5
operava nel frangente quale intermediario.
Così inquadrata la vicenda, è quindi del tutto condivisibile e supportata dagli atti, l'osservazione del primo Giudice secondo la quale la banca non aveva generato alcun affidamento nei potenziali investitori circa la stabilità del conto sul quale erano stati negoziati gli assegni.
15 L'appellante ha inoltre ritenuto ambigua la s.o.s. n. 5 del 2004, inviata all'autorità di vigilanza, in cui peraltro l'identificazione anagrafica di EI non sarebbe stata corretta.
E' però decisivo osservare che la banca odierna appellata, all'interno della s.o.s. e riferendosi proprio ad EI, ha comunicato che essa aveva versato euro 25.000 sul conto corrente del precisando come la società fosse attiva, pur essendo “ CP_5
cessata” il 23.12.02 ed aggiungendo: “ canalizza sul conto estero in essere presso il nostro istituto la raccolta di patrimoni di clientela non dichiarata e gestisce la liquidità riveniente dalle gestioni di portafoglio;
effettua un numero considerevole di operazioni di cambio assegni, di richiesta di assegni circolati, di bonifici in Italia e talvolta all'estero…”, che nel seguito sono stati anche precisati, avuto riguardo all'anno 2003, negli importi e nello
Stato estero di destinazione ( cfr. il doc. 25, fascicolo I grado, prima parte dell'appellata).
Vi erano, pertanto, plurimi e precisi elementi, certamente riferibili alla società denominata EI con operatività presso , che CP_4
avrebbero consentito all'autorità di vigilanza di intervenire ed in effetti nel febbraio 2005 ( doc. 29 fascicolo I grado, prima parte Contro
dell'appellata) trasmise la propria relazione alla Guardia di Finanza, nella quale segnalò il rischio dello svolgimento di attività finanziarie illecite da parte di EI, cui però non fu dato seguito. 16 L'esito della s.o.s, all'evidenza, ha potuto ingenerare nella banca la convinzione che tale operatività del conto – pur se si ripeteva nel tempo con modalità analoghe a quelle già segnalate– poteva qualificarsi ordinaria e non necessitava di ulteriori, ripetitive s.o.s.
La prima ispezione di risale invero al novembre 2010 ( cfr. CP_7
la sentenza penale nei confronti dei dipendenti di ). CP_4
Ne deriva che alla banca, avuto riguardo alla segnalazione eseguita anni prima che il ponesse in essere il proprio investimento, Pt_1
non può muoversi alcuna censura circa il mancato rispetto della su riassunta normativa di settore.
E' necessario inoltre aggiungere che occorre la verifica della puntuale sussistenza del nesso causale tra tale lamentata violazione
– nella specie insussistente – ed il danno, mentre la sola violazione di per sé non assurge a causa primaria, decisiva ed inoppugnabile del danno lamentato.
La Corte di Cassazione ( Cass. del 2019 n. 20639) ha invero osservato che la disciplina in tema di prevenzione dell'uso del sistema bancario e finanziario a scopo di riciclaggio “ non crea alcun obbligo sul piano civilistico, della verso i propri CP_1
clienti, suscettibile di essere fatto valere sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi contrattuali…”.
Ma vi è di più.
17 Il Tribunale, in guisa del tutto condivisibile, ha osservato che non vi era nessun elemento per inferire che, seppur la banca avesse eseguito più segnalazioni, la competente Autorità di vigilanza sarebbe intervenuta prima degli investimenti eseguiti dal Pt_1
atteso che la prima ispezione risale alla fine dell'anno 2010, cioè anni dopo rispetto alla consegna degli assegni da parte dell'odierno impugnante.
Neppure può dirsi provato che, seppur tale vigilanza vi fosse stata e, così, se i conti fossero chiusi al tempo degli investimenti, il non avrebbe eseguito il proprio investimento. Pt_1
Ed invero, è indispensabile ribadire che questi, sin dall'inizio dell'esecuzione dei propri investimenti tramite il sig. si CP_5
è limitato a consegnare assegni anche per cifre ingenti senza chiedere, né ottenere documentazione esplicativa e, soprattutto, il documento contrattuale redatto per iscritto ed inerente agli investimenti, pur se tale disciplina era prevista dal t.u.f.
Già solo l'apparenza delle modalità di condotta dell'operatore finanziario sig. si caratterizzava per l'inosservanza delle CP_5
norme del t.u.f. e, quindi, per l'intrinseca pericolosità e rischiosità dell'investimento; cosicché la scelta dell'investitore di far gestire il proprio danaro in tal modo – seppur l'ordinamento aveva posto a presidio del suo risparmio plurimi istituti a tutela – si pone quale fattore causale prevalente della perdita dello stesso. 18 Onde, non vi sono elementi di sorta per ritenere che, seppure EI
o DH non avessero potuto giovarsi di conti aperti presso
, non avrebbero operato diversamente, servendosi di altre CP_4
società o altri conti, attirando comunque investitori quali il il quale, è bene ribadirlo, ha sostenuto di aver scelto le Pt_1
suindicate modalità di investimento, prive di qualsiasi documento contrattuale previsto dal t.u.f. alla luce del rapporto fiduciario che lo legava al CP_5
Tale rapporto fiduciario, quindi, avendo costituito il perno della scelta del ben poteva tradursi in differenti modalità di Pt_1
esecuzione dell'investimento, pur se EI o DH non avessero operato sul conto in questione, ma con diverse modalità.
Non vi è in tal modo prova del nesso causale tra le pretese omissioni della ed il danno, secondo il giudizio controfattuale ben CP_1
esposto dal primo Giudice.
La prova del nesso causale, secondo il criterio del “ più probabile che non”, avrebbe dovuto consentire di concludere che se la vigilanza fosse intervenuta tempestivamente, il avrebbe Pt_1
evitato il danno, deduzione non consentita alla luce delle osservazioni che precedono.
Che tale sia il criterio corretto di ricerca del nesso causale è confortato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, espressione di principi generali, pur se all'esito di un giudizio di 19 responsabilità sanitaria: “ …l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire o meno l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo- statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma ed all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del “ più probabile che non”, utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale”: Cass. del 2024 n.
16199.
Tali osservazioni del primo Giudice non sono in effetti in alcun modo censurate in appello, incentrato piuttosto sulle molteplici verifiche che la avrebbe dovuto eseguire, ma privo di CP_1
allegazioni circa l' effettiva rilevanza di tali condotte nella catena causale.
Osservazioni del tutto affini sono state già svolte da questa Corte nella sentenza resa nel giudizio n.r.g. 3583/2020, in una fattispecie del tutto analoga.
Alla luce di quanto sin qui osservato, risultano esaminati anche tutti i restanti motivi di appello, quali riassunti in narrativa, non senza 20 notare che il richiamo alla sentenza dei Giudici di legittimità n.
17209/2020 è inconferente ai fini del decidere, in quanto concerne la responsabilità degli amministratori per vicende esulanti CP_4
da quella di specie, che non è mai richiamata nel corpo della pronuncia.
Sono assorbiti i motivi inerenti al “quantum” del risarcimento richiesto.
3.Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le vigenti tabelle, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri massimi – questi ultimi in ragione della molteplicità e della complessità delle questioni litigiose.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto ( Cass. S.U. del 2020 n.
4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. n.144/2023, pubblicata il 3.1.2023 dal Tribunale di Roma, proposto dal sig.
[...]
[...]
[...] nei confronti di quale incorporante la Pt_3 Controparte_1
Controparte_2
1. Respinge l'appello;
2. Condanna l' appellante al pagamento in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado, che si liquidano in euro 30.179, oltre spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per l'appello, ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002.
Roma, 24 giugno 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Gianna Maria Zannella
22 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Specializzata in Materia di Impresa
Composta dai Sig.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 614 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza collegiale del 24 giugno 2025, quale sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte del
29.4.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra
TRA
C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura allegata all'appello, dall'Avv.
Stefano Giorgio ed elett.te dom.to presso il di lui studio in Roma, viale B. Buozzi n.59
APPELLANTE
E
C.F.: quale incorporante per Controparte_1 P.IVA_1
fusione la in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Astone, prof.
Andrea Zoppini, Massimiliano Vento, Maurizio Cervellino e
Antonella Carnevali per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elett.te dom.ta presso lo studio
2 dell'Avv. Antonella Carnevali in Roma, Lungotevere Flaminio n.
76
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.144/2023, pubblicata il 3.1.2023.
Conclusioni:
l'appellante come da atto d'appello, annullare la sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. della banca appellata per il danno cagionato a seguito dei fatti descritti in citazione e condannarla al risarcimento del danno in proprio favore nella misura di euro 480.004 o nella diversa somma ritenuta di giustizia:
l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta in appello, per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed in quanto si è formato il giudicato interno e comunque in quanto infondato;
in subordine, accertare il concorso di colpa dell'appellante nella produzione del danno e diminuirne il risarcimento nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
nonché come da note depositate il
23.6.2025.
3 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.Il sig. – per quanto ancora rileva ai fini Parte_1
dell'appello - convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Controparte_3
ora già Controparte_1 Controparte_4
( d'ora in poi: ), per sentire
[...] CP_1
accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della convenuta in relazione ai fatti di seguito indicati e per sentirla condannare al risarcimento del danno in proprio favore, quantificato in euro 480.000.
A fondamento di tali domande l'attore espose che: la propria vicenda si inseriva nella serie di condotte poste in essere da una organizzazione di più persone tra le quali Parte_2
e Controparte_5
quest'ultimo era stato, tramite un congiunto, personalmente conosciuto dall'attore quale promotore finanziario di European
Investments Management Inc. – d'ora in poi EI - con sede a
Londra ed uffici a Roma;
il ed il dismessi i ruoli di promotori finanziari in Pt_2 CP_5
alcune note banche, avevano da anni operato mediante società, anche aventi sede all'estero, nella raccolta di investimenti presso centinaia di clienti, fino a quando il sistema non era “crollato” e 4 molti di detti investitori, tra cui il avevano perso i loro Pt_1
patrimoni investiti.
Richiamò l'attore gli esiti dei processi penali che avevano visto condannati i due protagonisti citati – insieme ad altri – tra l'altro per truffa aggravata, nonché il giudizio penale al quale erano stati sottoposti tre funzionari di . CP_4
Lamentò di aver perso il proprio investimento, consistito: nel versamento alla società EI a fini di gestione fruttifera, dell'assegno di euro 45.000 in data 15.5.2008; nonché nel versamento dell'ulteriore assegno per euro 1.200.000 in data
20.10.2008; nell'investimento per euro 300.000 in data 20.10.2008 in favore di
DH Holding S.A., appartenente alla stessa galassia di società riconducibile al “ gruppo . Tali assegni erano stati versati Pt_2
senza essere accompagnati da alcun contratto scritto, né di documentazione quale prevista dal T.U.F., “ stante 'affidabilità della presentazione” essendo il rapporto “ improntato alla massima fiducia”.
Lamentò in particolare che tale danno era derivato dal comportamento tenuto dalla convenuta, che non aveva CP_1
provveduto alla tempestiva chiusura del conto corrente n. 3001070 di EI, nonostante la previsione in tal senso imposta dalla
5 normativa di settore antiriciclaggio, nonché nel mancato inoltro di ulteriori segnalazioni di operazioni sospette.
Secondo l'attore, come evidenziato dalla sentenza penale, che aveva ricostruito in dettaglio le attività svolte nel tempo dalle società del nonché le verifiche effettuate e/o omesse della Pt_2
banca, sarebbero emerse molteplici operazioni sospette non segnalate dalla banca, che avrebbe quindi attivamente cooperato con i truffatori, al fine di poter attuare il loro piano illecito, mediante una falsa e fuorviante costruzione documentale, atta a prevenire l'eventuale intervento dell' UIC o dei Giudici sul reato di abusivismo finanziario.
Concluse l'attore – ricordata sin in comparsa conclusionale l'operatività e la funzionalità del sistema denominato “GIANOS” (
Generatore Indici di Anomalia per Operazioni Sospette) - che vi era stata una sostanziale assenza di segnalazioni di “inattesi”
GIANOS nella vicenda, con conseguente rafforzamento della tesi che il difettoso censimento dei soggetti titolari dei conti fosse premeditatamente dovuto alla deliberata volontà di consentire a
DH e prima ancora ad EI di operare, pur in assenza delle debite autorizzazioni alla raccolta del risparmio tra il pubblico.
Si costituì – quale incorporante la – resistendo CP_1 CP_4
a tutte le allegazioni ed alle domande attrici, formulando eccezioni, anche ex art. 1227 c.c. 6 Il Tribunale, con la sentenza appellata, ha respinto tutte le domande del condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese Pt_1
processuali.
A fondamento del merito della decisione, il primo giudice ha sostenuto che:
l'attore aveva inteso mettere a disposizione di EI, tramite il sig.
da lui personalmente conosciuto grazie ad un Controparte_5
congiunto, fondi gestiti su conti esteri, “fuori dai canali ufficiali ed elusivi la normativa fiscale”, al fine di un maggior profitto del proprio investimento;
ricostruita la normativa di settore in tema di antiriciclaggio, ha escluso che il conto corrente aperto da EI presso e CP_4
gestito dalla banca avesse avuto la concreta funzione di convincere gli investitori ad operare tramite tale conto con le società riconducibili al “ gruppo Lande”; il 10.3.2004 la banca aveva segnalato all'UIC le operazioni che avvenivano intorno ad EI;
UIC a propria volta aveva trasmesso alla Guardia di Finanza ed alla Direzione Investigativa Antimafia la relazione tecnica da cui emergeva il rischio dello svolgimento di attività finanziarie abusive, alla quale tuttavia non era stato dato seguito;
la banca convenuta, quindi, ben aveva potuto ritenere che il conto fosse gestito secondo la normale operatività bancaria;
7 alla luce della sentenza penale di assoluzione dei dipendenti della banca imputati della violazione delle norme antiriciclaggio acquisite agli atti;
nonché alla luce della circostanza che i clienti, come il venivano contattati dai promotori finanziari, tra Pt_1
cui il al di fuori di qualsiasi coinvolgimento della banca CP_5
quale promotore finanziario, ne ha escluso la responsabilità; in particolare, ad avviso del primo Giudice, la pretesa responsabilità omissiva della banca per violazione della normativa antiriciclaggio e per omesse segnalazioni di operazioni sospette non era ravvisabile, poiché tale normativa mirava al contrasto del riciclaggio di danaro “ sporco” e del terrorismo, non già alla protezione degli investitori, cosicché non era rilevante, né poteva essere invocata a sostegno del nesso causale tra l'omissione ed il danno dal lamentato;
il nesso causale doveva accertarsi Pt_1
secondo il principio del “ più probabile che non” e ponendo al posto dell'omissione il comportamento dovuto, secondo un giudizio “ controfattuale”;
“ procedendo ad un giudizio controfattuale”, ha concluso il
Tribunale, non vi era alcun elemento da cui desumere che le
Autorità preposte alla vigilanza sarebbero certamente intervenute, pur a seguito delle segnalazioni auspicate dall'attore, prima che egli investisse i propri averi, poiché anzi dagli atti risultava che solo nel
2011 era stata compiuta un'accurata indagine sul “ gruppo . Pt_2
8 Nel valido contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, l'attore ha impugnato la predetta sentenza, concludendo come in epigrafe e ponendo a fondamento dell'appello i seguenti motivi: omesso esame di un punto decisivo: come emerso dall'ispezione UIC, nel febbraio 2004 la banca aveva risposto che EI svolgeva congruamente l'attività di gestione di portafogli ed altro, che era stata correttamente censita e che le registrazioni antiriciclaggio rispecchiavano la reale operatività del soggetto;
ciò contrariamente al vero, perché EI era censita quale ente non residente con attività non finanziaria dei Paesi UE;
la segnalazione di operazioni sospette del marzo 2004 risultava molto ambigua e poco chiara. In tal modo, la banca aveva inteso coprire l'attività illecita di EI, ma su tali eventi il Tribunale non si era pronunciato;
erroneità della ricostruzione eseguita dal Tribunale, in quanto la banca non aveva apprestato i dovuti ed efficaci presidi antiriciclaggio, consentendo anzi la negoziazione degli assegni versati dal ed omettendo di chiudere tempestivamente i Pt_1
conti nn. 3001070 e 149884, fatti in sostanza confermati anche dalla sentenza delle Corte di Cassazione n. 17209/2020, a conclusione dell'impugnazione del verbale ispettivo di Banca d'Italia del
12.4.2011;
9 il Tribunale aveva omesso l'analisi del “ quantum debeatur”, che l'appellante ha ripercorso, insistendo nel riconoscimento in proprio favore della somma di euro 480.004; il Tribunale aveva pronunciato difformemente dal chiesto, interpretando erroneamente la segnalazione di operazione sospetta n.5 del 2004 ed omettendo l'esame della condotta omissiva della banca, che avrebbe dovuto tempestivamente evitare operatività ai conti riconducibili al gruppo Pt_2
L'appellata si è costituita in giudizio, contestando diffusamente l'appello.
Esso sarebbe stato inammissibile, ai sensi dell'art. 342 in quanto mancante degli specifici motivi;
nonché ai sensi degli artt. 345 e
348 bis c.p.c., poiché la banca avrebbe mutato il proprio assunto, che in citazione era costituito dalla responsabilità della banca ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre in appello si era appuntato sulla segnalazione del 2004, dalla quale desumere un ulteriore elemento di prova della sua connivenza con il gruppo Pt_2
Ancora, l'appello sarebbe stato inammissibile per non aver censurato tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione ed in particolare quelle per cui la condotta della banca non aveva ingenerato alcun affidamento negli investitori e quello dell'applicabilità del principio c.d. “ del più probabile che non”.
10 In particolare, anche altri Giudici di merito avevano sottolineato come l'accensione del conto presso la banca non assumeva alcuna efficacia causale rispetto al danno lamentato, visto che gli investitori avevano consegnato ingenti somme di danaro senza alcuna documentazione contrattuale che ne regolasse l'investimento; nella consapevolezza che il danaro sarebbe stato gestito all'estero con modalità irregolari ed infine che il profitto promesso, ben più elevato di quello conseguibile con investimenti regolari, era collegato anche all'elusione fiscale.
Inoltre, il primo Giudice aveva sottolineato come la segnalazione del 2004 avesse interrotto il nesso di causalità, ulteriore passaggio della sentenza non sottoposto ad appello.
L'appellata ha diffusamente contestato l'appello anche nel merito.
E' stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza.
In seguito, con il decreto del 29.4.2025, l'udienza è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti.
Solo parte appellata ha depositato note conclusionali, mentre l'appellante non ha depositato memorie conclusionali, né note contenenti le definitive conclusioni;
esse sono quindi le conclusioni indicate nelle ultime note depositate il 17.5.2023, che si trascrivono:
“ L'Avv. Stefano Giorgio, difensore dell'appellante
[...]
impugna e contesta quanto dedotto dall'appellata Pt_1 CP_1
11 nella propria comparsa di costituzione e risposta . Considerata
l'infondatezza delle tesi ivi rappresentate, l'Avv. Giorgio, riportandosi alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio, chiede che la causa venga rinviata ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e la concessione dei termini per le comparse conclusionali”.
La Corte ha pertanto emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
2.L'appello, ad avviso della Corte, è in parte inammissibile e in parte infondato.
Esaminando nel suo complessivo tenore l'atto di impugnazione, poiché i motivi sono strettamente connessi tra loro logicamente e giuridicamente, esso non censura esattamente le argomentazioni logico-giuridiche formulate dal Tribunale con riguardo ai seguenti passaggi logico-giuridici che hanno condotto al rigetto della domanda:
l'assenza di rapporti tra i promotori finanziari e, segnatamente, tra il e la banca e la conseguente assenza di affidamento che CP_5
la banca avrebbe ingenerato nel Pt_1
l'insussistenza del nesso causale tra la pretesa condotta omissiva della banca ed il danno, svolgendo il giudizio “ controfattuale”, cioè ponendo il comportamento positivo dovuto in relazione causale con il danno ed escludendo la certezza che azioni poste in essere 12 dall'autorità di vigilanza antiriciclaggio avrebbero evitato l'esecuzione degli investimenti da parte del l'interruzione Pt_1
del nesso di causalità anche per mezzo della segnalazione di operazioni sospette eseguita dalla banca nel 2004; il concorso del con una condotta non ossequiosa della Pt_1
normale diligenza, nel provocare il pregiudizio, così da interrompere la catena causale.
2.1.Il primo motivo si sofferma su un segmento del tutto secondario della complessa vicenda dell'operatività della società EI e delle susseguenti iniziative giudiziarie e cioè sul preteso erroneo “ censimento” della EI da parte della banca, tralasciando tuttavia di valutare la condotta di quest'ultima in occasione della segnalazione di poco tempo successiva ed il tenore della stessa, dalla quale, come in seguito si vedrà, si traeva con chiarezza la presenza di criticità del conto riconducibile alla società denominata EI.
2.2.1.Il secondo motivo è inerente all'errore di prospettiva in cui sarebbe caduto il Tribunale nella qualificazione della domanda attrice;
esso è tuttavia ricostruito limitandosi a richiamare solo alcune osservazioni del primo Giudice, che perciò non ne consentono la dovuta visione d'insieme.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, la banca si era deliberatamente sottratta all'osservanza della normativa di settore antiriciclaggio, già in vigore al tempo in cui egli aveva eseguito i 13 propri investimenti;
la segnalazione di operazioni sospette ( d'ora in poi, anche: s.o.s.) eseguita nel 2004 era ambigua e, sostanzialmente inutile;
la banca aveva in tal modo consentito l'operatività sul conto grazie al quale erano stati negoziati gli assegni emessi dal ed aveva causato la perdita Pt_1
dell'investimento.
2.2.2. Conviene brevemente richiamare le norme che hanno imposto alle banche un sistema di controlli a tutela del risparmio in tutte le sue forme e di disciplina dell'esercizio del credito, in ossequio all'art. 47 I comma Cost.: la l. del 1991 n.197, in tema di limitazioni dell'uso del danaro contante e di archiviazione dei dati descrittivi dei movimenti di danaro;
nonché in tema di obbligo di segnalare le operazioni sospette, cioè le operazioni avvenute con danaro che potesse provenire dalla commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., tenuto conto delle caratteristiche dell'operazione e della loro non apparente riconducibilità alle ordinarie attività svolte dagli agenti;
il d.lgs. del 2004 n. 56, in tema di controllo interno che le banche sono tenute ad istituire, al fine di impedire per il loro tramite operazioni di riciclaggio di danaro di provenienza delittuosa;
il d.lgs. del 2001 n. 231, in tema di obbligo di precostituire un adeguato sistema di controlli di identificazione e verifica della 14 clientela, di s.o.s., di conservazione dei documenti, di gestione del rischio, di comunicazione, sempre al fine di impedire riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
2.2.3.In primo luogo, si osserva che l'investimento posto in essere dal non si evidenziava come tale, nell'ambito della Pt_1
operatività del conto corrente intestato ad EI e del quale egli ha invocato l'omessa chiusura: egli ha espressamente dedotto sin dalla citazione in primo grado di essersi limitato alla consegna degli assegni, senza che emergesse alcuna operazione di investimento, visto che non aveva firmato alcun documento contrattuale, né alcuna documentazione a corredo – quale disciplinata dal T.U.F. – esplicativa dell'investimento e dei suoi rischi.
La banca, quindi, non ha potuto che limitarsi a gestire l'ordinaria operazione di versamento di assegni, poiché tale era apparsa: la banca era estranea ai rapporti tra il ed il né Pt_1 CP_5
operava nel frangente quale intermediario.
Così inquadrata la vicenda, è quindi del tutto condivisibile e supportata dagli atti, l'osservazione del primo Giudice secondo la quale la banca non aveva generato alcun affidamento nei potenziali investitori circa la stabilità del conto sul quale erano stati negoziati gli assegni.
15 L'appellante ha inoltre ritenuto ambigua la s.o.s. n. 5 del 2004, inviata all'autorità di vigilanza, in cui peraltro l'identificazione anagrafica di EI non sarebbe stata corretta.
E' però decisivo osservare che la banca odierna appellata, all'interno della s.o.s. e riferendosi proprio ad EI, ha comunicato che essa aveva versato euro 25.000 sul conto corrente del precisando come la società fosse attiva, pur essendo “ CP_5
cessata” il 23.12.02 ed aggiungendo: “ canalizza sul conto estero in essere presso il nostro istituto la raccolta di patrimoni di clientela non dichiarata e gestisce la liquidità riveniente dalle gestioni di portafoglio;
effettua un numero considerevole di operazioni di cambio assegni, di richiesta di assegni circolati, di bonifici in Italia e talvolta all'estero…”, che nel seguito sono stati anche precisati, avuto riguardo all'anno 2003, negli importi e nello
Stato estero di destinazione ( cfr. il doc. 25, fascicolo I grado, prima parte dell'appellata).
Vi erano, pertanto, plurimi e precisi elementi, certamente riferibili alla società denominata EI con operatività presso , che CP_4
avrebbero consentito all'autorità di vigilanza di intervenire ed in effetti nel febbraio 2005 ( doc. 29 fascicolo I grado, prima parte Contro
dell'appellata) trasmise la propria relazione alla Guardia di Finanza, nella quale segnalò il rischio dello svolgimento di attività finanziarie illecite da parte di EI, cui però non fu dato seguito. 16 L'esito della s.o.s, all'evidenza, ha potuto ingenerare nella banca la convinzione che tale operatività del conto – pur se si ripeteva nel tempo con modalità analoghe a quelle già segnalate– poteva qualificarsi ordinaria e non necessitava di ulteriori, ripetitive s.o.s.
La prima ispezione di risale invero al novembre 2010 ( cfr. CP_7
la sentenza penale nei confronti dei dipendenti di ). CP_4
Ne deriva che alla banca, avuto riguardo alla segnalazione eseguita anni prima che il ponesse in essere il proprio investimento, Pt_1
non può muoversi alcuna censura circa il mancato rispetto della su riassunta normativa di settore.
E' necessario inoltre aggiungere che occorre la verifica della puntuale sussistenza del nesso causale tra tale lamentata violazione
– nella specie insussistente – ed il danno, mentre la sola violazione di per sé non assurge a causa primaria, decisiva ed inoppugnabile del danno lamentato.
La Corte di Cassazione ( Cass. del 2019 n. 20639) ha invero osservato che la disciplina in tema di prevenzione dell'uso del sistema bancario e finanziario a scopo di riciclaggio “ non crea alcun obbligo sul piano civilistico, della verso i propri CP_1
clienti, suscettibile di essere fatto valere sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi contrattuali…”.
Ma vi è di più.
17 Il Tribunale, in guisa del tutto condivisibile, ha osservato che non vi era nessun elemento per inferire che, seppur la banca avesse eseguito più segnalazioni, la competente Autorità di vigilanza sarebbe intervenuta prima degli investimenti eseguiti dal Pt_1
atteso che la prima ispezione risale alla fine dell'anno 2010, cioè anni dopo rispetto alla consegna degli assegni da parte dell'odierno impugnante.
Neppure può dirsi provato che, seppur tale vigilanza vi fosse stata e, così, se i conti fossero chiusi al tempo degli investimenti, il non avrebbe eseguito il proprio investimento. Pt_1
Ed invero, è indispensabile ribadire che questi, sin dall'inizio dell'esecuzione dei propri investimenti tramite il sig. si CP_5
è limitato a consegnare assegni anche per cifre ingenti senza chiedere, né ottenere documentazione esplicativa e, soprattutto, il documento contrattuale redatto per iscritto ed inerente agli investimenti, pur se tale disciplina era prevista dal t.u.f.
Già solo l'apparenza delle modalità di condotta dell'operatore finanziario sig. si caratterizzava per l'inosservanza delle CP_5
norme del t.u.f. e, quindi, per l'intrinseca pericolosità e rischiosità dell'investimento; cosicché la scelta dell'investitore di far gestire il proprio danaro in tal modo – seppur l'ordinamento aveva posto a presidio del suo risparmio plurimi istituti a tutela – si pone quale fattore causale prevalente della perdita dello stesso. 18 Onde, non vi sono elementi di sorta per ritenere che, seppure EI
o DH non avessero potuto giovarsi di conti aperti presso
, non avrebbero operato diversamente, servendosi di altre CP_4
società o altri conti, attirando comunque investitori quali il il quale, è bene ribadirlo, ha sostenuto di aver scelto le Pt_1
suindicate modalità di investimento, prive di qualsiasi documento contrattuale previsto dal t.u.f. alla luce del rapporto fiduciario che lo legava al CP_5
Tale rapporto fiduciario, quindi, avendo costituito il perno della scelta del ben poteva tradursi in differenti modalità di Pt_1
esecuzione dell'investimento, pur se EI o DH non avessero operato sul conto in questione, ma con diverse modalità.
Non vi è in tal modo prova del nesso causale tra le pretese omissioni della ed il danno, secondo il giudizio controfattuale ben CP_1
esposto dal primo Giudice.
La prova del nesso causale, secondo il criterio del “ più probabile che non”, avrebbe dovuto consentire di concludere che se la vigilanza fosse intervenuta tempestivamente, il avrebbe Pt_1
evitato il danno, deduzione non consentita alla luce delle osservazioni che precedono.
Che tale sia il criterio corretto di ricerca del nesso causale è confortato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, espressione di principi generali, pur se all'esito di un giudizio di 19 responsabilità sanitaria: “ …l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire o meno l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo- statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma ed all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del “ più probabile che non”, utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale”: Cass. del 2024 n.
16199.
Tali osservazioni del primo Giudice non sono in effetti in alcun modo censurate in appello, incentrato piuttosto sulle molteplici verifiche che la avrebbe dovuto eseguire, ma privo di CP_1
allegazioni circa l' effettiva rilevanza di tali condotte nella catena causale.
Osservazioni del tutto affini sono state già svolte da questa Corte nella sentenza resa nel giudizio n.r.g. 3583/2020, in una fattispecie del tutto analoga.
Alla luce di quanto sin qui osservato, risultano esaminati anche tutti i restanti motivi di appello, quali riassunti in narrativa, non senza 20 notare che il richiamo alla sentenza dei Giudici di legittimità n.
17209/2020 è inconferente ai fini del decidere, in quanto concerne la responsabilità degli amministratori per vicende esulanti CP_4
da quella di specie, che non è mai richiamata nel corpo della pronuncia.
Sono assorbiti i motivi inerenti al “quantum” del risarcimento richiesto.
3.Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le vigenti tabelle, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri massimi – questi ultimi in ragione della molteplicità e della complessità delle questioni litigiose.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto ( Cass. S.U. del 2020 n.
4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. n.144/2023, pubblicata il 3.1.2023 dal Tribunale di Roma, proposto dal sig.
[...]
[...]
[...] nei confronti di quale incorporante la Pt_3 Controparte_1
Controparte_2
1. Respinge l'appello;
2. Condanna l' appellante al pagamento in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado, che si liquidano in euro 30.179, oltre spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per l'appello, ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002.
Roma, 24 giugno 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Gianna Maria Zannella
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