Sentenza 21 aprile 2023
Massime • 1
In caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva erroneamente ritenuto provato, da parte del socio, il pagamento, con le somme rivenienti dalla liquidazione finale, di altri creditori della società sulla sola base dell'emissione di assegni bancari, la cui consegna non ha, di per sé, efficacia solutoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/2023, n. 10752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10752 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
5. L'assegno dell'importo di €. 48.000.000 (euro quarantottomila) viene accettato dai lavoratori salvo buon fine e con l'espresso impegno di passarlo all'incasso soltanto dopo che verranno estinti i giudizi di pignoramento mobiliare la cui prossima udienza verrà chiamata il 17.10.2013 e, conseguentemente, sbloccate le somme pignorate". Afferma il ricorso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la prova del verificarsi delle condizioni alle quali era subordinato il diritto dei lavoratori di incassare l'assegno incombeva alla FU e non certo al ON, il quale aveva, anzi, eccepito che tali condizioni non si erano verificate. Inoltre, è noto che in materia di assegni il pagamento si realizza solo con l'incasso del titolo. 7 di 13 Il quinto motivo di ricorso deduce, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228. La Corte d’appello avrebbe erroneamente condannato il ON al pagamento delle spese processuali, che invece andavano poste a carico dell’appellata, o, in subordine compensate. Del pari, la Corte di Catania avrebbe “erroneamente comminato all'appellante la sanzione prevista dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228”. 2. I primi quattro motivi di ricorso sono da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione. Risultano fondati il secondo ed il quarto motivo di ricorso e specularmente infondati il primo ed il terzo motivo, nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione che segue. 2.1. La Corte d’appello di Catania, nella sentenza impugnata, ha ritenuto che LV ON, creditore sociale della CI RO s.r.l., posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese in data 2 dicembre 2009, non potesse far valere il proprio credito nei confronti della socia EB FU ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. (secondo la formulazione di tale articolo ratione temporis vigente, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120 del 2020). I giudici di appello hanno, invero, dato per accertato che i due soci della CI RO S.r.l., in base al bilancio finale di liquidazione, avessero riscosso la somma di € 34.000,00, e che tuttavia la stessa FU, in forza di una transazione poi intervenuta il 17 ottobre 2013 con alcuni lavoratori, avesse consegnato un assegno bancario pari all’intero importo riscosso in sede di liquidazione per estinguere i debiti verso alcuni lavoratori, individuando nel creditore ON la parte onerata di dar prova della mancata riscossione di tale assegno. Estranea alla dedotta responsabilità dei soci ex art. 2495, comma 2, 8 di 13 c.c. è stata, infine, ritenuta dalla Corte di Catania la questione attinente alla cessione da parte della società alla FU di alcuni crediti verso istituti bancari. 2.2. I fatti esposti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda proposta da LV ON, a seguito della cancellazione della società CI RO s.r.l., nei confronti di RO CI, quale liquidatore e socio della predetta, e di EB FU, e poi nei confronti degli eredi degli stessi, OS EL CI e VA CI, sono, pertanto, riconducibili alla cornice dell’art. 2495, comma 2 (ora comma 3), c.c. 2.3. Come chiarito dalla elaborazione giurisprudenziale intrapresa con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 e definita con la sentenza n. 6070 del 2013 delle Sezioni Unite di questa Corte, a seguito della riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, con riguardo ai quali l’inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui 9 di 13 mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Per quello che qui rileva essenzialmente, basta considerare che il legislatore del codice civile, anche in occasione della già ricordata riforma del diritto societario, si è preoccupato espressamente soltanto di disciplinare la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro. In particolare, per le società di capitali, l’art. 2495, comma 2, c.c. (riprendendo, peraltro, quanto già stabiliva in proposito il previgente art. 2456, comma 2) dispone che i creditori sociali non soddisfatti possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. È prevista, inoltre, anche la possibilità di agire in via risarcitoria nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale sia dipeso da colpa di costui (azione che risulta estranea al tema della presente lite). L’art. 2495, comma 2, c.c., in sostanza, delinea un meccanismo di tipo successorio, nel senso che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo il limite di responsabilità nella medesima norma indicato. Non si arreca, peraltro, alcun pregiudizio alle ragioni dei creditori per il fatto che i soci delle società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione, atteso che, se la società viene cancellata senza distribuzione di attivo, ciò vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. La circostanza che i soci della società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano beneficiato effettivamente di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione 10 di 13 originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società: i soci sono comunque destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità pari alle somme riscosse in base al bilancio finale. 2.4. Perché il socio della società di capitali possa essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale non soddisfatto, occorre, e ad un tempo basta, che lo stesso creditore dia prova della distribuzione dell’attivo e della riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi del fatto costitutivo della responsabilità di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 15474 del 2017; n. 23916 del 2016; Cass. n. 19732 del 2005). Tale prova è stata raggiunta nel giudizio in esame, apparendo incontroverso che i due soci della CI RO S.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 2 dicembre 2009, avevano riscosso, in base al bilancio finale di liquidazione, la somma di € 34.000,00. Rispondendo i soci RO CI e EB FU intra vires dei debiti sociali in cui sono succeduti, LV ON aveva perciò interesse ad ottenere la pronuncia che accertasse l’esistenza del credito vantato. Rispetto alla responsabilità intra vires ex art. 2495, comma 2, c.c. così insorta in capo ai soci RO CI e EB FU verso il creditore sociale LV ON, spettava alla FU l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c., l’invocato effetto estintivo attribuito alla transazione del 17 ottobre 2013. Parimenti ha errato la Corte d’appello nel ritenere provata l’estinzione del credito azionato dal ON mediante l’emissione e la consegna 11 di 13 da parte della traente FU dell’assegno bancario menzionato nella stessa transazione: ciò sia perché, in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo (Cass. n. 14372 del 2018; n. 17749 del 2009); sia perché, nella specie, la transazione recava un accordo tra le parti il quale rinviava l’incasso dell’assegno consegnato alla chiusura della procedura esecutiva che vincolava le somme depositate sul conto corrente bancario. 2.5. Per ragioni simmetriche a quelle finora esposte, sono da rigettare il primo ed il terzo motivo di ricorso, relativi alla cessione dei crediti verso istituti bancari operata dalla società in favore di EB FU. In relazione a tale vicenda, non può dirsi sussistente nemmeno il vizio di omessa pronuncia circa la natura simulata della scrittura del 24 marzo 2009, in quanto su tale domanda nuova formulata in appello non sussisteva alcun potere - dovere di pronuncia del giudice adito. Nel presente giudizio è avvenuto che il creditore sociale LV ON abbia domandato in primo grado la condanna della società CI RO s.r.l. all’adempimento del debito su di essa gravante. Intervenuta nel corso del giudizio di primo grado l'estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, si è determinata la successione nel debito dello stesso oggetto di lite, debito che si è trasferito ai sensi dell’art. 110 c.p.c. ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ex art. 2495, comma 2 (ora 3) c.c. Come già detto per affermare la fondatezza del secondo e del quarto motivo di ricorso, il creditore insoddisfatto ha quindi interesse a che 12 di 13 sia accertato quanto riscosso dai soci in base al bilancio finale di liquidazione, per ottenerne la condanna ai sensi del citato art. 2495, comma 2, nonché comunque interesse all’accertamento del proprio diritto di credito, da far poi valere eventualmente altresì su diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta. I soci che succedono nel corso del processo alla società estintasi a seguito di cancellazione, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. assumono, comunque, la stessa posizione processuale della società, sicché non possono essere destinatari di domande nuove. Sono perciò estranee al thema decidendum del presente giudizio le deduzioni relative alla natura simulata o pregiudizievole di atti di disposizione di beni o attività che si assumono finalizzati al depauperamento del patrimonio sociale, ovvero volte a dimostrare che non fosse veritiero il bilancio finale di liquidazione e che dunque la procedura liquidativa non fosse stata correttamente conclusa, o a rimettere in discussione l’estinzione della società. 2.6. L’accoglimento del secondo e del quarto motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del quinto motivo sulla ripartizione dell’onere delle spese di lite e sul raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in quanto tali censure sono dirette contro statuizioni che, per il loro carattere accessorio, rimangono comunque travolte dal disposto annullamento dalla sentenza impugnata, a seguito del quale le stesse andranno nuovamente rese dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito del giudizio. 13 di 13 4. Conseguono l’accoglimento del secondo e del quarto motivo del ricorso di LV ON, il rigetto del primo e del terzo motivo, l’assorbimento del quinto motivo e la cassazione della sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte, con rinvio dalla causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo motivo, dichiara assorbito il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione