Trib. Lodi, sentenza 10/06/2024, n. 467
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Sentenza 10 giugno 2024

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Il Tribunale Ordinario di Lodi, in composizione monocratica, ha giudicato la controversia promossa da un paziente tetraparetico, il quale ha convenuto in giudizio una cooperativa sociale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una frattura all'omero sinistro occorsa durante una seduta di fisioterapia. L'attore ha dedotto la responsabilità contrattuale della cooperativa ai sensi dell'art. 1228 c.c., lamentando che la lesione fosse conseguenza diretta di una manovra errata del fisioterapista. La cooperativa convenuta, costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo l'infondatezza in fatto e diritto, e ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio il fisioterapista, dott. CP_3, chiedendo, in via subordinata, la sua condanna a garantirla e manlevarla da ogni esborso, o in via ulteriormente subordinata, la manleva da parte della compagnia assicurativa CP_4. Il dott. CP_3, costituitosi, ha chiesto il rigetto delle domande nei suoi confronti, sostenendo la lieve entità della sua colpa e chiedendo, in subordine, la graduazione delle responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c. e l'applicazione delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni. La compagnia assicurativa CP_4 ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia, eccependo l'inoperatività della polizza ratione temporis e ratione materiae, nonché la presenza di franchigie e scoperti contrattuali.

Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda dell'attore, condannando la cooperativa sociale al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 4.902,52, oltre rivalutazione e interessi legali. La responsabilità della cooperativa è stata affermata ai sensi dell'art. 1228 c.c., in quanto la frattura è stata ritenuta conseguenza diretta di una manovra errata del fisioterapista, il quale non aveva adottato le necessarie cautele, nonostante la pregressa condizione fisica del paziente. La quantificazione del danno biologico permanente è stata fissata al 4%, tenendo conto della preesistente invalidità al 100%, e liquidata secondo le tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, come previsto dall'art. 8 della L. n. 24/2017. Non essendo stata fornita prova del danno morale, nessuna maggiorazione è stata riconosciuta per tale voce. Le spese di consulenza tecnica di parte non sono state rimborsate per mancata prova del pagamento. La domanda di manleva formulata dalla cooperativa nei confronti del dott. CP_3 è stata rigettata, poiché la cooperativa non ha fornito la prova liberatoria richiesta per escludere la propria responsabilità o per attribuire la colpa esclusiva al medico. La domanda di garanzia formulata dalla cooperativa nei confronti della compagnia assicurativa CP_4 è stata rigettata per inoperatività della polizza alla data del sinistro. Le spese di lite sono state poste a carico della cooperativa soccombente nei confronti dell'attore e della compagnia assicurativa, mentre sono state compensate tra la cooperativa e il dott. CP_3. Le spese di CTU sono state poste a carico solidale della cooperativa e del dott. CP_3.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lodi, sentenza 10/06/2024, n. 467
    Giurisdizione : Trib. Lodi
    Numero : 467
    Data del deposito : 10 giugno 2024

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