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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/06/2024, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1570/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1570/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per delega in calce al Parte_1 C.F._1 presente atto dall'Avv. Giorgio Barbini;
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 uigi CP_2 Bonifati;
- parte convenuta - nonché nei confronti di:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Davelli;
CP_3 C.F._2
(C.F. ), in persona del suo procuratore Dott. (c.f. CP_4 P.IVA_2 Controparte_5 a e difesa dall'Avv. Riccardo Crevani;
CodiceFiscale_3
Conclusioni di Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare
- accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione del danno Controparte_1 subìto dal signor e per l'effett nseguenti alle lesioni subite Parte_1 dall'odierno attor sivi € 17.773,00 - comprensivi del danno biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero pari a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata”.
Conclusioni di Controparte_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Lodi, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione così giudicare: In rito: si formula istanza per la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In via principale nel merito, rigettare le domande svolte da controparte in quanto infondate, in fatto e in diritto, nonché indimostrate per i motivi meglio esposti in narrativa;
In via subordinata, sempre nel merito, per la denegata e non creduta ipotesi di condanna della Controparte_6
al pagamento di qualsivoglia somma a favore del sig.
[...] Parte_1 responsabilità esclusiva del Dott. nella causazione dei danni lamentati dal sig. e, CP_3 Parte_1
pagina 1 di 8 conseguentemente, condannare il Dott. a garantire e manlevare l'odierna convenuta da ogni esborso ovvero a CP_3 rimborsarle quanto dovesse essere costretto a pagare nei confronti di parte attrice. In via ulteriormente subordinata e sempre nel merito, per la denegata e non creduta ipotesi di condanna della
[...]
al pagamento di qualsivoglia somma a favore del sig. Controparte_6 Parte_1 condannare la (C.f. ), con sede in Milano, piazza 3 Torri n. 3, a garantire e manlevare CP_4 P.IVA_2 l'odierna conv orso sarle quanto dovesse essere costretto a pagare nei confronti di parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Conclusioni di CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lodi, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:
- In via principale nel merito: respingere le domande tutte rivolte nei confronti del Dott. in quanto infondate CP_3 in fatto e diritto per le ragioni espresse in narrativa, con rifusione delle spese e dei compe
- In via subordinata: liquidare il danno secondo le conseguenze dirette ed immediate dell'accertata responsabilità del Dott.
contenen-dolo nelle effettive risultanze istruttorie, tenuto conto delle rispettive quote di responsabilità dei CP_3 convenuti, con la riduzione prevista dall'art. 1227 Cod. Civ., con la compensazione almeno parziale delle spese e dei compensi di lite. In via istruttoria: […]”
Conclusioni di CP_4
“Contrariis rejectis;
previe le declaratorie del caso. Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, eccepito e prodotto e ciò sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente. Osservato che la terza chiamata ha contraddittorio diretto solo con il proprio chiamante e che, nell'esercizio del CP_4 proprio diritto di difesa, fa espressamente riferimento anche alle difese delle altre parti. Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate. Rigettare comunque la domanda di garanzia assicurativa perché infondata, essendo la garanzia assicurativa non operante, e comunque per le ragioni indicate. Fermo restando quanto sopra osservato ed eccepito, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in Controparte_ parte, le domande di parte attrice, dovrà essere rigettata la domanda di garanzia assicurativa proposta da in ragione dell'inoperatività ratione temporis (quanto al titolo richiamato) e comunque dal punto d
[...] e ratione materiae (anche in relazione al contratto astrattamente operante ratione temporis) del contratto di assicurazione e quindi della garanzia assicurativa e, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte;
in ogni caso, in subordine e fatto salvo il diritto di impugnazione, nella non creduta ipotesi che venga accolta la domanda di garanzia assicurativa, accertare le quote di responsabilità e quindi i danni direttamente imputabili, rispettivamente, alla convenuta e al terzo chiamato, individuando i danni causalmente connessi alle rispettive condotte e graduando le rispettive colpe, anche ai fini del successivo regresso (anche in via di surroga) di nei confronti Dott. fermo quanto sopra, in tal caso, il capo CP_4 CP_3 di condanna alla garanzia e manleva dovrà tenere conto delle c ni contrattuali, del concreto oggetto del contratto di assicurazione stipulato, e in generale dei limiti del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, e dovrà quindi applicare le esclusioni, le franchigie, gli scoperti, i massimali e i sottomassimali contrattualmente pattuiti ed applicabili al caso di specie, sia quelli espressamente richiamati nelle difese che qualunque altro risultanti dall'esame del Controparte_ contratto di assicurazione. Nella fattispecie, si eccepisce in particolare che il contratto di assicurazione di prevede un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro con riguardo alla R.C.T. e che l'assicurazione è prestata
[...] plicazione di una franchigia di € 1.000,00 per ogni sinistro di cui si chiede l'applicazione. Assolvere in ogni caso da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per CP_4 l'esclusione di ogni obb a carico di […]” CP_4 Con vittoria di spese e compensi, oltre rimb generali, cpa ed iva.”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. ha convenuto in giudizio la chiedendo Parte_1 Controparte_1 il risarcimento dei danni cagionati in occasione di una seduta di fisioterapia. In particolare, l'attore ha allegato quanto segue:
− di essere tetraparetico con paraplegia e che per tale condizione è stato riconosciuto invalido al 100% (doc. 1);
− di aver stipulato in data 17.06.2016 con la un CP_6 Controparte_1 contratto avente ad oggetto “prestazioni di
[...]
” (doc. 2); Organizzazione_1
− che in data 12.06.2017, durante una seduta di fisioterapia, a causa di una manovra errata del fisioterapista ha subito una frattura al braccio sinistro;
− di essere stato immediatamente trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lodi, dove gli è stata diagnosticata la frattura dell'omero sinistro, con prognosi di 21 giorni (doc. 3);
− di essere stato trasportato nuovamente in ospedale in data 22.06.2017 a causa di forti dolori nella zona della frattura e che in detta occasione gli è stata riscontrata una “vasta area di sofferenza cutanea alla regione volare del braccio e all'emitorace sinistro” (doc. 4);
− che la denuncia del sinistro alla [prot. n. Controparte_1 200/18 del 5 aprile 2018] (doc. 5),
− di aver costituito in mora la con raccomandata a/r del 12.02.2019; CP_6
− di essersi sottoposto in data 14.05.2019 a visita medico-legale all'esito della quale il danno biologico patito è stato quantificato nella misura dell'8% (doc. 7);
− che le trattative instaurate con la Cooperativa hanno avuto esito negativo così come la procedura di mediazione.
Ciò premesso, il sig. ha dedotto la responsabilità contrattuale della convenuta in forza dell'art. Pt_1 1228 c.c. in quanto il pregiudizio arrecato (la frattura dell'omero sinistro) è stato conseguenza immediata e diretta di una errata manovra del fisioterapista.
Alla luce della valutazione medico-legale, il sig. chiede che la convenuta venga condannata a Pt_1 risarcire complessivi € 17.773,00 (di cui € 15.38 validità permanente, € 2.079,00 per invalidità temporanea e € 305,00 per spese mediche), oltre rivalutazioni e interessi.
1.2. La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 doman nfondata in fatto e in diritto. Inoltre, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio il fisioterapista, dott. e CP_3 CP_4
in particolare, la Cooperativa ha chiesto che, in via subordinata, venga o
[...] iva del dott. e, in via ulteriormente subordinata, di essere manlevata da per Org_2 CP_4 quando dovesse essere condannata a corrispondere all'attore.
A fondamento delle proprie domande parte convenuta ha dedotto quanto segue:
− che è pacifico che il sig. era seguito dal personale o da collaboratori della Cooperativa Pt_1 e che in data 12.06.2017 affidato alle cure del dott. CP_3
− che il dott. aveva in essere con la Cooperativa un contratto di libera professione per la CP_3 prestazione ità fisioterapiche;
− che è indubbio che la lesione al sig. sia stata cagionata dal dott. Pt_1 CP_3
pagina 3 di 8 − che alla data del sinistro era operativa la polizza n. 113252331 stipulata con CP_4
− che la perizia di parte, nel quantificare il danno, non tiene conto della grave patologia di cui il sig. era già affetto al tempo del sinistro. Pt_1
1.3. Il dott. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate nei CP_3 suoi confron e, in via subordinata, ha chiesto che nella quantificazione del danno si CP_6 tenga conto della pr i responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c.. In particolare, il dott. CP_3 osserva che:
− l'evento lesivo non si è verificato durante un esercizio, bensì durante il passaggio dal paziente dalla posizione seduta, con le gambe al di fuori del lettino, a quella supina;
− la manovra è stata effettuata correttamente sorreggendo la testa e le gambe del paziente per agevolare il passaggio nella posizione sdraiata;
− il passaggio posturale era conosciuto dal sig. che lo aveva eseguito già altre volte;
Pt_1
− ai sensi dell'art. 9 della L. n. 24/2017 la struttura sanitaria può esperire l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria solo in caso di dolo o colpa grave;
− nella quantificazione del danno deve essere valorizzata la circostanza che il sig. a Pt_1 causa della tetraplegia, aveva perso ogni funzionalità per lesione del plesso br on conseguente plegia flaccida dell'arto superiore sinistro;
− ai sensi dell'art. 8 della L. n. 24/2017 il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria dev'essere risarcita in forza delle tabelle di cui agli art. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
1.4. Si è altresì costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in garanzia CP_4 formulata dalla Cooperativa sulla base ircostanze:
− la polizza n. 113252331, invocata dalla convenuta, operava in regime di loss occurence ai sensi dell'art. 1917 c.c., e aveva decorrenza dalle ore 24 del 10.04.2018, ossia da un momento successivo all'evento dannoso (risalente al 12.06.2017);
− va altresì esclusa l'operatività della polizza n. 111045169, decorrente dalle ore 24 del 16.09.2013, in quanto la copertura assicurativa è stata prestata “per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività sotto indicata, nei limiti dei massimali sotto riportati, alle condizioni e con i limiti specificati nella presente polizza” (v. Oggetto dell'Assicurazione) e che l'attività esercitata è stata descritta nei seguenti termini: “Cooperativa sociale per lo svolgimento di attività culturali, assistenziali, preventiva e di recupero (anche a domicilio) per alunni disabili, soggetti portatori di handicap o a rischio, gestione di comunità alloggio, campeggi ed attività ricreative e centro diurno per disabili (attività complementari: falegnameria, pulizia locali, cucina, lavoratori vari taglio carta e cartoni, assemblaggio quadri elettrici)”, sicché il sinistro si è verificato in un ambito escluso dall'attività esercitata dalla CP_6
− la polizza non opera con riferimento alla responsabilità del dott. sicché è necessario CP_3 graduare le colpe dei soggetti coinvolti;
− la polizza prevede una franchigia di € 1.000,00 per ogni sinistro;
− i fatti allegati dal sig. sono sforniti di prova e, in ogni caso, nessuna responsabilità Pt_1 può essere addebitata al a;
− il sig. non ha sofferto alcuna modificazione in pejus della qualità della vita poiché al Pt_1 tempo a già tetraplegico.
1.5. La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'espletamento di consulenza medico-legale.
pagina 4 di 8
2. Sulla responsabilità della . Controparte_6
2.1. È pacifico che nei rapporti tra il sig. e la viene in rilievo un'ipotesi di Pt_1 CP_6 responsabilità contrattuale, avendo le parti stipulato in data 17.06.2016 il “contratto di ingresso all'unità di
[.. offerta centro diurno per disabili (C.D.D.)” in forza del quale “l'utente si avvale dell'Unità di Offerta C.D.D.
gestito dalla per l'acquisizione di prestazioni di assisten Org_1 Controparte_6 sociosanitaria integrata” (art. 1)
Come è noto, in tema di responsabilità medica, il paziente che agisce nei confronti della struttura o dell'esercente la professione sanitaria deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento. Va tuttavia precisato che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicare gli specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. n. 9471/2004).
È poi a carico dell'attore la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra l'operato del sanitario e la lesione del diritto alla salute, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza, “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 c.c.” (Cass. n. 20812/2018).
Resta invece a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. n. 10297/2004) o che se l'inadempimento vi è stato esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. n. 577/2008).
L'art. 7 della L. n. 24/2017 prevede poi che la struttura sanitaria risponda secondo lo schema dell'art. 1228 c.c. laddove, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura. Secondo quanto chiarito dalla Cassazione “la responsabilità di chi si avvale dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione, realizzandosi l'avvilimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione e ciò con la conseguenza che quest'ultima si trova, del pari al sanitario, a dover rispondere ex art. 1228 c.c. dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati” (Cass. n. 28987/2019).
Si precisa, infine, che affinché possa ritenersi integrata la responsabilità in capo alla struttura è pur sempre necessario che sia stata accertata la colpa del medico dal momento che l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (Cass. n. 5846/2007).
Tanto premesso, è pacifico che in occasione della seduta di fisioterapia del 12.06.2017 il sig. ha Pt_1 subito la frattura all'omero sinistro durante il trattamento praticato dal dott. Il fatto to CP_3 si sia verificato durante un passaggio posturale anziché nell'esecuzione di un esercizio o che detta manovra fosse conosciuta al paziente non rileva ai fini dell'esclusione della responsabilità. La condotta del professionista dev'essere connotata dalla dovuta diligenza, prudenza e perizia in ogni fase della pratica sanitaria, pertanto, anche nell'esecuzione di manovre che non possono definirsi strettamente mediche ma che sono strumentali e/o funzionali alla stessa.
Ciò posto, incontestati i fatti così come rappresentati da parte attrice, la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e la lesione può ritenersi dimostrata alla luce della CTU espletata. Si ritengono infatti condivisibili le valutazioni espresse dal collegio peritale per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti e la congruenza delle valutazioni espresse rispetto alla documentazione medica in atti.
In particolare, i consulenti d'ufficio hanno confermato che l'evento dannoso è imputabile all'errata manovra praticata dal fisioterapista il quale non ha adottato le necessarie cautele, richieste dalla pagina 5 di 8 pregressa condizione fisica del paziente il quale, a causa della plagia dell'arto superiore sinistro, doveva essere adeguatamente sorretto nel passaggio posturale (“Nel passaggio posturale in questione gli arti inferiori erano mobilizzati dal fisioterapista ma l'arto sup. sx, completamente plegico ingovernabile, non tutelato, effettuò un movimento involontario in extrarotazione incontrollata, determinando l'immediata comparsa del dolore acuto”, p. 6).
La relazione peritale conclude quindi affermando che “appaiono compatibili e quindi in rapporto causale con la riferita e dinamica del fatto in questione (incauta mobilizzazione per cui è causa) le lesioni riportate dal sig. Parte_2 consistenti in un quadro di frattura sottocapitata composta terzo prossimale omero sx in pz. con noto quadr con triplagia (arti inferiori ed arto superiore sinistro) dal 2011, a sintomatologia algica silente, tranne la regione della spalla/braccio sinistro” (p. 10).
La convenuta, di contro, non ha fornito alcuna prova liberatoria, consistente nella dimostrazione della diligente esecuzione della prestazione medica o della riconducibilità degli esiti peggiorativi di cui si è detto ad un evento imprevisto ed imprevedibile.
La domanda risarcitoria del sig. dev'essere quindi accolta in applicazione dell'art. 1228 c.c. Pt_1
2.2. In punto di quantificazione del danno, si osserva che la condizione di tetraplegia del sig. Pt_1 non è circostanza di per sé sufficiente ad escludere l'esistenza di un danno biologico perma osserva, infatti, che i consulenti d'ufficio hanno rappresentato che l'arto superiore sinistro, seppur plegico, conservava la sensibilità dolorosa. A seguito del sinistro per cui è causa, il sig. ha Pt_1 quindi subito “postumi invalidanti permanenti consistenti in un quadro clinico caratterizzato ex novo d lgia quasi persistente accentuata dalle sollecitazioni passive, in un deficit articolare grave (peraltro già antecedente)” (p. 10). In altri termini, la lesione ha comportato un peggioramento delle generali condizioni di vita del paziente il quale, oggi, manifesta una sintomatologia dolorosa di cui in precedenza non soffriva.
Ciò premesso, appare congrua la quantificazione del danno biologico permanente nella misura dell'4% che tiene necessariamente conto della pregressa condizione di invalidità al 100% del sig. in tal Pt_1 senso i consulenti d'ufficio hanno specificato che “per quanto concerne l'incidenza che tali p lidanti residuati possono avere sull'attività o capacità lavorativa specifica, […] non si possa parlare di danno e/o influenze negative” (p. 11).
Il danno dev'essere liquidato applicando la tabella prevista dall'art. 139 codice delle assicurazioni, previsto per le lesioni di lieve entità, come espressamente previsto dall'art. 8 della L. n. 24/2017.
I parametri di cui si è detto, tenuto conto dell'età del danneggiato al tempo del sinistro (43 anni) portano dunque a riconoscere l'importo di € 4.080,52 per l'invalidità permanente e € 822,00 per l'invalidità temporanea (10 giorni al 75%, 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%).
Nel caso di specie, parte attrice nulla ha allegato in ordine al danno morale patito, pertanto, nessuna maggiorazione è dovuta per tale voce di danno. Come è noto, anche il danno morale va sempre provato, ancorché per presunzioni, posto che non sussiste alcun automatismo parametrato al danno biologico patìto.
Pertanto, al sig. dev'essere riconosciuta la somma complessiva di € 4.902,52, espressa in valore Pt_1 attuale, a titolo di danno non patrimoniale. Tale importo dev'essere devalutato alla data del fatto e quindi maggiorata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass. sent. n.1712/95).
Quanto alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, si tratta – secondo l'insegnamento della Cassazione (Cass. n. 21402/2022), di una somma di cui la parte vittoriosa ha diritto al rimborso purché sia data la prova dell'esborso sopportato, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. n. 21402/2022). Nel caso di specie non risulta fornita la prova del pagamento, sicché la domanda non può essere accolta con riferimento a tale voce di danno.
3. Sulla responsabilità del dott. . CP_3
Il dott. vorrebbe andare esente da responsabilità sul presupposto che la propria condotta è CP_3 connotata da colpa lieve.
pagina 6 di 8 Giova ricordare che per consolidata giurisprudenza di legittimità, la colpa lieve vale ad escludere la responsabilità quando l'intervento medico sia di particolare difficoltà e solo ove si tratti di imperizia, non già di negligenza o imprudenza, casi questi ultimi in cui anche la colpa lieve è fondamento di responsabilità (ex plurimis Cass. n. 4905/2022).
Come già evidenziato, i consulenti d'ufficio hanno rilevato che l'arto, completamente plegico e ingovernabile, non era stato adeguatamente tutelato. Il dott. nell'esecuzione del passaggio CP_3 posturale avrebbe dovuto invece tenere conto della particolare ione fisica del paziente che, a causa della tetraplagia, non aveva il controllo del braccio poi fratturato.
Ebbene, nel caso di specie, non si configura un caso di imperizia, intesa quale inosservanza delle leges artis o violazione di regole specialistiche o tecniche, ma di una condotta noncurante e grossolana, posto che sulla base delle caratteristiche e del quadro clinico del paziente poteva risultare evidente anche a un agente medio, non perito, che la manovra si sarebbe dovuta svolgere sorreggendo il braccio ingovernabile. Pertanto, il dott. deve rispondere del danno cagionato, senza che possa assumere CP_3 alcun rilievo la graduazione della colpa.
4. Sulla domanda di manleva formulata dalla . Controparte_6
La Cooperativa ha dedotto l'esclusiva responsabilità del dott. per la lesione arrecata al sig. CP_3 chiedendo, pertanto, di essere manlevato dal medico. Pt_1
Come già rilevato, la struttura adempie alla prestazione sanitaria attraverso l'opera dell'ausiliario. Il paziente danneggiato è quindi creditore del soggetto tenuto all'adempimento (la struttura sanitaria), le cui obbligazioni sono state eseguite in modo inesatto dall'esercente la professione sanitaria. Di conseguenza, il danno cagionato al paziente dev'essere direttamente imputato, per fatto proprio, a chi ha assunto l'obbligazione e, dunque, alla struttura sanitaria.
Con riferimento ai rapporti interni tra la struttura, responsabile ex art. 1228 c.c., e l'ausiliario, incaricato di adempiere l'obbligazione assunta dalla prima, l'azione di regresso deve tenere conto del contributo personale all'illecito dell'ausiliario e della riconduzione del danno all'inadempimento di un'obbligazione che resta, comunque, nella titolarità del debitore (la struttura).
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza, la responsabilità per i danni cagionati deve essere, di regola, ripartita tra la struttura sanitaria ed il medico in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298 co. 2 e 2055 co. 3 c.c., salvo che sia dimostrata, oltre alla colpa esclusiva del medico, da un lato, un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli volti ad evitare rischi dei propri incaricati (cfr. Cass. n. 34516/2023; n. 29001/2021; n. 28987/2019 c.d. “sentenza decalogo”).
Ebbene, nel caso in esame, tale prova liberatoria non è stata fornita dalla convenuta, sicché le conseguenze sfavorevoli dell'inadempimento del dott. rimangono a carico della struttura stessa. CP_3 A questo proposito, è sufficiente evidenziare che la non ha svolto osservazioni di merito CP_6 alle conclusioni del collegio peritale, così precludendo la possibilità per il giudice di compiere una diversa valutazione dei fatti di causa e di discostarsi dalle risultanze della relazione peritale.
Ne consegue che, in assenza di prova specifica sul punto, le singole quote di responsabilità devono presumersi uguali ai sensi dell'art. 2055 co. 3 c.c. Tuttavia, poiché la domanda di manleva è stata formulata con riferimento alla sola ipotesi di accertamento della responsabilità esclusiva del dott.
nessuna pronuncia di condanna può essere emessa nei confronti di quest'ultimo. CP_3
5. Sulla domanda di garanzia formulata nei confronti di CP_4
La domanda di garanzia formulata dalla Cooperativa nei confronti di dev'essere rigettata. CP_4
pagina 7 di 8 È sufficiente osservare che la richiesta di indennizzo si fonda sulla polizza n. 113252331 che alla data del sinistro (12.06.2017) e della prima richiesta di risarcimento (16.06.2017) non era operativa, avendo decorrenza dalle ore 24 del 10.04.2018. Né la domanda formulata dalla convenuta può essere esaminata nel merito alla luce della polizza operativa alla data del sinistro, trattandosi di titolo diverso da quello dedotto in giudizio.
6. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, la è tenuta a rifondere le spese di Controparte_6 lite a parte attrice che liquida come da dispositiv del DM n. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva, i valori medi del DM n. 127/2022 per la fase istruttoria e i valori minimi del medesimo DM per la fase decisionale, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta.
Nei rapporti tra la e il dott. le spese di lite devono essere compensate in Controparte_6 CP_3 considerazione del ca.
La è tenuta poi a rimborsare ad le spese di lite che liquida applicati i valori CP_6 CP_4 mi n. 55/2014 per le fasi introdut io e i valori minimi del DM n. 127/2022 per le fasi istruttoria e decisionale tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della circostanza che gli scritti difensivi riproducono pressoché le medesime argomentazioni.
Le spese di lite vengono liquidate facendo applicazione dello scaglione relativo al decisum (€ 5.201,00 – 26.000,00) dovendosi tenere conto anche della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico solidale, in pari misura, della e del CP_6 dott. considerato l'accertamento di responsabilità in capo ad entrambi. CP_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Condanna la a corrispondere a la somma complessiva Controparte_6 Parte_1 di € 4.902.52, ressi, a titolo di ris nno non patrimoniale;
2) Rigetta le domande formulate dalla nei confronti del dott. e di Controparte_6 CP_3
CP_4
3) Condanna la a rimborsare a le spese di giudizio, che Controparte_6 Parte_1 liquida in € 4.146,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
4) Compensa le spese di lite tra la e il dott. Controparte_6 CP_3
5) Condanna la a rimborsare ad le spese di giudizio, che liquida in Controparte_6 CP_4
€ 2.499,00 pe er spese generali, d IVA come per legge;
6) Pone definitivamente a carico solidale della e del dott. in pari Controparte_6 CP_3 misura, le spese di CTU e liquidate in corso di causa.
Lodi, 8 giugno 2024
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1570/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per delega in calce al Parte_1 C.F._1 presente atto dall'Avv. Giorgio Barbini;
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 uigi CP_2 Bonifati;
- parte convenuta - nonché nei confronti di:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Davelli;
CP_3 C.F._2
(C.F. ), in persona del suo procuratore Dott. (c.f. CP_4 P.IVA_2 Controparte_5 a e difesa dall'Avv. Riccardo Crevani;
CodiceFiscale_3
Conclusioni di Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare
- accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione del danno Controparte_1 subìto dal signor e per l'effett nseguenti alle lesioni subite Parte_1 dall'odierno attor sivi € 17.773,00 - comprensivi del danno biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero pari a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata”.
Conclusioni di Controparte_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Lodi, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione così giudicare: In rito: si formula istanza per la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In via principale nel merito, rigettare le domande svolte da controparte in quanto infondate, in fatto e in diritto, nonché indimostrate per i motivi meglio esposti in narrativa;
In via subordinata, sempre nel merito, per la denegata e non creduta ipotesi di condanna della Controparte_6
al pagamento di qualsivoglia somma a favore del sig.
[...] Parte_1 responsabilità esclusiva del Dott. nella causazione dei danni lamentati dal sig. e, CP_3 Parte_1
pagina 1 di 8 conseguentemente, condannare il Dott. a garantire e manlevare l'odierna convenuta da ogni esborso ovvero a CP_3 rimborsarle quanto dovesse essere costretto a pagare nei confronti di parte attrice. In via ulteriormente subordinata e sempre nel merito, per la denegata e non creduta ipotesi di condanna della
[...]
al pagamento di qualsivoglia somma a favore del sig. Controparte_6 Parte_1 condannare la (C.f. ), con sede in Milano, piazza 3 Torri n. 3, a garantire e manlevare CP_4 P.IVA_2 l'odierna conv orso sarle quanto dovesse essere costretto a pagare nei confronti di parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Conclusioni di CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lodi, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:
- In via principale nel merito: respingere le domande tutte rivolte nei confronti del Dott. in quanto infondate CP_3 in fatto e diritto per le ragioni espresse in narrativa, con rifusione delle spese e dei compe
- In via subordinata: liquidare il danno secondo le conseguenze dirette ed immediate dell'accertata responsabilità del Dott.
contenen-dolo nelle effettive risultanze istruttorie, tenuto conto delle rispettive quote di responsabilità dei CP_3 convenuti, con la riduzione prevista dall'art. 1227 Cod. Civ., con la compensazione almeno parziale delle spese e dei compensi di lite. In via istruttoria: […]”
Conclusioni di CP_4
“Contrariis rejectis;
previe le declaratorie del caso. Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, eccepito e prodotto e ciò sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente. Osservato che la terza chiamata ha contraddittorio diretto solo con il proprio chiamante e che, nell'esercizio del CP_4 proprio diritto di difesa, fa espressamente riferimento anche alle difese delle altre parti. Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate. Rigettare comunque la domanda di garanzia assicurativa perché infondata, essendo la garanzia assicurativa non operante, e comunque per le ragioni indicate. Fermo restando quanto sopra osservato ed eccepito, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in Controparte_ parte, le domande di parte attrice, dovrà essere rigettata la domanda di garanzia assicurativa proposta da in ragione dell'inoperatività ratione temporis (quanto al titolo richiamato) e comunque dal punto d
[...] e ratione materiae (anche in relazione al contratto astrattamente operante ratione temporis) del contratto di assicurazione e quindi della garanzia assicurativa e, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte;
in ogni caso, in subordine e fatto salvo il diritto di impugnazione, nella non creduta ipotesi che venga accolta la domanda di garanzia assicurativa, accertare le quote di responsabilità e quindi i danni direttamente imputabili, rispettivamente, alla convenuta e al terzo chiamato, individuando i danni causalmente connessi alle rispettive condotte e graduando le rispettive colpe, anche ai fini del successivo regresso (anche in via di surroga) di nei confronti Dott. fermo quanto sopra, in tal caso, il capo CP_4 CP_3 di condanna alla garanzia e manleva dovrà tenere conto delle c ni contrattuali, del concreto oggetto del contratto di assicurazione stipulato, e in generale dei limiti del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, e dovrà quindi applicare le esclusioni, le franchigie, gli scoperti, i massimali e i sottomassimali contrattualmente pattuiti ed applicabili al caso di specie, sia quelli espressamente richiamati nelle difese che qualunque altro risultanti dall'esame del Controparte_ contratto di assicurazione. Nella fattispecie, si eccepisce in particolare che il contratto di assicurazione di prevede un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro con riguardo alla R.C.T. e che l'assicurazione è prestata
[...] plicazione di una franchigia di € 1.000,00 per ogni sinistro di cui si chiede l'applicazione. Assolvere in ogni caso da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per CP_4 l'esclusione di ogni obb a carico di […]” CP_4 Con vittoria di spese e compensi, oltre rimb generali, cpa ed iva.”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. ha convenuto in giudizio la chiedendo Parte_1 Controparte_1 il risarcimento dei danni cagionati in occasione di una seduta di fisioterapia. In particolare, l'attore ha allegato quanto segue:
− di essere tetraparetico con paraplegia e che per tale condizione è stato riconosciuto invalido al 100% (doc. 1);
− di aver stipulato in data 17.06.2016 con la un CP_6 Controparte_1 contratto avente ad oggetto “prestazioni di
[...]
” (doc. 2); Organizzazione_1
− che in data 12.06.2017, durante una seduta di fisioterapia, a causa di una manovra errata del fisioterapista ha subito una frattura al braccio sinistro;
− di essere stato immediatamente trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lodi, dove gli è stata diagnosticata la frattura dell'omero sinistro, con prognosi di 21 giorni (doc. 3);
− di essere stato trasportato nuovamente in ospedale in data 22.06.2017 a causa di forti dolori nella zona della frattura e che in detta occasione gli è stata riscontrata una “vasta area di sofferenza cutanea alla regione volare del braccio e all'emitorace sinistro” (doc. 4);
− che la denuncia del sinistro alla [prot. n. Controparte_1 200/18 del 5 aprile 2018] (doc. 5),
− di aver costituito in mora la con raccomandata a/r del 12.02.2019; CP_6
− di essersi sottoposto in data 14.05.2019 a visita medico-legale all'esito della quale il danno biologico patito è stato quantificato nella misura dell'8% (doc. 7);
− che le trattative instaurate con la Cooperativa hanno avuto esito negativo così come la procedura di mediazione.
Ciò premesso, il sig. ha dedotto la responsabilità contrattuale della convenuta in forza dell'art. Pt_1 1228 c.c. in quanto il pregiudizio arrecato (la frattura dell'omero sinistro) è stato conseguenza immediata e diretta di una errata manovra del fisioterapista.
Alla luce della valutazione medico-legale, il sig. chiede che la convenuta venga condannata a Pt_1 risarcire complessivi € 17.773,00 (di cui € 15.38 validità permanente, € 2.079,00 per invalidità temporanea e € 305,00 per spese mediche), oltre rivalutazioni e interessi.
1.2. La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 doman nfondata in fatto e in diritto. Inoltre, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio il fisioterapista, dott. e CP_3 CP_4
in particolare, la Cooperativa ha chiesto che, in via subordinata, venga o
[...] iva del dott. e, in via ulteriormente subordinata, di essere manlevata da per Org_2 CP_4 quando dovesse essere condannata a corrispondere all'attore.
A fondamento delle proprie domande parte convenuta ha dedotto quanto segue:
− che è pacifico che il sig. era seguito dal personale o da collaboratori della Cooperativa Pt_1 e che in data 12.06.2017 affidato alle cure del dott. CP_3
− che il dott. aveva in essere con la Cooperativa un contratto di libera professione per la CP_3 prestazione ità fisioterapiche;
− che è indubbio che la lesione al sig. sia stata cagionata dal dott. Pt_1 CP_3
pagina 3 di 8 − che alla data del sinistro era operativa la polizza n. 113252331 stipulata con CP_4
− che la perizia di parte, nel quantificare il danno, non tiene conto della grave patologia di cui il sig. era già affetto al tempo del sinistro. Pt_1
1.3. Il dott. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate nei CP_3 suoi confron e, in via subordinata, ha chiesto che nella quantificazione del danno si CP_6 tenga conto della pr i responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c.. In particolare, il dott. CP_3 osserva che:
− l'evento lesivo non si è verificato durante un esercizio, bensì durante il passaggio dal paziente dalla posizione seduta, con le gambe al di fuori del lettino, a quella supina;
− la manovra è stata effettuata correttamente sorreggendo la testa e le gambe del paziente per agevolare il passaggio nella posizione sdraiata;
− il passaggio posturale era conosciuto dal sig. che lo aveva eseguito già altre volte;
Pt_1
− ai sensi dell'art. 9 della L. n. 24/2017 la struttura sanitaria può esperire l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria solo in caso di dolo o colpa grave;
− nella quantificazione del danno deve essere valorizzata la circostanza che il sig. a Pt_1 causa della tetraplegia, aveva perso ogni funzionalità per lesione del plesso br on conseguente plegia flaccida dell'arto superiore sinistro;
− ai sensi dell'art. 8 della L. n. 24/2017 il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria dev'essere risarcita in forza delle tabelle di cui agli art. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
1.4. Si è altresì costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in garanzia CP_4 formulata dalla Cooperativa sulla base ircostanze:
− la polizza n. 113252331, invocata dalla convenuta, operava in regime di loss occurence ai sensi dell'art. 1917 c.c., e aveva decorrenza dalle ore 24 del 10.04.2018, ossia da un momento successivo all'evento dannoso (risalente al 12.06.2017);
− va altresì esclusa l'operatività della polizza n. 111045169, decorrente dalle ore 24 del 16.09.2013, in quanto la copertura assicurativa è stata prestata “per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività sotto indicata, nei limiti dei massimali sotto riportati, alle condizioni e con i limiti specificati nella presente polizza” (v. Oggetto dell'Assicurazione) e che l'attività esercitata è stata descritta nei seguenti termini: “Cooperativa sociale per lo svolgimento di attività culturali, assistenziali, preventiva e di recupero (anche a domicilio) per alunni disabili, soggetti portatori di handicap o a rischio, gestione di comunità alloggio, campeggi ed attività ricreative e centro diurno per disabili (attività complementari: falegnameria, pulizia locali, cucina, lavoratori vari taglio carta e cartoni, assemblaggio quadri elettrici)”, sicché il sinistro si è verificato in un ambito escluso dall'attività esercitata dalla CP_6
− la polizza non opera con riferimento alla responsabilità del dott. sicché è necessario CP_3 graduare le colpe dei soggetti coinvolti;
− la polizza prevede una franchigia di € 1.000,00 per ogni sinistro;
− i fatti allegati dal sig. sono sforniti di prova e, in ogni caso, nessuna responsabilità Pt_1 può essere addebitata al a;
− il sig. non ha sofferto alcuna modificazione in pejus della qualità della vita poiché al Pt_1 tempo a già tetraplegico.
1.5. La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'espletamento di consulenza medico-legale.
pagina 4 di 8
2. Sulla responsabilità della . Controparte_6
2.1. È pacifico che nei rapporti tra il sig. e la viene in rilievo un'ipotesi di Pt_1 CP_6 responsabilità contrattuale, avendo le parti stipulato in data 17.06.2016 il “contratto di ingresso all'unità di
[.. offerta centro diurno per disabili (C.D.D.)” in forza del quale “l'utente si avvale dell'Unità di Offerta C.D.D.
gestito dalla per l'acquisizione di prestazioni di assisten Org_1 Controparte_6 sociosanitaria integrata” (art. 1)
Come è noto, in tema di responsabilità medica, il paziente che agisce nei confronti della struttura o dell'esercente la professione sanitaria deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento. Va tuttavia precisato che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicare gli specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. n. 9471/2004).
È poi a carico dell'attore la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra l'operato del sanitario e la lesione del diritto alla salute, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza, “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 c.c.” (Cass. n. 20812/2018).
Resta invece a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. n. 10297/2004) o che se l'inadempimento vi è stato esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. n. 577/2008).
L'art. 7 della L. n. 24/2017 prevede poi che la struttura sanitaria risponda secondo lo schema dell'art. 1228 c.c. laddove, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura. Secondo quanto chiarito dalla Cassazione “la responsabilità di chi si avvale dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione, realizzandosi l'avvilimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione e ciò con la conseguenza che quest'ultima si trova, del pari al sanitario, a dover rispondere ex art. 1228 c.c. dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati” (Cass. n. 28987/2019).
Si precisa, infine, che affinché possa ritenersi integrata la responsabilità in capo alla struttura è pur sempre necessario che sia stata accertata la colpa del medico dal momento che l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (Cass. n. 5846/2007).
Tanto premesso, è pacifico che in occasione della seduta di fisioterapia del 12.06.2017 il sig. ha Pt_1 subito la frattura all'omero sinistro durante il trattamento praticato dal dott. Il fatto to CP_3 si sia verificato durante un passaggio posturale anziché nell'esecuzione di un esercizio o che detta manovra fosse conosciuta al paziente non rileva ai fini dell'esclusione della responsabilità. La condotta del professionista dev'essere connotata dalla dovuta diligenza, prudenza e perizia in ogni fase della pratica sanitaria, pertanto, anche nell'esecuzione di manovre che non possono definirsi strettamente mediche ma che sono strumentali e/o funzionali alla stessa.
Ciò posto, incontestati i fatti così come rappresentati da parte attrice, la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e la lesione può ritenersi dimostrata alla luce della CTU espletata. Si ritengono infatti condivisibili le valutazioni espresse dal collegio peritale per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti e la congruenza delle valutazioni espresse rispetto alla documentazione medica in atti.
In particolare, i consulenti d'ufficio hanno confermato che l'evento dannoso è imputabile all'errata manovra praticata dal fisioterapista il quale non ha adottato le necessarie cautele, richieste dalla pagina 5 di 8 pregressa condizione fisica del paziente il quale, a causa della plagia dell'arto superiore sinistro, doveva essere adeguatamente sorretto nel passaggio posturale (“Nel passaggio posturale in questione gli arti inferiori erano mobilizzati dal fisioterapista ma l'arto sup. sx, completamente plegico ingovernabile, non tutelato, effettuò un movimento involontario in extrarotazione incontrollata, determinando l'immediata comparsa del dolore acuto”, p. 6).
La relazione peritale conclude quindi affermando che “appaiono compatibili e quindi in rapporto causale con la riferita e dinamica del fatto in questione (incauta mobilizzazione per cui è causa) le lesioni riportate dal sig. Parte_2 consistenti in un quadro di frattura sottocapitata composta terzo prossimale omero sx in pz. con noto quadr con triplagia (arti inferiori ed arto superiore sinistro) dal 2011, a sintomatologia algica silente, tranne la regione della spalla/braccio sinistro” (p. 10).
La convenuta, di contro, non ha fornito alcuna prova liberatoria, consistente nella dimostrazione della diligente esecuzione della prestazione medica o della riconducibilità degli esiti peggiorativi di cui si è detto ad un evento imprevisto ed imprevedibile.
La domanda risarcitoria del sig. dev'essere quindi accolta in applicazione dell'art. 1228 c.c. Pt_1
2.2. In punto di quantificazione del danno, si osserva che la condizione di tetraplegia del sig. Pt_1 non è circostanza di per sé sufficiente ad escludere l'esistenza di un danno biologico perma osserva, infatti, che i consulenti d'ufficio hanno rappresentato che l'arto superiore sinistro, seppur plegico, conservava la sensibilità dolorosa. A seguito del sinistro per cui è causa, il sig. ha Pt_1 quindi subito “postumi invalidanti permanenti consistenti in un quadro clinico caratterizzato ex novo d lgia quasi persistente accentuata dalle sollecitazioni passive, in un deficit articolare grave (peraltro già antecedente)” (p. 10). In altri termini, la lesione ha comportato un peggioramento delle generali condizioni di vita del paziente il quale, oggi, manifesta una sintomatologia dolorosa di cui in precedenza non soffriva.
Ciò premesso, appare congrua la quantificazione del danno biologico permanente nella misura dell'4% che tiene necessariamente conto della pregressa condizione di invalidità al 100% del sig. in tal Pt_1 senso i consulenti d'ufficio hanno specificato che “per quanto concerne l'incidenza che tali p lidanti residuati possono avere sull'attività o capacità lavorativa specifica, […] non si possa parlare di danno e/o influenze negative” (p. 11).
Il danno dev'essere liquidato applicando la tabella prevista dall'art. 139 codice delle assicurazioni, previsto per le lesioni di lieve entità, come espressamente previsto dall'art. 8 della L. n. 24/2017.
I parametri di cui si è detto, tenuto conto dell'età del danneggiato al tempo del sinistro (43 anni) portano dunque a riconoscere l'importo di € 4.080,52 per l'invalidità permanente e € 822,00 per l'invalidità temporanea (10 giorni al 75%, 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%).
Nel caso di specie, parte attrice nulla ha allegato in ordine al danno morale patito, pertanto, nessuna maggiorazione è dovuta per tale voce di danno. Come è noto, anche il danno morale va sempre provato, ancorché per presunzioni, posto che non sussiste alcun automatismo parametrato al danno biologico patìto.
Pertanto, al sig. dev'essere riconosciuta la somma complessiva di € 4.902,52, espressa in valore Pt_1 attuale, a titolo di danno non patrimoniale. Tale importo dev'essere devalutato alla data del fatto e quindi maggiorata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass. sent. n.1712/95).
Quanto alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, si tratta – secondo l'insegnamento della Cassazione (Cass. n. 21402/2022), di una somma di cui la parte vittoriosa ha diritto al rimborso purché sia data la prova dell'esborso sopportato, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. n. 21402/2022). Nel caso di specie non risulta fornita la prova del pagamento, sicché la domanda non può essere accolta con riferimento a tale voce di danno.
3. Sulla responsabilità del dott. . CP_3
Il dott. vorrebbe andare esente da responsabilità sul presupposto che la propria condotta è CP_3 connotata da colpa lieve.
pagina 6 di 8 Giova ricordare che per consolidata giurisprudenza di legittimità, la colpa lieve vale ad escludere la responsabilità quando l'intervento medico sia di particolare difficoltà e solo ove si tratti di imperizia, non già di negligenza o imprudenza, casi questi ultimi in cui anche la colpa lieve è fondamento di responsabilità (ex plurimis Cass. n. 4905/2022).
Come già evidenziato, i consulenti d'ufficio hanno rilevato che l'arto, completamente plegico e ingovernabile, non era stato adeguatamente tutelato. Il dott. nell'esecuzione del passaggio CP_3 posturale avrebbe dovuto invece tenere conto della particolare ione fisica del paziente che, a causa della tetraplagia, non aveva il controllo del braccio poi fratturato.
Ebbene, nel caso di specie, non si configura un caso di imperizia, intesa quale inosservanza delle leges artis o violazione di regole specialistiche o tecniche, ma di una condotta noncurante e grossolana, posto che sulla base delle caratteristiche e del quadro clinico del paziente poteva risultare evidente anche a un agente medio, non perito, che la manovra si sarebbe dovuta svolgere sorreggendo il braccio ingovernabile. Pertanto, il dott. deve rispondere del danno cagionato, senza che possa assumere CP_3 alcun rilievo la graduazione della colpa.
4. Sulla domanda di manleva formulata dalla . Controparte_6
La Cooperativa ha dedotto l'esclusiva responsabilità del dott. per la lesione arrecata al sig. CP_3 chiedendo, pertanto, di essere manlevato dal medico. Pt_1
Come già rilevato, la struttura adempie alla prestazione sanitaria attraverso l'opera dell'ausiliario. Il paziente danneggiato è quindi creditore del soggetto tenuto all'adempimento (la struttura sanitaria), le cui obbligazioni sono state eseguite in modo inesatto dall'esercente la professione sanitaria. Di conseguenza, il danno cagionato al paziente dev'essere direttamente imputato, per fatto proprio, a chi ha assunto l'obbligazione e, dunque, alla struttura sanitaria.
Con riferimento ai rapporti interni tra la struttura, responsabile ex art. 1228 c.c., e l'ausiliario, incaricato di adempiere l'obbligazione assunta dalla prima, l'azione di regresso deve tenere conto del contributo personale all'illecito dell'ausiliario e della riconduzione del danno all'inadempimento di un'obbligazione che resta, comunque, nella titolarità del debitore (la struttura).
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza, la responsabilità per i danni cagionati deve essere, di regola, ripartita tra la struttura sanitaria ed il medico in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298 co. 2 e 2055 co. 3 c.c., salvo che sia dimostrata, oltre alla colpa esclusiva del medico, da un lato, un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli volti ad evitare rischi dei propri incaricati (cfr. Cass. n. 34516/2023; n. 29001/2021; n. 28987/2019 c.d. “sentenza decalogo”).
Ebbene, nel caso in esame, tale prova liberatoria non è stata fornita dalla convenuta, sicché le conseguenze sfavorevoli dell'inadempimento del dott. rimangono a carico della struttura stessa. CP_3 A questo proposito, è sufficiente evidenziare che la non ha svolto osservazioni di merito CP_6 alle conclusioni del collegio peritale, così precludendo la possibilità per il giudice di compiere una diversa valutazione dei fatti di causa e di discostarsi dalle risultanze della relazione peritale.
Ne consegue che, in assenza di prova specifica sul punto, le singole quote di responsabilità devono presumersi uguali ai sensi dell'art. 2055 co. 3 c.c. Tuttavia, poiché la domanda di manleva è stata formulata con riferimento alla sola ipotesi di accertamento della responsabilità esclusiva del dott.
nessuna pronuncia di condanna può essere emessa nei confronti di quest'ultimo. CP_3
5. Sulla domanda di garanzia formulata nei confronti di CP_4
La domanda di garanzia formulata dalla Cooperativa nei confronti di dev'essere rigettata. CP_4
pagina 7 di 8 È sufficiente osservare che la richiesta di indennizzo si fonda sulla polizza n. 113252331 che alla data del sinistro (12.06.2017) e della prima richiesta di risarcimento (16.06.2017) non era operativa, avendo decorrenza dalle ore 24 del 10.04.2018. Né la domanda formulata dalla convenuta può essere esaminata nel merito alla luce della polizza operativa alla data del sinistro, trattandosi di titolo diverso da quello dedotto in giudizio.
6. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, la è tenuta a rifondere le spese di Controparte_6 lite a parte attrice che liquida come da dispositiv del DM n. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva, i valori medi del DM n. 127/2022 per la fase istruttoria e i valori minimi del medesimo DM per la fase decisionale, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta.
Nei rapporti tra la e il dott. le spese di lite devono essere compensate in Controparte_6 CP_3 considerazione del ca.
La è tenuta poi a rimborsare ad le spese di lite che liquida applicati i valori CP_6 CP_4 mi n. 55/2014 per le fasi introdut io e i valori minimi del DM n. 127/2022 per le fasi istruttoria e decisionale tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della circostanza che gli scritti difensivi riproducono pressoché le medesime argomentazioni.
Le spese di lite vengono liquidate facendo applicazione dello scaglione relativo al decisum (€ 5.201,00 – 26.000,00) dovendosi tenere conto anche della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico solidale, in pari misura, della e del CP_6 dott. considerato l'accertamento di responsabilità in capo ad entrambi. CP_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Condanna la a corrispondere a la somma complessiva Controparte_6 Parte_1 di € 4.902.52, ressi, a titolo di ris nno non patrimoniale;
2) Rigetta le domande formulate dalla nei confronti del dott. e di Controparte_6 CP_3
CP_4
3) Condanna la a rimborsare a le spese di giudizio, che Controparte_6 Parte_1 liquida in € 4.146,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
4) Compensa le spese di lite tra la e il dott. Controparte_6 CP_3
5) Condanna la a rimborsare ad le spese di giudizio, che liquida in Controparte_6 CP_4
€ 2.499,00 pe er spese generali, d IVA come per legge;
6) Pone definitivamente a carico solidale della e del dott. in pari Controparte_6 CP_3 misura, le spese di CTU e liquidate in corso di causa.
Lodi, 8 giugno 2024
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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