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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21403 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...]-Grodno (BLR) il 28.05.1987, C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MADDALONI
SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LONGOBARDI GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/11/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in San Giorgio a Cremano il 07/03/2017, dalla cui unione nasceva il figlio ( nato a [...] il [...]), rappresentavano la Persona_1
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto liberi di fissare la propria residenza ove riterranno necessario ed opportuno con l'obbligo della reciproca preventiva comunicazione;
2) La casa coniugale, condotta in locazione e corrente in Napoli alla via Fratelli Lumiere, 45, sarà assegnata alla moglie che continuerà a risiedervi, insieme al figlio ove manterrà mobili e Per_1
suppellettili; il Sig. trasferirà altrove la propria residenza prelevando i soli effetti CP_1
personali; 3) il sig. , per il mantenimento del minore verserà la somma Controparte_1 Per_1 di € 250,00 alla moglie entro e non oltre il giorno 25 (venticinque) di ogni mese, specificando che la somma deve essere già disponibile il giorno 25 di ogni mese;
l'assegno di mantenimento sarà automaticamente aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI; Altresì il sig. CP_1
si obbliga a corrispondere nella misura del 50% le spese straordinarie mediche - specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche per l'istruzione in genere, ludiche, sportive, strumenti informatici nonché ogni altra spesa straordinaria necessaria come previste e regolamentate dal Protocollo d'intesa con il COA di Napoli del 07.03.2018. Inoltre, il sig.
corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, Controparte_1
specificando che la somma dovrà materialmente essere disponibile per il giorno 5 di ogni mese,
l'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) quale contributo per il canone di locazione dell'attuale casa coniugale in Napoli alla via Fratelli Lumiere n. 45; 4) Il figlio sarà in Per_1
affido condiviso ad entrambi i genitori, ai sensi del novellato art. 155 del codice civile, dalla legge 54/2006, che ne cureranno congiuntamente l'educazione l'istruzione e il mantenimento, con prevalenza dell'abitazione presso la casa materna;
Per il regime di visita paterno, il Sig.
, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà vedere e tenere il figlio CP_1 Per_1
ogni settimana il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, a settimane alterne il sabato ovvero la domenica dalle ore 12:00 alle 21:00 mentre al compimento degli anni 3, il padre potrà tenere il figlio con se, sempre a settimane alterne, dalle ore 12:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica. Deroghe potranno essere apportate agli orari ed ai giorni previsti tra le parti, previo precedente accordo;
❖ per le festività natalizie sono individuati due periodi in cui il padre alternativamente per anno trascorrerà le vacanze con il figlio: prima del raggiungimento dei 3 anni, il padre potrà tenere con se il figlio i giorni 24 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio;
al
2 compimento dei 3 anni il padre il potrà, ad anni alterni, tenere con se il figlio, dalle 11,00 del 24 dicembre alle 20,00 del 25 dicembre e il 6 gennaio;
l'anno successivo potrà vedere e tenere con se il figlio i giorni 26 dicembre, dalle 11,00 del 31 dicembre alle 20,00 del 1 gennaio;
❖ per le festività pasquali, il padre potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, mentre con la madre il lunedì in Albis, e viceversa;
❖ per le vacanze estive, il Sig. , al CP_1
compimento dei 3 anni di avrà facoltà di trascorrere con il figlio dieci giorni consecutivi Per_1
del mese di agosto, da concordare preventivamente con la moglie entro il 31 maggio di ogni anno, con obbligo per ciascun coniuge di comunicare il periodo ed il luogo del soggiorno estivo, almeno quindici giorni prima della partenza;
❖ I giorni festivi che il bambino trascorrerà con il padre e che non prevedono il pernottamento il Sig. terrà con sé il figlio dalle ore 11,00 alle ore CP_1
20,00; ❖ che il giorno del compleanno ed onomastico del minore i genitori si prodigheranno per trascorrerli assieme, tuttavia, in mancanza di un accordo il bambino trascorrerà ad anni alterni,
o dalle 09:00 alle 16:00 o dalle 16:00 alle 20:00 il giorno del compleanno e onomastico. Inoltre, in occasione del compleanno ed onomastico paterno, nonché della Festa del Papà il minore li trascorrerà con il padre dalle ore 11,00 o dall'uscita di scuola sino alle 20:30 anche se non coincidenti con il diritto di visita del padre;
mentre la madre potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno, onomastico e Festa della Mamma, anche qualora fossero coincidenti con il diritto di visita del padre, che poi recupererà nelle settimane successive.; 5) Il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio anche quotidianamente;
6) L'autovettura marca a Toyota, modello Yaris, targata DN315RG, di proprietà del sig. Controparte_1 resterà nel possesso di quest'ultimo che tuttavia consentirà alla Sig.ra Parte_1
l'utilizzo, per necessità e per le esigenze del minore fornendo sin d'ora il doppione della chiave.
7) I genitori dovranno acconsentire affinché il minore possa viaggiare all'estero.” Per_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.7, parte I s., reg. Atti Matrimonio anno 2017) ; CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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