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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/07/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1402/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1402 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(P.I. , in persona dell'Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Massimiliano Serrao, in virtù di procura in calce all'originario atto di citazione;
- attrice -
E
, società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Marina Iacobelli, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta -
E
E-Distribuzione S.p.A. (P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_3 congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Migliaccio e Rodolfo Folliero, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta -
NONCHE'
(c.f. e P.I: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_4 dall'Avv. Massimiliano Serrao, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento ex art. 105
c.p.c.;
- terza intervenuta - avente ad oggetto: restituzione somme – ricostruzione consumi somministrazione energia elettrica.
pagina 1 di 9 Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 14.4.2025.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la e Parte_1 Controparte_1 la E-Distribuzione spa, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, affinchè fosse accertato che i consumi posti alla base della fattura n.3000097006 del 17.09.2019 pari ad € 30.773,32, emessa da
[...]
fossero stati calcolati erroneamente dal Distributore Locale, a seguito della sostituzione CP_1 del contatore, con conseguente condanna di alla restituzione dell'importo di € 5.633,32 quale CP_1 maggior somma indebitamente percepita, o di quella somma maggiore o minore diversamente quantificata.
A fondamento della domanda, la deduceva che era titolare di un contratto di Parte_1 somministrazione di energia elettrica con;
che era stata sollecitata una verifica sul Controparte_1 contatore, essendone stato riscontrato il malfunzionamento;
che il distributore E-distribuzione spa, a seguito della verifica presso il contatore che serviva l'utenza attorea, aveva riscontrato un guasto e aveva sostituito il misuratore;
che, tuttavia, il Distributore operava, successivamente, un'erronea ricostruzione dei consumi che venivano posti a base della fattura di energia elettrica n.3000097006 del
17.09.2019, dell'importo di € 30.773,32, emessa dalla società fornitrice che la Controparte_1 società attrice contestava le modalità di ricostruzione dei consumi operate dal Distributore e chiedeva che fosse rideterminata la somma dovuta, atteso che dalle verifiche effettuate dal proprio consulente di parte era risultato un debito di minore importo, pari ad € 25.140,00; che, pertanto, avendo la società provveduto al pagamento della fattura suindicata, vantava un credito di € 5.633,32, quale somma indebitamente percepita dalla , di cui chiedeva la restituzione. Controparte_1
Si costituivano in giudizio la e la E-Distribuzione spa che, preliminarmente, Controparte_1 eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lamezia Terme, in favore del Tribunale di
Cosenza.
Dichiarata, con ordinanza, l'incompetenza del Tribunale di Cosenza, la riassumeva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza.
Costituitasi nel presente giudizio, la preliminarmente, chiedeva che fosse Controparte_1 dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che le parti avevano sottoscritto il verbale di accordo, in data 14.01.2020, nel corso della procedura di conciliazione, in forza del quale la Pt_1 aveva riconosciuto un debito di € 27.695,99, da pagare mediante versamento di n. 18 rate,
[...] dichiarando espressamente che “con il puntuale adempimento di quanto concordato, le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere in relazione alla controversia oggetto della procedura conciliativa…il verbale è stato sottoscritto dalle parti e dal conciliatore con firma digitale”; pagina 2 di 9 nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che solo la società di
Distribuzione era responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure della energia elettrica e contabilizzava l'energia prelevata dal fornitore/venditore e fornita al cliente, era preposto alla ricostruzione eventuale dei consumi registrati erroneamente e alla successiva fatturazione, nonchè responsabile della manutenzione e verifica degli apparati di misura;
che, pertanto, alcun addebito era imputabile alla società fornitrice che si occupava solo dell'emissione della fattura sulla scorta dei dati trasmessi dal distributore;
che, nella fattispecie in esame, in data 8.03.2018, la Pt_1 ed avevano sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica con
[...] Controparte_1 attivazione dal 01.05.2018 (POD n. IT001E80786149) presso la sede della società in Contrada Lecco, a
Rende (CS); che, in data 5.03.2019, la inviava al fornitore una richiesta di verifica del Parte_1 CP_1 funzionamento del contatore ed inoltrava la richiesta al distributore locale E-distribuzione spa;
CP_1 che, nel corso della verifica effettuata in data 26.3.2019 presso il punto di prelievo con codice POD
IT001E80786149 intestato a parte attrice, il distributore riscontrava che il gruppo di misura non funzionava correttamente in quanto “presenta un errore percentuale negativo pari a-66,0 di energia e potenza sia attiva che reattiva”; che, a seguito della sostituzione del contatore guasto, in data 4.09.2019 lo stesso distributore comunicava che l'anomalia, consistente nell'errore nella misurazione della energia utilizzata e non misurata pari a -66,0%, aveva avuto inizio dal 1.01.2018 ed aveva coinvolto per il periodo dal 01.05.2018 al 30.04.2019 ed allegava il relativo verbale e la tabella
CP_1 dei consumi ricostruiti;
che i consumi così rideterminati venivano recepiti nella fattura n. 3000097006 di euro 30.773,32, emessa da per il periodo ricostruito maggio 2018/aprile 2019, periodo in cui
CP_1 il punto di prelievo era stato associato al contratto di fornitura con;
che, a seguito del reclamo
CP_1 proposto dalla società attrice, in data 31.10.2019 inviava una richiesta di verifica al distributore
CP_1 il quale, in data 13.11.2019, rispondeva confermando la correttezza dei consumi;
che, in data
14.01.2020 si svolgeva, a seguito di domanda presentata da presso il Servizio Conciliazione Parte_1
ARERA, l'incontro per la conciliazione, concluso con esito positivo e che prevedeva un piano di rientro per il pagamento del residuo debito di euro 27.695,99 (avendo già corrisposto un Parte_1 acconto precedentemente), in 18 rate mensili senza interessi, interamente adempiuto dalla società; che, pertanto, la domanda attorea era del tutto infondata.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti o che, in subordine, la domanda proposta dalla fosse rigettata. Parte_1
Si costituiva, altresì, in giudizio la E-Distribuzione s.p.a. che contestava la genericità e l'infondatezza della domanda attorea, rilevando che la verifica era avvenuta nel contraddittorio con la parte che, senza nulla indicare a verbale, aveva sottoscritto lo stesso validandone i contenuti;
che la ricostruzione dei pagina 3 di 9 consumi era stata effettuata in relazione al periodo compreso tra l'01.05.2018 ed il 30.04.2019, in cui il punto di prelievo era stato associato al venditore , sulla base del coefficiente Controparte_1 di correzione accertato in sede di verifica ed in conformità alle disposizioni dell'art. 9 della Delibera
ARERA n. 200/1999, non essendo emersi, nella perizia di parte attrice, elementi probanti che potessero portare a una revisione dei calcoli.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla società attrice.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale.
Con comparsa ex art. 105 c.p.c., interveniva in giudizio la la quale era subentrata in tutti i CP_2 rapporti attivi e passivi esistenti in capo a per la quale era intervenuta scissione mediante Parte_1 assegnazione totale del patrimonio sociale in favore di richiamando tutte la CP_2 argomentazioni e difese spiegate dall'attrice ed insistendo nell'accoglimento delle domande dalla stessa formulate.
All'udienza del 14.4.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
La società attrice ha formulato una domanda, nei confronti della , diretta a Parte_1 Controparte_1 conseguire la restituzione dell'importo di € 5.633,32, in quanto ritenuto indebitamente percepito dalla convenuta, in relazione alla fattura n.3000097006 del 17.09.2019 pari ad € 30.773,32, deducendo un'erronea ricostruzione dei consumi, a seguito della verifica del malfunzionamento e della sostituzione del contatore relativo alla propria utenza in Contrada Lecco, a Rende (CS) (POD n.
IT001E80786149), convenendo in giudizio anche la E-Distribuzione s.p.a., quale società incaricata della raccolta e trasmissione dei dati al fornitore.
Relativamente al rapporto tra la e la si ritiene che sia intervenuta la Parte_1 Controparte_1 cessazione della materia del contendere, in ragione del verbale di accordo sottoscritto tra le parti in data
14.01.2020.
In particolare, dall'esame della documentazione allegata ai fascicoli delle parti risulta che la Parte_1
– titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica con la con attivazione Controparte_1 dall'01.05.2018 (POD n. IT001E80786149) presso la sede della società in Contrada Lecco, a Rende
(CS) - abbia inviato, in data 5.03.2019, alla società fornitrice una richiesta di verifica del funzionamento del contatore;
che, sollecitato l'intervento della società di distribuzione E-Distribuzione
s.p.a., sia stata espletata una verifica, in data 26.3.2019, presso il punto di prelievo con codice POD
IT001E80786149, alla presenza dei tecnici della società di distribuzione, ed Testimone_1 Tes_2
pagina 4 di 9 , nonché del responsabile della società attrice, , in esito alla quale è stato Per_1 Testimone_3 accertato che il gruppo di misura non funzionava correttamente, in quanto “presenta un errore percentuale negativo pari a-66,0 di energia e potenza sia attiva che reattiva” (cfr. verbale del
26.3.2019, sottoscritto da tutte le parti presenti).
A seguito della sostituzione del contatore guasto, in data 4.09.2019 la E-Distribuzione s.p.a. ha comunicato che l'anomalia, consistente nell'errore nella misurazione della energia utilizzata e non misurata pari a -66,0%, aveva avuto inizio dall'1.01.2018 ed aveva coinvolto per Controparte_1 il periodo dal 01.05.2018 al 30.04.2019 ed ha allegato il relativo verbale e la tabella dei consumi ricostruiti, sulla scorta dei quali la società fornitrice ha emesso la fattura n. 3000097006 di euro
30.773,32, per il periodo ricostruito maggio 2018/aprile 2019.
A seguito dei reclami formulati dalla società attrice, si è svolto, in data 14.01.2020, a seguito di domanda presentata da l'incontro per la conciliazione presso il Servizio Conciliazione Parte_1
ARERA, concluso con esito positivo, mediante la sottoscrizione del verbale di accordo, in forza del quale la ha riconosciuto un residuo debito di euro 27.695,99 (al netto degli acconti già Parte_1 corrisposti), concordando un piano di rientro mediante versamento di n. 18 rate mensili senza interessi.
Nello stesso verbale, è stato espressamente riconosciuto che “con il puntuale adempimento di quanto concordato, le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere in relazione alla controversia oggetto della procedura conciliativa”.
Risulta, altresì, pacifico che la abbia provveduto all'integrale pagamento della somma Parte_1 indicata in favore della Controparte_1
Secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “L'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice ed al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti. ” (cfr. Cass. Civ., n. 2212 del 30.01.2025).
Nella fattispecie in esame, dall'esame del verbale di accordo risulta che la domanda di conciliazione formulata dalla avesse ad oggetto, specificamente, la “fornitura identificata da POD Parte_1
IT001E80786149, con valore stimato della stessa in euro 30.000 ed avente ad oggetto fatturazione, nello specifico ricalcoli”.
Consegue che l'avvenuto riconoscimento del debito residuo di euro 27.695,99 e l'avvenuto pagamento integrale della predetta somma da parte della con la contestuale attestazione di non avere Parte_1
pagina 5 di 9 nulla a pretendere rispetto alla controversia oggetto della procedura, comporta che le parti abbiano definitivamente transatto la vicenda relativa all'esistenza del debito derivante dalla fattura n.
3000097006 di euro 30.773,32, emessa dalla per il ricalcolo dei consumi a Controparte_1 seguito delle verifica sul contatore dell'utenza della società attrice, definendo ogni pretesa ad esso inerente.
Consegue che alcuna pretesa di restituzione dell'importo di € 5.633,32, in quanto ritenuto indebitamente percepito dalla convenuta, può essere avanzata dalla per effetto Parte_1 dell'espresso riconoscimento del debito contenuto nell'accordo sottoscritto con l'operatore delegato della e dello spontaneo pagamento della somma stessa. Controparte_1
In ogni caso, anche nel merito ed avuto riguardo alla posizione della E-Distribuzione s.p.a., nei cui confronti, peraltro, al non ha formulato alcuna domanda, né di carattere restitutorio, né di Parte_1 tipo risarcitorio, la domanda proposta dall'attrice è infondata e va rigettata.
In particolare, appare utile richiamare le coordinate ermeneutiche indicate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratto di fornitura di energia elettrica che, come noto, è inquadrabile nell'ambito dei contratti di somministrazione.
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi
(cfr. Cass., n. 19154 del 19.7.2018).
La Corte di legittimità ha sancito che le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità per l'Energia hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazione ai sensi degli artt. art. 1339
c.c., nelle materie oggetto di delega di legge ovvero se intese a fornire disposizioni a favore degli utenti, perché la citata disposizione codicistica, nel menzionare le "clausole" imposte dalla legge, non si riferisce soltanto a quelle oggetto di diretta previsione legislativa, ma anche a quelle individuate da una fonte normativa da essa autorizzata (Cass. 23184/2014; conf.: Cass. 26534/2013).
Nel settore dell'energia elettrica, a seguito della emanazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, come succ. mod., della L. 23 agosto 2004, n. 239, l'attività di somministrazione e di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e dal 2008 in poi definitivamente separate: il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia ha il compito di distribuire l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto pagina 6 di 9 di fornitura del singolo utente ed è anche responsabile delle attività di misura (installazione, manutenzione, lettura del contatore, registrazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni), come disposto con riferimento al periodo di causa dall'art. 21 Delib. AEEG n. 348 del
2007. Ancora, la periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture (in stima e a conguaglio)
è stata regolata dalla Delib. AEEG del 28 dicembre 1999, n. 200. Gli artt. 9, 10 e 11 della Delib. n. 200 del 1999 stabiliscono le regole da seguire in caso di errore nella misura per malfunzionamento del contatore, prevedendo una procedura per la ricostruzione dei consumi in contraddittorio con l'utente, il quale, a mente dell'art. 11.3, ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione scritta della ricostruzione per presentare controdeduzioni scritte ed eventuali documenti diretti a confutare la ricostruzione effettuata dal Distributore.
La Delibera n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'art. 9, prevede che nel caso di accertata erronea registrazione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura,
l'esercente possa procedere alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio a carico del cliente.
Deve ritenersi che all'ipotesi di malfunzionamento vada equiparata quella di manomissione del contatore che dia luogo ad un cattivo funzionamento del medesimo.
Una tale interpretazione, del resto, è oggi esplicitamente avallata dal Testo Integrato Misura Elettrica
(cd. TIME), approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a decorrere dal 1 gennaio 2017, che all'art. 16.1 prevede testualmente: "Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99".
Ciò posto, l'art. 10 della Delib. n. 200 del 1999 dispone: "1 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo".
Le modalità di tale operazione sono disciplinate dall'art. 11, che al punto 1 stabilisce: "Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente pagina 7 di 9 corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente".
Dalla lettura degli articoli 9, 10 e 11 si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto ad una "rottura" o ad un "guasto" del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
Nella fattispecie in esame, nel corso della verifica effettuata in data 26.3.2019 presso il punto di prelievo con codice POD IT001E80786149 intestato a parte attrice, svoltasi in contraddittorio tra i tecnici verificatori di E-Distribuzione s.p.a. ed il responsabile della , è Parte_1 Testimone_3 stato accertato che il gruppo di misura non funzionava correttamente in quanto “presenta un errore percentuale negativo pari a -66,0% di energia e potenza sia attiva che reattiva”, concordandosi, quindi, la sostituzione del contatore guasto.
La società di distribuzione ha, quindi, accertato l'anomalia, consistente nell'errore nella misurazione della energia utilizzata e non misurata pari a -66,0%, avesse avuto inizio dall'1.01.2018 ed avesse coinvolto per il periodo compreso tra l'01.05.2018 ed il 30.04.2019, Controparte_1 provvedendo alla ricostruzione dei consumi, in conformità alle disposizioni dell'art. 9 della Delibera
ARERA n. 200/1999.
Sulla scorta di tali dati, la ha emesso la fattura n. 3000097006 di euro 30.773,32, Controparte_1 per il periodo ricostruito maggio 2018/aprile 2019.
Consegue che, alla stregua della ricostruzione normativa e giurisprudenziale della materia e tenuto conto delle risultanze fattuali relative alla concreta fattispecie in esame, deve ritenersi che i criteri utilizzati dalla società di distribuzione per operare la ricostruzione dei consumi imputabili alla Pt_1
per il periodo in cui è stata riscontrata l'anomalia di funzionamento del gruppo di misura,
[...] consistente nell'errore percentuale negativo pari a -66,0% di energia e potenza sia attiva che reattiva, siano corretti e conformi alla disposizioni contenute nella normativa regolamentare di settore.
Né le deduzioni contenute nella perizia di parte hanno specificamente rilevato l'erroneità della metodologia di ricostruzione utilizzata e/o la presenza di vizi nella procedura di verifica, tali da inficiare la correttezza del ricalcolo dell'entità dei consumi riferibili all'utenza della società attrice nel periodo in contestazione. pagina 8 di 9 In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, deve ritenersi infondata la pretesa restitutoria avanzata dalla società attrice, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Non merita accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla Controparte_1
non essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla norma, avuto riguardo alla condotta
[...] processuale delle parti, alla natura ed all'oggetto del giudizio ed alle ragioni della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di entrambe le convenute, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, avuto riguardo alla natura ed allo svolgimento del giudizio ed alla non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
e della E-Distribuzione s.p.a., così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla Controparte_1
3) condanna la società attrice alla rifusione, in favore di ciascuna delle due convenute, delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 18.7.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1402 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(P.I. , in persona dell'Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Massimiliano Serrao, in virtù di procura in calce all'originario atto di citazione;
- attrice -
E
, società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Marina Iacobelli, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta -
E
E-Distribuzione S.p.A. (P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_3 congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Migliaccio e Rodolfo Folliero, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta -
NONCHE'
(c.f. e P.I: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_4 dall'Avv. Massimiliano Serrao, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento ex art. 105
c.p.c.;
- terza intervenuta - avente ad oggetto: restituzione somme – ricostruzione consumi somministrazione energia elettrica.
pagina 1 di 9 Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 14.4.2025.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la e Parte_1 Controparte_1 la E-Distribuzione spa, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, affinchè fosse accertato che i consumi posti alla base della fattura n.3000097006 del 17.09.2019 pari ad € 30.773,32, emessa da
[...]
fossero stati calcolati erroneamente dal Distributore Locale, a seguito della sostituzione CP_1 del contatore, con conseguente condanna di alla restituzione dell'importo di € 5.633,32 quale CP_1 maggior somma indebitamente percepita, o di quella somma maggiore o minore diversamente quantificata.
A fondamento della domanda, la deduceva che era titolare di un contratto di Parte_1 somministrazione di energia elettrica con;
che era stata sollecitata una verifica sul Controparte_1 contatore, essendone stato riscontrato il malfunzionamento;
che il distributore E-distribuzione spa, a seguito della verifica presso il contatore che serviva l'utenza attorea, aveva riscontrato un guasto e aveva sostituito il misuratore;
che, tuttavia, il Distributore operava, successivamente, un'erronea ricostruzione dei consumi che venivano posti a base della fattura di energia elettrica n.3000097006 del
17.09.2019, dell'importo di € 30.773,32, emessa dalla società fornitrice che la Controparte_1 società attrice contestava le modalità di ricostruzione dei consumi operate dal Distributore e chiedeva che fosse rideterminata la somma dovuta, atteso che dalle verifiche effettuate dal proprio consulente di parte era risultato un debito di minore importo, pari ad € 25.140,00; che, pertanto, avendo la società provveduto al pagamento della fattura suindicata, vantava un credito di € 5.633,32, quale somma indebitamente percepita dalla , di cui chiedeva la restituzione. Controparte_1
Si costituivano in giudizio la e la E-Distribuzione spa che, preliminarmente, Controparte_1 eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lamezia Terme, in favore del Tribunale di
Cosenza.
Dichiarata, con ordinanza, l'incompetenza del Tribunale di Cosenza, la riassumeva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza.
Costituitasi nel presente giudizio, la preliminarmente, chiedeva che fosse Controparte_1 dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che le parti avevano sottoscritto il verbale di accordo, in data 14.01.2020, nel corso della procedura di conciliazione, in forza del quale la Pt_1 aveva riconosciuto un debito di € 27.695,99, da pagare mediante versamento di n. 18 rate,
[...] dichiarando espressamente che “con il puntuale adempimento di quanto concordato, le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere in relazione alla controversia oggetto della procedura conciliativa…il verbale è stato sottoscritto dalle parti e dal conciliatore con firma digitale”; pagina 2 di 9 nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che solo la società di
Distribuzione era responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure della energia elettrica e contabilizzava l'energia prelevata dal fornitore/venditore e fornita al cliente, era preposto alla ricostruzione eventuale dei consumi registrati erroneamente e alla successiva fatturazione, nonchè responsabile della manutenzione e verifica degli apparati di misura;
che, pertanto, alcun addebito era imputabile alla società fornitrice che si occupava solo dell'emissione della fattura sulla scorta dei dati trasmessi dal distributore;
che, nella fattispecie in esame, in data 8.03.2018, la Pt_1 ed avevano sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica con
[...] Controparte_1 attivazione dal 01.05.2018 (POD n. IT001E80786149) presso la sede della società in Contrada Lecco, a
Rende (CS); che, in data 5.03.2019, la inviava al fornitore una richiesta di verifica del Parte_1 CP_1 funzionamento del contatore ed inoltrava la richiesta al distributore locale E-distribuzione spa;
CP_1 che, nel corso della verifica effettuata in data 26.3.2019 presso il punto di prelievo con codice POD
IT001E80786149 intestato a parte attrice, il distributore riscontrava che il gruppo di misura non funzionava correttamente in quanto “presenta un errore percentuale negativo pari a-66,0 di energia e potenza sia attiva che reattiva”; che, a seguito della sostituzione del contatore guasto, in data 4.09.2019 lo stesso distributore comunicava che l'anomalia, consistente nell'errore nella misurazione della energia utilizzata e non misurata pari a -66,0%, aveva avuto inizio dal 1.01.2018 ed aveva coinvolto per il periodo dal 01.05.2018 al 30.04.2019 ed allegava il relativo verbale e la tabella
CP_1 dei consumi ricostruiti;
che i consumi così rideterminati venivano recepiti nella fattura n. 3000097006 di euro 30.773,32, emessa da per il periodo ricostruito maggio 2018/aprile 2019, periodo in cui
CP_1 il punto di prelievo era stato associato al contratto di fornitura con;
che, a seguito del reclamo
CP_1 proposto dalla società attrice, in data 31.10.2019 inviava una richiesta di verifica al distributore
CP_1 il quale, in data 13.11.2019, rispondeva confermando la correttezza dei consumi;
che, in data
14.01.2020 si svolgeva, a seguito di domanda presentata da presso il Servizio Conciliazione Parte_1
ARERA, l'incontro per la conciliazione, concluso con esito positivo e che prevedeva un piano di rientro per il pagamento del residuo debito di euro 27.695,99 (avendo già corrisposto un Parte_1 acconto precedentemente), in 18 rate mensili senza interessi, interamente adempiuto dalla società; che, pertanto, la domanda attorea era del tutto infondata.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti o che, in subordine, la domanda proposta dalla fosse rigettata. Parte_1
Si costituiva, altresì, in giudizio la E-Distribuzione s.p.a. che contestava la genericità e l'infondatezza della domanda attorea, rilevando che la verifica era avvenuta nel contraddittorio con la parte che, senza nulla indicare a verbale, aveva sottoscritto lo stesso validandone i contenuti;
che la ricostruzione dei pagina 3 di 9 consumi era stata effettuata in relazione al periodo compreso tra l'01.05.2018 ed il 30.04.2019, in cui il punto di prelievo era stato associato al venditore , sulla base del coefficiente Controparte_1 di correzione accertato in sede di verifica ed in conformità alle disposizioni dell'art. 9 della Delibera
ARERA n. 200/1999, non essendo emersi, nella perizia di parte attrice, elementi probanti che potessero portare a una revisione dei calcoli.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla società attrice.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale.
Con comparsa ex art. 105 c.p.c., interveniva in giudizio la la quale era subentrata in tutti i CP_2 rapporti attivi e passivi esistenti in capo a per la quale era intervenuta scissione mediante Parte_1 assegnazione totale del patrimonio sociale in favore di richiamando tutte la CP_2 argomentazioni e difese spiegate dall'attrice ed insistendo nell'accoglimento delle domande dalla stessa formulate.
All'udienza del 14.4.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
La società attrice ha formulato una domanda, nei confronti della , diretta a Parte_1 Controparte_1 conseguire la restituzione dell'importo di € 5.633,32, in quanto ritenuto indebitamente percepito dalla convenuta, in relazione alla fattura n.3000097006 del 17.09.2019 pari ad € 30.773,32, deducendo un'erronea ricostruzione dei consumi, a seguito della verifica del malfunzionamento e della sostituzione del contatore relativo alla propria utenza in Contrada Lecco, a Rende (CS) (POD n.
IT001E80786149), convenendo in giudizio anche la E-Distribuzione s.p.a., quale società incaricata della raccolta e trasmissione dei dati al fornitore.
Relativamente al rapporto tra la e la si ritiene che sia intervenuta la Parte_1 Controparte_1 cessazione della materia del contendere, in ragione del verbale di accordo sottoscritto tra le parti in data
14.01.2020.
In particolare, dall'esame della documentazione allegata ai fascicoli delle parti risulta che la Parte_1
– titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica con la con attivazione Controparte_1 dall'01.05.2018 (POD n. IT001E80786149) presso la sede della società in Contrada Lecco, a Rende
(CS) - abbia inviato, in data 5.03.2019, alla società fornitrice una richiesta di verifica del funzionamento del contatore;
che, sollecitato l'intervento della società di distribuzione E-Distribuzione
s.p.a., sia stata espletata una verifica, in data 26.3.2019, presso il punto di prelievo con codice POD
IT001E80786149, alla presenza dei tecnici della società di distribuzione, ed Testimone_1 Tes_2
pagina 4 di 9 , nonché del responsabile della società attrice, , in esito alla quale è stato Per_1 Testimone_3 accertato che il gruppo di misura non funzionava correttamente, in quanto “presenta un errore percentuale negativo pari a-66,0 di energia e potenza sia attiva che reattiva” (cfr. verbale del
26.3.2019, sottoscritto da tutte le parti presenti).
A seguito della sostituzione del contatore guasto, in data 4.09.2019 la E-Distribuzione s.p.a. ha comunicato che l'anomalia, consistente nell'errore nella misurazione della energia utilizzata e non misurata pari a -66,0%, aveva avuto inizio dall'1.01.2018 ed aveva coinvolto per Controparte_1 il periodo dal 01.05.2018 al 30.04.2019 ed ha allegato il relativo verbale e la tabella dei consumi ricostruiti, sulla scorta dei quali la società fornitrice ha emesso la fattura n. 3000097006 di euro
30.773,32, per il periodo ricostruito maggio 2018/aprile 2019.
A seguito dei reclami formulati dalla società attrice, si è svolto, in data 14.01.2020, a seguito di domanda presentata da l'incontro per la conciliazione presso il Servizio Conciliazione Parte_1
ARERA, concluso con esito positivo, mediante la sottoscrizione del verbale di accordo, in forza del quale la ha riconosciuto un residuo debito di euro 27.695,99 (al netto degli acconti già Parte_1 corrisposti), concordando un piano di rientro mediante versamento di n. 18 rate mensili senza interessi.
Nello stesso verbale, è stato espressamente riconosciuto che “con il puntuale adempimento di quanto concordato, le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere in relazione alla controversia oggetto della procedura conciliativa”.
Risulta, altresì, pacifico che la abbia provveduto all'integrale pagamento della somma Parte_1 indicata in favore della Controparte_1
Secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “L'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice ed al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti. ” (cfr. Cass. Civ., n. 2212 del 30.01.2025).
Nella fattispecie in esame, dall'esame del verbale di accordo risulta che la domanda di conciliazione formulata dalla avesse ad oggetto, specificamente, la “fornitura identificata da POD Parte_1
IT001E80786149, con valore stimato della stessa in euro 30.000 ed avente ad oggetto fatturazione, nello specifico ricalcoli”.
Consegue che l'avvenuto riconoscimento del debito residuo di euro 27.695,99 e l'avvenuto pagamento integrale della predetta somma da parte della con la contestuale attestazione di non avere Parte_1
pagina 5 di 9 nulla a pretendere rispetto alla controversia oggetto della procedura, comporta che le parti abbiano definitivamente transatto la vicenda relativa all'esistenza del debito derivante dalla fattura n.
3000097006 di euro 30.773,32, emessa dalla per il ricalcolo dei consumi a Controparte_1 seguito delle verifica sul contatore dell'utenza della società attrice, definendo ogni pretesa ad esso inerente.
Consegue che alcuna pretesa di restituzione dell'importo di € 5.633,32, in quanto ritenuto indebitamente percepito dalla convenuta, può essere avanzata dalla per effetto Parte_1 dell'espresso riconoscimento del debito contenuto nell'accordo sottoscritto con l'operatore delegato della e dello spontaneo pagamento della somma stessa. Controparte_1
In ogni caso, anche nel merito ed avuto riguardo alla posizione della E-Distribuzione s.p.a., nei cui confronti, peraltro, al non ha formulato alcuna domanda, né di carattere restitutorio, né di Parte_1 tipo risarcitorio, la domanda proposta dall'attrice è infondata e va rigettata.
In particolare, appare utile richiamare le coordinate ermeneutiche indicate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratto di fornitura di energia elettrica che, come noto, è inquadrabile nell'ambito dei contratti di somministrazione.
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi
(cfr. Cass., n. 19154 del 19.7.2018).
La Corte di legittimità ha sancito che le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità per l'Energia hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazione ai sensi degli artt. art. 1339
c.c., nelle materie oggetto di delega di legge ovvero se intese a fornire disposizioni a favore degli utenti, perché la citata disposizione codicistica, nel menzionare le "clausole" imposte dalla legge, non si riferisce soltanto a quelle oggetto di diretta previsione legislativa, ma anche a quelle individuate da una fonte normativa da essa autorizzata (Cass. 23184/2014; conf.: Cass. 26534/2013).
Nel settore dell'energia elettrica, a seguito della emanazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, come succ. mod., della L. 23 agosto 2004, n. 239, l'attività di somministrazione e di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e dal 2008 in poi definitivamente separate: il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia ha il compito di distribuire l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto pagina 6 di 9 di fornitura del singolo utente ed è anche responsabile delle attività di misura (installazione, manutenzione, lettura del contatore, registrazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni), come disposto con riferimento al periodo di causa dall'art. 21 Delib. AEEG n. 348 del
2007. Ancora, la periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture (in stima e a conguaglio)
è stata regolata dalla Delib. AEEG del 28 dicembre 1999, n. 200. Gli artt. 9, 10 e 11 della Delib. n. 200 del 1999 stabiliscono le regole da seguire in caso di errore nella misura per malfunzionamento del contatore, prevedendo una procedura per la ricostruzione dei consumi in contraddittorio con l'utente, il quale, a mente dell'art. 11.3, ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione scritta della ricostruzione per presentare controdeduzioni scritte ed eventuali documenti diretti a confutare la ricostruzione effettuata dal Distributore.
La Delibera n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'art. 9, prevede che nel caso di accertata erronea registrazione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura,
l'esercente possa procedere alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio a carico del cliente.
Deve ritenersi che all'ipotesi di malfunzionamento vada equiparata quella di manomissione del contatore che dia luogo ad un cattivo funzionamento del medesimo.
Una tale interpretazione, del resto, è oggi esplicitamente avallata dal Testo Integrato Misura Elettrica
(cd. TIME), approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a decorrere dal 1 gennaio 2017, che all'art. 16.1 prevede testualmente: "Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99".
Ciò posto, l'art. 10 della Delib. n. 200 del 1999 dispone: "1 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo".
Le modalità di tale operazione sono disciplinate dall'art. 11, che al punto 1 stabilisce: "Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente pagina 7 di 9 corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente".
Dalla lettura degli articoli 9, 10 e 11 si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto ad una "rottura" o ad un "guasto" del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
Nella fattispecie in esame, nel corso della verifica effettuata in data 26.3.2019 presso il punto di prelievo con codice POD IT001E80786149 intestato a parte attrice, svoltasi in contraddittorio tra i tecnici verificatori di E-Distribuzione s.p.a. ed il responsabile della , è Parte_1 Testimone_3 stato accertato che il gruppo di misura non funzionava correttamente in quanto “presenta un errore percentuale negativo pari a -66,0% di energia e potenza sia attiva che reattiva”, concordandosi, quindi, la sostituzione del contatore guasto.
La società di distribuzione ha, quindi, accertato l'anomalia, consistente nell'errore nella misurazione della energia utilizzata e non misurata pari a -66,0%, avesse avuto inizio dall'1.01.2018 ed avesse coinvolto per il periodo compreso tra l'01.05.2018 ed il 30.04.2019, Controparte_1 provvedendo alla ricostruzione dei consumi, in conformità alle disposizioni dell'art. 9 della Delibera
ARERA n. 200/1999.
Sulla scorta di tali dati, la ha emesso la fattura n. 3000097006 di euro 30.773,32, Controparte_1 per il periodo ricostruito maggio 2018/aprile 2019.
Consegue che, alla stregua della ricostruzione normativa e giurisprudenziale della materia e tenuto conto delle risultanze fattuali relative alla concreta fattispecie in esame, deve ritenersi che i criteri utilizzati dalla società di distribuzione per operare la ricostruzione dei consumi imputabili alla Pt_1
per il periodo in cui è stata riscontrata l'anomalia di funzionamento del gruppo di misura,
[...] consistente nell'errore percentuale negativo pari a -66,0% di energia e potenza sia attiva che reattiva, siano corretti e conformi alla disposizioni contenute nella normativa regolamentare di settore.
Né le deduzioni contenute nella perizia di parte hanno specificamente rilevato l'erroneità della metodologia di ricostruzione utilizzata e/o la presenza di vizi nella procedura di verifica, tali da inficiare la correttezza del ricalcolo dell'entità dei consumi riferibili all'utenza della società attrice nel periodo in contestazione. pagina 8 di 9 In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, deve ritenersi infondata la pretesa restitutoria avanzata dalla società attrice, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Non merita accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla Controparte_1
non essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla norma, avuto riguardo alla condotta
[...] processuale delle parti, alla natura ed all'oggetto del giudizio ed alle ragioni della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di entrambe le convenute, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, avuto riguardo alla natura ed allo svolgimento del giudizio ed alla non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
e della E-Distribuzione s.p.a., così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla Controparte_1
3) condanna la società attrice alla rifusione, in favore di ciascuna delle due convenute, delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 18.7.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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