Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.