CA
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte composta da dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di secondo grado n. 1/2024 R.G., alla quale è stata riunita la n. 13/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Rizzo, come da procura in atti Parte_1
reclamante e reclamata incidentale nel giudizio n. 1/2024 e reclamata nel giudizio n. 13/2024 R.G.
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bellomo, come da procura in atti
reclamata nel giudizio n. 1/2024 e reclamante nel giudizio n. 13/2024 R.G.
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Maria Grazia Sansone e Filippo Di Peio, come da procura in atti
reclamata e reclamante incidentale nel giudizio n. 1/2024 e reclamata nel giudizio n. 13/2024
Oggetto: reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10979/2023 del 4.12.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.7.2022 proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 di rigetto n. 59130/2022, emessa dal Tribunale di Roma il 14.6.2022, chiedendone la riforma/revoca e/o l'annullamento, con conseguente accoglimento delle conclusioni dettagliatamente formulate in
1 ricorso in merito all'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del licenziamento intimatole dalla con lettera datata 12.7.2021. Controparte_2
A sostegno dell'opposizione esponeva: di avere iniziato a lavorare per l' nel 2000, in virtù di CP_3 plurime assunzioni prima con IA Team S.p.a., e poi con l'IA S.p.A. (che aveva incorporato la prima dall'1.8.2002), con la qualifica e per lo svolgimento delle mansioni di
Assistente di Volo, nelle sedi lavorative di Roma e Milano, nei periodi (oltre 4 anni di servizio cumulativo) e per le causali indicati nella tabella di cui al ricorso;
che il 1° luglio 2007 CP_3 aveva trasformato l'ultimo rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, con assegnazione della ricorrente alla sede di Milano – Aeroporti di Linate e Malpensa, e con riconoscimento di un'anzianità di servizio decorrente dal 1° febbraio 2007 (anzianità che, al contrario, in virtù dei periodi di lavoro a termine come sopra svolti, doveva essere retrodatata di almeno 4 anni e fatta quindi decorrere dal 1° febbraio 2003); di essere stata trasferita, dopo un periodo lavorativo a
Milano, a Roma con decorrenza 1° aprile 2008; che, a seguito dell'ammissione di IA L.A.I
s.p.a., con D.P.C.M. del 29.8.2008, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 del D.L. 23.12.2003 n. 347 e della dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale di
Roma – Sezione Fallimentare con sentenza n. 287/2008, C.A.I. - Compagnia Aerea Italiana s.p.a. aveva presentato un'offerta preliminare di acquisto dei cespiti materiali e immateriali dell' , CP_3 con le modalità e le procedure di cui al D.L. 134/2008 e aveva iniziato, in data 13 gennaio 2009, una volta accettata l'offerta, ad operare con gli asset e il personale acquisiti dalla precedente compagnia di bandiera;
di non essere stata selezionata per l'assunzione in AI, malgrado il possesso di requisiti più favorevoli rispetto ad altri colleghi risultati, invece, destinatari della proposta di assunzione e di essere stata posta, con lettera del 7 dicembre 2008, in CIGS dal 10 dicembre 2008, e dopo un quadriennio collocata in mobilità con effetto dal 13 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 223/1991; di essere stata successivamente assunta da AI ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 368/2001 con contratto a termine, decorrente dall'1.6.2013 al 31.8.2013, presso lo scalo di Roma Fiumicino, con la qualifica e per l'espletamento delle mansioni di
Assistente di Volo;
di avere impugnato dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, alla fine del periodo contrattuale, la clausola del termine, chiedendo la conversione del rapporto lavorativo da tempo determinato a tempo indeterminato e di avere ottenuto sentenza di accoglimento n. 277/2018, con la quale era stata dichiarata la nullità del termine finale apposto al contratto dell'1.6.2013 e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla medesima data, con conseguente condanna di AI S.p.a. al ripristino del rapporto lavorativo e al risarcimento del danno nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
che, avverso la predetta sentenza, la società avversaria aveva proposto appello;
che, nelle more del giudizio, con Accordo
2 Quadro Istituzionale del 12 luglio 2014 l' aveva concordato con le organizzazioni Controparte_4 sindacali ( , , e e le associazioni CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 professionali di settore ( e ), un piano di risanamento, implicante la cessione dei CP_9 CP_10 compendi aziendali di volo a una nuova realtà societaria ( , di cui avrebbe acquisito una CP_11 quota del 49% la compagnia araba Ethiad, con conservazione dei livelli occupazionali per 11.036 risorse lavorative, contestualmente dichiarando un esubero di 2.251 unità; che, in attuazione del suddetto Accordo Quadro, e contestualmente alla sua stipulazione, con accordo aziendale del 12 luglio 2014 l' aveva pattuito l'apertura di due procedure di licenziamento collettivo, la prima CP_3 avviata con lettera del 31 luglio 2014 e conclusa con l'accordo dell'8 agosto 2014, la seconda avviata con lettera del 3 ottobre 2014 e conclusa con accordo del 24 ottobre 2014; che, pur facendo pacificamente parte fin dall'epoca del trasferimento d'azienda (1.1.2015) del compendio aziendale Cont trasferito dalla AI alla il rapporto lavorativo non era stato ripristinato da dopo la CP_11 pronuncia del Tribunale di Civitavecchia;
che, al contrario, con lettera del 12.07.2021, AI, ritenendosi ancora titolare del rapporto in questione, le aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
di aver proposto ricorso ex art. 1 della legge 92/2012 per l'accertamento del trasferimento ope legis del rapporto lavorativo in capo alla cessionaria CP_11 in amministrazione straordinaria, con tutte le conseguenze di ordine reintegratorio e
[...] risarcitorio;
che il giudice adito aveva dichiarato inammissibili le domande formulate nei confronti di ritenendo la predetta società carente di legittimazione passiva per non aver intimato CP_11 il licenziamento de quo e aveva respinto le domande nei confronti di AI, che dal 1° gennaio 2015 non svolgeva più attività di trasporto aereo;
che la tesi sostenuta dal primo giudice circa la carenza di legittimazione passiva di risultava smentita dai consolidati orientamenti della Corte CP_11 di Cassazione in tema di trasferimento d'azienda e di riammissione in servizio, negli organici della cessionaria, del dipendente licenziato dalla società cedente.
Si costituivano nel procedimento in opposizione e , le quali CP_11 Controparte_2 riproponevano le medesime eccezioni e conclusioni avanzate in sede di fase sommaria del procedimento, insistendo per il rigetto delle domande di parte opponente.
In particolare, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva e, in via Controparte_12 pregiudiziale, formulava istanza di sospensione del procedimento per la pendenza del giudizio in appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia resa tra la opponente e la Parte_1
AI. Eccepiva, inoltre, la decadenza per inadempimento dell'onere di preventiva impugnazione del mancato passaggio alle dipendenze della resistente Società Aerea Italiana, ex art. 32, comma 4, lett.
c), della L. n. 183/2010, e, in via subordinata, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità/infondatezza della domanda conseguente alla cessazione dell'attività di trasporto aereo da parte della CP_13
3
[...] in amministrazione straordinaria, disposta dall'art. 11 quater del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.
in via pregiudiziale, chiedeva la sospensione del procedimento di Controparte_2 opposizione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 337, comma secondo c.p.c. in ragione della pendenza di giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, ed eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate dalla Fede in quanto presupponenti la sussistenza, in capo ad essa AI, del requisito dimensionale di cui all'art. 18 della Legge 300/1970, nel caso di specie inesistente.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in accoglimento della opposizione e in riforma della ordinanza impugnata, dichiarava l'inesistenza e l'illegittimità del licenziamento irrogato da in data 12 luglio 2021 e, per l'effetto, ordinava ad Controparte_2
in amministrazione straordinaria di reintegrare nel suo posto di Controparte_12 Parte_1 lavoro con riconoscimento di una anzianità di servizio decorrente dal 1° giugno 2013; dichiarava, altresì, il diritto della al riconoscimento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima Pt_1 retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.360,62) nella misura di dodici mensilità, oltre accessori di legge e dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
dichiarava l'improcedibilità delle domande di condanna a contenuto economico;
compensava per la metà le spese di lite e condannava in AS e AI s.p.a., in solido, al pagamento della residua metà, liquidata in € Controparte_12
4.524,00, con distrazione.
In particolare, il giudice dell'opposizione: respingeva la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., dando atto che con sentenza n. 4825/2022, pubblicata il 6.12.2022, e passata in giudicato, la Corte di appello di Roma aveva respinto l'appello proposto dalla AI avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, confermando l'accertamento della nullità del termine finale apposto al contratto dell'1.6.2013 e della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla medesima data;
respingeva l'eccezione, sollevata da di decadenza per CP_11 inadempimento, da parte della lavoratrice, dell'onere di preventiva impugnazione del mancato passaggio alle sue dipendenze, ex art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010, nonché l'eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, in assenza di indici sintomatici dello stesso.
Nel merito, statuiva che l'accertamento giudiziale della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal 1° giugno 2013, in capo a AI, con sentenza di natura dichiarativa, aveva rappresentato per un presupposto necessario per ottenere il Parte_1 riconoscimento del successivo trasferimento del rapporto di lavoro ope legis dalla AI ad CP_11 che l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo con effetti ex tunc poteva essere
[...] emanato nei confronti della sola datrice di lavoro AI, non esistendo all'epoca della CP_11
4 stipulazione del contratto a termine con la che, pertanto, il rapporto di lavoro di Pt_1 Parte_1 era stato trasferito ope legis ad cessionaria, non essendo opponibile da parte di CP_11 quest'ultima l'esclusione prevista dall'accordo di cessione dell'azienda per i lavoratori non facenti parte dell'elenco dei lavoratori trasferiti, con la conseguenza che il licenziamento irrogato dalla cedente nel 2021 doveva essere considerato giuridicamente inesistente, con applicazione dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970, non potendo trovare applicazione nel caso di specie la tutela reintegratoria piena, in quanto la violazione dell'art. 2112 c.c. non prevede la nullità del recesso.
Riteneva, inoltre, infondata l'allegazione di relativa alla mancanza di organico e, CP_11 quindi, alla impossibilità di reintegrare la lavoratrice, in quanto dalla visura camerale della società, aggiornata al 6.9.2023, si ricavava un numero di lavoratori dipendenti pari a 3.023, e un numero di unità aziendali locali pari a 32, elementi che consentivano di ritenere che non vi fosse stata una cessazione totale dell'attività aziendale.
Dichiarava improcedibili le domande di condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra - che comunque accertava nell'importo di € 2.360,62 - essendo l' CP_11 in amministrazione straordinaria.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo reclamo (n. 1/2024 R.G.) per i motivi Parte_1 di seguito sinteticamente indicati:
1) erronea applicazione della c.d. tutela reale attenuata (art. 18, comma 4, St. Lav.) anziché della tutela reale piena (art. 18, comma 1, St. Lav.) al licenziamento correttamente ritenuto inesistente;
2) omessa pronuncia o errato rigetto della domanda di condanna della AI s.p.a., in solido con al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 18, comma 1, o, in Controparte_12 subordine, dall'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970;
3) erronea quantificazione della retribuzione globale di fatto utile al calcolo dell'indennità ex art. 18 St. Lav.;
4) erronea quantificazione delle spese di lite poste a carico delle società soccombenti: erronea qualificazione della causa come indeterminabile di media complessità, trattandosi, invece, di causa di valore indeterminabile di particolare complessità; erronea applicazione dei minimi tariffari;
erronea esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria svoltasi in sede sommaria e di opposizione;
erronea compensazione delle spese di lite nella misura del 50%;
5) erronea declaratoria di improcedibilità delle domande economiche nei confronti dell' in amministrazione straordinaria. CP_11
5 Ha, quindi, riproposto le domande formulate in primo grado, assorbite dalla decisione impugnata, e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“riformare, revocare e/o annullare nelle parti sopra impugnate la sentenza n. 10979/2023 pronunziata inter partes dal Tribunale di Roma - Giudice del Lavoro, dr.ssa De Renzis il 4/12/2023 e comunicata via
p.e.c. il 5/12/203, per i motivi tutti sopra visti o per quelli diversi ritenuti di giustizia e, per l'effetto, accogliere le domande tutte proposte nel presente giudizio dall'odierna ricorrente, come appresso integralmente ribadite:
a) in via principale:
a.1.- accertare e dichiarare - per i motivi tutti sopra esposti, o per quelli diversi ritenuti di giustizia -
l'inesistenza o, in subordine, la nullità, l'annullabilità e, comunque, l'inefficacia del licenziamento come sopra intimato alla signora dalla con lettera datata 12 Parte_1 Controparte_2 luglio 2021. Per l'effetto:
a.2.- ordinare alla IA Società Aerea Italiana S.p.a. in a.s., in persona dei Commissari straordinari
e legali rappresentanti pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, Legge 20.5.1970 n. 300, di reintegrare la signora nel suo posto di lavoro, con anzianità di servizio decorrente Parte_1 dall'1.2.2003, o – in subordine – dall'1.2.2007 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nonché con applicazione del trattamento retributivo e normativo previsto dal c.c.n.l. per il personale della CP_11 in a.s. – Sezione Assistenti di Volo, e successive modificazioni e integrazioni. Il tutto con salvezza
[...] della facoltà di chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, la corresponsione dell'indennità prevista dell'art. 18, III comma, del suddetto Statuto dei Lavoratori, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
a.3.- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e l a.s., in persona dei Commissari straordinari e legali Controparte_14 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro (o, in subordine, singolarmente, ciascuna per quanto di ragione), a corrispondere alla signora a titolo di indennità ex art. 18, comma primo, Parte_1 legge 20.5.1970 n. 300, ovvero a titolo risarcitorio e/o di adempimento contrattuale in base alle norme di diritto comune, una somma commisurata alla retribuzione globale di fatto che avrebbe percepito dal giorno del suddetto licenziamento (12/7/2021) fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita;
e segnatamente l'importo lordo di almeno Euro 3.455,17 (o, in subordine, quello di Euro
2.637,76, o in ulteriore subordine, quello diverso ritenuto di giustizia), calcolato in base all'ultima retribuzione globale di fatto spettante, come sopra determinata, per ciascun mese trascorso dalla data di trasferimento ope legis del rapporto lavorativo (1/1/2015) o, in subordine, dalla data di pubblicazione della suddetta sentenza n. 277/2018 del Tribunale del Lavoro di Civitavecchia (17/5/2018), o in ulteriore subordine dalla diversa data ritenuta di giustizia, fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (o alla diversa data ritenuta di giustizia);
6 a.4.- in via subordinata rispetto al punto a.3 che precede: condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle
[...] somme di cui al punto a.3 che precede, e condannare, altresì, in via generica l Controparte_15
in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore, al
[...] risarcimento del danno da licenziamento illegittimo di cui all'art. 18, comma 1, St. Lav. in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegra, senza determinazione del quantum debeatur, da quantificarsi in separata sede;
b) in via subordinata:
b.1.- accertare e dichiarare la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla ricorrente dalla per Controparte_2
l'effetto disporre l'annullamento e dichiarare l'inefficacia del licenziamento comminato dalla all'esponente con lettera del 12/7/2021 e ordinare alla IA Società Controparte_2
Aerea Italiana S.p.a. in a.s., in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma IV, Legge 20.5.1970 n. 300, di reintegrare la signora nel suo posto di lavoro, con anzianità di servizio decorrente dall'1.2.2003, o – in Parte_1 subordine – dall'1.2.2007 o dalla diversa data di giustizia, nonché applicazione del trattamento retributivo e normativo previsto dal c.c.n.l. per il personale in a.s. – Sezione Assistenti di CP_11
Volo, e successive modificazioni e integrazioni. Il tutto con salvezza della facoltà di chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, la corresponsione dell'indennità prevista dell'art.
18, III comma, del suddetto Statuto dei Lavoratori, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
b.2.- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e l a.s., in persona dei Commissari straordinari e legali Controparte_14 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di ragione), al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, nella sua misura massima pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, e così ad Euro 41.462,04 o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
il tutto con salvezza della facoltà di chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, la corresponsione dell'indennità sostitutiva della reintegra di cui al
III comma del novellato art. 18 della Legge n. 300 del 1970, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
b.3.- in via subordinata rispetto al punto b.2 che precede: condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle
[...] somme di cui al punto b.2 che precede, e condannare, altresì, in via generica l Controparte_15
in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore, al
[...] pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, nella sua misura
7 massima pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza determinazione del quantum debeatur, da quantificarsi in separata sede;
c) in via ulteriormente subordinata:
c.1.- accertare e dichiarare che, nel caso di specie, non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo del licenziamento addotto dalla a supporto del licenziamento Controparte_2 come sopra intimato;
per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, commi V e VII, della Legge n. 300 del 1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro tra la signora e la Parte_1 Controparte_2
con effetto dalla data del suddetto licenziamento (12/7/2021); e condannare la
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'IA Società Aerea Italiana
[...]
S.p.a. in a.s., in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro (o, in subordine, singolarmente ciascuna per quanto di ragione), al pagamento in favore dell'esponente dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui al comma V del novellato art. 18 L.
300 del 1970, nella sua misura massima, pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
e così al pagamento di almeno Euro 82.924,08 (o, in subordine e salvo gravame, al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia); il tutto tenendo conto della pluriennale anzianità di servizio dell'odierna ricorrente, del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti;
c.2.- in via subordinata rispetto al punto c.1 che precede: condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle
[...] somme di cui al punto c.1 che precede, e condannare, altresì, in via generica l Controparte_15
in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore, al
[...] pagamento dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui al comma V del novellato art. 18 L. 300 del 1970, nella sua misura massima, pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza determinazione del quantum debeatur, da quantificarsi in separata sede;
in via di ulteriore subordine accertare e dichiarare che il licenziamento oggetto di causa è illegittimo ed inefficace perché intimato dalla alla signora in violazione delle procedure di cui Controparte_2 Parte_1 all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni;
per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento (12/7/2021) e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l Controparte_2 Controparte_15
in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, in
[...] solido tra loro (o, in subordine, singolarmente, ciascuna per quanto di ragione), a corrispondere alla signora l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18, VI comma, L. 300 del 1970, nella sua Parte_1 misura massima pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
e così al pagamento della somma di Euro 41.462,04 ovvero, in subordine e salvo gravame, al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso
8 condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
l in persona dei Commissari straordinari e legali Controparte_15 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro (o, in subordine, singolarmente ciascuna per quanto di ragione), al versamento in favore dell'odierna ricorrente dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
condannare, infine, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, e l in persona dei Commissari straordinari e legali Controparte_15 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di ragione), a corrispondere all'odierna ricorrente, su tutte le somme sopra indicate, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo.
Con la più ampia salvezza di agire separatamente per ogni ulteriore somma dovuta a titolo retributivo
e/o risarcitorio, in particolare per le maggiori somme dovute a titolo retributivo in virtù degli aumenti del minimo tabellare e dell'IVMG intervenuti a partire dal 2013.
Clausola esecutiva come per legge”.
Si è costituita in giudizio la Controparte_16 chiedendo, preliminarmente, la riunione del giudizio n. 1/2024 R.G. al giudizio n. 13/2024 R.G., nel merito, contestando il reclamo e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità delle domande avanzate da ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. Parte_1
300/1970, in quanto presupponenti la sussistenza, in capo a AI, del requisito dimensionale di cui al medesimo art. 18, nel caso di specie inesistente;
nonché la decadenza dal diritto di azionare le tutele previste dall'art. 8 della L. n. 604/1966, non avendo la chiesto, neppure in via Pt_1 subordinata, l'applicazione delle suddette tutele. Nel merito, ha resistito al reclamo e ne ha chiesto il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ha, infine, proposto reclamo incidentale lamentando l'erronea quantificazione, da parte del giudice di primo grado, della retribuzione globale di fatto, non dovendo essere inclusa l'indennità di volo oraria (IVO), alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e sulla base del fatto che la non presta attività lavorativa dal 2013. Ha, infine, proposto un secondo motivo di reclamo Pt_1 incidentale, condizionato all'accoglimento del primo e/o del secondo motivo di reclamo principale, lamentando l'errata applicazione dell'art. 18 St. Lav., difettando in capo a AI il requisito dimensionale richiesto dalla norma.
Tutto ciò premesso, ha, così, concluso:
“- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate dalla sig.ra nei confronti di AI ex art. 18, commi 4 e ss. Legge n. 300/1970 e la decadenza dal diritto di Pt_1 azionare le tutele previste dall'art. 8 della Legge n. 604/1966;
9 - nel merito: in via principale, rigettare l'avversario Reclamo e/o rigettare tutte le domande avversarie ivi formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella presente memoria e con tutti gli effetti di legge;
in via incidentale, in caso di accoglimento del primo e/o del secondo motivo di Reclamo, riformare il capo della sentenza che ha ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 18 comma 4 della Legge
n. 300/1970; in via subordinata, in caso di accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra
condannare la Società al pagamento della sola indennità risarcitoria, nella misura minima Pt_1 prevista dalla legge, ad ogni modo nella misura massima di 6 mensilità e in base alla quantificazione della retribuzione globale di fatto calcolata da AI;
sempre in via incidentale, riformare il capo della sentenza che ha incluso nel calcolo della retribuzione globale di fatto il valore medio dell'IVO percepito dalla sig.ra Pt_1
- in ogni caso, dalle somme eventualmente dovute a parte reclamante dovrà essere detratto
l'aliunde perceptum, costituito da tutti i compensi percepiti dall'istante successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con AI. La prova dell' aliunde perceptum non può essere fornita altrimenti che con l'acquisizione di idonea documentazione volta all'accertamento dei redditi, ovvero tramite le certificazioni sullo stato occupazionale, rilasciate solo ai diretti interessati, dai competenti Uffici, per cui si chiede, sin d'ora e se del caso, che il Giudice ne ordini
l'esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.
Con vittoria di spese e onorari di entrambe le fasi del giudizio”.
Avverso la medesima sentenza ha proposto tempestivo reclamo anche (n. Controparte_12
13/2024 R.G.) per i motivi di seguito sinteticamente indicati:
1) omessa motivazione in merito all'eccezione di decadenza per inadempimento dell'onere di preventiva impugnazione, ex art. 32, comma 4, lett. c), della L. n. 183/2010 – in via subordinata, eccezione di costituzionalità della predetta disposizione, interpretata nel senso che le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) e d), della L. n. 183/2010, relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria, in rapporto agli artt. 3 e 41 Cost.;
2) le motivazioni della tesi interpretativa e, subordinatamente, della questione di costituzionalità relative all'applicazione della normativa decadenziale - sul richiamo legislativo alla “cessione del contratto di lavoro”;
3) in via subordinata, questione di costituzionalità in rapporto agli artt. 3 e 41 cost.
10 4) erronea e omessa motivazione sulla perdurante imputazione del rapporto di lavoro per cui è causa alla AI s.p.a. – rigetto dell'eccezione di risoluzione per mutuo consenso;
5) violazione di legge con riferimento al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da – infondatezza della domanda per erroneità dei presupposti giuridici CP_11 invocati dalla lavoratrice (art. 18 L. n. 300/1970), anche in rapporto al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 414
c.p.c. – infondatezza della domanda di reintegrazione formulata nei confronti di Controparte_12 in amministrazione straordinaria;
6) in via subordinata, erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di impossibilità sopravvenuta della reintegrazione in – violazione di legge e dei principi CP_11 di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di impossibilità della reintegrazione.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità del ricorso ovvero l'improseguibilità dell'azione di fronte all'Ecc.mo Tribunale adito in relazione alla persistenza della procedura di amministrazione straordinaria cui è attualmente sottoposta la convenuta, dichiarando la competenza a conoscere delle domande incidenti sul passivo in capo al Tribunale Civile di
Civitavecchia, Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti, con particolare riferimento alle domande richia-mate nel predetto Cap. VI del presente atto.
In via preliminare, respingere il ricorso per intervenuta decadenza si sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 4, lett. c), della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal medesimo art. 32 della legge n. 183 del 2010. In via alternativa e subordinata, voglia il Tribunale adito rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per
l'esame della questione di costituzionalità in rapporto agli artt. 3 e 41 Cost. dell'art. 32, comma 4, lett. c) della legge 4 novembre 2010, n. 183, interpretato nel senso che tale disposizione non trova applicazione nelle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo di-ritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria.
Nel merito respingere integralmente tutte le domande proposte dalla Sig.ra Parte_1 rappresentata e difesa come in epigrafe, giusta il ricorso cui si controdeduce, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata dichiarare inammissibilità/infondatezza della do-manda di reintegra in conseguenza della cessazione delle attività precedentemente svolte da parte della Società Aerea
11 italiana - S.A.I. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, disposta dall'art. 11-quater del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Con vittoria di spese”.
Si è costituita in giudizio resistendo al reclamo e chiedendone il rigetto, perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
insistendo per l'accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e riportandosi Controparte_2 alle difese e alle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione nel giudizio R.g.n. 1/2024.
Fallito il tentativo di conciliazione, per il quale le parti hanno chiesto un lungo rinvio al fine di valutare gli esiti delle procedure amministrative, rinviata la causa più volte per impedimento dei difensori delle parti, all'udienza del 24.6.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme di cui alla L. n. 92/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Reclamo principale proposto da reclamo incidentale proposto da AI s.p.a. Parte_2
(R.g.n. 1/2024).
I primi due motivi del reclamo principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente Parte_1 applicato la tutela reale attenuata (art. 18, comma 4, St. Lav.) anziché la tutela reale piena (art. 18, comma 1, St. Lav.) al licenziamento correttamente ritenuto inesistente;
nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi o ha implicitamente rigettato la domanda di condanna di AI s.p.a., in solido con al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 18, comma 1, o, in subordine, Controparte_12 dall'art. 18, comma 4, St. Lav;
oppure, in ulteriore subordine, non ha condannato le società, in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura prevista dalla disciplina di diritto comune in materia di nullità e di inadempimento delle obbligazioni derivanti da contratti a prestazioni corrispettive.
Le censure sono parzialmente fondate, nei limiti di seguito esposti, alla luce dei principi recentemente affermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 31551/2024, in analoga controversia, nell'esercizio della sua funzione di nomofilachia, ai quali questo Collegio intende conformarsi, e che vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (va rilevato che la sentenza impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, anch'essa pronunciata in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice da AI s.p.a. e aveva condannato alla reintegrazione della lavoratrice Controparte_12 nel posto di lavoro;
aveva condannato AI s.p.a. al pagamento della indennità risarcitoria ex art. 18,
12 comma 4, L. 300/1970 e aveva dichiarato l'improponibilità della domanda di condanna a contenuto economico azionata nei confronti di in quanto in amministrazione straordinaria). Controparte_12
Ha sostenuto la Suprema Corte: “12.- I predetti motivi devono ritenersi fondati sia perché il licenziamento intimato da AI alla lavoratrice dopo la cessione di azienda non può essere CP_17 definito illegittimo per ingiustificatezza (mancanza di gmo), bensì deve ritenersi giuridicamente inesistente. E sia perché la cedente AI non può essere condannata a pagare alcunché alla lavoratrice (neppure in via solidale), essendo il rapporto continuato ex lege col cessionario, unico soggetto obbligato a risarcire il danno.
13.- Il recesso perciò in quanto tam quam non esset non può essere affetto da ingiustificatezza, illegittimità o nullità che condurrebbero all'applicazione della tutela ex art. 18 L.300/70 o della tutela ex art 8 L.604/1966, trattandosi di un atto proveniente da soggetto estraneo al rapporto lavorativo, con conseguente impossibilità di ratifica da parte del cessionario. La tutela che ne segue è perciò quella di diritto comune, perché il rapporto deve considerarsi in essere e deve seguire la corresponsione di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, nei limiti che saranno indicati.
14.- Nei suddetti termini la giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi oramai assestata;
da ultimo in Cass. ord. n. 3235/2024, si precisa che "secondo la giurisprudenza pacifica e consolidata il licenziamento intervenuto dopo il passaggio ex lege del rapporto di lavoro, garantito dall'effetto legale ex art. 2112 c.c. in caso di cessione di azienda (o retrocessione), è tam quam non esset e non deve essere impugnato in alcun termine di decadenza, perché non si discute nemmeno di licenziamenti e della relativa disciplina. La domanda svolta dal lavoratore in tali casi è intesa soltanto a far valere l'effettività del passaggio;
ad avvalersi cioè degli effetti ex lege della cessione
e non ad impugnare un licenziamento che per essere intervenuto dopo il passaggio è inidoneo ad inficiare gli effetti legali del passaggio ed a determinare alcuna estinzione del rapporto;
anche per difetto di legittimazione sostanziale e di titolarità del rapporto in capo al cedente. Il rispetto della normativa sui licenziamenti individuali, ivi compreso l'onere del rispetto della impugnazione, deve ritenersi richiamato dall'art. 2112, 4 comma c.c. solo per i casi di possibile recesso da parte del cedente prima che l'effetto di continuità garantito dal 1 comma dell'articolo 2112 c.c. possa esprimere i suoi effetti".
Negli stessi termini si era già pronunciata la sentenza n. 27322 del 26/09/2023 " In caso di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene ope legis ex art. 2112 c.c., sicché il licenziamento intimato dal cedente successivamente alla cessione è totalmente privo di effetti"; ed in precedenza sentenza n. 8621 del 23/06/2001 "Il licenziamento intimato da soggetto
13 che non riveste la qualità di datore di lavoro è totalmente privo di effetti, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non è configurabile alcun onere di impugnazione per i destinatari dell'atto."
15.- La conclusione presa è oggi avvalorata dall'art. 80-bis del D.L. 34/2020, il quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall'art. 38, comma 3, del
D.Lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente in quanto interposto. La norma è di interpretazione autentica ed è quindi applicabile retroattivamente anche
a controversie sorte precedentemente alla sua entrata in vigore. Essa è già stata estesa da questa
Corte per identità di ratio anche al cd. appalto non genuino di servizi (Cass. n. 32412 del
22/11/2023) e richiamata anche a proposito del licenziamento intimato dal cedente dopo la cessione di azienda (da Cass. n. 3235/2024).
16.- Pertanto, per concludere sul punto, occorre ribadire che il licenziamento intimato a non domino, da un soggetto effettivamente estraneo al rapporto (datore di lavoro formale, apparente o comunque soggetto non legittimato), non sia idoneo in nessun caso ad esplicare effetti sul rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale.
…
28. … I primi due motivi del ricorso proposti da devono ritenersi fondati;
anzitutto in CP_17 relazione e nei limiti di quanto affermato in precedenza per il ricorso di AI (motivi 5 e 6), avendo la Corte di appello applicato l'art. 18, 4 comma, L.300/1970 ad una ipotesi di licenziamento inesistente rispetto alla quale opera la continuità del rapporto ed il risarcimento del danno di diritto comune.
La motivazione della pronuncia è altresì contraddittoria, perché la Corte ha affermato in primis
l'inesistenza e la nullità del licenziamento;
ma poi ha affermato che alla violazione del 2112 c.c. si applicasse la tutela per la mancanza del fatto ex art 18, 4 comma. Mentre, come già detto, va applicata la tutela di diritto comune con l'accertamento della continuità del rapporto ed il risarcimento del danno.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. n. 19042/2024) per il periodo precedente all'accertamento giudiziale del rapporto, il risarcimento del danno è subordinato alla messa in mora del datore di lavoro obbligato (in ipotesi anche contenuta nel ricorso introduttivo); mentre dalla data della sentenza della Corte di appello che ha accertato la continuità del rapporto con sono comunque dovute tutte le retribuzioni maturate in favore della lavoratrice. CP_11
Come già detto, il quantum dovuto non può essere posto a carico di entrambe le parti della cessione, in via solidale, essendo obbligato il solo datore di lavoro cessionario tenuto CP_11
a garantire ex lege la continuità del rapporto di lavoro ed a corrispondere la retribuzione. Tuttavia la domanda di condanna non può essere pronunciata nei confronti di in CP_11
14 amministrazione straordinaria secondo l'accertamento già statuito nella causa dalla Corte di appello, senza sottoposizione ad alcuna censura in questa sede di cassazione”.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, correttamente il Tribunale ha dichiarato l'inesistenza del licenziamento irrogato da AI s.p.a. a in data 12.7.2021, ma ha Parte_1 errato nell'applicare la tutela prevista dall'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, dovendosi applicare, nel caso di specie, la tutela di diritto comune con l'accertamento della continuità del rapporto e il risarcimento del danno.
In particolare, per il periodo antecedente alla sentenza del Tribunale di Roma oggetto di gravame, che ha accertato la continuità del rapporto di lavoro della con spetta alla Pt_1 CP_11 lavoratrice il risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate e non percepite, dalla data di messa in mora del datore di lavoro obbligato, ossia dalla data di ricevimento, da parte di CP_11 della lettera di impugnativa del licenziamento, contenente anche la richiesta risarcitoria
[...]
(16.8.2021); mentre per il periodo successivo, spettano alla lavoratrice le retribuzioni maturate e non percepite.
1.1. A ciò consegue il rigetto del secondo motivo di reclamo incidentale, condizionato all'accoglimento del primo o del secondo motivo di reclamo principale - con il quale la AI s.p.a. ha lamentato l'errata applicazione da parte del Tribunale dell'art. 18 L. n. 300/1970, difettando in capo a AI il requisito dimensionale richiesto dalla norma - non essendo applicabile, come si è visto, al caso di specie tale norma.
Osserva, inoltre, il Collegio che, con riferimento a tale secondo motivo di reclamo incidentale, vi è anche una carenza di interesse ad agire della AI s.p.a., non avendo il giudice di primo grado condannato tale società al pagamento dell'indennità risarcitoria.
2. Il terzo motivo di reclamo, con il quale ha lamentato l'erronea quantificazione Parte_1 della retribuzione globale di fatto utile al calcolo dell'indennità ex art. 18 St. Lav., risulta assorbito, alla luce di quanto affermato nel capo che precede, non applicandosi al caso di specie la disciplina risarcitoria dettata dall'art. 18 L. n. 300/1970 e il criterio della retribuzione globale di fatto, ma quella ordinaria, riferita al risarcimento di diritto comune, da computarsi secondo i criteri generali di calcolo, sulla base della natura retributiva del danno azionato in giudizio (Cass. n. 31551/2024).
Per gli stessi motivi, risulta assorbito il primo motivo del reclamo incidentale proposto da AI spa, in quanto anch'esso riferito al calcolo della retribuzione globale di fatto prevista dall'art. 18 L. n.
300/1970.
3. Anche il quarto motivo di reclamo, con il quale la reclamante ha lamentato l'erronea quantificazione delle spese di lite da parte del Tribunale, risulta assorbito, dovendo questo Collegio
15 procedere alla riliquidazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio, stante la parziale modifica della sentenza di primo grado.
4. Con il quinto motivo di reclamo, ha censurato la sentenza impugnata nella pare in Parte_1 cui ha dichiarato improcedibili le domande di condanna economica formulate ai danni dell'
[...]
a.s. CP_18
Ha sostenuto, in particolare, che, nel caso di specie siamo in presenza di crediti originati da un licenziamento intimato dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, riconducibile alla categoria dei crediti prededucibili(o di “massa”) di cui all'art. 111, comma 1, n. 1), L.F. in quanto sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza (art. 20 D.lgs. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza). Tali crediti sono, per loro natura, liquidi ed esigibili e meritevoli di essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto (art. 111bis, comma 1, L.F.).
In subordine, ha lamentato che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere fondata e meritevole di accoglimento quanto meno la richiesta di condanna generica della sola
[...]
, in persona dei Commissari Straordinari pro Controparte_16 tempore, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo ex art. 18, Legge n. 300 del 1970, commisurato alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento (12/7/2021) fino a quello della effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza determinazione del quantum debeatur.
Anche tali censure non colgono nel segno.
Ed infatti, il credito in oggetto non è né riferibile agli organi della procedura concorsuale né strumentale alla prosecuzione dell'attività o alla conservazione dei beni aziendali, come richiesto dall'art. 111 L.F. (Cass. n. 1513/2014).
Il Tribunale ha fatto, quindi, corretta applicazione del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche nell'ipotesi di sottoposizione della società datrice alla procedura di amministrazione straordinaria sussiste la perdurante competenza del giudice del lavoro in relazione alla domanda di mero accertamento, come la domanda volta all'annullamento del licenziamento (Cass. n. 41586/2021; n. 15066/2017; n. 19271/2013; n. 13877/2004); ha, inoltre, effettuato la distinzione tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde
16 opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura (Cass. n. 41586/2021; n. 8437/2020).
Nel caso di specie opera, infatti, il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il singolo creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria
(anche dinanzi al giudice del lavoro), se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e, se proposta dopo, diventa improseguibile, discendendo tali vizi, rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di cassazione, dalle norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum”.
5. Reclamo proposto da (R.g.n. 13/2024). Controparte_12
I primi tre motivi di reclamo proposti da che possono essere esaminati Controparte_12 congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
Ha lamentato, in particolare, la società che il Tribunale non avrebbe motivato in merito all'eccezione di decadenza per inadempimento dell'onere di preventiva impugnazione, ex art. 32, comma 4, lett. c), della L. n. 183/2010; in via subordinata, ha sollevato l'eccezione di costituzionalità della predetta disposizione, interpretata nel senso che le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) e d), della L. n. 183/2010, relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria, in rapporto agli artt. 3 e 41 Cost..
Osserva il Collegio che, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, il Tribunale ha ampiamente motivato sulla eccezione di decadenza, così argomentando: “Tale eccezione, disattesa anche dal primo Giudice, non è fondata alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte di
Cassazione, che, in fattispecie analoghe alla presente, ha puntualizzato che nel caso in cui il lavoratore non impugni la “cessione del contratto di lavoro” nell'ambito di un trasferimento
d'azienda ex art. 2112 c.c., ma, all'inverso, la rivendichi, non sono applicabili né l'ipotesi prevista della L. n. 183/2010, art. 32, co. 4, lett. c), né quella di cui alla lett. d) del medesimo co.
4. Nello specifico, la Corte precisa che la lett. c) di cui all'art. 32, co. 4, L. n. 183/2010 riguarda il caso in cui il lavoratore contesti la cessione del contratto o, meglio, il passaggio del rapporto di lavoro,
17 mentre restano estranee alla stessa le ipotesi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda (formalmente deliberato dal datore di lavoro cedente) e voglia pertanto ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure chieda di accertare l'avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro col cessionario (cfr. anche Cass. n. 9750/2019,
13648/2019, 13179/2017). Parimenti non è applicabile l'art. 32, comma 4, lett. d della citata legge, contenente una norma di natura eccezionale che impone un'interpretazione rigorosa in linea con i limiti previsti dalla Costituzione, dal diritto Euro-unitario e dal diritto convenzionale (Convenzione europea dei diritti dell'Uomo). Si richiamano in tal senso Cass. n. 28750 del 2019; Cass. n. 13179 del 2017; Cass. n. 4883 del 2020, Cass. n.15234/2022”.
Tale motivazione, che questo Collegio condivide, è conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, anche di recente (Cass. n. 31551/2024), ha statuito che: “la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità
(cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 13648 del 2019).
A fortiori non risulta applicabile la L. n. 183 del 2010, art. art. 32, comma 4, lett. d), la quale comunque postula l'invocazione della illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 cod. civ. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 3235/2024; Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n. 13179 del 2017; conf. Cass. n. 4883 del 2020; n. 10415 del 01/06/2020).
6. E' infondato anche il quarto motivo, con il quale ha censurato la sentenza impugnata CP_11 nella parte in cui ha disatteso “l'eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso in assenza di indici sintomatici dello stesso”.
Ha sostenuto parte appellante di aver fatto riferimento al “mutuo consenso” con riguardo alla volontaria permanenza della Fede alle dipendenze della AI s.p.a., la quale per più di sei anni non avrebbe avanzato alcuna pretesa nei confronti di in A.S. Controparte_12
Anche tale censura non coglie nel segno.
La Fede ha, infatti, impugnato il termine apposto al contratto di lavoro con la AI s.p.a., ottenendo il ripristino di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale società con effetto dall'1.6.2013
e ha resistito nel giudizio di appello per ottenere la conferma della sentenza di primo grado, e ciò al
18 fine di avanzare la successiva richiesta di trasferimento del proprio rapporto di lavoro all'
[...]
ha, quindi, impugnato il licenziamento comminatole da AI s.p.a., agendo in giudizio CP_12 anche nei confronti di quale cessionaria del settore al quale la Controparte_12 Pt_1 pacificamente apparteneva.
7. Altresì infondato è il quinto motivo di reclamo - con il quale la società ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
- per i motivi già espressi al capo 1 della presente sentenza. CP_11
Ed infatti, essendo stata dichiarata, dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza passata in giudicato, la sussistenza, tra e la AI s.p.a, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 indeterminato dall'1.6.2013, a seguito della declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con conseguente condanna della AI al ripristino del rapporto lavorativo a decorrere dalla medesima data, il suddetto rapporto di lavoro è continuato ex lege con la cessionaria a CP_11 cui nel 2015 è stato trasferito il ramo “Aviation” in cui la operava. Pt_1
Correttamente, quindi, il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da essendo obbligato il solo datore di lavoro cessionario ( , CP_11 CP_11 tenuto a garantire ex lege la continuità del rapporto di lavoro e a corrispondere la retribuzione (Cass.
n. 31551/2024).
8. Anche il sesto motivo di reclamo - con il quale la società ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di impossibilità sopravvenuta della reintegrazione in della lavoratrice, avendo tale società cessato ogni attività produttiva, con conseguente CP_11 sospensione in CIGS del personale ancora in forze - risulta infondato alla luce di quanto già esposto nel capo 1 della sentenza.
Ed infatti, nel caso di specie, il licenziamento intimato alla è giuridicamente inesistente, in Pt_1 quanto intimato da un soggetto estraneo al rapporto lavorativo, con la conseguenza che il rapporto di lavoro di deve considerarsi ancora in essere con la a.s., in Parte_1 Controparte_18 mancanza di un valido atto di recesso.
9. Per tutti i motivi che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, deve essere dichiarata l'inesistenza del licenziamento intimato a da AI Parte_1
s.p.a. in data 12.7.2021, e, conseguentemente, la prosecuzione del rapporto di lavoro, tuttora in essere, tra e in a.s., con ogni effetto di legge. Parte_1 Controparte_15
Deve essere, inoltre, dichiarato il diritto di a percepire da in a.s. il Parte_1 Controparte_12 risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate e non percepite dalla data di messa in mora del datore di lavoro obbligato, ossia dalla data di ricevimento, da parte di della lettera CP_11 di impugnativa del licenziamento, contenente anche la richiesta risarcitoria (16.8.2021) alla data
19 della sentenza oggetto di reclamo (4.12.2023), nonché le retribuzioni maturate e non percepite dal
5.12.2023 , oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.
Devono, invece, essere respinti il reclamo incidentale proposto da AI s.p.a. e il reclamo proposto da Controparte_12
10. In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione (applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, nonché in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni – costituite nella specie dalla posizione di terzietà di
AI s.p.a. all'esito del giudizio– le spese di lite del doppio grado del giudizio, nei confronti di AI
s.p.a., possono essere interamente compensate.
Al contrario, nei rapporti tra e le spese di lite del doppio Parte_1 Controparte_19 grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, da distrarsi in favore dell'avv. Claudio Rizzo, che si è dichiarato antistatario, dovendosi evidenziare che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria.
A tale ultimo proposito non sfugge al Collegio l'ampia portata dell'art. 4, quinto comma, lett. c), del
D.M. n. 55 del 2014, laddove definisce la “fase istruttoria”. Non deve, tuttavia, trascurarsi che la medesima norma, dopo aver descritto le attività ascrivibili alla fase, chiarisce che la stessa “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Ebbene, nella specie, una fase istruttoria in quanto tale, in concreto, non vi è stata. Ritiene, infatti, il
Collegio che le istanze contenute nel ricorso di primo grado non giustificano – a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante - la liquidazione del compenso in parola. Esse, infatti, non rivestono rilievo autonomo rispetto al ricorso introduttivo e, pertanto, ricadono, ai fini del compenso, nella “fase introduttiva del giudizio”.
In proposito giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n. 55/2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Cass. n. 2081/2024; n. 19028/2023). Nella specie, come detto, non sono state avanzate richieste istruttorie al di fuori degli atti introduttivi, non è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno, è stata fissata un'udienza a tali fini.
20 Deve, infine, darsi atto che sussistono per AI s.p.a. e per in a.s. i presupposti per Controparte_12 il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- dichiara l'inesistenza del licenziamento intimato a da AI s.p.a. in data 12.7.2021; Parte_1 dichiara la prosecuzione del rapporto di lavoro, tuttora in essere, tra e Parte_1 [...] in a.s., con ogni effetto di legge;
Controparte_15
- dichiara il diritto di a percepire da a.s. tutte le retribuzioni dal Parte_1 Controparte_18
16.8.2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
- respinge il reclamo incidentale proposto da AI s.p.a. e il reclamo proposto da Controparte_12
- condanna in a.s. al pagamento, in favore di delle spese di lite del Controparte_12 Parte_1 doppio grado di giudizio, che liquida in € 7.500,00 quanto al primo grado, e in € 7.000,00 quanto al secondo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Claudio Rizzo;
- compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio nei confronti di AI s.p.a.;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi, per AI s.p.a. e per il raddoppio Controparte_19 del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Roma, 24.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte composta da dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di secondo grado n. 1/2024 R.G., alla quale è stata riunita la n. 13/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Rizzo, come da procura in atti Parte_1
reclamante e reclamata incidentale nel giudizio n. 1/2024 e reclamata nel giudizio n. 13/2024 R.G.
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bellomo, come da procura in atti
reclamata nel giudizio n. 1/2024 e reclamante nel giudizio n. 13/2024 R.G.
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Maria Grazia Sansone e Filippo Di Peio, come da procura in atti
reclamata e reclamante incidentale nel giudizio n. 1/2024 e reclamata nel giudizio n. 13/2024
Oggetto: reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10979/2023 del 4.12.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.7.2022 proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 di rigetto n. 59130/2022, emessa dal Tribunale di Roma il 14.6.2022, chiedendone la riforma/revoca e/o l'annullamento, con conseguente accoglimento delle conclusioni dettagliatamente formulate in
1 ricorso in merito all'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del licenziamento intimatole dalla con lettera datata 12.7.2021. Controparte_2
A sostegno dell'opposizione esponeva: di avere iniziato a lavorare per l' nel 2000, in virtù di CP_3 plurime assunzioni prima con IA Team S.p.a., e poi con l'IA S.p.A. (che aveva incorporato la prima dall'1.8.2002), con la qualifica e per lo svolgimento delle mansioni di
Assistente di Volo, nelle sedi lavorative di Roma e Milano, nei periodi (oltre 4 anni di servizio cumulativo) e per le causali indicati nella tabella di cui al ricorso;
che il 1° luglio 2007 CP_3 aveva trasformato l'ultimo rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, con assegnazione della ricorrente alla sede di Milano – Aeroporti di Linate e Malpensa, e con riconoscimento di un'anzianità di servizio decorrente dal 1° febbraio 2007 (anzianità che, al contrario, in virtù dei periodi di lavoro a termine come sopra svolti, doveva essere retrodatata di almeno 4 anni e fatta quindi decorrere dal 1° febbraio 2003); di essere stata trasferita, dopo un periodo lavorativo a
Milano, a Roma con decorrenza 1° aprile 2008; che, a seguito dell'ammissione di IA L.A.I
s.p.a., con D.P.C.M. del 29.8.2008, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 del D.L. 23.12.2003 n. 347 e della dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale di
Roma – Sezione Fallimentare con sentenza n. 287/2008, C.A.I. - Compagnia Aerea Italiana s.p.a. aveva presentato un'offerta preliminare di acquisto dei cespiti materiali e immateriali dell' , CP_3 con le modalità e le procedure di cui al D.L. 134/2008 e aveva iniziato, in data 13 gennaio 2009, una volta accettata l'offerta, ad operare con gli asset e il personale acquisiti dalla precedente compagnia di bandiera;
di non essere stata selezionata per l'assunzione in AI, malgrado il possesso di requisiti più favorevoli rispetto ad altri colleghi risultati, invece, destinatari della proposta di assunzione e di essere stata posta, con lettera del 7 dicembre 2008, in CIGS dal 10 dicembre 2008, e dopo un quadriennio collocata in mobilità con effetto dal 13 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 223/1991; di essere stata successivamente assunta da AI ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 368/2001 con contratto a termine, decorrente dall'1.6.2013 al 31.8.2013, presso lo scalo di Roma Fiumicino, con la qualifica e per l'espletamento delle mansioni di
Assistente di Volo;
di avere impugnato dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, alla fine del periodo contrattuale, la clausola del termine, chiedendo la conversione del rapporto lavorativo da tempo determinato a tempo indeterminato e di avere ottenuto sentenza di accoglimento n. 277/2018, con la quale era stata dichiarata la nullità del termine finale apposto al contratto dell'1.6.2013 e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla medesima data, con conseguente condanna di AI S.p.a. al ripristino del rapporto lavorativo e al risarcimento del danno nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
che, avverso la predetta sentenza, la società avversaria aveva proposto appello;
che, nelle more del giudizio, con Accordo
2 Quadro Istituzionale del 12 luglio 2014 l' aveva concordato con le organizzazioni Controparte_4 sindacali ( , , e e le associazioni CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 professionali di settore ( e ), un piano di risanamento, implicante la cessione dei CP_9 CP_10 compendi aziendali di volo a una nuova realtà societaria ( , di cui avrebbe acquisito una CP_11 quota del 49% la compagnia araba Ethiad, con conservazione dei livelli occupazionali per 11.036 risorse lavorative, contestualmente dichiarando un esubero di 2.251 unità; che, in attuazione del suddetto Accordo Quadro, e contestualmente alla sua stipulazione, con accordo aziendale del 12 luglio 2014 l' aveva pattuito l'apertura di due procedure di licenziamento collettivo, la prima CP_3 avviata con lettera del 31 luglio 2014 e conclusa con l'accordo dell'8 agosto 2014, la seconda avviata con lettera del 3 ottobre 2014 e conclusa con accordo del 24 ottobre 2014; che, pur facendo pacificamente parte fin dall'epoca del trasferimento d'azienda (1.1.2015) del compendio aziendale Cont trasferito dalla AI alla il rapporto lavorativo non era stato ripristinato da dopo la CP_11 pronuncia del Tribunale di Civitavecchia;
che, al contrario, con lettera del 12.07.2021, AI, ritenendosi ancora titolare del rapporto in questione, le aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
di aver proposto ricorso ex art. 1 della legge 92/2012 per l'accertamento del trasferimento ope legis del rapporto lavorativo in capo alla cessionaria CP_11 in amministrazione straordinaria, con tutte le conseguenze di ordine reintegratorio e
[...] risarcitorio;
che il giudice adito aveva dichiarato inammissibili le domande formulate nei confronti di ritenendo la predetta società carente di legittimazione passiva per non aver intimato CP_11 il licenziamento de quo e aveva respinto le domande nei confronti di AI, che dal 1° gennaio 2015 non svolgeva più attività di trasporto aereo;
che la tesi sostenuta dal primo giudice circa la carenza di legittimazione passiva di risultava smentita dai consolidati orientamenti della Corte CP_11 di Cassazione in tema di trasferimento d'azienda e di riammissione in servizio, negli organici della cessionaria, del dipendente licenziato dalla società cedente.
Si costituivano nel procedimento in opposizione e , le quali CP_11 Controparte_2 riproponevano le medesime eccezioni e conclusioni avanzate in sede di fase sommaria del procedimento, insistendo per il rigetto delle domande di parte opponente.
In particolare, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva e, in via Controparte_12 pregiudiziale, formulava istanza di sospensione del procedimento per la pendenza del giudizio in appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia resa tra la opponente e la Parte_1
AI. Eccepiva, inoltre, la decadenza per inadempimento dell'onere di preventiva impugnazione del mancato passaggio alle dipendenze della resistente Società Aerea Italiana, ex art. 32, comma 4, lett.
c), della L. n. 183/2010, e, in via subordinata, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità/infondatezza della domanda conseguente alla cessazione dell'attività di trasporto aereo da parte della CP_13
3
[...] in amministrazione straordinaria, disposta dall'art. 11 quater del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.
in via pregiudiziale, chiedeva la sospensione del procedimento di Controparte_2 opposizione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 337, comma secondo c.p.c. in ragione della pendenza di giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, ed eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate dalla Fede in quanto presupponenti la sussistenza, in capo ad essa AI, del requisito dimensionale di cui all'art. 18 della Legge 300/1970, nel caso di specie inesistente.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in accoglimento della opposizione e in riforma della ordinanza impugnata, dichiarava l'inesistenza e l'illegittimità del licenziamento irrogato da in data 12 luglio 2021 e, per l'effetto, ordinava ad Controparte_2
in amministrazione straordinaria di reintegrare nel suo posto di Controparte_12 Parte_1 lavoro con riconoscimento di una anzianità di servizio decorrente dal 1° giugno 2013; dichiarava, altresì, il diritto della al riconoscimento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima Pt_1 retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.360,62) nella misura di dodici mensilità, oltre accessori di legge e dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
dichiarava l'improcedibilità delle domande di condanna a contenuto economico;
compensava per la metà le spese di lite e condannava in AS e AI s.p.a., in solido, al pagamento della residua metà, liquidata in € Controparte_12
4.524,00, con distrazione.
In particolare, il giudice dell'opposizione: respingeva la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., dando atto che con sentenza n. 4825/2022, pubblicata il 6.12.2022, e passata in giudicato, la Corte di appello di Roma aveva respinto l'appello proposto dalla AI avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, confermando l'accertamento della nullità del termine finale apposto al contratto dell'1.6.2013 e della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla medesima data;
respingeva l'eccezione, sollevata da di decadenza per CP_11 inadempimento, da parte della lavoratrice, dell'onere di preventiva impugnazione del mancato passaggio alle sue dipendenze, ex art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010, nonché l'eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, in assenza di indici sintomatici dello stesso.
Nel merito, statuiva che l'accertamento giudiziale della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal 1° giugno 2013, in capo a AI, con sentenza di natura dichiarativa, aveva rappresentato per un presupposto necessario per ottenere il Parte_1 riconoscimento del successivo trasferimento del rapporto di lavoro ope legis dalla AI ad CP_11 che l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo con effetti ex tunc poteva essere
[...] emanato nei confronti della sola datrice di lavoro AI, non esistendo all'epoca della CP_11
4 stipulazione del contratto a termine con la che, pertanto, il rapporto di lavoro di Pt_1 Parte_1 era stato trasferito ope legis ad cessionaria, non essendo opponibile da parte di CP_11 quest'ultima l'esclusione prevista dall'accordo di cessione dell'azienda per i lavoratori non facenti parte dell'elenco dei lavoratori trasferiti, con la conseguenza che il licenziamento irrogato dalla cedente nel 2021 doveva essere considerato giuridicamente inesistente, con applicazione dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970, non potendo trovare applicazione nel caso di specie la tutela reintegratoria piena, in quanto la violazione dell'art. 2112 c.c. non prevede la nullità del recesso.
Riteneva, inoltre, infondata l'allegazione di relativa alla mancanza di organico e, CP_11 quindi, alla impossibilità di reintegrare la lavoratrice, in quanto dalla visura camerale della società, aggiornata al 6.9.2023, si ricavava un numero di lavoratori dipendenti pari a 3.023, e un numero di unità aziendali locali pari a 32, elementi che consentivano di ritenere che non vi fosse stata una cessazione totale dell'attività aziendale.
Dichiarava improcedibili le domande di condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra - che comunque accertava nell'importo di € 2.360,62 - essendo l' CP_11 in amministrazione straordinaria.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo reclamo (n. 1/2024 R.G.) per i motivi Parte_1 di seguito sinteticamente indicati:
1) erronea applicazione della c.d. tutela reale attenuata (art. 18, comma 4, St. Lav.) anziché della tutela reale piena (art. 18, comma 1, St. Lav.) al licenziamento correttamente ritenuto inesistente;
2) omessa pronuncia o errato rigetto della domanda di condanna della AI s.p.a., in solido con al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 18, comma 1, o, in Controparte_12 subordine, dall'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970;
3) erronea quantificazione della retribuzione globale di fatto utile al calcolo dell'indennità ex art. 18 St. Lav.;
4) erronea quantificazione delle spese di lite poste a carico delle società soccombenti: erronea qualificazione della causa come indeterminabile di media complessità, trattandosi, invece, di causa di valore indeterminabile di particolare complessità; erronea applicazione dei minimi tariffari;
erronea esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria svoltasi in sede sommaria e di opposizione;
erronea compensazione delle spese di lite nella misura del 50%;
5) erronea declaratoria di improcedibilità delle domande economiche nei confronti dell' in amministrazione straordinaria. CP_11
5 Ha, quindi, riproposto le domande formulate in primo grado, assorbite dalla decisione impugnata, e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“riformare, revocare e/o annullare nelle parti sopra impugnate la sentenza n. 10979/2023 pronunziata inter partes dal Tribunale di Roma - Giudice del Lavoro, dr.ssa De Renzis il 4/12/2023 e comunicata via
p.e.c. il 5/12/203, per i motivi tutti sopra visti o per quelli diversi ritenuti di giustizia e, per l'effetto, accogliere le domande tutte proposte nel presente giudizio dall'odierna ricorrente, come appresso integralmente ribadite:
a) in via principale:
a.1.- accertare e dichiarare - per i motivi tutti sopra esposti, o per quelli diversi ritenuti di giustizia -
l'inesistenza o, in subordine, la nullità, l'annullabilità e, comunque, l'inefficacia del licenziamento come sopra intimato alla signora dalla con lettera datata 12 Parte_1 Controparte_2 luglio 2021. Per l'effetto:
a.2.- ordinare alla IA Società Aerea Italiana S.p.a. in a.s., in persona dei Commissari straordinari
e legali rappresentanti pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, Legge 20.5.1970 n. 300, di reintegrare la signora nel suo posto di lavoro, con anzianità di servizio decorrente Parte_1 dall'1.2.2003, o – in subordine – dall'1.2.2007 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nonché con applicazione del trattamento retributivo e normativo previsto dal c.c.n.l. per il personale della CP_11 in a.s. – Sezione Assistenti di Volo, e successive modificazioni e integrazioni. Il tutto con salvezza
[...] della facoltà di chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, la corresponsione dell'indennità prevista dell'art. 18, III comma, del suddetto Statuto dei Lavoratori, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
a.3.- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e l a.s., in persona dei Commissari straordinari e legali Controparte_14 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro (o, in subordine, singolarmente, ciascuna per quanto di ragione), a corrispondere alla signora a titolo di indennità ex art. 18, comma primo, Parte_1 legge 20.5.1970 n. 300, ovvero a titolo risarcitorio e/o di adempimento contrattuale in base alle norme di diritto comune, una somma commisurata alla retribuzione globale di fatto che avrebbe percepito dal giorno del suddetto licenziamento (12/7/2021) fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita;
e segnatamente l'importo lordo di almeno Euro 3.455,17 (o, in subordine, quello di Euro
2.637,76, o in ulteriore subordine, quello diverso ritenuto di giustizia), calcolato in base all'ultima retribuzione globale di fatto spettante, come sopra determinata, per ciascun mese trascorso dalla data di trasferimento ope legis del rapporto lavorativo (1/1/2015) o, in subordine, dalla data di pubblicazione della suddetta sentenza n. 277/2018 del Tribunale del Lavoro di Civitavecchia (17/5/2018), o in ulteriore subordine dalla diversa data ritenuta di giustizia, fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (o alla diversa data ritenuta di giustizia);
6 a.4.- in via subordinata rispetto al punto a.3 che precede: condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle
[...] somme di cui al punto a.3 che precede, e condannare, altresì, in via generica l Controparte_15
in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore, al
[...] risarcimento del danno da licenziamento illegittimo di cui all'art. 18, comma 1, St. Lav. in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegra, senza determinazione del quantum debeatur, da quantificarsi in separata sede;
b) in via subordinata:
b.1.- accertare e dichiarare la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla ricorrente dalla per Controparte_2
l'effetto disporre l'annullamento e dichiarare l'inefficacia del licenziamento comminato dalla all'esponente con lettera del 12/7/2021 e ordinare alla IA Società Controparte_2
Aerea Italiana S.p.a. in a.s., in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma IV, Legge 20.5.1970 n. 300, di reintegrare la signora nel suo posto di lavoro, con anzianità di servizio decorrente dall'1.2.2003, o – in Parte_1 subordine – dall'1.2.2007 o dalla diversa data di giustizia, nonché applicazione del trattamento retributivo e normativo previsto dal c.c.n.l. per il personale in a.s. – Sezione Assistenti di CP_11
Volo, e successive modificazioni e integrazioni. Il tutto con salvezza della facoltà di chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, la corresponsione dell'indennità prevista dell'art.
18, III comma, del suddetto Statuto dei Lavoratori, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
b.2.- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e l a.s., in persona dei Commissari straordinari e legali Controparte_14 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di ragione), al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, nella sua misura massima pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, e così ad Euro 41.462,04 o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
il tutto con salvezza della facoltà di chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, la corresponsione dell'indennità sostitutiva della reintegra di cui al
III comma del novellato art. 18 della Legge n. 300 del 1970, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
b.3.- in via subordinata rispetto al punto b.2 che precede: condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle
[...] somme di cui al punto b.2 che precede, e condannare, altresì, in via generica l Controparte_15
in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore, al
[...] pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, nella sua misura
7 massima pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza determinazione del quantum debeatur, da quantificarsi in separata sede;
c) in via ulteriormente subordinata:
c.1.- accertare e dichiarare che, nel caso di specie, non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo del licenziamento addotto dalla a supporto del licenziamento Controparte_2 come sopra intimato;
per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, commi V e VII, della Legge n. 300 del 1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro tra la signora e la Parte_1 Controparte_2
con effetto dalla data del suddetto licenziamento (12/7/2021); e condannare la
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'IA Società Aerea Italiana
[...]
S.p.a. in a.s., in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro (o, in subordine, singolarmente ciascuna per quanto di ragione), al pagamento in favore dell'esponente dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui al comma V del novellato art. 18 L.
300 del 1970, nella sua misura massima, pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
e così al pagamento di almeno Euro 82.924,08 (o, in subordine e salvo gravame, al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia); il tutto tenendo conto della pluriennale anzianità di servizio dell'odierna ricorrente, del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti;
c.2.- in via subordinata rispetto al punto c.1 che precede: condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle
[...] somme di cui al punto c.1 che precede, e condannare, altresì, in via generica l Controparte_15
in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore, al
[...] pagamento dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui al comma V del novellato art. 18 L. 300 del 1970, nella sua misura massima, pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza determinazione del quantum debeatur, da quantificarsi in separata sede;
in via di ulteriore subordine accertare e dichiarare che il licenziamento oggetto di causa è illegittimo ed inefficace perché intimato dalla alla signora in violazione delle procedure di cui Controparte_2 Parte_1 all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni;
per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento (12/7/2021) e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l Controparte_2 Controparte_15
in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, in
[...] solido tra loro (o, in subordine, singolarmente, ciascuna per quanto di ragione), a corrispondere alla signora l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18, VI comma, L. 300 del 1970, nella sua Parte_1 misura massima pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
e così al pagamento della somma di Euro 41.462,04 ovvero, in subordine e salvo gravame, al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso
8 condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
l in persona dei Commissari straordinari e legali Controparte_15 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro (o, in subordine, singolarmente ciascuna per quanto di ragione), al versamento in favore dell'odierna ricorrente dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
condannare, infine, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, e l in persona dei Commissari straordinari e legali Controparte_15 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di ragione), a corrispondere all'odierna ricorrente, su tutte le somme sopra indicate, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo.
Con la più ampia salvezza di agire separatamente per ogni ulteriore somma dovuta a titolo retributivo
e/o risarcitorio, in particolare per le maggiori somme dovute a titolo retributivo in virtù degli aumenti del minimo tabellare e dell'IVMG intervenuti a partire dal 2013.
Clausola esecutiva come per legge”.
Si è costituita in giudizio la Controparte_16 chiedendo, preliminarmente, la riunione del giudizio n. 1/2024 R.G. al giudizio n. 13/2024 R.G., nel merito, contestando il reclamo e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità delle domande avanzate da ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. Parte_1
300/1970, in quanto presupponenti la sussistenza, in capo a AI, del requisito dimensionale di cui al medesimo art. 18, nel caso di specie inesistente;
nonché la decadenza dal diritto di azionare le tutele previste dall'art. 8 della L. n. 604/1966, non avendo la chiesto, neppure in via Pt_1 subordinata, l'applicazione delle suddette tutele. Nel merito, ha resistito al reclamo e ne ha chiesto il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ha, infine, proposto reclamo incidentale lamentando l'erronea quantificazione, da parte del giudice di primo grado, della retribuzione globale di fatto, non dovendo essere inclusa l'indennità di volo oraria (IVO), alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e sulla base del fatto che la non presta attività lavorativa dal 2013. Ha, infine, proposto un secondo motivo di reclamo Pt_1 incidentale, condizionato all'accoglimento del primo e/o del secondo motivo di reclamo principale, lamentando l'errata applicazione dell'art. 18 St. Lav., difettando in capo a AI il requisito dimensionale richiesto dalla norma.
Tutto ciò premesso, ha, così, concluso:
“- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate dalla sig.ra nei confronti di AI ex art. 18, commi 4 e ss. Legge n. 300/1970 e la decadenza dal diritto di Pt_1 azionare le tutele previste dall'art. 8 della Legge n. 604/1966;
9 - nel merito: in via principale, rigettare l'avversario Reclamo e/o rigettare tutte le domande avversarie ivi formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella presente memoria e con tutti gli effetti di legge;
in via incidentale, in caso di accoglimento del primo e/o del secondo motivo di Reclamo, riformare il capo della sentenza che ha ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 18 comma 4 della Legge
n. 300/1970; in via subordinata, in caso di accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra
condannare la Società al pagamento della sola indennità risarcitoria, nella misura minima Pt_1 prevista dalla legge, ad ogni modo nella misura massima di 6 mensilità e in base alla quantificazione della retribuzione globale di fatto calcolata da AI;
sempre in via incidentale, riformare il capo della sentenza che ha incluso nel calcolo della retribuzione globale di fatto il valore medio dell'IVO percepito dalla sig.ra Pt_1
- in ogni caso, dalle somme eventualmente dovute a parte reclamante dovrà essere detratto
l'aliunde perceptum, costituito da tutti i compensi percepiti dall'istante successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con AI. La prova dell' aliunde perceptum non può essere fornita altrimenti che con l'acquisizione di idonea documentazione volta all'accertamento dei redditi, ovvero tramite le certificazioni sullo stato occupazionale, rilasciate solo ai diretti interessati, dai competenti Uffici, per cui si chiede, sin d'ora e se del caso, che il Giudice ne ordini
l'esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.
Con vittoria di spese e onorari di entrambe le fasi del giudizio”.
Avverso la medesima sentenza ha proposto tempestivo reclamo anche (n. Controparte_12
13/2024 R.G.) per i motivi di seguito sinteticamente indicati:
1) omessa motivazione in merito all'eccezione di decadenza per inadempimento dell'onere di preventiva impugnazione, ex art. 32, comma 4, lett. c), della L. n. 183/2010 – in via subordinata, eccezione di costituzionalità della predetta disposizione, interpretata nel senso che le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) e d), della L. n. 183/2010, relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria, in rapporto agli artt. 3 e 41 Cost.;
2) le motivazioni della tesi interpretativa e, subordinatamente, della questione di costituzionalità relative all'applicazione della normativa decadenziale - sul richiamo legislativo alla “cessione del contratto di lavoro”;
3) in via subordinata, questione di costituzionalità in rapporto agli artt. 3 e 41 cost.
10 4) erronea e omessa motivazione sulla perdurante imputazione del rapporto di lavoro per cui è causa alla AI s.p.a. – rigetto dell'eccezione di risoluzione per mutuo consenso;
5) violazione di legge con riferimento al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da – infondatezza della domanda per erroneità dei presupposti giuridici CP_11 invocati dalla lavoratrice (art. 18 L. n. 300/1970), anche in rapporto al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 414
c.p.c. – infondatezza della domanda di reintegrazione formulata nei confronti di Controparte_12 in amministrazione straordinaria;
6) in via subordinata, erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di impossibilità sopravvenuta della reintegrazione in – violazione di legge e dei principi CP_11 di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di impossibilità della reintegrazione.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità del ricorso ovvero l'improseguibilità dell'azione di fronte all'Ecc.mo Tribunale adito in relazione alla persistenza della procedura di amministrazione straordinaria cui è attualmente sottoposta la convenuta, dichiarando la competenza a conoscere delle domande incidenti sul passivo in capo al Tribunale Civile di
Civitavecchia, Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti, con particolare riferimento alle domande richia-mate nel predetto Cap. VI del presente atto.
In via preliminare, respingere il ricorso per intervenuta decadenza si sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 4, lett. c), della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal medesimo art. 32 della legge n. 183 del 2010. In via alternativa e subordinata, voglia il Tribunale adito rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per
l'esame della questione di costituzionalità in rapporto agli artt. 3 e 41 Cost. dell'art. 32, comma 4, lett. c) della legge 4 novembre 2010, n. 183, interpretato nel senso che tale disposizione non trova applicazione nelle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo di-ritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria.
Nel merito respingere integralmente tutte le domande proposte dalla Sig.ra Parte_1 rappresentata e difesa come in epigrafe, giusta il ricorso cui si controdeduce, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata dichiarare inammissibilità/infondatezza della do-manda di reintegra in conseguenza della cessazione delle attività precedentemente svolte da parte della Società Aerea
11 italiana - S.A.I. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, disposta dall'art. 11-quater del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Con vittoria di spese”.
Si è costituita in giudizio resistendo al reclamo e chiedendone il rigetto, perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
insistendo per l'accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e riportandosi Controparte_2 alle difese e alle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione nel giudizio R.g.n. 1/2024.
Fallito il tentativo di conciliazione, per il quale le parti hanno chiesto un lungo rinvio al fine di valutare gli esiti delle procedure amministrative, rinviata la causa più volte per impedimento dei difensori delle parti, all'udienza del 24.6.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme di cui alla L. n. 92/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Reclamo principale proposto da reclamo incidentale proposto da AI s.p.a. Parte_2
(R.g.n. 1/2024).
I primi due motivi del reclamo principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente Parte_1 applicato la tutela reale attenuata (art. 18, comma 4, St. Lav.) anziché la tutela reale piena (art. 18, comma 1, St. Lav.) al licenziamento correttamente ritenuto inesistente;
nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi o ha implicitamente rigettato la domanda di condanna di AI s.p.a., in solido con al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 18, comma 1, o, in subordine, Controparte_12 dall'art. 18, comma 4, St. Lav;
oppure, in ulteriore subordine, non ha condannato le società, in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura prevista dalla disciplina di diritto comune in materia di nullità e di inadempimento delle obbligazioni derivanti da contratti a prestazioni corrispettive.
Le censure sono parzialmente fondate, nei limiti di seguito esposti, alla luce dei principi recentemente affermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 31551/2024, in analoga controversia, nell'esercizio della sua funzione di nomofilachia, ai quali questo Collegio intende conformarsi, e che vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (va rilevato che la sentenza impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, anch'essa pronunciata in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice da AI s.p.a. e aveva condannato alla reintegrazione della lavoratrice Controparte_12 nel posto di lavoro;
aveva condannato AI s.p.a. al pagamento della indennità risarcitoria ex art. 18,
12 comma 4, L. 300/1970 e aveva dichiarato l'improponibilità della domanda di condanna a contenuto economico azionata nei confronti di in quanto in amministrazione straordinaria). Controparte_12
Ha sostenuto la Suprema Corte: “12.- I predetti motivi devono ritenersi fondati sia perché il licenziamento intimato da AI alla lavoratrice dopo la cessione di azienda non può essere CP_17 definito illegittimo per ingiustificatezza (mancanza di gmo), bensì deve ritenersi giuridicamente inesistente. E sia perché la cedente AI non può essere condannata a pagare alcunché alla lavoratrice (neppure in via solidale), essendo il rapporto continuato ex lege col cessionario, unico soggetto obbligato a risarcire il danno.
13.- Il recesso perciò in quanto tam quam non esset non può essere affetto da ingiustificatezza, illegittimità o nullità che condurrebbero all'applicazione della tutela ex art. 18 L.300/70 o della tutela ex art 8 L.604/1966, trattandosi di un atto proveniente da soggetto estraneo al rapporto lavorativo, con conseguente impossibilità di ratifica da parte del cessionario. La tutela che ne segue è perciò quella di diritto comune, perché il rapporto deve considerarsi in essere e deve seguire la corresponsione di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, nei limiti che saranno indicati.
14.- Nei suddetti termini la giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi oramai assestata;
da ultimo in Cass. ord. n. 3235/2024, si precisa che "secondo la giurisprudenza pacifica e consolidata il licenziamento intervenuto dopo il passaggio ex lege del rapporto di lavoro, garantito dall'effetto legale ex art. 2112 c.c. in caso di cessione di azienda (o retrocessione), è tam quam non esset e non deve essere impugnato in alcun termine di decadenza, perché non si discute nemmeno di licenziamenti e della relativa disciplina. La domanda svolta dal lavoratore in tali casi è intesa soltanto a far valere l'effettività del passaggio;
ad avvalersi cioè degli effetti ex lege della cessione
e non ad impugnare un licenziamento che per essere intervenuto dopo il passaggio è inidoneo ad inficiare gli effetti legali del passaggio ed a determinare alcuna estinzione del rapporto;
anche per difetto di legittimazione sostanziale e di titolarità del rapporto in capo al cedente. Il rispetto della normativa sui licenziamenti individuali, ivi compreso l'onere del rispetto della impugnazione, deve ritenersi richiamato dall'art. 2112, 4 comma c.c. solo per i casi di possibile recesso da parte del cedente prima che l'effetto di continuità garantito dal 1 comma dell'articolo 2112 c.c. possa esprimere i suoi effetti".
Negli stessi termini si era già pronunciata la sentenza n. 27322 del 26/09/2023 " In caso di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene ope legis ex art. 2112 c.c., sicché il licenziamento intimato dal cedente successivamente alla cessione è totalmente privo di effetti"; ed in precedenza sentenza n. 8621 del 23/06/2001 "Il licenziamento intimato da soggetto
13 che non riveste la qualità di datore di lavoro è totalmente privo di effetti, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non è configurabile alcun onere di impugnazione per i destinatari dell'atto."
15.- La conclusione presa è oggi avvalorata dall'art. 80-bis del D.L. 34/2020, il quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall'art. 38, comma 3, del
D.Lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente in quanto interposto. La norma è di interpretazione autentica ed è quindi applicabile retroattivamente anche
a controversie sorte precedentemente alla sua entrata in vigore. Essa è già stata estesa da questa
Corte per identità di ratio anche al cd. appalto non genuino di servizi (Cass. n. 32412 del
22/11/2023) e richiamata anche a proposito del licenziamento intimato dal cedente dopo la cessione di azienda (da Cass. n. 3235/2024).
16.- Pertanto, per concludere sul punto, occorre ribadire che il licenziamento intimato a non domino, da un soggetto effettivamente estraneo al rapporto (datore di lavoro formale, apparente o comunque soggetto non legittimato), non sia idoneo in nessun caso ad esplicare effetti sul rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale.
…
28. … I primi due motivi del ricorso proposti da devono ritenersi fondati;
anzitutto in CP_17 relazione e nei limiti di quanto affermato in precedenza per il ricorso di AI (motivi 5 e 6), avendo la Corte di appello applicato l'art. 18, 4 comma, L.300/1970 ad una ipotesi di licenziamento inesistente rispetto alla quale opera la continuità del rapporto ed il risarcimento del danno di diritto comune.
La motivazione della pronuncia è altresì contraddittoria, perché la Corte ha affermato in primis
l'inesistenza e la nullità del licenziamento;
ma poi ha affermato che alla violazione del 2112 c.c. si applicasse la tutela per la mancanza del fatto ex art 18, 4 comma. Mentre, come già detto, va applicata la tutela di diritto comune con l'accertamento della continuità del rapporto ed il risarcimento del danno.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. n. 19042/2024) per il periodo precedente all'accertamento giudiziale del rapporto, il risarcimento del danno è subordinato alla messa in mora del datore di lavoro obbligato (in ipotesi anche contenuta nel ricorso introduttivo); mentre dalla data della sentenza della Corte di appello che ha accertato la continuità del rapporto con sono comunque dovute tutte le retribuzioni maturate in favore della lavoratrice. CP_11
Come già detto, il quantum dovuto non può essere posto a carico di entrambe le parti della cessione, in via solidale, essendo obbligato il solo datore di lavoro cessionario tenuto CP_11
a garantire ex lege la continuità del rapporto di lavoro ed a corrispondere la retribuzione. Tuttavia la domanda di condanna non può essere pronunciata nei confronti di in CP_11
14 amministrazione straordinaria secondo l'accertamento già statuito nella causa dalla Corte di appello, senza sottoposizione ad alcuna censura in questa sede di cassazione”.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, correttamente il Tribunale ha dichiarato l'inesistenza del licenziamento irrogato da AI s.p.a. a in data 12.7.2021, ma ha Parte_1 errato nell'applicare la tutela prevista dall'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, dovendosi applicare, nel caso di specie, la tutela di diritto comune con l'accertamento della continuità del rapporto e il risarcimento del danno.
In particolare, per il periodo antecedente alla sentenza del Tribunale di Roma oggetto di gravame, che ha accertato la continuità del rapporto di lavoro della con spetta alla Pt_1 CP_11 lavoratrice il risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate e non percepite, dalla data di messa in mora del datore di lavoro obbligato, ossia dalla data di ricevimento, da parte di CP_11 della lettera di impugnativa del licenziamento, contenente anche la richiesta risarcitoria
[...]
(16.8.2021); mentre per il periodo successivo, spettano alla lavoratrice le retribuzioni maturate e non percepite.
1.1. A ciò consegue il rigetto del secondo motivo di reclamo incidentale, condizionato all'accoglimento del primo o del secondo motivo di reclamo principale - con il quale la AI s.p.a. ha lamentato l'errata applicazione da parte del Tribunale dell'art. 18 L. n. 300/1970, difettando in capo a AI il requisito dimensionale richiesto dalla norma - non essendo applicabile, come si è visto, al caso di specie tale norma.
Osserva, inoltre, il Collegio che, con riferimento a tale secondo motivo di reclamo incidentale, vi è anche una carenza di interesse ad agire della AI s.p.a., non avendo il giudice di primo grado condannato tale società al pagamento dell'indennità risarcitoria.
2. Il terzo motivo di reclamo, con il quale ha lamentato l'erronea quantificazione Parte_1 della retribuzione globale di fatto utile al calcolo dell'indennità ex art. 18 St. Lav., risulta assorbito, alla luce di quanto affermato nel capo che precede, non applicandosi al caso di specie la disciplina risarcitoria dettata dall'art. 18 L. n. 300/1970 e il criterio della retribuzione globale di fatto, ma quella ordinaria, riferita al risarcimento di diritto comune, da computarsi secondo i criteri generali di calcolo, sulla base della natura retributiva del danno azionato in giudizio (Cass. n. 31551/2024).
Per gli stessi motivi, risulta assorbito il primo motivo del reclamo incidentale proposto da AI spa, in quanto anch'esso riferito al calcolo della retribuzione globale di fatto prevista dall'art. 18 L. n.
300/1970.
3. Anche il quarto motivo di reclamo, con il quale la reclamante ha lamentato l'erronea quantificazione delle spese di lite da parte del Tribunale, risulta assorbito, dovendo questo Collegio
15 procedere alla riliquidazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio, stante la parziale modifica della sentenza di primo grado.
4. Con il quinto motivo di reclamo, ha censurato la sentenza impugnata nella pare in Parte_1 cui ha dichiarato improcedibili le domande di condanna economica formulate ai danni dell'
[...]
a.s. CP_18
Ha sostenuto, in particolare, che, nel caso di specie siamo in presenza di crediti originati da un licenziamento intimato dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, riconducibile alla categoria dei crediti prededucibili(o di “massa”) di cui all'art. 111, comma 1, n. 1), L.F. in quanto sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza (art. 20 D.lgs. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza). Tali crediti sono, per loro natura, liquidi ed esigibili e meritevoli di essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto (art. 111bis, comma 1, L.F.).
In subordine, ha lamentato che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere fondata e meritevole di accoglimento quanto meno la richiesta di condanna generica della sola
[...]
, in persona dei Commissari Straordinari pro Controparte_16 tempore, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo ex art. 18, Legge n. 300 del 1970, commisurato alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento (12/7/2021) fino a quello della effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza determinazione del quantum debeatur.
Anche tali censure non colgono nel segno.
Ed infatti, il credito in oggetto non è né riferibile agli organi della procedura concorsuale né strumentale alla prosecuzione dell'attività o alla conservazione dei beni aziendali, come richiesto dall'art. 111 L.F. (Cass. n. 1513/2014).
Il Tribunale ha fatto, quindi, corretta applicazione del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche nell'ipotesi di sottoposizione della società datrice alla procedura di amministrazione straordinaria sussiste la perdurante competenza del giudice del lavoro in relazione alla domanda di mero accertamento, come la domanda volta all'annullamento del licenziamento (Cass. n. 41586/2021; n. 15066/2017; n. 19271/2013; n. 13877/2004); ha, inoltre, effettuato la distinzione tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde
16 opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura (Cass. n. 41586/2021; n. 8437/2020).
Nel caso di specie opera, infatti, il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il singolo creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria
(anche dinanzi al giudice del lavoro), se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e, se proposta dopo, diventa improseguibile, discendendo tali vizi, rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di cassazione, dalle norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum”.
5. Reclamo proposto da (R.g.n. 13/2024). Controparte_12
I primi tre motivi di reclamo proposti da che possono essere esaminati Controparte_12 congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
Ha lamentato, in particolare, la società che il Tribunale non avrebbe motivato in merito all'eccezione di decadenza per inadempimento dell'onere di preventiva impugnazione, ex art. 32, comma 4, lett. c), della L. n. 183/2010; in via subordinata, ha sollevato l'eccezione di costituzionalità della predetta disposizione, interpretata nel senso che le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) e d), della L. n. 183/2010, relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria, in rapporto agli artt. 3 e 41 Cost..
Osserva il Collegio che, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, il Tribunale ha ampiamente motivato sulla eccezione di decadenza, così argomentando: “Tale eccezione, disattesa anche dal primo Giudice, non è fondata alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte di
Cassazione, che, in fattispecie analoghe alla presente, ha puntualizzato che nel caso in cui il lavoratore non impugni la “cessione del contratto di lavoro” nell'ambito di un trasferimento
d'azienda ex art. 2112 c.c., ma, all'inverso, la rivendichi, non sono applicabili né l'ipotesi prevista della L. n. 183/2010, art. 32, co. 4, lett. c), né quella di cui alla lett. d) del medesimo co.
4. Nello specifico, la Corte precisa che la lett. c) di cui all'art. 32, co. 4, L. n. 183/2010 riguarda il caso in cui il lavoratore contesti la cessione del contratto o, meglio, il passaggio del rapporto di lavoro,
17 mentre restano estranee alla stessa le ipotesi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda (formalmente deliberato dal datore di lavoro cedente) e voglia pertanto ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure chieda di accertare l'avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro col cessionario (cfr. anche Cass. n. 9750/2019,
13648/2019, 13179/2017). Parimenti non è applicabile l'art. 32, comma 4, lett. d della citata legge, contenente una norma di natura eccezionale che impone un'interpretazione rigorosa in linea con i limiti previsti dalla Costituzione, dal diritto Euro-unitario e dal diritto convenzionale (Convenzione europea dei diritti dell'Uomo). Si richiamano in tal senso Cass. n. 28750 del 2019; Cass. n. 13179 del 2017; Cass. n. 4883 del 2020, Cass. n.15234/2022”.
Tale motivazione, che questo Collegio condivide, è conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, anche di recente (Cass. n. 31551/2024), ha statuito che: “la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità
(cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 13648 del 2019).
A fortiori non risulta applicabile la L. n. 183 del 2010, art. art. 32, comma 4, lett. d), la quale comunque postula l'invocazione della illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 cod. civ. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 3235/2024; Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n. 13179 del 2017; conf. Cass. n. 4883 del 2020; n. 10415 del 01/06/2020).
6. E' infondato anche il quarto motivo, con il quale ha censurato la sentenza impugnata CP_11 nella parte in cui ha disatteso “l'eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso in assenza di indici sintomatici dello stesso”.
Ha sostenuto parte appellante di aver fatto riferimento al “mutuo consenso” con riguardo alla volontaria permanenza della Fede alle dipendenze della AI s.p.a., la quale per più di sei anni non avrebbe avanzato alcuna pretesa nei confronti di in A.S. Controparte_12
Anche tale censura non coglie nel segno.
La Fede ha, infatti, impugnato il termine apposto al contratto di lavoro con la AI s.p.a., ottenendo il ripristino di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale società con effetto dall'1.6.2013
e ha resistito nel giudizio di appello per ottenere la conferma della sentenza di primo grado, e ciò al
18 fine di avanzare la successiva richiesta di trasferimento del proprio rapporto di lavoro all'
[...]
ha, quindi, impugnato il licenziamento comminatole da AI s.p.a., agendo in giudizio CP_12 anche nei confronti di quale cessionaria del settore al quale la Controparte_12 Pt_1 pacificamente apparteneva.
7. Altresì infondato è il quinto motivo di reclamo - con il quale la società ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
- per i motivi già espressi al capo 1 della presente sentenza. CP_11
Ed infatti, essendo stata dichiarata, dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza passata in giudicato, la sussistenza, tra e la AI s.p.a, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 indeterminato dall'1.6.2013, a seguito della declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con conseguente condanna della AI al ripristino del rapporto lavorativo a decorrere dalla medesima data, il suddetto rapporto di lavoro è continuato ex lege con la cessionaria a CP_11 cui nel 2015 è stato trasferito il ramo “Aviation” in cui la operava. Pt_1
Correttamente, quindi, il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da essendo obbligato il solo datore di lavoro cessionario ( , CP_11 CP_11 tenuto a garantire ex lege la continuità del rapporto di lavoro e a corrispondere la retribuzione (Cass.
n. 31551/2024).
8. Anche il sesto motivo di reclamo - con il quale la società ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di impossibilità sopravvenuta della reintegrazione in della lavoratrice, avendo tale società cessato ogni attività produttiva, con conseguente CP_11 sospensione in CIGS del personale ancora in forze - risulta infondato alla luce di quanto già esposto nel capo 1 della sentenza.
Ed infatti, nel caso di specie, il licenziamento intimato alla è giuridicamente inesistente, in Pt_1 quanto intimato da un soggetto estraneo al rapporto lavorativo, con la conseguenza che il rapporto di lavoro di deve considerarsi ancora in essere con la a.s., in Parte_1 Controparte_18 mancanza di un valido atto di recesso.
9. Per tutti i motivi che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, deve essere dichiarata l'inesistenza del licenziamento intimato a da AI Parte_1
s.p.a. in data 12.7.2021, e, conseguentemente, la prosecuzione del rapporto di lavoro, tuttora in essere, tra e in a.s., con ogni effetto di legge. Parte_1 Controparte_15
Deve essere, inoltre, dichiarato il diritto di a percepire da in a.s. il Parte_1 Controparte_12 risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate e non percepite dalla data di messa in mora del datore di lavoro obbligato, ossia dalla data di ricevimento, da parte di della lettera CP_11 di impugnativa del licenziamento, contenente anche la richiesta risarcitoria (16.8.2021) alla data
19 della sentenza oggetto di reclamo (4.12.2023), nonché le retribuzioni maturate e non percepite dal
5.12.2023 , oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.
Devono, invece, essere respinti il reclamo incidentale proposto da AI s.p.a. e il reclamo proposto da Controparte_12
10. In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione (applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, nonché in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni – costituite nella specie dalla posizione di terzietà di
AI s.p.a. all'esito del giudizio– le spese di lite del doppio grado del giudizio, nei confronti di AI
s.p.a., possono essere interamente compensate.
Al contrario, nei rapporti tra e le spese di lite del doppio Parte_1 Controparte_19 grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, da distrarsi in favore dell'avv. Claudio Rizzo, che si è dichiarato antistatario, dovendosi evidenziare che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria.
A tale ultimo proposito non sfugge al Collegio l'ampia portata dell'art. 4, quinto comma, lett. c), del
D.M. n. 55 del 2014, laddove definisce la “fase istruttoria”. Non deve, tuttavia, trascurarsi che la medesima norma, dopo aver descritto le attività ascrivibili alla fase, chiarisce che la stessa “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Ebbene, nella specie, una fase istruttoria in quanto tale, in concreto, non vi è stata. Ritiene, infatti, il
Collegio che le istanze contenute nel ricorso di primo grado non giustificano – a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante - la liquidazione del compenso in parola. Esse, infatti, non rivestono rilievo autonomo rispetto al ricorso introduttivo e, pertanto, ricadono, ai fini del compenso, nella “fase introduttiva del giudizio”.
In proposito giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n. 55/2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Cass. n. 2081/2024; n. 19028/2023). Nella specie, come detto, non sono state avanzate richieste istruttorie al di fuori degli atti introduttivi, non è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno, è stata fissata un'udienza a tali fini.
20 Deve, infine, darsi atto che sussistono per AI s.p.a. e per in a.s. i presupposti per Controparte_12 il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- dichiara l'inesistenza del licenziamento intimato a da AI s.p.a. in data 12.7.2021; Parte_1 dichiara la prosecuzione del rapporto di lavoro, tuttora in essere, tra e Parte_1 [...] in a.s., con ogni effetto di legge;
Controparte_15
- dichiara il diritto di a percepire da a.s. tutte le retribuzioni dal Parte_1 Controparte_18
16.8.2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
- respinge il reclamo incidentale proposto da AI s.p.a. e il reclamo proposto da Controparte_12
- condanna in a.s. al pagamento, in favore di delle spese di lite del Controparte_12 Parte_1 doppio grado di giudizio, che liquida in € 7.500,00 quanto al primo grado, e in € 7.000,00 quanto al secondo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Claudio Rizzo;
- compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio nei confronti di AI s.p.a.;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi, per AI s.p.a. e per il raddoppio Controparte_19 del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Roma, 24.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
21