Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 577/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 03/06/2024 e vertente
T R A
n.q. di erede del Sig. (C.F.: , rappresentata Parte_1 Persona_1 C.F._1
e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Parisi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria, via Villini Norvegesi n. 4
APPELLANTE
E
(C.F.: ) e (C.F.: ), rappresentati Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
e difesi giusta procura in atti, dall' Avv. Pasquale Loiacono, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Rizziconi RC, Via Montessori, 40
APPELLATI
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 46/2019 del Tribunale di Palmi
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/06/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore dell'appellante, avv.
Giuseppe Parisi, presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il
04/04/2024, nonché il difensore degli appellati presente, Avv. Pasquale Loiacono che precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 23/05/2024, nei termini assegnati col decreto del
31/08/2023 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Giuseppe Parisi:
<< Il sottoscritto Avv. Giuseppe Parisi, procuratore e difensore di , nella sua qualità di Parte_1 erede del Sig. e nel riportarsi a tutto quanto dedotto nel proprio ricorso in Appello Persona_1
Avv. Pasquale Loiacono:
<< Il sottoscritto difensore, nell'interesse dei signori e , con le presente Controparte_1 Controparte_2 note si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta in appello, impugnando e contestando tutto il dedotto ex adverso, in quanto infondato in fatto e in diritto, e precisa le proprie conclusioni come da atti e verbali di causa. In tal senso insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
in via preliminare: dichiarare l'atto di appello inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
nel merito: rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello per come proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata attesa l'infondatezza, in diritto e nel merito, delle contestazioni pretestuose, generiche e infondate avanzate dall'appellante per i motivi esplicitati nella comparsa di costituzione e risposta;
con vittoria di spese e competenze di giudizio anche del presente grado di giudizio >>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_1
Palmi, , al fine di ottenere sentenza dichiarativa di risoluzione di diritto del contratto Persona_1 preliminare stipulato in data 23.3.2001 tra i signori , e la di loro madre Controparte_1 Controparte_2
, oggi defunta, nella qualità di promittenti venditori, ed il signor , Controparte_3 Persona_1 nella qualità di promissario acquirente, con condanna della controparte sia al risarcimento del danno subito per l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare e per l'occupazione illegittima del fabbricato, sia al rilascio immediato del bene.
, costituitosi in giudizio, chiedeva di essere autorizzato a citare , in Persona_1 Controparte_2 quanto comproprietaria con il fratello delle unità immobiliari oggetto di causa e parte del Controparte_1 contratto preliminare in oggetto. Contestava che l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare fosse a lui imputabile ed eccepiva, ai sensi dell'art. 1460 c.c., di non aver corrisposto l'intera seconda rata del prezzo e quelle ulteriori convenute, in conseguenza dell'inadempimento degli avversari che, contrariamente a quanto promesso, non gli avevano consentito di immettersi nel possesso dell'immobile oggetto del contratto. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea e spiegava nei confronti dei fratelli domanda riconvenzionale di esecuzione specifica del contratto preliminare, ex art. 2932 c.c., e CP_1 di risarcimento del danno, quantificato in euro 150.000,00, derivante dalla mancata disponibilità dei locali.
Autorizzata la chiamata in giudizio del terzo, si costituiva , la quale, contestando la difesa di Controparte_2
, spiegava le medesime domande dell'attore proponendo analoghe argomentazioni. Persona_1
Il giudizio veniva istruito attraverso l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti, prova per testi, interrogatorio formale e CTU avente ad oggetto la determinazione del valore del bene oggetto del contratto preliminare. All'udienza del 19.10.2018, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a giorni 20 per deposito di comparsa conclusionale e
20 per scambio di memorie di replica.
Con la sentenza n. 46/2019 pubblicata il 15/01/2019 il Tribunale di Palmi ha così deciso:<< - accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara la risoluzione di diritto del contratto Controparte_1 preliminare di compravendita stipulato in data 23.3.2001 da , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , avente ad oggetto l'immobile sito in Molochio, via XXIV Maggio, nn. 27 CP_3 Persona_1
e 29, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati dello stesso Comune al foglio 15 particella 893;
- condanna all'immediato rilascio dell'immobile sopra indicato nella parte da lui Persona_1 occupata sine titulo dal 23.3.2001 (locale adibito a macelleria);
accerta il diritto di a ritenere l'importo di euro 3.460,26 (pari a lire 6.700,000) rispetto a Controparte_1 quello maggiore versato di lire 50.000,000, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
- condanna al pagamento in favore di della somma di € 1.115,55 per Persona_1 Controparte_1 ciascun anno di occupazione dell'immobile, dal 23.3.2001 sino all'effettivo rilascio, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze annuali sino al rilascio, a titolo di risarcimento del danno per occupazione sine titulo dell'immobile sopra indicato;
- rigetta le domande proposte da in via riconvenzionale nei confronti di Persona_1 CP_1
e ;
[...] Controparte_2
- dichiara inammissibili le domande spiegate da nei confronti di;
Controparte_2 Persona_1
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che si Persona_1 Controparte_1 liquidano complessivamente nella misura di euro 7.254,00 per compensi ed euro 508,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- compensa le spese di lite tra e;
Persona_1 Controparte_2
- pone in via definitiva le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido nei rapporti tra queste ultime ed il c.t.u. e a carico del convenuto nei rapporti interni tra le parti>>
Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza n. 46/2019 Persona_1 pubblicata dal Tribunale di Palmi il 15/01/2019, lamentando l'erronea valutazione effettuata dal primo
Giudice sui seguenti punti: 1) Aver errato il Tribunale di Palmi nel ritenere < decorrenza degli effetti giuridici della vendita dal definitivo, con l'eccezione ... del pagamento del prezzo a carico del promissario acquirente ... escludendo la nascita di effetti anticipatori dal contratto in questione.>> (pag. 7 della sent. appellata); 2) Aver errato il Tribunale di Palmi nel ritenere < alcun inadempimento imputabile all'attore e, pertanto, priva di fondamento l'eccezione sollevata dal convenuto ai sensi deli 'art. 1460 c.c.>>; 3) Aver errato il Tribunale di Palmi nel ritenere <<... il convenuto ha spiegato una difesa contraddittoria, laddove, dopo aver tentato di giustificare l'omesso pagamento delle rate del prezzo con l'inadempimento altrui, ha dedotto di aver consegnato alla controparte delle cambiali di valore pari all'intero corrispettivo pattuito, le quali avrebbero potuto essere immediatamente paiate all'incasso dal , 4) Aver errato il Tribunale di Palmi nel ritenere <<... la clausola CP_1 risolutiva attribuisce al promissario acquirente il diritto potestativo di avvalersene per ottenere la risoluzione in caso di mancato pagamento di una delle rate del prezzo, non è rilevante l'omessa escussione della garanzia prestata dal promissario alienante>> (pag. 10 sentenza impugnata); 5) Aver errato il Tribunale di
Palmi nel disporre l'immediato rilascio del bene (pag. 10 e 11: punto 3 della sentenza appellata), ritenendo
<> la domanda dell'attore, oltre per il fatto che mai controparte ha chiesto la consegna del locale macelleria, limitandosi alla richiesta di risoluzione del contratto); 6) Avere errato il Tribunale di Palmi ad accordare il <>, poiché occupato sine titulo dal sig. (v. pag. 11, punto 4 della sentenza appellata), non avendo il Per_1
Giudice di prime cure minimamente considerato gli effetti anticipati della promessa (con la consegna a mero scopo detentivo dei beni oggetto di promessa), né la circostanza della mancata richiesta dei germani di restituzione del locale macelleria per un periodo continuato di oltre 7 anni); 7) Avere errato il CP_1
Tribunale di Palmi nel riconoscere ai sigg.ri il < CP_1
a titolo di risarcimento danni» (pag. 12 della sentenza appellata), per errata interpretazione dell'art. 10 del
Contratto Preliminare oggetto di causa e poiché mai controparte ha avanzato tale pretesa); 8) Avere errato il Tribunale di Palmi nel riconoscere il risarcimento a controparte da occupazione dell'immobile (<<.... il
Tribunale ritiene che spetti al il risarcimento per non aver potuto godere né direttamente né CP_1 indirettamente dell'immobile...>> pag. 13 della sentenza appellata), perché domanda non formulata da controparte); 9) Aver errato il Tribunale di Palmi nel rigettare le domande riconvenzionali del sig. Per_1
(< domanda di risoluzione di diritto ex adverso proposta;
l'infondatezza della seconda pretesa consegue all'assenza di inadempimento da parte del promittente alienante>>, pag. 14 e 15 della sentenza appellata), per aver non correttamente imputato al sig. la responsabilità dell'inadempimento, invero Per_1 attribuibile esclusivamente a controparte).
Proponeva, inoltre, istanza ex art 283 cpc per la sospensione della esecutività della sentenza. Chiedeva:
<< In via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per tutte le motivazioni spiegate in atti, ritenuti sussistenti i requisiti previsti ex lege;
1.accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto accogliere tutte le domande, anche riconvenzionali, proposte dal sig. e da intendersi qui in toto riformulate Per_1
e ritrascritte, per tutte le motivazioni rassegnate.
2) Con vittoria di spese e competenze per i due gradi di giudizio.
RICHIESTE ISTRUTTORIE: si ribadiscono le istanze istruttorie già formulate in 1° grado, indispensabili ai fini del contendere: in primo luogo, l'interrogatorio formale degli odierni appellati, sulle circostanze indicate nella II memoria ex art. 183 cpc, 6° c., pag. 23, 24 e 25; prova per testi, con teste (ing. ) e circostanze indicate nella suddetta memoria istruttoria, pag. 25 e 26; Testimone_1
CTU al fine di calcolare il mancato guadagno o perdita subita dal sig. a partire dal 23.03.2001 ad Per_1 oggi, per non aver potuto realizzare negli immobili promessi in vendita, a causa dell'inadempimento di controparte, un unico grande negozio di gioielleria ed esposizione/vendita di abiti da sposa, bomboniere ed articoli da regalo, come chiesto alle pag. 26 e 27 della II memoria su citata >>.
Si costituivano in giudizio gli appellati e contestando l'appello principale, Controparte_1 Controparte_2
e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 22/3/2020 emessa per l'udienza del 27/02/2019, la Corte di
Appello ha rigettato l'istanza ex art 283, cpc, ha rigettato la richiesta di interrogatorio formale e prova testimoniale ritenendola inammissibile, non essendo stata, tale richiesta, reiterata in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, ha ritenuto non necessaria la ctu, ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 febbraio 2021.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza emessa per l'udienza del 03/06/2024, dopo che i difensori delle parti presenti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con provvedimento comunicato in data 19/06/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa di entrambi gli appellati per mancato rispetto dei requisiti previsti dal novellato art. 342 cpc.
Spiega la difesa dell'appellato, che l'atto di appello non integri il requisito della specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., poiché non contiene alcuna critica contrapposta alle argomentazioni della sentenza impugnata ma si limita a reiterare le richieste già avanzate in primo grado, e l'appellante non si è affatto attenuto alle regole di redazione dell'atto di appello: non si individuano i punti di diritto su cui si fonda il gravame e neppure si formulano, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Rileva questa Corte che la riforma del 2012 ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo l'esposizione sommaria dei fatti con l'esatta indicazione al giudice delle parti appellate e delle modifiche richieste, indicando, inoltre, le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica
(nel senso che va esplicitata la rilevanza di tale vulnus sul piano concreto, e non solo teorico).
Nel caso in esame, la difesa appellante pur non rispettando alla lettera lo schema richiesto dall'art. 342 cpc, in quanto ha riportato le parti della sentenza che intende impugnare, e ha contestato le motivazioni che hanno condotto il primo Giudice al rigetto delle sue difese in primo grado, ma non ha indicato le modifiche richieste, queste ultime si comprendono ugualmente, per cui l'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata.
1.Con il primo motivo di appello la difesa appellante lamenta l'“avere errato il Tribunale di Palmi ritenendo che <
l'eccezione … del pagamento del prezzo a carico del promissario acquirente … escludendo la nascita di effetti anticipatori dal contratto in questione.>> …poiché essi erano invece correlati alla volontà delle parti di procedere all'anticipata consegna dei beni oggetto di promessa”.
Assume che il primo Giudice < definitivo, con l'eccezione — espressamente pattuita — del pagamento del prezzo a carico del promissario acquirente>> (pag. 7 della sentenza appellata) non ha tenuto conto di alcuni < correttamente letti e/o interpretati, avrebbero condotto ad una diversa soluzione, rivelatrice dell'inadempimento del prominente venditore: la conoscenza da parte del del progetto del CP_1 promissario acquirente (volto alla realizzazione di una gioielleria e di un negozio di esposizione sposa, in luogo di quello di macelleria, presso i locali oggetto di accordo) costituiva l'antecedente logico e cronologico nonché la motivazione dell'accordo che, di certo, era collegata imprescindibilmente all'esistenza dell'accordo circa l'immediata consegna dei locali al >> Per_1
Ritiene che < prescindere dalla consegna immediata dei locali>>.
Sostiene che è < esatta entro la quale stipulare il rogito definitivo era indice degli effetti anticipati del preliminare, in quanto presupponeva necessariamente l'effettiva consegna dei locali. Se così non fosse stato, la relativa operazione si sarebbe rivelata per il oltremodo gravosa, non appetibile e priva di logicità, poiché nessuno, tanto Per_1 meno il sig. avrebbe assunto impegni economici così onerosi (anche la stessa modifica del proprio Per_1 profilo professionale) a fronte della mancata immediata consegna dei beni, che costituiva invece la ratio dell'accordo.)>>
Il “preliminare” è un accordo attraverso cui acquirente e venditore si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo atto definitivo di compravendita (il rogito e contestuale trasferimento di proprietà).
Essenzialmente l'obiettivo del compromesso è quello di assumere reciproche obbligazioni e fermare l'affare immobiliare, evitando che la controparte cambi idea o proceda ad accettare o proporre offerte per altri immobili. Nel preliminare si fissano dettagli chiave per i successivi accordi, come la descrizione dettagliata dell'immobile, il futuro prezzo di vendita e ogni altro particolare che caratterizzerà il futuro atto di compravendita. È necessario, quindi, per tutelare entrambe le parti coinvolte nell'affare ed evitare sorprese.
Il contratto preliminare deve rispettare alcuni specifici requisiti a livello di forma e di contenuto, quali: 1) la forma scritta (gli accordi verbali non hanno valore legale); 2) descrizione in modo dettagliato e univoco dell'immobile oggetto del contratto;
3) indicazione del prezzo di vendita concordato;
4) la volontà a procedere delle due parti contrattuali. Possono essere inseriti anche l'importo dell'eventuale caparra da versare, le penali in caso di inadempimento o le tempistiche per arrivare al rogito.
Nel caso in esame, il preliminare oggetto del presente giudizio rispetta i su descritti requisiti e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante, nello stesso è espressamente stabilito – come affermato dal primo Giudice - < del rogito notarile", all'esito dell'integrale pagamento del prezzo, con decorrenza degli effetti giuridici della compravendita da tale atto (art. 4)>>.
Recita l'art. 4 del preliminare < acquirente all'atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest'ultimo decorreranno gli effetti giuridici della compravendita>> senza alcuna previsione di consegna e/o immissione in possesso prima della stipula del rogito, ma legato solo al pagamento dell'intero prezzo statuito dalle parti, tanto che l'art 5 prevede: << ll rogito sarà stipulato presso lo studio di notaio scelto dal promissorio acquirente ad avvenuto pagamento del prezzo come di seguito concordato e all'esecuzione dei necessari frazionamenti>>
Non vi è dubbio che l'effettiva consegna dei locali era vincolata al rogito che, a sua volta, sarebbe stato stipulato ad avvenuto pagamento del prezzo che, secondo quanto pattuito, doveva completarsi alla data del
31/12/02.
La mancata indicazione del giorno, del mese e dell'anno del rogito nel preliminare non presupponeva affatto alla comune volontà di addivenire ad un effetto anticipatorio della vendita con l'effettiva consegna dei locali.
In proposito, come, giustamente, ha rilevato il Giudice <<… la consegna immediata del bene non rappresenta un effetto tipico del contratto preliminare di vendita, ma può costituire oggetto di una specifica ed autonoma obbligazione che altrimenti sorgerebbe con il definitivo, la quale deve essere espressamente convenuta o comunque evincibile dal complessivo regolamento negoziale ai sensi degli artt. 1362 c.c. (In tale prospettiva si muovono le pronunce richiamate dal convenuto medesimo in materia di c.d. preliminare ad effetti anticipati tra cui Cass. civ. 5197/2008).>> precisando che < contraenti hanno stabilito la decorrenza degli effetti giuridici della vendita dal definitivo, con l'eccezione - espressamente pattuita - del pagamento del prezzo a carico del promissario acquirente>>.
La mancata stipula del rogito è da imputare all'inadempimento del promissario acquirente che non ha versato l'importo dovuto per intero, fermandosi al pagamento di solo £ 50.000.00 (cinquanta milioni delle vecchie lire): il sig. ha versato la caparra in data 18/08/2001 e non anche il 30/04/2001 come invece previsto Per_1 dall'art. 9 del contratto di compravendita preliminare (vedi doc. n. 12 allegato al fascicolo di parte convenuta- appellante); il sig. ha poi pagato solo parzialmente ed in ritardo la seconda rata versando solamente Per_1
10.000.000 di lire al posto dei 30.000.000 di lire previsti dal contratto;
da ultimo il sig. non ha più Per_1 versato alcuna ulteriore somma rimanendo così inadempiente e continuando a detenere uno degli immobili oggetto di compravendita in modo arbitrario e senza alcun titolo.
Inoltre, assumere che < del tutto non considerate nel giudizio di prime cure: 1) il contratto preliminare non fa riferimento alla riconsegna del locale adibito a macelleria che il sig. deteneva al momento della firma, ciò perché le Per_1 parti erano d'accordo sul fatto che lo stesso mantenesse la detenzione suddetta, a maggior ragione dopo il preliminare. In base ad esso accordo, il sig. aveva titolo a restare gratuitamente nell'immobile, sino Per_1 al rogito.
2)Anche l'impegno alla sostituzione dei due portoncini (che ponevano in comunicazione la porzione immobiliare oggetto del preliminare con il restante immobile, v. art. 7 preliminare), è conferma della consegna degli immobili, in quanto sarebbe stato irragionevole obbligarsi a tale spesa manutentiva senza la materiale consegna dei locali, rimandandola al rogito (in una data imprecisa).
3)La consegna anticipata degli immobili si evince anche dall'impegno a non apportare modifiche alla facciata e non applicare insegne o effettuare tinteggiature senza l'accordo con i promissari venditori: che senso aveva, infatti, inserire tali obblighi, senza la materiale detenzione dei locali in capo al sig. >>, non serve a Per_1 provare la volontà comune delle parti alla consegna anticipata degli immobili.
Intanto, tutte le su indicate circostanze sono state valutate dal Giudice:<< Non risulta invece inserita alcuna previsione in ordine alla consegna o all'immissione del possesso a partire dalla stipulazione del preliminare, né essa può desumersi implicitamente dalle clausole nn. 7 e 8 del negozio, le quali prevedono rispettivamente l'obbligo a carico del promissario acquirente di sostituire i due portoncini ivi descritti, di non apportare modifiche alla facciata e non applicare insegne o tinteggiare se non previo accordo con i promittenti venditori.>>.
Ancora, che il convenuto/appellante ha detenuto arbitrariamente il locale macelleria che era già nella sua disponibilità, non prova una anticipata immissione nel possesso disciplinata dal preliminare per cui è causa che, si ribadisce, nulla prevede sul punto, ma prova, invece, che lo stesso sig. , non ha Persona_1 ottemperato a quanto statuito dall'allora Pretore di Taurianova, che si è occupato della procedura di sfratto, emettendo la sentenza di sfratto facente parte del fascicolo processuale di primo grado (vedi doc. n. 5 allegato al fascicolo di primo grado de . Per_1
Ritiene, questa Corte che non vi è dubbio che manca una espressa previsione contrattuale, per come accertato correttamente dal Giudice di primo grado (cfr. pag. 6 e 7 motivazione sentenza), pertanto, l'appello sul punto non può essere accolto.
3. Col secondo motivo di gravame la difesa appellante lamenta l'<< Avere errato il Tribunale di Palmi ritenendo «non ravvisabile alcun inadempimento imputabile all'attore e, pertanto, priva di fondamento l'eccezione sollevata dal convenuto ai sensi dell'art. 1460 c.c.» (pag. 8 della sent. appellata) ciò per aver errato e/o omesso il Giudice di I grado di promuovere una più completa e corretta istruzione probatoria e/o di valutare compiutamente il materiale probatorio (giurisprudenza prodotta, interrogatorio formale germani prova per testi, note difensive, documentazione).>> CP_1
Rileva questa Corte che correttamente il primo Giudice ha ritenuto << priva di fondamento è l'eccezione sollevata dal convenuto ai sensi dell'art. 1460 c.c.>> precisando che < imputabile all'attore>>.
Il primo Giudice ha effettuato un'analisi della normativa in tema di risoluzione contrattuale, partendo dall'art. 1453 cc richiamato dalla difesa di parte attrice in citazione, e art. 1456 cc, per arrivare all'ipotesi dell'art. 1460 cc su cui si fonda la difesa del convenuto/appellante.
Recita l'art. 1460 cc < adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede>> Questa norma prevede una forma di autotutela per la parte in considerazione della natura sinallagmatica del contratto, in base alla quale ciascuna prestazione trova giustificazione nella prestazione della controparte.
Nel caso in esame non siamo in presenza di un inadempimento reciproco, considerato che l'appellante/convenuto non ha versato l'intero prezzo pattuito al quale ha dato come giustificazione il mancato adempimento – consegna degli immobili – dei promissari acquirenti/ attori appellati.
Abbiamo già detto che il convenuto ha versato solo la caparra, la prima rata e solo un terzo (10.000.000 di lire anziché i pattuiti 30.000.000 di lire) della seconda rata e poi nient'altro, e nessuna previsione è stata inserita nel preliminare che stabiliva una consegna anticipata degli immobili in oggetto, anzi si ribadisce che l'art. 4 del preliminare espressamente fissa il trasferimento dell'immobile alla stipula del rogito < proprietà dell'unità immobiliare in oggetto sarà trasmessa al promissario acquirente all'atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest'ultimo decorreranno gli effetti giuridici della compravendita>>, con la conseguenza che la consegna dei locali non poteva avere luogo in quanto il sig. non avendo Per_1 effettuato i pagamenti, si è reso da subito inadempiente.
Va detto, anche, che, contrariamente all'assunto della difesa appellante che sostiene che < la possibilità al sig. di provare la reale volontà negoziale, bocciando ex abrupto la sua richiesta di Per_1 prova testimoniale con l'ordinanza del 01.10.2012, oggetto di istanza di revoca, peraltro non accolta ma qui reiterata..>>, il Giudice ha compiutamente motivato la decisione sul punto precisando: << La difesa del convenuto, nella parte in cui postula l'esistenza dell'accordo secondo cui il promissario acquirente avrebbe potuto occupare sin dalla stipulazione del preliminare l'intero immobile per esercitarvi le attività commerciali di gioielleria e vendita di abiti da sposa in luogo di quella di macelleria, non ha trovato alcun riscontro probatorio né è desumibile dal parere professionale dell'avv. Bergamin del 22.3.2002 (documento n. 14 al fascicolo di parte convenuta) il quale, invero, è di segno contrario rispetto alle pretese del Per_1 escludendo la nascita di effetti anticipatori dal contratto in questione. Invero, il nei propri scritti Per_1 difensivi, ha reiteratamente affermato la piena consapevolezza da parte dei fratelli della sua CP_1 intenzione di occupare il bene promesso in vendita per i fini sopra indicati ed in tal senso ha articolato con la memoria istruttoria i capitoli di prova testimoniale e quelli dell'interrogatorio formale, i quali, pertanto, non sono conducenti rispetto al thema probandum: sarebbe stata l'esistenza dell'accordo all'immediata consegna dei locali - eventualmente da dimostrare nei limiti di cui all'art. 2723 c.c. - ad assumere rilevanza ai fini dell'inadempimento del promittente alienante e non già la conoscenza del progetto del promissario acquirente da parte dei Parte_2
All'esame di questa Corte, corretta risulta la motivazione data dal primo Giudice nel disporre il rigetto della chiesta prova, considerato che le circostanze articolate non erano
<< conducenti rispetto al thema probandum sarebbe stata l'esistenza dell'accordo all'immediata consegna dei locali..>> e non < della sua intenzione di CP_1 occupare il bene promesso in vendita per i fini ..>> indicati nei vari scritti difensivi.
Pertanto, concordemente al decisum del primo Giudice, ritiene questa Corte che parte attrice, oggi appellata, non è incorsa in alcun inadempimento ex art. 1460 cc, considerato, che il convenuto non ha rispettato gli accordi di cui al preliminare del 23/03/2001, rendendosi inadempiente, per cui il superiore motivo di appello non può essere accolto.
4. Ritiene questa Corte di dover trattare insieme il terzo e il quarto motivo di gravame.
Col terzo motivo la difesa appellante censura la sentenza impugnata per <<(Aver errato il Tribunale di Palmi ritenendo che «... il convenuto ha spiegato una difesa contraddittoria, laddove, dopo aver tentato di giustificare l'omesso pagamento delle rate del prezzo con l'inadempimento altrui, ha dedotto di aver consegnato alla controparte delle cambiali di valore pari all''intero corrispettivo pattuito, le quali avrebbero potuto essere immediatamente portate all'incasso dal (pag. 9 sentenza appellata), poiché CP_1 alcuna contraddittorietà è ravvisabile nel contegno del sig. che ha adito con spirito di lealtà e Per_1 cooperazione, in buona fede, secondo affidamento (v. pag. 14 e ss del presente atto).>>
Col quarto motivo , invece, lamenta l'<clausola risolutiva attribuisce al promissario acquirente il diritto potestativo di avvalersene per ottenere la risoluzione in caso mancato pagamento una delle rate del prezzo non rilevante l escussione della garanzia prestata dal alienante sentenza impugnata poich stato correttamente considerato che incasso cambiali da parte dei germani dipendesse presunto>CP_1
“effetto simbolico” delle stesse).>>
Assume che il Giudice ha errato <riconoscere l al sig. per non aver corrisposto>Per_1
- dopo la caparra, la prima rata e parte della seconda - e per essersi sottratto alla sottoscrizione di polizze assicurative o bancaria.>> ribadendo che <>.
Sostiene che < per non Per_1 aver corrisposto - dopo la caparra, la prima rata e parte della seconda - e per essersi sottratto alla sottoscrizione di polizze assicurative o bancaria.>> rilevando che < consegna dei locali>>
Rileva, anche, che<< In relazione, alla presunta violazione del sig. circa l'obbligo di consegnare una Per_1 fideiussione bancaria o assicurativa ex art. 9 del contratto preliminare, tale obbligo è stato sostituito dalla consegna dei titoli cambiari di importo pari al prezzo, inviati al sig. in data 11.06.2001 e da questi CP_1 mai restituiti>>
La difesa appellante anche in questo ulteriore motivo di appello ribadisce che la mancata sottoscrizione di polizze assicurative o bancaria è dipesa dalla mancata consegna dei locali.
Sul punto rileva il primo Giudice:< acquirente si è impegnato a stipulare in favore di una polizza fideiussoria assicurativa o Controparte_1 bancaria. Ed ancora, nello stesso contratto preliminare, è stata inserita una clausola risolutiva espressa (n.
10), secondo cui, qualora il promissario acquirente non avesse corrisposto la somma prevista a titolo di caparra, o una delle altre rate di prezzo, la parte promittente venditrice avrebbe avuto la facoltà di avvalersi della predetta clausola ed ottenere la risoluzione di diritto del contratto stesso.
È provato, in quanto non contestato e documentato, che il promissario acquirente ha versato la somma concordata a titolo di caparra, la prima rata di prezzo e, relativamente alla seconda rata, la sola somma di lire
10.000,000 senza più corrispondere alcuna altra rata né sottoscrivere la polizza assicurativa o bancaria.
E' evidente che il mancato pagamento delle rate del prezzo alla scadenza del termine integra inadempimento del promissario acquirente e che tale inadempimento è sia grave, atteso che sono state le stesse parti a prevederlo in contratto mediante la pattuizione della clausola risolutiva espressa, sia colpevole, atteso che, come sopra esposto, non risultano circostanze idonee ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, non risultando alcuna violazione degli obblighi contrattuali assunti dal promittente alienante.>>
Nel caso in esame, non vi è dubbio che le argomentazioni a sostegno di questo motivo di appello costituiscono inutili tentativi per superare il proprio inadempimento contrattuale.
Ad ogni modo il primo Giudice ha valutato tutte le prove offerte – documentali oltre la dichiarazione resa dal in sede di interrogatorio formale - nel rispetto del dettato normativo dell'art. 116 cpc che dispone Per_1
< altrimenti.>> Per «prudente apprezzamento» si intende il compito del giudice tenuto a valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione, ma non necessariamente ad utilizzarla e che può poi anche considerare tutti gli elementi con efficacia probatoria emersi nel corso del giudizio.
Ciò sta a significare che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici.
Sul punto l'orientamento giurisprudenziale è ormai pacifico:<< Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità quale apprezzamento non prudente della prova, sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., perché l'esercizio del potere non deve uniformarsi ad un parametro astratto e generale di prudente apprezzamento ma è piuttosto estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa (secondo il "suo" prudente apprezzamento, prevede la norma), a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti della causa, salvo il limite che la legge disponga altrimenti>>
(Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.11.2021, n. 34786).
Il Giudice ha valutato il complesso delle risultanze istruttorie e delle prove fornite dalle parti, ed ha evidenziato, correttamente,:< tentato di giustificare l'omesso pagamento delle rate del prezzo con l'inadempimento altrui, ha dedotto di aver consegnato alla controparte delle cambiali di valore pari all'intero corrispettivo pattuito, le quali avrebbero potuto essere immediatamente portate all'incasso dal >> affermando<< Dunque, CP_1 quest'ultimo, per un verso, ha ammesso il rifiuto di adempiere in conseguenza dell'inadempimento all'altrui invocando l'art. 1460 c.c. e, per altro verso, ha escluso di essere inadempiente, attesa la consegna di cambiali di valore pari all'intero corrispettivo>>.
Continua a spiegare il Giudice che:<< Ora, se, per un verso, è incontestata la consegna delle cambiali, per altro verso la facoltà di utilizzare le stesse come strumento di pagamento è stata esclusa dal Per_1 medesimo con la lettera inviata all'attore in data 11.6.2001 (pag. 14 del fascicolo attoreo) in cui si legge:
"Come da accordi tra noi le invio gli effetti a scadenza come da preliminare e ad ognuna io provvederò ad inviare la somma con assegno o bonifico e voi mi restituirete l'effetto da voi quietanzato. Come potere constatare sono effetti simbolici a garanzia in quanto non è stato possibile far la polizza fideiussoria come concordato nel preliminare per i motivi già esposti con la vostra venuta a Molochio". In proposito preme precisare che la dichiarazione di segno contrario resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale all'udienza del 21.3.2013 ("Siccome le cambiali erano sostitutive della polizza fideiussoria, gli accordi erano nel senso che il dottore potesse portarle all'incasso in caso di mancato adempimento da parte CP_1 mia, erano in pratica una garanzia dei miei pagamenti. Tengo a precisare che la parola simbolico da me utilizzata non voleva significare che il dottore non dovesse portare le cambiali all'incasso") non CP_1 può essere valutata in senso favorevole alla parte che l'ha resa.>>
Precisa il Giudice:<< In ogni caso, va rilevato che poiché la clausola risolutiva attribuisce al promissario acquirente il diritto potestativo di avvalersene per ottenere la risoluzione in caso di mancato pagamento di una delle rate del prezzo, non è rilevante l'omessa escussione della garanzia prestata dal promittente alienante>>.
Su questa parte che costituisce il quarto motivo di appello, questa Corte non può non rilevare l'intento di giustificare ancora una volta l'inadempimento del soprattutto alla luce della lettera inviata in data Per_1
11.06.2001 – presente nella produzione del convenuto-appellante - al dott. scritta CP_1 espressamente e di suo pugno dal sig. “Le invio gli effetti a scadenza e ad ognuna provvederci ad Per_1 inviare la somma con assegno bancario (o bonifico) e voi mi restituirete l'effetto quietanzato. Come potete constatare sono solo effetti simbolici in quanto non è stato possibile fare la polizza fideiussoria come concordato nel preliminare”.
E' chiaro che l'intento del convenuto era ben diverso da quello sostenuto in difesa, e il primo Giudice, giustamente, ha ritenuto “la clausola risolutiva attribuisce al promissario alienante (e non al promissario acquirente) il diritto potestativo di avvalersene per ottenere la risoluzione in caso di mancato pagamento di una delle rate del prezzo e che la garanzia prestata è quella del promissario acquirente (e non del promissario alienante)..”
Nel caso in esame, non vi è dubbio che le argomentazioni a sostegno di entrambi i motivi di appello costituiscono inutili tentativi per superare l'inadempimento contrattuale del convenuto/appellante, con la conseguenza del rigetto degli stessi motivi.
5. Col quinto motivo censura la sentenza per < rilascio del bene (pag. 10 e 1 Impunto 3 della sentenza appellata), ritenendo «fondata» la domanda dell'attore, oltre per il fatto che mai controparte ha chiesto la consegna del locale macelleria, limitandosi alla richiesta di risoluzione del contratto>>.
Assume che << si ribadisce che controparte mai abbia chiesto il rilascio effettivo del locale. Ad adiuvandum il primo giudice ha ritenuto che la mera richiesta di risoluzione del contratto potesse implicitamente racchiudere anche la riconsegna dell'immobile. Si ricade nella solita considerazione: coefficienti analoghi, conclusioni diverse.>>
Rileva, ancora, questa Corte, come affermato dal primo Giudice che < accolta, atteso che contestualmente alla stipulazione del preliminare, in data 23.3.2001, è stato risolto il contratto di locazione (cfr. testo del contratto) e che, ciononostante, il ha continuato ad utilizzare Per_1 il locale adibito a macelleria (uno dei vani dell'immobile compravenduto): l'occupazione è pacificamente ammessa dal il quale, d'altra parte, non ha provato di averne diritto (Cass. civ. 17321/2015).>> Per_1
Precisa anche il Giudice:<< Priva di pregio è sul punto la difesa del convenuto nella parte in cui evidenzia che non è stato convenuto il rilascio del bene già detenuto a fini locativi: essendo il rilascio un effetto della risoluzione del contratto di locazione, non occorre alcuna espressa previsione in tal senso.>>
Rileva questa Corte che l'art. 11 del preliminare di vendita del 23/03/2001 dice:<< Con la firma del presente contratto s'intende automaticamente risolto il contratto di locazione stipulato li 22.02.1999>>
La sottoscrizione del preliminare fa venir meno l'esistenza del contratto di locazione che, nel medesimo preliminare, è stato considerato risolto alla sottoscrizione dello stesso, per cui giustamente il primo Giudice ha deciso: < causa, il convenuto va condannato all'immediato rilascio dell'immobile occupato>>.
Pertanto, anche questo motivo di censura va rigettato.
6. Anche il sesto e il settimo motivo verranno trattati insieme.
Col sesto motivo di appello la difesa appellante lamenta << Avere errato il Tribunale di Palmi ad accordare il
«risarcimento dei danni per mancato guadagno e per l'omessa disponibilità dell'immobile», poiché occupato sine titulo dal sig. (v. pag. 11, punto 4 della sentenza appellata), non avendo il Giudice di prime cure Per_1 minimamente considerato gli effetti anticipati della promessa (con la consegna a mero scopo detentivo dei beni oggetto di promessa), né la circostanza della mancata richiesta dei germani di restituzione CP_1 del locale macelleria per un periodo continuato di oltre 7 anni).
Col settimo motivo lamenta < il CP_1
«diritto di trattenere l'importo di lire 6.700.000 a titolo di risarcimento danni» (pag. 12 della sentenza appellata), per errata interpretazione dell'art. 10 del Contratto Preliminare oggetto di causa e poiché mai controparte ha avanzato tale pretesa>>.
Questa Corte, nel ribadire che nessuna consegna anticipata di tutti gli immobili promessi in vendita è stata concordata tra le parti, rileva che anche
per questi motivi
di censura il primo Giudice ha fondato il suo convincimento su quanto espressamente stabilito concordemente tra le parti nel preliminare ed invero l'art. 10 dello stesso recita:<< Il mancato pagamento della caparra entro il 30.04.01, ovvero di una delle rate stabilite, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto con facoltà della parte creditrice di trattenere l'importo di lire 6.700.000 a titolo di risarcimento danni>>
Il Giudice rileva:< espressa pattuizione tra le parti le quali hanno convenuto, nell'ipotesi di omessa corresponsione di una delle rate stabilite, la risoluzione di diritto del contratto "con facoltà della parte creditrice di trattenere l'importo di lire 6.700.000 a titolo di risarcimento di danni". La clausola richiamata è qualificabile come penale, essendo diretta a determinare in via preventiva la prestazione dovuta per il caso di inadempienza. Essa, ai sensi dell'art. 1382 c.c., rappresenta una pattuizione accessoria del contratto che svolge la duplice funzione di rafforzare, da un lato, il vincolo contrattuale e di stabilire, in particolare, dall'altro, in via preventiva, la prestazione dovuta per il caso di inadempienza o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione (sempreché non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore) la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto.>>
Precisa < dovuto a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale. Può dunque affermarsi che il CP_1 ha diritto di ritenere (recte non può essere ripetuto dalla controparte) l'importo di lire 6.700,000 (pari ad euro 3.460,26) rispetto a quello maggiore versato di lire 50.000,000>>, spiegando < dell'interpretazione della clausola nel senso anzidetto la circostanza secondo cui l'importo di lire 6.700,000 corrisponde all'ammontare del credito vantato per il godimento dell'immobile in forza del risolto contratto locatizio dal promittente venditore, il quale - secondo quanto risulta pacificamente dalle allegazioni processuali - avrebbe preteso tale importo soltanto nel caso in cui non si fosse perfezionata la compravendita, rinunciandovi nel caso contrario>>.
Le superiori argomentazioni conducono al rigetto dei due motivi di appello.
7. Con l'ottavo motivo di appello la difesa appellante lamenta l'< riconoscere il risarcimento a controparte da occupazione dell'immobile («.... il Tribunale ritiene che spetti al il risarcimento per non aver potuto godere né direttamente né indirettamente dell'immobile...» CP_1 pag. 13 della sentenza appellata), perché domanda non formulata da controparte>>.
Sostiene che <tituisce motivo di impugnazione della sentenza appellata atteso che controparte mai ha formulato una siffatta richiesta sul punto.>> e < penale a titolo di risarcimento del danno, ma l'una non contiene implicitamente l'altra. E lo si ribadisce: controparte non ha proposto una specifica domanda sul punto, contestazione questa ripetutamente effettuata nei propri atti e verbali di causa. Nonostante ciò, è stata clamorosamente riconosciuta dal giudice di I grado, ciò cozzando con consolidati principi di diritto di segno opposto>>.
A tal riguardo, va preliminarmente precisato che parte attrice - - sin dall'atto di citazione Controparte_1 introduttivo del giudizio di primo grado e in tutti i successivi atti del giudizio ha richiesto il risarcimento dei danni anche sotto il profilo della illegittima, occupazione dell'immobile da parte dell'odierno appellante, ad ogni modo, si deduce che il primo Giudice ha, sul punto, correttamente, spiegato:<< Dal risarcimento per inadempimento contrattuale va distinto il risarcimento per l'occupazione dell'immobile: premesso che, pur essendo stato risolto il contratto di locazione contestualmente alla stipulazione del preliminare in data
23.3.2001, il ha continuato ad utilizzare il locale adibito a macelleria (la circostanza è pacificamente Per_1 ammessa dal convenuto), il Tribunale ritiene che spetti al il risarcimento per non aver potuto CP_1 godere né direttamente né indirettamente dell'immobile. Sul punto preme precisare che la clausola penale, attenendo all'inadempimento della prestazione contrattuale, non osta al riconoscimento del risarcimento del danno per l'illegittima occupazione, il quale ha la sua fonte non già nel contratto, ma nel fatto illecito dell'occupazione del bene altrui in assenza di alcun titolo.>>
E, continuando afferma:< giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 30594/2017; Cass. civ. 19403/2016; Cass. civ. 24510/2011),
l'indennità da occupazione spetta senz'altro quale autonoma voce di risarcimento nell'ipotesi di risoluzione o recesso dal preliminare ad effetti anticipati in forza della retroattività di tali rimedi;
pertanto, a maggior ragione va riconosciuta nell'ipotesi in esame in cui l'occupazione si configura ab origine come illecita in quanto non sorretta da alcun titolo giustificativo>>.
Pertanto, anche questo motivo di gravame non può essere accolto.
8.Col non motivo la difesa appellante lamenta l'< riconvenzionali del sig. («sono infondate e vanno rigettate ... raccoglimento della prima pretesa è Per_1 escluso dalla fondatezza della domanda di risoluzione di diritto ex adverso proposta;
l'infondatezza della seconda pretesa consegue all'assenza di inadempimento da parte del promittente alienante», pag. 14 e 15 della sentenza appellata), per aver non correttamente imputato al sig. la responsabilità Per_1 dell'inadempimento, invero attribuibile esclusivamente a controparte>>.
Questa Corte, stante le argomentazioni già ampiamente svolte condivide la motivazione del primo Giudice nel rigetto delle domande riconvenzionali: << Sono infondate e vanno rigettate le domande spiegate in via riconvenzionale dal convenuto dirette ad ottenere sia l'esecuzione in forma specifica del contratto non concluso, sia il risarcimento dei danni subiti per l'omessa immissione nel possesso: l'accoglimento della prima pretesa è escluso dalla fondatezza della domanda di risoluzione di diritto ex adverso proposta;
l'infondatezza della seconda pretesa consegue all'assenza di inadempimento da parte del promittente alienante>>
Pertanto, l'appello sul punto non va accolto
9. Le spese seguono la soccombenza
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante il valore del petitum - € 50.000,00
- applicando i parametri minimi, applicando i parametri minimi per la fase istruttoria, per mancanza di istruttoria orale, e i parametri medi per le altre fasi, l'importo può essere così liquidato, in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.058,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.418,00
3.Fase istruttoria € 1.523,00
4.Fase decisionale € 3.470,00
Disponendo la distrazione ex art. 93 cpc a favore del difensore degli appellati richiedente
10. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da n.q. di erede del Sig. Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 46/2019 pubblicata il 15/01/2019 dal Tribunale di Palmi: Per_1 1)Rigetta l'appello
2)Condanna n.q. di erede del Sig. al pagamento, in favore degli Parte_1 Persona_1 appellati e delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 8.469,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo la distrazione ex art. 93 cpc a favore del difensore degli appellati richiedente.
3) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)