Sentenza 30 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/10/2019, n. 27843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27843 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2019 |
Testo completo
liere - ha pronunciato la seguente 9 # SENTENZA sul ricorso 1354-2018 proposto da: AR CE, AL CE, SI GI, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE
48, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO PERRI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI LIGATO;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BAIAMONTI
25; - con troricorrente - nonchè
contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLE MARCHE;
- intimata - avverso la sentenza n. 393/2017 della CORTE DEI CONTI - TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 01/08/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Domenico Stamato per delega dell'avvocato Giovanni Ligato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I sigg. NC EL, GI SS e LE AL propongono ricorso per difetto assoluto di giurisdizione in relazione alla sentenza Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale Ric. 2018 n. 01354 sez. SU - ud. 18-06-2019 -2- Centrale d'appello 1°/8/2017, di rigetto del gravame interposto avverso la pronunzia Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche n. 108/2015, di condanna -nella rispettiva qualità di A.U. ( i primi due ) e di amministratore di fatto ( il terzo ) della società Mod Max s.r.I.- al pagamento di somma in favore del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato a titolo di risarcimento del danno erariale per avere «posto in essere comportamenti dolosi tali da determinare l'inutilità del finanziamento assentito dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ( ora Ministero dello Sviluppo Economico ) ex lege n. 488/1992, in favore della società Mod Max s.r.I.». Resiste con controricorso la Procura Generale presso la Corte dei Conti. L'altra intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione sollevata dall'odierna controricorrente Procura Generale presso la Corte dei Conti di giudicato implicito in ordine alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che nella stessa sentenza odiernamente impugnata si dà atto che gli odierni ricorrenti hanno ( tra l'altro ) specificamente lamentato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. Con unico motivo i ricorrenti denunziano l'«erronea individuazione della sussistenza della giurisdizione del giudice contabile». Lamentano che «il giudice dell'appello ha totalmente omesso di considerare quanto eccepito da parte appellante in merito alla inesistenza della giurisdizione contabile da parte appellante, in ragione della mancata persistenza, al momento dell'esercizio della azione de qua, di un danno erariale», in quanto «una volta dichiarata la revoca del contributo pubblico, veniva disposto il recupero della somma liquidata mediante, da un lato, la parziale Ric. 2018 n. 01354 sez. SU - ud. 18-06-2019 -3- escussione della polizza fideiussoria, dall'altro, la iscrizione a ruolo della somma di euro 728.711,96». Si dolgono non essersi considerato che «tale attività, espressione del potere amministrativo di accertamento, autotutela ed esecutorietà, costituisce l'inizio di una esecuzione coattiva volta alla riscossione delle somme erogate alla ricorrente», sicché «al momento della azione esercitata dalla Procura non poteva ritenersi persistere ... un danno ulteriore da qualificarsi quale pregiudizio pubblicistico ... vista la azione esecutiva già intrapresa». Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente pone a base delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, l'«atto di citazione depositato in segreteria il 10/10/2014», la «richiesta di agevolazione finanziaria ex Legge n. 488/1992 per la realizzazione di un impianto destinato alla fabbricazione di articoli tessili», il «contratto preliminare dell'ottobre 2000», il trasferimento «in data 6 giugno 2005 presso la officina del signor PA AR di Urbania» dei <