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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 5545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5545 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2630 R.G. per l'anno 2025 vertente TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso dall'avv. Fabio Filomeno ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale all'indirizzo PEC Email_1
-ricorrente E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313); Persona_1
- resistente – OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.2.2025 ha adito Parte_1 il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che in data 08.01.2025 l' gli aveva notificato l'ordinanza n. OI-001348461, CP_1 con cui gli ingiungeva il pagamento della somma di €7.529,79, a titolo di sanzione amministrativa, per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, in riferimento all'anno 2017, in qualità di obbligato in solido della in veste di Controparte_2
“legale rappresentante/responsabile” di quest'ultima. CP_ Eccepisce: la mancata notifica, asserita dall' dell'atto di accertamento n. . 5100.21/09/2018.0404991 del 21.09.2018, CP_1 prodromico all'ingiunzione di specie;
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assoluta carenza di motivazione;
l'infondatezza nel merito della pretesa stante l'intervenuta decadenza dell' ai sensi CP_1 dell'art.14 della legge 689/81; l'intervenuta prescrizione del diritto dell' ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 689/1981. CP_1
Conclude affinchè, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata, ne venga dichiarata la nullità anche per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione delle somme
1 intimate e per l'effetto accertare e dichiarare l'estinzione della citata pretesa creditoria, spese vinte da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha eccepito la cessazione della materia del CP_1 contendere, avendo verificato il fondamento dell'eccezione di prescrizione ed avendo proceduto, consequenzialmente, all'annullamento dell'OI nelle more del presente giudizio in auto-tutela. Pertanto ha chiesto dichiararsila cessata la materia del contendere. Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sussiste, infatti, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, parte resistente ha provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza- ingiunzione. Tale circostanza, confermata da parte ricorrente nelle note scritte del 16.06.2025, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. In particolare, come emerge dalla documentazione versata in atti, l' ha provveduto all'annullamento dell'atto impugnato in data CP_1
3.03.2025. Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale. Nel caso di specie, dal momento che il ricorso è stato depositato in data
4.02.2025 mentre l'annullamento è avvenuto in data 3.03.2025, successivamente alla notifica a cura della Cancelleria ma senz'altro molto prima dell'udienza di discussione, pare equo disporre la compensazione per metà delle spese di lite mentre l'altra metà decede a CP_ carico dell' soccombente virtuale . Essa è liquidata ai minimi , tenendo conto dell'assenza di istruttoria della semplicità e serialità delle questioni e con esclusione della fase decisionale che è mancata stante la trattazione cartolare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore dell'opponente dell'altra metà che liquida in e 750,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si comunichi. Napoli, 7.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Alessandra Santulli
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, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso dall'avv. Fabio Filomeno ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale all'indirizzo PEC Email_1
-ricorrente E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313); Persona_1
- resistente – OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.2.2025 ha adito Parte_1 il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che in data 08.01.2025 l' gli aveva notificato l'ordinanza n. OI-001348461, CP_1 con cui gli ingiungeva il pagamento della somma di €7.529,79, a titolo di sanzione amministrativa, per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, in riferimento all'anno 2017, in qualità di obbligato in solido della in veste di Controparte_2
“legale rappresentante/responsabile” di quest'ultima. CP_ Eccepisce: la mancata notifica, asserita dall' dell'atto di accertamento n. . 5100.21/09/2018.0404991 del 21.09.2018, CP_1 prodromico all'ingiunzione di specie;
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assoluta carenza di motivazione;
l'infondatezza nel merito della pretesa stante l'intervenuta decadenza dell' ai sensi CP_1 dell'art.14 della legge 689/81; l'intervenuta prescrizione del diritto dell' ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 689/1981. CP_1
Conclude affinchè, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata, ne venga dichiarata la nullità anche per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione delle somme
1 intimate e per l'effetto accertare e dichiarare l'estinzione della citata pretesa creditoria, spese vinte da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha eccepito la cessazione della materia del CP_1 contendere, avendo verificato il fondamento dell'eccezione di prescrizione ed avendo proceduto, consequenzialmente, all'annullamento dell'OI nelle more del presente giudizio in auto-tutela. Pertanto ha chiesto dichiararsila cessata la materia del contendere. Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sussiste, infatti, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, parte resistente ha provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza- ingiunzione. Tale circostanza, confermata da parte ricorrente nelle note scritte del 16.06.2025, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. In particolare, come emerge dalla documentazione versata in atti, l' ha provveduto all'annullamento dell'atto impugnato in data CP_1
3.03.2025. Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale. Nel caso di specie, dal momento che il ricorso è stato depositato in data
4.02.2025 mentre l'annullamento è avvenuto in data 3.03.2025, successivamente alla notifica a cura della Cancelleria ma senz'altro molto prima dell'udienza di discussione, pare equo disporre la compensazione per metà delle spese di lite mentre l'altra metà decede a CP_ carico dell' soccombente virtuale . Essa è liquidata ai minimi , tenendo conto dell'assenza di istruttoria della semplicità e serialità delle questioni e con esclusione della fase decisionale che è mancata stante la trattazione cartolare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore dell'opponente dell'altra metà che liquida in e 750,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si comunichi. Napoli, 7.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Alessandra Santulli
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