Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 15/04/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00677/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2026, proposto dalla dottoressa AO OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, e con questa domiciliata in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 686/2025 - RG n. 2030/2024, pubblicata in data 13 maggio 2025, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, notificata in data 27 maggio 2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Cagliari del 6 marzo 2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il Presidente UL ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli artt. 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 2030/2024, con la quale il Tribunale di Cagliari ha così statuito: “1. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto alla emissione in favore di AO OR della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito dell’importo di euro 500,00 per gli anni scolastici indicati in parte motiva al capo 5), cui rinvia, per complessivi euro 2.500,00, con le modalità di cui in parte motiva cui rinvia;” (sent. n. 686 del 13 maggio 2025).
La decisione, viene precisato nel ricorso, è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione della competente Cancelleria prodotta in giudizio.
Alla notifica della sentenza non ha fatto seguito alcun adempimento da parte dell’Amministrazione.
Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 27 maggio 2025, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e s.m.i., il quale dispone, al comma 1, che “1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
La ricorrente ha quindi domandato a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla sentenza predetta, adottando tutti gli atti necessari. Ha chiesto inoltre di condannare l’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro a titolo di astreinte, come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e, per il caso di persistente inottemperanza, ha domandato a questo Tribunale la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva degli atti e provvedimenti richiesti e necessari, e la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con un atto di mera forma.
3. Alla udienza camerale del 15 aprile 2026 la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta infatti dagli atti di causa che:
- la sentenza n. 686/2025, meglio indicata al p. 1, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 27 maggio 2025. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla competente Cancelleria;
- il ricorso è stato ritualmente notificato in data 12 marzo 2026;
- risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito in l. n. 30 del 1997 e s.m.i.
La domanda di ottemperanza deve pertanto essere accolta e il Ministero dell’istruzione e del merito, conseguentemente, è condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore della parte ricorrente, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine suindicato, si nomina sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), il quale, a semplice richiesta della parte interessata, come organo ausiliario del giudice, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari alla esecuzione della sentenza, entro i novanta (90) giorni successivi alla richiesta della parte.
Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, e relativi decreti attuativi.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
6. Deve invece essere respinta la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione innanzitutto dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
Pur assumendo tale rilievo carattere assorbente, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, pur constatando l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità dell’istituto giuridico in esame nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto, al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative» (cfr. Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Alla luce della citata decisione dell’Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che molteplici ragioni giustifichino, in concreto, la decisione di non condannare la parte pubblica al pagamento dell’astreinte in linea con l’orientamento già espresso nei propri più recenti arresti (ex multis, TAR Sardegna, Sez. I, sent. n. 27 del 16 gennaio 2026 e precedenti nella stessa richiamati).
Come già affermato nelle pronunce richiamate, occorre rilevare, in primo luogo, che l’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della Carta elettronica del docente implica lo svolgimento di un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti. Tra questi vi sono gli Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio (che non costituiscono oggetto del presente ricorso) nonché le società SO.GE.I. e CONSAP, di cui il Ministero si avvale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, per la predisposizione e l’attivazione della Carta in forma di applicazione web. L’ultima fase del procedimento – relativa all’attivazione della Carta – è, inoltre, affidata a strutture centralizzate operanti a livello nazionale, con inevitabili riflessi sui tempi tecnici di completamento dell’adempimento.
In tale contesto, risulta dunque ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell’esecuzione della sentenza sia riconducibile, principalmente, all’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il rilascio della Carta elettronica del docente, circostanza più volte valorizzata da questo stesso Collegio nei precedenti sopra indicati.
In secondo luogo, come già chiarito nelle medesime decisioni, il beneficio in esame – per la modestia del suo ammontare e per la finalità di sostegno alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali dei docenti – non si configura quale mezzo di sostentamento del lavoratore, ma come incentivo meramente eventuale e di impiego facoltativo, circostanza che riduce ulteriormente i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora non può essere accolta.
7. Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del carattere estremamente seriale del contenzioso in materia. Le spese sono distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima),
definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dispone che il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona dell’organo competente, dia completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione, se anteriore;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), assegnando allo stesso, per l’esecuzione della sentenza, il termine di 90 giorni dal momento in cui sarà richiesto l’intervento da parte ricorrente;
c) respinge la richiesta di condanna del Ministero resistente al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 800,00 (euro ottocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UL ER, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UL ER |
IL SEGRETARIO