Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di LO, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12 dell'anno 2025 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 08/04/2025, vertente tra
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra Labadessa (indirizzo PEC:
; Email_1
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Richichi (indirizzo PEC:
; Email_2
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza presentata da entrambe le parti nel corso dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 C.P.C. del 08.04.2025, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale a richiesta congiunta in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CA (RC) il 20/10/2001;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 16.04.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di CA (RC), anno 2001, parte II, serie A, n. 3, i ricorrenti il 20/10/2001 hanno contratto matrimonio concordatario;
b) dal matrimonio è nato il figlio il 17.04.2006, ormai Persona_1
1
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione giudiziale con sentenza n.
144/2024 depositata il 08/03/2024 dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del
20.07.2021;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le condizioni stabilite dalle parti, nei termini indicati nel verbale di udienza del
08.04.2025 sull'unico punto controverso relativo all'entità dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne pacificamente non economicamente autosufficiente (“Preliminarmente, le parti dichiarano che è stato raggiunto un accordo per la trasformazione de rito in divorzio congiunto nel senso che la quantificazione dell'assegno per i figlio appena maggiorenne ma ancora non autosufficiente si determina in € 100,00 atteso il resistente attualmente percepisce uno stipendio da tirocinante a cadenza non regolare nel senso che viene pagato non mensilmente ma ogni due o tre mesi e quindi non è in rado di garantire un versamento regolare ogni mese di un assegno di entità maggiore.”), regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed il figlio maggiorenne, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per il figlio;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett. b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, udite le parti, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, presentata all'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 C.P.C. del 08.04.2025, preso altresì atto del parere favorevole del rappresentante del Pubblico Ministero, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CA (RC) il 20/10/2001 tra nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 CP_1
ES (RC) il 17.07.1977, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di CA (RC), anno 2001, parte II, serie A, n. 3, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
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