CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5990 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 28.10.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3862/23 ruolo contenzioso civile
TRA
n persona del legale rappresentante p.t. e entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Mario Aspromonte
APPELLANTE
E
sede di Caserta (già Direzione territoriale del lavoro di Caserta) in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 7.9.23 le parti di cui in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza 1566/23 emessa il 20.4.23 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato il ricorso con il quale si opponevano alla ordinanza ingiunzione n. 79/2020/SIL del 10.2.20 con la quale si ingiungeva il pagamento, in base a pregresso verbale di accertamento, della somma di euro 9900,00 per la violazione dell'art. 3 comma 3 dl 12/02 convertito in legge 73/02, per omessa comunicazione nei termini di legge della assunzione di tre lavoratori.
Il ricorso in primo grado si basava dapprima, sulla prioritaria allegazione di essersi trovata Pa l'amministrazione della dinanzi al “fatto compiuto” in relazione alla comunicazione dell'accesso di funzionari della resistente presso un cantiere di lavoro, presso il cimitero di Capua, ove venivano rinvenuti tre soggetti intenti alla posa in opera di marmi presso una cappella funeraria;
allegava di aver avuto un unico rapporto con tale che ex art. 2222 cod. civ. occasionalmente, e Persona_1 non in via subordinata, veniva incaricato di tale posa in opera di marmi da essa ricorrente lavorati, mentre ignorava la identità e la presenza degli altri due lavoratori rinvenuti dagli ispettori, verosimilmente assunti e/o incaricati da tale o dal committente della Per_1 Persona_2 lavorazione dei marmi;
ciò nel contesto di una propria “incolpevole” ignoranza / impossibilità di vigilanza del cantiere, infine invocando la riduzione della sanzione.
Il Tribunale rigettava il ricorso rilevando che già con l'accesso ispettivo anche presso i locali aziendali l'ente resistente aveva a disposizione i dati necessari per la contestazione per cui restava fuori luogo la censura della “immediatezza” della contestazione;
quanto alla prova dell'illecito contestato richiamava il sunto delle dichiarazioni ispettive dei tre lavoratori in “nero” circa la già avvenuta assunzione da parte della ricorrente -con la indicazione dei soggetti esercitanti un potere direttivo su di essi-; tra questi poi richiamava la dichiarazione del che -sentito anche quale teste- Per_1 ricordava di esser chiamato alla bisogna e poi, ritenendo la genericità delle dichiarazioni contrastanti del teste e l'assenza di un riscontro documentale alla difesa incentrata sull'incarico di Tes_1 prestazione d'opera al rilevava la mancanza di giustificazioni addotte dai testi e Per_1 Per_1 alla discordanza con quanto oggetto delle dichiarazioni in sede ispettiva e la assenza di Tes_1 fondamento alla prospettata impossibilità di efficace vigilanza (“…La circostanza che la sede legale della società fosse distante dal cantiere non esonerava il committente dal vigilare sull'operato del sig. . La distanza inoltre prospettata da parte attrice non corrisponde al vero dato che la Per_1 società ha sede a Santa Maria C.V. e i lavori erano svolti nel cantiere sito in Capua a circa 5 km di distanza. …..”). Infine, quanto alla invocata riduzione della sanzione rilevava come fosse stata determinata quasi nel “minimo”.
L'appellante lamenta una errata valutazione delle proprie difese e del compendio istruttorio.
Si è costituito con l'Avvocatura distrettuale dello Stato l' appellato, per la conferma della CP_1 sentenza gravata.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 28.10.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice.
I motivi di censura addotti dagli appellanti sono da respingere perché inefficaci nel contrastare il condivisibile esito raggiunto dal Tribunale -e taluni anche non corrispondenti a quanto presente nelle motivazioni della sentenza impugnata- (come ad esempio a pag 4 dell'appello : “…..spettava alla Part opponente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, ancorché fosse parte convenuta in un giudizio di accertamento negativo (pag.6); pag 6 della sentenza ove invece si legge : “…. secondo il più recente indirizzo di legittimità cui va prestata adesione (cfr. Cass. n. 22862/2010 e n. 12108/2010, in conformità, peraltro, a Cass. n. 19762/ 2008), l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso e che intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. L'opposto indirizzo giurisprudenziale per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n.
11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006 e n. 384/2007), non risulta difatti conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.. ….”.
Quanto alle dichiarazioni testimoniali raccolte nel primo grado gli appellanti non si confrontano con la condivisibile considerazione del Tribunale per cui la sola eventuale “chiamata” lavorativa riferita dallo stesso non escludeva la natura subordinata del suo rapporto con la ricorrente. Per_1
Che non sia necessaria la forma scritta per un contratto d'opera è argomento irrilevante in questa sede ove la sua assenza non poteva che assumere valenza negativa per la tesi difensiva della ricorrente unita alle ridette risultanze da dichiarazioni in sede ispettiva.
Neanche ci si confronta, soprattutto, con quanto il Tribunale ricava dalle dichiarazioni degli altri due lavoratori raccolte in sede ispettiva, ponendo solo considerazioni del tutto vaghe e incontrollabili
(vedasi ad esempio a pag. 10 dell'appello dove si afferma, riferendosi al : “……Il , Per_1 Per_1 invece, - evidentemente più addentro alle “cose italiane” -, ha fatto ammissioni più sottili: ultimo ad essere escusso dagli ispettori, ha calibrato le sue dichiarazioni su quelle rese dai lavoranti stranieri,
e, quindi, per evitarsi conseguenze personali dirette ha posticipato, ad esempio, il suo ingresso nel cantiere a quello dei lavoranti stranieri. …..”).
Le dichiarazioni in sede ispettiva risultano, invero rese in ambiente “genuino” ed “immediato” ed appaiono poi chiare e del tutto inequivoche circa la subordinazione già in atto al tempo della ispezione per i due lavoratori ed aspetto quest'ultimo a cui va aggiunta la irrilevanza, Persona_3 Per_4 già chiosata dal Tribunale, della episodicità del coinvolgimento lavorativo del in dipendenza Per_1 dalla ricorrente;
ancora, per il teste emerge un non indifferente profilo di scarsa Tes_1 attendibilità in ragione del pregresso e perdurante rapporto alle dipendenze della ricorrente, profilo che si unisce alla assoluta genericità delle sue affermazioni alla luce del suo ruolo lavorativo meramente esecutivo e non amministrativo (“…che io sappia..”).
L'onere di prova ex art. 2697 cod. civ. -sulla cui allocazione in capo all'ente coinvolto per come allegato da ricorrente e ri-sottolineato dal primo Giudice non può che convenirsi in linea con numerosa e concorde giurisprudenza di legittimità- risulta assolto alla luce di tale materiale di valutazione.
Quanto alla invocata riduzione della sanzione va qui riaffermata l'assoluta vaghezza e apoditticità delle motivazioni prospettate dalla ricorrente. Infine, la censura sulle spese di lite risulta poco argomentata (“…la abnorme liquidazione va riformata, sia per la infondatezza della pretesa sanzionatoria, sia perchè contraria alle norme di legge e sia perchè spropositata. ……..”); e comunque il Tribunale risulta -all'evidenza- avere tenuto conto della fase istruttoria e della riduzione percentuale dovuta in ragione dell'art. 9 comma 2 dl.vo
149/15 e poi risulta avere applicato i valori “medi” nell'ambito del giusto scaglione di valore di riferimento (euro 5201- euro 26000) valori scelti secondo la pacifica discrezionalità attribuita in tal senso al giudice di merito e poi oggetto della dovuta riduzione in ragione della difesa tecnica assunta nel primo grado da funzionari dell'ente di controllo.
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, in carico solidale degli appellanti, con la liquidazione di cui al dispositivo secondo lo scaglione di valore individuabile in base alla somma oggetto di ingiunzione ed alla assenza di istruttoria nel presente grado.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate in favore dell'appellato in euro 1900,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 28.10.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 28.10.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3862/23 ruolo contenzioso civile
TRA
n persona del legale rappresentante p.t. e entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Mario Aspromonte
APPELLANTE
E
sede di Caserta (già Direzione territoriale del lavoro di Caserta) in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 7.9.23 le parti di cui in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza 1566/23 emessa il 20.4.23 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato il ricorso con il quale si opponevano alla ordinanza ingiunzione n. 79/2020/SIL del 10.2.20 con la quale si ingiungeva il pagamento, in base a pregresso verbale di accertamento, della somma di euro 9900,00 per la violazione dell'art. 3 comma 3 dl 12/02 convertito in legge 73/02, per omessa comunicazione nei termini di legge della assunzione di tre lavoratori.
Il ricorso in primo grado si basava dapprima, sulla prioritaria allegazione di essersi trovata Pa l'amministrazione della dinanzi al “fatto compiuto” in relazione alla comunicazione dell'accesso di funzionari della resistente presso un cantiere di lavoro, presso il cimitero di Capua, ove venivano rinvenuti tre soggetti intenti alla posa in opera di marmi presso una cappella funeraria;
allegava di aver avuto un unico rapporto con tale che ex art. 2222 cod. civ. occasionalmente, e Persona_1 non in via subordinata, veniva incaricato di tale posa in opera di marmi da essa ricorrente lavorati, mentre ignorava la identità e la presenza degli altri due lavoratori rinvenuti dagli ispettori, verosimilmente assunti e/o incaricati da tale o dal committente della Per_1 Persona_2 lavorazione dei marmi;
ciò nel contesto di una propria “incolpevole” ignoranza / impossibilità di vigilanza del cantiere, infine invocando la riduzione della sanzione.
Il Tribunale rigettava il ricorso rilevando che già con l'accesso ispettivo anche presso i locali aziendali l'ente resistente aveva a disposizione i dati necessari per la contestazione per cui restava fuori luogo la censura della “immediatezza” della contestazione;
quanto alla prova dell'illecito contestato richiamava il sunto delle dichiarazioni ispettive dei tre lavoratori in “nero” circa la già avvenuta assunzione da parte della ricorrente -con la indicazione dei soggetti esercitanti un potere direttivo su di essi-; tra questi poi richiamava la dichiarazione del che -sentito anche quale teste- Per_1 ricordava di esser chiamato alla bisogna e poi, ritenendo la genericità delle dichiarazioni contrastanti del teste e l'assenza di un riscontro documentale alla difesa incentrata sull'incarico di Tes_1 prestazione d'opera al rilevava la mancanza di giustificazioni addotte dai testi e Per_1 Per_1 alla discordanza con quanto oggetto delle dichiarazioni in sede ispettiva e la assenza di Tes_1 fondamento alla prospettata impossibilità di efficace vigilanza (“…La circostanza che la sede legale della società fosse distante dal cantiere non esonerava il committente dal vigilare sull'operato del sig. . La distanza inoltre prospettata da parte attrice non corrisponde al vero dato che la Per_1 società ha sede a Santa Maria C.V. e i lavori erano svolti nel cantiere sito in Capua a circa 5 km di distanza. …..”). Infine, quanto alla invocata riduzione della sanzione rilevava come fosse stata determinata quasi nel “minimo”.
L'appellante lamenta una errata valutazione delle proprie difese e del compendio istruttorio.
Si è costituito con l'Avvocatura distrettuale dello Stato l' appellato, per la conferma della CP_1 sentenza gravata.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 28.10.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice.
I motivi di censura addotti dagli appellanti sono da respingere perché inefficaci nel contrastare il condivisibile esito raggiunto dal Tribunale -e taluni anche non corrispondenti a quanto presente nelle motivazioni della sentenza impugnata- (come ad esempio a pag 4 dell'appello : “…..spettava alla Part opponente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, ancorché fosse parte convenuta in un giudizio di accertamento negativo (pag.6); pag 6 della sentenza ove invece si legge : “…. secondo il più recente indirizzo di legittimità cui va prestata adesione (cfr. Cass. n. 22862/2010 e n. 12108/2010, in conformità, peraltro, a Cass. n. 19762/ 2008), l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso e che intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. L'opposto indirizzo giurisprudenziale per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n.
11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006 e n. 384/2007), non risulta difatti conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.. ….”.
Quanto alle dichiarazioni testimoniali raccolte nel primo grado gli appellanti non si confrontano con la condivisibile considerazione del Tribunale per cui la sola eventuale “chiamata” lavorativa riferita dallo stesso non escludeva la natura subordinata del suo rapporto con la ricorrente. Per_1
Che non sia necessaria la forma scritta per un contratto d'opera è argomento irrilevante in questa sede ove la sua assenza non poteva che assumere valenza negativa per la tesi difensiva della ricorrente unita alle ridette risultanze da dichiarazioni in sede ispettiva.
Neanche ci si confronta, soprattutto, con quanto il Tribunale ricava dalle dichiarazioni degli altri due lavoratori raccolte in sede ispettiva, ponendo solo considerazioni del tutto vaghe e incontrollabili
(vedasi ad esempio a pag. 10 dell'appello dove si afferma, riferendosi al : “……Il , Per_1 Per_1 invece, - evidentemente più addentro alle “cose italiane” -, ha fatto ammissioni più sottili: ultimo ad essere escusso dagli ispettori, ha calibrato le sue dichiarazioni su quelle rese dai lavoranti stranieri,
e, quindi, per evitarsi conseguenze personali dirette ha posticipato, ad esempio, il suo ingresso nel cantiere a quello dei lavoranti stranieri. …..”).
Le dichiarazioni in sede ispettiva risultano, invero rese in ambiente “genuino” ed “immediato” ed appaiono poi chiare e del tutto inequivoche circa la subordinazione già in atto al tempo della ispezione per i due lavoratori ed aspetto quest'ultimo a cui va aggiunta la irrilevanza, Persona_3 Per_4 già chiosata dal Tribunale, della episodicità del coinvolgimento lavorativo del in dipendenza Per_1 dalla ricorrente;
ancora, per il teste emerge un non indifferente profilo di scarsa Tes_1 attendibilità in ragione del pregresso e perdurante rapporto alle dipendenze della ricorrente, profilo che si unisce alla assoluta genericità delle sue affermazioni alla luce del suo ruolo lavorativo meramente esecutivo e non amministrativo (“…che io sappia..”).
L'onere di prova ex art. 2697 cod. civ. -sulla cui allocazione in capo all'ente coinvolto per come allegato da ricorrente e ri-sottolineato dal primo Giudice non può che convenirsi in linea con numerosa e concorde giurisprudenza di legittimità- risulta assolto alla luce di tale materiale di valutazione.
Quanto alla invocata riduzione della sanzione va qui riaffermata l'assoluta vaghezza e apoditticità delle motivazioni prospettate dalla ricorrente. Infine, la censura sulle spese di lite risulta poco argomentata (“…la abnorme liquidazione va riformata, sia per la infondatezza della pretesa sanzionatoria, sia perchè contraria alle norme di legge e sia perchè spropositata. ……..”); e comunque il Tribunale risulta -all'evidenza- avere tenuto conto della fase istruttoria e della riduzione percentuale dovuta in ragione dell'art. 9 comma 2 dl.vo
149/15 e poi risulta avere applicato i valori “medi” nell'ambito del giusto scaglione di valore di riferimento (euro 5201- euro 26000) valori scelti secondo la pacifica discrezionalità attribuita in tal senso al giudice di merito e poi oggetto della dovuta riduzione in ragione della difesa tecnica assunta nel primo grado da funzionari dell'ente di controllo.
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, in carico solidale degli appellanti, con la liquidazione di cui al dispositivo secondo lo scaglione di valore individuabile in base alla somma oggetto di ingiunzione ed alla assenza di istruttoria nel presente grado.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate in favore dell'appellato in euro 1900,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 28.10.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone