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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 352/2017 R.G.C.A. promossa
DA
con sede TT, c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa , rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Salvatore Meli del Foro di Palermo (c.f. - fax 0916256180 - C.F._1
PEC , con domicilio eletto presso lo studio della Dott.ssa Email_1 Parte_2
in TT, Viale della Regione n. 97/C, giusta procura in atti
Appellante
contro
con sede legale in Siracusa, Viale Montedoro 18, C.F. Controparte_1
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Dr. P.IVA_2 CP_2
sia in nome proprio che in qualità di mandataria capogruppo dell'ATI costituita
[...]
tra la stessa, la C.F. , con sede legale in Aragona (AG), Zona Industriale CP_3 P.IVA_3
ASI Via Miniera Mintini, la C.F. , con sede legale in Agrigento, zona CP_4 P.IVA_4
industriale S.S. 189 Km. 60+60, e la C.F. , con sede legale OP P.IVA_5
in Gela, Corso Vittorio Emanuele 231, nonché per la in Controparte_6
1 liquidazione, C.F. , con sede in Siracusa, viale Montedoro 18, in persona del P.IVA_6
liquidatore pro tempore Dott. , elettivamente domiciliate in TT, Viale Controparte_7
Sicilia 126 presso lo studio dell'Avv. Claudio Cutrera, C.F. , il quale indica C.F._2
ai fini delle comunicazioni di cancelleria il numero di telefax 0934-553343 e l'indirizzo telematico che la rappresenta e difende per procura in calce alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, sia unitamente che separatamente, all'Avv. Giovanni Randazzo, C.F. , il quale indica i fini delle comunicazioni C.F._3
di cancelleria il numero di telefax 0931-413765 e l'indirizzo telematico
Email_3
Appellate-Appellanti in via incidentale nonché
Liquidazione n° 9/2018 Controparte_8
dichiarato dal Tribunale civile di Siracusa in data 14/02/2018 (P.I. ), in persona del P.IVA_7
Curatore Avv. elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle CP_9
16/A, presso lo studio dell'Avv. Massimo Cannizzo (CF. , dal quale è C.F._4
rappresentata e difesa per procura in atti, giusta autorizzazioni del Giudice Delegato, Dott.ssa
Nicoletta Rusconi, rese in data 23/01/2021 e 08/02/2021. Il difensore chiede che tutte le comunicazioni vengano effettuate presso il suo studio al numero di fax 0931/412340 o tramite casella di posta certificata: Email_4
Interveniente ex art. 111 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.2.2023, di seguito trascritte:
Per l'appellante Parte_1
rigettare tutte le domande ed eccezioni, sia nel merito che istruttorie, formulate da
[...]
sia in proprio che nella addotta qualità di capogruppo dell' da Controparte_1 CP_10
e dalla del fallimento Controparte_11 CP_8 [...]
; - dichiarare d'ufficio, per la rilevata contrarietà a norme imperative, la Controparte_12
nullità delle proroghe contrattuali e di tutti i dipendenti accordi intervenuti fra le parti a far data dal
2 1° aprile 2006 e sino al 14 settembre 2011, concernenti l'appalto per cui è causa, estendendo quindi gli effetti dell'invalidità negoziale anche a tutti gli atti ed accordi ulteriormente intercorsi nei suindicati anni, in essi compresi quelli relativi all'anno 2006, erroneamente pretermesso nella
sentenza impugnata;
- In via subordinata alla superiore domanda, ove dovesse occorrere, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 183/4 e 101/2 c.p.c., indicare alle parti l'addotta questione della
invalidità di tutti i suindicati atti ed accordi contrattuali e, in esito alla sua trattazione, dichiarare la
nullità assoluta degli stessi, nei termini oggetto della superiore richiesta;
in via riconvenzionale,
ritenuta la nullità di tutti i suindicati atti ed accordi contrattuali, quali intervenuti nel rilevato periodo
corrente dal 1° aprile 2006 al 14 settembre 2011, condannare solidalmente Controparte_1
sia in proprio che nella già indicata qualità, nonché a
[...] Controparte_13
restituire e pagare ad essa esponente la somma di € 37.783.225,99, indebitamente erogata e percepita a fronte delle prestazioni (di fatto) che sarebbero state rese dall'1.4.2006 al 14.9.2011, con
il gravame degli interessi correnti a far data dal pagamento di ogni singola trance del complessivo
importo corrisposto;
- annullare la statuizione adottata in prime cure e correlativamente rigettare la
contraria domanda subordinata, ex adverso proposta ai sensi dell'art. 2041 cod. civile, perché
sfornita di prova in ordine alla effettiva consistenza dei costi indennizzabili e, comunque, ove si
acceda alla loro liquidazione equitativa, procedere alla relativa e diversa determinazione, nel
rispetto delle censure al riguardo mosse;
in ogni caso, nella eventuale ricorrenza di opposte
situazioni debitorie, disporre, sino alla loro concorrenza, la compensazione delle somme
reciprocamente dovute e, quindi, limitare la condanna delle parti avverse alla restituzione ed al
pagamento in favore della esponente della somma eccedente, anche in tal caso con il gravame degli
esposti interessi;
- in ogni caso, condannare tutte le controparti alla rifusione delle spese del doppio
grado del giudizio>>.
Per l'appellata e appellante incidentale in proprio e nella qualità Controparte_1
di capogruppo mandataria dell'ATI con e e per la CP_3 CP_4 Controparte_14
Controparte_15
di intervento proposto in giudizio dalla in qualità di successore a Controparte_8
titolo particolare nel credito controverso in riferimento alla quota già di pertinenza della
[...]
Cont del 40% di partecipazione alla ttrice in primo grado. Controparte_1
3 A questo riguardo va precisato che l' pur non essendo più titolare della Controparte_1
Cont quota di partecipazione nell' nei confronti dell' in virtù del subentro del Parte_1
Fallimento preindicato, mantiene l'interesse e la legittimazione nella controversia, in virtù della
propria qualità di mandataria Capogruppo di detta Associazione per conto delle società che la
costituiscono. Ricorrono quindi i presupposti per la estromissione della dal Controparte_1
giudizio limitatamente alla quota di propria pertinenza nell'ATI, fermo viceversa il perdurare dell'interesse e legittimazione della stessa in riferimento alla posizione di capogruppo mandataria.
Per quanto sopra, l' in via preliminare, in proprio, chiede, in virtù del Controparte_1
subentro in giudizio del successore a titolo particolare che codesta Controparte_8
Corte d' Appello voglia estrometterla ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c., dalla lite per la quota del 40% di sua partecipazione nell' ATI attrice in primo grado;
Cont La stessa nella qualità di Capogruppo mandataria dell' ttrice in Controparte_1
primo grado e la chiedono che codesta Corte d' Appello voglia: Controparte_15
1) Rigettare l'appello principale proposto dalla , perché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto ed in parte inammissibile per quanto concerne la variazione della domanda riconvenzionale
rispetto a quella proposta in primo grado, con formulazione solo in grado di appello di una richiesta
di asserita nullità delle proroghe contrattuali dell' appalto, dall'1/04/2006 sino al 14/09/2011. A quest'ultimo proposito le concludenti ripropongono tutte le eccezioni formulate in primo grado e
reiterate in comparsa di costituzione ed appello incidentale nel presente giudizio di appello, ivi
compresa l'eccezione formulata in via subordinata, a termini della quale la non Parte_1
ha comunque diritto alla restituzione della somma di € 37.783.225,99, resa a titolo di corrispettivo
Cont dall'1/04/2006 al 14/09/2011 all' capeggiata all'epoca dalla da parte delle Controparte_16
società costituenti la stessa , perché le stesse hanno in ogni caso maturato il diritto alla CP_17
corresponsione delle somme riscosse (nonché delle altre somme integrative chieste in citazione)
anche a titolo di arricchimento senza causa, circostanza da intendersi a compensazione del preteso
credito di restituzione richiesto dall' appellante principale.
2) In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di cui in premessa:
Cont A) Condannare l' al pagamento in favore dell' attrice Parte_1
della complessiva somma di €. 3.925.319,87 di cui €. 2.552.312,26 IVA inclusa a titolo di saldo del
4 servizio erogato per l'anno 2010, della somma di €. 44.726,61 IVA inclusa a titolo di saldo del
servizio erogato dall' 1/1 al 14/9/2011, nonché della somma di €. 1.100.000,00 a titolo di saldo del credito derivante dall'accordo transattivo di cui al Verbale n. 3/2009, per un importo complessivo per sorte capitale pari ad € 3.697.038,87 oltre €. 228.281,00 per interessi fino alla data del
31/12/2010 per il ritardo nel pagamento, oltre ulteriori interessi computati ai sensi del D.Lgs. n.
231/2002sulla sorte capitale anzidetta, decorrenti dal 31/12/2010 sino al soddisfo;
B) In via subordinata, condannare l' al pagamento Parte_1
dell'indennizzo, a titolo di arricchimento senza causa dell' ai sensi dell'art. Parte_1
2041 c.c., in ragione delle prestazioni relative ai servizi di igiene urbana del Controparte_18
rese negli anni 2010 e 2011 e soltanto parzialmente corrisposte, di una somma non inferiore a quella
richiesta al punto 1) per sorte capitale ed interessi al 31/12/2010, pari ad €. 3.925.319,87, oltre
ulteriori interessi legali sulla sorte capitale sino all' effettivo soddisfo.
C) In via istruttoria, in via subordinata al mancato accoglimento delle eccezioni di merito proposte
per il rigetto dell'appello principale avversario, si insiste perché sia disposta CTU per
l'accertamento dei costi sostenuti dalle società appellate nell'espletamento del servizio dall' 1 Aprile
2006 al 31 Dicembre 2009. Con vittoria di spese e compensi>>.
Per l'interveniente Controparte_19
<<Premessa la costituzione, nel giudizio avente R.G. n. 352/2017, pendente innanzi
[...]
codesta Eccellentissima Corte di Appello, dell'odierno istante nell'interesse della prefata Curatela;
premessi gli altri atti di causa depositati;
premessa la natura meramente documentale della causa in
oggetto, precisa le conclusioni, riportandosi al PIACCIA della comparsa di intervento depositata
telematicamente, conclusioni che qui devono intendersi integralmente reiterate e trascritte. Al
riguardo, si reitera quanto già dedotto in seno all'istanza di anticipazione di udienza e cioè che, con
riferimento alle conclusioni rassegnate in seno alla comparsa di intervento che laddove si chiede
“Condannare l' , in persona del Commissario Liquidatore Parte_1
pro tempore, con sede legale in TT Viale Salvo D'Acquisto s.n. Palazzo Tumminelli, al
Co pagamento in favore dell'ATI attrice (ed oggi della Curatela del fallimento Controparte_19
), deve intendersi “a favore della Fallimento della
[...] CP_8 Controparte_19
”, sul presupposto che la medesima curatela fallimentare è legittimata a riscuotere
[...]
5 dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo ed
esclusivamente per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza.” Si insiste, ove il Collegio adito
lo ritenga necessario, nella richiesta di CTU formulata in atti>>.
Oggetto: appalto di servizi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23 luglio 2012, sia in nome Controparte_1
proprio che in qualità di mandataria capogruppo dell'ATI costituita tra la stessa, la CP_3
la e la conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale
[...] CP_4 OP
di TT, la , per ivi sentire accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni: “…1) condannare l' , in persona Parte_1
Cont del commissario liquidatore pro tempore […] al pagamento in favore dell' attrice della complessiva somma di € 3.925.319,87 di cui € 2.552.312,26 IVA inclusa a titolo di saldo del
servizio erogato per l'anno 2010, della somma di euro 44.726,61 iva inclusa a titolo di saldo del
servizio erogato dal 1/1/2011 al 14/09/2011 nonché della somma di euro 1.100.000 a titolo di saldo
del credito derivante dall'accordo transattivo di cui al verbale n. 3/2009 per un importo complessivo
per sorte capitale pari a euro 3.697.038,87 oltre euro 228.281,00 per interessi fino alla data del
31/12/2010 per il ritardo nel pagamento, oltre ulteriori interessi computati ai sensi del D.Lgs.
231/2002 sulla sorte capitale anzidetta decorrenti dal 31/12/2010 sino al soddisfo;
2) in via
subordinata condannare l' in persona del commissario Parte_1
liquidatore […] al pagamento dell'indennizzo a titolo di arricchimento senza causa dell'
[...]
ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. in ragione delle prestazioni relative ai servizi di Parte_1
igiene urbana del rese negli anni 2010 e 2011 e soltanto parzialmente Controparte_18
corrisposte, di una somma non inferiore a quella come sopra richiesta al punto 1) per sorte capitale
ed interessi al 31/12/2010, pari ad euro 3.925.319,87, oltre ulteriori interessi computati ai sensi
del D.Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi
di difesa”.
6 La in sintesi, esponeva: Controparte_1
- che era capogruppo dell'associazione temporanea di imprese (ATI) costituita dalla stessa, da CP_3
e vincitrice della gara d'appalto pubblicata sulla Gazzetta
[...] CP_4 OP
Ufficiale della Regione Siciliana del 23/08/2002, avente ad oggetto l'espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili del;
Controparte_18
- che l'appalto di servizi aveva durata di due anni, sino al 31/03/2005 e lo stesso veniva eseguito mediante una società consortile appositamente costituita con atto del 22/10/2002, denominata
Controparte_15
- che la gestione dei servizi veniva, in seguito, trasferita dal alla società Controparte_18
Parte d'ambito (di seguito anche indicata, per brevità, ) a far data dal Parte_1
1/1/2005, essendo subentrate, nel frattempo, le società d'ambito nella gestione integrata dei rifiuti solidi urbani dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale;
Parte
- che con verbale del 1° marzo 2005, l' subentrava nel contratto di appalto di servizi a suo
Contr tempo stipulato dal Comune di TT con l' attrice e provvedeva a consegnare formalmente i relativi servizi all'ATI attrice;
Parte
- che, in vista della scadenza del contratto di appalto in data 31/03/2005, l' disponeva due proroghe semestrali del contratto originario, sino al 31/03/2006, ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
lett. D) del decreto legislativo 157 del 1995, richiamato dall'articolo 32 della legge regionale n. 7 del
2002;
Parte
- che, in prossimità della scadenza dell'ultima proroga contrattuale, con verbale del 8/2/2006, l' concordava con l'appaltatrice la prosecuzione del rapporto contrattuale oltre la scadenza e sino all'espletamento della gara già bandita;
- che, tuttavia, la nuova gara veniva rinviata sine die dall'ATO, in attesa che si chiarisse il quadro normativo, frattanto mutato con il decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, e nell'attesa di uno schema tipo di contratto che doveva essere adottato dalle Regioni;
- che, successivamente, veniva emanata la legge regionale n. 2 dell'8 febbraio 2007, il cui art. 45
prevedeva la riorganizzazione sulla base di nuovi ambiti territoriali ottimali del servizio di raccolta dei rifiuti, demandando al Presidente della Regione Siciliana di individuare i criteri per la definizione di rapporti attivi e passivi delle attuali società d'ambito, ed il regime transitorio per gli affidamenti
7 esistenti;
- che, in attesa delle disposizioni da emanare con decreto del Presidente della Regione Siciliana, veniva sottoscritto il verbale del 28/02/2007 con cui l'ATI e l'ATO concordavano la prosecuzione del rapporto sino al 31/12/2007 e sino all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio integrato;
- che veniva poi emesso il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 127 del 20 maggio 2008,
il quale individuava nuovi ambiti territoriali ottimali, disponeva la messa in liquidazione delle società
d'ambito preesistenti, e prevedeva il mantenimento dei contratti in essere fino alla loro scadenza, con obbligo di attivarsi entro il 30 settembre 2009 per affidare i servizi con gara;
- che il legislatore nazionale, con l'articolo 23 bis del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008,
disponeva in via transitoria che le gestioni in corso sarebbero dovute cessare entro la data del
31/12/2010;
- che le parti, con ulteriore verbale del 25/7/2008, confermavano la prosecuzione del rapporto contrattuale sino al 31/12/2009 e comunque sino all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio integrato;
- che la legge regionale n. 9 del 2010, di riforma dell'intero sistema di gestione integrata dei rifiuti nella Regione Siciliana, prevedeva la costituzione di società consortili di capitali per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale;
- che l'articolo 19 L.R. 9 del 2010 prevedeva che il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere, sarebbe stato disciplinato in conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 244 del 2007 e dal comma 8 dell'articolo 23 bis del D.L. 112 del 25/6/2008 e stabiliva, inoltre, al comma 12, che fino alla soppressione dell'autorità d'ambito, “i soggetti già
deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a
svolgere le competenze loro attualmente attribuite. Tale gestione non può eccedere la durata di un
anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
Contr
- che anche per gli anni 2010 e 2011 proseguiva il servizio di raccolta dei rifiuti da parte dell'
Parte attrice, ed in particolare per l'anno 2010 il presidente dell' con nota del 28 dicembre 2010 riconosceva, relativamente ai servizi di igiene urbana, il corrispettivo contrattuale di € 7.545.521,25,
8 Iva inclusa;
- che il servizio proseguiva anche per l'anno 2011 alle stesse condizioni vigenti per l'anno 2010, ed infine cessava in seguito all'esperimento di una nuova gara pubblica;
- che rimanevano da saldare le competenze relative agli anni 2010 e 2011;
- che, in particolare, per l'anno 2010 residuava un importo lordo complessivo di € 2.552.312,26, mentre per l'anno 2011, considerando i pagamenti ricevuti, permaneva un credito di € 44.726,61, Iva
inclusa;
Parte
- che vantava nei confronti dell' ulteriori crediti per interessi dovuti al ritardato pagamento dei canoni nel corso degli anni, oggetto di transazione stipulata tra le parti con verbale n. 3 del 25
maggio 2009, con cui si prevedeva il pagamento in favore dell'ATI di € 1.500.000, con rinuncia alle
Parte rimanenti somme da parte dell'attrice, e pagamento da parte dell' in 15 rate con decorrenza dal settembre 2009, stabilendo che in caso di ritardato pagamento l'attrice avrebbe avuto diritto al riconoscimento degli interessi di mora al tasso di cui al decreto legislativo 231 del 2002.
Poiché anche dette somme non erano state pagate, l'attrice chiedeva il pagamento della somma non ancora corrisposta e di cui all'accordo transattivo, oltre interessi successivi. In subordine, formulava domanda di arricchimento senza causa ex articolo 2041 c.c. per il servizio espletato per gli anni 2010
e 2011 fino al 14 settembre 2011, deducendo che comunque il corrispettivo contrattuale sarebbe stato appena sufficiente a rimborsare i costi necessari per l'espletamento del servizio.
Rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo del
Parte 23/11/2012, si costituiva l' , per dedurre l'infondatezza della Parte_1 Parte_1
pretesa attorea, in quanto il contratto di appalto stipulato con il Comune di TT ed in cui
Parte era subentrata l' era da intendersi cessato alla data del 31 marzo 2006, risultando quindi nulle le successive proroghe, come pure, per effetto di tale nullità, risultano invalidi gli accordi transattivi,
che trovavano la loro genesi nel cessato contratto di appalto.
L'ATO deduceva, in particolare:
Contr
- che l' ttrice, a far data dal 1° aprile 2006, aveva espletato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti esclusivamente di fatto e, conseguentemente, nessuna remunerazione a titolo contrattuale poteva essere riconosciuta;
9 - che nella Regione Siciliana la materia degli appalti di servizi era regolata dalla normativa nazionale contenuta nel decreto legislativo 157 del 1995, in virtù del rinvio operato dell'articolo 32
della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002;
Parte
- che il Comune di TT aveva trasferito all' la gestione di servizi e la titolarità del contratto di appalto stipulato con l'attrice, che veniva a scadere il 31 marzo 2005;
- che era stata autorizzata dal Vice Commissario delegato per il piano di emergenza relativo alla gestione dei rifiuti della Regione Siciliana ad eseguire la proroga dell'appalto sino ad un massimo di sei mesi al fine di poter procedere ad avviare le procedure di evidenza pubblica;
- che non avendo, nel corso dei successivi sei mesi, provveduto ad avviare le procedure per aggiudicare l'appalto, considerate le gravi conseguenze che poteva determinare l'interruzione del
Contr servizio di raccolta dei rifiuti, aveva disposto ulteriori proroghe del contratto con l' ttrice senza indire una nuova gara;
- che la stessa, invece di attivarsi per celebrare nuova gara, provvedeva a pubblicare il bando soltanto il 3 febbraio 2006, concordando con verbale dell'8/2/2006 una nuova prosecuzione del rapporto di appalto sino all'espletamento della gara, che veniva successivamente rinviata a data da destinarsi;
- che era illegittima la protrazione dei contratti per difetto di gara, stante la violazione del divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposto dall'articolo 6 della legge 537 del 1993 e dall'articolo 23 della legge n. 62 del 2005, con conseguente illegittimità dell'affidamento diretto del servizio avvenuto dall'aprile del 2006 in poi;
- che la dedotta nullità delle proroghe determinava, in via derivata, la nullità di tutti gli atti, intese,
accordi e quant'altro potesse successivamente ritrovare la sua genesi nel cessato rapporto di appalto;
- che, quanto alla tesi dell'attrice secondo cui l'articolo 204 del decreto legislativo n. 152 del 2006
avrebbe giustificato la prosecuzione delle gestioni esistenti sino all'istituzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'autorità d'ambito, il riferimento alle gestioni esistenti non poteva che riferirsi a gestori a ciò legittimamente deputati da pubblica gara, circostanza che non ricorreva nel caso di specie perché già alla data del 31 marzo 2006 era scaduta anche la seconda proroga del contratto di appalto;
- che, in conclusione, le prestazioni dell'ATI, in quanto fondate su contratti nulli, non potevano trovare alcuna remunerazione al di là dei costi sostenuti per la gestione;
10 Parte
- che, avendo l'attrice percepito nel tempo da la complessiva somma di € 37.783.225,99, ne chiedeva la restituzione ai sensi dell'articolo 2033 c.c., previa eventuale compensazione con le spese dovute a titolo di costo del servizio ex art. 2041 c.c..
Parte L richiamava, in proposito, l'arresto delle sezioni unite n. 23385 del 2008, a mente del quale l'indennizzo ex articolo 2041 c.c. va calcolato sulla base dei soli costi sopportati per l'esecuzione della prestazione, in modo da reintegrare il patrimonio della parte nella propria precedente consistenza, non potendosi, invece, riconoscere i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale.
Parte L , avendo, peraltro, proceduto ad erogare le suddette somme nei confronti della società
consortile chiedeva di chiamarla in causa al fine di esercitare la medesima domanda CP_15
restitutoria nei confronti della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6 marzo 2013, si costituiva in giudizio la terza chiamata
Contr
la quale deduceva la titolarità dei rapporti esclusivamente in capo all' ttrice e che CP_15
i bonifici venivano eseguiti nei confronti della terza chiamata al solo fine di consentire che le società
costituenti l'ATI potessero affrontare in via unitaria i costi della gestione del servizio. Deduceva anche l'infondatezza della domanda di rimborso delle somme esercitata dalla convenuta, e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita, in prime cure, mediante l'acquisizione della documentazione depositata e l'espletamento di una CTU contabile.
Il Tribunale di TT, con sentenza n. 581/2016, pubblicata il 7 dicembre 2016, rigettava la domanda principale proposta dall'attrice e, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla convenuta, dichiarava la nullità dei contratti di servizio stipulati inter partes nel 2010 e nel
2011 e dell'atto di transazione di cui al verbale n. 3/2009; accoglieva la domanda subordinata dell'attrice e condannava a pagare all'attrice, a titolo di indennizzo Parte_1
ex art. 2041 cod. civ., la somma complessiva di € 1.837.595,00, oltre interessi legali sulla sorte capitale (€ 1.699.571,20) dalla data della sentenza e sino al soddisfo;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
rigettava la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata compensava tra tutte le parti le Controparte_15
11 Contr spese del giudizio;
poneva definitivamente a carico dell' attrice e dell'ATO convenuta le spese della CTU, in ragione della metà per ciascuna.
Contr Quanto alla domanda principale formulata dalla attrice, il Giudice di prime cure accoglieva l' eccezione di nullità proposta dalla in riferimento alle proroghe contrattuali Parte_1
convenute tra le parti ed ai relativi verbali redatti dalle parti tra il 2007 e il 2011; affermava,
tuttavia, che tale nullità andava dichiarata anziché sotto il profilo prospettato da detta convenuta della violazione del D.Lgs. 157/1995 disciplinante l'appalto di servizi, piuttosto per violazione dell'art. 113 D.Lgs. 267/2000, essendo la fattispecie attinente ad un servizio pubblico locale gestito in forma unitaria dai Comuni dell'ambito territoriale ottimale, da cui discendeva che, nel caso di affidamento del servizio ad imprese private, la selezione del contraente andava operata mediante procedure di evidenza pubblica.
Aggiungeva che la disposizione era applicabile anche alle ATO, aventi formalmente veste societaria,
anche in riferimento a quanto al riguardo espressamente previsto dall'art. 202 D.Lgs.152/2006.
Il Tribunale non accoglieva le argomentazioni della parte attorea circa la necessità della prosecuzione del rapporto disposta dalle disposizioni normative sopravvenute nell'attesa del passaggio al nuovo sistema di gestione di cui al D.Lgs. 152/2006, posto a fondamento degli accordi di rinnovo di volta in volta intervenuti tra le parti dopo il 31 marzo 2006 e fino al 30/09/2011, rilevando che la prosecuzione giuridica delle gestioni precedenti non poteva comunque intendersi volta a legittimare gestioni prive della copertura dell'evidenza pubblica.
Tale conclusione il Giudice di prime cure desumeva anche dall'art. 23 della L. 62/2005 (legge comunitaria per il 2004) che aveva previsto che i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi già scaduti o che erano destinati a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge potessero essere prorogati, ai fini dell'espletamento di una nuova gara,
per un periodo comunque non superiore a sei mesi. Conseguentemente rilevava che gli accordi intervenuti per la prosecuzione del rapporto, in quanto in asserito contrasto con disposizioni normative di natura imperativa, dovessero essere considerati nulli ai sensi dell' art. 1418, secondo comma c.c. a far data dalla prima scadenza contrattuale (aprile 2006), non ricorrendo neanche i presupposti per una legittima proroga.
Parte Il Tribunale quindi accoglieva, per effetto della dedotta nullità, l'eccezione mossa dall'
12 convenuta circa l'assenza di fondamento delle pretese creditorie dalla società attrice in base ai titoli negoziali intervenuti in riferimento ai servizi prestati nel 2010 ed il 2011 nonché in riferimento alla transazione convenuta con verbale 3/2009 sui ritardati pagamenti inerenti gli anni 2005, 2006 e 2007;
viceversa non accoglieva la domanda di restituzione di preteso indebito formulata da detta convenuta in relazione alle somme corrisposte per tutti i servizi prestati dopo la scadenza del contratto, in quanto l'ATO, nelle proprie conclusioni, non aveva richiesto espressamente la declaratoria di nullità
di tutti i contratti stipulati inter partes, bensì dedotto tale nullità solo in via di eccezione rispetto alla domanda attorea concernente gli anni 2010 e 2011 e la transazione di cui al verbale 3/2009
(concernente ritardati pagamenti degli anni 2005, 2006, 2007), e formulato poi, per quanto concernente gli anni antecedenti, la sola domanda restitutoria. La sentenza accoglieva poi parzialmente la domanda subordinata formulata dall'attrice per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per i servizi di fatto espletati negli anni 2010 e 2011, la cui gestione effettiva da parte dell'ATI attrice era pacifica tra le parti.
In proposito il Tribunale affermava, richiamando il principio giurisprudenziale affermato dalla sentenza n. 23385/2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che andavano considerati i soli costi sostenuti per la erogazione del servizio, e che a questi fini erano pienamente utilizzabili i bilanci depositati in giudizio dalla consortile non tempestivamente contestati dalla CP_15
Parte_1
Il Tribunale, tuttavia, affermava che non potevano costituire un valido parametro di riferimento i bilanci della società anzidetta per gli anni 2010 e 2011, da cui risultavano costi di erogazione del servizio per € 7.287.572,00 nel 2010 e di € 6.558.225,00 nel 2011, per un totale complessivo di €
13.845.797,00, nella sostanza pari a quanto richiesto a titolo contrattuale.
Il Giudice di prime cure riteneva che non fosse possibile accordare un indennizzo pari al corrispettivo contrattuale ed assumeva, inoltre, che non era credibile che l'ATI avesse eseguito il servizio senza utile alcuno di impresa, a fronte di un corrispettivo notevolmente più altro rispetto a quello a suo tempo stabilito con regolare procedura di evidenza pubblica.
Ricorreva, conseguentemente, per quantificare quanto dovuto dall'ATO a titolo di arricchimento senza causa, ad un criterio equitativo, commisurando l'indennizzo sulla base dei bilanci di al tempo in cui la stessa operava legittimamente in virtù di contratti validi, e dunque CP_15
13 nell'ambito di un rapporto legittimo e con spese di gestione monitorate e concordate dalle parti.
Il Tribunale prendeva in considerazione, ai fini della quantificazione del costo sostenuto dalla Pt_3
negli anni 2010 e 2011, il dato contabile al 31/12/2005 risultante dal bilancio 2006 (per errore
[...]
materiale indicato in sentenza come bilancio 2016), e quindi quantificava un credito per sorte capitale, per il titolo in esame, detratti i pagamenti ricevuti, pari ad € 1.606.400,00, che affermava costituire un credito di valore, da rivalutare in € 1.699.571,20 per capitale rivalutato e cui aggiungere interessi legali pari, alla data della sentenza di primo grado, ad € 138.023,80, oltre ulteriori interessi legali sino al soddisfo, con esclusione degli interessi ex L. 231/2002 non trattandosi di transazione commerciale.
Parte La domanda restitutoria formulata da , in relazione agli anni 2007, 2008, 2009, veniva,
invece, integralmente rigettata, in dichiarata adesione al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 26242/2014), in quanto la stessa non era stata corredata da rituale richiesta di pronuncia della nullità dei contratti e difettando quindi il presupposto per la pronuncia ex art. 2033 c.c.
Le spese processuali venivano compensate tra tutte le parti in ragione della reciproca soccombenza e le spese di CTU, come liquidate in atti, venivano definitivamente poste a carico di parte attrice e convenuta in ragione della metà per ciascuna.
§§§
Parte Con atto di appello notificato il 5 giugno 2017 chiedeva la riforma della sentenza assumendone la erroneità sotto vari profili.
Parte Con il primo motivo di appello, la , nell'aderire al percorso argomentativo seguito sul piano giuridico dal Tribunale circa l'eccepita nullità degli accordi di proroga intercorsi ai fini del rigetto delle domande di pagamento del saldo corrispettivo contrattuale, ne contestava tuttavia le conclusioni laddove non aveva accolto la domanda riconvenzionale in ordine alla condanna dell'ATI attrice alla restituzione degli importi ricevuti pari ad oltre € 37.0000.000,00 oltre interessi nel periodo dall'
1/04/2007 al 14 settembre 2011 in cui la stessa aveva espletato il servizio in assenza di un valido titolo contrattuale.
Parte In proposito la , pur riconoscendo di non avere formalizzato in prime cure la richiesta di declaratoria di nullità di tutti gli accordi di proroga del contratto di appalto ai fini della detta
14 domanda riconvenzionale, affermava che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la nullità d'ufficio di tutte le proroghe contrattuali, seppure incidenter tantum, anche invitando le parti ad interloquire sull' argomento, e non limitarsi a dichiarare la nullità delle sole proroghe per gli anni 2010 e
2011 e dell'atto di transazione contenuto nel verbale n. 3/2009 (concernente i ritardati pagamenti degli anni 2005, 2006 e 2007).
Parte Con il secondo motivo di appello la affermava che tutte le prestazioni rese dall'appaltatrice a far data dal 1° aprile 2006 e fino al 14 settembre 2011 non potevano trovare alcuna remunerazione in ragione dell'assenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti dopo la scadenza del precedente contratto e stante la nullità delle successive proroghe in ragione della violazione di norme imperative.
In presenza di un contratto prorogato da qualificare nullo doveva essere restituita ex art. 2033
Parte c.c. da ATI a la somma di € 37.783.225,99 trattandosi di indebito oggettivo.
L'obbligo restitutorio comportava anche la corresponsione degli interessi dai singoli pagamenti,
atteso che il percipiente era in malafede in ragione delle norme di legge che non consentivano la proroga del contratto di appalto di servizi dopo la scadenza in data 31 marzo 2006.
Parte Con il terzo motivo di appello la contestava la sentenza anche laddove non aveva condannato alla restituzione degli importi la che assumeva subentrata nel rapporto di appalto ai CP_15
sensi dell' art. 156 D.Lgs. 163/2006.
Sosteneva che era subentrata nel rapporto di appalto e quindi Controparte_11 Pt_3
e dovevano ritenersi solidalmente obbligati alla restituzione dei detti importi e CP_15
la chiamata in causa di era funzionale alla condanna della stessa in solido con CP_15
alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal 1° aprile 2006 al 14 Pt_3
settembre 2011.
Parte Con il quarto motivo di appello l' chiedeva la riforma della sentenza anche laddove aveva accolto la domanda di arricchimento senza causa, rilevando che i costi sostenuti dalle ditte esecutrici negli anni 2010 e 2011 non potevano ritenersi comprovati dai dati di bilancio della consortile e che, peraltro, il criterio equitativo utilizzato dal Tribunale con riferimento ai dati di CP_15
bilancio 2016 (in effetti si trattava del bilancio 2006) appariva inidoneo e, comunque, applicato in maniera errata.
15 Nel formulare le proprie conclusioni per l'accoglimento della domanda riconvenzionale già avanzata
Parte in primo grado l'appellante richiedeva in via preliminare la declaratoria di nullità di tutti i contratti per la prosecuzione del servizio stipulato tra le parti successivamente al 31/03/2006 e per il resto rassegnava le conclusioni indicate nell'atto di appello.
§§§
Si costituivano, con unica memoria, sia in nome proprio che in Controparte_1
qualità di mandataria capogruppo dell'ATI costituita tra la stessa, la la e la CP_3 CP_4
nonché la (di seguito OP TR
indicata, per brevità, e , e chiedevano, anzitutto, il rigetto dell'appello Parte_3 CP_15
Parte dell' (appello qualificabile come appello principale).
Parte Le appellate e affermavano che inammissibilmente aveva Parte_3 CP_15
proposto in appello la domanda di nullità dei contratti non proposta in primo grado e dichiarava di non accettare su tale nuova domanda il contraddittorio.
Deducevano che sia che avevano in primo grado già eccepito in via Parte_3 CP_15
Parte subordinata che la non poteva comunque vantare alcun titolo per la restituzione di alcuna somma, e meno che mai quella per oltre 37.000.000,00 dalla stessa quantificata, perché tali società
avevano maturato il diritto alla corresponsione delle somme riscosse (nonché delle altre somme integrative chieste in citazione) anche a titolo di arricchimento senza causa per il servizio di igiene urbana, che era stato regolarmente espletato, come incontestato, nel territorio del
[...]
per tutto il periodo dedotto in giudizio, dall'1/04/2006 al 14/09/2011, con manifesta CP_18
utilità per la collettività e la committente.
Chiedevano disporsi una CTU per l'accertamento dei costi sostenuti per l' espletamento del servizio dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2009, comunque superiori al corrispettivo liquidato, come già
accertato per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 14 Settembre 2011.
Quanto alla richiesta di condanna della affermavano che era erroneo il richiamo CP_15
Parte fatto da all'art. 156 D.Lgs. 163/2006, che interessava - a loro avviso - la diversa ipotesi della concessione in finanza di progetto, non ricorrente nella fattispecie mentre la era CP_15
stata costituita soltanto ai fini della esecuzione del servizio.
Affermavano che la sentenza di primo grado andava riformata laddove non aveva accolto la
16 domanda principale della ed aveva accolto solo parzialmente quella subordinata ex art. Pt_3
2041 c.c.
Proponevano, quindi, appello incidentale affidato a tre motivi.
Col primo motivo di appello incidentale affermavano che la sentenza di primo grado era errata in quanto avrebbe dovuto dichiarare la legittimità dei contratti di rinnovo e proroga del servizio dall'1/04/2006 al 14 settembre 2011.
Sostenevano che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata, il contratto di appalto era stato prorogato, di volta in volta, per effetto degli accordi formali in proposito intervenuti e sottoscritti tra le parti, in ragione delle continue modifiche introdotte dalla disciplina legale, sia statale che regionale, in materia di gestione del servizio integrato del ciclo di rifiuti.
Affermavano che la condotta della stazione appaltante era stata legittima e che aveva periodicamente concordato di rinnovare, in linea con le direttive emanate in sede regionale, il rapporto contrattuale inizialmente sottoscritto dal con l'ATI appaltatrice Controparte_18
nell'attesa che venisse definito il quadro normativo e reso possibile l'esperimento di una nuova gara pubblica, come poi avvenuto nel 2011.
Parte Sostenevano che, in prossimità della scadenza dell'ultima proroga contrattuale del 31/03/2006, aveva avviato la procedura per l'affidamento ad incanto pubblico del servizio di cui in oggetto con la redazione del bando di gara del 23/01/2006, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 5 del 3/02/2006 (All. 11
Parte fascicolo di primo grado); che, nelle more, al fine di garantire la prosecuzione del servizio, l' aveva concordato con l'ATI appaltatrice capeggiata dall' la prosecuzione del Controparte_16
rapporto contrattuale oltre la scadenza del 31/03/2006 fino all'espletamento della gara già bandita e al subentro della ditta aggiudicataria (cfr. verbale dell'8/02/2006 All. 12 fascicolo di primo grado); che, tuttavia, con nota del 21/03/2006 (All. 13 fascicolo di primo grado) l' aveva Parte_1
comunicato alla Capogruppo che il proprio Consiglio di Amministrazione Controparte_16
riunitosi il 17/03/2006, aveva deliberato il rinvio sine die dell'esperimento della gara in attesa di indicazioni e direttive da parte del Commissario Straordinario per l'Emergenza Rifiuti della Regione
Sicilia, richieste con nota del 13/03/2006 (All. 14 fascicolo di primo grado), in riferimento all'imminente pubblicazione del nuovo Decreto concernente la nuova normativa in materia ambientale (nuova normativa effettivamente sopravvenuta con il D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006), in
17 ragione del quale avrebbero potuto insorgere inconvenienti e difficoltà interpretative circa il regime applicabile al nuovo contratto cui era finalizzata la gara già bandita le cui clausole era state definite in base al regime giuridico vigente all'atto della pubblicazione, antecedente le modifiche di cui trattasi;
che, entrato in vigore il D.Lgs. n. 152/2006, l'Agenzia , con nota Controparte_21
n. 494 del 15/05/2006 (All. 16 fascicolo di primo grado), aveva precisato che le Autorità d'ambito avrebbero dovuto adeguarsi immediatamente al correlativo dettato normativo, regolando i rapporti con i soggetti affidatari del servizio integrato tramite contratti di servizio conformi ad uno schema tipo di contratto che avrebbe dovuto essere adottato dalle Regioni ai sensi dell'art. 203 del D.Lgs. n.
152/2006; che, nella stessa nota, l'Agenzia aveva richiamato l'art. 204 del D.Lgs. n. 152/2006, che,
nel disciplinare le gestioni esistenti all'entrata in vigore del decreto, disponeva che i soggetti che in quel momento esercitavano il servizio avrebbero dovuto continuare a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle nuove Autorità d'Ambito;
che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di TT nella decisione impugnata,
tale disposizione era correlata alla necessità di consentire la prosecuzione del servizio a tutte le gestioni esistenti senza eccezioni di sorta, ivi inclusa l'ATI appaltatrice la quale gestiva il servizio in forza dell'aggiudicazione della selezione ad evidenza pubblica originariamente bandita dal
Parte
e dei successivi contratti di rinnovo intervenuti con la subentrata al Controparte_18
che il legislatore siciliano interveniva con L.R. n. 2 del 8/2/2007 che, all'art. 45, nel CP_18
disporre che per l'esercizio delle funzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani andava organizzata sulla base di nuovi ambiti territoriali ottimali nonché nel prescrivere la messa in liquidazione delle Società entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione,
statuiva che il Presidente della Regione Siciliana avrebbe provveduto, con apposito decreto, ad individuare i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle attuali società d'ambito e del regime transitorio per gli affidamenti esistenti;
che le parti, conseguentemente, avevano concordato con verbale del 28/2/2007 (All. 17 fascicolo di primo grado), al punto 7, la prosecuzione del rapporto al 31/12/2007 e sino all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio integrato, secondo le disposizioni da emanare con il Decreto del Presidente della Regione di cui al richiamato art. 45 L.R.
n. 2/2007; che, anche per il successivo anno, considerata la mancata emanazione del D.P.R.S.
anzidetto, le parti avevano proceduto con il verbale del 26/03/2008 (All. 18 fascicolo di primo
18 grado) alla rimodulazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale, richiamando, per quant'altro,
il precedente verbale del 28/02/2007, con conseguente ulteriore prosecuzione del rapporto contrattuale sino all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio integrato;
che,
successivamente, veniva pubblicato il D.P.R.S. n. 127 del 20/05/2008 (All. 19 fascicolo di primo grado), come previsto dalla L.R. n. 2/2007, che individuava nuovi ambiti territoriali ottimali (di minor numero e maggiore estensione) e disponeva che, messe in liquidazione entro il 31/12/2008 le società d'ambito preesistenti (tra le quali anche la società , le strutture Parte_1
burocratiche delle nuove Autorità d'Ambito avrebbero dovuto gestire i contratti di appalto affidati a terzi mantenendo i contratti in essere fino alla loro scadenza e attivandosi per predisporre entro il
30/09/2009 l'affidamento del servizio di gestione integrata ai sensi del D.Lgs. n. 152/06; che all'espletamento della gara, relativa ad un nuovo e più esteso ambito, avrebbero dovuto quindi procedere i nuovi soggetti come sopra istituiti;
che, al contempo, a livello statale, veniva emanato l'art. 23 bis del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, il quale disponeva in via transitoria, al comma 8 lett. e), che le gestioni (come nella fattispecie in esame), non rientranti nei casi precedentemente disciplinati [lett. da a) a d)], avrebbero dovuto cessare entro e non oltre la data del 31/12/2010; che, in ragione di tale quadro normativo, le parti, con ulteriore verbale del
25/07/2008 (All. 20 fascicolo di primo grado), sottoscritto anche dal rappresentante del
[...]
, nel rimodulare il canone contrattuale, espressamente avevano confermato al punto 10 CP_18
la prosecuzione del rapporto contrattuale come da punto 7 del Verbale del 28/02/2007; che,
successivamente, con nota dell'1/12/2008 (All. 21 fascicolo di primo grado) l'
[...]
aveva comunicato alle che con Deliberazione n. 260 Controparte_22 Parte_4
CP_2 del 29/10/2008 la veva revocato il D.P.R.S. 127/08 emesso in esecuzione dell' art. 45 L.R. n.
2/2007; che, conseguentemente, le parti al punto 14 delle conclusioni finali del verbale 2/2009
sottoscritto in data 26/2/2009 (All. 22 fascicolo di primo grado), nel confermare quanto già statuito con il punto 7 del verbale del 28/2/2007, avevano concordato la prosecuzione del rapporto contrattuale sino al 31/12/2009 e sino all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio integrato, secondo le disposizioni del nuovo Decreto da emanarsi ex art. 45 L.R. 2/2007 in sostituzione di quello come sopra abrogato;
che, stante la perdurante mancata emanazione di detto
D.P.R.S. e la conseguente impossibilità di esperimento della nuova gara, la Capogruppo
[...]
[...]
[...] [...]
con nota del 15/12/2009 (All. 23 fascicolo di primo grado), aveva confermato alla CP_24
la prosecuzione del contratto anche per il 2010, indicando i correlativi costi e Parte_1
servizi, sino all'espletamento della gara pubblica;
che, con L.R. n. 9/2010 dell'8/04/2010 di riforma dell'intero sistema di gestione integrata dei rifiuti nella Regione Siciliana, veniva infine prevista, all'art. 6, la costituzione di società consortili di capitali, in attuazione di quanto disposto dall'art. 45
L.R. 2/2007, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti da parte dei comuni e della provincia ricompresa in ciascun ambito territoriale ottimale;
che, in correlazione alla programmata estinzione delle società e consorzi d'ambito preesistenti ed in attesa della costituzione delle nuove società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (con acronimo , l'art. 19 della CP_25
L.R. n. 9/2010 aveva statuito che, in ragione dell'estinzione delle società e dei consorzi d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti,
dovevano continuare a svolgere le competenze loro attualmente attribuite;
che il servizio era proseguito, pertanto, anche per l'anno 2010, le cui attività e costi, definiti col tecnico appositamente incaricato dall' al fine di individuare concordemente la riduzione dei costi, Parte_1
venivano indicati dalla Capogruppo nella nota del 14/12/2010 (All. 24 Controparte_16
fascicolo di primo grado), con la quale l'ATI confermava nel contempo che avrebbe espletato il servizio anche per l'anno 2011; che con circolare 2/2010 del 16/12/2010 (All. 26 fascicolo di primo grado), relativa all'interpretazione dell'art.19 L.R. 9/2010, l'Assessorato Energia e Servizi Pubblica
Utilità della Regione Siciliana aveva chiarito che nelle more dell'entrata in vigore delle SRR e comunque in costanza del regime transitorio designato dalla legge, le società ed i consorzi d'ambito,
siccome di prossima liquidazione, non potevano indire nuove gare per l'affidamento di servizi afferenti o comunque strumentali alla gestione integrata dei rifiuti;
che, con Disposizione n. 28 del
14/12/2010 pubblicata sulla GURS del 31/12/2010 (All. 27 fascicolo di primo grado), emanata dal
Presidente della Regione quale Commissario Delegato ex . 3887 del 9/07/2010, era stato CP_26
tra l'altro previsto che il termine di un anno cui all'art. 19, co. 12, della L.R. 9/2010 di proroga del servizio dei precedenti gestori del ciclo dei rifiuti sarebbe decorso dalla data di pubblicazione sulla
GURS della circolare esplicativa (poi intervenuta con la circolare n. 2/2010 del 16/12/2010
pubblicata sulla medesima GURS del 31/12/2010); che il servizio era quindi proseguito regolarmente anche per il 2011, alle stesse condizioni vigenti per l'anno 2010, fino al 14 settembre
20 2011, allorquando era cessato a seguito dell'esperimento di gara pubblica.
In definitiva, le appellanti incidentali affermavano che il rapporto tra le parti, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, era continuato in ragione di una situazione di permanente emergenza determinata non da negligenza della stazione appaltante, e men che meno della impresa appaltatrice, bensì dai continui rinvii disposti a livello normativo.
Significativa appariva al riguardo, ad avviso delle appellanti incidentali, la nota della stessa committente del 31/12/2010 rivolta al Sindaco di TT (All. 53 fascicolo di primo grado),
con la quale, previa ricostruzione di tutti i passaggi della vicenda e della normativa di riferimento,
si deduceva che la stessa non avrebbe potuto comportarsi diversamente.
Secondo le appellanti incidentali tutti gli accordi intervenuti tra le parti per la prosecuzione del servizio dopo la scadenza del termine indicato nell'originario contratto di appalto di servizi,
sempre in via espressa e mai tacita, erano pienamente legittimi e stipulati in coerenza con le previsioni prima dell'art. 7 co. 2 lett. d) D.Lgs n. 157 del 17/03/1995 e poi dell'art. 57 comma 1 lett.
b) D.Lgs. 163/2006, che consentivano l'affidamento a trattativa privata e con procedura negoziata senza pubblicazione di bando.
Erronea era, quindi, la decisione impugnata laddove non aveva accolto la domanda della parte attrice di saldo del corrispettivo pattuito in tali accordi, il cui mancato adempimento e la cui entità
non erano stati peraltro mai contestati da controparte.
Ugualmente legittima, secondo le appellanti incidentali, era la transazione stipulata con il verbale n.
3 del 25 maggio 2009, con la quale si pattuiva il pagamento in favore dell'ATI della somma di €
1.500.000, non inerente la prosecuzione del servizio ma la definizione di pagamento di servizi già
espletati, anche antecedenti alla data del 31/03/2006 (data di scadenza dell'iniziale contratto).
Con il secondo motivo di appello incidentale sostenevano che, anche aderendo alla tesi per cui il servizio non avrebbe potuto essere legittimamente prorogato, in ogni caso il Tribunale nisseno non avrebbe dovuto dichiarare alcuna nullità degli accordi intervenuti, atteso che non era ravvisabile una violazione di norme imperative idonea a giustificare tale declaratoria in base all'art. 1418 c.c.
Parte Sostenevano che gli atti con i quali la , soggetto preposto ex lege alla gestione e responsabilità
del servizio pubblico, aveva disposto la proroga del servizio medesimo (veniva indicata a titolo esemplificativo la delibera C.d.A. del 17/03/2006 di rinvio dell'esperimento della gara pubblica citata
21 Parte nella nota della stessa del 21/03/2006 costituente l'Allegato 13 del fascicolo di primo grado),
in quanto espressione di funzioni e poteri pubblici, avrebbero dovuto essere semmai impugnati, nei termini di legge, da parte di eventuali terzi controinteressati (ad esempio una impresa concorrente) in sede di giurisdizione amministrativa, essendo a questi fini equiparabili ad atti pubblici, soggetti al relativo regime processuale quanto alla possibilità del loro annullamento per violazione di legge.
Atteso che nessuna impugnativa era stata mai proposta da parte di alcuno, gli atti di proroga del servizio, quant'anche ritenuti originariamente illegittimi, erano da ritenere inoppugnabili. La P.A. non poteva procedere all'annullamento dei propri atti, a distanza di tempo ed in assenza di un interesse pubblico concreto ed attuale, non ravvisabile nella fattispecie. Veniva anche richiamato,
dagli appellanti incidentali, il disposto dell'art.21 septies della L. 241/1990, secondo cui è
soggetto a nullità soltanto il provvedimento che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché
negli altri casi espressamente previsti nella legge. Quindi permaneva - ad avviso degli appellanti incidentali - l'obbligo della stazione appaltante di liquidare il corrispettivo convenuto, oltre interessi da computarsi ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
Con il terzo motivo di appello incidentale chiedevano che, in ogni caso, venisse integralmente accolta la domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Sostenevano che la CTU esperita in primo grado aveva riconosciuto che le spese ed i costi sostenuti per l'esecuzione del servizio negli anni 2010 e 2011, quali risultanti dai dati di bilancio della superavano in maniera rilevante gli importi liquidati negli stessi anni, sicché CP_15
giustificata appariva la quantificazione della domanda subordinata negli stessi importi oggetto della richiesta avanzata a titolo contrattuale in via principale. Sostenevano che la sentenza impugnata erroneamente aveva riconosciuto solo una parte di detti costi, con inappropriato riferimento, ai fini equitativi, ai dati di bilancio del 2006, allorquando il costo della manodopera e del gasolio era notevolmente inferiore rispetto alle annualità 2010 e 2011 oggetto di domanda.
Tanto dedotto, le parti appellate nonché appellanti incidentali, rassegnavano le conclusioni come in atti.
La prima udienza del 15/11/2017 veniva rinviata al 21/2/2018 per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado.
22 All'udienza del 21/2/2018, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, i procuratori delle parti concordemente chiedevano un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e la Corte rinviava al 25/2/2021 per la precisazione delle conclusioni.
In data 16/2/2021 interveniva volontariamente in giudizio ex art. 111 c.p.c. la
[...]
, dichiarato dal Tribunale Controparte_27
civile di Siracusa in data 14/02/2018, la quale esponeva che con contratto di affitto di azienda del
29/11/2011 la aveva preso in affitto dalla (ora Controparte_1 Controparte_16
), tra gli altri, il ramo aziendale avente ad oggetto la Controparte_19
gestione dell'appalto di igiene urbana e servizi accessori della quale capogruppo Controparte_28
mandataria, con una quota pari al 40%, dell' con la Controparte_29 CP_3
e la che con atto di modifica di affitto di ramo d'azienda del 18/07/2012, intervenuto a CP_4
parziale modifica del predetto atto di affitto di ramo d'azienda, erano stati inseriti, tra i beni costituenti l'oggetto dell'affitto di ramo, tra gli altri, tutti i rapporti economici, finanziari, compresi i contenziosi in essere e quelli che sarebbero potuti sorgere, con l' Parte_1
(Ente appaltante pro-tempore il servizio di igiene urbana del TT)
[...] CP_18
pari a complessivi € 1.759.790,96 per fatture emesse e da emettere;
che, con atto ricognitivo del giorno 18/09/2017, sottoscritto tra le predette società, le stesse avevano preso atto della definitiva cessazione del contratto di affitto di ramo d'azienda di cui sopra e si erano impegnate a concordare congiuntamente modalità e termini per la regolazione economica dei rapporti di dare e avere aventi ad oggetto le reciproche posizioni creditorie;
che, con sentenza n. 9/2018 R.F., il Tribunale civile di
Siracusa, aveva dichiarato il fallimento della società ; che, due Controparte_19
anni più tardi, la e la Curatela Fallimentare, a seguito di istanza della Controparte_1
prima, avevano provveduto a sottoscrivere, in data 16/04/2020, un atto transattivo a seguito del quale l'odierna interveniente era divenuta definitivamente titolare del diritto di credito vantato nei confronti dell' divenendo, pertanto, successore a titolo particolare nel diritto controverso Parte_1
ex art. 111 c.p.c., con conseguente legittimazione ad intervenire nel presente giudizio di gravame.
Tanto dedotto, la curatela del fallimento rassegnava le conclusioni come da atto di intervento.
Dopo vari rinvii determinati dal carico dei ruoli della Corte veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23/02/2023 che veniva sostituita dal deposito di note ex art. 23 127-ter c.p.c.
All'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., laddove le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando in termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica come in atti.
§§§
In rito, sia l'appello principale che l'appello incidentale sono ammissibili ex art. 342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, sia l'appello principale che l'appello incidentale contengono la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
§§§
Parte Il primo motivo di appello principale proposto dalla è fondato.
La documentazione depositata in atti prova che il , a seguito di gara Controparte_18
ad evidenza pubblica, regolata “ratione temporis” dalla normativa nazionale contenuta nel
D.Lgs. 17.3.1995 n. 157, in forza del rinvio operato dall'art. 32 della legge Regione Siciliana
n. 7 del 2002, con contratto del 18/02/2003 ha conferito all'ATI, originariamente composta da - capogruppo mandataria – e CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_30 [...]
mandanti, l'appalto per la raccolta ed il trasporto dei RSU e servizi vari CP_31
24 da effettuarsi sul territorio comunale.
La durata del contratto di appalto di servizio venne fissata tra le parti in anni due, correnti dalla data del verbale di consegna del servizio (26/03/2003) ma lasciata decorrere nel detto verbale dal 1° aprile 2003 e pertanto con scadenza il 31 marzo 2005.
Il servizio è stato poi espletato dalla consortile nel frattempo Controparte_32
costituita dai componenti dell'ATI, con atto del 22.10.2002 per notaio e alla stessa Per_1
, nell'ambito dei costituiti rapporti, sono stati erogati i corrispettivi CP_15
dell'appalto.
Il , con atto del 20.1.2003 per notaio in attuazione delle Controparte_18 Per_2
disposizioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, aveva costituito la società d'ambito e in data 9.1.2004 aveva proceduto con la stessa alla stipula del Parte_1
previsto contratto di servizio, col quale, con decorrenza 1.1.2005, le aveva trasferito la gestione dei servizi RSU.
Il medesimo a seguito del trasferimento della gestione dei servizi, con verbale del CP_18
1.3.2005, aveva quindi provveduto a trasferire all'ATO anche la titolarità del contratto di
Contr appalto stipulato con l
Le due successive proroghe semestrali dell'appalto di servizio, sulla base del rinvio operato dall'art. 32 della L.R. n. 7/2002 all'art. 7, comma 2, lettera d) del D.lgs. n. 157/1995, nell'attesa di procedere ad una nuova gara ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del servizio RSU,
Parte Contr hanno validamente prorogato il rapporto contrattuale già in essere tra e fino al 31
marzo 2006.
Questo fatto è pacifico tra le parti e, peraltro, non forma oggetto di alcun motivo di appello.
La successiva prosecuzione del rapporto tra ATO e ATI dal 1° aprile 2006 e fino al 14
settembre 2011, di contro, si fonda su accordi a trattativa privata tra le stesse parti che,
per quanto siano stati formalizzati per iscritto, sono affetti da nullità per violazione di norme imperative di legge e, segnatamente, l'art. 23, comma 2, della legge 18 aprile 2005 n. 62
“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee. Legge comunitaria 2004” (pubblicata nel Supplemento Ordinario N. 76/L della Gazzetta
25 Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 ed entrata in vigore il 12 maggio 2005).
In particolare, l'art. 23, comma 2, della legge n. 62/2005, in vigore alla data di scadenza dell'ultima proroga contrattuale al 31 marzo 2006, stabiliva: “I contratti per acquisti e forniture
di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla
stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione
che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Nel caso di specie, dovendosi avere riguardo a quello che era il quadro normativo vigente alla data del 1° aprile 2006, deve osservarsi come, a tale data, non fosse stato ancora pubblicato il D.Lvo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (GU Serie Generale n.88
del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96) e neppure il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU Serie Generale n.100
del 02-05-2006 - Suppl. Ordinario n. 107).
Per altro verso, il bando di gara per la procedura di affidamento del servizio RSU era stato redatto il 23/01/2006 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 5 del 3/2/2006 (cfr. allegato 11 fascicolo
Parte
in prime cure), quindi oltre i novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
18 aprile 2005 n. 62 (entrata in vigore il 12 maggio 2005), e quindi non sussisteva il presupposto di legge per un'ulteriore proroga del contratto di appalto di servizio in essere tra
Parte Contr
e dopo la scadenza del 31 marzo 2006.
Quindi è fondata la questione, posta dalla convenuta ATO fin dalla sua costituzione in prime cure, della nullità delle proroghe contrattuali a trattativa privata successive alla data del 31 marzo 2006 e, a cascata, di tutti gli accordi fondati sull'esistenza e validità di un contratto di appalto di servizio che, di contro, è da dichiarare nullo per il periodo dal 1°
aprile 2006 e fino al 14 settembre 2011.
Il tema della nullità del contratto “inter partes” per violazione di norma imperativa di legge per il periodo successivo al 31 marzo 2006 e fino al 14 settembre 2011 era stato posto con
Parte assoluta chiarezza dalla fin dalle sue prime difese.
Quindi ha errato il Giudice di prime cure a non esaminare tale dedotta questione di nullità
26 del contratto, per il periodo 1° aprile 2006- 14 settembre 2011, così da trarne tutte le necessarie conseguenze.
Non è condivisibile la scelta del Tribunale nisseno di limitare il tema della nullità del contratto al solo periodo 2010-2011 e, quindi, l'intera decisione di prime cure è destinata ad essere travolta da una errata interpretazione della domanda di restituzione proposta in via
Parte riconvenzionale da , la quale logicamente presupponeva una decisione del giudice sulla prospettata questione della nullità delle intervenute proroghe contrattuali per l'intero periodo
1° aprile 2006 -14 settembre 2011.
In ogni caso, anche a volere ritenere corretta la decisione del Giudice di prime cure sul tema della dedotta nullità (per il Tribunale non vi sarebbe stata una domanda di nullità proposta dalla convenuta ma solo una eccezione di nullità) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione
officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto
rilievo” (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014 Rv. 633509 - 01) e che “Il giudice
di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata
la rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo
in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell'art. 345, comma
2, c.p.c.” (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19161 del 15/09/2020 Rv. 658837 - 01).
Questa Corte, quindi, in accoglimento del primo motivo dell'appello principale, dichiara d'ufficio, per la rilevata contrarietà a norma imperativa (segnatamente, l'art. 23, comma 2, della legge n. 62/2005), la nullità delle proroghe contrattuali e di tutti i dipendenti accordi intervenuti fra le parti a far data dal 1° aprile 2006 e sino al 14 settembre 2011, concernenti l'appalto per cui è causa,
per c.d. nullità derivata.
Parte L'accoglimento del primo motivo dell'appello principale proposto da comporta,
logicamente, il rigetto, per ritenuta infondatezza, del primo e del secondo motivo di appello
Contr incidentale proposto da
§§§
I residui motivi di appello, principale e incidentale, vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
27 In ordine alla domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata in prime cure dalle odierne parti appellate (oggetto del terzo motivo di appello incidentale)
per il caso di ritenuta nullità delle proroghe contrattuali per il periodo 1° aprile 2006 – 14
Parte settembre 2011, alla quale ha contrapposto in prime cure (secondo motivo di appello principale) la domanda di restituzione della complessiva somma di € 37.783.225,99 pagata a e ATI a titolo di corrispettivo e per gli altri dipendenti titoli dedotti, in quanto CP_15
non dovuta per effetto della rilevata nullità delle proroghe contrattuali (periodo 1.4.2006-
14.9.2011), trattandosi di indebito oggettivo, per il quale in via riconvenzionale ha chiesto la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c., la Corte osserva quanto segue.
Con sentenza n. 33954 del 5 dicembre 2023, Rv. 669447-01, le Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte si sono pronunciate sulla questione della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa,
enunciando il seguente principio di diritto, così massimato: “Ai fini del rispetto della regola di
sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata
autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove
la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero
ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa
preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza
di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per
contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio
la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento,
proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità
precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della
violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)”.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 33954 del 5 dicembre 2023, enucleano, in premessa, i due ordini di rationes attribuibili al requisito della sussidiarietà, suscettibili di sostanziarne una configurazione in termini, rispettivamente, astratti o concreti: da un lato, il principio di certezza del diritto (in ossequio al quale si vorrebbe evitare che l'impoverito che disponga di altri mezzi di tutela
– rispetto ai quali, per giunta, potrebbe essere maturata la decadenza o la prescrizione – si rivolga cionondimeno all'azione concorrente, con il rischio di un'indebita locupletazione); dall'altro la natura
28 equitativa del rimedio, che lo renderebbe esperibile “anche quando, pur essendo in concreto azionabili altri rimedi, essi siano – per qualsiasi ragione – concretamente preclusi” (pag. 17).
Dopo aver passato in rassegna i diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, le sezioni unite dichiarano, quindi, di sposare, in linea di principio, la teoria della sussidiarietà in astratto, sul presupposto che “occorr[a] salvaguardare la volontà che è alla base dell'introduzione dell'art. 2042
c.c., (..) che è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare” (pag. 24).
Da tale opzione teorica di fondo viene fatta discendere l'insostenibilità di un discrimen fondato sulla diversa tipologia delle azioni suscettibili di essere proposte in via principale (riconducibili a disposizioni specifiche o a contratto, da un lato, e a clausole generali dall'altro), e la conferma della preclusione all'esercizio dell'azione di arricchimento ogniqualvolta l'azione principale “sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito” (dunque, in primis, nei casi di prescrizione e decadenza). Subito dopo, però, viene enucleata una serie di “temperamenti” alla regola posta in via generale, volta a volta giustificati dalla prevalenza di concomitanti rationes predicabili al cospetto di fattispecie particolari. E così, nel caso in cui l'azione principale sia fondata su un titolo contrattuale,
occorre distinguere le ragioni del mancato accoglimento della domanda principale di adempimento
(o di risoluzione): ove queste rimontino alla nullità o inesistenza del titolo, l'art. 2042 c.c. non funge da ostacolo alla proponibilità della domanda di arricchimento senza causa, dal momento che l'originaria carenza del titolo impedisce la stessa riconduzione della fattispecie concreta a quella astratta, in tesi preclusiva dell'accesso alla tutela residuale;
ove, invece, ferma restando la validità del contratto, la domanda principale (di adempimento o di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione) venga rigettata nel merito (vale a dire, essenzialmente, per mancata prova della sussistenza del pregiudizio), allora lo sbarramento correlato al requisito della sussidiarietà torna in auge, in ragione della duplice ratio di “sanzionare” il contegno inerte o inefficace dell'attore e di impedirgli l'aggiramento dell'assetto allocativo cristallizzatosi all'esito del suddetto rigetto.
Eccezione a tale schema è rappresentata dai casi di nullità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico: in questo caso, l'esigenza di evitare la frode alla legge e, comunque, l'aggiramento di norme indisponibili, poste a tutela di interessi generali, impedisce di
29 agire ex art. 2041 c.c..
Questa Corte osserva che le proroghe contrattuali successive al 1° aprile 2006 e fino al 14 settembre 2011 sono dichiarate d'ufficio nulle per vizio genetico della prima proroga (quella successiva alla scadenza contrattuale del 31 marzo 2006) in ragione del suo contrasto con la norma imperativa dell'art. 23, comma 2, della legge n. 62/2005.
Ne consegue che tutte le proroghe successive al 31 marzo 2006, basate su norme di legge non in vigore alla data di scadenza del contratto validamente in essere fino al 31 marzo
2006, e del pari gli accordi transattivi volti a regolamentare un rapporto invalidamente prorogato dopo il 31 marzo 2006 perché contrastante con la norma imperativa di legge
ratione temporis applicabile, sono nulle sempre per contrasto con detta norma imperativa di legge.
La Corte, non avendo motivi per discostarsi dal condivisibile principio di diritto affermato
Parte da Cass. S.U. n. 33954 del 5 dicembre 2023, conclude che non è proponibile dall' e l'azione ex art. 2041 c.c. trattandosi di un caso di nullità del contratto di CP_15
appalto pubblico di servizio, nel periodo 1.4.2006-14.9.2011, per contrasto con norma imperativa di legge, per l'esigenza, in questo caso, di evitare la frode alla legge e, comunque, l'aggiramento di norme indisponibili, poste a tutela di interessi generali.
Si conclude che è improponibile la domanda di indebito arricchimento proposta ex art. 2041
c.c. dalle parti appellate con il terzo motivo di appello incidentale.
Sono fondati, di contro, seppur nei limiti di seguito indicati, il secondo e il terzo motivo di
Parte appello principale dell' .
Le prestazioni rese dall'appaltatrice a far data dal 1° aprile 2006 e fino al 14 settembre 2011 non possono trovare alcuna remunerazione in ragione dell'assenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti dopo la scadenza dell'originario valido contratto e stante la nullità
delle successive proroghe in ragione della violazione di norme imperative.
In presenza di un contratto prorogato da qualificare nullo deve essere accolta la domanda
Parte formulata da di restituzione della somma di € 37.783.225,99 erogata per il pagamento di prestazioni effettuate in forza di un contratto che è dichiarato nullo trattandosi di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).
30 Parte La somma di € 37.783.225,99 pagata da è documentata mediante la documentazione depositata dalla parte appellante e comunque non risulta specificamente contestata dalle controparti.
In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso
- sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024 Rv.
671331 - 02).
Nel caso di specie, non vi è prova che né ATI né la Controparte_11
siano state in mala fede al momento della ricezione dei pagamenti, tenuto conto che
[...]
le varie proroghe del contratto di appalto di servizio raccolta RSU successive alla scadenza del 31 marzo 2006 furono, seppure in violazione della suindicata norma imperativa di legge,
Parte di volta in volta concordate da ATI con la quale era subentrata all'originaria committente ( ). Controparte_18
Quanto al fatto che l'ATI aggiudicataria dell'appalto pubblico del servizio di raccolta RSU
abbia costituito apposita Società Consortile denominata Controparte_6
P.IVA e C.F. per la gestione congiunta e unitaria dei Servizi di Appalto,
[...] P.IVA_6
la circostanza è provata dalla documentazione versata in atti.
La Suprema Corte ha chiarito che “In tema di appalto di lavori pubblici, la parte contraente con
la stazione appaltante o con il general contractor si identifica nelle imprese che abbiano dato vita
all'associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di
rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita è responsabile della mera
esecuzione dei lavori, laddove la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate,
mentre la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto,
ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei
concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti
31 della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006”
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2173 del 22/01/2024 Rv. 669985 - 01).
La stessa Suprema Corte ha chiarito che “In tema di appalto di lavori pubblici, l'art. 23 bis della
legge 8 agosto 1977 n. 584, introdotto dalla legge n. 687 del 1984 (art. 26 D.Lgs. n.406 del 1991),
ha la esclusiva portata di legittimare la società consortile nei confronti dell'ente appaltante nella
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a carico dell Controparte_33
ma non ne comporta la sostituzione, sia perché la norma fa riferimento ad un "subentro" nella
esecuzione totale o parziale del contratto e non ad una successione nel rapporto giuridico sorto con
la convenzione con l'ente appaltante;
sia perché la norma esclude in modo assoluto - "ad alcun
effetto" - che ciò determini subappalto o cessione di contratto, tant'è che espressamente prevede che
non siano necessarie autorizzazioni o approvazioni;
sia, infine, perché permane la responsabilità
delle imprese riunite, come regolata dall'art. 21 della legge n. 584 del 1977. Il regime
dell'associazione temporanea d'imprese è diverso da quello della società consortile, che sia stata
successivamente costituita, facendo capo l'uno alla riunione d'imprese regolata dagli artt. 17, 18 e
ss. della legge n. 584 del 1977, nella quale si instaura tra la capogruppo e le altre un rapporto di
mandato, gratuito ed irrevocabile (art.20, comma primo, e 22 legge 584/1977, il cui tenore è stato
trasfuso nell'art. 23, comma ottavo, del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, che ha attuato la direttiva
comunitaria 89/440 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e dalla
cui entrata in vigore ha cessato di operare la legge n. 584) e l'altro (avuto riguardo al rinvio dell'art.
2615 ter cod. civ.) alle norme codicistiche consortili e societarie, per le quali la società consortile
opera in forma fortemente aggregata, delibera con il criterio e le regole propri degli organismi
associativi (e cioè con le maggioranze stabilite in relazione all'oggetto) ed è gestita attraverso organi
che hanno poteri rappresentativi ed amministrativi ed assumono responsabilità nei confronti dei
consorziati, secondo la generale disciplina dell'art. 2392 cod. civ.. D'altra parte l'adozione,
all'interno del fenomeno consortile, del modello organizzativo societario comporta necessariamente
una scelta sul piano strutturale tra gli istituti di riferimento. Conseguentemente se anche al CP_34
- nella sua forma più semplice - è possibile applicare il modello giuridico del mandato, nel momento
in cui contratta con i terzi, considerato l'esplicito riferimento ad esso dell'art. 2609 cpv. cod. civ., sia
pure con gli adattamenti in tema di responsabilità previsti dall'art. 2615 cod. civ., quel modello si
32 appalesa impraticabile allorché si sia di fronte alla scelta della formula societaria, che con il mandato non ha alcuna affinità” (Sez. 1, Sentenza n. 77 del 04/01/2001 Rv. 542955 - 01).
Alla stregua delle superiori massime, i cui principi, nella vigenza del D.Lgs. 157/1995 si possono ritenere applicabili anche all'ATI costituita in vista della stipula con la P.A.
committente di un appalto di servizio ed alla società consortile costituita dalle società che
Parte compongono l'ATI, si può concludere, in ragione del fatto che i pagamenti effettuati da nel periodo 1.4.2006-14.9.2011, sono pur sempre dipendenti da un rapporto contrattuale illecitamente prorogato a trattativa privata e nullo per violazione di una norma imperativa di legge (art. 23, comma 2, della legge n. 62/2005), che le appellate
[...]
sia in nome proprio che in qualità di mandataria capogruppo dell'ATI Controparte_1
costituita tra la stessa, la la e la nonché CP_3 CP_4 OP
, vanno condannate, in solido tra loro, a TR
restituire a l'importo complessivo di € Parte_1
Parte 37.783.225,99 (importi senza alcuna contestazione pagati da a tra il CP_15
1° aprile 2006 e il 14 settembre 2011) trattandosi di indebito oggettivo da restituire, ex art. 2033 c.c., con gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Le ragioni della decisione comportano che le domande proposte nei confronti dell'ATO dalla interveniente (il Controparte_19
cui diritto deriverebbe per le ragioni prospettate nell'atto di intervento da quello azionato in prime cure dalla debbano essere rigettate poiché infondate. Controparte_1
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, va osservato che, come chiarito dalla
Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata,
deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata,
la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018 Rv. 648466 - 01).
33 Nella specie, le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza finale della sia in nome proprio che in qualità di Controparte_1
mandataria capogruppo dell'ATI costituita tra la stessa, la la e la CP_3 CP_4
nonché della , nonché OP TR
della interveniente Controparte_19
e si liquidano in favore di in base agli atti, Parte_1
applicando i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, come segue:
1) quanto al giudizio di primo grado € 70.458,00 per compensi (€ 11.120,00 per fase studio;
€ 7.335,00 per fase introduttiva;
€ 32.663,00 per fase istruttoria;
€ 19.340,00
per fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA.
2) quanto al giudizio di secondo grado € 44.676,00 per compensi (€ 13.771,00 per fase studio;
€ 8.008,00 per fase introduttiva;
€ 22.897,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA.
Le spese della CTU effettuata in prime cure, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico delle soccombenti sia in Controparte_1
nome proprio che in qualità di mandataria capogruppo dell'ATI costituita tra la stessa, la CP_3
la e la e
[...] CP_4 OP TR
.
[...]
Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, il cui gravame è
rigettato, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'appello, a norma del comma l-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di TT, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, in riforma della sentenza del Tribunale di TT n. 581/2016,
pubblicata in data 7 dicembre 2016, appellata in via principale da Parte_1
ed in via incidentale da sia in nome
[...] Controparte_1
proprio che in qualità di mandataria capogruppo dell'ATI costituita tra la stessa, la la CP_3
34 e la nonché da CP_4 OP TR
, con intervento volontario in grado di appello della
[...] [...]
così provvede: Controparte_19
1) dichiara la nullità, per violazione della norma imperativa di legge indicata in motivazione,
delle proroghe contrattuali e di tutti i dipendenti accordi con prospettati effetti per il periodo 1°
aprile 2006 – 14 settembre 2011 tra e Parte_1 [...]
sia in nome proprio che in qualità di mandataria capogruppo Controparte_1
dell'ATI costituita tra la stessa, la la e la CP_3 CP_4 OP
2) condanna, per l'effetto, con vincolo tra loro solidale, Controparte_1
sia in nome proprio che in qualità di mandataria capogruppo dell'ATI costituita tra la stessa, la la e la nonché CP_3 CP_4 OP TR
, a restituire a le somme
[...] Parte_1
indebitamente percepite complessivamente pari ad € 37.783.225,99 oltre interessi legali su tale somma dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo;
3) rigetta o dichiara improponibili, per le causali indicate in motivazione, le domande proposte dalle appellanti incidentali sia in nome proprio che in Controparte_1
qualità di mandataria capogruppo dell'ATI costituita tra la stessa, la la CP_3 CP_4
e la nonché , e OP TR
dall'interveniente Controparte_19
4) condanna sia in nome proprio che in qualità di mandataria Controparte_1
capogruppo dell'ATI costituita tra la stessa, la la e la CP_3 CP_4 OP
nonché , in solido tra loro, al
[...] TR
pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 70.458,00 per compensi (€ 11.120,00 per fase studio;
€ 7.335,00 per fase introduttiva;
€ 32.663,00 per fase istruttoria;
€ 19.340,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA;
5) condanna, in solido, le appellanti incidentali sia in Controparte_1
nome proprio che in qualità di mandataria capogruppo dell'ATI costituita tra la stessa, la CP_3
la e la nonché
[...] CP_4 OP Controparte_6
35 in liquidazione, nonché l'interveniente Controparte_19
, al pagamento in favore di
[...] Parte_1
delle spese processuali del grado di appello, liquidate in € 44.676,00 per compensi (€
13.771,00 per fase studio;
€ 8.008,00 per fase introduttiva;
€ 22.897,00 per fase decisoria),
oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA;
6) pone le spese della CTU disposta in primo grado, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di sia in nome proprio che in qualità Controparte_1
di mandataria capogruppo dell'ATI costituita tra la stessa, la la e la CP_3 CP_4
nonché , con vincolo OP TR
tra loro solidale;
7) ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'appello incidentale, a norma del comma l-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso a TT, nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuele De Gregorio Giuseppe Melisenda Giambertoni
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