Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
n. 904/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 12/05/2022 al n. 904 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2844 del 2021
promossa da elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
Gianluca Azzola del Foro di Genova che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv. Andrea Ricci e Romina
Falugi del Foro di Firenze, che la rappresentano e difendono come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alla controparte, la società
ha proposto gravame avverso la sentenza n. 2844/2021 emessa Parte_1
da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto ex adverso in quanto tardivo e, in via subordinata, il relativo rigetto , con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio di appello.
Disposta con decreto presidenziale la sostituzione dell'udienza, già fissata in data 1 aprile 2025, con il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno depositato in data 31 marzo 2025 nota congiunta recante in rubrica
“NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA PER L'UDIENZA DELL'1.4.2025 CON
CONTESTUALE RINUNCIA AGLI ATTI PER ENTRAMBE LE PARTI” con la quale,
dato atto dell'accordo tra loro raggiunto, hanno chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Rileva la Corte la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con spese integralmente compensate tra le parti,
stante il tenore della nota congiunta sopra richiamata, ritualmente sottoscritta dai difensori delle parti, entrambi muniti del potere di rinunciare ed accettare la rinuncia agli atti del giudizio, come da rispettive procure in atti.
P.Q.M.
Letto l'art. 306 cod. proc. civ.,
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) spese integralmente compensate.
Firenze, camera di consiglio 9 aprile 2025
Il Presidente
Daniela Lococo
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