Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 16732/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 16732/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. BERTIN VALERIA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. PEDRALI NICOLA) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni:
«1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale assegnata alla moglie.
3) Le figlie minori verranno affidate ad entrambi genitori nelle forme dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre.
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delle minori.
5) Per quanto riguarda le vacanze estive, pasquali e natalizie da trascorrere le minori, i genitori si accorderanno con congruo anticipo, per stabilire periodi prescelti, compatibilmente ai desideri, agli impegni ed alle possibilità reciproche e delle figlie.
Durante le festività natalizie, in ogni caso, saranno suddivisi a metà i tempi di vacanze scolastiche, alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Natale ed il
Capodanno; mentre, durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé le figlie minori per tre giorni, alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori e, comunque, previo reciproco preavviso. Durante le vacanze estive, inoltre, il padre trascorrerà con le minori sino a 2(due) settimane, anche non consecutive;
pertanto, entrambi i genitori dovranno accordarsi, con congruo preavviso (in ogni caso entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno) sul periodo prescelto si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura che trascorreranno con i minori.
6) Il Sig. corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la CP_1
somma complessiva mensile di 300,00 (Euro 150,00 per ciascuna) sino a quando le stesse non saranno economicamente autosufficienti. Assegno che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) I genitori concorreranno, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli nonché al 50% delle ulteriori spese straordinarie, preventivamente concordate, che si renderanno necessarie per le minori, secondo la
Convenzione sul regime delle spese non comprese nell' assegno di mantenimento del figlio, sottoscritta tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia in data 14/07/16 (Prot. n. 2208/16);
8) Il padre rinuncia la sua quota di assegno unico a favore della moglie che percepirà il 100%;
9) Nessun mantenimento da un coniuge all'altro».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in Erbusco, in data 19/07/2014, trascritto al n. 7 parte I dell'anno 2014 del registro dello stato civile del predetto comune.
2 Dall'unione sono nati i figli (c.f. ), il Persona_1 C.F._3
24.12.2014 ed (c.f. ), il 15.02.2023. Parte_2 C.F._4
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
L'attrice, nell'ambito del ricorso, aveva proposto anche domanda di divorzio, avvalendosi della facoltà di cumulo prevista dall'art. 473-bis.49 c.p.c. Nondimeno, le conclusioni congiunte sono circoscritte alla sola separazione, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio si intende rinunziata (potrà essere, ovviamente, riproposta in autonomo giudizio). La presente sentenza, di conseguenza, riveste carattere definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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