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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13750 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 45906/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio
Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45906 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CIMINELLI Parte_1
AUGUSTA, giusta delega in atti
- ATTORE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. PIRRO GIACOMO, giusta delega in atti
- CONVENUTO -
Oggetto: Contratto di noleggio.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'inadempimento di
[...] al contratto del 18 maggio 2018 e, per l'effetto, condannarla al CP_1
risarcimento dei danni subiti dal Sig. , quantificati allo stato in Parte_1
una somma non inferiore a Euro 78.089,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare provata in corso di causa. Con rifusione di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa, oltre CPA e IVA di legge.”
Deduce l'attore di essere un rinomato pilota di rally amatoriale, nell'aprile 2018, al fine di dotarsi di un'autovettura idonea a partecipare alla Gara, il Sig. Parte_1 di aver preso contatti con la convenuta ( ); CP_1 CP_1 CP_1
società italiana che dal 2011 opera nel campo rallistico, con cui il Sig. Parte_1
aveva già intrattenuto precedentemente rapporti in occasione proprio della gara
“Acropolis Rally 2017”, disputata l'anno precedente. Sig. inviava una Parte_1
proposta contrattuale datata 10 maggio 2018, già utilizzata il precedente anno, avente ad oggetto, per l'appunto, il noleggio di un'autovettura da corsa modello
“OD R5” e dei relativi sevizi di gara ai fini della partecipazione alla Gara;
concluso il contratto e gli ulteriori accordi integrativi intercorsi tra le parti prevedevano, per quanto d'interesse, che, come per l'anno precedente, a fronte del pagamento da parte del Sig. dell'importo di Euro 40.000, Parte_1 avrebbe fornito all''Attore un'autovettura “OD Fabia R5” con le CP_1 migliori specifiche dello stato dell'arte, oltre ai servizi propri di gara e di assistenza consistenti, inter alia, in: (i) la fornitura di pezzi di ricambio e di carburante;
(ii) la messa a disposizione due meccanici e di un capo meccanico;
(iii) una sessione del c.d. “shakedown” dell'autovettura, ossia la prova dei veicolo da parte dei piloti e dei meccanici per verificarne l'affidabilità e il set up del mezzo e del tracciato di gara;
(iv) un datalog dell'autovettura, consistente nel download dei dati della medesima per verificare la congruità dei componenti e del software, CP_1 garantiva inoltre al Sig. che l'autovettura in questione sarebbe stata Parte_1
dotata di tutte le caratteristiche di più alto standard di cui erano in possesso le auto analoghe. il Sig. peraltro sottoscriveva con la società Microsoft Hellas S.A. (di Parte_1 seguito, “Microsoft”) un contratto di sponsorizzazione, in forza del quale Microsoft si impegnava a versare in favore del Sig. e del suo team un Parte_1 corrispettivo pari ad Euro 26.000,00, a fronte dell'utilizzo del logo Microsoft sull'autovettura in occasione della Gara (il “Contratto di Sponsorizzazione” - doc.
3). Il Contratto di Sponsorizzazione prevedeva espressamente che il Sig.
avrebbe dovuto rimborsare Microsoft della quota di sponsorizzazione Parte_1 da quest'ultima sostenuta nell'eventualità in cui - per qualsiasi ragione ad essa non imputabile - Microsoft si fosse trovata nell'impossibilità di partecipare all'Evento.
il Sig. ingaggiava il co-pilota professionista , al quale Parte_1 Persona_1 riconosceva un corrispettivo per l'importo di Euro 5.000, oltre il pagamento delle spese di viaggio e di vitto e alloggio (doc. 4).
Nei giorni che precedevano la gara, il Sig. provvedeva dunque a Parte_1
eseguire i pagamenti in favore di (doc. 5, 6 e 7) e si recava in Controparte_1
Grecia unitamente al proprio co-pilota . Persona_1
Il 31 maggio 2018 recatosi presso il parco assistenza dove era sita l'autovettura al fine proprio di effettuare tutte le necessarie verifiche preliminari, il Sig. Parte_1 si rendeva tuttavia immediatamente conto che l'autoveicolo era in grave stato di usura, e dunque in condizioni del tutto diverse da quelle prospettate e garantite da
: la paracoppa (i.e., la struttura di protezione del motore e del telaio CP_1 dell'auto) era chiaramente consumato ed era stato verniciato in nero al solo fine di nascondere l'eccessiva usura dello stessoa, d eccezione di qualche molla e un set di braccetti di sospensione (peraltro adatti all'ordinaria guida su asfalto ma del tutto inadeguate al terreno di gara), i pezzi di ricambio e i pannelli per la carrozzeria messi a disposizione erano incompleti. Risultavano soprattutto mancanti parti di ricambio, quali la trasmissione, le protezioni per la sottoscocca e i pannelli per la carrozzeria;
elementi che, come ampliamente noto nel settore rallistico, sono fondamentali, e avrebbero dovuto essere cambiati nel corso della gara con ogni probabilità, tenuto anche conto del peculiare terreno di gara dell' per permettere quantomeno ai piloti di finire la Gara, Preso atto della Pt_2
mancanza dei necessari pezzi di ricambio, Il Sig. chiedeva dunque al Parte_1
team di di mettere a disposizione della propria auto i pezzi di ricambio CP_1 di Tale richiesta veniva tuttavia ingiustificatamente rigettata dalla CP_1 squadra della inoltre la preparazione e la revisione dell'auto non era CP_1 stata affidata – come previsto nel Contratto – al team della ma bensì CP_1
al team della diversa società con un gruppo di meccanici, peraltro del CP_2 tutto esiguo e non sufficiente alle esigenze dei piloti – laddove nel contratto era invece previsto che la avrebbe dovuto mettere a disposizione CP_1 dell'Attore un capo meccanico e due meccanici (cfr. doc. 2 e doc. 9). Peraltro, anche le attrezzature di cui erano dotati i meccanici della apparivano del CP_2
tutto usurate e inidonee per una idonea partecipazione alla Gara, ma anche la semplice prova su strada (doc. 10).
Dall'esame del passaporto tecnico della Federazione Internazionale dell'Automobile (“FIA”) dell'auto (doc. 11), dal registro portoghese dell'auto (doc.
12) e dai databases disponibili online (doc. 13), emergeva che il team di CP_2 aveva acquistato l'auto nel novembre del 2017 e che la stessa aveva gareggiato per ben sei eventi sportivi durante la proprietà di senza aver subito CP_2
alcuna revisione delle parti meccaniche dell'auto secondo le raccomandazioni del costruttore e, in particolare, del motore e della trasmissione. Tenuto conto degli standard agonistici, la vettura si presentava dunque alquanto logora, inoltre assisteva al montaggio da parte dei meccanici della pochi momenti CP_2 prima l'inizio della Gara, delle staffe di sicurezza per serbatoio carburante, omologate e rese obbligatorie dalla OD e dalla FIA già da tempo a seguito dei numerosi incedi e gravi incendi occorsi nei precedenti due anni alle autovetture nel corso delle gare. Da ultimo, appurava che gli scrutinatori FIA della Gara rivelavano che l'auto era dotata di soli due joker, laddove avrebbe dovuto essere munita di undici joker (doc. 16). Inoltre, nessuno aggiramento del software della macchina era stato effettuato (cfr. doc. 16) e doc 17). In data 10 settembre 2018 il Sig.
inviava dunque a una lettera con cui ricostruiva Parte_1 CP_1
puntualmente il susseguirsi dei fatti accaduti nel corso della Gara e con cui formulava un prima richiesta di risarcimento del danno commisurato alle spese inutilmente sostenute da questi per partecipare alla Gara, chiedendo all'uopo la restituzione dell'importo di Euro 69.865,18 per quanto versato in virtù del Contratti, nonché per gli ulteriori costi in cui era incorso il Sig. per prendere parte Parte_1
alla Gara (doc. 19). Alla luce del persistente e immotivato rifiuto di di restituire quanto CP_1
dovuto al Sig. a titolo di risarcimento del danno patito (doc. 24), Parte_1 quest'ultimo si vedeva dunque costretto ad avviare la azione giudiziale.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa e respinta: - nel merito rigettare le domande tutte formulate dall'attore poiché infondate sia in punto di fatto che in punto di diritto ed in ogni caso sprovviste di qualsiasi fondamento. Con vittoria di spese competenze ed onorari.”
Istruita la causa, non ammessi i mezzi istruttori richiesti, la causa assegnata in via definitiva a questo giudice con provvedimento del 26 marzo 2024, tentata la conciliazione, la causa all'udienza del 15 maggio 2025 era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per deposito di memorie e repliche sino al 4 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e la documentazione depositata, peraltro in lingua inglese.
Nel merito la domanda non è fondata e non deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Preliminarmente va sottolineato, e tale circostanza non è stata contestata, che l'attore non ha provato l'autovettura prima della prova di gara e, pertanto la sua decisione di non partecipare all'evento sportivo non è suffragato da prove puntuali e cogenti.
Dalla lettura, peraltro difficoltosa perché in lingua inglese, del contratto intercorso tra le parti del 18 maggio 2018 risulta che la vettura messa a disposizione aveva tutte le caratteristiche utili e necessarie per poter essere messa in pista e rispettose delle pattuizioni contrattuali.
Sul punto va rilevato che la macchina era stata preparata e pronta a partire sulla linea di partenza per la gara.
Il mezzo era stato debitamente revisionato e pronto per la gara così come dedotto dalla convenuta che ha riportato le dichiarazioni dei meccanici della stessa nonché di quelli addetti dalla FIA (organismo normativo che organizza i quattro campionati mondiali di Formula 1, Rally, Endurance e Turismo, oltre a serie inferiori come la
Formula 3000, la Formula 2 e la Formula 3) che supervisiona numerose discipline automobilistiche, dalla prestigiosa Formula 1 al Rally, passando per il World
Endurance Championship e la Formula E, in particolare tra le sue principali responsabilità vi è la definizione e l'applicazione dei regolamenti tecnici e sportivi nelle competizioni automobilistiche, la definizione delle regole sportive che disciplinano lo svolgimento delle gare.
La FIA svolge quindi un ruolo essenziale nel garantire che il mondo delle corse automobilistiche funzioni in modo sicuro, equo e sostenibile. Attraverso la regolamentazione tecnica e sportiva, la promozione della sicurezza, l'innovazione sostenibile e la gestione delle competizioni.
Orbene se un organismo come la FIA ha attestato la conformità dell'auto agli standards per la competizione già questo indizio/prova può escludere le doglianze dell'attore.
Nel contratto intercorso tra le parti la convenuta si obbligava a fornire all'attore per la partecipazione al rally Acropolis 2018 una vettura OD Fabia R5 Gravel
Specs che avrebbe fornito altra scuderia rispetto a , atteso che per Controparte_3
detto evento le vetture a sua disposizione erano già state impegnate per altri piloti, la fornitura di pezzi di ricambio, lo shakedown della gara, l'assicurazione contro i danni, il carburante la messa a disposizione di un capo meccanico e di due meccanici, 1 data log ed a sostenere i costi di viaggio del team del pilota, il test del lunedì antecedente alla gara per un massimo di 40 km.
l'attore, lo si ribadisce, non ha inteso eseguire il test pre gara, per Persona_2 testare la preparazione dell'auto peraltro effettuato da altro pilota, senza un motivo contrattualmente giustificato e valido e ciò contrasta con l'ammissione della vettura in gara determinato dalle regole stringenti della FIA.
In definitiva a disposizione dell'attore era esattamente la vettura prevista in contratto: una OD Fabia R5 Gravel Specs. non , di guisa che la CP_4
domanda di inadempimento svolta nei confronti di va Controparte_1
disattesa. Quanto all'eccepito danno subito dall'attore in relazione alla lamentata perdita dello sponsor va rilevato che, dalle foto prodotte in causa, la vettura era pronta per la gara senza alcuna applicazione pubblicitaria e ciò dimostra, come dedotto dal convenuto, che quest'ultimo era all'oscuro di detta contrattazione, (cfr. all. B) come pure era all'oscuro dell'ulteriore accordo con il co-pilota professionista
[...]
e del quale ne risponde il solo attore, l'attore in definitiva non ha provato Per_1 nemmeno l'esatto ammontare del danno.
Conclusivamente la domanda deve non essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Respinge la domanda attorea di inadempimento del contratto e del risarcimento del danno;
2) Condanna l'attore al pagamento in favore della Parte_1
convenuta in persona del legale rappresentante, Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 14.000,00 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 03 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio
Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45906 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CIMINELLI Parte_1
AUGUSTA, giusta delega in atti
- ATTORE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. PIRRO GIACOMO, giusta delega in atti
- CONVENUTO -
Oggetto: Contratto di noleggio.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'inadempimento di
[...] al contratto del 18 maggio 2018 e, per l'effetto, condannarla al CP_1
risarcimento dei danni subiti dal Sig. , quantificati allo stato in Parte_1
una somma non inferiore a Euro 78.089,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare provata in corso di causa. Con rifusione di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa, oltre CPA e IVA di legge.”
Deduce l'attore di essere un rinomato pilota di rally amatoriale, nell'aprile 2018, al fine di dotarsi di un'autovettura idonea a partecipare alla Gara, il Sig. Parte_1 di aver preso contatti con la convenuta ( ); CP_1 CP_1 CP_1
società italiana che dal 2011 opera nel campo rallistico, con cui il Sig. Parte_1
aveva già intrattenuto precedentemente rapporti in occasione proprio della gara
“Acropolis Rally 2017”, disputata l'anno precedente. Sig. inviava una Parte_1
proposta contrattuale datata 10 maggio 2018, già utilizzata il precedente anno, avente ad oggetto, per l'appunto, il noleggio di un'autovettura da corsa modello
“OD R5” e dei relativi sevizi di gara ai fini della partecipazione alla Gara;
concluso il contratto e gli ulteriori accordi integrativi intercorsi tra le parti prevedevano, per quanto d'interesse, che, come per l'anno precedente, a fronte del pagamento da parte del Sig. dell'importo di Euro 40.000, Parte_1 avrebbe fornito all''Attore un'autovettura “OD Fabia R5” con le CP_1 migliori specifiche dello stato dell'arte, oltre ai servizi propri di gara e di assistenza consistenti, inter alia, in: (i) la fornitura di pezzi di ricambio e di carburante;
(ii) la messa a disposizione due meccanici e di un capo meccanico;
(iii) una sessione del c.d. “shakedown” dell'autovettura, ossia la prova dei veicolo da parte dei piloti e dei meccanici per verificarne l'affidabilità e il set up del mezzo e del tracciato di gara;
(iv) un datalog dell'autovettura, consistente nel download dei dati della medesima per verificare la congruità dei componenti e del software, CP_1 garantiva inoltre al Sig. che l'autovettura in questione sarebbe stata Parte_1
dotata di tutte le caratteristiche di più alto standard di cui erano in possesso le auto analoghe. il Sig. peraltro sottoscriveva con la società Microsoft Hellas S.A. (di Parte_1 seguito, “Microsoft”) un contratto di sponsorizzazione, in forza del quale Microsoft si impegnava a versare in favore del Sig. e del suo team un Parte_1 corrispettivo pari ad Euro 26.000,00, a fronte dell'utilizzo del logo Microsoft sull'autovettura in occasione della Gara (il “Contratto di Sponsorizzazione” - doc.
3). Il Contratto di Sponsorizzazione prevedeva espressamente che il Sig.
avrebbe dovuto rimborsare Microsoft della quota di sponsorizzazione Parte_1 da quest'ultima sostenuta nell'eventualità in cui - per qualsiasi ragione ad essa non imputabile - Microsoft si fosse trovata nell'impossibilità di partecipare all'Evento.
il Sig. ingaggiava il co-pilota professionista , al quale Parte_1 Persona_1 riconosceva un corrispettivo per l'importo di Euro 5.000, oltre il pagamento delle spese di viaggio e di vitto e alloggio (doc. 4).
Nei giorni che precedevano la gara, il Sig. provvedeva dunque a Parte_1
eseguire i pagamenti in favore di (doc. 5, 6 e 7) e si recava in Controparte_1
Grecia unitamente al proprio co-pilota . Persona_1
Il 31 maggio 2018 recatosi presso il parco assistenza dove era sita l'autovettura al fine proprio di effettuare tutte le necessarie verifiche preliminari, il Sig. Parte_1 si rendeva tuttavia immediatamente conto che l'autoveicolo era in grave stato di usura, e dunque in condizioni del tutto diverse da quelle prospettate e garantite da
: la paracoppa (i.e., la struttura di protezione del motore e del telaio CP_1 dell'auto) era chiaramente consumato ed era stato verniciato in nero al solo fine di nascondere l'eccessiva usura dello stessoa, d eccezione di qualche molla e un set di braccetti di sospensione (peraltro adatti all'ordinaria guida su asfalto ma del tutto inadeguate al terreno di gara), i pezzi di ricambio e i pannelli per la carrozzeria messi a disposizione erano incompleti. Risultavano soprattutto mancanti parti di ricambio, quali la trasmissione, le protezioni per la sottoscocca e i pannelli per la carrozzeria;
elementi che, come ampliamente noto nel settore rallistico, sono fondamentali, e avrebbero dovuto essere cambiati nel corso della gara con ogni probabilità, tenuto anche conto del peculiare terreno di gara dell' per permettere quantomeno ai piloti di finire la Gara, Preso atto della Pt_2
mancanza dei necessari pezzi di ricambio, Il Sig. chiedeva dunque al Parte_1
team di di mettere a disposizione della propria auto i pezzi di ricambio CP_1 di Tale richiesta veniva tuttavia ingiustificatamente rigettata dalla CP_1 squadra della inoltre la preparazione e la revisione dell'auto non era CP_1 stata affidata – come previsto nel Contratto – al team della ma bensì CP_1
al team della diversa società con un gruppo di meccanici, peraltro del CP_2 tutto esiguo e non sufficiente alle esigenze dei piloti – laddove nel contratto era invece previsto che la avrebbe dovuto mettere a disposizione CP_1 dell'Attore un capo meccanico e due meccanici (cfr. doc. 2 e doc. 9). Peraltro, anche le attrezzature di cui erano dotati i meccanici della apparivano del CP_2
tutto usurate e inidonee per una idonea partecipazione alla Gara, ma anche la semplice prova su strada (doc. 10).
Dall'esame del passaporto tecnico della Federazione Internazionale dell'Automobile (“FIA”) dell'auto (doc. 11), dal registro portoghese dell'auto (doc.
12) e dai databases disponibili online (doc. 13), emergeva che il team di CP_2 aveva acquistato l'auto nel novembre del 2017 e che la stessa aveva gareggiato per ben sei eventi sportivi durante la proprietà di senza aver subito CP_2
alcuna revisione delle parti meccaniche dell'auto secondo le raccomandazioni del costruttore e, in particolare, del motore e della trasmissione. Tenuto conto degli standard agonistici, la vettura si presentava dunque alquanto logora, inoltre assisteva al montaggio da parte dei meccanici della pochi momenti CP_2 prima l'inizio della Gara, delle staffe di sicurezza per serbatoio carburante, omologate e rese obbligatorie dalla OD e dalla FIA già da tempo a seguito dei numerosi incedi e gravi incendi occorsi nei precedenti due anni alle autovetture nel corso delle gare. Da ultimo, appurava che gli scrutinatori FIA della Gara rivelavano che l'auto era dotata di soli due joker, laddove avrebbe dovuto essere munita di undici joker (doc. 16). Inoltre, nessuno aggiramento del software della macchina era stato effettuato (cfr. doc. 16) e doc 17). In data 10 settembre 2018 il Sig.
inviava dunque a una lettera con cui ricostruiva Parte_1 CP_1
puntualmente il susseguirsi dei fatti accaduti nel corso della Gara e con cui formulava un prima richiesta di risarcimento del danno commisurato alle spese inutilmente sostenute da questi per partecipare alla Gara, chiedendo all'uopo la restituzione dell'importo di Euro 69.865,18 per quanto versato in virtù del Contratti, nonché per gli ulteriori costi in cui era incorso il Sig. per prendere parte Parte_1
alla Gara (doc. 19). Alla luce del persistente e immotivato rifiuto di di restituire quanto CP_1
dovuto al Sig. a titolo di risarcimento del danno patito (doc. 24), Parte_1 quest'ultimo si vedeva dunque costretto ad avviare la azione giudiziale.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa e respinta: - nel merito rigettare le domande tutte formulate dall'attore poiché infondate sia in punto di fatto che in punto di diritto ed in ogni caso sprovviste di qualsiasi fondamento. Con vittoria di spese competenze ed onorari.”
Istruita la causa, non ammessi i mezzi istruttori richiesti, la causa assegnata in via definitiva a questo giudice con provvedimento del 26 marzo 2024, tentata la conciliazione, la causa all'udienza del 15 maggio 2025 era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per deposito di memorie e repliche sino al 4 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e la documentazione depositata, peraltro in lingua inglese.
Nel merito la domanda non è fondata e non deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Preliminarmente va sottolineato, e tale circostanza non è stata contestata, che l'attore non ha provato l'autovettura prima della prova di gara e, pertanto la sua decisione di non partecipare all'evento sportivo non è suffragato da prove puntuali e cogenti.
Dalla lettura, peraltro difficoltosa perché in lingua inglese, del contratto intercorso tra le parti del 18 maggio 2018 risulta che la vettura messa a disposizione aveva tutte le caratteristiche utili e necessarie per poter essere messa in pista e rispettose delle pattuizioni contrattuali.
Sul punto va rilevato che la macchina era stata preparata e pronta a partire sulla linea di partenza per la gara.
Il mezzo era stato debitamente revisionato e pronto per la gara così come dedotto dalla convenuta che ha riportato le dichiarazioni dei meccanici della stessa nonché di quelli addetti dalla FIA (organismo normativo che organizza i quattro campionati mondiali di Formula 1, Rally, Endurance e Turismo, oltre a serie inferiori come la
Formula 3000, la Formula 2 e la Formula 3) che supervisiona numerose discipline automobilistiche, dalla prestigiosa Formula 1 al Rally, passando per il World
Endurance Championship e la Formula E, in particolare tra le sue principali responsabilità vi è la definizione e l'applicazione dei regolamenti tecnici e sportivi nelle competizioni automobilistiche, la definizione delle regole sportive che disciplinano lo svolgimento delle gare.
La FIA svolge quindi un ruolo essenziale nel garantire che il mondo delle corse automobilistiche funzioni in modo sicuro, equo e sostenibile. Attraverso la regolamentazione tecnica e sportiva, la promozione della sicurezza, l'innovazione sostenibile e la gestione delle competizioni.
Orbene se un organismo come la FIA ha attestato la conformità dell'auto agli standards per la competizione già questo indizio/prova può escludere le doglianze dell'attore.
Nel contratto intercorso tra le parti la convenuta si obbligava a fornire all'attore per la partecipazione al rally Acropolis 2018 una vettura OD Fabia R5 Gravel
Specs che avrebbe fornito altra scuderia rispetto a , atteso che per Controparte_3
detto evento le vetture a sua disposizione erano già state impegnate per altri piloti, la fornitura di pezzi di ricambio, lo shakedown della gara, l'assicurazione contro i danni, il carburante la messa a disposizione di un capo meccanico e di due meccanici, 1 data log ed a sostenere i costi di viaggio del team del pilota, il test del lunedì antecedente alla gara per un massimo di 40 km.
l'attore, lo si ribadisce, non ha inteso eseguire il test pre gara, per Persona_2 testare la preparazione dell'auto peraltro effettuato da altro pilota, senza un motivo contrattualmente giustificato e valido e ciò contrasta con l'ammissione della vettura in gara determinato dalle regole stringenti della FIA.
In definitiva a disposizione dell'attore era esattamente la vettura prevista in contratto: una OD Fabia R5 Gravel Specs. non , di guisa che la CP_4
domanda di inadempimento svolta nei confronti di va Controparte_1
disattesa. Quanto all'eccepito danno subito dall'attore in relazione alla lamentata perdita dello sponsor va rilevato che, dalle foto prodotte in causa, la vettura era pronta per la gara senza alcuna applicazione pubblicitaria e ciò dimostra, come dedotto dal convenuto, che quest'ultimo era all'oscuro di detta contrattazione, (cfr. all. B) come pure era all'oscuro dell'ulteriore accordo con il co-pilota professionista
[...]
e del quale ne risponde il solo attore, l'attore in definitiva non ha provato Per_1 nemmeno l'esatto ammontare del danno.
Conclusivamente la domanda deve non essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Respinge la domanda attorea di inadempimento del contratto e del risarcimento del danno;
2) Condanna l'attore al pagamento in favore della Parte_1
convenuta in persona del legale rappresentante, Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 14.000,00 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 03 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo