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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha avviso di addebito
Gestione pronunciato la seguente commercianti
NT (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5374/24 R.G. Affari Registro Generale Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 5374/24 R.G. ter cpc nel termine del giorno 18.03.2025, avente ad oggetto:
“Opposizione avviso di addebito – Gestione Commercianti”;
e vertente CRONOLOGICO
N. tra Parte_1
[...]
[...]
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso,
CP_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in N. ______________
n. 026/2025 R.B. Battipaglia (Sa), Via Roma, n. 60/d;
Ricorrente
e CP_2
nel termine del 18.03.2025
, in persona con scambio di note Parte_2 scritte ex art. 127 ter cpc del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale del 22.03.2024 per notar di Per_1
Deposito minuta
Fiumicino, elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura
_________________
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 5374/24 R.G. Tufarelli c/o pag. 1 Pt_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 18.03.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 22.10.2024 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava l'avviso di addebito n. 400 2019 00082541 63 000 in data 09.11.2019, notificato dall' in Pt_2
data 16.10.2024, col quale veniva intimato il pagamento di somme per omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a titolo di
Gestione Commercianti, relativamente agli anni 2017 e 2018 per la somma di euro 5.193,60, e chiedeva l'annullamento del predetto avviso, con condanna dell' al rimborso delle spese di lite. Pt_2
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 18.03.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è fondato e, pertanto, va Parte_1
accolto.
Invero, l'odierna parte ricorrente, quale amministratore della società
Giudizio n. 5374/24 R.G. Tufarelli c/o pag. 2 Pt_2 sportiva dilettantistica “Netfit srl”, è stato oggetto della pretesa dell'Istituto per l'asserita omessa contribuzione relativo allo svolgimento dell'attività lavorativa presso la suddetta società, relativamente agli anni
2017 e 2018.
In proposito, l'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n.1397, come sostituito a seguito dell'art. 29, primo comma, legge 3 giugno 1975,
n.160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, legge 23 dicembre 1996,
n. 662, dispone che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 numero 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti
e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Orbene, in applicazione degli ordinari principi in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ., l resistente, quale Pt_2
attore in senso sostanziale, è tenuto a dimostrare in giudizio quanto già oggetto dell'accertamento effettuato, poi posto a base dell'avviso di addebito, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa creditoria fatta valere con l'atto impugnato ovvero è tenuto a dimostrare la sussistenza degli elementi che legittimano l'attribuzione alla parte opponente della
Giudizio n. 5374/24 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 Pt_2 qualifica di commerciante e, quindi, del carattere prevalente dell'attività svolta nella società di cui la stessa risulta essere amministratore e socia.
Sul punto la Suprema Corte è intervenuta più volte affermando che “ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29
L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n. 45/1986, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (Cass. n.
27588/2016).
Ed inoltre “Perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed
è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo
l'accomandatario dal socio della e detta equiparazione risulta CP_3
senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
Il requisito di cui alla lettera c) non può dunque necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del
Giudizio n. 5374/24 R.G. Tufarelli c/o pag. 4 Pt_2 funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società.
E ciò perché, come rimarcato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza 12.2.2010, n. 3240, l'assicurazione obbligatoria "è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Alla luce di queste considerazioni, va ribadito il principio di diritto già espresso da questa corte (Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835), secondo 4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale R.G. N. 17436/2012 cui "ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29
L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n. 45/1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (in tal senso, Cass. n. 23360/2016).
Orbene, nel caso in esame, ad avviso del Tribunale, non è stata dimostrata dall' resistente la sussistenza dei suddetti requisiti Pt_2
dell'abitualità e della prevalenza del lavoro svolto dall'odierno ricorrente nella società: in effetti, l si è semplicemente riportato ai dati formali Pt_2
riscontrati (visura CCIAA, dichiarazioni annuali, ecc.) senza corroborare, a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente, tale unico dato formale con altri elementi (da acquisire anche mediante la prova testimoniale) atti a comprovare lo svolgimento di attività di
Giudizio n. 5374/24 R.G. Tufarelli c/o pag. 5 Pt_2 carattere prevalente da parte della parte ricorrente all'interno della compagine sociale.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali Pt_2
vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti dell' con ricorso depositato in data 22.10.2024 e
[...] Pt_2
ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato;
2) Condanna il resistente al pagamento in favore della parte Pt_2
ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.200,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 18.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5374/24 R.G. c/o pag. 6 Parte_1 Pt_2