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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2374/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2374/2023 promossa ex art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Leonardo Archimi e Sara Sileoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Massimo Gambino in Milano, via Durini n. 26, giusta procura in atti.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
NEI CONFRONTI DI
Codic
( IE6343090T) – società di diritto irlandese, con sede Controparte_1 in Dublino– rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Ugo Carnevali, Luca Donzelli e
Francesco Capozzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Cernaia n.
11, giusta procura in atti.
APPELLATA IN RIASSUNZIONE pagina 1 di 13 OGGETTO: marchio
CONCLUSIONI:
PER Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice di rinvio a seguito della fase rescindente svoltasi dinanzi alla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, nel giudizio R.G.
n. 1566/2019 e in applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n.
13889/2023 e del principio di diritto ivi enunciato per il motivo di ricorso accolto, in accoglimento della domanda di contrariis reiectis, e in sostituzione Parte_1 della parte della sentenza n. 4456/2018 della Corte d'Appello di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, in cui è stato rigettato il terzo motivo di appello ed è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano n. 117/2017 nella parte in cui ha rigettato la domanda di di restituzione delle somme pagate a Parte_1 Controparte_1
per le spese pubblicitarie di cui all'art. 13 del contratto di licenza nella misura del 6%
[...]
del fatturato netto, dunque in riforma della predetta sentenza di primo grado, ove occorra previa ammissione di consulenza tecnica tesa ad identificare e quantificare, sulla base della documentazione prodotta in causa da , gli eventuali Controparte_1
investimenti pubblicitari realizzati da questa per la promozione delle vendite delle calzature maschili a marchio e a calcolare, conseguentemente, l'incidenza di tali spese CP_2 sull'importo complessivo degli investimenti effettuati da Controparte_1
determinando proporzionalmente quale dovesse essere il contributo da accollare a
[...]
riformare e/o revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla l'impugnata sentenza Parte_1
n. 117/2017 del Tribunale di Milano secondo quanto esposto e richiesto negli atti del secondo grado di giudizio e, in particolare, con motivazione conforme a quanto richiesto alle pagine
40-42 e 45 dell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, voglia:
- accertare e dichiarare che non ha adempiuto all!obbligo Controparte_1
contrattualmente assunto di porre in essere iniziative pubblicitarie dirette a promuovere le vendite delle calzature maschili oggetto di licenza e che, dunque, non è sorto il suo diritto di percepire il relativo corrispettivo, fissato contrattualmente nel 6% del fatturato netto;
- conseguentemente accertare e dichiarare che, non essendo maturata alcuna prescrizione, come meglio specificato in atti, ha diritto di ripetere le somme Parte_1 versate a titolo di contributo per le spese pubblicitarie sin dall'inizio del rapporto contrattuale,
pagina 2 di 13 per l'importo complessivo di € 1.779.935,67, derivante dalla sommatoria di € 1.723.537,51, già versato prima dell'introduzione della causa, e di € 56.398,16, cui è stata Pt_1 condannata all'esito del secondo grado di giudizio, oltre interessi;
- condannare
[...]
al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
1.779.935,67, oltre interessi legali decorrenti dalla data della richiesta sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio.”
PER Controparte_1
“Piaccia all'ecc.ma Corte di appello, rigettata ogni contraria o diversa istanza, domanda, anche istruttoria, ed eccezione, così giudicare
1) Accertare e dichiarare che tutte le domande di merito e istruttorie, nessuna esclusa, formulate da in questo giudizio di rinvio sono prive di fondamento in fatto Parte_1
e in diritto, e conseguentemente rigettarle;
2) Condannare in persona del suo legale rappresentante p.t., alle spese Parte_1
del giudizio di rinvio e del giudizio di Cassazione.
In ogni caso: con il favore di spese e competenze in relazione a tutti i gradi del giudizio oltre accessori di legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13889/2023, che Parte_1 ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4456/2018, ha introdotto il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. per conseguire la riforma della sentenza n.
117/2017 del Tribunale di Milano nella parte in cui aveva respinto la domanda, da essa proposta, di condanna della convenuta alla restituzione delle Controparte_1
somme a questa versate (per il complessivo importo di euro 1.779.935,67) a titolo di contributo spese pubblicitarie nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
pagina 3 di 13 Vicende processuali
1) Con contratto di durata triennale sottoscritto in data 27-29.6.2006, Controparte_1
(di seguito solo “ ”) concedeva a (ora
[...] CP_1 Controparte_3 [...]
e di seguito solo “ ) la licenza d'uso del marchio “ per la Parte_1 Pt_1 CP_2
produzione e la commercializzazione di calzature da uomo, a fronte del pagamento di una royalty pari al 9% del proprio fatturato netto.
Il contratto prevedeva, altresì, all'art. 13, l'obbligo della licenziataria di “mettere a disposizione della concedente per le spese di pubblicità e promozione il 6% da conteggiarsi sulla stessa base di calcolo per le royalties”. Nella medesima clausola contrattuale, inoltre, era anche previsto che “le attività promozionali e pubblicitarie poste a carico della Licenziataria, nella misura sopra indicata, verranno effettuate secondo la propria discrezionalità e senza obbligo di rendiconto direttamente dalla Concedente – o dalla Società che sarà da essa indicata – essendo la Concedente unicamente tenuta a far conoscere alla Licenziataria la tipologia e
l'entità dell'investimento effettuato”.
Alla chiusura del rapporto, sorgevano contestazioni in ordine al quantum dovuto, sì che conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano, domandando sia Pt_1 CP_1
l'accertamento del proprio debito residuo, a titolo di royalties, nella somma di euro 3.025,23 e sia l'accertamento dell'inadempimento di all'obbligo contrattualmente assunto di CP_1
svolgere attività promozionale, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 1.723.537,51 da questa percepita a titolo di contributo per le spese pubblicitarie.
2) Si costituiva in giudizio la convenuta instando per il rigetto delle domande attoree CP_1
e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di Pt_1
euro 235.694,27 a titolo di royalities, nonché al risarcimento del danno cagionato dalla distribuzione di calzature al di fuori dei canali di vendita autorizzati.
3) Istruita la causa mediante assunzione di prove orali e CTU contabile, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 117/2017:
- rigettava integralmente le domande attoree. In particolare, quanto alla domanda di restituzione degli importi corrisposti dall'attrice a titolo di contributi pubblicitari, osservava che:
pagina 4 di 13 i) non aveva mai contestato, durante la vigenza del rapporto, il mancato adempimento Pt_1 da parte di dell'obbligo di svolgere attività promozionale;
CP_1
ii) il contratto prevedeva che potesse svolgere siffatta attività discrezionalmente e CP_1
senza obbligo di rendiconto;
iii) aveva, comunque, dimostrato di aver svolto attività promozionale per i prodotti CP_1
che, seppure non riferita direttamente alla tipologia di prodotti oggetto di CP_4 licenza, aveva determinato “un effetto trainante anche a beneficio delle calzature da uomo”
(sentenza pag. 9);
- accoglieva parzialmente le domande riconvenzionali di , condannando, per l'effetto, CP_1
al pagamento della somma di euro 175.065,79 a titolo di royalities e contributi Pt_1
pubblicitari residui, nonché di ulteriori euro 2.000,00 quale risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di commercializzare i prodotti all'interno dei canali di vendita autorizzati.
4) Avverso la predetta sentenza interponeva gravame eccependo in estrema sintesi: Pt_1
- l'erronea determinazione del fatturato integrante la base di calcolo delle royalties e, conseguentemente, l'erronea quantificazione del debito residuo di In particolare, Pt_1 parte appellante lamentava che il Tribunale avesse calcolato l'imponibile detraendo dal fatturato solo gli insoluti confortati da documentato passaggio a sofferenza e non già tutti gli insoluti, anche se non registrati nelle scritture contabili;
- l'erroneo rigetto della domanda restitutoria avente ad oggetto le somme versate a a CP_1 titolo di contributo alle spese pubblicitarie. Nella prospettazione di parte appellante, l'obbligo di di contribuire alle spese promozionali nella misura del 6% del fatturato netto si Pt_1
sarebbe posta in rapporto di sinallagmaticità con il corrispettivo obbligo di di CP_1
effettuare attività pubblicitaria avente specificatamente ad oggetto i prodotti indicati nel contratto di licenza (id est calzature da uomo contraddistinte dal marchio . CP_2
Nella prospettazione dell'appellante, dunque, si sarebbe reso necessario l'esperimento di un una consulenza tecnica volta a determinare quali, tra le molteplici spese documentate da
, fossero effettivamente riferibili all'attività di promozione delle calzature oggetto del CP_1
contratto di licenza, sì da computare solo a queste ultime il contributo dovuto da con Pt_1 conseguente condanna di alla restituzione dell'eccedenza. CP_1
pagina 5 di 13 5) La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 4456/2018, accoglieva parzialmente l'appello, rideterminando il credito di nella minor somma di euro 140.995,39 (in luogo CP_1
di quella di euro 175.065,79 liquidata dal Tribunale); condannava, conseguentemente, Pt_1
al pagamento di tale importo.
Confermava, invece, la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda restitutoria avente ad oggetto i contributi per spese pubblicitarie, e, ciò, sulla base della ritenuta inconfigurabilità di un rapporto sinallagmatico tra l'impegno assunto dalla licenziataria, di contribuire alle spese promozionali, e quello della concedente di svolgere attività pubblicitaria. La Corte territoriale motivava la propria decisione sul punto facendo riferimento alla discrezionalità contrattualmente riconosciuta alla concedente in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività pubblicitaria ed all'assenza di un corrispettivo obbligo di rendicontazione.
6) Avverso la predetta pronuncia proponeva ricorso per Cassazione, censurando il Pt_1
solo capo di sentenza che aveva escluso la sussistenza di un nesso sinallagmatico tra la prestazione – gravante sulla concedente – di svolgere attività promozionale e quella – gravante sulla licenziataria– di contribuire alle spese pubblicitarie nella misura del 6% del proprio fatturato netto.
Sul punto la ricorrente formulava due motivi di ricorso.
6.1) Con il primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt.
115 co. 1 e 167 co. 1 c.p.c. e 2967 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare che il rapporto di sinallagmaticità tra le due prestazioni non era stato oggetto di contestazione da parte di . CP_1
6.2) Con il secondo motivo, parte ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 12. disp. prel., 1362, 1363,1366,1367 e 1371 c.c. per avere il giudice escluso il rapporto di sinallagmaticità in violazione del criterio ermeneutico letterale, di quello della comune intenzione delle parti, di quello sistematico, nonché del criterio dell'equo contemperamento degli interessi e del criterio della buona fede.
7) Resisteva con controricorso . Controparte_1
8) La Corte di Cassazione, con ordinanza n 13889/2023:
pagina 6 di 13 - dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso perché generico: la ricorrente, infatti, non aveva indicato in quale atto la circostanza asseritamente non contestata sarebbe stata allegata;
- accoglieva il secondo motivo di ricorso, sul presupposto che la Corte territoriale, nell'escludere un rapporto di reciprocità tra le prestazioni previste dall'art. 13 del contratto, si fosse “discostata dal primario canone dell'interpretazione letterale, non utilizzando il criterio ermeneutico anzidetto, pur facendovi espresso riferimento e, per tale via, [incorrendo] in una violazione dell'art. 1362 c.c.”; (ordinanza pag. 5)
- conseguentemente, cassava la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto, rinviando alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.
9) Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il giudizio di rinvio, Pt_1
riproponendo le medesime contestazioni già sollevate nel precedente giudizio di appello avverso il capo di sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda restitutoria degli importi da essa corrisposti per spese pubblicitarie.
In particolare, l'appellante in riassunzione ha ribadito il nesso di sinallagmaticità sussistente tra le due prestazioni previste dall'art. 13 del contratto di licenza. Dal tenore letterale della predetta clausola contrattuale, invero, emergerebbe chiaramente che la comune intenzione delle parti fosse quella di porre a carico di l'obbligo di pagare una somma pari al 6% Pt_1
del fatturato netto quale corrispettivo della reciproca prestazione, gravante su , di CP_1
svolgere attività promozionale relativamente alle calzature da uomo oggetto del contratto di licenza.
Né tale interpretazione sarebbe smentita dalla discrezionalità convenzionalmente pattuita a favore di , atteso che siffatta discrezionalità si sarebbe dovuta riferire solo alle CP_1 modalità di esecuzione dell'attività promozionale e, quindi, non all'an dell'obbligazione, ma solo al quomodo.
Tanto premesso, nella prospettazione dell'appellante in riassunzione, non avrebbe CP_1 dimostrato di aver correttamente adempiuto all'obbligazione sulla medesima gravante.
La documentazione prodotta in giudizio da controparte farebbe, invero, riferimento a spese sostenute per attività diverse da quelle promozionali o, comunque, ad attività promozionali relative a prodotti differenti da quelli oggetto del contratto di licenza stipulato con Pt_1
(cioè, a prodotti diversi dalle calzature da uomo).
pagina 7 di 13 Ha insistito, dunque, per la condanna di alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo CP_1 di contributi per le spese pubblicitarie – pari a complessivi euro 1.779.935,67 (di cui euro
1.723.537,51, versati già prima dell'introduzione del giudizio ed euro 56.398,16 pagati in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano) – ovvero, in via di subordine, per l'espletamento di consulenza tecnica volta a verificare quanto avesse CP_1
concretamente speso per la promozione delle calzature maschili, sì da poter calcolare il corretto importo del contributo dovuto da Pt_1
10) Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e instando per CP_1
il rigetto della domanda restitutoria formulata da Pt_1
In particolare, parte appellata ha dedotto:
- di essersi obbligata a svolgere attività promozionale non in favore delle calzature da uomo contrassegnate dal marchio , ma in favore del marchio in CP_2 CP_2
generale;
- che ciò emergerebbe inequivocabilmente dal tenore letterale dell'art. 13 del contatto che riconosce a piena discrezionalità in ordine alle modalità di espletamento dell'attività CP_1
promozionale;
- che sarebbe stata documentalmente dimostrata l'attività pubblicitaria svolta da nel CP_1
periodo di vigenza del contratto di licenza (2007-2009).
11) Precisate ritualmente le conclusioni, all'udienza del 26.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Motivi della decisione
12) Preliminarmente deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con cui il Tribunale di Milano, accertato l'inadempimento della licenziataria all'obbligo di commercializzare i prodotti oggetto del contratto di licenza all'interno dei canali di vendita autorizzati, ha condannato al risarcimento in favore di della Pt_1 CP_1
somma di euro 2.000,00. Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione neanche nel corso del primo giudizio di gravame: l'allora appellante, infatti, aveva espressamente dichiarato di non ritenere siffatta condanna “meritevole” di censura, attesa l'irrisorietà del relativo importo (Cfr. pag. 12 comparsa conclusionale nel primo giudizio di appello). Pt_1
pagina 8 di 13 13) Parimenti ha assunto carattere di definitività la sentenza n. 4456/2018 nella parte in cui la
Corte d'Appello ha accertato la titolarità in capo a di un credito di euro 84.597,23 nei CP_1
confronti di a titolo di royalties. Pt_1
La pronuncia della Corte territoriale, infatti, è stata cassata solo con riferimento al capo di sentenza che ha rigettato la domanda restitutoria delle somme corrisposte a a titolo CP_1
di contributi pubblicitari.
In particolare, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il secondo motivo di ricorso proposto da ha ritenuto che la Corte d'Appello fosse incorsa in una violazione del criterio Pt_1 dell'interpretazione letterale di cui all'art. 1362 c.c. laddove ha ritenuto che tra la prestazione
(gravante su di mettere a disposizione di un importo pari al 6% del proprio Pt_1 CP_1
fatturato netto a titolo di contributo spese pubblicitarie e quella (gravante su ) di CP_1
svolgere attività promozionale non sussistesse un nesso sinallagmatico.
14) Il presente giudizio di rinvio, dunque, ha ad oggetto esclusivamente la domanda restitutoria dei contributi pubblicitari versati da a per complessivi euro Pt_1 CP_1
1.779.935,67. Tale importo comprende la somma di euro 1.723.537,51, pacificamente corrisposta da prima dell'introduzione della controversia (ed oggetto della domanda Pt_1 restitutoria fin dal primo grado di giudizio), nonché l'ulteriore importo di euro 56.398,16 pagato in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4456/2018.
La Corte territoriale, infatti, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva accertato la titolarità in capo a di un credito complessivo di euro 140.995,39, così composto: i. CP_1 un credito di euro 84.597,23 a titolo di royalties, accertato in via definitiva;
ii. un credito – ancora sub iudice per effetto dell'ordinanza della Suprema Corte– di euro 56.398,16 per contributi pubblicitari.
15) Tanto premesso, quanto al merito della domanda restitutoria oggetto del presente giudizio di rinvio, si osserva quanto segue.
L'art. 13 del contratto di licenza stipulato inter partes prevede espressamente che: “la licenziataria [id est si impegna a mettere a disposizione della Concedente [id est Pt_1
Grascoe] per le spese di pubblicità e promozione il 6% (sei percento) da conteggiarsi sulla stessa base di calcolo prevista per le royalties. Le attività promozionali e pubblicitarie poste a carico della licenziataria […]”.
pagina 9 di 13 La Corte di Cassazione ha ritenuto che siffatta clausola contrattuale contempli due obbligazioni corrispettive;
il diverso risultato ermeneutico cui è pervenuta la Corte territoriale – che ha escluso la ricorrenza di un rapporto sinallagmatico – è stato, infatti, giudicato in contrasto con “il primario canone dell'interpretazione letterale” (ordinanza Cass. pag. 5).
Alla luce della vincolatività del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, deve, quindi, necessariamente essere riconosciuta la sussistenza di un vincolo di corrispettività tra l'obbligo di di contribuire alle spese pubblicitarie e quello di di svolgere attività Pt_1 CP_1
promozionale.
Tale conclusione è d'altronde coerente con un'interpretazione letterale dell'art. 13.
Invero, l'utilizzo nella clausola in esame della proposizione “per” (la licenziataria si impegna a mettere a disposizione della Concedente per le spese di pubblicità e promozione il 6%), tipicamente utilizzata nella lingua italiana per introdurre un complemento di scopo, depone chiaramente nel senso della reciprocità. Siffatta locuzione rende evidente che il pagamento del contributo pecuniario da parte della licenziataria fosse finalizzato a supportare l'attività promozionale cui si era obbligata la controparte, attività che, conseguentemente, ne costituiva la causa giustificativa. Le espressioni linguistiche utilizzate nell'art. 13 del contratto, dunque, suggeriscono inequivocabilmente che la volontà delle parti fosse quella di porre le due prestazioni in un rapporto di reciproca corrispettività.
D'altronde, il contratto prevedeva il pagamento a carico di di un duplice corrispettivo: Pt_1 uno, pari al 9% del proprio fatturato netto, per la licenza d'uso del marchio CP_2
ed un secondo, di importo inferiore (6% del fatturato netto), quale contributo alle attività promozionali. Merita dunque condivisione l'assunto di parte appellante secondo cui: “Se la volontà delle parti fosse stata quella di far pagare a a prescindere Pt_1 dall'effettuazione o meno della pubblicità, una percentuale aggiuntiva quale contributo per le spese pubblicitarie, non avrebbe avuto alcun senso prevedere una percentuale distinta, ma semplicemente si sarebbe prevista una royalty più elevata.” (testuale atto di riassunzione pag.17).
16) Chiarita la natura sinallagmatica delle prestazioni disciplinate dall'art. 13 del contratto, ai fini della delibazione della domanda restitutoria avanzata da occorre stabilire se Pt_1 sussista o meno l'inadempimento contestato a . CP_1
pagina 10 di 13 Nella prospettazione dell'odierna appellante in riassunzione, sarebbe tenuta alla CP_1
restituzione dei contributi pubblicitari percepiti, non avendo dato prova di aver svolto attività promozionale in relazione alle calzature da uomo contrassegnate dal marchio D2-
DSQUARED2, oggetto del contratto di licenza concluso con Pt_1
Ritiene la Corte che la prospettazione di parte appellante non possa essere condivisa.
ha, invero, dimostrato di aver effettivamente espletato attività promozionali nel CP_1 periodo di vigenza del contratto (2007-2009). In particolare, l'odierna appellata ha prodotto in giudizio le immagini di plurime campagne pubblicitarie del marchio i cui CP_2 scatti risultano pubblicati in svariate riviste di moda (Elle, Weekend, L'Officiel, Vogue, GQ,
Harper's Bazaar etc.) risalenti agli anni 2007, 2008 e 2009 (Cfr. doc. 23 fascicolo primo grado
). CP_1
Tale documentazione è di per sé sufficiente ad escludere l'inadempimento contestato a
, a nulla rilevando che non tutti gli scatti pubblicitari ritraessero calzature da uomo. CP_1
Ed invero l'art. 13 del contratto di licenza, stabilendo espressamente che l'attività pubblicitaria e promozionale sarebbe stata svolta dalla concedente “secondo la propria discrezionalità e senza obbligo rendiconto”, attribuiva a piena libertà creativa nell'ideazione e CP_1
realizzazione delle attività promozionali.
era, conseguentemente, libera di individuare discrezionalmente lo spazio da CP_1 dedicare alle calzature da uomo all'interno delle varie campagne pubblicitarie volte a sponsorizzare il marchio D'altronde, la promozione di uno specifico CP_2
prodotto contraddistinto da un determinato marchio passa anche attraverso la promozione del marchio in sé, per effetto di quello che viene definito il cd. “effetto traino”.
Trattasi di una nozione coniata dalla dottrina consumeristica per indicare che l'attività promozionale di un marchio noto al pubblico giova, direttamente o indirettamente, a tutti i prodotti contrassegnati da quel marchio.
Merita, dunque, condivisione la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le iniziative pubblicitarie realizzate da , ancorché in parte relative a CP_1 prodotti diversi dalle calzature da uomo, avessero realizzato “un effetto trainante anche a beneficio delle calzature da uomo a marchio ” (sentenza Tribunale Milano CP_2
pag.9).
pagina 11 di 13 17) Per queste ragioni ritiene la Corte che abbia correttamente adempiuto CP_1 all'obbligazione sulla medesima gravante ai sensi dell'art. 13 del contratto di licenza.
Sarebbe, conseguentemente, priva di utilità una consulenza tecnica volta ad individuare la parte di contributi concretamente spesa da per la pubblicizzazione delle sole CP_1 calzature da uomo;
l'odierna appellata ha infatti provveduto alla promozione delle scarpe nell'ambito di una più ampia campagna pubblicitaria volta – secondo una più efficace strategia di marketing – a rafforzare l'affezione dei consumatori verso il marchio D2-
Dsquared2 e lo stile da esso propugnato.
Senza considerare che un tale accertamento tecnico si risolverebbe, di fatto, proprio in quella rendicontazione delle spese che l'art. 13 del contatto espressamente esclude (“Le attività promozionali e pubblicitarie poste a carico della licenziataria […] e verranno effettuate secondo la propria discrezionalità e senza obbligo di rendicontazione”).
18) Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve essere rigettato l'appello proposto da avverso il capo di sentenza con il quale il Tribunale di Milano ha disatteso la domanda Pt_1
restitutoria avente ad oggetto le somme corrisposte dalla licenziataria a titolo di contributi pubblicitari.
19) Quanto alle spese di lite, la Corte ritiene condivisibile la regolamentazione già a suo tempo effettuata, in relazione al primo e al secondo grado di giudizio, dalla Corte d'Appello, considerato che l'esito complessivo del giudizio si è rivelato sostanzialmente analogo a quello cui era pervenuta la Corte territoriale.
Invero, l'accertamento in ordine al quantum del credito vantato da a titolo di royalties CP_1
è rimasto immutato (essendosi formato sul punto il giudicato interno) e la domanda restitutoria dei contributi pubblicitari è stata parimenti rigettata da questa Corte, ancorché con diversa motivazione.
Pertanto, tenuto conto della regolamentazione operata dalla Corte territoriale, le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio devono quindi essere compensate nella misura di
1/4; i restanti 3/4 vengono posti a carico di secondo la liquidazione già effettuata dalla Pt_1
Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 4456/2018 e non contestata da alcuna delle parti.
Le spese del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio devono invece essere poste integralmente a carico di risultata totalmente soccombente. Pt_1
pagina 12 di 13 La liquidazione avviene come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri minimi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
20) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante in riassunzione, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio ed a seguito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 13889/2023, sull'appello proposto avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 117/2017, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso il capo di sentenza con cui il Parte_1
Tribunale di Milano ha disatteso la domanda di condanna alla restituzione degli importi corrisposti per spese pubblicitarie;
2) compensa le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio nella misura di 1/4, condannando al pagamento dei restanti 3/4 liquidati in complessivi Parte_1
euro 27.687,75 (di cui euro 10.500,00 per il primo grado di giudizio ed euro 17.187,75 per il giudizio di appello), oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_5
giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi euro 21.137,00
(di cui euro 9.104,00 per il giudizio di Cassazione ed euro 12.033,00 per il presente giudizio di rinvio), oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in riassunzione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28/5/2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Lorenzo Orsenigo Marianna Galioto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2374/2023 promossa ex art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Leonardo Archimi e Sara Sileoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Massimo Gambino in Milano, via Durini n. 26, giusta procura in atti.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
NEI CONFRONTI DI
Codic
( IE6343090T) – società di diritto irlandese, con sede Controparte_1 in Dublino– rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Ugo Carnevali, Luca Donzelli e
Francesco Capozzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Cernaia n.
11, giusta procura in atti.
APPELLATA IN RIASSUNZIONE pagina 1 di 13 OGGETTO: marchio
CONCLUSIONI:
PER Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice di rinvio a seguito della fase rescindente svoltasi dinanzi alla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, nel giudizio R.G.
n. 1566/2019 e in applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n.
13889/2023 e del principio di diritto ivi enunciato per il motivo di ricorso accolto, in accoglimento della domanda di contrariis reiectis, e in sostituzione Parte_1 della parte della sentenza n. 4456/2018 della Corte d'Appello di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, in cui è stato rigettato il terzo motivo di appello ed è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano n. 117/2017 nella parte in cui ha rigettato la domanda di di restituzione delle somme pagate a Parte_1 Controparte_1
per le spese pubblicitarie di cui all'art. 13 del contratto di licenza nella misura del 6%
[...]
del fatturato netto, dunque in riforma della predetta sentenza di primo grado, ove occorra previa ammissione di consulenza tecnica tesa ad identificare e quantificare, sulla base della documentazione prodotta in causa da , gli eventuali Controparte_1
investimenti pubblicitari realizzati da questa per la promozione delle vendite delle calzature maschili a marchio e a calcolare, conseguentemente, l'incidenza di tali spese CP_2 sull'importo complessivo degli investimenti effettuati da Controparte_1
determinando proporzionalmente quale dovesse essere il contributo da accollare a
[...]
riformare e/o revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla l'impugnata sentenza Parte_1
n. 117/2017 del Tribunale di Milano secondo quanto esposto e richiesto negli atti del secondo grado di giudizio e, in particolare, con motivazione conforme a quanto richiesto alle pagine
40-42 e 45 dell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, voglia:
- accertare e dichiarare che non ha adempiuto all!obbligo Controparte_1
contrattualmente assunto di porre in essere iniziative pubblicitarie dirette a promuovere le vendite delle calzature maschili oggetto di licenza e che, dunque, non è sorto il suo diritto di percepire il relativo corrispettivo, fissato contrattualmente nel 6% del fatturato netto;
- conseguentemente accertare e dichiarare che, non essendo maturata alcuna prescrizione, come meglio specificato in atti, ha diritto di ripetere le somme Parte_1 versate a titolo di contributo per le spese pubblicitarie sin dall'inizio del rapporto contrattuale,
pagina 2 di 13 per l'importo complessivo di € 1.779.935,67, derivante dalla sommatoria di € 1.723.537,51, già versato prima dell'introduzione della causa, e di € 56.398,16, cui è stata Pt_1 condannata all'esito del secondo grado di giudizio, oltre interessi;
- condannare
[...]
al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
1.779.935,67, oltre interessi legali decorrenti dalla data della richiesta sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio.”
PER Controparte_1
“Piaccia all'ecc.ma Corte di appello, rigettata ogni contraria o diversa istanza, domanda, anche istruttoria, ed eccezione, così giudicare
1) Accertare e dichiarare che tutte le domande di merito e istruttorie, nessuna esclusa, formulate da in questo giudizio di rinvio sono prive di fondamento in fatto Parte_1
e in diritto, e conseguentemente rigettarle;
2) Condannare in persona del suo legale rappresentante p.t., alle spese Parte_1
del giudizio di rinvio e del giudizio di Cassazione.
In ogni caso: con il favore di spese e competenze in relazione a tutti i gradi del giudizio oltre accessori di legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13889/2023, che Parte_1 ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4456/2018, ha introdotto il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. per conseguire la riforma della sentenza n.
117/2017 del Tribunale di Milano nella parte in cui aveva respinto la domanda, da essa proposta, di condanna della convenuta alla restituzione delle Controparte_1
somme a questa versate (per il complessivo importo di euro 1.779.935,67) a titolo di contributo spese pubblicitarie nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
pagina 3 di 13 Vicende processuali
1) Con contratto di durata triennale sottoscritto in data 27-29.6.2006, Controparte_1
(di seguito solo “ ”) concedeva a (ora
[...] CP_1 Controparte_3 [...]
e di seguito solo “ ) la licenza d'uso del marchio “ per la Parte_1 Pt_1 CP_2
produzione e la commercializzazione di calzature da uomo, a fronte del pagamento di una royalty pari al 9% del proprio fatturato netto.
Il contratto prevedeva, altresì, all'art. 13, l'obbligo della licenziataria di “mettere a disposizione della concedente per le spese di pubblicità e promozione il 6% da conteggiarsi sulla stessa base di calcolo per le royalties”. Nella medesima clausola contrattuale, inoltre, era anche previsto che “le attività promozionali e pubblicitarie poste a carico della Licenziataria, nella misura sopra indicata, verranno effettuate secondo la propria discrezionalità e senza obbligo di rendiconto direttamente dalla Concedente – o dalla Società che sarà da essa indicata – essendo la Concedente unicamente tenuta a far conoscere alla Licenziataria la tipologia e
l'entità dell'investimento effettuato”.
Alla chiusura del rapporto, sorgevano contestazioni in ordine al quantum dovuto, sì che conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano, domandando sia Pt_1 CP_1
l'accertamento del proprio debito residuo, a titolo di royalties, nella somma di euro 3.025,23 e sia l'accertamento dell'inadempimento di all'obbligo contrattualmente assunto di CP_1
svolgere attività promozionale, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 1.723.537,51 da questa percepita a titolo di contributo per le spese pubblicitarie.
2) Si costituiva in giudizio la convenuta instando per il rigetto delle domande attoree CP_1
e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di Pt_1
euro 235.694,27 a titolo di royalities, nonché al risarcimento del danno cagionato dalla distribuzione di calzature al di fuori dei canali di vendita autorizzati.
3) Istruita la causa mediante assunzione di prove orali e CTU contabile, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 117/2017:
- rigettava integralmente le domande attoree. In particolare, quanto alla domanda di restituzione degli importi corrisposti dall'attrice a titolo di contributi pubblicitari, osservava che:
pagina 4 di 13 i) non aveva mai contestato, durante la vigenza del rapporto, il mancato adempimento Pt_1 da parte di dell'obbligo di svolgere attività promozionale;
CP_1
ii) il contratto prevedeva che potesse svolgere siffatta attività discrezionalmente e CP_1
senza obbligo di rendiconto;
iii) aveva, comunque, dimostrato di aver svolto attività promozionale per i prodotti CP_1
che, seppure non riferita direttamente alla tipologia di prodotti oggetto di CP_4 licenza, aveva determinato “un effetto trainante anche a beneficio delle calzature da uomo”
(sentenza pag. 9);
- accoglieva parzialmente le domande riconvenzionali di , condannando, per l'effetto, CP_1
al pagamento della somma di euro 175.065,79 a titolo di royalities e contributi Pt_1
pubblicitari residui, nonché di ulteriori euro 2.000,00 quale risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di commercializzare i prodotti all'interno dei canali di vendita autorizzati.
4) Avverso la predetta sentenza interponeva gravame eccependo in estrema sintesi: Pt_1
- l'erronea determinazione del fatturato integrante la base di calcolo delle royalties e, conseguentemente, l'erronea quantificazione del debito residuo di In particolare, Pt_1 parte appellante lamentava che il Tribunale avesse calcolato l'imponibile detraendo dal fatturato solo gli insoluti confortati da documentato passaggio a sofferenza e non già tutti gli insoluti, anche se non registrati nelle scritture contabili;
- l'erroneo rigetto della domanda restitutoria avente ad oggetto le somme versate a a CP_1 titolo di contributo alle spese pubblicitarie. Nella prospettazione di parte appellante, l'obbligo di di contribuire alle spese promozionali nella misura del 6% del fatturato netto si Pt_1
sarebbe posta in rapporto di sinallagmaticità con il corrispettivo obbligo di di CP_1
effettuare attività pubblicitaria avente specificatamente ad oggetto i prodotti indicati nel contratto di licenza (id est calzature da uomo contraddistinte dal marchio . CP_2
Nella prospettazione dell'appellante, dunque, si sarebbe reso necessario l'esperimento di un una consulenza tecnica volta a determinare quali, tra le molteplici spese documentate da
, fossero effettivamente riferibili all'attività di promozione delle calzature oggetto del CP_1
contratto di licenza, sì da computare solo a queste ultime il contributo dovuto da con Pt_1 conseguente condanna di alla restituzione dell'eccedenza. CP_1
pagina 5 di 13 5) La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 4456/2018, accoglieva parzialmente l'appello, rideterminando il credito di nella minor somma di euro 140.995,39 (in luogo CP_1
di quella di euro 175.065,79 liquidata dal Tribunale); condannava, conseguentemente, Pt_1
al pagamento di tale importo.
Confermava, invece, la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda restitutoria avente ad oggetto i contributi per spese pubblicitarie, e, ciò, sulla base della ritenuta inconfigurabilità di un rapporto sinallagmatico tra l'impegno assunto dalla licenziataria, di contribuire alle spese promozionali, e quello della concedente di svolgere attività pubblicitaria. La Corte territoriale motivava la propria decisione sul punto facendo riferimento alla discrezionalità contrattualmente riconosciuta alla concedente in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività pubblicitaria ed all'assenza di un corrispettivo obbligo di rendicontazione.
6) Avverso la predetta pronuncia proponeva ricorso per Cassazione, censurando il Pt_1
solo capo di sentenza che aveva escluso la sussistenza di un nesso sinallagmatico tra la prestazione – gravante sulla concedente – di svolgere attività promozionale e quella – gravante sulla licenziataria– di contribuire alle spese pubblicitarie nella misura del 6% del proprio fatturato netto.
Sul punto la ricorrente formulava due motivi di ricorso.
6.1) Con il primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt.
115 co. 1 e 167 co. 1 c.p.c. e 2967 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare che il rapporto di sinallagmaticità tra le due prestazioni non era stato oggetto di contestazione da parte di . CP_1
6.2) Con il secondo motivo, parte ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 12. disp. prel., 1362, 1363,1366,1367 e 1371 c.c. per avere il giudice escluso il rapporto di sinallagmaticità in violazione del criterio ermeneutico letterale, di quello della comune intenzione delle parti, di quello sistematico, nonché del criterio dell'equo contemperamento degli interessi e del criterio della buona fede.
7) Resisteva con controricorso . Controparte_1
8) La Corte di Cassazione, con ordinanza n 13889/2023:
pagina 6 di 13 - dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso perché generico: la ricorrente, infatti, non aveva indicato in quale atto la circostanza asseritamente non contestata sarebbe stata allegata;
- accoglieva il secondo motivo di ricorso, sul presupposto che la Corte territoriale, nell'escludere un rapporto di reciprocità tra le prestazioni previste dall'art. 13 del contratto, si fosse “discostata dal primario canone dell'interpretazione letterale, non utilizzando il criterio ermeneutico anzidetto, pur facendovi espresso riferimento e, per tale via, [incorrendo] in una violazione dell'art. 1362 c.c.”; (ordinanza pag. 5)
- conseguentemente, cassava la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto, rinviando alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.
9) Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il giudizio di rinvio, Pt_1
riproponendo le medesime contestazioni già sollevate nel precedente giudizio di appello avverso il capo di sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda restitutoria degli importi da essa corrisposti per spese pubblicitarie.
In particolare, l'appellante in riassunzione ha ribadito il nesso di sinallagmaticità sussistente tra le due prestazioni previste dall'art. 13 del contratto di licenza. Dal tenore letterale della predetta clausola contrattuale, invero, emergerebbe chiaramente che la comune intenzione delle parti fosse quella di porre a carico di l'obbligo di pagare una somma pari al 6% Pt_1
del fatturato netto quale corrispettivo della reciproca prestazione, gravante su , di CP_1
svolgere attività promozionale relativamente alle calzature da uomo oggetto del contratto di licenza.
Né tale interpretazione sarebbe smentita dalla discrezionalità convenzionalmente pattuita a favore di , atteso che siffatta discrezionalità si sarebbe dovuta riferire solo alle CP_1 modalità di esecuzione dell'attività promozionale e, quindi, non all'an dell'obbligazione, ma solo al quomodo.
Tanto premesso, nella prospettazione dell'appellante in riassunzione, non avrebbe CP_1 dimostrato di aver correttamente adempiuto all'obbligazione sulla medesima gravante.
La documentazione prodotta in giudizio da controparte farebbe, invero, riferimento a spese sostenute per attività diverse da quelle promozionali o, comunque, ad attività promozionali relative a prodotti differenti da quelli oggetto del contratto di licenza stipulato con Pt_1
(cioè, a prodotti diversi dalle calzature da uomo).
pagina 7 di 13 Ha insistito, dunque, per la condanna di alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo CP_1 di contributi per le spese pubblicitarie – pari a complessivi euro 1.779.935,67 (di cui euro
1.723.537,51, versati già prima dell'introduzione del giudizio ed euro 56.398,16 pagati in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano) – ovvero, in via di subordine, per l'espletamento di consulenza tecnica volta a verificare quanto avesse CP_1
concretamente speso per la promozione delle calzature maschili, sì da poter calcolare il corretto importo del contributo dovuto da Pt_1
10) Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e instando per CP_1
il rigetto della domanda restitutoria formulata da Pt_1
In particolare, parte appellata ha dedotto:
- di essersi obbligata a svolgere attività promozionale non in favore delle calzature da uomo contrassegnate dal marchio , ma in favore del marchio in CP_2 CP_2
generale;
- che ciò emergerebbe inequivocabilmente dal tenore letterale dell'art. 13 del contatto che riconosce a piena discrezionalità in ordine alle modalità di espletamento dell'attività CP_1
promozionale;
- che sarebbe stata documentalmente dimostrata l'attività pubblicitaria svolta da nel CP_1
periodo di vigenza del contratto di licenza (2007-2009).
11) Precisate ritualmente le conclusioni, all'udienza del 26.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Motivi della decisione
12) Preliminarmente deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con cui il Tribunale di Milano, accertato l'inadempimento della licenziataria all'obbligo di commercializzare i prodotti oggetto del contratto di licenza all'interno dei canali di vendita autorizzati, ha condannato al risarcimento in favore di della Pt_1 CP_1
somma di euro 2.000,00. Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione neanche nel corso del primo giudizio di gravame: l'allora appellante, infatti, aveva espressamente dichiarato di non ritenere siffatta condanna “meritevole” di censura, attesa l'irrisorietà del relativo importo (Cfr. pag. 12 comparsa conclusionale nel primo giudizio di appello). Pt_1
pagina 8 di 13 13) Parimenti ha assunto carattere di definitività la sentenza n. 4456/2018 nella parte in cui la
Corte d'Appello ha accertato la titolarità in capo a di un credito di euro 84.597,23 nei CP_1
confronti di a titolo di royalties. Pt_1
La pronuncia della Corte territoriale, infatti, è stata cassata solo con riferimento al capo di sentenza che ha rigettato la domanda restitutoria delle somme corrisposte a a titolo CP_1
di contributi pubblicitari.
In particolare, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il secondo motivo di ricorso proposto da ha ritenuto che la Corte d'Appello fosse incorsa in una violazione del criterio Pt_1 dell'interpretazione letterale di cui all'art. 1362 c.c. laddove ha ritenuto che tra la prestazione
(gravante su di mettere a disposizione di un importo pari al 6% del proprio Pt_1 CP_1
fatturato netto a titolo di contributo spese pubblicitarie e quella (gravante su ) di CP_1
svolgere attività promozionale non sussistesse un nesso sinallagmatico.
14) Il presente giudizio di rinvio, dunque, ha ad oggetto esclusivamente la domanda restitutoria dei contributi pubblicitari versati da a per complessivi euro Pt_1 CP_1
1.779.935,67. Tale importo comprende la somma di euro 1.723.537,51, pacificamente corrisposta da prima dell'introduzione della controversia (ed oggetto della domanda Pt_1 restitutoria fin dal primo grado di giudizio), nonché l'ulteriore importo di euro 56.398,16 pagato in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4456/2018.
La Corte territoriale, infatti, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva accertato la titolarità in capo a di un credito complessivo di euro 140.995,39, così composto: i. CP_1 un credito di euro 84.597,23 a titolo di royalties, accertato in via definitiva;
ii. un credito – ancora sub iudice per effetto dell'ordinanza della Suprema Corte– di euro 56.398,16 per contributi pubblicitari.
15) Tanto premesso, quanto al merito della domanda restitutoria oggetto del presente giudizio di rinvio, si osserva quanto segue.
L'art. 13 del contratto di licenza stipulato inter partes prevede espressamente che: “la licenziataria [id est si impegna a mettere a disposizione della Concedente [id est Pt_1
Grascoe] per le spese di pubblicità e promozione il 6% (sei percento) da conteggiarsi sulla stessa base di calcolo prevista per le royalties. Le attività promozionali e pubblicitarie poste a carico della licenziataria […]”.
pagina 9 di 13 La Corte di Cassazione ha ritenuto che siffatta clausola contrattuale contempli due obbligazioni corrispettive;
il diverso risultato ermeneutico cui è pervenuta la Corte territoriale – che ha escluso la ricorrenza di un rapporto sinallagmatico – è stato, infatti, giudicato in contrasto con “il primario canone dell'interpretazione letterale” (ordinanza Cass. pag. 5).
Alla luce della vincolatività del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, deve, quindi, necessariamente essere riconosciuta la sussistenza di un vincolo di corrispettività tra l'obbligo di di contribuire alle spese pubblicitarie e quello di di svolgere attività Pt_1 CP_1
promozionale.
Tale conclusione è d'altronde coerente con un'interpretazione letterale dell'art. 13.
Invero, l'utilizzo nella clausola in esame della proposizione “per” (la licenziataria si impegna a mettere a disposizione della Concedente per le spese di pubblicità e promozione il 6%), tipicamente utilizzata nella lingua italiana per introdurre un complemento di scopo, depone chiaramente nel senso della reciprocità. Siffatta locuzione rende evidente che il pagamento del contributo pecuniario da parte della licenziataria fosse finalizzato a supportare l'attività promozionale cui si era obbligata la controparte, attività che, conseguentemente, ne costituiva la causa giustificativa. Le espressioni linguistiche utilizzate nell'art. 13 del contratto, dunque, suggeriscono inequivocabilmente che la volontà delle parti fosse quella di porre le due prestazioni in un rapporto di reciproca corrispettività.
D'altronde, il contratto prevedeva il pagamento a carico di di un duplice corrispettivo: Pt_1 uno, pari al 9% del proprio fatturato netto, per la licenza d'uso del marchio CP_2
ed un secondo, di importo inferiore (6% del fatturato netto), quale contributo alle attività promozionali. Merita dunque condivisione l'assunto di parte appellante secondo cui: “Se la volontà delle parti fosse stata quella di far pagare a a prescindere Pt_1 dall'effettuazione o meno della pubblicità, una percentuale aggiuntiva quale contributo per le spese pubblicitarie, non avrebbe avuto alcun senso prevedere una percentuale distinta, ma semplicemente si sarebbe prevista una royalty più elevata.” (testuale atto di riassunzione pag.17).
16) Chiarita la natura sinallagmatica delle prestazioni disciplinate dall'art. 13 del contratto, ai fini della delibazione della domanda restitutoria avanzata da occorre stabilire se Pt_1 sussista o meno l'inadempimento contestato a . CP_1
pagina 10 di 13 Nella prospettazione dell'odierna appellante in riassunzione, sarebbe tenuta alla CP_1
restituzione dei contributi pubblicitari percepiti, non avendo dato prova di aver svolto attività promozionale in relazione alle calzature da uomo contrassegnate dal marchio D2-
DSQUARED2, oggetto del contratto di licenza concluso con Pt_1
Ritiene la Corte che la prospettazione di parte appellante non possa essere condivisa.
ha, invero, dimostrato di aver effettivamente espletato attività promozionali nel CP_1 periodo di vigenza del contratto (2007-2009). In particolare, l'odierna appellata ha prodotto in giudizio le immagini di plurime campagne pubblicitarie del marchio i cui CP_2 scatti risultano pubblicati in svariate riviste di moda (Elle, Weekend, L'Officiel, Vogue, GQ,
Harper's Bazaar etc.) risalenti agli anni 2007, 2008 e 2009 (Cfr. doc. 23 fascicolo primo grado
). CP_1
Tale documentazione è di per sé sufficiente ad escludere l'inadempimento contestato a
, a nulla rilevando che non tutti gli scatti pubblicitari ritraessero calzature da uomo. CP_1
Ed invero l'art. 13 del contratto di licenza, stabilendo espressamente che l'attività pubblicitaria e promozionale sarebbe stata svolta dalla concedente “secondo la propria discrezionalità e senza obbligo rendiconto”, attribuiva a piena libertà creativa nell'ideazione e CP_1
realizzazione delle attività promozionali.
era, conseguentemente, libera di individuare discrezionalmente lo spazio da CP_1 dedicare alle calzature da uomo all'interno delle varie campagne pubblicitarie volte a sponsorizzare il marchio D'altronde, la promozione di uno specifico CP_2
prodotto contraddistinto da un determinato marchio passa anche attraverso la promozione del marchio in sé, per effetto di quello che viene definito il cd. “effetto traino”.
Trattasi di una nozione coniata dalla dottrina consumeristica per indicare che l'attività promozionale di un marchio noto al pubblico giova, direttamente o indirettamente, a tutti i prodotti contrassegnati da quel marchio.
Merita, dunque, condivisione la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le iniziative pubblicitarie realizzate da , ancorché in parte relative a CP_1 prodotti diversi dalle calzature da uomo, avessero realizzato “un effetto trainante anche a beneficio delle calzature da uomo a marchio ” (sentenza Tribunale Milano CP_2
pag.9).
pagina 11 di 13 17) Per queste ragioni ritiene la Corte che abbia correttamente adempiuto CP_1 all'obbligazione sulla medesima gravante ai sensi dell'art. 13 del contratto di licenza.
Sarebbe, conseguentemente, priva di utilità una consulenza tecnica volta ad individuare la parte di contributi concretamente spesa da per la pubblicizzazione delle sole CP_1 calzature da uomo;
l'odierna appellata ha infatti provveduto alla promozione delle scarpe nell'ambito di una più ampia campagna pubblicitaria volta – secondo una più efficace strategia di marketing – a rafforzare l'affezione dei consumatori verso il marchio D2-
Dsquared2 e lo stile da esso propugnato.
Senza considerare che un tale accertamento tecnico si risolverebbe, di fatto, proprio in quella rendicontazione delle spese che l'art. 13 del contatto espressamente esclude (“Le attività promozionali e pubblicitarie poste a carico della licenziataria […] e verranno effettuate secondo la propria discrezionalità e senza obbligo di rendicontazione”).
18) Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve essere rigettato l'appello proposto da avverso il capo di sentenza con il quale il Tribunale di Milano ha disatteso la domanda Pt_1
restitutoria avente ad oggetto le somme corrisposte dalla licenziataria a titolo di contributi pubblicitari.
19) Quanto alle spese di lite, la Corte ritiene condivisibile la regolamentazione già a suo tempo effettuata, in relazione al primo e al secondo grado di giudizio, dalla Corte d'Appello, considerato che l'esito complessivo del giudizio si è rivelato sostanzialmente analogo a quello cui era pervenuta la Corte territoriale.
Invero, l'accertamento in ordine al quantum del credito vantato da a titolo di royalties CP_1
è rimasto immutato (essendosi formato sul punto il giudicato interno) e la domanda restitutoria dei contributi pubblicitari è stata parimenti rigettata da questa Corte, ancorché con diversa motivazione.
Pertanto, tenuto conto della regolamentazione operata dalla Corte territoriale, le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio devono quindi essere compensate nella misura di
1/4; i restanti 3/4 vengono posti a carico di secondo la liquidazione già effettuata dalla Pt_1
Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 4456/2018 e non contestata da alcuna delle parti.
Le spese del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio devono invece essere poste integralmente a carico di risultata totalmente soccombente. Pt_1
pagina 12 di 13 La liquidazione avviene come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri minimi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
20) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante in riassunzione, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio ed a seguito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 13889/2023, sull'appello proposto avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 117/2017, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso il capo di sentenza con cui il Parte_1
Tribunale di Milano ha disatteso la domanda di condanna alla restituzione degli importi corrisposti per spese pubblicitarie;
2) compensa le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio nella misura di 1/4, condannando al pagamento dei restanti 3/4 liquidati in complessivi Parte_1
euro 27.687,75 (di cui euro 10.500,00 per il primo grado di giudizio ed euro 17.187,75 per il giudizio di appello), oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_5
giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi euro 21.137,00
(di cui euro 9.104,00 per il giudizio di Cassazione ed euro 12.033,00 per il presente giudizio di rinvio), oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in riassunzione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28/5/2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Lorenzo Orsenigo Marianna Galioto
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