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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARBIERI RICCARDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, condannare l' a pagare a parte CP_1 ricorrente la pensione d'inabilità civile (ai sensi degli art.li 2 e 12 L.N. 118/71 e succ. mod.) dal gennaio 2024 al maggio 2024 compresi per la somma minima di €3.981,52 o la diversa misura maggiore o minore (in quest'ultimo caso con riserva di impugnazione) che dovesse risultare a seguito del presente Giudizio, eventualmente a titolo di risarcimento del danno, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla richiesta al saldo.
Con vittoria di spese legali e compenso professionale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per la parte convenuta: respingere il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e diritto. Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 A fondamento delle domande trascritte in epigrafe, il ricorrente ha esposto che:
è gravemente invalido sin da bambino ed è stato riconosciuto meritevole di indennità di accompagnamento sin dal 2016; ha compiuto 18 anni in data 29.12.2023; in data 30.8.2023 gli ha scritto che i minori titolari di indennità di accompagnamento di CP_1
comunicazione, quando compiono 18 anni, senza dover presentare domanda, possono ottenere le stesse prestazioni economiche dei maggiorenni (pensioni di inabilità o di invalidità civile, pensione per cecità civile o per sordità);
a seguito dell'invito di in data 24.2.2024, il 23.5.2024 è stata svolta la visita ed emesso verbale di CP_1 revisione con conferma dell'indennità di accompagnamento e invalidità al 100%; il 29.8.2024 ha ricevuto comunicazione di liquidazione della prestazione, con decorrenza 1.6.2024 per l'importo mensile di €735,05; vista la decorrenza posticipata, con l'assistenza del Patronato ha presentato richiesta di CP_2
liquidazione degli arretrati, respinta da in data 7.10.2024 con la motivazione che, per avere la CP_1 decorrenza dalla data della maggiore età, sarebbe servita una nuova domanda perché quando c'è un iter sanitario in corso per revisione la decorrenza della nuova prestazione è dettata dal verbale sanitario, pertanto, non si può retrodatare la decorrenza al mese successivo al compimento della maggiore età, procedure semplificata, applicabile solo in caso di mancanza di revisione. Per avere il riconoscimento degli arretrati da 18 anni avreste dovuto presentare una nuova domanda entro sei mesi dalla maggiore età e la posizione di revisione veniva archiviata per il lavorare la nuova domanda che vi dava diritto agli arretrati dal mese successivo 18 anni.
Tanto premesso, il ricorrente ha contestato le ragioni addotte da per rifiutare l'erogazione della CP_1
prestazione economica riconosciuta, sin dal compimento dei 18 anni, richiamando in particolare quanto disposto dall'art.25 comma 6 D.L. 90/2014, conv. in L.114/2014 e il conseguente messaggio ES
7382/2014.
In via subordinata il ricorrente ha chiesto che la somma pretesa gli sia liquidata a titolo di risarcimento del danno in quanto lo ha indotto in errore emettendo il messaggio 7382/2014 che ha escluso la CP_1
necessità della previa presentazione della domanda in via amministrativa e avendogli scritto che non avrebbe dovuto presentare alcuna nuova domanda.
Si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso. CP_1
ha rilevato che la visita di revisione è disciplinata dal messaggio ES 962/20222 e CP_1
pagina 2 di 9 l'irrilevanza della circostanza che il messaggio ES 7328/2014 non preveda la necessità di presentare nuova domanda amministrativa al compimento del 18esimo anno di età. Secondo , nel CP_1
caso di specie, stante la convocazione del ricorrente a visita di revisione effettuata in data 23.5.2024, viene in considerazione l'art.25 comma 6 bis D.L. 90/2014, conv. in L.114/2014, ai sensi del quale, nelle more di eventuali visite di revisione, l'invalido conserva i diritti acquisiti, ma non acquisisce automaticamente il diritto alla nuova prestazione che invece decorre dal mese successivo alla visita di revisione.
La parte convenuta ha inoltre rilevato che la pensione di inabilità è subordinata alla sussistenza di stringenti requisiti socio-economici e che lo stesso messaggio ES 7382/2014 precisa che: “Tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio- economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età”. ha quindi osservato CP_1
che non risulta che parte ricorrente abbia tempestivamente inviato il predetto mod. AP70, il che di per sé non avrebbe consentito la possibilità di riconoscere la prestazione con decorrenza dal compimento della maggiore età.
La causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2025.
***
E' controverso tra le parti il diritto in capo a – titolare di indennità di Parte_1
accompagnamento dal 2016 (docc. 1,2,3 ric.), divenuto maggiorenne il 29.12.2023 - ad ottenere il pagamento della pensione di inabilità civile ex artt. 2 e 12 L.118/1971 dal gennaio 2024 al maggio
2024.
La pensione di inabilità è stata riconosciuta da a – invalido con totale e CP_1 Parte_1
permanente inabilità lavorativa 100% - da giugno 2024, il mese successivo alla emissione del verbale di revisione 23.5.2024 (doc. 6 ric.).
A fondamento della propria pretesa la parte ricorrente invoca l'art.25 comma 6 D.L. 90/2014, conv. in
L.114/2014 (e il conseguente messaggio ES 7382/2014), rilevando che la disposizione prevede, a tutela del minore gravemente invalido, come nel caso di indennità di accompagnamento già riconosciuta, l'assegnazione dei benefici previsti al compimento della maggiore età, senza ulteriori accertamenti sanitari.
Per le ragioni che si espongono il ricorso è meritevole di accoglimento.
pagina 3 di 9 L'art.25 comma 6 D.L. 90/2014, conv. in L.114/2014 dispone: Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio
1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre
1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età ((...)) le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
La disposizione per i soggetti ivi indicati - tra cui, ai fini che qui rilevano, i minori titolari dell'indennità di accompagnamento – pone una presunzione di sussistenza dei requisiti sanitari, senza obbligo di nuovi accertamenti sanitari.
In favore di tali soggetti le prestazioni economiche, erogabili agli invalidi maggiorenni, sono attribuite al compimento della maggiore età, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Con il messaggio ES 7382/2014 (in tema di “semplificazioni per i minori invalidi. Art.25 del D.L.
24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.114. Minori titolari
d'indennità di accompagnamento o di comunicazione”), ha chiarito che non è necessaria la CP_1
presentazione della domanda in via amministrativa (la circolare precisa che, per i minori già titolari di indennità di accompagnamento, al raggiungimento della maggiore età sussiste il diritto alla pensione di inabilità e, si legge nel documento, per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione, non
è più necessaria la previsa presentazione della domanda in via amministrativa).
Anche nel messaggio ES 1446/2023 (doc. 4 conv., in tema di “soggetti minori percettori di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione. Procedura semplificata per accedere ai benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità correlati al compimento della maggiore età”) si dà atto di come, per effetto dell'art.25 comma 6 L.114/2014, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età, per i minori già titolari dell'indennità di accompagnamento, sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari, senza che siano tenuti a presentare una nuova domanda.
pagina 4 di 9 Per paralizzare la pretesa del ricorrente, ha dedotto che, nel caso di specie, viene in rilievo il CP_1 disposto dall'art.25 comma 6 bis D.L. 90/2014, conv. in L.114/2014 ai sensi del quale, nelle more di eventuali visite di revisione, l'invalido conserva i diritti acquisiti, ma non acquisisce automaticamente il diritto alla nuova prestazione, che invece decorre dal mese successivo alla visita di revisione.
Secondo nella fattispecie in esame è quindi irrilevante la circostanza che il messaggio ES CP_1
7328/2014 non preveda la necessità di presentare nuova domanda amministrativa al compimento del
18esimo anno di età, venendo in considerazione la previsione del citato art.25 comma 6 bis, stante la convocazione del ricorrente a visita di revisione, effettuata in data 23.5.2024.
Dalla documentazione in atti risulta che, con lettera 30.8.2023 (doc.4 ric.), ha informato il CP_1 ricorrente che per i minori titolari d'indennità di accompagnamento o di comunicazione, quando compiono 18 anni, senza dover presentare domanda, possono ottenere le stesse prestazioni economiche dei maggiorenni (pensioni di inabilità o di invalidità civile;
pensione per cecità civile o per sordità).
Con missiva del 24.2.2024 (doc. 1 conv.), ha convocato il ricorrente per la visita medica per CP_1
accertamento permanenza requisiti sanitari, art.25 comma 6 bis L. 114/2024 per il giorno 23.5.2024.
Il rilievo di secondo cui l'invito a visita di revisione per il giorno 23.5.2024 non consentirebbe la CP_1
corresponsione della prestazione economica al compimento dei 18 anni di età si pone in contrasto con il contenuto dei messaggi ES in precedenza indicati, emanati alla luce del chiaro disposto dell'art.25 comma 6 che, come si è scritto, in favore, tra gli altri, del minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, stabilisce che sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.
Alla luce della previsione di legge, deve escludersi che l'invito alla visita - successivo al compimento del diciottesimo anno di età per e dopo che l'interessato, ancor prima di compiere i Parte_1 diciotto anni, era stato informato da che i minori titolari d'indennità di accompagnamento o di CP_1
comunicazione, quando compiono 18 anni, possono ottenere le stesse prestazioni economiche del maggiorenne, senza dover presentare domanda – non consenta il riconoscimento della prestazione economica con la decorrenza di cui al citato art. 25 comma 6, e cioè al compimento della maggiore età.
Il rilievo svolto in giudizio da , secondo cui la decorrenza della pensione di inabilità dipende dalla CP_1
data di effettuazione della visita di revisione (23.5.2024) e non già dalla mancata presentazione di nuova domanda amministrativa, peraltro non trova neppure riscontro nella motivazione addotta da nella fase amministrativa per respingere la richiesta di liquidazione degli arretrati (doc. 8 ric.). CP_1
In quell'occasione ha espressamente fatto riferimento alla necessità, per ottenere la decorrenza CP_1
pagina 5 di 9 dalla maggiore età, della presentazione di una nuova domanda. Si legge infatti nella mail CP_1
7.10.2024: Per avere il riconoscimento degli arretrati da 18 anni avreste dovuto presentare una nuova domanda entro sei mesi dalla maggiore età e la posizione di revisione veniva archiviata per lavorare la nuova domanda, che vi dava diritto agli arretrati dal mese successivo 18 anni.
Quindi, da un lato, ha sostenuto che, per ottenere il riconoscimento degli arretrati, il ricorrente CP_1 avrebbe dovuto presentare nuova domanda, così consentendo l'archiviazione della posizione di revisione, senza tuttavia considerare che, ancor prima che il ricorrente diventasse maggiorenne, proprio aveva dato conto che non era necessaria la presentazione di nuova domanda per ottenere le stesse CP_1
prestazioni economiche del maggiorenne.
Dall'altro lato, nella causa, invece, , senza considerare quanto in precedenza comunicato al CP_1
ricorrente, ha sostenuto che la decorrenza della prestazione è ancorata alla data di effettuazione della visita di revisione che, tuttavia, secondo quanto già comunicato dall'ente, avrebbe potuto essere archiviata in caso di presentazione di domanda amministrativa.
Alla luce di tali incongruenze, non pare proprio che possa venire in considerazione l'invocato comma 6 bis dell'art.25 ai sensi del quale nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità,
è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
La disposizione garantisce la conservazione dei diritti acquisiti nelle more della effettuazione delle eventuali visite di revisione, ma, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, viene in rilievo il comma precedente ai sensi del quale, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età, per i minori già titolari dell'indennità di accompagnamento, sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari e senza che siano tenuti a presentare una nuova domanda.
Tale disposizione, letta alla luce della interpretazione che ne ha dato lo stesso con i messaggi CP_1
richiamati, ove viene precisato che le prestazioni spettano al raggiungimento della maggiore età, senza ulteriori accertamenti sanitari, non può che comportare il riconoscimento del diritto in capo al ricorrente ad ottenere la prestazione economica dal mese successivo al compimento della maggiore età
(gennaio 2024).
In giudizio ha poi contestato la domanda del ricorrente per l'ottenimento della pensione di CP_1
inabilità sin dal gennaio 2024, rilevando che la prestazione è subordinata alla sussistenza di requisiti pagina 6 di 9 socio-economici; a tal riguardo ha richiamato il messaggio ES 7382/2014 laddove viene precisato che tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
La parte convenuta ha quindi osservato che, nel caso in esame, non risulta che parte ricorrente abbia tempestivamente inviato il predetto mod. AP70, di modo che non era possibile riconoscere la prestazione con decorrenza dal compimento della maggiore età.
Il rilievo è privo di pregio.
Nella fase amministrativa non ha svolto alcun rilievo sul difetto in capo a del CP_1 Parte_1
requisito socio economico. In particolare, come si legge nel menzionato provvedimento di rigetto
7.10.2024, il diritto all'ottenimento degli arretrati viene disconosciuto – infondatamente, per i rilievi sopra svolti - perché non è stata presentata una nuova domanda che, si legge nel provvedimento, avrebbe consentito la decorrenza della prestazione dalla stessa.
Ebbene, il messaggio ES 7382/2014, alla luce dell'art.25 D.L. 90/2014 conv. in L.114/2014, per i minori titolari d'indennità di accompagnamento precisa, non solo che, con il raggiungimento della maggiore età, non cessa l'erogazione della indennità di accompagnamento, ma anche che è previsto, ai fini che qui rilevano, il diritto alla pensione di inabilità, per l'ottenimento della quale è richiesto l'accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio reddituali previsti per legge e che, a tal fine, tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
Il successivo messaggio ES 1446/2023 ribadisce che le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età riconosciute ai minori percettori di indennità di accompagnamento sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari, di modo che tali soggetti non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare all' il modello AP70 per autocertificare i CP_1
dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età (….) Al richiedente che, in esito alle verifiche effettuate, risulti in possesso dei requisiti socio-economici individuati dalla legge per accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità, verrà pertanto erogata la prestazione economica correlata alla maggiore età senza essere
pagina 7 di 9 sottoposto a nuovo accertamento sanitario.
La circolare contiene l'ulteriore precisazione che ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal citato art.25 comma 6 del decreto legge n.90/2014, i soggetti suindicati sono informati dall'Istituto almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, con l'invito alla trasmissione del modello AP70.
In nessuno dei due messaggi è previsto un termine entro il quale l'interessato deve trasmettere il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio economici previsti dalla normativa vigente.
La prima circolare prevede unicamente che ciò avvenga tempestivamente al raggiungimento del 18° anno di età; il successivo messaggio ribadisce la necessità che sia inviato il modello AP70 e prevede anche che , almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, informi l'interessato circa CP_1
la necessità di trasmettere il modello AP70.
Con la già menzionata comunicazione 30.8.2023, il ricorrente è stato invitato alla trasmissione del modello AP70 e deve ritenersi che, avendo accertato, come risulta dalla comunicazione di CP_1
liquidazione prestazione del 29.8.2024 (doc.7 ric.), la sussistenza dei presupposti per la liquidazione della pensione di inabilità, il ricorrente, al compimento della maggiore età, fosse in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge per ottenere la prestazione liquidatagli.
Quanto precede trova conferma nella circostanza in precedenza evidenziata relativamente alla mancanza di rilievi da parte di in merito all'assenza del requisito socio economico, contestato per CP_1
la prima volta solo in giudizio.
Deve quindi escludersi che l'attribuzione della prestazione con decorrenza 1.6.2024 sia correlata alla sussistenza del requisito socio economico solo a quella data e, pertanto, lo spostamento della decorrenza a un momento successivo al raggiungimento della maggiore età, correlato al verbale sanitario del 23.5.2024, si pone in contrasto con la previsione del più volte citato art.25 comma 6 e con quanto stabilito nei messaggi ES in precedenza esaminati a mente dei quali, in conformità con le previsioni dell'art.25, ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
Per le ragioni sopra esposte va quindi affermato il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della pensione di inabilità civile dal gennaio 2024 al maggio 2024 per la somma di €3.981,52 ritenuta la correttezza del calcolo operato dalla parte ricorrente (importo mensile della pensione liquidato, €735,35
x 5 mesi, oltre 5 ratei di tredicesima pari a €306,27), al cui pagamento deve essere condannato, CP_1
oltre interessi al tasso legale.
Le spese di lite – per le fasi, di studio, introduttiva e decisionale - seguono la soccombenza e sono pagina 8 di 9 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
1) condanna a pagare alla parte ricorrente la pensione d'inabilità civile da gennaio 2024 a CP_1 maggio 2024 per l'importo di €3.981,52, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in CP_1
€1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Brescia, 20 marzo 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARBIERI RICCARDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, condannare l' a pagare a parte CP_1 ricorrente la pensione d'inabilità civile (ai sensi degli art.li 2 e 12 L.N. 118/71 e succ. mod.) dal gennaio 2024 al maggio 2024 compresi per la somma minima di €3.981,52 o la diversa misura maggiore o minore (in quest'ultimo caso con riserva di impugnazione) che dovesse risultare a seguito del presente Giudizio, eventualmente a titolo di risarcimento del danno, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla richiesta al saldo.
Con vittoria di spese legali e compenso professionale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per la parte convenuta: respingere il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e diritto. Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 A fondamento delle domande trascritte in epigrafe, il ricorrente ha esposto che:
è gravemente invalido sin da bambino ed è stato riconosciuto meritevole di indennità di accompagnamento sin dal 2016; ha compiuto 18 anni in data 29.12.2023; in data 30.8.2023 gli ha scritto che i minori titolari di indennità di accompagnamento di CP_1
comunicazione, quando compiono 18 anni, senza dover presentare domanda, possono ottenere le stesse prestazioni economiche dei maggiorenni (pensioni di inabilità o di invalidità civile, pensione per cecità civile o per sordità);
a seguito dell'invito di in data 24.2.2024, il 23.5.2024 è stata svolta la visita ed emesso verbale di CP_1 revisione con conferma dell'indennità di accompagnamento e invalidità al 100%; il 29.8.2024 ha ricevuto comunicazione di liquidazione della prestazione, con decorrenza 1.6.2024 per l'importo mensile di €735,05; vista la decorrenza posticipata, con l'assistenza del Patronato ha presentato richiesta di CP_2
liquidazione degli arretrati, respinta da in data 7.10.2024 con la motivazione che, per avere la CP_1 decorrenza dalla data della maggiore età, sarebbe servita una nuova domanda perché quando c'è un iter sanitario in corso per revisione la decorrenza della nuova prestazione è dettata dal verbale sanitario, pertanto, non si può retrodatare la decorrenza al mese successivo al compimento della maggiore età, procedure semplificata, applicabile solo in caso di mancanza di revisione. Per avere il riconoscimento degli arretrati da 18 anni avreste dovuto presentare una nuova domanda entro sei mesi dalla maggiore età e la posizione di revisione veniva archiviata per il lavorare la nuova domanda che vi dava diritto agli arretrati dal mese successivo 18 anni.
Tanto premesso, il ricorrente ha contestato le ragioni addotte da per rifiutare l'erogazione della CP_1
prestazione economica riconosciuta, sin dal compimento dei 18 anni, richiamando in particolare quanto disposto dall'art.25 comma 6 D.L. 90/2014, conv. in L.114/2014 e il conseguente messaggio ES
7382/2014.
In via subordinata il ricorrente ha chiesto che la somma pretesa gli sia liquidata a titolo di risarcimento del danno in quanto lo ha indotto in errore emettendo il messaggio 7382/2014 che ha escluso la CP_1
necessità della previa presentazione della domanda in via amministrativa e avendogli scritto che non avrebbe dovuto presentare alcuna nuova domanda.
Si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso. CP_1
ha rilevato che la visita di revisione è disciplinata dal messaggio ES 962/20222 e CP_1
pagina 2 di 9 l'irrilevanza della circostanza che il messaggio ES 7328/2014 non preveda la necessità di presentare nuova domanda amministrativa al compimento del 18esimo anno di età. Secondo , nel CP_1
caso di specie, stante la convocazione del ricorrente a visita di revisione effettuata in data 23.5.2024, viene in considerazione l'art.25 comma 6 bis D.L. 90/2014, conv. in L.114/2014, ai sensi del quale, nelle more di eventuali visite di revisione, l'invalido conserva i diritti acquisiti, ma non acquisisce automaticamente il diritto alla nuova prestazione che invece decorre dal mese successivo alla visita di revisione.
La parte convenuta ha inoltre rilevato che la pensione di inabilità è subordinata alla sussistenza di stringenti requisiti socio-economici e che lo stesso messaggio ES 7382/2014 precisa che: “Tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio- economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età”. ha quindi osservato CP_1
che non risulta che parte ricorrente abbia tempestivamente inviato il predetto mod. AP70, il che di per sé non avrebbe consentito la possibilità di riconoscere la prestazione con decorrenza dal compimento della maggiore età.
La causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2025.
***
E' controverso tra le parti il diritto in capo a – titolare di indennità di Parte_1
accompagnamento dal 2016 (docc. 1,2,3 ric.), divenuto maggiorenne il 29.12.2023 - ad ottenere il pagamento della pensione di inabilità civile ex artt. 2 e 12 L.118/1971 dal gennaio 2024 al maggio
2024.
La pensione di inabilità è stata riconosciuta da a – invalido con totale e CP_1 Parte_1
permanente inabilità lavorativa 100% - da giugno 2024, il mese successivo alla emissione del verbale di revisione 23.5.2024 (doc. 6 ric.).
A fondamento della propria pretesa la parte ricorrente invoca l'art.25 comma 6 D.L. 90/2014, conv. in
L.114/2014 (e il conseguente messaggio ES 7382/2014), rilevando che la disposizione prevede, a tutela del minore gravemente invalido, come nel caso di indennità di accompagnamento già riconosciuta, l'assegnazione dei benefici previsti al compimento della maggiore età, senza ulteriori accertamenti sanitari.
Per le ragioni che si espongono il ricorso è meritevole di accoglimento.
pagina 3 di 9 L'art.25 comma 6 D.L. 90/2014, conv. in L.114/2014 dispone: Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio
1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre
1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età ((...)) le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
La disposizione per i soggetti ivi indicati - tra cui, ai fini che qui rilevano, i minori titolari dell'indennità di accompagnamento – pone una presunzione di sussistenza dei requisiti sanitari, senza obbligo di nuovi accertamenti sanitari.
In favore di tali soggetti le prestazioni economiche, erogabili agli invalidi maggiorenni, sono attribuite al compimento della maggiore età, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Con il messaggio ES 7382/2014 (in tema di “semplificazioni per i minori invalidi. Art.25 del D.L.
24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.114. Minori titolari
d'indennità di accompagnamento o di comunicazione”), ha chiarito che non è necessaria la CP_1
presentazione della domanda in via amministrativa (la circolare precisa che, per i minori già titolari di indennità di accompagnamento, al raggiungimento della maggiore età sussiste il diritto alla pensione di inabilità e, si legge nel documento, per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione, non
è più necessaria la previsa presentazione della domanda in via amministrativa).
Anche nel messaggio ES 1446/2023 (doc. 4 conv., in tema di “soggetti minori percettori di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione. Procedura semplificata per accedere ai benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità correlati al compimento della maggiore età”) si dà atto di come, per effetto dell'art.25 comma 6 L.114/2014, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età, per i minori già titolari dell'indennità di accompagnamento, sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari, senza che siano tenuti a presentare una nuova domanda.
pagina 4 di 9 Per paralizzare la pretesa del ricorrente, ha dedotto che, nel caso di specie, viene in rilievo il CP_1 disposto dall'art.25 comma 6 bis D.L. 90/2014, conv. in L.114/2014 ai sensi del quale, nelle more di eventuali visite di revisione, l'invalido conserva i diritti acquisiti, ma non acquisisce automaticamente il diritto alla nuova prestazione, che invece decorre dal mese successivo alla visita di revisione.
Secondo nella fattispecie in esame è quindi irrilevante la circostanza che il messaggio ES CP_1
7328/2014 non preveda la necessità di presentare nuova domanda amministrativa al compimento del
18esimo anno di età, venendo in considerazione la previsione del citato art.25 comma 6 bis, stante la convocazione del ricorrente a visita di revisione, effettuata in data 23.5.2024.
Dalla documentazione in atti risulta che, con lettera 30.8.2023 (doc.4 ric.), ha informato il CP_1 ricorrente che per i minori titolari d'indennità di accompagnamento o di comunicazione, quando compiono 18 anni, senza dover presentare domanda, possono ottenere le stesse prestazioni economiche dei maggiorenni (pensioni di inabilità o di invalidità civile;
pensione per cecità civile o per sordità).
Con missiva del 24.2.2024 (doc. 1 conv.), ha convocato il ricorrente per la visita medica per CP_1
accertamento permanenza requisiti sanitari, art.25 comma 6 bis L. 114/2024 per il giorno 23.5.2024.
Il rilievo di secondo cui l'invito a visita di revisione per il giorno 23.5.2024 non consentirebbe la CP_1
corresponsione della prestazione economica al compimento dei 18 anni di età si pone in contrasto con il contenuto dei messaggi ES in precedenza indicati, emanati alla luce del chiaro disposto dell'art.25 comma 6 che, come si è scritto, in favore, tra gli altri, del minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, stabilisce che sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.
Alla luce della previsione di legge, deve escludersi che l'invito alla visita - successivo al compimento del diciottesimo anno di età per e dopo che l'interessato, ancor prima di compiere i Parte_1 diciotto anni, era stato informato da che i minori titolari d'indennità di accompagnamento o di CP_1
comunicazione, quando compiono 18 anni, possono ottenere le stesse prestazioni economiche del maggiorenne, senza dover presentare domanda – non consenta il riconoscimento della prestazione economica con la decorrenza di cui al citato art. 25 comma 6, e cioè al compimento della maggiore età.
Il rilievo svolto in giudizio da , secondo cui la decorrenza della pensione di inabilità dipende dalla CP_1
data di effettuazione della visita di revisione (23.5.2024) e non già dalla mancata presentazione di nuova domanda amministrativa, peraltro non trova neppure riscontro nella motivazione addotta da nella fase amministrativa per respingere la richiesta di liquidazione degli arretrati (doc. 8 ric.). CP_1
In quell'occasione ha espressamente fatto riferimento alla necessità, per ottenere la decorrenza CP_1
pagina 5 di 9 dalla maggiore età, della presentazione di una nuova domanda. Si legge infatti nella mail CP_1
7.10.2024: Per avere il riconoscimento degli arretrati da 18 anni avreste dovuto presentare una nuova domanda entro sei mesi dalla maggiore età e la posizione di revisione veniva archiviata per lavorare la nuova domanda, che vi dava diritto agli arretrati dal mese successivo 18 anni.
Quindi, da un lato, ha sostenuto che, per ottenere il riconoscimento degli arretrati, il ricorrente CP_1 avrebbe dovuto presentare nuova domanda, così consentendo l'archiviazione della posizione di revisione, senza tuttavia considerare che, ancor prima che il ricorrente diventasse maggiorenne, proprio aveva dato conto che non era necessaria la presentazione di nuova domanda per ottenere le stesse CP_1
prestazioni economiche del maggiorenne.
Dall'altro lato, nella causa, invece, , senza considerare quanto in precedenza comunicato al CP_1
ricorrente, ha sostenuto che la decorrenza della prestazione è ancorata alla data di effettuazione della visita di revisione che, tuttavia, secondo quanto già comunicato dall'ente, avrebbe potuto essere archiviata in caso di presentazione di domanda amministrativa.
Alla luce di tali incongruenze, non pare proprio che possa venire in considerazione l'invocato comma 6 bis dell'art.25 ai sensi del quale nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità,
è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
La disposizione garantisce la conservazione dei diritti acquisiti nelle more della effettuazione delle eventuali visite di revisione, ma, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, viene in rilievo il comma precedente ai sensi del quale, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età, per i minori già titolari dell'indennità di accompagnamento, sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari e senza che siano tenuti a presentare una nuova domanda.
Tale disposizione, letta alla luce della interpretazione che ne ha dato lo stesso con i messaggi CP_1
richiamati, ove viene precisato che le prestazioni spettano al raggiungimento della maggiore età, senza ulteriori accertamenti sanitari, non può che comportare il riconoscimento del diritto in capo al ricorrente ad ottenere la prestazione economica dal mese successivo al compimento della maggiore età
(gennaio 2024).
In giudizio ha poi contestato la domanda del ricorrente per l'ottenimento della pensione di CP_1
inabilità sin dal gennaio 2024, rilevando che la prestazione è subordinata alla sussistenza di requisiti pagina 6 di 9 socio-economici; a tal riguardo ha richiamato il messaggio ES 7382/2014 laddove viene precisato che tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
La parte convenuta ha quindi osservato che, nel caso in esame, non risulta che parte ricorrente abbia tempestivamente inviato il predetto mod. AP70, di modo che non era possibile riconoscere la prestazione con decorrenza dal compimento della maggiore età.
Il rilievo è privo di pregio.
Nella fase amministrativa non ha svolto alcun rilievo sul difetto in capo a del CP_1 Parte_1
requisito socio economico. In particolare, come si legge nel menzionato provvedimento di rigetto
7.10.2024, il diritto all'ottenimento degli arretrati viene disconosciuto – infondatamente, per i rilievi sopra svolti - perché non è stata presentata una nuova domanda che, si legge nel provvedimento, avrebbe consentito la decorrenza della prestazione dalla stessa.
Ebbene, il messaggio ES 7382/2014, alla luce dell'art.25 D.L. 90/2014 conv. in L.114/2014, per i minori titolari d'indennità di accompagnamento precisa, non solo che, con il raggiungimento della maggiore età, non cessa l'erogazione della indennità di accompagnamento, ma anche che è previsto, ai fini che qui rilevano, il diritto alla pensione di inabilità, per l'ottenimento della quale è richiesto l'accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio reddituali previsti per legge e che, a tal fine, tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
Il successivo messaggio ES 1446/2023 ribadisce che le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età riconosciute ai minori percettori di indennità di accompagnamento sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari, di modo che tali soggetti non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare all' il modello AP70 per autocertificare i CP_1
dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età (….) Al richiedente che, in esito alle verifiche effettuate, risulti in possesso dei requisiti socio-economici individuati dalla legge per accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità, verrà pertanto erogata la prestazione economica correlata alla maggiore età senza essere
pagina 7 di 9 sottoposto a nuovo accertamento sanitario.
La circolare contiene l'ulteriore precisazione che ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal citato art.25 comma 6 del decreto legge n.90/2014, i soggetti suindicati sono informati dall'Istituto almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, con l'invito alla trasmissione del modello AP70.
In nessuno dei due messaggi è previsto un termine entro il quale l'interessato deve trasmettere il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio economici previsti dalla normativa vigente.
La prima circolare prevede unicamente che ciò avvenga tempestivamente al raggiungimento del 18° anno di età; il successivo messaggio ribadisce la necessità che sia inviato il modello AP70 e prevede anche che , almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, informi l'interessato circa CP_1
la necessità di trasmettere il modello AP70.
Con la già menzionata comunicazione 30.8.2023, il ricorrente è stato invitato alla trasmissione del modello AP70 e deve ritenersi che, avendo accertato, come risulta dalla comunicazione di CP_1
liquidazione prestazione del 29.8.2024 (doc.7 ric.), la sussistenza dei presupposti per la liquidazione della pensione di inabilità, il ricorrente, al compimento della maggiore età, fosse in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge per ottenere la prestazione liquidatagli.
Quanto precede trova conferma nella circostanza in precedenza evidenziata relativamente alla mancanza di rilievi da parte di in merito all'assenza del requisito socio economico, contestato per CP_1
la prima volta solo in giudizio.
Deve quindi escludersi che l'attribuzione della prestazione con decorrenza 1.6.2024 sia correlata alla sussistenza del requisito socio economico solo a quella data e, pertanto, lo spostamento della decorrenza a un momento successivo al raggiungimento della maggiore età, correlato al verbale sanitario del 23.5.2024, si pone in contrasto con la previsione del più volte citato art.25 comma 6 e con quanto stabilito nei messaggi ES in precedenza esaminati a mente dei quali, in conformità con le previsioni dell'art.25, ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
Per le ragioni sopra esposte va quindi affermato il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della pensione di inabilità civile dal gennaio 2024 al maggio 2024 per la somma di €3.981,52 ritenuta la correttezza del calcolo operato dalla parte ricorrente (importo mensile della pensione liquidato, €735,35
x 5 mesi, oltre 5 ratei di tredicesima pari a €306,27), al cui pagamento deve essere condannato, CP_1
oltre interessi al tasso legale.
Le spese di lite – per le fasi, di studio, introduttiva e decisionale - seguono la soccombenza e sono pagina 8 di 9 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
1) condanna a pagare alla parte ricorrente la pensione d'inabilità civile da gennaio 2024 a CP_1 maggio 2024 per l'importo di €3.981,52, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in CP_1
€1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Brescia, 20 marzo 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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