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29 aprile 2006
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30 luglio 2009
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16 settembre 2010
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Art. 204. (gestioni esistenti) 1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorita' d'ambito.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , l'Autorita' d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.
3. Qualora l'Autorita' d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini cosi' stabiliti, spettano al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.(26)
4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese gia' concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalita' previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.
--------------- AGGIORNAMENTO (26) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti".
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , l'Autorita' d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.
3. Qualora l'Autorita' d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini cosi' stabiliti, spettano al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.(26)
4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese gia' concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalita' previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.
--------------- AGGIORNAMENTO (26) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti".
Commentari • 10
- 1. Ricorso al Prefetto contro una multa: termini per la rispostaAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 maggio 2024 · 0.9913364
Entro quanto tempo deve arrivare l'ordinanza della Prefettura e che succede se non c'è risposta. Hai preso una multa stradale e siccome ritieni che sia palesemente illegittima, hai deciso di fare ricorso al Prefetto. Sai bene che questa strada, oltre ad essere gratuita, non ti impone di partecipare a udienze. Hai anche accettato il rischio di rimettere la decisione a un organo amministrativo, non imparziale come il Giudice di Pace; ma poiché il vizio del verbale era evidente, non hai avuto esitazioni. Ora, poiché sono passati diversi giorni dall'invio del ricorso senza ricevere alcun riscontro, ti chiedi cosa succede in tali ipotesi. In questo articolo vedremo quali sono i termini per la …
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Giurisprudenza • 433
- 1. Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4142Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL T RIBUN AL E DI ROM A -SEZIO NE X II C IV IL E - ***** In funzione di giudice di Appello in composizion e monocrati ca ***** in persona del giudice dott. CA De ST OT ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 55720 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione all'udienza del giorno 12 marzo 2025, vertente TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Tralicci; APPELLANTE E CP_1 in persona del sindaco p.t., con l'avv. Rita Di Meo degli Uffici dell'Avvocatura capitolina; APPELLATA E Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t.; …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- inefficacia cartella di pagamento·
- art. 203 Codice della Strada·
- decadenza dal potere sanzionatorio·
- art. 204 Codice della Strada·
- ricorso amministrativo·
- opposizione all'esecuzione·
- art. 615 c.p.c.·
- onere della prova