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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4766 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giorgio SENSALE - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3890 R.G.A.C. per l'anno 2021, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del
12.06.2025, vertente
TRA
( , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Raffaele Leanza, presso il cui studio in Napoli, via P. Colletta n. 12, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Alfredo Flajani e Giovanni Flajani, presso il cui studio in Napoli, via Giuseppe Martucci n. 47, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E
( ; Controparte_2 C.F._2
Appellato contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
6882/2021, pubblicata in data 26.7.2021.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 12.06.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 1-3.7.2017, Parte_1 evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, e Controparte_2
1 la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, nelle rispettive qualità di proprietario e compagnia assicuratrice del veicolo Mercedes Classe A tg. EB949JE, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare unico ed esclusivo responsabile dell'incidente in premessa descritto il conducente del veicolo investitore tg. EB949JE; b) condannare per l'effetto i convenuti in solido o alternativamente al pagamento in favore dell'istante della somma sopra richiesta, quantificata in € 33.037,43, salvo integrazioni e/o maggiorazioni o riduzioni da precisarsi in corso di causa, ovvero nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia oltre al rimborso di € 122,00 per la spesa sostenuta da parte attrice per la rimozione del veicolo dal luogo del sinistro;
c) il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
d) con vittoria di spese e compensi di procuratore della fase stragiudiziale e del presente giudizio oltre al rimborso ex art. 13 comma 10
L 247/12, I.V.A. e C.P.A. con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore anticipatario, da liquidarsi con le maggiorazioni di legge per assistenza plurima nel caso di costituzione di entrambe le parti intimate per assistenza contro più parti”. A sostegno della pretesa azionata, l'attrice, premesso di essere proprietaria del veicolo AUDI A6 RS6 tg. BMGG656, esponeva che, in data 22.04.2016, alle ore 10:45 circa, la propria autovettura, condotta nell'occasione da , percorreva la Via S. Controparte_3
Nullo in Giugliano in Campania (NA), con direzione Qualiano, allorquando, giunta all'altezza del – località Licola Parte_2
(NA), veniva urtata alla parte laterale sinistra dall'autovettura
Mercedes Classe A tg. EB949JE di colore grigio, di proprietà di e condotta nell'occasione da , assicurata Controparte_2 CP_4 per la RCA con la Controparte_1
L'istante precisava che il conducente della Mercedes, proveniente dall'opposto senso di marcia, svoltava repentinamente verso sinistra in direzione del , senza azionare l'indicatore di direzione e Parte_2 senza concedere la precedenza a destra, così collidendo - con la propria parte anteriore sinistra - la parte laterale sinistra dell'Audi, il cui conducente, nel vano tentativo di evitare l'impatto, sterzava verso destra, urtando con la parte anteriore destra contro un massetto di cemento armato ivi esistente, che delimitava l'ingresso del Pt_2
.
[...]
Evidenziava, infine, che sul posto interveniva una pattuglia della
Polizia Locale, che redigeva il rapporto di incidente prodotto in atti e che, in conseguenza del sinistro, l'Audi riportava ingenti danni, e precisamente danni da urto diretto alla parte laterale sinistra, danni da urto indiretto alla parte anteriore destra, e danni alla parte meccanica, quantificati in complessivi € 33.037,00, tali da non consentire la marcia e da rendere necessario l'intervento del carroattrezzi per la rimozione, per un importo di € 122,00.
2 Radicata la lite, si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
, concludendo per il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 infondata e sfornita di idoneo supporto probatorio, con vittoria delle spese e condanna per lite temeraria.
Eccepiva, in ogni caso, la corresponsabilità del conducente del veicolo attoreo, per aver tenuto un comportamento di guida imprudente, non adeguando la velocità alle circostanze di tempo e luogo.
Benché ritualmente citato, non si costituiva in Controparte_2 giudizio.
Esaurita l'istruttoria, con l'escussione di un teste attoreo e l'espletamento di CTU tecnica (per accertare la compatibilità tra i danni riportati dai veicoli e la dinamica dell'incidente e, in caso positivo, per quantificare i danni subiti dal veicolo dell'attrice), disattesa la richiesta di riconvocazione del CTU a chiarimenti (perché assolutamente superflua), la lite veniva definita con sentenza n.
6882/2021, pubblicata in data 26.07.2021, con cui il tribunale adito, ritenendo non provata la dinamica del sinistro descritta in citazione, rigettava la domanda avanzata da condannandola Parte_1 alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta ed al pagamento delle spese di CTU.
Il giudizio di secondo grado. Contro tale sentenza, notificata il 27.7.2021, con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta in data 21.9.2021, proponeva appello lamentando, con tre connessi motivi di Parte_1 doglianza, l'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito e, conseguentemente, l'erroneo convincimento del Tribunale, poiché asseverativo della infondatezza della domanda perché non provata alla luce delle risultanze istruttorie e, segnatamente, delle dichiarazioni rese dal teste, ritenute difformi rispetto alla dinamica prospettata in citazione, dell'insufficienza del verbale della PG, nonché delle risultanze della CTU tecnica espletata ritenuta decisiva.
Risultanze, queste ultime, a dire dell'appellante acriticamente recepite dal primo giudice, che ometteva di esaminare le obiezioni al riguardo sollevate dall'attrice e dal suo consulente, in tal modo condizionando l'intera ricostruzione probatoria.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata, di dichiarare attendibile il testimone escusso e dichiarare che il sinistro si è effettivamente verificato con le modalità rappresentate con l'atto introduttivo del precedente grado di giudizio e confermate dal testimone, e di accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in prime cure. Con vittoria delle spese del doppio grado, con attribuzione.
In via istruttoria, chiedeva che “previa declaratoria di nullità della CTU espletata in primo grado e/o comunque, della sua inattendibilità ai fini della
3 decisione, ne disponga la rinnovazione, ovvero in via subordinata, disponga che il CTU venga convocato a chiarimenti rispetto ai contenuti delle note critiche allo stesso trasmesse e che in questa sede si intendono per ripetute e trascritte”.
Con comparsa depositata in data 25.1.2022, si costituiva l'
[...]
, chiedendo il rigetto dell'appello, infondato e Controparte_1 pretestuoso, con condanna dell'appellante alle spese del grado.
Benché ritualmente citato, l'appellato non si Controparte_2 costituiva in giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, all'udienza cartolare del
12.6.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi
*****
In rito Premesso che, trovandosi la causa in fase decisoria, deve intendersi superata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348bis
c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, va innanzitutto dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio benché Controparte_2 ritualmente citato (con atto notificato in data 1.10.2021, come da avviso di ricevimento in atti).
Nel merito L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare, senza necessità di disporre l'invocato approfondimento istruttorio.
§. Con tre motivi di doglianza, da trattare unitariamente perché strettamente connessi, l'appellante assume che il primo giudice avrebbe mal valutato le risultanze istruttorie, sì da pervenire all'ingiusto rigetto della pretesa attorea, lamentando in particolare che:
1) il tribunale avrebbe rigettato la domanda attorea per carenza di prova rispetto al verificarsi del fatto storico dell'incidente, ritenendo che la testimonianza di fosse inidonea a fornire la Testimone_1 prova del sinistro, avendo il teste reso dichiarazioni contrastanti rispetto alla dinamica narrata in citazione, affermando l'esistenza di danni alla "parte anteriore sinistra" del veicolo attoreo, laddove nell'atto introduttivo si lamentavano danni alla "parte laterale sinistra".
Deduce che la presunta difformità tra la dichiarazione testimoniale e la dinamica prospettata nell'atto introduttivo sarebbe in ogni caso irrilevante e frutto di un'interpretazione eccessivamente restrittiva da parte del tribunale, evidenziando che la parte laterale di un veicolo è notoriamente suddivisa in più sezioni, e l'indicazione di "parte anteriore laterale sinistra" da parte del teste è pienamente compatibile
4 con "parte laterale sinistra" dell'Audi, soprattutto considerando la lunghezza del veicolo e la prospettiva di osservazione del testimone, che in ogni caso riconosceva i danni riportati dall'Audi nelle foto mostrategli durante la deposizione. Sicché, a dire dell'appellante, proprio tale parziale e irrilevante difformità, è indice della genuinità della deposizione, resa dopo oltre due anni dal verificarsi del sinistro;
2) l'errata valutazione del rapporto di Polizia municipale, dal quale il tribunale avrebbe tratto "ulteriori dubbi" sulla genuinità del sinistro, basandosi sulla differenza di orario (11:30 nel rapporto/10:45 nell'atto di citazione) e sul fatto che i veicoli fossero stati spostati dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento.
Assume, in contrario, che la differenza di orario è un dato irrilevante, verosimilmente un errore di battitura nella stesura del rapporto, vieppiù che l'orario ivi indicato (11:30) non trovava riscontro nelle dichiarazioni delle parti alla P.G., né nella deposizione del teste, e che la circostanza che i veicoli fossero stati spostati - come di prassi accadeva nei sinistri stradali per ragioni di viabilità e sicurezza - non poteva essere interpretata come un elemento idoneo ad inficiare la
"genuinità" del sinistro;
3) l'acritica adesione alle erronee conclusioni della CTU, ritenuta
"decisiva" dal Tribunale, che aveva concluso per l'incompatibilità tra la dinamica esposta e i danni riscontrati, quantificando a zero il valore di questi ultimi, senza minimamente considerare le puntuali censure mosse all'elaborato peritale dall'attrice/odierna appellante e dal suo
CTP, P.I. nuovamente reiterando l'eccezione di Controparte_5 nullità della CTU, formulata in prime cure all'udienza del 17.1.2020, per aver il consulente d'ufficio, ing. dichiarato, nel Persona_1 corso dell'elaborato, di aver fatto ricorso alla propria scienza privata, con riguardo alle caratteristiche della targa del veicolo attoreo, fornendo un parere personale, basato sui propri trascorsi in
Germania.
§. Le censure sono tutte infondate.
Giova innanzitutto riportare i passi contestati della pronuncia gravata, con cui il tribunale così argomentava il rigetto della domanda attorea: <nel merito, la domanda deve essere rigettata per carenza di prova, in ordine al verificarsi del fatto storico dell'incidente, secondo le modalità descritte dall'attrice. infatti, l'escussione teste, è inidonea a fornire prova dell'eventus damni, in quanto ha reso dichiarazioni contrastanti rispetto alla dinamica del sinistro narrata nell'attoreo atto di citazione. Invero, nell'udienza del 17.07.2018 il teste escusso, sig. , Testimone_1
…., che seguiva con la propria auto il veicolo attoreo, affermava “vidi sul lato opposto della carreggiata che svoltò a sinistra repentinamente senza azionare l'indicatore luminoso per entrare nel urtò il lato Parte_2 sinistro anteriore dell'Audi con la sua parte anteriore sinistra e a seguito dell'urto l'Audi sbandò e andò ad urtare contro un cartello pubblicitario che
5 si trovava sopra un massetto di cemento che si trovava all'ingresso del
. Dunque, l'unico testimone affermava che il veicolo attoreo Parte_2 riportava, a causa dell'urto diretto, danni alla parte anteriore sinistra, mentre nell'atto di citazione si lamentavano danni alla parte laterale sinistra. Infine, il testimone non confermava i punti di impatto indicati nell'atto di citazione, ai quali seguivano i danni da urto indiretto. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, tale testimonianza risulta essere inidonea a provare il sinistro, secondo la dinamica narrata in atto di citazione. Inoltre, ulteriori dubbi in ordine alla genuinità del sinistro, sorgono dalla lettura della relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Giugliano in Campania intervenuta sul posto in seguito al verificarsi dell'evento dannoso, nella quale si indicava come ora del verificarsi dell'incidente le
11:30 circa, mentre nell'atto di citazione si indicavano le 10:45 circa. In tale relazione gli agenti intervenuti in un secondo momento, rilevavano che “i veicoli coinvolti erano stati spostati dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento”. Dunque, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, anche il rapporto della Polizia Stradale, risulta essere inidoneo a fornire la prova del sinistro, in quanto gli agenti sono intervenuti sul luogo del sinistro, allorché le auto erano state spostate rispetto alla posizione assunta nell'incidente, sicché non avevano potuto ricostruire la dinamica dello stesso. In ordine alla valutazione degli elementi probatori, ai sensi dell'art. 116 comma 1 c.p.c., questi sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice, salvo la legge non disponga diversamente. Di conseguenza, il giudice ha il compito di valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione. […omissis…] Decisiva, infine, appare la CTU tecnica svolta dal dott. ing. la quale a seguito di una completa ed esaustiva Persona_1 disamina affermava “In merito al quesito posto lo scrivente non ha avuto la possibilità di accertare direttamente i danneggiamenti subiti e prodotti dai veicoli coinvolti ma avendo come riferimento la dinamica indicata e i rilievi fotografici della vettura Audi nonché le risultanze della ricognizione eseguita sul luogo del sinistro ritiene che la dinamica esposta non sia coerente con i danni derivanti dall'urto diretto perché contrariamente a quanto dichiarato i danni indicano una vettura ferma e non in movimento.
In ordine ai danni dell'urto indiretto lo scrivente ritiene che le impronte esistenti non siano compatibili con gli elementi presenti nell'area dell'impatto. Pertanto, alla luce delle risultanze a cui si è pervenuto si ritiene che il valore dei danni lamentati dall'istante sia pari a zero sebbene siano stati considerati in modo superficiale coerenti dal fiduciario della compagnia”. [...]. Tali conclusioni appaiono condivisibili, in quanto fondate su argomentazioni logiche e cognizioni tecnico-scientifiche prive di censura.
All'esito dell'esame delle circostanze di fatto e delle risultanze istruttorie emergenti dall'escussione del teste, nonché delle risultanze in sede di CTU, emerge che parte attrice non ha fornito la prova in ordine al verificarsi del sinistro. La domanda attorea va pertanto rigettata per carenza di prova.>>.
Motivazione che - all'esito del rinnovato esame delle risultanze istruttorie acquisite, da valutarsi non singolarmente, ma nel loro complesso - va qui confermata, dovendosi ribadire che non v'è
6 adeguata prova della dinamica del sinistro descritta in citazione, che, oltre a non trovare integrale riscontro (quanto al punto d'impatto dei veicoli) nella deposizione resa dall'unico teste escusso, non è (né può essere) avallata dal rapporto di incidente in atti (come chiarito dal tribunale già con ordinanza del 23.4.2019, con cui disponeva CTU tecnica sul rilievo “che dal rapporto della Polizia Stradale non si evince alcun accertamento utile, essendo state solo raccolte le dichiarazioni rese dai conducenti”), trattandosi di relazione redatta solo dopo il verificarsi dell'evento, nella quale, peraltro, gli agenti di Polizia intervenuti davano atto che: “Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto. Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti. Le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto” (cfr. pagg.
1-2 del rapporto completo, allegato alla CTU).
A ciò si aggiunga che la dinamica prospettata dall'attrice/odierna appellante risulta oggettivamente contrastata, sotto il profilo tecnico, dalle risultanze dell'espletata CTU, che evidenziava, sulla scorta degli accertamenti eseguiti, come i danni da urto diretto e indiretto, fossero
(i primi) non coerenti e (i secondi) non compatibili con le modalità del sinistro descritte in citazione, così rendendo ancor più fumoso un quadro probatorio già incerto, vieppiù che le conclusioni del CTU, laddove dichiarava che i danni riportati indicano una vettura ferma e non in movimento, appaiono anche coerenti con la circostanza, direttamente accertata dagli agenti di PG, che al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti.
Fermo quanto precede, giova rilevare che è consolidato il principio per cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento
o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 9275/2018, Cass. 5939/2018, Cass.
16056/2016 e Cass. 15927/2016), essendo, infatti, riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. 21187/2019, in motivazione;
nello stesso senso, Cass. 9786/2022, Cass. 2252/2024 e
Cass. 9765/2025), con l'ulteriore precisazione che il giudice di merito ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, di
7 guisa che, con tale adesione, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione della fonte del suo convincimento (Cass. civ., Sez.
2^, 13 settembre 2000, n. 12080), poiché lo stesso giudice "che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario" (Cass. civ., Sez. 3^, 6 ottobre
2005, n. 19475)” (così, in motivazione, Cass. 7266/2015).
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, legittimamente il tribunale recepiva le risultanze della CTU, ritenendole condivisibili, in quanto fondate su argomentazioni logiche e cognizioni tecnico- scientifiche prive di censura, e ciò tanto più ove si consideri che il consulente tecnico d'ufficio nominato in prime cure, ing.
[...]
lungi dal rimanere silente, replicava tecnicamente a tutte le Per_1 obiezioni formulate dall'attrice e dal suo CTP (nondimeno reiterate in appello), confermando, all'esito di approfondito esame, le conclusioni già rassegnate (cfr. pagg. 35-43 dell'elaborato, cui sono allegate, sub
16, le controdeduzioni del CTP attoreo, P.I. Controparte_5 coincidenti con le censure svolte nelle pagg. 11-13 dell'appello), prendendo specifica posizione anche sulla targa del veicolo attoreo, al fine precisando di aver “solo evidenziato una discrepanza tra quanto esposto in atti e quanto rilevato durante i propri trascorsi in Germania
(confermato dal rilievo fornito successivamente con le note)” (cfr. pagg.
12-13 e pagg. 35-36 dell'elaborato).
Esclusa, dunque, in radice qualsivoglia nullità della CTU, nella specie neanche astrattamente ipotizzabile, si rileva altresì che il tribunale, a seguito delle contestazioni svolte all'udienza del 17.1.2020 (cfr. relativo verbale) dalla difesa attorea, che insisteva per la riconvocazione a chiarimenti del consulente d'ufficio, legittimamente rigettava tale richiesta, evidenziando come il CTU avesse risposto in modo preciso ed esauriente sulle osservazioni del CTP, sicché è assolutamente superflua la convocazione dello stesso a chiarimenti, ritenendo pertanto la causa matura per la decisione ed invitando le parti a precisare le conclusioni.
Alcun dubbio, dunque, può seriamente sussistere sulla superfluità del rinnovo dell'indagine peritale e/o della riconvocazione del CTU, invocati anche in appello, avendo il consulente d'ufficio nominato in prime cure già esaustivamente risposto a tutti i rilievi critici formulati dalla difesa della e dal suo CTP;
né alcuna ulteriore Pt_1 posizione al riguardo avrebbe dovuto prendere il tribunale, ove si consideri che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale: “Il
Giudice di merito, quando fa proprie le conclusioni del CTU, che nella relazione ha tenuto conto dei rilievi dei consulenti tecnici di parte, replicando ad essi, esaurisce il proprio obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve
8 necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le conclusioni tratte, senza che possa configurarsi alcun vizio di motivazione” (Cass. 4356/2024, Cass., 33742/2022, Cass. 1815/2015
e, da ultimo, Cass. Cass. 9273/2025).
Restano così superate tutte le obiezioni dell'appellante, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della pronuncia gravata.
Spese Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), tenuto conto della natura della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata.
Nulla va disposto sulle spese del grado nei rapporti con l'appellato contumace.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 3890
R.G.A.C. per l'anno 2021, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6882/2021, pubblicata in data
26.7.2021, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia dell'appellato Controparte_2
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata , delle spese del grado, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 6.10.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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