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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4389 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1419/2020 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 7 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 9 maggio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
c.f. e p.i. , con sede in Roma al Parte_1 P.IVA_1
viale Altiero Spinelli n. 30, aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi, in qualità di mandataria della c.f. , con sede in Conegliano (TV) alla via Parte_2 P.IVA_2
V. Alfieri n. 1, giusta procura speciale del 03.08.2012, a rogito del notaio , Persona_1
rep. n. 211317, racc. n. 6438, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabrizio Carbonetti, c.f. , giusta procura CodiceFiscale_1
generale alle liti, con atto per notaio di Roma del 31.10.2007, rep. n. 151294, Persona_2 racc. n. 33029, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Raffaella Pezzella in
Crispano (NA) alla via Forno n. 20, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Ferrara, c.f. , giusta CodiceFiscale_3 procura a margine dell'atto di opposizione al precetto del 01.02.2016, con domicilio eletto presso il suo studio in Circello (BN) al viale San Vito n. 4, indirizzo di posta elettronica
- 1 - certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATO
NONCHE'
c.f. , con sede legale in Conegliano (TV) alla via V. Alfieri n. Controparte_2 P.IVA_3
1, per il tramite dalla procuratrice speciale c.f. , Controparte_3 P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , con sede Controparte_4
legale in Milano alla piazza Diaz n. 5, in virtù di atto a rogito del notaio Persona_3
del 06.07.2023, rep. n. 313569, fasc. n. 43085, rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Roberto Calabresi, c.f. , ed Elisa Gaboardi, c.f. CodiceFiscale_4 [...]
, soci ed amministratori della “ , c.f. C.F._5 Controparte_5
, giusta procura a rogito del notaio del 25.07.2023, rep. n. 25936, P.IVA_5 Persona_4
racc. n. 19381, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano al Foro Buonaparte n. 20, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_3
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INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 390/2020, resa nel giudizio di primo grado avente n. 525/2016 di R.G., pubblicata il 20 febbraio 2020 e non notificata.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 14 maggio 2020, iscritto a ruolo in data 15 maggio 2020, la ha impugnato la sentenza n. 390/2020, Parte_1
pubblicata il 20 febbraio 2020 e non notificata, con la quale il Tribunale di Benevento ha parzialmente accolto l'opposizione di , dichiarando la nullità e l'inefficacia Controparte_1
del precetto per la somma superiore a quella effettivamente dovuta dall'opponente, pari ad
€ 160.264,28, oltre interessi legali dal 1° aprile 2016 fino all'effettivo soddisfo, compensando per due terzi le spese di giudizio e condannando la banca opposta al pagamento, in favore dell'opponente, del restante terzo delle spese di giudizio, pari ad € 262,00 per esborsi e ad €
4.476,66 per competenze, oltre un terzo delle spese di C.T.U., rimborso spese generali, I.V.A.
e C.P.A., come per legge.
1.1. La banca appellante ha impugnato la sentenza per avere il Tribunale fondato la propria decisione sulle risultanze della C.T.U. che avrebbe accertato la pattuizione di un T.A.E.G.
- 2 - oltre soglia, calcolato con una semplice addizione del tasso moratorio, 6,87%, al T.E.G., ricalcolato nella misura del 3,11%, per un costo complessivo del finanziamento del 9,987%.
Ha protestato che la decisione sarebbe connotata da evidenti errori di impostazione commessi dal C.T.U., il cui accertamento si sarebbe basato sull'errato presupposto di dovere accertare l'usurarietà del contratto confrontandone il T.A.E.G. con il tasso soglia e che il
C.T.U. non avrebbe considerato che il T.A.E.G. ed il T.E.G. non sono due indici intercambiabili.
Ha rilevato che il T.A.E.G. esprime il costo totale del credito, comprensivo degli interessi e degli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito, informando preventivamente il consumatore del costo totale da sostenere per l'operazione di finanziamento che intende sottoscrivere, per consentirgli un raffronto con il costo offerto da un altro intermediario per lo stesso servizio.
Ha precisato che, invece, il T.E.G. non ha alcun ruolo contrattuale, rilevando nei rapporti tra la banca e l'Autorità di vigilanza per le comunicazioni periodiche antiusura, e che serve a determinare l'effettivo costo del contratto da confrontare con tutti i costi rilevati in un dato trimestre per categorie omogenee di finanziamento per consentire al Ministero dell'Economia di rilevarne e pubblicarne la media ai fini antiusurari.
Ha dedotto che nel calcolo del T.A.E.G. sono comprese le imposte e tasse che, invece, sono escluse dal T.E.G. e che, pur volendo accedere alla tesi per la quale gli interessi di mora sono soggetti al rispetto di una soglia antiusura, la verifica degli stessi deve essere condotta in modo autonomo e non con l'inclusione del costo nel T.E.G..
Ha protestato che, per individuare l'incidenza nel T.E.G. della mora, il C.T.U. avrebbe dovuto accertare il flusso finanziario che gli interessi di mora generano congiuntamente a tutte le altre voci;
che i tassi compensativi e moratori prevedono basi di calcolo diverse e che, pertanto, la tesi che pretende di sommarli darebbe luogo ad un tasso di fantasia che non avrebbe nulla a che vedere con il T.E.G..
Ha rilevato che l'addizione proposta dal C.T.U. sarebbe inspiegabile;
che, per calcolare gli interessi di mora, occorre avere conoscenza del fattore tempo che è incerto al momento della stipula;
che la verifica della mora non può essere condotta sommando il tasso moratorio alle altre voci di spesa, poiché due degli elementi per calcolare la mora, ossia il numero di rate ed il numero di giorni, resteranno incerti per l'intera durata del rapporto e che, pertanto, un calcolo reale non sarebbe possibile ex ante.
- 3 - 1.2. Ha chiesto alla Corte, in riforma della sentenza impugnata, il totale rigetto dell'opposizione e dei relativi motivi, che sarebbero, a suo dire, dilatori, infondati, in fatto e diritto, e non provati, con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali, del doppio grado di giudizio.
2. In data 22 settembre 2020, si è costituito , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, per la sua inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza, in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione.
3. Con ordinanza del 13 novembre 2020, depositata in data 19 novembre 2020, ritenuta necessaria, per la decisione della causa, un'ulteriore verifica tecnica per accertare il saldo del rapporto di mutuo, acceso dall'appellato il 16 giugno 2009, sulla scorta dei diversi criteri di calcolo, elaborati, nelle more, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n.
19597/2020, è stata disposta consulenza tecnica d'Ufficio e nominata quale C.T.U. la dott.ssa
. Persona_5
3.1. Con ordinanza del 20 aprile 2021, depositata in pari data, è stato conferito alla predetta l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 13 – 19 novembre 2020.
3.2..In data 29 settembre 2021, il C.T.U. ha depositato il proprio elaborato dal quale risultano,
a pag. 13, 14 e 15, le relative conclusioni.
Le competenze dell'ausiliario della Corte, che ha depositato istanze di liquidazione il 26 novembre 2021 e il 21 novembre 2022, sono state determinate con decreto del 31 maggio
2023.
4. In data 21 novembre 2024, si è costituita, spiegando intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la per il tramite della procuratrice speciale Controparte_2 Controparte_3 evidenziando il proprio interesse al procedimento e a subentrare nell'attività giudiziaria intrapresa dalla cedente per proseguirla, riportandosi Parte_1 agli atti ed alle attività compiute dai propri danti causa, nonché alle domande, eccezioni, istanze e conclusioni della cedente ed alla documentazione da questa depositata.
Ha precisato che la propria costituzione, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., è stata fatta senza l'estromissione della cedente per le domande restitutorie, risarcitorie e di condanna, in relazione alle quali, essendo cessionaria del credito e non del contratto, ha dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e di non accettare alcun contraddittorio, dovendo le stesse essere rivolte solo nei confronti della cedente.
- 4 - 5. Nel grado di appello è stata verificata la disponibilità del fascicolo del primo grado del giudizio e l'avvenuto deposito della consulenza tecnica d'Ufficio disposta dalla Corte.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 7 maggio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
6.1. Con atto di citazione, notificato in data 1° febbraio 2016, ha proposto Controparte_1
opposizione al precetto, notificato dall'odierna appellante, per il complessivo importo di €
188.757,15, in virtù del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo e di erogazione a saldo e quietanza del 16 giugno 2009, a rogito del notaio di Benevento, Persona_6
rep. n. 30984, deducendone la nullità per la mancata indicazione dell'avviso, di cui all'art. 480 c.p.c., di possibile composizione della procedura, introdotto dall'art. 13 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83; l'indeterminatezza e, comunque, l'usurarietà del tasso di interesse, con applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c. e che il T.A.E.G. indicato nel contratto è inferiore a quello effettivo, con la conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT.
Ha, pertanto, chiesto la declaratoria di nullità dell'atto di precetto e, in subordine, la rideterminazione dell'eventuale importo da restituire alla Parte_1
con condanna della stessa al risarcimento dei danni.
[...]
6.2. Si è costituita in giudizio la banca opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, rilevando la sussistenza del proprio diritto di proseguire nell'azione esecutiva, atteso che la maggior parte del credito intimato costituisce capitale erogato e non restituito.
6.3. Espletata la C.T.U. contabile, resi i chiarimenti alla stessa, la causa è stata riservata in decisione.
7. Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale ha riconosciuto parzialmente fondata l'opposizione, accogliendola per quanto di ragione.
7.1. Ha, preliminarmente, rigettato la domanda di nullità del precetto per l'omesso avviso di cui al novellato art. 480 c.p.c., evidenziando che la nullità di un atto non può pronunciarsi quando non è comminata dalla legge, per la tassatività del regime delle nullità ex art. 156
c.p.c., mancando qualsiasi sanzione per l'assenza dell'avvertimento.
- 5 - Ha rilevato che la contestazione, oltre ad essere infondata, non ha prodotto conseguenze pregiudizievoli per l'opponente, in quanto a distanza di anni dalla notifica del precetto, perfezionatasi il 15 gennaio 2016, e dell'atto di citazione in opposizione al precetto, avvenuta in data 1° febbraio 2016, l'opponente non ha avviato alcuna procedura di cui al citato avviso, né ha dimostrato che la mancata indicazione dell'avviso abbia determinato effetti espropriativi, invece, evitabili.
7.2. Il Tribunale ha evidenziato come l'opponente non abbia contestato il suo inadempimento relativamente alla restituzione del capitale scaduto, non restituito, e di quello a scadere, data la decadenza dal beneficio del termine intimata con il precetto, e che l'accoglimento dell'opposizione incide solo sul quantum dovuto dal mutuatario e non sull'an, non venendo meno il diritto della banca opposta a proseguire nell'azione esecutiva per il recupero del capitale mutuato.
Ha precisato che il C.T.U. contabile, dott. , nella sua relazione, ha Persona_7
correttamente evidenziato che il tasso di mora, previsto dall'art. 4 del contratto di mutuo, è fissato in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà per le operazioni appartenenti alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria” ex legge n.
108/1996, attualmente pari al 6,87% annuo, per cui, aggiungendo a tale tasso, tutti gli oneri incidenti sul T.A.E.G., ossia tutti i costi connessi all'erogazione del credito, escluse le tasse e le imposte, il superamento del tasso soglia usurario è originario e testualmente attestato nel contratto.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, per la verifica dell'usurarietà di un mutuo occorre tenere conto degli interessi moratori, previsti nel contratto, al momento della stipula, indipendentemente dal fatto che si verifichi in concreto un ritardo nel pagamento delle rate e a prescindere dal fatto che siano stati effettivamente richiesti, contabilizzati o riscossi gli interessi moratori.
Ha ritenuto indubbia l'applicazione dell'art. 1815, 2° co. c.c., riguardo alla nullità della clausola di interessi usurari ed alla conseguente non debenza degli interessi corrispettivi e moratori, per la funzione preventiva e punitiva di tale norma che esclude che, in caso di usurarietà, possa ipotizzarsi la riduzione degli interessi dovuti entro il limite degli interessi legali o la riduzione entro il limite del tasso soglia usuraria.
Il Tribunale ha, quindi, condiviso le conclusioni numeriche del C.T.U. che, Per_7
applicando l'art. 1815, 2° co., c.c., ha conteggiato in € 160.264,28 il capitale residuo ancora
- 6 - dovuto alla banca alla data del 31 marzo 2016, rilevando che tale importo è stato determinato partendo dal capitale residuo alla data del 31 marzo 2016, pari ad € 168.802,33, maggiorato delle quote di capitale sulle rate scadute e non pagate per € 16.105,81, detratte le quote di interessi ricomprese nelle rate pagate fino al 30 settembre 2014, pari ad € 24.643,86, ed interessi legali calcolati fino al 20 aprile 2016, pari ad € 1.417,31.
Ha, pertanto, precisato di dovere dichiarare nullo ed inefficace il precetto per la somma superiore ad € 160.264,28, dovuti dall'opponente a titolo di restituzione della sorta capitale, oltre interessi legali dal 1° aprile 2016 fino all'effettivo soddisfo.
8. L'atto di appello è stato notificato in data 14 maggio 2020 all'appellato , Controparte_1
all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore: Avvocato Antonio Ferrara.
Parte appellata è stata convenuta dinanzi alla Corte territoriale per il giorno 12 ottobre 2020.
Il giudizio d'appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 15 maggio 2020.
È dimostrata dunque la tempestività dell'appello, proposto rispettando il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 20 febbraio 2020, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co. 17, legge n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno
2016.
9. L'appello è anche ammissibile perché formulato rispettando l'art. 342 c.p.c..
In esso è intervenuta per il tramite dalla procuratrice speciale Controparte_2
cessionaria in blocco di crediti da Controparte_3 Parte_1
, ai sensi degli artt. 4, 7 co. 1° lett. b), 7 co. 2° bis e 7.1. co. 1° e 6° della legge n. 130 del
[...]
30 aprile 1999, dell'art. 58 T.U.B. e dell'art. 1260 c.c..
L'avviso di cessione è stato, come dimostrano gli atti prodotti telematicamente il 21 novembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna, Parte Seconda
n. 117 del 5 ottobre 2024, allegata in atti senza che il documento possa cadere nella scure dell'art. 345 c.p.c. stante la sua sopravvenienza in corso di causa. Ivi è scritto che “La società
(di seguito, la “Cessionaria”) ... in virtù di un contratto di cessione di crediti Controparte_2 pecuniari (il “Contratto di Cessione”) stipulato in data 26 settembre 2024, ha acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, con efficacia economica e giuridica decorrente dalla predetta data, da Parte_1
... (il “Cedente”), crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
- 7 - danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da mutui fondiari, conti correnti, prestiti personali, carte di credito, credito ordinario, finanziamenti industriali, tipo sospeso (ecc.), originariamente stipulati tra il Cedente e il Cedente (i “Debitori Ceduti”) nel periodo compreso tra il 1975 e il 2023, e classificati come “crediti deteriorati” nell'accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla CA
d'AL (cfr., in particolare, Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – “Matrice dei Conti” e Circolare n.
139 dell'11 febbraio 1991 – “Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”, entrambe come successivamente modificate e integrate) (i “Crediti”). Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130, tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai Crediti, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno originati”, con l'ulteriore precisazione che “Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, la Cessionaria renderà disponibili sul sito internet www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione o successiva cessione a terzi, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cedente e la conferma della avvenuta cessione ai Debitori Ceduti che ne dovesse fare richiesta”.
La ha confermato l'avvenuta cessione del credito quando, richiamato il contratto CP_6 sottoscritto, ha specificato che i crediti vantati nei confronti di 303965041 - Controparte_1
(324210) sono rientrati nella cessione di crediti pro soluto perfezionata in data 26 settembre
2024 in favore di Controparte_2
Si tratta di fattispecie cui si addice la giurisprudenza di legittimità citata dalla difesa dell'intervenuta in tema di onere della prova delle cessioni (da ultimo Cassazione civile sez.
I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cassazione civile sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3404; Cassazione civile sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Il costante indirizzo nomofilattico è nel senso di ritenere che in tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non sia sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta, come di solito accade, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La Suprema Corte ha invero richiamato i giudici di merito cui è prospettata la questione a compiere un accertamento complessivo delle risultanze di fatto.
Nondimeno non si è mai negato che la citata notificazione riveste valore altamente indiziario, specialmente allorquando essa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente.
- 8 - Di vera e propria prova, invece, può parlarsi quando, come nella specie, nel giudizio siano contestualmente presenti cedente e cessionario, com'è accaduto in questa lite, ove le diverse società (l'appellante e quella di cartolarizzazione) si sono avvicendate nel giudizio in ragione dell'intervento non espromissorio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., senza che mai la società cessionaria sia stata smentita nelle sue affermazioni da quella cedente che neanche si è mai opposta alle ragioni della cessionaria, per altro solo ad adiuvandum.
Il principio da applicare, in ogni caso, è quello secondo cui ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea in sé la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., trattandosi di una mera dichiarazione della parte interessata.
L'inclusione del debito in parola individuato per tipologia di operazione, oltre ad essere condivisa da cedente e cessionaria nel corso del giudizio cui partecipano entrambe, è stata notiziata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dalla comunicazione documentata con le repliche denominata “dichiarazione di cessione”.
Non volendo ritenere tempestiva quest'ultima, è noto che se la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale non assolve alla prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto, essa vale sicuramente a esonerare la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto (Cassazione civile sez. III, ordinanza n. 22151 del 5 settembre 2019;
Cassazione civile sez. I, sentenza n. 5997 del 17 marzo 2006).
Tanto detto, alquanto generica è l'obiezione dell'opponente odierno appellato quanto al fatto che nella vicenda traslativa non sarebbe esistente la prova dell'inclusione del suo debito. Esso cade sia per tipologia, sia per epoca di sottoscrizione, nel novero di quelli oggetto delle operazioni di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
Sul punto preme ricordare che quando non sia contestata, o, come nella specie, sia addirittura dimostrata l'esistenza del contratto di cessione in sé, per provare l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari è sufficiente l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale (Cassazione civile sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cassazione civile sez. III, ordinanza n. 9412 del 5 aprile 2023).
- 9 - In ogni caso, l'intervento della prefata società non ha estromesso dal giudizio la ceduta la quale, autrice del precetto opposto, ha interesse residuo a sostenere le ragioni della sua impugnazione, per cui l'intervento della cessionaria ha effetti limitati all'opponibilità della pronuncia.
È dunque possibile accedere al merito.
10. Con il primo motivo di impugnazione, la banca appellante ha censurato la sentenza gravata per l'insufficiente, errata e contraddittoria motivazione posta a fondamento dell'accertamento della pattuizione di un T.A.E.G. usuraio.
Relativamente alle principali pattuizioni economiche del contratto, ha rilevato: che il tasso corrispettivo è stato pattuito nella misura del 2,73% annuo;
che, alla data di stipula del contratto, il tasso soglia per i contratti di mutuo a tasso variabile era pari al 6,87%; che il tasso di mora era stato, invece, determinato in misura variabile e stabilito trimestralmente, in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria”, rilevato trimestralmente ex art. 2, 1° co., legge n. 108/1996.
Ha dedotto che, quindi, il tasso di mora sarebbe stato pattuito in misura coincidente con il tasso soglia e che, pertanto, non può essere applicato in misura superiore.
Ha evidenziato che la previsione di un tasso di mora non costituisce una remunerazione a carico della parte mutuataria nel normale svolgimento del rapporto, ma una predeterminazione della penale per inadempimento e che, pertanto, sarebbe impossibile procedere alla sua inclusione nel calcolo del T.E.G..
Ha dedotto che il giudice di primo grado, sostenendo che la rilevazione del tasso di mora separatamente dalle altre voci creerebbe una disomogeneità tra i criteri di determinazione ministeriale del tasso effettivo globale medio, rilevante per l'individuazione del tasso soglia usurario, ed i criteri indicati dalla L. n. 108/1996 per la determinazione del tasso effettivo globale medio dei singoli contratti di mutuo, senza tenere conto del fatto che l'art. 2, 1° co.,
L. n. 108/1996 stabilisce che la rilevazione dei tassi medi deve avvenire per le operazioni della stessa natura, avrebbe contestato scelte del Ministero dell'Economia e di CA d'AL.
Ha rilevato che gli interessi moratori non possono qualificarsi una operazione, essendo applicabili a qualsiasi tipo di contratto, per cui sarebbe normale che il decreto ministeriale non includa la misura media degli interessi convenzionali di mora, avendo la legge ritenuto
- 10 - di imporre al Ministro del Tesoro la rilevazione dei tassi di interesse omogenei per tipo di contratto, e non dei tassi di interesse omogenei per titolo giuridico.
Ha precisato che Tribunale, proprio per scongiurare il rischio di disomogeneità, stigmatizzato nelle censure mosse all'operato del Ministero dell'Economia e di CA
d'AL, avrebbe dovuto apportare quel correttivo ritenuto indispensabile per rispettare la prescrizione normativa anche nel calcolo del T.E.G.M..
Ha rilevato che, non potendo il potere regolamentare del Ministero dell'Economia e di
CA d'AL derogare alle prescrizioni di legge, il Tribunale avrebbe dovuto ordinare al
C.T.U. di maggiorare il tasso medio per la categoria di riferimento, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, del tasso medio moratorio, proprio per rendere conformi entrambi i parametri alle norme di legge, così come interpretate.
Ha protestato che il primo giudice non ha tenuto conto dell'orientamento della Suprema
Corte che, da tempo, ha preso posizione sul principio dell'erroneità della sommatoria di costi aventi natura e scopi diversi.
In particolare, ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 26286/2019 dalla quale si rileva: che gli interessi di mora hanno funzione diversa da quelli corrispettivi, integrando i primi un risarcimento del danno ed i secondi la remunerazione che il cliente riconosce alla banca per la messa a disposizione del denaro;
che gli interessi di mora non sono una componente del costo effettivo del credito e non concorrono alla rilevazione del tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.), come risulta dalle istruzioni della CA d'AL, e che il iene calcolato solo sugli interessi corrispettivi, mai su quelli moratori. Pt_3
Ha dedotto che le modalità di verifica del tasso di mora del contratto di mutuo sarebbero totalmente diverse da quelle proposte dalla controparte e adottate dal C.T.U. e che nel caso in cui si riscontrasse un superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora non ne deriverebbe l'automatica nullità delle pattuizioni ex art. 1815 c.c., dovendo essere prima verificato se la percentuale di sforamento sia assorbita dall'eventuale margine che esiste tra il T.E.G. del contratto ed il tasso soglia di riferimento.
Ha evidenziato che nemmeno nell'ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni
Unite si fa riferimento ad un'inclusione del tasso di mora nel calcolo del T.E.G. e che, pertanto, tale ipotesi sarebbe infondata.
Ha rilevato che gli evidenti errori di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento inficerebbero la sentenza gravata, invocandone la riforma.
- 11 - 10.1. Il motivo è fondato.
Con ordinanza del 13 novembre 2020 la Corte di Appello di Napoli, per dare compiuta risposta ai dubbi e alle questioni prospettate con l'appello alla sentenza del Tribunale di
Benevento che, sulla base di una consulenza svolta in primo grado, ha ritenuto usurario il tasso di mora previsto all'art. 4 del contratto di mutuo inter partes ed erogato il 16 giungo
2009, fissato ”in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà per le operazioni appartenenti alla categoria mutui con garanzia ipotecaria” ex L. 1996 n. 108
“attualmente pari al 6,87% annuo”, ivi considerando “tutti gli oneri che vanno ad incidere sul
T.A.E.G. (i costi connessi all'erogazione del credito, escluse solo imposte e tasse” e che ha dichiarato la nullità e l'inefficacia del precetto opposto per la somma superiore a € 160.264,28 dovuti dall'opponente a titolo di restituzione della sorta capitale, oltre interessi legali dal 1° aprile
2016 fino all'effettivo soddisfo, ha disposto una nuova consulenza.
L'incarico è stato affidato alla dott.ssa cui la curia ha Persona_5
domandato di accertare la ricorrenza della lamentata usurarietà dei tassi applicati al rapporto, escludendo ed alternativamente includendo la sommatoria degli interessi di mora;
di verificare il T.E.G. del rapporto in esame con esclusione degli interessi di mora, dell'indennità di estinzione anticipata e delle imposte e tasse, come da Istruzioni della CA
d'AL; di verificare l'eventuale usurarietà del tasso di mora – singolarmente considerato – confrontandolo anche con la soglia di legge maggiorata del 2,1% (ossia T.E.G.M. + 2,1%
*1,5).
Al suo ausiliare la Corte ha chiesto di verificare, sulla base delle doglianze dell'appellante, la correttezza o meno della soluzione del suo predecessore – condivisa dal Tribunale – il quale, al fine di stabilire l'usurarietà del tasso di interesse moratorio, sommando i valori del
T.A.E.G. (ricalcolato al 3,117%) a quelli del tasso di mora (6,87%), pari a complessivi 9,987%,
l'ha ritenuto superiore al limite di legge (tasso soglia pari a 6,87%), con azzeramento delle quote interessi già corrisposte.
10.2. La nuova verifica tecnica diretta ad accertare il saldo del rapporto di mutuo acceso dall'appellato in data 16 giugno 2009 si è resa necessaria in ragione dei diversi criteri di calcolo nelle more elaborati dalla Corte di Cassazione con la pronuncia resa a Sezioni Unite
n. 19597 del 18 settembre 2020 che ha chiarito come la disciplina anti-usura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, affinché il debitore abbia più compiuta tutela.
- 12 - Nel dirimere un contrasto esistente anche in seno alla Cassazione, è stata distinta la diversa ratio degli interessi moratori e di quelli corrispettivi e, per quanto anche quest'ultimi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, solo i primi incorporano, secondo le parole scritte in sentenza, l'incertus an e l'incertus quando del pagamento –
“trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto”. Vero è che ogni costo deve soggiacere ai limiti antiusura, ma nei casi in cui non si discorra di usurarietà, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute per intero, con gli interessi corrispettivi in esse già inglobati ed effetto anatocistico, secondo la normativa tempo per tempo vigente.
I supremi giudici, consapevoli dell'ampia produzione a livello comunitario, con riferimento a quanto interessa l'odierno giudizio hanno anche indagato il “principio di simmetria”, ossia la possibilità o meno di confrontare il tasso moratorio contrattuale con quello soglia, determinato sulla base del T.E.G.M. trimestrale rilevato senza tener conto degli interessi di ritardato pagamento.
In continuità con quanto già espresso a Sezioni Unite con la sentenza n. 16303/2018 che ha riguardato la rilevanza della C.M.S. negli accertamenti usurari aventi ad oggetto i rapporti bancari di conto corrente e di affidamento, la pronuncia in esame ha stabilito che, nelle verifiche di legittimità usuraria del tasso di mora dei mutui, detto tasso debba essere confrontato con la soglia di legge incrementata della maggiorazione media rilevata dalla
CA d'AL per gli interessi di mora. Nell'affrontare la connessa questione delle conseguenze giuridiche dell'eventuale accertamento di usurarietà del tasso di mora di un rapporto di mutuo, le Sezioni Unite hanno stabilito che, nell'ipotesi di usurarietà del tasso di mora contrattuale, gli interessi da ritardato pagamento sono comunque dovuti e vanno calcolati, ai sensi dell'art. 1224 co. 1° c.c., al tasso corrispettivo legittimamente convenuto in contratto.
In altre parole, ove il tasso corrispettivo sia lecito e soltanto quello moratorio risulti affetto da usura, gli interessi a tale titolo vanno ugualmente applicati ma ricondotti al tasso corrispettivo lecitamente pattuito. Inoltre, ferma l'illegittimità della pattuizione contrattuale contra legem, la suddetta riconduzione al tasso corrispettivo opera, secondo le Sezioni Unite, solo se risulta usurario l'interesse moratorio effettivamente applicato e richiesto dal mutuante.
- 13 - 10.3. Tanto premesso, il consulente ha potuto esaminare il contratto di mutuo di € 225.000,00 rogato con atto per notar , stipulato in Benevento il 16 giugno 2009, rep. 30984, racc. Per_6
10723, prendendo visione, per quanto interessa l'odierna lite, dell'allegato capitolato e del documento di sintesi.
Abiurata la possibilità di sommare voci eterogenee, restituendo la verifica degli interessi di mora alla legge n. 108 citata, essi sono stati quindi espunti dal calcolo del T.E..G., in applicazione dei principi di diritto licenziati dalla Corte per cui “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” e
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché «fuori mercato», donde la formula: «T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto»”.
Tra le condizioni negoziali la dott.ssa ha evidenziato come il tasso di interesse Persona_5 di ammortamento sia stato determinato dalla somma di una quota fissa pari all'1,80% annui
(spread banca) e una quota variabile, costituita dal parametro Euribor 1M rilevato, per valuta, il primo giorno del mese antecedente la decorrenza della rata ovvero, se detto giorno fosse non lavorativo, il giorno feriale antecedente più prossimo (valore Euribor alla stipula
– rilevato, per valuta, il primo giorno del mese precedente – pari allo 0,973% nominale annuo). Considerati gli interessi calcolati sulla base di un anno di 360 giorni e dell'effettivo numero di giorni trascorsi, il rimborso è stato previsto mediante rate mensili posticipate – di capitale ed interessi – scadenti l'ultimo giorno del mese ed ammontanti a € 1.040,60 per il primo periodo di 5 anni, dalla scadenza del 31 agosto 2009 a quella del 31 luglio 2014; €
1.149,86 per il secondo periodo di 5 anni, dalla scadenza del 31 agosto 2014 a quella del 31 luglio 2019; € 1.270,60 per il terzo periodo di 5 anni, dalla scadenza del 31 agosto 2019 a quella del 31 luglio 2024; € 1.404,01 per il quarto periodo di 5 anni, dalla scadenza del 31 agosto 2024 a quella del 31 luglio 2029; € 1.551,43 per il quinto periodo (di durata variabile), dalla scadenza del 31 agosto 2029 fino alla scadenza della durata massima prevista di 30
- 14 - anni (e, dunque, fino al massimo alla scadenza rateale del 31 luglio 2039, data oltre la quale in caso di debito restitutorio a titolo di interessi sarebbe dovuto l'intero oltre la rata).
L'ammortamento contrattuale è stato stabilito decorrente dal 1° agosto 2009 con la durata effettiva in funzione dell'incidenza delle quote capitali di rimborso, determinate per differenza tra il totale di ciascuna rata periodale suindicata e la quota interessi, calcolata in base al tasso contrattuale variabile, fino alla scadenza massima al 31 luglio 2039. Il tasso di interesse di preammortamento è stato indicato in misura di 0,29166665% mensile e il tasso di mora stabilito trimestralmente in misura pari al tasso soglia di legge pro tempore vigente per la categoria creditizia “mutui con garanzia ipotecaria”, pari alla stipula al 6,87% annuo.
Altre previsioni hanno riguardato il premio di assicurazione, le imposte e i compensi per l'istruttoria, la commissione di incasso e l'indicatore sintetico di costo, posto pari al 2,93%.
Ebbene, già dal precedente elaborato peritale era emersa la legittimità del T.E.G. – e, dunque, del tasso corrispettivo – contrattuale, mentre era stata accertata l'usurarietà del tasso composito contrattuale, ottenuto per sommatoria tra T.A.E.G. (rectius del T.E.G.) e tasso di mora, confrontato con la soglia di legge senza includervi la maggiorazione media rilevata dalla CA d'AL per gli interessi di mora;
in ragione di ciò il Tribunale ha azzerato tutti gli interessi del mutuo, sia corrispettivi che moratori.
Nella nuova valutazione del contratto il C.T.U., dopo avere chiarito che è pleonastica la verifica – dall'esito comunque positivo, non essendo stato accertato alcuno sforamento usurario - della conformità del tasso di mora convenuto nel contratto entro la soglia di legge pro tempore vigente per la categoria creditizia “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, incrementata della maggiorazione media rilevata dalla CA d'AL per gli interessi di mora, ha concretamente elaborato il mutuo e il suo sviluppo. All'esito delle corrette e condivisibili considerazioni che si leggono nelle pagine da 9 a seguire della relazione, tenendo conto dei principi stabiliti dalle SS.UU. con la sentenza n. 19597/2020, non è emerso nessun profilo di illegittimità usuraria né del tasso corrispettivo, né del tasso di mora e neppure del tasso composito – ottenuto per sommatoria tra T.E.G. e tasso di mora
– convenuti nel contratto di mutuo stipulato dalle parti in data 16 giugno 2009.
Il consulente, per accertare il saldo del mutuo tra le parti, ha in primo luogo supposte regolarmente rimborsate, per deduzione dalle rate impagate indicate dal precetto (così quelle dal 31 ottobre 2014 al 30 settembre 2015), le rate di ammortamento contrattuali dalla n.1 (scadente il 31 agosto 2009) alla n. 62 (scadente il 30 settembre 2014); quindi ha
- 15 - determinato la quota capitale delle 62 rate regolarmente versate dal mutuatario nonché quella delle 12 rate scadute ed impagate dal 31 ottobre 2014 al 30 maggio 2015 indicate nel precetto (€ 1.040,60 dalla n.1 alla n. 60 e € 1.149,86 dalla n. 61 alla n. 74) e gli interessi di ciascuna rata, calcolati in base al tasso variabile contrattuale (1,80% + Euribor 1M rilevato, per valuta, il primo giorno del mese antecedente la decorrenza della rata ovvero, se detto giorno fosse non lavorativo, il giorno feriale antecedente più prossimo); infine ha calcolato, al tasso di mora contrattuale (pari al tasso soglia di legge pro tempore vigente per la categoria creditizia “mutui con garanzia ipotecaria”), gli interessi moratori sulle rate scadute al 30 settembre 2015 – pari alla rata contrattuale di € 1.149,86 maggiorata del premio di assicurazione (€ 4,05), delle spese di spedizione avviso di pagamento (€ 2,58) e della commissione di incasso (€ 5,00) – nonché quelli per il medesimo titolo dal 30 settembre 2015 al 30 ottobre 2015, riportando il tutto nella tabella allegata sub 5 alla sua relazione.
Dall'analisi così svolta ha appurato, senza che sia stata mossa alcuna valida obiezione al calcolo e al criterio posto a suo fondamento, coerente con i postulati giurisprudenziali e rispettoso dei quesiti proposti, che l'importo delle rate scadute dal 31 ottobre 2014 al 30 settembre 2015, oltre interessi di mora al tasso contrattuale, dalle rispettive scadenze fino al
30 settembre 2015, ammonta complessivamente ad € 14.454,84, di cui € 13.937,88 a titolo di rate scadute e € 516,96 a titolo di interessi di mora, laddove la somma precettata per rate scadute è invece pari ad € 14.690,44 (con una lieve differenza in aumento), senza che nel precetto siano in realtà menzionati gli interessi moratori su dette rate;
che il capitale residuo al 30 settembre 2015 ammonta ad € 174.835,18, laddove la somma richiesta per il medesimo titolo nell'atto di precetto è invece pari ad € 173.941,28 (con una differenza al ribasso) che costituisce il residuo mutuo alla data del 31 ottobre 2015 (e non del 30 settembre 2015); che gli interessi di mora sulle rate scadute dal 30 settembre 2015 al 30 ottobre 2015, complessivamente pari a € 13.937,88, ammontano a € 88,35 anziché a € 125,43, richiesti invece nel precetto, ove tuttavia non sono specificate né le somme su cui detti interessi sono stati conteggiati né la decorrenza di computo né il tasso.
Pertanto, il saldo del rapporto del mutuo alla data del 30 ottobre 2015, rideterminato in base alle condizioni convenute tra le parti nel contratto tra loro intervenuto ammonta complessivamente a € 189.378,38, di cui € 13.937,88 a titolo di rate scadute dal 31 ottobre
2014 al 30 settembre 2015; € 516,96 a titolo di interessi di mora sulle rate scadute, dalle rispettive scadenze fino al 30 settembre 2015; € 174.835,18 a titolo di capitale residuo mutuo
- 16 - al 30 settembre 2015; € 88,35 a titolo di interessi di mora sulle rate scadute dal 30 settembre
2015 al 30 ottobre 2015.
Si tratta di somma addirittura superiore a quella precettata per cui tutte le rimostranze del vanno respinte, anche senza considerare l'ulteriore somma di € 1.108,29 a titolo di CP_1
interessi di mora sul capitale residuo mutuo dal 30 settembre 2015 al 30 ottobre 2015 oggetto dell'integrazione di consulenza a seguito delle osservazioni del consulente di parte della
CA.
Ne consegue, con l'accoglimento dell'appello, il rigetto dell'opposizione al tempo proposta.
11. Con il secondo motivo di gravame, la banca appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto sulle spese di lite, deducendo che la riforma della sentenza di primo grado dovrà comportare la revisione anche della statuizione sulle spese di lite e di C.T.U., poste per un terzo a suo carico e per il resto compensate tra le parti, venendo meno la propria soccombenza.
11.1. Il motivo è assorbito.
Data la riforma della sentenza impugnata va fatta applicazione della regola generale secondo la quale, in caso di modifica anche parziale della decisione gravata, debba procedersi ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (ex multis Cassazione civile, 1° giugno 2016, n. 11423; Cassazione civile, 18 marzo 2014, n. 6259).
Le spese dunque vanno poste a carico integrale dell'opponente e la liquidazione è effettuata in base al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 atteso il principio per cui i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass.
19989/2021).
Esse sono dovute alla parte appellante per entrambi i gradi del giudizio mentre quanto all'intervenuta possono compensarsi stante la posizione assunta con l'intervento e la fase del giudizio in cui esso è stato spiegato.
Sul soccombente devono gravare i costi della duplice consulenza tecnica per gli importi liquidati nei decreti rispettivamente del Tribunale e della Corte.
P.Q.M.
- 17 - la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando tra le parti indicate, così provvede:
⎯ in accoglimento dell'appello proposto dalla in Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 390/2020, resa nel giudizio di primo grado avente n. 525/2016 di R.G., pubblicata il 20 febbraio 2020 e non notificata, rigetta l'opposizione al precetto proposta da;
Controparte_1
⎯ condanna alle spese del doppio grado di giudizio in favore della Controparte_1 [...]
che liquida in € 13.428,00 per compensi del primo grado ed Parte_1 in € 1.138,50 per spese ed € 14.317,00 per compensi del grado d'appello, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
⎯ compensa tra le restanti parti le spese del grado;
⎯ pone definitivamente a carico di i costi delle consulenze tecniche svolte Controparte_1
nel primo e nel secondo grado del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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