CASS
Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2024, n. 5698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5698 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 33409/2018 R.G. proposto da: MA NI IC, IS RC, quali eredi di IS ERNESTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CORDIS 87, presso lo studio dell’avvocato IELO ANTONIO ([...]), rappresentati e difesi dall'avvocato MP NC ([...]); -ricorrenti- contro DI PRIMA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato RUGGERI NICOLA ([...]), rappresentata e difesa dall'avvocato IN FR ([...]); -controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 5698 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA AR Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 04/03/2024 2 di 8 nonchè contro IS IA OB, IS AR UN -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA n. 565/2018, depositata il 18/09/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/09/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto di rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2008 AZ Di MA conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Caltanissetta, NE, RO e MA UN SA, in qualità di figli ed eredi di IN SA. Parte attrice deduceva di avere acquistato nel 1989 da IN SA un immobile sito in Caltanissetta;
che al momento dell’acquisto il venditore aveva dichiarato che l’immobile era stato realizzato in maniera regolare e aveva esibito una copia del certificato di conformità; che invece nel 1997 aveva appreso, da una ordinanza di demolizione, il carattere abusivo dell’immobile; che aveva proceduto in sanatoria, con un esborso pari a euro 38.905; che il venditore era deceduto il 3 aprile 2007. L’attrice chiedeva quindi che fosse dichiarata la nullità dell’atto di compravendita dell’immobile e che i convenuti fossero condannati a rimborsare la somma spesa per la sanatoria. I convenuti si costituivano, in particolare eccependo l’impossibilità di dichiarare la nullità dell’atto di compravendita, stante l’intervenuta sanatoria. In sede di prima udienza e con la memoria ex art. 183 c.p.c., l’attrice modificava la domanda, abbandonando la richiesta di dichiarazione della nullità del contratto e insistendo per il rimborso delle spese. 3 di 8 Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 389/2011, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di RO SA per avere rinunciato all’eredità e rigettava nel merito la domanda dell’attrice. 2. La sentenza era impugnata da Di MA. La Corte d’appello di Caltanissetta accoglieva l’appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava NE e MA UN SA al pagamento in favore dell’appellante di euro 38.905. 3. Deceduto NE SA, ricorrono per cassazione i suoi eredi, MI NI AN, CO SA e IN CA SA. 4. Resiste con controricorso AZ di MA, che innanzitutto eccepisce la mancata trascrizione della procura conferita dai ricorrenti nella copia del ricorso a lei notificato e ancora che i ricorrenti hanno dichiarato di essere gli eredi di NE SA, ma non hanno dato prova né nell’avvenuto decesso del medesimo, né della loro qualità di eredi. Le eccezioni non possono essere accolte. Quanto alla prova dell’avvenuto decesso di NE SA e della loro qualità di eredi, i ricorrenti hanno dimostrato con successivo deposito il decesso del de cuius e la loro qualità di eredi. Quanto invece alla mancanza della procura nella copia notificata alla controricorrente, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, “qualora l'originale dell'atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell'autenticazione nella copia notificata non determinano l'invalidità del ricorso, purché la copia stessa contenga elementi, quali l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita a istanza del difensore del ricorrente, idonei a evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di 4 di 8 mandato speciale” (così Cass. n. 1981/2018, v. anche Cass. n. 17963/2019). Tali elementi sono presenti nel caso in esame, ove (v. la copia notificata del ricorso depositata dai ricorrenti) nella premessa dell’atto vi è il riferimento alla procura conferita al difensore e l’ufficiale giudiziario ha dichiarato di effettuare la notifica su istanza del medesimo. 5. Gli intimati GI RO e MA UN SA non hanno proposto difese. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in sei motivi. 1. I primi due motivi sono strettamente connessi e rispettivamente denunciano: a) il primo “violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 163 e 164, 331 e 348 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza d’appello per nullità della notificazione dell’atto di appello”; b) il secondo “violazione e falsa applicazione degli artt. 752, 754 e 1314 c.c., 101 e 102 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per disintegrità del contraddittorio rispetto alla responsabilità degli eredi per i debiti ereditari”. Con i due motivi i ricorrenti, precisato che controparte non aveva impugnato il capo della sentenza con cui si dichiarava la mancanza di legittimazione passiva di GI RO SA per avere lo stesso rinunciato all’eredità, così che si è formato al riguardo il giudicato, lamentano che l’atto d’appello sia stato notificato alle parti originarie presso i rispettivi difensori, senza chiamare in giudizio i figli del rinunciatario, succeduti per rappresentazione, che hanno accettato l’eredità del nonno IN SA. Tale omessa notificazione avrebbe comportato la nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado, non avendo la 5 di 8 Corte d’appello rilevato alcun difetto di notifica o non integrità del contraddittorio. I motivi non possono essere accolti. I ricorrenti infatti non considerano che, a fronte del decesso del debitore prima dell’inizio del processo, non si verifica un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto il debito del de cuius si fraziona pro quota tra gli aventi causa e il coerede, il quale sia stato citato per il pagamento dei debiti ereditari, ha l’onere di indicare al creditore la sua condizione di contitolarità passiva del credito e i limiti della sua quota, formulando un’eccezione in senso proprio, che se non è proposta consente al creditore di chiedere il pagamento dell’intero (cfr. Cass. n. 17122/2020). 2. Il terzo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163, 164, 183 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c, extrapetizione, nullità del procedimento per nullità della citazione causata dall’incertezza del petitum e della causa petendi, violazione del divieto della mutatio libelli e falsa interpretazione dei poteri della parte ex art. 183 c.p.c., violazione del divieto della proposizione di domande nuove in appello”: il giudice di secondo grado è incorso nel vizio di ultrapetizione, non avendo rilevato la nullità dell’atto di citazione e l’irrituale, continua modifica della causa petendi e avendo così basato la propria decisione sulle inammissibili domande nuove proposte dall’attore in primo grado e in appello. Il motivo è infondato. Nel caso in esame l’attrice ha, in sede di prima memoria di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c. e quindi pienamente in termini, precisato o meglio ridotto la domanda, abbandonando quella volta alla dichiarazione della nullità del contratto, nei limiti pertanto di una mera emendatio libelli (sulla possibilità di modifica della domanda inizialmente proposta si veda la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 12310/2015). 6 di 8 3. Il quarto motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere posto alla base della decisione il fatto espressamente contestato dell’attribuzione del presunto abuso edilizio ad SA IN”: il giudice d’appello ha affermato che il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria è sempre rimasto il medesimo, ossia la mendace dichiarazione di SA IN della regolarità urbanistica dell’immobile in questione;
in tal modo la Corte d’appello ha posto alla base della propria decisione un fatto contestato dai ricorrenti, del quale controparte non ha mai fornito alcuna prova. Il motivo è infondato, in quanto sono stati forniti elementi di prova in relazione all’attribuzione dell’abuso edilizio a IN SA. Come sottolinea la controricorrente alle pag. 11 e 12 del controricorso, sono presenti in atti l’ordinanza del 21 aprile 1997 del Comune di Caltanissetta, notificata a IN SA, nella quale è indicato che i lavori abusivi sono stati da lui eseguiti;
inoltre, dall’atto di vendita risulta i due vani richiamati nella suddetta ordinanza di demolizione sono stati oggetto della vendita. 4. Il quinto motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, illogicità della motivazione ed erroneità relativamente alla prescrizione dell’azione di risarcimento del danno”: il giudice d’appello è incorso in un errore di diritto relativamente all’applicazione della prescrizione del presunto diritto vantato da controparte, in quanto alla pretesa qualificata come risarcitoria non può che applicarsi la prescrizione quinquennale e il momento iniziale per la decorrenza va individuato nel giorno in cui il fatto illecito si è verificato, fatto che è che comunque anteriore di oltre dieci anni alla proposizione della domanda. Il motivo è infondato. Come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni, il termine è stato fatto correttamente decorrere dal giudice d’appello dal momento di verificazione del 7 di 8 danno nei confronti di Di MA. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia infatti a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, ma da quando ricorrono presupposti di sufficiente certezza in capo all’avente diritto in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, cosicché gli stessi possano ritenersi conosciuti o conoscibili (vedere al riguardo, da ultimo, Cass. n. 7677/2020). 5. Il sesto motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della l. n. 689/1981, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., intrasmissibilità agli eredi della sanzione pecuniaria”: il giudice d’appello, erroneamente interpretando l’art. 7 della legge richiamata, ha respinto l’eccezione relativa alla non trasmissibilità agli eredi della sanzione pecuniaria pagata dall’appellante per ottenere la sanatoria dell’abuso. Il motivo è infondato. Il giudice d’appello (vedere pag. 8 della sentenza impugnata) ha correttamente sottolineato come nel caso in esame non si controverta riguardo a sanzioni amministrative, ovvero a responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione, quanto di un’obbligazione indennitaria che è scaturita da un illecito comportamento della parte venditrice. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente 8 di 8 che liquida in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della seconda
che al momento dell’acquisto il venditore aveva dichiarato che l’immobile era stato realizzato in maniera regolare e aveva esibito una copia del certificato di conformità; che invece nel 1997 aveva appreso, da una ordinanza di demolizione, il carattere abusivo dell’immobile; che aveva proceduto in sanatoria, con un esborso pari a euro 38.905; che il venditore era deceduto il 3 aprile 2007. L’attrice chiedeva quindi che fosse dichiarata la nullità dell’atto di compravendita dell’immobile e che i convenuti fossero condannati a rimborsare la somma spesa per la sanatoria. I convenuti si costituivano, in particolare eccependo l’impossibilità di dichiarare la nullità dell’atto di compravendita, stante l’intervenuta sanatoria. In sede di prima udienza e con la memoria ex art. 183 c.p.c., l’attrice modificava la domanda, abbandonando la richiesta di dichiarazione della nullità del contratto e insistendo per il rimborso delle spese. 3 di 8 Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 389/2011, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di RO SA per avere rinunciato all’eredità e rigettava nel merito la domanda dell’attrice. 2. La sentenza era impugnata da Di MA. La Corte d’appello di Caltanissetta accoglieva l’appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava NE e MA UN SA al pagamento in favore dell’appellante di euro 38.905. 3. Deceduto NE SA, ricorrono per cassazione i suoi eredi, MI NI AN, CO SA e IN CA SA. 4. Resiste con controricorso AZ di MA, che innanzitutto eccepisce la mancata trascrizione della procura conferita dai ricorrenti nella copia del ricorso a lei notificato e ancora che i ricorrenti hanno dichiarato di essere gli eredi di NE SA, ma non hanno dato prova né nell’avvenuto decesso del medesimo, né della loro qualità di eredi. Le eccezioni non possono essere accolte. Quanto alla prova dell’avvenuto decesso di NE SA e della loro qualità di eredi, i ricorrenti hanno dimostrato con successivo deposito il decesso del de cuius e la loro qualità di eredi. Quanto invece alla mancanza della procura nella copia notificata alla controricorrente, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, “qualora l'originale dell'atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell'autenticazione nella copia notificata non determinano l'invalidità del ricorso, purché la copia stessa contenga elementi, quali l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita a istanza del difensore del ricorrente, idonei a evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di 4 di 8 mandato speciale” (così Cass. n. 1981/2018, v. anche Cass. n. 17963/2019). Tali elementi sono presenti nel caso in esame, ove (v. la copia notificata del ricorso depositata dai ricorrenti) nella premessa dell’atto vi è il riferimento alla procura conferita al difensore e l’ufficiale giudiziario ha dichiarato di effettuare la notifica su istanza del medesimo. 5. Gli intimati GI RO e MA UN SA non hanno proposto difese. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in sei motivi. 1. I primi due motivi sono strettamente connessi e rispettivamente denunciano: a) il primo “violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 163 e 164, 331 e 348 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza d’appello per nullità della notificazione dell’atto di appello”; b) il secondo “violazione e falsa applicazione degli artt. 752, 754 e 1314 c.c., 101 e 102 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per disintegrità del contraddittorio rispetto alla responsabilità degli eredi per i debiti ereditari”. Con i due motivi i ricorrenti, precisato che controparte non aveva impugnato il capo della sentenza con cui si dichiarava la mancanza di legittimazione passiva di GI RO SA per avere lo stesso rinunciato all’eredità, così che si è formato al riguardo il giudicato, lamentano che l’atto d’appello sia stato notificato alle parti originarie presso i rispettivi difensori, senza chiamare in giudizio i figli del rinunciatario, succeduti per rappresentazione, che hanno accettato l’eredità del nonno IN SA. Tale omessa notificazione avrebbe comportato la nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado, non avendo la 5 di 8 Corte d’appello rilevato alcun difetto di notifica o non integrità del contraddittorio. I motivi non possono essere accolti. I ricorrenti infatti non considerano che, a fronte del decesso del debitore prima dell’inizio del processo, non si verifica un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto il debito del de cuius si fraziona pro quota tra gli aventi causa e il coerede, il quale sia stato citato per il pagamento dei debiti ereditari, ha l’onere di indicare al creditore la sua condizione di contitolarità passiva del credito e i limiti della sua quota, formulando un’eccezione in senso proprio, che se non è proposta consente al creditore di chiedere il pagamento dell’intero (cfr. Cass. n. 17122/2020). 2. Il terzo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163, 164, 183 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c, extrapetizione, nullità del procedimento per nullità della citazione causata dall’incertezza del petitum e della causa petendi, violazione del divieto della mutatio libelli e falsa interpretazione dei poteri della parte ex art. 183 c.p.c., violazione del divieto della proposizione di domande nuove in appello”: il giudice di secondo grado è incorso nel vizio di ultrapetizione, non avendo rilevato la nullità dell’atto di citazione e l’irrituale, continua modifica della causa petendi e avendo così basato la propria decisione sulle inammissibili domande nuove proposte dall’attore in primo grado e in appello. Il motivo è infondato. Nel caso in esame l’attrice ha, in sede di prima memoria di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c. e quindi pienamente in termini, precisato o meglio ridotto la domanda, abbandonando quella volta alla dichiarazione della nullità del contratto, nei limiti pertanto di una mera emendatio libelli (sulla possibilità di modifica della domanda inizialmente proposta si veda la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 12310/2015). 6 di 8 3. Il quarto motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere posto alla base della decisione il fatto espressamente contestato dell’attribuzione del presunto abuso edilizio ad SA IN”: il giudice d’appello ha affermato che il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria è sempre rimasto il medesimo, ossia la mendace dichiarazione di SA IN della regolarità urbanistica dell’immobile in questione;
in tal modo la Corte d’appello ha posto alla base della propria decisione un fatto contestato dai ricorrenti, del quale controparte non ha mai fornito alcuna prova. Il motivo è infondato, in quanto sono stati forniti elementi di prova in relazione all’attribuzione dell’abuso edilizio a IN SA. Come sottolinea la controricorrente alle pag. 11 e 12 del controricorso, sono presenti in atti l’ordinanza del 21 aprile 1997 del Comune di Caltanissetta, notificata a IN SA, nella quale è indicato che i lavori abusivi sono stati da lui eseguiti;
inoltre, dall’atto di vendita risulta i due vani richiamati nella suddetta ordinanza di demolizione sono stati oggetto della vendita. 4. Il quinto motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, illogicità della motivazione ed erroneità relativamente alla prescrizione dell’azione di risarcimento del danno”: il giudice d’appello è incorso in un errore di diritto relativamente all’applicazione della prescrizione del presunto diritto vantato da controparte, in quanto alla pretesa qualificata come risarcitoria non può che applicarsi la prescrizione quinquennale e il momento iniziale per la decorrenza va individuato nel giorno in cui il fatto illecito si è verificato, fatto che è che comunque anteriore di oltre dieci anni alla proposizione della domanda. Il motivo è infondato. Come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni, il termine è stato fatto correttamente decorrere dal giudice d’appello dal momento di verificazione del 7 di 8 danno nei confronti di Di MA. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia infatti a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, ma da quando ricorrono presupposti di sufficiente certezza in capo all’avente diritto in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, cosicché gli stessi possano ritenersi conosciuti o conoscibili (vedere al riguardo, da ultimo, Cass. n. 7677/2020). 5. Il sesto motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della l. n. 689/1981, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., intrasmissibilità agli eredi della sanzione pecuniaria”: il giudice d’appello, erroneamente interpretando l’art. 7 della legge richiamata, ha respinto l’eccezione relativa alla non trasmissibilità agli eredi della sanzione pecuniaria pagata dall’appellante per ottenere la sanatoria dell’abuso. Il motivo è infondato. Il giudice d’appello (vedere pag. 8 della sentenza impugnata) ha correttamente sottolineato come nel caso in esame non si controverta riguardo a sanzioni amministrative, ovvero a responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione, quanto di un’obbligazione indennitaria che è scaturita da un illecito comportamento della parte venditrice. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente 8 di 8 che liquida in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della seconda