Ordinanza cautelare 17 giugno 2010
Decreto decisorio 26 febbraio 2016
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 17/06/2010, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00748/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nel giudizio, introdotto con il ricorso 748/10, proposto da Meneghini Attilio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. ti Cesare e Luigi Righetti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Marco, 2891;
contro
il Comune di Povegliano Veronese, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. ti Rigobello e Sartori, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, Calle del Sale 33;
nei confronti di
Case Preziose S.r.l., e Costruzioni Generali S.r.l.; in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della giunta comunale di Povegliano Veronese 21.12.2009 n. 186 avente ad oggetto le procedure di affidamento dell'incarico per la demolizione del fabbricato in corso di costruzione per la realizzazione della scuola elementare "Anna Frank".
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Povegliano Veronese;
Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2010 il cons. avv. A. Gabbricci ed uditi l’avv. C. Righetti per la parte ricorrente e l’avv. Rigobello per il Comune intimato;
Considerato
che, riservate al merito le pur apprezzabili eccezioni di carenza di giurisdizione, tardività, difetto di legittimazione ed inammissibilità del ricorso giurisdizionale, l’interesse della ricorrente alla temporanea conservazione dell’opera ritenuta viziata, onde appurare innanzi al giudice ordinario l’ineluttabilità della sua demolizione, può trovare più appropriata tutela innanzi a quel medesimo giudice, nell’ambito delle azioni già costì avviate, ovvero di ulteriori procedimenti conservativi;
che non sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 21, comma VIII segg., l. 6 dicembre 1971, n. 1034;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, respinge la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 16 giugno 2010 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2010
IL SEGRETARIO