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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/09/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1322 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'avv. BORSANI ANDREA Parte_1
appellante
E
, con l'avv. GRECO NICOLA Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n.
1089/2022, pubblicata in data 01/07/2022; indennità di posizione organizzativa.
FATTO e DIRITTO.
1.Con ricorso depositato il 30.12.2022, , transitato dalla nei ruoli del Parte_1 CP_2 personale regionale dal 01.07.2018 , con inquadramento nella categoria D, posizione economica
D5, ha chiesto la riforma della sentenza con cui il Giudice del Lavoro di Castrovillari ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna della alla corresponsione della Controparte_1 somma di euro 19.000,00, a titolo di indennità di posizione e di risultato maturata nel periodo 1° luglio 2018/31.12.2019ovvero, in via subordinata, a titolo di assegno ad personam o per le mansioni di fatto svolte, ovvero ancora, in via più gradata a titolo di ingiustificato arricchimento.
1 2.La si è costituita in giudizio insistendo nel rigetto dell'appello poiché infondato. Controparte_1
3.Alla prima udienza di trattazione l'appellante non è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cpc all'udienza del 26.6.2025, sostituita ai sensi dell'art.127 ter cpc con il deposito di note scritte
4. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante nel termine assegnato non ha depositato note di discussione benché sia stata avvisato ritualmente dalla cancelleria che la causa avrebbe avuto trattazione cartolare.
Ritiene la Corte che il mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza a cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cpc, secondo comma- prima parte equivale, alla mancata comparizione rilevante ai fini della declaratoria di improcedibilità prevista dal citato articolo.
La relativa declaratoria va resa con sentenza ( v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. )
Le spese si compensano avuto riguardo al comportamento processuale della controparte che non avendo anch'essa depositato note scritte , ha mostrato disinteresse all'esito della lite.
Si dà atto, stante l'improcedibilità dell'impugnazione, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione(cfr. Cass. SU
4315/2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 30/12/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1089/2022 , pubblicata in data 01/07/2022 , così provvede:
dichiara improcedibile l'appello;
compensa le spese del grado;
2 - dà atto, stante l'esito dell'impugnazione, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/7/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Portale
3
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1322 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'avv. BORSANI ANDREA Parte_1
appellante
E
, con l'avv. GRECO NICOLA Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n.
1089/2022, pubblicata in data 01/07/2022; indennità di posizione organizzativa.
FATTO e DIRITTO.
1.Con ricorso depositato il 30.12.2022, , transitato dalla nei ruoli del Parte_1 CP_2 personale regionale dal 01.07.2018 , con inquadramento nella categoria D, posizione economica
D5, ha chiesto la riforma della sentenza con cui il Giudice del Lavoro di Castrovillari ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna della alla corresponsione della Controparte_1 somma di euro 19.000,00, a titolo di indennità di posizione e di risultato maturata nel periodo 1° luglio 2018/31.12.2019ovvero, in via subordinata, a titolo di assegno ad personam o per le mansioni di fatto svolte, ovvero ancora, in via più gradata a titolo di ingiustificato arricchimento.
1 2.La si è costituita in giudizio insistendo nel rigetto dell'appello poiché infondato. Controparte_1
3.Alla prima udienza di trattazione l'appellante non è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cpc all'udienza del 26.6.2025, sostituita ai sensi dell'art.127 ter cpc con il deposito di note scritte
4. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante nel termine assegnato non ha depositato note di discussione benché sia stata avvisato ritualmente dalla cancelleria che la causa avrebbe avuto trattazione cartolare.
Ritiene la Corte che il mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza a cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cpc, secondo comma- prima parte equivale, alla mancata comparizione rilevante ai fini della declaratoria di improcedibilità prevista dal citato articolo.
La relativa declaratoria va resa con sentenza ( v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. )
Le spese si compensano avuto riguardo al comportamento processuale della controparte che non avendo anch'essa depositato note scritte , ha mostrato disinteresse all'esito della lite.
Si dà atto, stante l'improcedibilità dell'impugnazione, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione(cfr. Cass. SU
4315/2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 30/12/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1089/2022 , pubblicata in data 01/07/2022 , così provvede:
dichiara improcedibile l'appello;
compensa le spese del grado;
2 - dà atto, stante l'esito dell'impugnazione, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/7/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Portale
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