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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 499/2024 RG promossa da
Parte_1
[...]
Avv. Antonio Pileggi appellanti contro
(già Controparte_1 Controparte_2
[...]
Avv.ti Lorenzo Sperati e Laura Pierallini
appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 69/2024 del Tribunale di TO - Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.2.2024
all'udienza del 6.5.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di TO ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti (oltre che dal collega ), compensando tra le parti le Controparte_3 spese processuali. I ricorrenti, con atto depositato nel settembre 2022, avevano dedotto :
-di essere dipendenti della società , che Controparte_2 svolgeva attività di elisoccorso, entrambi con mansioni di pilota
-di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione (c.d. green pass rafforzato);
pagina 1 di 9 -di essere stati sospesi dal servizio e dalla retribuzione, in applicazione dell'art.4 ter DL 172/2021, dal 15 dicembre 2021 al 17 febbraio 2022 ( ) e dal 15 dicembre 2021 Parte_1 al 15 febbraio 2022 , per il quale la sospensione si era protratta sino al 6.4.2022 Pt_1 essendo egli ultracinquantenne);
-di essere stati reintegrati alla cessazione della sospensione non più presso la base di TO ove operavano in precedenza, ma presso la base di Como (Colavizza) e di ES ( ); Pt_1
- che altri colleghi della base di TO ( , ), seppur non Per_1 Per_2 Per_3 vaccinati, anche dopo il 15.12.2021 avevano continuato a lavorare, senza essere sospesi, sottoponendosi a tamponi naso-faringei ogni 48 ore. Contestavano l'applicabilità nei loro confronti del D.L. 172/2021 in quanto dipendenti di una società privata, quindi esclusi dall'estensione dell'obbligo vaccinale al “comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico” prevista con l'introduzione dell'art. 4 ter in forza di detto decreto legge. Sostenevano di avere subito un “trattamento discriminatorio (legato anche all'essere i ricorrenti addetti alla base di elisoccorso di TO) per non essersi sottoposti a vaccinazione (ritenuta obbligatoria sulla base di un'interpretazione consapevolmente erronea) e, del resto, nessuno di loro ha più messo piede, da allora presso la suddetta base” (pag.6 ricorso). Chiedevano quindi di :
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta da nei periodi: per dal 15 dicembre 2021 al 17 CP_2 Parte_1 febbraio 2022; …per dal 15 dicembre 2021 al 15 febbraio 2022 e, per Parte_1
l'effetto, condannarla, con sentenza di condanna generica, al pagamento in favore dei ricorrenti dell'integrale retribuzione che avrebbero percepito nei periodi in questione se non fossero stati illegittimamente sospesi, comprensiva dei relativi contributi previdenziali.
- accertare e dichiarare che la sospensione integra trattamento discriminatorio per non essersi i ricorrenti sottoposti ad un trattamento vaccinale non obbligatorio, e, per l'effetto, al fine di rimuovere la discriminazione, tuttora in atto, ordinare alla Società resistente di adibire i ricorrenti alla base di TO (o anche alla suddetta base) con la stessa frequenza cui vi erano adibiti in precedenza, ed in condizioni di parità con gli altri tecnici e piloti.
- in ogni caso, condannare la Società resistente a risarcire ai ricorrenti il danno derivante dal trattamento discriminatorio subito, in misura da determinarsi equitativamente (si indica come criterio quello relativo all'importo della retribuzione, o di una percentuale di essa, per i mesi di non adibizione alla base di TO).
La società datrice si era costituiva chiedendo il rigetto delle domande, sostenendo che l'estensione dell'obbligo vaccinale si applicava anche ai ricorrenti, in ragione della lettera e della ratio della normativa emergenziale, considerata la natura dell'attività di elisoccorso esercitata, quale servizio pubblico essenziale, e la realtà operativa nella quale lavoravano i ricorrenti, all'interno della cabina dell'elicottero a stretto contatto con pagina 2 di 9 personale sanitario e soggetti malati o fragili. Escludeva perciò ogni discriminazione, evidenziando come fosse nella facoltà della parte datoriale, in base ai contratti di assunzione, di impiegare i lavoratori presso altre basi della società, sia in Italia che all'estero, e che i ricorrenti erano stati inviati in passato presso basi diverse da quella di TO. Dopo vari rinvii per la verifica di ipotesi conciliative, venivano acquisiti i turni dei piloti ricorrenti dei due anni precedenti la sospensione, le parti depositavano note finali (nelle quali i ricorrenti denunciavano che la discriminazione era proseguita, dato che la società non li aveva più adibiti alla sede di TO e aveva preferito richiamare in servizio un pilota pensionato) e il giudice decideva la causa respingendo il ricorso. In estrema sintesi, motivava il rigetto - più che sull'art.4 ter DL 172/2021 - sull'assunto che l'obbligo vaccinale a carico dei ricorrenti trovava fondamento nella previsione dell'art.2087 c.c. e si configurava come una misura di sicurezza tipizzata dalla legge per talune categorie di lavoratori addetti a mansioni ritenute ad alto rischio, come quella dei ricorrenti, per i quali la vaccinazione veniva ad integrare un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Era quindi irrilevante la natura pubblica o privata del rapporto di lavoro, mentre nel caso di specie si discuteva di lavoratori che venivano a contatto, in un ambiente ristretto come la cabina di un elicottero, con personale medico e paramedico e con pazienti in genere versanti in gravi condizioni di salute, cosicché sarebbe stato irragionevole escludere la categoria dei piloti dell'elisoccorso da quelle di cui all'art. 4 ter cit. Aggiungeva che l'attività di elisoccorso costituiva servizio pubblico essenziale (ex art.1 L.146/1990) e che non era quindi condivisibile l'interpretazione restrittiva data dai ricorrenti a detta disposizione come limitata al personale del comparto pubblico, con esclusione dei dipendenti del settore privato pur esercenti la medesima attività. Il Tribunale affermava quindi la legittimità dell'obbligo vaccinale in capo ai ricorrenti ed escludeva di conseguenza che il datore di lavoro avesse operato alcuna discriminazione nei loro confronti in ragione del loro rifiuto di sottoporsi a vaccinazione. L'assenza di profili discriminatori nella condotta contestata determinava inoltre il rigetto delle domande affidate al ricorso.
e hanno impugnato la sentenza, insistendo Parte_1 Parte_1 per l'accoglimento delle conclusioni già avanzate in primo grado, con un unico articolato motivo. Hanno ribadito che l'art.4 ter non prevedeva alcun obbligo vaccinale a loro carico in quanto dipendenti di una società privata, hanno evidenziato la mancata contestazione circa il fatto che alcuni colleghi della base di TO non vaccinati erano stati mantenuti in servizio e non sospesi, hanno rilevato come dai turni di servizio acquisiti in primo grado era emerso che nei due anni precedenti per l'84% delle giornate lavorate erano stati impiegati presso la base di TO, hanno ribadito che durante il giudizio non erano mai più stati adibiti a detta base, dove la società aveva richiamato in servizio un pilota pensionato.
pagina 3 di 9 Hanno quindi contestato la decisione del primo giudice perché erroneamente motivata sull'assunto che l'obbligo vaccinale sarebbe imposto sulla base dell'art.2087 c.c., eludendo la questione centrale dell'interpretazione letterale dell'art.4 ter introdotto dal DL 172/2021 (unica norma applicata dalla società) e senza esprimersi sulla mancata assegnazione dei ricorrenti alla base di TO una volta cessata la sospensione e sui casi pacifici di tre colleghi non vaccinati e non sospesi. Hanno riproposto pertanto la questione interpretativa, ovvero se nel “comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico” al quale l'art.4 ter aveva esteso l'obbligo vaccinale devono ricomprendersi anche i piloti di elisoccorso di società private, dandone risposta negativa poiché l'espressione, da intendersi globalmente, rimanda al ben noto comparto del pubblico impiego non privatizzato (comprendente personale militare rimasto in regime di diritto pubblico ex art.3 D.lvo 165/2001), del quale fa parte il personale delle
Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al quale si riferiscono diverse discipline specie di carattere previdenziale, e non invece il personale di società private. Hanno reiterato le difese in tema di discriminazione, evocando per la prima volta nell'atto di appello che la mancata reintegrazione nella base di TO sarebbe stata anche ritorsiva (pag.14).
(già Controparte_1 Controparte_2
ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza di primo
[...] grado. Preliminarmente ha riferito che, benché vittoriosa in primo grado, quale gesto di distensione con la mensilità di febbraio 2024, prima del deposito dell'appello avversario, aveva corrisposto agli appellanti le differenze retributive per le quali avevano agito in primo grado (come da buste paghe prodotte che indicavano per gli importi di Parte_1 euro 3.154,45 per retribuzione, euro 1.797,62 per indennità di volo, euro 1.797,62 per indennità di volo;
e per gli importi di euro 8.262,79 per retribuzione, euro Pt_1
2.913,98 per indennità di volo ed euro 2.913,99 per indennità di volo). Ha inoltre riferito che nel febbraio 2025 aveva rassegnato dimissioni Parte_1 volontarie con effetto dal 1° maggio 2025. Ha quindi rilevato la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di condanna al pagamento di differenze retributive maturate nel periodo di sospensione, stante l'avvenuto pagamento, unitamente alla domanda di accertamento dell'illegittimità della sospensione poiché, anche se accolta, non potrebbe generare utilità per gli appellanti. Ha rilevato la cessazione della materia del contendere anche con riguardo alle altre domande proposte da in quanto dimissionario e comunque per entrambi gli Parte_1 appellanti in quanto le stesse, per come formulate, sono conseguenza della domanda di accertamento dell'illegittimità della sospensione. Nel merito ha argomentato l'infondatezza dell'appello avversario richiamando le difese svolte in primo grado circa l'interpretazione dell'art.4 ter e le sentenze della Corte pagina 4 di 9 costituzionale intervenute in corso di causa sull'obbligo vaccinale (nn.14, 15, 16 del 2023). Quanto alla pretesa relativa all'impiego prevalente sulla base di TO dopo il rientro in servizio, ha rilevato che la doglianza non era stata fatta oggetto di una specifica ed autonoma domanda, così come in secondo grado non era stata fatta oggetto di un autonomo motivo di appello, con la conseguenza che doveva ritenersi rinunciata o comunque improcedibile, anche per assoluta genericità, considerato che era stata formulata esclusivamente rispetto alla intervenuta sospensione dal servizio e dalla retribuzione rispetto al periodo di mancato rispetto dell'obbligo vaccinale. Ha in ogni caso richiamato le difese del primo grado circa la facoltà del datore di lavoro, in base ai contratti di assunzione, di impiegare i lavoratori presso altre basi della società sia in che all'estero, corrispondendo loro la c.d. indennità di disagio, e la circostanza di CP_2 fatto che gli appellanti negli anni 2020/2021 erano stati impiegati anche in basi diverse da TO (Colico, Sesto Calendo, L'Aquila..) e dopo la cessazione del rapporto di lavoro di alcuni piloti con particolari certificazioni (per missioni notturne con visori NVG) presso la base di Erba. Ha infine chiesto il rigetto della domanda risarcitoria in mancanza di alcun trattamento discriminatorio e comunque di prova di danni.
All'udienza di discussione la difesa degli appellanti, con riguardo alla cessazione della materia del contendere rilevata dalla controparte in relazione alle somme pagate con la busta paga di febbraio 2024, ha insistito per il pagamento “dell'eventuale differenza dovuta nel caso in cui le somme di cui ai prospetti prodotti non fossero integralmente sattisfattive”.
In assenza di una chiara presa di posizione degli appellanti sull'esaustività delle somme ricevute rispetto alla domanda di pagamento dell'integrale retribuzione maturata nei periodi di sospensione, resta preclusa la possibilità di una pronuncia di cessazione della materia del contendere su detta domanda, pur formulata in via di condanna generica. Si impone pertanto una decisione nel merito dell'appello (pur rilevandosi la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di di adibizione alla Parte_1 base di TO, in quanto dimissionario con effetto dal 1° maggio 2025).
Secondo la Corte l'appello è infondato e va respinto. La decisione si fonda, piuttosto che sull'art.2087 c.c. valorizzato dal giudice di primo grado, sulla corretta interpretazione dell'art. 4 ter del DL 44/2021 introdotto dall'art.2 del D.L. 172/2021 che, nell'ampliare le categorie professionali alle quali si applica l'obbligo vaccinale, lo aveva esteso tra l'altro al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (lett.b):
«Art.
4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124
pagina 5 di 9 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari).
1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attivita' lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;
d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita' lavorativa alle dirette dipendenze del o del Controparte_4
all'interno degli istituti Controparte_5 penitenziari per adulti e minori.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7....
Infatti, è in applicazione di tale disposizione che la società datrice ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione gli appellanti, in quanto non vaccinati, a seguito della nota del 7.12.2021 con la quale comunicava loro che : “In data 24 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha varato il D.L. 172/2021, al fine di contenere la nuova ondata della pandemia (il decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021). Con tale Decreto Legge, tra l'altro, è stato esteso l'obbligo del vaccino a tutto il personale del comparto del soccorso pubblico e per tale ragione tutto il personale sia navigante che tecnico impegnato in operazioni HEMS e OFF-SHORE (MEDEVAC), nonché il personale navigante impegnato in operazioni AIB è tenuto – con decorrenza 15 dicembre 2021 – ad essere in possesso della vaccinazione anti-sars-cov-2/covid-19. Per espressa previsione di legge, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che
pagina 6 di 9 l'eventuale inadempimento determina l'immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento...
A parere del Collegio la norma non può che interpretarsi, alla luce del dato letterale e della sua ratio, nel senso dell'estensione dell'obbligo vaccinale a tutto il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, non solo dipendenti del pubblico impiego non privatizzato (Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) come sostenuto dagli appellanti, ma anche dipendenti di società private operanti nell'attività di soccorso pubblico, come nella specie la società datrice odierna appellata che svolge attività di elisoccorso, pacificamente qualificabile come servizio pubblico essenziale (ex art.1 L.146/1990) e nella stessa impiega il proprio personale, piloti e tecnici. La lettera della disposizione è infatti di tipo omnicomprensivo, non distingue affatto il tipo di personale, ma fa riferimento al settore del “soccorso pubblico”, ove la parola
“comparto” non sembra univocamente usata per denotare la natura pubblica dei soggetti che esercitano l'attività di soccorso o la natura pubblicistica del rapporto di impiego dei dipendenti. Non è in proposito significativo il fatto che l'espressione “comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico” sia utilizzata in altri ambiti in senso globale, come riferita ai tre settori indicati per assoggettarli ad una stessa disciplina, considerato peraltro che nella specie la disciplina comune richiamata dagli appellanti è di carattere previdenziale, attinente quindi alla regolazione del rapporto di lavoro, del tutto estranea rispetto alla materia in oggetto, che attiene alla salvaguardia della salute pubblica. La ratio depone ancor più chiaramente in tal senso, considerato che la disposizione si inserisce nel quadro normativo dell'epoca di carattere emergenziale, diretto ad estendere la prescrizione dell'obbligo vaccinale ad ulteriori categorie di soggetti rispetto ai sanitari strettamente intesi, per ragioni di tutela della salute e sicurezza delle cure e dei luoghi di lavoro rispondenti agli interessi della collettività, come desumibile alla luce delle sentenze della Corte costituzionale pronunciatesi su detta normativa. Nella specie è decisivo considerare che l'attività svolta dalla società appellata si qualifica come servizio pubblico essenziale e che l'estensione dell'obbligo vaccinale ai piloti e tecnici della stessa è del tutto coerente con la finalità della norma e con la realtà operativa nella quale tali soggetti sono chiamati a lavorare, nell'ambiente ristretto della cabina dell'elicottero, a stretto contatto con pazienti e personale sanitario delle Aziende sanitarie, pacificamente soggetti ad obbligo di vaccinazione.
Chiarita l'interpretazione della norma e l'estensione dell'obbligo vaccinale anche al personale della società appellata, ne consegue che gli appellanti sono stati legittimamente sospesi dal servizio in applicazione di un obbligo di legge e che la condotta della società nel sospenderli non può proprio qualificarsi come discriminatoria come assunto dai lavoratori.
pagina 7 di 9 A fronte di ciò, non rileva il fatto che altri lavoratori della base di TO ( , Per_1
) siano stati mantenuti in servizio anche dopo il 15.12.2021 senza essere Per_2 Per_3 sospesi – come affermato dai ricorrenti e non contestato dalla controparte – considerato che tale condotta, dedotta in termini di disparità di trattamento, non potrebbe comunque valere a far ritenere illegittima la sospensione dei ricorrenti, semmai a far ritenere la società inosservante degli obblighi imposti a suo carico, laddove effettivamente esistenti rispetto alla situazione dei singoli lavoratori interessati. Va pertanto esclusa ogni ipotesi di discriminazione come lamentata dai lavoratori ricorrenti. In proposito si evidenzia che la domanda proposta sin dal primo grado non era dotata di una propria autonomia, posto che la discriminazione era argomentata unicamente con riguardo alla condotta datoriale di sospensione dal servizio per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Né è stato proposto uno specifico motivo di impugnazione diretto a far valere ulteriori profili discriminatori, esclusivamente legati al trattamento ricevuto dai lavoratori una volta cessata la sospensione dal servizio, segnatamente con riguardo alla mancata adibizione alla base di TO come in precedenza. Né è mai stata proposta una specifica domanda diretta a qualificare tale mancata adibizione come ritorsiva, come affermato a pag.14 dell'atto di appello. Restano pertanto assorbite le difese di merito della società, fondate sulla mancanza di un obbligo contrattuale in capo al datore di destinare i lavoratori presso la base di TO, essendo al contrario specificamente pattuita la facoltà datoriale di impiegare i ricorrenti, assunti come sede in Colico, presso altre basi sul territorio nazionale o anche all'estero.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base alle tariffe del DM 55/2014 e succ.modd., secondo parametri medi e con esclusione della fase istruttoria. Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti in quanto soccombenti.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
-condanna gli appellanti a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.966, oltre rimborso spese generali, iva e cap;
-dichiara che a carico degli appellanti sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
pagina 8 di 9 Firenze, 6.5.2025
La Presidente rel.
dr. Maria Lorena Papait
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