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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai magistrati:
PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE relatore
SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE
riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4870 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20. 9. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA
(in precedenza Parte_1 [...]
), cod.fisc. , rappresentata e difesa – Parte_2 P.IVA_1 quale nuovo difensore nominato in sostituzione del precedente legale Avv. Silvia Pernolino - dall' Avv. Prof. Sergio Nicola Aldo Scicchitano ( ) del Foro di Roma, in virtù di procura alle CodiceFiscale_1 liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. in data 20 novembre 2020 e da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma (RM), in Via Emilio Faà di Bruno n. 4 (CAP: 00195) la quale unitamente al proprio difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e/o le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente procedimento all' indirizzo di posta elettronica certificata e/o al numero di fax Email_1
06.3725245 APPELLANTE
E
(Fall. Trib. Roma n. 401/2019), cod. fisc. Controparte_1
, in persona del Curatore Avv. Paolo D'Agostini, con studio P.IVA_2 in Roma, Via Girolamo da Carpi n. 6, rappresentato e difeso, in forza di autorizzazione alla costituzione in giudizio resa dal Giudice Delegato in data 25 settembre 2019, dall'Avv. Marco Barbera, cod. fisc.
[...]
, pec , ed C.F._2 Email_2
r.g. n. 1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Oslavia n. 14, come da procura trasmessa per via telematica;
per le comunicazioni e notificazioni in corso di causa si indicano la pec ed il fax 06.3729677 Email_3
APPELLATO E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p. t. APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo - Appello avverso la sentenza n. 10874/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma, sezione XVI, in data 23 5. 2019 CONCLUSIONI: All'udienza del 20. 9. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Roma, che, rispetto alla domanda revocatoria proposta da Equitalia SU s. p. a. aveva così statuito:
In accoglimento della domanda di parte attrice dichiara inefficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c. c., nei confronti di Equitalia SU s. p. a., il contratto di compravendita per Notar del 22. 1. 2015 Persona_1
(rep n. 117979; racc. n. 45028), registrato il 23. 1. 2015 con il quale la OM s. r. l. ha trasferito alla la proprietà Parte_1 Parte_2 dei beni immobili meglio descritti in motivazione;
Condanna la e la , in CP_3 Parte_1 Parte_2 solido tra loro, alla rifusione, in favore di Equitalia SU s. p. a., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 105.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Condanna, inoltre, la OM s. e la CP_3 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'Erario, della
[...] complessiva somma di € 856,50 per spese vive prenotate a debito. Per quanto riguarda lo svolgimento della vicenda processuale del giudizio di primo grado si intendono qui integralmente richiamati la sentenza impugnata e gli atti processuali delle parti. Con atto ritualmente notificato l'odierna appellante ha proposto appello avverso la sentenza di cui in rubrica per rassegnare le analitiche conclusioni indicate nell'atto di appello.
Con provvedimento in data 26. 7. 2019 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. Si costituiva la curatela per rassegnare le seguenti conclusioni:
r.g. n. 2 Il ai sensi degli artt. 43 e 66 l. fall. ribadisce di Controparte_1 fare proprie le domande proposte da nel giudizio di Parte_3 primo grado, dichiara di subentrare, nell'interesse della massa dei creditori, nell'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. contro la
[...]
e la (già CP_1 Parte_1 Parte_2
) e chiede che la Corte d'Appello di Roma, respinta ogni
[...] contraria domanda, difesa ed eccezione voglia:
- dare atto che il è subentrato nell'azione Controparte_1 revocatoria ex art. 2901 cod. civ. proposta da contro la Parte_3
e la (già CP_1 Parte_1 Parte_2
) mediante la citazione introduttiva del giudizio di primo
[...] grado, definito dalla sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare che la domanda ex art. 2901 cod. civ. individualmente proposta da è divenuta improcedibile Parte_3
e, per l'effetto, disporre la estromissione di e, per essa Parte_3 dell dal presente giudizio;
Controparte_2
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., inefficace e/o inopponibile nei confronti del e dei creditori della Controparte_1
l'atto di compravendita immobiliare a rogito Notaio CP_1 Per_1 in Roma del 22 gennaio 2015, repertorio 117979 - raccolta 45028,
[...] presentato per la registrazione all'Ufficio di Roma 5 il 23 gennaio 2015, modello telematico serie JT n. 000873, e, conseguentemente, dichiarare inefficace e/o inopponibile nei confronti del e dei Controparte_1 creditori della il trasferimento in favore della società CP_1 [...]
(già ) della Parte_1 Parte_2 proprietà di tutti i beni immobili indicati in detto atto di compravendita e nella nota di trascrizione dell'Agenzia del territorio allegata alla citazione introduttiva della con vittoria di spese e compensi di Parte_3 lite. All'udienza del 20. 9. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell
[...]
. Controparte_2
Sempre in via preliminare deve darsi atto che il Controparte_1
ai sensi degli artt. 43 e 66 l. fall., è subentrato, nell'interesse della
[...] massa dei creditori, nell'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. contro la e la (già CP_1 Parte_1
), ribadendo di fare proprie le domande Parte_2 proposte da nel giudizio di primo grado. Parte_3
Infatti, il è subentrato nell'esercizio dell'azione Controparte_1 ex art. 2901 c. c. proposta in primo grado da e tale Parte_3 subentro non implica la caducazione della sentenza impugnata, non avendo dato luogo ad alcun mutamento del thema probandum e del thema decidendum, in quanto l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio è
r.g. n. 3 la medesima azione ex art. 2901 c. c. proposta in primo grado da Parte_3
e rispetto alla quale si è pronunciata la sentenza del Tribunale di
[...]
Roma; il richiamo dell'appellante all'art. 66 l. fall. non è quindi conferente, in quanto il nel costituirsi nel presente giudizio Controparte_1
d'appello, non ha esercitato l'azione disciplinata da tale disposizione ma è subentrato nell'azione revocatoria proposta da Parte_3
Occorre poi esaminare una serie di richieste preliminari. La società appellante ha chiesto l'ammissione della produzione documentale allegata all'atto di appello (copia della sentenza dichiarativa del fallimento della e del relativo atto di reclamo, nonché CP_3 copia dell'ordinanza di estinzione del giudizio , Parte_4 essendo i primi due documenti successivi alla sentenza impugnata, mentre il terzo sarebbe stato acquisito solo dopo la conclusione del giudizio di primo grado. Il ha dichiarato di non opporsi alla produzione Controparte_1 dei primi due documenti (sentenza dichiarativa del fallimento ed atto di reclamo), mentre rispetto al terzo documento (ordinanza di estinzione del giudizio ha rilevato che non è stata fornita la Parte_4 prova volta a dimostrare che il documento in questione non avrebbe potuto essere prodotto dalla società appellante nel giudizio di primo grado: la Corte dispone quindi l'acquisizione dei primi due documenti, mentre dichiara inammissibile la produzione del terzo documento non avendo l'appellante dimostrato che il documento in questione non avrebbe potuto essere prodotto nel giudizio di primo grado. Inoltre, la società appellante ha rappresentato che in seguito all'adesione alle misure di definizione agevolata dei crediti erariali non avrebbero potuto essere avviate contro il soggetto debitore nuove procedure esecutive e proseguite quelle in precedenza introdotte, e che tale disposizione sarebbe applicabile anche al presente giudizio;
che il d.l. n. 34/2019 ha prorogato al 30 novembre 2019 il termine per il pagamento della prima rata prevista dalla definizione agevolata dei debiti erariali, che
è pendente il giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della e che se tale società tornasse in bonis potrebbe effettuare CP_1 il pagamento della prima rata della definizione agevolata, con asserito effetto transattivo, ed ha chiesto la sospensione del presente giudizio d'appello sino alla conclusione del giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma e, in caso di esito positivo del reclamo, fino al completamento dei pagamenti previsti dalle norme in materia di definizione agevolata dei debiti erariali. Tale richiesta non può trovare accoglimento. Infatti, l'adesione alla procedura di definizione agevolata dei debiti verso l'erario preclude all'agente della riscossione l'esercizio delle azioni esecutive, ma tale disposizione non si estende al presente giudizio, avente ad oggetto non un procedimento esecutivo, ma un'azione revocatoria, volta r.g. n. 4 ad assicurare la conservazione della garanzia patrimoniale, escluso qualsiasi atto di carattere esecutivo. Quindi, l'adesione della CP_1 alla definizione agevolata e l'eventuale pagamento delle rate previste non sarebbero idonei a paralizzare il presente giudizio. Posto che la definizione del giudizio di reclamo contro la sentenza di dichiarazione del fallimento della non costituisce un necessario CP_1 antecedente logico-giuridico dal quale possa dipendere la decisione del presente giudizio, il fallimento della è divenuto irrevocabile. CP_3
Occorre poi esaminare le due istanze depositate dalla Curatela con le quali ha eccepito sulle produzioni documentali effettuate dall'appellante. La prima produzione (sentenza n. 3168/2022 del Tribunale di Catania
e rapporto riepilogativo del sarebbe contraria ad Parte_5 ogni regola di correttezza processuale e totalmente inammissibile, essendo stata effettuata dalla società appellante non solo in violazione dei termini e dei requisiti per il deposito di nuovi documenti in appello, ma anche dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e quindi in violazione del diritto di difesa del e dei principi di lealtà e correttezza processuale. Controparte_1
L'eccezione è fondata e merita accoglimento, non essendo consentito produrre nuovi documenti e nuovi scritti difensivi dopo la scadenza dei termini assegnati per le memorie finali, e dopo le conseguenti preclusioni processuali, così ampliando indebitamente il materiale istruttorio rimesso all'esame del collegio, in violazione della regolarità del contraddittorio e del principio della parità delle parti nell'esercizio delle potestà di deduzione e di prova (v. Cass. 20.3.2017, n. 7055); conseguentemente, la produzione dei due documenti e della nota esplicativa depositati dalla società appellante in data 11 settembre 2024 – dopo la scadenza dei termini stabiliti per il deposito delle memorie difensive finali – deve ritenersi inammissibile, e quindi i relativi documenti non sono utilizzabili ai fini della presente decisione;
senza contare che comunque i documenti prodotti sono privi di qualsiasi rilevanza ed anzi contraddicono la tesi della società appellante. Infatti, la società appellante ha osservato che nel rapporto riepilogativo del relativo al primo semestre Controparte_1 dell'anno 2024 è lo stesso Curatore fallimentare a riferire, sotto la voce “7. Attivo/Entrate”, punto III, che il è stato ammesso in Controparte_1 chirografo al passivo del per € 11.355.361,77 e Parte_6 che tale somma è stata versata al a seguito del Controparte_1 riparto finale del e su tale presupposto ha Parte_6 richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di esercizio dell'azione revocatoria ordinaria da parte di una procedura fallimentare, spetta a quest'ultima fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto alla complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori, sostenendo che nel r.g. n. 5 caso di specie il non avrebbe dimostrato la Controparte_1 sussistenza di tale eventus damni;
ed il fatto che il patrimonio residuo della sarebbe stato sufficiente a garantire il soddisfacimento del ceto CP_1 creditorio, secondo la società appellante, sarebbe dimostrato da detto rapporto riepilogativo (v. doc. 8) – dal quale emergerebbe che nel patrimonio residuo della società fallita, a prescindere dell'atto di compravendita oggetto del presente giudizio, sarebbe stato presente anche l'ingente credito di € 11.355.361,77 verso la incassato dalla Parte_6 curatela fallimentare, così non potendosi ipotizzare la sussistenza dell'eventus damni nel senso sopra indicato. Tali prospettazioni, oltre che inammissibili perché svolte con atto depositato dopo la scadenza dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, non sono comunque condivisibili. Infatti, in caso di subentro del curatore fallimentare nell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. proposta da un singolo creditore, la procedura fallimentare è tenuta ad accettare la causa nello stato in cui si trova facendo valere la medesima situazione giuridica sostanziale originariamente dedotta dalla parte attrice a cui subentra, e quindi non si verifica alcun mutamento della materia del contendere, in quanto l'azione revocatoria individuale nella quale subentra il curatore fallimentare resta immutata nei suoi presupposti e nel suo contenuto (v. Cass. 7.3.2023, n.
6795; Cass. 17.12.2008, n. 29420), e non possono determinarsi a carico del curatore diversi e più ampi oneri probatori rispetto a quelli previsti dall'art. 2901 cod. civ. Nel caso di specie, come esattamente ritenuto dalla sentenza impugnata, sussiste l'eventus damni, atteso che – secondo giurisprudenza consolidata – ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. (applicabile al caso di specie) affinché sussista detto requisito è sufficiente il compimento di un atto dispositivo che “renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito” azionato, potendo consistere “non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (v. Cass. 18.6.2019, n. 16221; Cass. 19.7.2018, n. 19207). Ne discende che il requisito dell'eventus damni sussiste nel caso di specie, posto che l'atto di vendita di cui al presente giudizio ha avuto ad oggetto la cessione, da parte della di numerosi beni immobili, CP_1 anche senza incasso del prezzo di vendita (prezzo di vendita comunque modesto, inadeguato e facilmente suscettibile di dispersione, a differenza dei beni immobili, agevolmente individuabili ed assoggettabili ad azione esecutiva); e l'esistenza dell'eventus damni risulta in modo chiaro ed univoco proprio dal documento irritualmente depositato dalla società
r.g. n. 6 appellante;
nel rapporto riepilogativo del relativo al Controparte_1 primo semestre 2024 si precisa, alla voce “12. Passivo” (v. pag. 7 del documento), che il passivo di tale Fallimento definitivamente ammesso relativo alle domande tempestive ammonta ad € 148.582.472,40 e che quello definitivamente ammesso per le domande tardive ammonta ad € 79.033.262,86, per un ammontare complessivo definitivamente ammesso pari ad € 227.615.735,26, ed è quindi provato che alla data di apertura del fallimento il patrimonio residuo della era del tutto insufficiente, CP_1 esistendo in capo a tale società un enorme squilibrio patrimoniale, di per sé idoneo a precludere il soddisfacimento della massa dei creditori della società stessa e rispetto al quale la somma che il Curatore Fallimentare ha ricevuto dal Fall. era del tutto irrilevante ed ininfluente. Parte_6
La curatela ha anche eccepito che successivamente la Parte_7 ha effettuato un'ulteriore inammissibile produzione documentale, versando in atti una “Nota esplicativa di deposito sentenze”, unitamente a cinque documenti dai quali, secondo la società appellante, emergerebbe la dimostrazione che nel 2016 (anno di avvio del primo grado del presente giudizio di revocatoria) il debito portato da una delle cartelle esattoriali indicate nella citazione introduttiva, e di cui ai relativi atti di accertamento non avrebbe avuto ragione di esistere, per cui risulterebbe impossibile ipotizzare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'esperimento di qualunque forma di azione revocatoria. Premesso che anche tale produzione documentale deve ritenersi inammissibile, e quindi non utilizzabile ai fini della presente decisione, deve comunque rilevarsi che anche tali documenti sono privi di qualsiasi rilevanza e valore probatorio a sostegno della tesi della società appellante, e dimostrano, al contrario, la sua totale infondatezza. Infatti, la società appellante ha depositato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio n. 1802/25 del 19.3.2025 e la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio n. 1747/2025 del 18.3.2025 che, accogliendo i ricorsi proposti dal
[...]
hanno annullato i due avvisi di accertamento numero Parte_8
RCB030700694/2007 e numero RCB030401358/2007 e la relativa cartella di pagamento n. 09720110188233366 del valore di € 32.810.680,00; ma tali documenti non avvalorano gli assunti della società appellante, dal momento che dall'informativa del Curatore al GD sullo stato della procedura al 31 marzo 2025, depositata dalla Curatela risulta, tra l'altro, che i due avvisi di accertamento e la cartella di pagamento in questione erano stati azionati dall con la domanda di Controparte_2 ammissione al passivo del Fallimento con cron. 6, riportata nella informativa del Curatore sub paragrafo II.II, pag. 9.
In tale informativa il Curatore ha dato atto delle due sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, precisando che non essendo le stesse definitive il relativo credito rimaneva ammesso con r.g. n. 7 riserva;
e nell'informativa in questione il Curatore ha precisato (v. pag. 33 e seguenti) che l'attivo fallimentare ammonta ad € 14.618.473,09, mentre il passivo rettificato dei crediti definitivamente ammessi è pari ad € 130.020.932,20 e quello dei crediti ammessi con riserva è pari ad € 86.985.646,01, per un passivo complessivo di € 217.006.578,21. Nell'informativa è stato evidenziato che il passivo ammesso con riserva, pari ad € 86.985.646,01, è interamente rappresentato dal citato credito dell , nell'ambito del quale è compreso il Controparte_2 credito di cui alla documentazione depositata dall'appellante, e che in caso di annullamento definitivo della cartella di pagamento oggetto delle sentenze tributarie depositate dalla società appellante, il passivo definitivamente ammesso, pari ad € 130.020.932,20, ed il passivo ammesso con riserva, pari ad € 86.985.646,01, diminuirebbero di € 32.810.680,94, oltre interessi e sanzioni, ed il passivo derivante dal credito fatto valere dall si ridurrebbe ad € 54.174.961,07, oltre sanzioni Controparte_2 ed interessi. E poichè sempre dall'informativa del Curatore emerge che, eseguiti i pagamenti dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati sino all'ottavo grado accertati alla data del 31 marzo 2025, la disponibilità liquida del
è pari ad € 10.719.186,33, in considerazione dello sbilancio CP_1 patrimoniale evidenziato, rimangono allo stato (e verosimilmente resteranno) pressochè totalmente insoddisfatti i crediti privilegiati successivi all'ottavo grado, rappresentati quasi per intero dai crediti dell'Agenzia dell'Entrate, ed integralmente i crediti chirografari. Risulta quindi evidente che quanto asserito dalla società appellante anche sotto tale profilo è infondato, posto che l'indebitamento accertato e quello ammesso con riserva nei confronti dell Controparte_2 derivante da debiti di gran lunga precedenti la dichiarazione di fallimento, ricompresi tra quelli fatti valere nella citazione introduttiva del presente giudizio, dimostrano la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria. L'appello proposto è infondato e deve essere respinto. L'appellante ha dedotto due motivi di gravame. Con il primo ha impugnato la sentenza (pagg. 5 – 7) nella parte in cui, esaminando l'eccezione preliminare relativa alla perdita della capacità di stare in giudizio ed al conseguente difetto di ius postulandi in capo al procuratore di parte attrice ha affermato che: “ Con riferimento al primo profilo si osserva che, ai sensi dell'art. 300 c. p. c., se si verifica un evento interruttivo nei confronti di una parte costituita in giudizio a mezzo di un difensore, il processo è interrotto dal momento in cui l'evento è dichiarato dal difensore in udienza o è dallo stesso notificato alle altre parti. Solo nei casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio in caso di fallimento) l'evento interruttivo produce effetti automaticamente e senza necessità della dichiarazione del difensore della parte interessata dall'evento medesimo;
tuttavia, le
r.g. n. 8 disposizioni che contemplano l'effetto automatico dell'evento interruttivo hanno carattere di specialità e, pertanto, non sono applicabili in via analogica…venendo al caso in esame, l'evento interruttivo che ha colpito non è stato dichiarato con Parte_3 la conseguenza che non esistono i presupposti per l'interruzione del processo”. L'appellante richiamando la disciplina di cui al DL n. 193/2016, e facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità e tributaria ha sostenuto che nel caso di specie ci si troverebbe in presenza di un evento estintivo previsto da un'apposita disposizione di legge non imputabile a fatti od atti coinvolgenti in qualunque modo il soggetto giuridico colpito dall'evento (estinzione delle società e loro cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese), analogamente a quanto accade per il fallimento, e sarebbe difficile non riconnettere, sul piano processuale, all'automatica perdita di capacità processuale della parte ed al contestuale trasferimento ad altro soggetto delle posizioni giuridiche attive e passive ad essa facenti capo, l'interruzione automatica del processo e la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio nei confronti del soggetto titolare effettivo di quei rapporti. Far dipendere tale effetto dalla dichiarazione del procuratore in udienza e/o dalla notifica dell'evento alle altre parti, non sarebbe compatibile con il sistema processuale, stante l'inconciliabilità tra la successione a titolo universale e la contemporanea estinzione del soggetto titolare del diritto controverso. Un ulteriore argomento favorevole all'automatica interruzione del processo sarebbe costituito dall'inconciliabilità della disciplina codicistica della successione nei rapporti derivanti dall'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese – nella normalità ricadenti sui soci della società estinta – con l'attribuzione di tali rapporti in universum ius ad un distinto soggetto giuridico creato ex lege. Conseguentemente, il processo avrebbe dovuto essere interrotto, ed il contraddittorio avrebbe dovuto essere instaurato nei confronti di
[...]
, che doveva essere considerato quale unico Controparte_2 soggetto dotato di legitimatio ad causam e ad processum. Con il secondo capo del primo motivo d'appello la società appellante ha censurato la sentenza impugnata laddove ha respinto l'eccezione di difetto di ius postulandi in capo al difensore al quale era stata affidata la difesa di precisando che la normativa volta a limitare Parte_3 la facoltà della di fare ricorso ad Controparte_2 avvocati del libero foro riguarderebbe specificamente tale ente pubblico, e non troverebbe perciò applicazione rispetto alla società attrice;
quindi, la sentenza impugnata avrebbe dovuto giungere alla diversa conclusione secondo cui, essendo l' l'unico soggetto Controparte_2 legittimato a proseguire il giudizio, non avrebbe operato il principio di ultrattività della procura conferita al difensore di Parte_3
r.g. n. 9 Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover condividere la valutazione effettuata sul punto dal Tribunale. Infatti, il Tribunale ha affermato che: …si sensi dell'art. 300 c. p. c., se si verifica un evento interruttivo nei confronti di una parte costituita in giudizio a mezzo di un difensore, il processo è interrotto dal momento in cui l'evento è dichiarato dal difensore in udienza o è dallo stesso notificato alle altre parti. Solo nei casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio in caso di fallimento) l'evento interruttivo produce effetti automaticamente e senza necessità della dichiarazione del difensore della parte interessata dall'evento medesimo;
tuttavia, le disposizioni che contemplano l'effetto automatico dell'evento interruttivo hanno carattere di specialità e non sono applicabili in via analogica. Con recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che “la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così – qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita – un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte ….” (Cass. 31.10.2014, n.
23141; ed anche Cass. 29.7.2016, n. 15762;). Venendo al caso in esame, l'evento interruttivo che ha colpito sud s. p. a. non è stato Parte_3 dichiarato dal difensore della parte stessa, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per la interruzione del processo. Quanto invece all'asserito difetto di ius postulandi, la censura si fonda sul mancato rispetto delle prescrizioni poste dall'art. 1, comma 8, DL 22. 10. 2016 n. 193 (sostituito dalla legge di conversione 1 .12. 2016, n. 225, e, successivamente modificato dall'art. 1, comma 11, secondo periodo, DL 16. 10. 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 4. 12. 2017, n. 172), così come integrato dal richiamato “Regolamento di amministrazione “ dell , deliberato dal Controparte_2
Comitato di Gestione il 26. 3. 2018, ed approvato dal MEF il 19. 7. 2018. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, alla luce di tale disciplina “la decisione di avvalersi di avvocati del libero foro per la difesa in giudizio per essere valida presuppone, in linea generale: a) che si sia in presenza di un “caso speciale”; b) che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell'organo deliberante;
c) che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza (per casi analoghi, v. Cass. civ., SS UU 20. 10. 2017 n. 24876; Cass. 9. 5. 2011 n. 10103; Cass. 23. 3 2011, n. 6672; Cass. 13. 5. 2016 n.9880); d) che sia stata prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi (v. Cass. 14 ottobre 2011 numero 21296; Cass. 10 giugno 2010 n. 13968; Cass 17 maggio 2007 n. 11516; Cass 2 maggio 2007 numero 10099; Cass SU 16 giugno 2005, n.
r.g. n. 10 12.868)” (Cass civ sez. 5, n. 28684 del 2018).
Si osserva tuttavia che la normativa richiamata - che certamente limita la possibilità per l'ente pubblico di ricorrere ad avvocati del libero foro, prevedendo, tra l'altro, una procedimentalizzazione della scelta - vede come soggetto destinatario l' e non Controparte_2 Parte_3
che, pertanto, era libera, sia in limine litis che nel corso del
[...] processo, in ordine alla scelta circa l'affidamento della propria difesa, non incorrendo pertanto nell'invocato vizio di invalidità nel conferimento della procura ad litem...”. In base ai condivisibili principi affermati dal Tribunale, quindi, l'estinzione della società è causa di interruzione del giudizio ove dichiarata dal difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., mentre, nel caso – legittimo – di mancata dichiarazione, il giudizio prosegue nei confronti della società estinta in virtù dell'ultrattività del mandato conferito al difensore. Contrariamente a quanto asserito dalla società appellante, nel caso di specie non vi sono ragioni o elementi che possano consentire di disapplicare i principi illustrati, quali sanciti dalle disposizioni codicistiche. Infatti, secondo la normativa di carattere generale dettata dal codice di rito (art. 300 c.p.c.), se un evento interruttivo si verifica nei confronti di una parte costituita in giudizio a mezzo di un difensore, il processo è interrotto soltanto dal momento in cui l'evento è dichiarato dal difensore in udienza o da lui notificato alle altre parti. A fronte di tale disciplina, un evento interruttivo può determinare l'interruzione automatica del processo soltanto ove ciò sia espressamente previsto dalla legge – in deroga alle norme generali – e le norme speciali che dispongono in tale senso, proprio perché tali, non sono suscettibili di applicazione analogica. Deve ritenersi del tutto irrilevante che nel caso in esame la cancellazione della società dal registro delle imprese era stata stabilita da una norma di legge, dal momento che tale cancellazione determina in tutti i casi l'estinzione della società, con conseguente perdita della capacità di stare in giudizio, quale che ne sia l'origine (la volontà dei soci;
un provvedimento giudiziario;
una disposizione normativa). Ciò che conduce alla estinzione della società, con medesimi effetti sui processi di cui la società stessa sia parte, è la cancellazione dal registro delle imprese, e non il fatto che ha dato luogo a tale cancellazione, così come deve ritenersi irrilevante che nel caso in esame sia stato previsto ex lege il trasferimento ad un nuovo ente giuridico pubblico di tutti i rapporti che facevano capo alla società estinta: in tutte le ipotesi in cui la cancellazione dal registro delle imprese si verifica quando sono ancora pendenti alcuni rapporti giuridici accade che nella titolarità di tali rapporti subentrano altri soggetti (di regola i soci) in forza di una fattispecie successoria, e non ha alcuna incidenza, sul piano processuale, che tale successione abbia luogo a favore dei soci o di un ente giuridico indicato da r.g. n. 11 una norma di legge.
Quindi, non sussiste nessuna inconciliabilità tra la disciplina dettata dall'art. 300 c.p.c., in forza del quale la cancellazione della società dal registro delle imprese interrompe il processo di cui la società sia parte solo ove tale evento sia dichiarato dal difensore, e la cancellazione dal registro delle imprese di sebbene disposta da una specifica Parte_3 norma di legge, con diretta attribuzione ad altro soggetto, istituito per legge, di tutti i rapporti giuridici che a detta società facevano capo. Il d.l. n. 193/2016, laddove ha disposto lo scioglimento e la cancellazione dal registro delle società del gruppo non ha previsto Parte_3 effetti giuridici di natura diversa rispetto a quelli che si verificano in tutti i casi di cancellazione di una società dal registro delle imprese (quale che ne sia la causa), e ciò esclude che nella fattispecie possa trovare applicazione una normativa processuale diversa da quella generale dettata dall'art. 300 c.p.c. in materia di interruzione del processo. Anche la doglianza relativa all'assenza di ius postulandi deve ritenersi infondata. Infatti, i difensori di non hanno dichiarato Parte_3
l'evento interruttivo (scioglimento e cancellazione dal registro delle imprese) che ha riguardato la società attrice, e tale circostanza, alla luce dell'art. 300 c.p.c., e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, comporta che il mandato conferito al difensore di Parte_3 ha conservato effetto e che quest'ultimo ha quindi legittimamente
[...] continuato ad esplicare la propria attività difensiva (v. Cass. 29.7.2016, n. 15762; Cass. S.U. 4.7.2014, n. 15295). Correttamente, inoltre, la sentenza impugnata ha precisato che ad non si estendeva la normativa in materia di scelta dei Parte_3 difensori riguardante l' . Controparte_2
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto. Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza laddove (pagg. 12 – 20) ha motivato in ordine all'eventus damni ed alla scientia damni. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto di elementi decisivi per valutare in concreto la sussistenza dell'eventus damni, inteso quale presupposto oggettivo da cui far discendere anche la sussistenza della scientia damni, da ravvisarsi nella consapevolezza della società acquirente che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare pregiudizio alle ragioni della società creditrice. La sentenza impugnata non avrebbe valutato, in primo luogo, l'inesigibilità ex lege dei crediti erariali fatti valere da Parte_3 nella citazione introduttiva, stante l'esistenza di sgravi, annullamenti, sospensioni, e l'adesione della alle misure di definizione CP_1 agevolata dalle pendenze tributarie (c. d. rottamazione); in particolare l'appellante ha sostenuto che con l'introduzione della c. d. rottamazione ter r.g. n. 12 (DL 23. 10. 2018, n. 119) il credito fatto valere da Equitalia SU s. p. a. non avrebbe potuto essere considerato come certo, liquido ed esigibile, e neanche come credito scaduto, in quanto i soggetti che avevano aderito alla definizione agevolata ex DL 193/2016, ma non avevano potuto pagare le rate da essa previste “effettuano il pagamento delle residue somme ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso art. 6 del DL n. 193/2016… in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019…a tal fine entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze (comma 24, art. 3). I benefici previsti dalla c. d. rottamazione ter sarebbero di gran lunga migliorativi rispetto a quelli derivanti dalle due precedenti definizioni agevolate ovvero il pagamento dilazionato del debito al netto di interessi e sanzioni in 10 rate semestrali, per 5 anni, si sarebbero estesi automaticamente anche per coloro che non erano riusciti a pagare, in tutto o in parte, le rate della prima rottamazione;
in altri termini, con l'introduzione della c. d. rottamazione ter il contribuente che alla data di entrata in vigore del DL n. 119/2018 aveva in essere la definizione agevolata ex DL n. 193/2016 avrebbe dovuto beneficiare in maniera automatica di un meccanismo di inesigibilità ex lege dei propri debiti verso l' , che avrebbe dovuto impedire a Controparte_2 quest'ultima di proseguire qualsivoglia azione o procedura in precedenza avviata, perché la rottamazione ter sarebbe una vera e propria transazione fiscale con effetti estintivi dell'obbligazione principale, e quindi non sussisterebbe il primo dei requisiti dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., dal momento che alla luce delle allegazioni documentali prodotte il credito realmente esigibile da sarebbe stato, invece che quello Parte_3 indicato dal Tribunale (€ 85.524.802,84), al massimo di € 25.000,00. La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere infondate le allegazioni con cui la aveva indicato le utilità residue presenti CP_1 nel suo patrimonio, precisando di essere proprietaria di numerosi immobili, il cui valore complessivo, quale risultante da perizie di stima, sarebbe stato pari ad € 100.000.000,00, ed all'interno del quale il solo complesso immobiliare di Via del Maggiolino avrebbe avuto un valore compreso in una forbice tra € 51.685.000,00 ed € 68.896.000,00, come confermato da una CTU espletata nell'ambito di un diverso giudizio civile presso il Tribunale di Roma, e non considerata dal Tribunale nel presente giudizio. Il Tribunale, in particolare, avrebbe errato nello sminuire la consistenza patrimoniale della argomentando in ordine CP_1 all'inattendibilità dei valori degli immobili rimasti in capo alla società creditrice così come indicati nelle perizie di parte, ed evidenziando che taluni di tali immobili erano gravati da iscrizioni pregiudizievoli ed r.g. n. 13 assoggettati a procedure esecutive promosse da terzi, riferendosi in particolare al complesso immobiliare di maggior pregio e valore sito in Roma, Via del Maggiolino, sottoposto ad esecuzione forzata da parte della RE BA AG, che aveva trascritto il pignoramento in data 16. 2. 2016 e relativamente al quale risultava anche la trascrizione della domanda giudiziale da parte di ma dimenticando che Equitalia SU s. p. a. CP_4 era già intervenuta in quelle procedure, ed in particolare nella procedura di pignoramento, facendo valere in via esecutiva e non solo conservativa i suoi crediti inesigibili, e che la domanda giudiziale citata in sentenza era stata cancellata (v. doc. 3, non utilizzabile). La aveva anche rappresentato di aver sempre conseguito CP_3 utili negli ultimi tre bilanci presentati, e di aver chiesto di rimettere la causa sul ruolo per disporre una CTU volta a stimare il suo patrimonio immobiliare;
il Tribunale avrebbe, in base alle risultanze del bilancio di esercizio del 2017 della compiuto valutazioni errate, CP_1 riguardanti le immobilizzazioni materiali, le rimanenze, il patrimonio netto ed i debiti complessivi, ignorando l'utile di esercizio (di € 4.688.770,00, con trend positivo anche rispetto agli anni successivi) e l'aumento di oltre quattro volte della posta di bilancio “Fondo per rischi ed oneri”, passata da
€ 12.046,16 del 2016 ad € 46.215,426 nel bilancio approvato il 31. 12. 2017; in particolare avrebbe erroneamente valutato l'operazione con cui la nel corso del 2017 aveva conferito il suo intero patrimonio CP_1 immobiliare residuo nella società Coinvest s.r.l., acquisendo, contestualmente, una quota di partecipazione in tale società pari al 100% del capitale sociale, laddove ha affermato che, a differenza degli immobili, agevolmente individuabili ed assoggettabili a procedure esecutive, le partecipazioni societarie sono più rapidamente trasferibili, sono sottoposte, per quanto concerne sequestri e pignoramenti, a norme limitative, e comunque costituiscono partecipazioni a capitale di rischio. Rispetto a tale aspetto il Tribunale, pur avendo ritenuto che il valore del ramo di azienda conferito, a cui corrispondeva pari valore della partecipazione ricevuta da era pari ad € 71.273.957, un valore CP_1 sicuramente congruo rispetto alle ragioni creditorie da tutelare, aveva poi dichiarato l'inefficacia dell'atto che aveva concluso nel 2015 con la CP_1 mediante l'atto di compravendita immobiliare a rogito Notaio Pt_1 Per_1 in Roma del 22. 1 2015, repertorio n. 117979, raccolta n. 45028.
[...]
Al riguardo l'appellante ha evidenziato che l'assoggettabilità ad esecuzione forzata delle quote della s. r. l. è espressamente prevista dall'articolo 2741 c. c. con procedimento del tutto analogo al pignoramento immobiliare, ed analogamente a quanto accade nel pignoramento immobiliare l'art. 2912 c. c. sancisce che il pignoramento comprende anche gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata, e quindi nel pignoramento della quota di socio di una srl rientrerebbero anche gli utili. L'esposizione del valore della quota di una srl immobiliare non r.g. n. 14 costituirebbe nemmeno una partecipazione a capitale di rischio, come ritenuto impropriamente dal Tribunale, e quindi nessuno degli argomenti esposti sarebbe idoneo a sorreggere la tesi secondo cui non avrebbe CP_1 dimostrato l'esistenza di una consistenza patrimoniale idonea a garantire il creditore ed a giustificare il rigetto della domanda di Parte_3 revocatoria avanzata. L'appellante ha anche censurato la sentenza impugnata laddove ha aderito alla tesi di secondo cui il valore di mercato Parte_3 degli immobili acquistati dalla al prezzo di € 4.986.100,00, Parte_1 oltre Iva, in base ai parametri di cui all'art. 79 del d.p.r. n. 602/1973, sarebbe stato pari ad € 14.225.504,00, senza considerare lo stato di fatto in cui le unità immobiliari trasferite si trovavano al momento della cessione, come risultanti dall'atto di compravendita impugnato, nè l' asserita inapplicabilità dei criteri dettati dall'art. 79 del d.p.r. n. 602/1973, in materia di prezzo a base d'asta nelle procedure espropriative esattoriali. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'atto di compravendita impugnato non avrebbe avuto alcun rilevante impatto sul patrimonio della tale da compromettere o rendere CP_1 più difficoltosa la realizzazione dei crediti erariali;
ed il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere insussistente l'eventus damni e conseguentemente, in assenza di un pregiudizio per il creditore, anche la scientia damni imputata alla società venditrice ed alla società acquirente in considerazione dell'identità della persona investita dei poteri di rappresentanza di entrambe tali società ( ), posto che, se non Parte_2 vi è danno, inteso come incapienza del patrimonio del debitore, non può esservi consapevolezza di una pretesa lesione;
non sarebbero quindi pertinenti le presunzioni circa l'esistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 2901 cod.civ. che il Tribunale ha tratto dal fatto che Parte_2 rivestiva, ad un tempo, la qualità di AU della e di socio CP_1 accomandatario della Parte_1
L'appellante ha quindi rappresentato di aver chiesto, nel giudizio di primo grado, al Tribunale di ammettere CTU volta a stimare il suo patrimonio residuo alla data dell'atto di vendita impugnato, e la mancata verifica per come richiesta renderebbe di per sé viziata la sentenza impugnata. Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto. La Corte osserva che aveva ampiamente dedotto e Parte_3 documentato con l'atto di citazione che il credito per cui si procedeva era costituito dai ruoli esattoriali esecutivi e dagli avvisi di addebito e di accertamento ex d.l. 78/2010 relativi a debiti della di natura CP_1 tributaria ed extratributaria (v. documentazione prodotta da Parte_3 nel giudizio di primo grado).
[...]
Il prospetto prodotto in primo grado dalla società attrice, aggiornato all'11 dicembre 2015, contenente gli atti di riscossione esattoriale emessi a r.g. n. 15 carico della e delle società in essa confluite per effetto di CP_1 fusioni per incorporazione (v. doc. 5), dimostrava che il debito della società a ruolo, alla data della proposizione della revocatoria, ammontava a complessivi € 84.524.802,84. La società appellante ha sostenuto nel giudizio di primo grado che il debito a suo carico era inferiore a quello indicato dalla società attrice e che tale minor debito era in parte oggetto di sgravi e sospensioni, in virtù della pendenza di svariati contenziosi giudiziali, e comunque inesigibile, perché oggetto, per la parte non sgravata o sospesa, di numerose rateizzazioni. Tale tesi non può essere condivisa. Infatti, come esattamente ritenuto dal Tribunale, risultavano sussistenti le ragioni di credito vantate da tenuto conto Parte_3 delle cartelle di pagamento e degli avvisi ed accertamenti prodotti in atti. Peraltro, la sussistenza del debito tributario non è stata contestata dalla che, invece, ne ha dedotto la sola inesigibilità; ma essa, anche CP_1 ove fosse dimostrata, non potrebbe paralizzare l'azione revocatoria proposta dalla società attrice. Infatti, secondo principi consolidati, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente in via definitiva, posto che: “l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (v. Cass. 5619/16); ed ancora v. Cass. 2673/16: “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”(v. anche Cass. S.U. 9440/2004; Cass. 19129/2005; Cass. 11573/2013).
Inoltre, circostanza non contestata da parte della il credito CP_1 fatto valere da pur tenendo conto delle disposte Parte_3 sospensioni e degli sgravi medio tempore intervenuti, ammontava ai r.g. n. 16 seguenti importi:
- euro 18.216.348,20 di debito scaduto e non sospeso (ivi comprese le cartelle emesse nei confronti delle società incorporate e due cartelle esattoriali del 2018 di complessivi euro 24.305,52);
- euro 57.199.866,15 di debito con riscossione sospesa dall'ente impositore;
- euro 17.681.974,41 di debito contenuto in cartelle notificate nel 2017 ed oggetto di domanda di definizione agevolata (rottamazione ter ex d.l. 119/18). Il debito scaduto era esigibile, in quanto la era decaduta CP_1 dalla facoltà di pagare ratealmente (non essendo stata fornita nessuna prova circa l'adempimento dei pagamenti rateali); e la decadenza discende dalla legge, posto che, ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. 602/73, 3° comma, “in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione”. In ordine all'inesigibilità dei crediti, la giurisprudenza ha precisato che: “ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (v. Cass. 11755/18). Anche la tesi dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto considerare il credito di inesigibile in quanto oggetto di Parte_3 istanze di definizione agevolata non può essere condivisa. Infatti, l'art. 6 del d.l. 193/2016 stabilisce che, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori potevano estinguere il debito senza corrispondere sanzioni e interessi di mora, provvedendo al pagamento integrale delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi e di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese. La norma prevede altresì che il 70% delle somme complessivamente dovute doveva essere versato nell'anno 2017 e che il restante 30% nell'anno 2018, mediante pagamenti in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018; il 4° comma dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme oggetto di rottamazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico r.g. n. 17 e non determinano l'estinzione del debito residuo, rispetto al quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del d. p.r. n. 602/73. Il successivo comma 5 dispone che l'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi dell'articolo in esame, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Come noto, il legislatore con l'art. 1 del d.l. 148/17 ha previsto l'estensione della definizione agevolata (cosiddetta rottamazione bis) ai carichi affidati all'agente della riscossione anche nell'anno 2017, con possibilità di pagamento in cinque rate consecutive di uguale importo con scadenze nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. Il d.l. 148/17 ha anche previsto la proroga delle date di scadenza delle rate della prima definizione agevolata: il termine per il pagamento delle rate aventi scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre del 2017 è stato prorogato al 7 dicembre 2017, mentre per la rata con scadenza nel mese di aprile 2018 il termine è stato prorogato a luglio 2018. Infine, l'art. 1 del d.l. 148/17, al comma 4, ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del d.l. 193/16, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 che, tuttavia, non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del predetto decreto. Al riguardo, la nel giudizio di primo grado aveva dedotto CP_1 di aver presentato, per alcune cartelle, domanda di definizione agevolata ex d.l. 193/16 (prima rottamazione) e d.l. 148/17 (rottamazione bis); la procedura di definizione agevolata, per espressa disposizione normativa, impedisce all'agente della riscossione di avviare o proseguire azioni esecutive c/o cautelari nei confronti del contribuente, ma non impedisce certamente l'avvio o la prosecuzione delle azioni finalizzate alla tutela del credito esattoriale, come l'azione revocatoria introdotta nel presente giudizio;
diversamente opinando sarebbe sufficiente per il contribuente presentare la domanda di definizione agevolata per ottenere la desistenza del creditore dai mezzi legali di conservazione della garanzia patrimoniale, salvo poi omettere il pagamento del debito agevolato e decadere dal beneficio, in tal modo pregiudicando in modo irrimediabile le ragioni del creditore che, una volta verificatasi la decadenza dal beneficio, perderebbe la garanzia del credito. Il fatto che la avesse presentato le domande di definizione CP_1
r.g. n. 18 agevolata non rileva ai fini del presente giudizio e non ne preclude lo svolgimento;
la aveva evidenziato, in primo grado, di aver CP_1 aderito, per alcuni dei carichi esattoriali, alla definizione agevolata introdotta dal d.l. 119/18 (cosiddetta rottamazione ter), ma l'adesione alla rottamazione (senza pagamento delle rate, come avvenuto nel caso di specie) non può produrre alcuna conseguenza rispetto all'esperibilità dell'azione revocatoria, posto che la richiesta di definizione agevolata impedisce all'agente della riscossione soltanto di avviare o proseguire azioni esecutivi o cautelari. Inoltre, i benefici della rottamazione ter, al contrario di quanto sostenuto dalla società appellante, non sono automaticamente estesi ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata ex d.l. 193/2016 (la prima rottamazione), ma non hanno potuto pagare le rate da essa previste;
infatti, l'estensione ai benefici della rottamazione ter riguarda esclusivamente i carichi definiti con la rottamazione bis di cui al d.l. 148/17, dal momento che il comma 21 dell'art. 3 del d.l. 119/18, stabilisce che“fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148...”. In ogni caso, lo stesso d.l. 119/18 dispone che per ottenere il differimento automatico del versamento delle rate residue dovute sulla base della rottamazione bis mediante dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, è necessario che il contribuente proceda “all'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018”; è quindi infondata l'affermazione della società appellante secondo cui detta automatica estensione opererebbe per l'intero debito residuo senza aver previamente pagato gli importi precedentemente non corrisposti. Non solo, infatti, il mancato pagamento delle rate in scadenza per la rottamazione bis impedisce di beneficiare della rottamazione ter, ma per espressa disposizione normativa (art. 3, comma 23, d.l. 119/18), "i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile".
Le istanze cui ha fatto riferimento la nel giudizio di primo CP_1 grado, fermo restando che non hanno alcuna conseguenza sulla esperibilità della revocatoria, erano comunque per legge improcedibili, avendo la stessa r.g. n. 19 in sostanza ammesso di non aver pagato alcuna delle rate della CP_1 prima rottamazione (e non sussistendo un suo diritto ad accedere ai benefici di cui alla rottamazione ter). Conseguentemente, non ricorrendo i presupposti affinché la
[...] potesse beneficiare delle disposizioni previste per la definizione CP_1 agevolata dei debiti esattoriali, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, secondo cui la rottamazione avrebbe comportato l'inesigibilità ex lege dei debiti verso l Controparte_2 atta a paralizzare qualsivoglia procedura in precedenza avviata, deve comunque ritenersi pacifico che l'azione revocatoria ex art. 2901 c. c. può essere legittimamente esperita anche a fronte di crediti meramente eventuali, ovvero a fronte di aspettative di credito, prive dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; senza contare che la non aveva CP_1 pagato il debito verso l'erario neppure nella misura agevolata concessa dalla legge, ed era quindi decaduta da ogni beneficio, dal momento che la definizione, come previsto dal citato art. 6, 4° comma, del d.l.193/16, “non produce effetti”. Allo stesso modo devono ritenersi infondate le deduzioni svolte nel giudizio di primo grado dalla circa un'asserita caducazione CP_1 delle ragioni creditorie di relativamente ad alcune Parte_3 cartelle esattoriali;
nello specifico, la aveva prodotto due CP_1 sentenze della Corte di Cassazione aventi ad oggetto le cartelle 09720110188233366000 (sent. 23396/18) e 09720130339040213000 (sent. 23995/18); sul punto la curatela ha precisato che la riscossione del ruolo contenuto nella cartella 09720110188233366000 era stata già oggetto di sospensione cautelare, e che non poteva avere rilevanza alcuna in ordine alla legittimità e fondatezza della presente azione revocatoria;
inoltre, la pronuncia n. 23996/18 aveva sì cassato la sentenza impugnata, ma rinviando alla Commissione Tributaria Regionale per l'applicazione di una normativa, medio tempore intervenuta, che doveva comportare un mero ricalcolo delle imposte dovute, ed il contenzioso avente ad oggetto tale cartella non era ancora concluso. Rispetto alla cartella 09720130339040213000, la stessa risultava ancora a debito, e comunque la definizione agevolata cui si era fatto riferimento nella sentenza 23995/18 non era quella della rottamazione dei ruoli, ed il versamento andava effettuato con modello F24 direttamente nei confronti dell'ente impositore (e non risultava eseguito). Quindi, in ordine all'esistenza dell'eventus damni le deduzioni svolte dall'appellante devono ritenersi infondate;
e sotto altro profilo il Tribunale ha condivisibilmente respinto il rilievo secondo cui la CP_1 nonostante le cessioni di beni immobili effettuate mediante l'atto di vendita impugnato, avrebbe comunque conservato un patrimonio residuo sufficiente a soddisfare il credito erariale;
la decisione del Tribunale sul punto deve essere condivisa, posto che la con l'atto di CP_1
r.g. n. 20 compravendita in oggetto aveva sottratto numerosi beni immobili di ingente valore alla garanzia del creditore, rendendo impossibile o sicuramente maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito, mentre gli immobili di cui la società debitrice aveva conservato la proprietà erano gravati da vincoli pregiudizievoli ed il loro valore era insufficiente a garantire i crediti. Sul punto il Tribunale ha affermato che: "l'atto di disposizione in contestazione risultava e risulta indubbiamente lesivo delle ragioni di credito della ed alla conclusione di cui sopra è dato Parte_3 pervenire ove si consideri che, per effetto del descritto atto di compravendita, la si è spogliata di una rilevantissima CP_1 parte degli immobili di sua proprietà e, dunque, di beni che, a differenza del denaro, sono agevolmente individuabili ed assoggettabili all'azione esecutiva. D'altro canto - come sopra accennato - in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento della pretesa azionata, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di atti che rendano più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche in forza della mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass. 7767/2007)". Tale motivazione è del tutto condivisibile, e le doglianze sul punto della società appellante devono ritenersi infondate. La società appellante ha eccepito una pretesa inesistenza del pregiudizio per la società creditrice, sostenendo che la sarebbe CP_1 stata in grado, anche senza disporre degli immobili oggetto della presente revocatoria, di far fronte al proprio effettivo debito nei confronti di disponendo di un ingente patrimonio residuo e di un Parte_3 flusso economico e finanziario più che sufficiente a soddisfare le pretese creditorie della stessa inoltre ha affermato che la Parte_3 avrebbe conservato un patrimonio immobiliare di € CP_1
100.000.000,00 ed avrebbe conseguito utili nei tre esercizi 2015/2017, sostenendo anche che era intervenuta in procedure Parte_3 esecutive immobiliari relativamente ad altri beni facenti parte del patrimonio della con la conseguenza che nessun danno alle CP_1 ragioni di tale società sarebbe stato determinato dall'atto di alienazione oggetto della presente azione. Dall'esame della documentazione prodotta dalla in primo CP_1 grado non può ricavarsi alcuna prova di quanto affermato, e come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, da tali documenti si desumono dati attinenti alla consistenza, natura, destinazione e rendita catastale di tali immobili, attestanti l'inattendibilità dei valori indicati nelle relazioni estimative di parte;
inoltre, detti immobili, come da documentazione in atti, risultavano sottoposti a vincoli, trascrizioni e procedure esecutive che ne abbattevano ulteriormente il valore, e come r.g. n. 21 evidenziato dalla sentenza impugnata, l'immobile sito in Roma, via del
Maggiolino, era stato sottoposto a pignoramento da parte di un terzo, ossia dalla società RE BA AG (pignoramento trascritto il 16 febbraio 2016). aveva proposto intervento in tale procedura, ma non vi Parte_3 erano elementi per ritenere che l'agente della riscossione potesse riuscire a recuperare il proprio credito su detto immobile, tenuto anche conto che, come documentato in atti, per effetto della procedura in questione la sorte dell'immobile di via del Maggiolino, il cui valore non poteva essere tratto dalla perizia prodotta dalla risalente ad oltre 6 anni prima, ed CP_1 era ormai compromessa (come analogamente lo era la restante parte del patrimonio della interessata da ipoteche e procedure esecutive). CP_1
Tali circostanze dimostrano che il patrimonio immobiliare residuo in capo alla società debitrice non forniva garanzia alcuna che il credito erariale potesse trovare integrale soddisfazione, posto che gli immobili di cui la aveva conservato la proprietà erano gravati da vincoli CP_1 pregiudizievoli ed il loro valore era insufficiente a garantire detto credito. Stante la presenza di altri creditori, la possibilità che il credito erariale potesse trovare soddisfazione - anche in misura parziale - era del tutto remota, ed a fronte dell'ingente debito esattoriale allo stato esigibile, e considerato l'ancor più ingente debito a ruolo la cui riscossione era solamente sospesa, deve ritenersi che l'atto di compravendita oggetto della presente revocatoria aveva determinato un pregiudizio al creditore, in quanto la spogliandosi di beni di elevato valore, aveva reso CP_1 impossibile, o comunque maggiormente difficoltosa, la realizzazione del credito. Inoltre, come documentato dalle produzioni acquisite in primo grado, con atti di compravendita sostanzialmente contestuali a quello per cui è causa, a rogito Notaio del 13 gennaio 2015 (rep. 117927 - Persona_1 racc. 45004) e del 23 gennaio 2015 (rep. 117983 - racc. 45031), la
[...] aveva alienato ulteriori propri beni mediante trasferimento a società CP_1 che facevano capo a regista dell'intera operazione Parte_2 fraudolenta, ossia alla ed alla società Roma Resort Parte_9
s.r.l. La società faceva capo a , che ne Parte_10 Parte_2 deteneva l'85% del capitale, mentre le quote del capitale sociale della Roma Resort s.r.l., pari ad € 120.000,00, appartenevano alla Parte_1 di appellante nel presente giudizio (v. doc. 3 e 12). Parte_2
La curatela ha rappresentato che anche questi altri atti di compravendita sono stati impugnati con distinti atti di citazione dinanzi al Tribunale di Roma, ed attestano che la si era spossessata del CP_1 proprio patrimonio immobiliare solo per pregiudicare le ragioni del creditore;
e, come affermato correttamente nella sentenza appellata, in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o più difficile il r.g. n. 22 soddisfacimento del credito, incombendo sul convenuto che eccepisca la mancanza dell'eventus damni "l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali" (v. Cass. 19963/05); ed il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass. 19207/18). Rispetto al caso di specie, anche se la società appellante ha dichiarato, ma senza dimostrarlo, che la avrebbe continuato a disporre di CP_1 un residuo patrimonio sufficiente a garantire le ragioni di credito dell'Agente di riscossione, il fatto che: (a) il debito esattoriale della società era molto ingente (oltre 75.000.000,00 di euro); (b) la aveva CP_1 esposizioni debitorie anche nei confronti di terzi che avevano aggredito il suo patrimonio;
(c) la aveva messo in atto una politica di CP_1 progressiva e sospetta alienazione del proprio patrimonio immobiliare a società tutte facenti capo al Sig. implicava che la Parte_2 soddisfazione erariale risultava pregiudicata e, sicuramente, più difficile. Quanto al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, la società appellante ha affermato che la sentenza impugnata non avrebbe valutato il fatto che la avesse chiuso l'esercizio con un utile di € 4.688.770,00 ed un CP_1 aumento della posta di bilancio “Fondi per rischi ed oneri”, passata da € 12.046.416,00 nel 2016 ed € 46.215.416,00 nel 2017. Premesso che le deduzioni dell'appellante non escludono che nel caso di specie sussista comunque l'eventus damni, rappresentato dal fatto che la con l'atto di compravendita impugnato aveva sottratto beni CP_1 immobili di ingente valore alla garanzia del creditore, rendendo impossibile o maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito, dal bilancio depositato emerge in ogni caso, come correttamente indicato dalla sentenza impugnata, che la società aveva un ingente indebitamento: i debiti ammontavano ad € 41.842.384,00 e, di questi, € 14.006.560,00 erano debiti nei confronti delle banche ed € 27.391.494,00 erano messi a bilancio come debiti tributari. Invece, il patrimonio immobiliare, che componeva in massima parte il patrimonio netto della società debitrice, era ampiamente compromesso ed insufficiente a coprire i debiti tributari (che infatti la non aveva pagato, seppure tali debiti fossero solo parzialmente CP_1 oggetto di contestazione giudiziale). Anche le censure della società appellante relative alla parte della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto atta a determinare un r.g. n. 23 effetto pregiudizievole sulla composizione del patrimonio della CP_1
l'operazione con cui tale società, nel corso dell'esercizio 2017 aveva conferito in altra società - la Coinvest s.r.l. - il proprio residuo patrimonio immobiliare, a fronte della acquisizione di quote pari al 100% del capitale della società beneficiaria del conferimento, sono infondate. Infatti, le deduzioni della società appellante secondo cui il valore della partecipazione societaria acquisita, corrispondente al valore degli immobili conferiti, era pari ad € 71.273.957,00, e quindi in tesi congruo rispetto all'importo delle ragioni creditorie fatte valere dall'Agente della riscossione, che le quote di s.r.l. erano assoggettabili ad esecuzione forzata,
e che il pignoramento di tali quote si estendesse anche ai frutti - e quindi agli utili conseguiti dalla società - e che la titolarità di una quota in una società immobiliare non potesse essere qualificata come partecipazione a capitale di rischio, devono ritenersi infondate. In particolare, appare indubbio che il valore di una quota di partecipazione ad una società immobiliare dipende non solo dal valore degli immobili di cui la società stessa è titolare, ma anche, in senso negativo, dalle poste passive che, a vario titolo, possono comunque confluire nella sua contabilità e nel suo bilancio, ivi incluse le poste passive che, per loro natura, non sono idonee ad incidere direttamente sul valore degli immobili posseduti;
del tutto condivisibilmente, quindi, il Tribunale ha rilevato il carattere pregiudizievole dell'operazione in esame per la garanzia dei creditori della CP_1
Infine, anche la censura dell'appellante rispetto all'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il prezzo di vendita indicato nell'atto dispositivo impugnato - € 4.986.100,00, oltre interessi, da pagare entro trenta mesi dalla stipula della vendita - non era congruo rispetto al valore di mercato degli immobili ceduti, in quanto tale valore, ai sensi dell'art. 79 del d.p.r. 602/73, risultava pari ad € 14.225.504,00, deve ritenersi infondata;
sul punto la società appellante ha sostenuto che il
Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi pregiudizievoli asseritamente desumibili dallo stato di fatto degli immobili alienati, così come menzionati nell'atto di compravendita, e dalla dedotta inapplicabilità alla fattispecie per cui è causa dei parametri di stima desumibili dall'art. 79 d.p.r. 602/73, in quanto si sarebbe dovuto fare riferimento ai parametri di cui all'art. 59 d.p.r. n. 131/86 in materia di imposta di registro. Ma i fattori di pretesa riduzione del valore di mercato degli immobili ceduti, come indicati nell'atto di vendita oggetto dell'azione revocatoria, sono del tutto generici ed indefiniti, e quindi privi di attendibilità; inoltre, proprio i criteri di determinazione del valore degli immobili dettati dall'art. 79 d.p.r. n. 602/73 sono applicabili agli immobili oggetto dell'atto impugnato, in quanto tali criteri, dettati per stabilire il prezzo a base d'asta nelle procedure espropriative esattoriali, sono quelli più confacenti ad r.g. n. 24 esprimere il valore di mercato di un determinato bene immobile;
e come evidenziato dalla sentenza impugnata, il prezzo pattuito - di molto inferiore al valore di mercato degli immobili ceduti – non era neanche stato pagato all'atto della stipula, essendo stata concessa una rilevante dilazione, senza conteggio di interessi (e senza iscrizione di ipoteca a garanzia). Correttamente anche sotto tale profilo la sentenza impugnata ha rilevato il carattere pregiudizievole dell'atto di compravendita impugnato. Infine, non possono essere condivise le deduzioni svolte dall'appellante circa l'erroneità della sentenza impugnata per non aver valutato che, stante l'asserita assenza di un pregiudizio per il credito vantato dalla società attrice, e quindi di un eventus damni, sarebbe inesistente anche la scientia damni attribuita sia alla società alienante sia alla società acquirente in considerazione dell'identità della persona munita della rappresentanza legale di entrambe le società. Secondo l'appellante la dedotta carenza di un pregiudizio alle ragioni della società creditrice, in tesi desumibile dall'entità del patrimonio rimasto in capo alla società venditrice, e dall'asserita possibilità di gestire il debito verso l'erario secondo le norme sulla definizione agevolata, escluderebbe di per sé l'elemento soggettivo, ravvisato dalla sentenza impugnata nella consapevolezza della società alienante e di quella acquirente di pregiudicare le ragioni della società attrice mediante l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria, e ciò in base all'assunto secondo cui, se non vi è danno rilevante ex art. 2901 cod. civ., non può esservi alcuna consapevolezza di una lesione. Le argomentazioni della società appellante non sono condivisibili. Infatti: a) la era decaduta dai benefici previsti dalle norme CP_1 in materia di definizione agevolata, e l'asserita inesigibilità di ampia parte del credito erariale della era in ogni caso priva di rilevanza nel CP_1 presente giudizio, posto che l'azione revocatoria è esperibile anche a tutela di ragioni di credito non assistite dai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (ed anche a tutela di mere aspettative), e quindi sussiste un pregiudizio rilevante ex art. 2901 cod. civ. anche in presenza di un possibile danno a ragioni creditorie non aventi dette connotazioni;
b) è privo di fondamento, e comunque non provato, l'assunto della società appellante secondo cui il patrimonio residuo della sarebbe stato CP_1 sufficiente alla garanzia ed al soddisfacimento dell'ingente credito erariale vantato dall' . Controparte_5
E dopo aver del tutto condivisibilmente ritenuto sussistente l'eventus damni, il Tribunale ha ravvisato, sia in capo alla società venditrice che in capo alla società acquirente, il requisito soggettivo costituito dalla consapevolezza del danno arrecato alle ragioni creditorie, in quanto preesistenti rispetto alla stipula della compravendita impugnata, rilevando che:
r.g. n. 25 - risultava indubitabile la consapevolezza, in capo alla ed CP_1 al suo amministratore unico, sig. , della portata lesiva Parte_2 dell'atto di disposizione per cui è causa, in quanto il credito erariale era persistente, e mediante detto atto la società venditrice si era spogliata di una consistente parte del suo patrimonio immobiliare, senza un'adeguata contropartita atta a garantire le ragioni dei creditori;
- il requisito soggettivo in esame in capo al soggetto acquirente poteva essere accertato mediante presunzioni semplici, e quindi sulla base dei vincoli che legavano il debitore alienante e l'acquirente;
- nella specie assumeva rilevanza il fatto che la società acquirente era società nella quale il sig. Parte_1 Parte_2 amministratore della era socio accomandatario e titolare CP_1 di una quota quasi totalitaria, disponendo di una quota di valore nominale di € 99.000,00 su un capitale sociale di € 101.000,00, e che l'atto di vendita impugnato era stato sottoscritto dal sig. Pt_2
nella duplice veste di amministratore unico della venditrice
[...]
e di socio accomandatario della acquirente CP_1 Parte_1
Tali statuizioni non possono ritenersi validamente confutate dal non pertinente rilievo della società appellante secondo cui non essendovi un danno alle ragioni creditorie della società attrice, non avrebbe neppure potuto esservi una consapevolezza di tale pregiudizio, laddove il carattere pregiudizievole dell'atto per cui è causa era certo e documentato. Per quanto riguarda le doglianze dell'appellante relative al fatto che il Tribunale, nonostante la richiesta formulata dalla non abbia CP_1 ammesso una CTU per stimare il patrimonio residuo della società venditrice all'epoca dell'atto dispositivo per cui è causa, in quanto l'espletamento di tale verifica peritale avrebbe potuto fornire elementi di giudizio fondamentali, le stesse sono infondate. Infatti, in caso di richiesta di CTU, costituendo tale mezzo processuale un ausilio per la disamina delle risultanze istruttorie, il giudice può decidere discrezionalmente, in base al suo prudente apprezzamento, se accogliere o meno la richiesta;
nel caso di specie correttamente il Tribunale ha disatteso tale richiesta, posto che, in base alla documentazione prodotta, risultava priva di fondamento, e comunque non suffragata da elementi di prova, la tesi secondo cui la all'esito della cessione di immobili CP_1 per cui è causa, avrebbe conservato un patrimonio residuo idoneo a soddisfare il credito erariale. La mancata ammissione della CTU da parte del Tribunale ha costituito quindi una decisione esente da censure e non idonea a viziare la sentenza impugnata;
e per effetto dell'esito del presente giudizio la richiesta di CTU non può essere accolta in questa sede.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto. Infine, vanno esaminate le deduzioni svolte dalla società appellante in r.g. n. 26 sede di comparsa conclusionale, in relazione al fatto che in data 11 gennaio
2022 nei riguardi del sig. era stata emessa, nell'ambito di Parte_2 un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Roma, per reati di natura distrattiva, un'ordinanza applicativa di misure cautelari con la quale era stato disposto altresì il sequestro preventivo diretto dei beni immobili ceduti dalla alla stessa mediante l'atto di CP_1 Parte_1 compravendita immobiliare oggetto del presente giudizio. Tale sequestro era stato posto in esecuzione in data 27 gennaio 2022, e la ha sostenuto che tale evento renderebbe improcedibile Parte_1
l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio, impedendone l'accoglimento, in quanto diretta ad aggredire beni che, stante il richiamato sequestro penale, sarebbero divenuti indisponibili, per cui la curatela fallimentare, anche qualora l'azione revocatoria dovesse avere esito positivo, non potrebbe acquisirli all'attivo fallimentare e disporne la liquidazione, in ragione del fatto che il sequestro penale dovrebbe prevalere sulle ragioni creditorie del . CP_1
Tali deduzioni sono infondate. L'assunto dell'appellante secondo cui ove il giudice penale, nell'ambito di un procedimento per reati di natura patrimoniale e distrattiva a carico del soggetto cui fa capo una società fallita, disponga un sequestro preventivo su beni ceduti da tale società ad un terzo, e tale sequestro determinerebbe un vincolo atto a precludere l'esercizio dell'azione revocatoria da parte della curatela della società fallita, non è condivisibile. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che non è consentito - e comunque non è dotato di efficacia prevalente - il sequestro preventivo penale, finalizzato alla confisca, di beni assoggettati ad una procedura fallimentare, in quanto il vincolo derivante dalla dichiarazione di fallimento comporta lo spossessamento ed il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito – in ipotesi responsabile dei reati contestati - e l'attribuzione al curatore del compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento (v. Cass. pen. Sez. III, 26.5.2022, n. 26275;
Cass. pen. Sez. III, 24.6.2022, n. 27706). I profili pubblicistici peculiari della procedura fallimentare, correlati alla necessità che la dissoluzione di un'impresa per insolvenza sia gestita assicurando la salvaguardia delle esigenze economiche della collettività, implicano la estromissione del fallito da ogni potere di disposizione e gestione sui beni compresi nella massa fallimentare e non consentono pertanto l'assoggettamento di tali beni al vincolo penale derivante dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Inoltre, è stato precisato che, ai fini dell'applicazione di detti principi, la massa patrimoniale fallimentare affidata alla curatela comprende anche i beni acquisibili mediante l'esercizio dei poteri del curatore fallimentare, in particolare attraverso l'esperimento delle azioni revocatorie (v. Cass. pen. sez. III, 26.5.2022, n. 26275).
r.g. n. 27 E poiché l'azione revocatoria esercitata da una procedura fallimentare è volta a far sì, nell'interesse dei creditori, che l'esecuzione concorsuale condotta dalla curatela, una volta dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione impugnato, possa essere estesa anche sui beni ceduti a terzi mediante l'atto dispositivo oggetto di causa, deve ritenersi, anche alla luce dei principi in precedenza evidenziati che il vincolo derivante da un provvedimento di sequestro reso in sede penale - avendo natura meramente provvisoria – non può essere idoneo a precludere l'esercizio, da parte della curatela fallimentare, dell'azione revocatoria volta a ricostruire, nell'interesse dei creditori, così come del mercato e della collettività, e quindi con valenza pubblicistica, il patrimonio del soggetto fallito da liquidare per il pagamento della massa debitoria secondo i principi concorsuali. Quindi, non può riconoscersi efficacia prevalente ad un sequestro penale preventivo di beni che, per effetto dell'apertura della procedura fallimentare e delle azioni conseguenti, sono definitivamente sottratti al potere dispositivo del soggetto al quale è contestato il reato per cui si agisce in sede penale;
in ogni caso, gli effetti di un sequestro penale preventivo, operando su un piano strettamente esecutivo, non possono precludere l'esperimento, in sede di cognizione, dell'azione revocatoria proposta dalla curatela fallimentare, posto che ogni questione può se del caso trovare definizione in sede di attuazione della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria. Conseguentemente, l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio, mediante la quale il intendeva recuperare la Controparte_1 possibilità di far rientrare nell'attivo fallimentare, nell'interesse dei creditori, attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto di vendita impugnato, i beni trasferiti nel gennaio 2015 alla e quindi le Parte_1 somme che potranno trarsi dall'esecuzione coattiva su tali beni, non si pone su un piano subordinato rispetto alle finalità del sequestro preventivo penale, ma, al contrario, è la misura cautelare penale che è recessiva rispetto all'azione della curatela;
e quindi essendo detto sequestro una misura di natura provvisoria non può determinare un vincolo di indisponibilità atto a ripercuotersi sullo svolgimento, in sede di cognizione, dell'azione revocatoria per cui è causa. Peraltro, tali conclusioni hanno trovato conferma nell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma - Sezione Riesame in data 9 novembre 2022 nel procedimento penale n. 13967/2019 - n. 567/2022 R.G. Sequestri (v. copia in atti); l'ordinanza in questione, divenuta definitiva in data 30 novembre 2022, è stata resa in termini con specifico riferimento al provvedimento di sequestro penale preventivo, emanato nel procedimento penale a carico del sig. , richiamato dalla nelle Parte_2 Parte_1 sue deduzioni difensive, e quindi il sequestro preventivo penale non comporta l'improcedibilità dell'azione revocatoria oggetto del presente r.g. n. 28 giudizio.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello deve ritenersi infondato e deve essere respinto. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata;
non va disposto nulla rispetto all'
[...]
rimasta contumace. Controparte_2
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 10874/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma, sezione XVI, in data 23 5. 2019, così provvede: A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_1
(Fall. n. 401/2019) delle spese processuali del
[...] Parte_11 presente grado di giudizio che si liquidano d'ufficio in complessivi €
50.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, se dovuti;
C) Nulla sulle spese rispetto all;
Controparte_2
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 29