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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 769/22
Fall. n. 4/22
IL TRIBUNALE DI URBINO riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott. Egidio de Leone Presidente dott. Gianmarco Cantalini Giudice dott.ssa Benedetta Scarcella Giudice rel.
All'esito dell'udienza del 27.06.2024, tenutasi mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., nella causa iscritta al n. 769/22 R.G., avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo introdotta a norma dell'art. 98 L. F. da rappresentata dalla procuratrice speciale Parte_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Renato Sardi;
- opponente- nei confronti di
Controparte_1
- opposto contumace- ha pronunciato il presente
DECRETO
Con ricorso, ex art. 98 L.F., depositato in data 29.12.2022, veniva presentata, nell'interesse di dalla procuratrice speciale opposizione Parte_1 Controparte_2 avverso il decreto del 30.11.2022, con il quale, rendendo esecutivo lo stato passivo del fallimento della società gli organi della suddetta procedura avevano ammesso CP_1
i crediti della opponente distinguendo tra ipotecari, per € 248.524,82, e chirografari per €
152.846,05, sulla scorta della “necessità di scindere la fase dell'ammissione dalla fase di ripartizione dell'attivo, tanto più che il curatore ha agito per conseguire la restituzione della somma di euro
40.099,70, già riscossa nell'ambito di pendente esecuzione immobiliare”.
Il ricorrente, quale motivo di opposizione, ha dedotto l'illegittimità dell'opposto decreto nella parte in cui confermava l'ammissione proposta dal Curatore senza fornire motivazione alcuna in ordine alla ragione per cui il credito vantato fosse stato ammesso solo parzialmente, i conteggi ex art. 2855 c.c. prodotti fossero stati disattesi e non essendo possibile individuare i criteri di calcolo adottati, salva la specificazione che della somma già riscossa nell'ambito della procedura esecutiva non si dovesse tener conto in fase di ripartizione.
A seguito dell'udienza del 24.05.2023, sentiti i difensori delle parti, si rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 25.10.2023 la causa veniva rimessa in istruttoria affinché il ricorrente potesse fornire “chiarimenti indicando da quali voci sono stati detratti nei conteggi depositati gli ulteriori euro 220.000,00 versati a titolo di acconto ex art. 41 T.U.B. nella procedura
r.g.e. n. 12/2010.” e si assegnava al ricorrente termine per il deposito di note scritte.
All'udienza del 20.12.2023 si dichiarava la contumacia del fallimento parte opposta e la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 25.02.2024, nonostante l'avvenuto deposito ad opera del ricorrente
(in data 20.11.2023) di note scritte a chiarimento, rilevandosi il mancato deposito di nuovi conteggi, la causa veniva nuovamente rimessa in istruttoria.
Il ricorrente provvedeva al deposito dei nuovi conteggi in data 28.02.2024.
Con decreto dell'8.05.2024, vista la riassegnazione della causa a diverso relatore, si fissava l'udienza del 27.06.2024, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con atto depositato il 5.02.2025 si costituiva in qualità di nuova Parte_2 procuratrice speciale della e in sostituzione della precedente, Parte_1 riportandosi alle richieste già formulate da quest'ultima.
Alla luce dei documenti e degli atti di causa, emerge come risulti Parte_1 creditrice nei confronti della società fallita in virtù di due contratti di mutuo fondiario (n.
04/20/99890 del 14.05.2004 e n. 04/20/05198 del 05.08.2008) e di un decreto ingiuntivo (n.
18/09, G.di P. Cagli).
A seguito dell'inadempimento della società mutuataria, in virtù del contratto del 2008, la ricorrente aveva dato avvio a procedura esecutiva (di cui al n. 12/2010 R.G.E.) nel corso della quale aveva spiegato intervento anche in virtù del contratto di mutuo fondiario del 2004.
Quanto ricavato nell'ambito della procedura esecutiva (€ 220.000,00 ex art. 41 TUB ed €
40.099,70 in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita del lotto 1) era stato assegnato alla ricorrente a titolo di soddisfazione di una parte dei crediti derivanti dal mutuo fondiario del 2004.
La ricorrente chiedeva, dunque, l'ammissione al passivo del fallimento – nel frattempo dichiarato – della per € 468.524,82 in privilegio ed € 94.542,87 in chirografo, ossia CP_1
– tenuto conto degli interessi sulle somme medio tempore maturati – per complessivi €
563.067,69. In particolare:
a. in forza del mutuo del 2004: € 307.511,65, di cui € 303.532,19 in privilegio ed € 3.979,46 in chirografo;
b. in forza del mutuo del 2008: € 249.668,46, di cui € 161.925,82 in privilegio ed €
87.742,66 in chirografo;
c. in forza del decreto ingiuntivo: € 5.887,56, di cui € 3.066,81 in privilegio ed € 2.820,75 in chirografo;
Con note depositate il 20.11.2023 e alla luce dei conteggi allegati il 28.02.2024 – rilevato che la somma percepita ai sensi dell'art. 41 T.u.b. (pari ad €220.000,00) non poteva essere decurtata dagli interessi pretesi a credito ai sensi dell'art. 1194 c.c., ma solo dalla sorte capitale – la ricorrente precisava il credito derivante dal rapporto di mutuo del 2004 nell'ammontare di € 296.731,65 (in luogo di € 307.511,65), di cui € 102.364,28 in via privilegiata ed € 194.367,37 in chirografo (anziché € 303.532,19 in privilegio ed € 3.979,46 in chirografo), confermando l'ammontare precedentemente indicato dei crediti vantati in forza del contratto di mutuo del 2008 e del decreto ingiuntivo citato. La ricorrete domandava, in definitiva, l'ammissione per €267.356,91 in privilegio ed €284.930,78 in chirografo, per complessivi €552.287,69 (originariamente aveva chiesto l'ammissione per complessivi
€563.067,69).
Operate tali premesse e avuto riguardo alle risultanze processuali, ritiene il Collegio che l'opposizione in esame sia fondata.
Deve, invero, rilevarsi che il provvedimento opposto non reca motivazione alcuna in ordine alla mancata ammissione del credito vantato dalla ricorrente nella misura richiesta e che tale credito, come da ultimo precisato e tenuto conto delle somme dovute a titolo di interessi maturati medio tempore, risulta fornito di ampia prova documentale.
Posto che la curatela fallimentare non si è costituita in giudizio (non contestando quindi le avverse pretese) e tenuto conto che la prova del credito è stata acquisita per il tramite della prova documentale, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso in opposizione allo stato passivo proposto da Parte_1 nei confronti del fallimento di 3 (n. 4/2022), così provvede in parziale
[...] CP_1 riforma dello stato passivo:
- AMMETTE al passivo dell'indicato fallimento il credito di parte ricorrente: (i) per €
267.356,91 in via privilegiata, (ii) per € 284.930,78 in via chirografaria;
- MANDA alla parte interessata per le conseguenti variazioni dello stato passivo;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio tenutasi il 28 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Scarcella dott. Egidio de Leone
Fall. n. 4/22
IL TRIBUNALE DI URBINO riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott. Egidio de Leone Presidente dott. Gianmarco Cantalini Giudice dott.ssa Benedetta Scarcella Giudice rel.
All'esito dell'udienza del 27.06.2024, tenutasi mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., nella causa iscritta al n. 769/22 R.G., avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo introdotta a norma dell'art. 98 L. F. da rappresentata dalla procuratrice speciale Parte_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Renato Sardi;
- opponente- nei confronti di
Controparte_1
- opposto contumace- ha pronunciato il presente
DECRETO
Con ricorso, ex art. 98 L.F., depositato in data 29.12.2022, veniva presentata, nell'interesse di dalla procuratrice speciale opposizione Parte_1 Controparte_2 avverso il decreto del 30.11.2022, con il quale, rendendo esecutivo lo stato passivo del fallimento della società gli organi della suddetta procedura avevano ammesso CP_1
i crediti della opponente distinguendo tra ipotecari, per € 248.524,82, e chirografari per €
152.846,05, sulla scorta della “necessità di scindere la fase dell'ammissione dalla fase di ripartizione dell'attivo, tanto più che il curatore ha agito per conseguire la restituzione della somma di euro
40.099,70, già riscossa nell'ambito di pendente esecuzione immobiliare”.
Il ricorrente, quale motivo di opposizione, ha dedotto l'illegittimità dell'opposto decreto nella parte in cui confermava l'ammissione proposta dal Curatore senza fornire motivazione alcuna in ordine alla ragione per cui il credito vantato fosse stato ammesso solo parzialmente, i conteggi ex art. 2855 c.c. prodotti fossero stati disattesi e non essendo possibile individuare i criteri di calcolo adottati, salva la specificazione che della somma già riscossa nell'ambito della procedura esecutiva non si dovesse tener conto in fase di ripartizione.
A seguito dell'udienza del 24.05.2023, sentiti i difensori delle parti, si rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 25.10.2023 la causa veniva rimessa in istruttoria affinché il ricorrente potesse fornire “chiarimenti indicando da quali voci sono stati detratti nei conteggi depositati gli ulteriori euro 220.000,00 versati a titolo di acconto ex art. 41 T.U.B. nella procedura
r.g.e. n. 12/2010.” e si assegnava al ricorrente termine per il deposito di note scritte.
All'udienza del 20.12.2023 si dichiarava la contumacia del fallimento parte opposta e la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 25.02.2024, nonostante l'avvenuto deposito ad opera del ricorrente
(in data 20.11.2023) di note scritte a chiarimento, rilevandosi il mancato deposito di nuovi conteggi, la causa veniva nuovamente rimessa in istruttoria.
Il ricorrente provvedeva al deposito dei nuovi conteggi in data 28.02.2024.
Con decreto dell'8.05.2024, vista la riassegnazione della causa a diverso relatore, si fissava l'udienza del 27.06.2024, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con atto depositato il 5.02.2025 si costituiva in qualità di nuova Parte_2 procuratrice speciale della e in sostituzione della precedente, Parte_1 riportandosi alle richieste già formulate da quest'ultima.
Alla luce dei documenti e degli atti di causa, emerge come risulti Parte_1 creditrice nei confronti della società fallita in virtù di due contratti di mutuo fondiario (n.
04/20/99890 del 14.05.2004 e n. 04/20/05198 del 05.08.2008) e di un decreto ingiuntivo (n.
18/09, G.di P. Cagli).
A seguito dell'inadempimento della società mutuataria, in virtù del contratto del 2008, la ricorrente aveva dato avvio a procedura esecutiva (di cui al n. 12/2010 R.G.E.) nel corso della quale aveva spiegato intervento anche in virtù del contratto di mutuo fondiario del 2004.
Quanto ricavato nell'ambito della procedura esecutiva (€ 220.000,00 ex art. 41 TUB ed €
40.099,70 in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita del lotto 1) era stato assegnato alla ricorrente a titolo di soddisfazione di una parte dei crediti derivanti dal mutuo fondiario del 2004.
La ricorrente chiedeva, dunque, l'ammissione al passivo del fallimento – nel frattempo dichiarato – della per € 468.524,82 in privilegio ed € 94.542,87 in chirografo, ossia CP_1
– tenuto conto degli interessi sulle somme medio tempore maturati – per complessivi €
563.067,69. In particolare:
a. in forza del mutuo del 2004: € 307.511,65, di cui € 303.532,19 in privilegio ed € 3.979,46 in chirografo;
b. in forza del mutuo del 2008: € 249.668,46, di cui € 161.925,82 in privilegio ed €
87.742,66 in chirografo;
c. in forza del decreto ingiuntivo: € 5.887,56, di cui € 3.066,81 in privilegio ed € 2.820,75 in chirografo;
Con note depositate il 20.11.2023 e alla luce dei conteggi allegati il 28.02.2024 – rilevato che la somma percepita ai sensi dell'art. 41 T.u.b. (pari ad €220.000,00) non poteva essere decurtata dagli interessi pretesi a credito ai sensi dell'art. 1194 c.c., ma solo dalla sorte capitale – la ricorrente precisava il credito derivante dal rapporto di mutuo del 2004 nell'ammontare di € 296.731,65 (in luogo di € 307.511,65), di cui € 102.364,28 in via privilegiata ed € 194.367,37 in chirografo (anziché € 303.532,19 in privilegio ed € 3.979,46 in chirografo), confermando l'ammontare precedentemente indicato dei crediti vantati in forza del contratto di mutuo del 2008 e del decreto ingiuntivo citato. La ricorrete domandava, in definitiva, l'ammissione per €267.356,91 in privilegio ed €284.930,78 in chirografo, per complessivi €552.287,69 (originariamente aveva chiesto l'ammissione per complessivi
€563.067,69).
Operate tali premesse e avuto riguardo alle risultanze processuali, ritiene il Collegio che l'opposizione in esame sia fondata.
Deve, invero, rilevarsi che il provvedimento opposto non reca motivazione alcuna in ordine alla mancata ammissione del credito vantato dalla ricorrente nella misura richiesta e che tale credito, come da ultimo precisato e tenuto conto delle somme dovute a titolo di interessi maturati medio tempore, risulta fornito di ampia prova documentale.
Posto che la curatela fallimentare non si è costituita in giudizio (non contestando quindi le avverse pretese) e tenuto conto che la prova del credito è stata acquisita per il tramite della prova documentale, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso in opposizione allo stato passivo proposto da Parte_1 nei confronti del fallimento di 3 (n. 4/2022), così provvede in parziale
[...] CP_1 riforma dello stato passivo:
- AMMETTE al passivo dell'indicato fallimento il credito di parte ricorrente: (i) per €
267.356,91 in via privilegiata, (ii) per € 284.930,78 in via chirografaria;
- MANDA alla parte interessata per le conseguenti variazioni dello stato passivo;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio tenutasi il 28 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Scarcella dott. Egidio de Leone