TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/05/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 419/2024 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale
[...]
dell'avvocato Giuseppe Nobile, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro il
, in persona del in Controparte_1 CP_2
carica, contumace
Convenuto
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il docente ha adito Parte_1
questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
pagina 1 favore della somma di euro 2.000,00 (euro 500,00 per ciascun anno),
oltre interessi dal dovuto al saldo.
A fondamento del ricorso, ha innanzitutto allegato di essere un docente inserito presso il sistema scolastico statale, in quanto in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento ed iscritto nelle graduatorie provinciali e di istituto, utilizzate per il conferimento degli incarichi di supplenza nella provincia di Cagliari.
Ha quindi allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del
, in qualità di docente a tempo Controparte_1
determinato, in forza di plurimi contratti di supplenza, e di non aver mai percepito, per gli anni oggetto di causa, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.9.2015,
relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1
comma 121 della L. n. 107/2015, il D.P.C.M. del 23.9.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, ed il successivo
D.P.C.M del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. del
23.9.2015, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M.
del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre CP_3
2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L.
107/2015.
Ha infine concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, oltre che dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, alla luce della pronuncia della CGUE richiamata, il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire
pagina 2 un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto non si è costituto in giudizio, rimanendo CP_1
contumace.
3. La causa, istruita con le sole produzioni documentali di cui al ricorso, è stata quindi tenuta in decisione.
******
4. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone che “Al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui
al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai
docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche
statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che
sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per
motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive
modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso è attribuita, dunque, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato.
Al ricorrente, evidentemente in quanto docente a tempo determinato,
non è stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
pagina 3 Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.5.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato
della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di
formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia è quindi evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
pagina 4 Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
Da ultimo, la Suprema Corte, Sezione Lavoro, chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-
bis c.p.c., ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta
ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai
sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza
fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta
al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e
che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni
al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per
le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. civ., Sezione Lavoro,
sentenza n. 29961 del 27.10.2023).
Come risulta dai contratti prodotti, il ricorrente ha ricevuto, per gli anni scolastici sopra indicati, incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche, ed ha quindi maturato il diritto invocato per tutti i predetti anni.
Per quanto concerne specificamente l'anno scolastico 2023/2024, deve evidenziarsi inoltre che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
pagina 5 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dall'anno scolastico 2023/2024
viene attribuita anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Invero, la L. 10.8.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il
D.L. 13.6.2023, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia”, a proposito della cd. Carta
del docente, è infatti intervenuta con una modifica alla l. 107/2015 cit.
estendendone la fruizione, per l'anno scolastico 2023/2024, anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale,
ossia fino al 31.8.2023, su posto vacante e disponibile.
Benché tale intervento normativo fosse indirizzato ad adattare l'ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione VI, con l'ordinanza del 18.5.2022 (v.
supra), la limitazione del beneficio finanziario ai soli docenti di ruolo ed al personale a tempo determinato con contratti di supplenza annuale (31
agosto), e non anche ai docenti non di ruolo con incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), si pone, ancora una volta,
in contrasto proprio con la testé citata ordinanza dalla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, la quale, si è espressa a favore del diritto al riconoscimento della Carta docente per tutto il personale con contratto a tempo determinato, senza distinzione alcuna tra i contratti con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Come si è visto anche la Suprema Corte di cassazione (v. supra), in totale aderenza con la normativa eurounitaria sopra menzionata, ha posto il principio di diritto secondo il quale il beneficio della carta in discorso spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999” o, come nel caso di specie (v. infra), “ incarichi per docenza fino al termine delle attività
pagina 6 didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.
Come risulta dal contratto prodotto, per l'anno scolastico 2023/2024 il ricorrente ha ricevuto un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, ed ha quindi maturato il diritto invocato anche in relazione ad esso.
5. In conclusione, ed in ragione di quanto fin qui osservato, il convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in favore del CP_1
ricorrente la somma di euro 2.000,00, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n.
412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro
1.100,01 fino ad euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese di lite non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione
del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano osservati i valori minimi,
considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
pagina 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
a riconoscere in favore del ricorrente la Controparte_1
somma di euro 2.000,00, in relazione agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai docenti a tempo indeterminato;
sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n.
724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) condanna il alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 1.030,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Nobile.
Cagliari, 21.5.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e, per l'effetto, per sentir condannare il al pagamento in suo Controparte_1