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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/11/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario di Pace, dott.ssa IVANA BONFIGLIO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2700 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2020
TRA
, C.F. in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv.
IO BR nel cui studio in è elettivamente domiciliato. Pt_1
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA, contumace
Oggetto: azione di indebito oggettivo.
Conclusioni del procuratore di parte opponente: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione Con il presente giudizio il citava in giudizio l'arch. Parte_1
premettendo che in data 7.5.2014, Controparte_1
notificava al atto di pignoramento Controparte_2 Parte_1
presso terzi per ottenere il pagamento del credito vantato nei confronti di
, di cui il sarebbe stato Controparte_1 Pt_1
debitore, con contestuale citazione dell'Ente a comparire all'udienza del
4.6.2014 innanzi al Tribunale di , per Pt_1 Controparte_3
rendere la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. e che il
[...]
rendeva dichiarazione negativa, non essendoci somme impegnate Parte_1
per il pagamento di prestazioni professionali a favore del debitore esecutato.
Continuava l'attore esponendo che il creditore pignorante avviava il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo e il Tribunale di Messina, ritenendo sussistente un debito del nei confronti dell'Arch. Pt_1
, emetteva in data 20.05.2018, ordinanza di assegnazione delle CP_1
somme.
Deduceva che il credito dell'Arch. nei confronti del CP_1 Parte_1
sarebbe inesistente in quanto non assistito da contratto con forma
[...]
scritta, così come non è assistito da previa copertura finanziaria ex art. 191
D.LVO 276/00, né da previa adozione della determina a contrarre;
pertanto, chiedeva, che venisse ritenuto e dichiarato il diritto del a Parte_1
riottenere la somma di € 11.863,28, indebitamente pagata per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'Arch. Controparte_1
a restituire al la somma stessa di € 11.863,28,
[...] Parte_1
indebitamente ricevuta, con interessi legali dalla domanda al soddisfo, con la condanna del convenuto alle spese processuali.
Il convenuto, ritualmente citato in giudizio, non si costituiva, indi, all'udienza del 21 ottobre 2021, su richiesta del procuratore di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo alcuni rinvii per carico ruolo, veniva assegnata all'odierno Giudice in data 2 maggio 2024.
All'udienza del 21 novembre 2025 convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. veniva trattenuta per la decisione.
La domanda va rigettata.
La controversia concerne la domanda formulata da parte attrice di ripetizione delle somme assegnate con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione emessa nel proc. n. 1369/2014 G.E. depositata il 21 maggio 2018 con cui venivano, nello specifico, assegnate le somme che il terzo pignorato – odierno attore- doveva al debitore esecutato e dichiarata estinta la procedura esecutiva.
Dall'ordinanza, inoltre, risulta che a seguito della dichiarazione negativa del su istanza della creditrice, veniva instaurato il Parte_1
procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, in cui veniva accertata la sussistenza di un obbligo del nei confronti dell'esecutato. Parte_1
L'attore, nell'atto introduttivo del presente giudizio, deduce che il credito del convenuto non era sussistente poiché il contratto di conferimento dell'incarico non era assistito dalla forma scritta e ciò allegato e dedotto, formulava domanda di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, quale terzo pignorato, chiedendo la condanna dell'odierno convenuto ex art. 2033
c.c. alla restituzione delle somme che asseriva essere state indebitamente escusse.
La domanda è, infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione.
Il processo di esecuzione, in quanto assistito dalle garanzie delle eventuali fasi cognitive di opposizione agli atti e all'esecuzione, è la sede ove il giudice esercita un controllo della legittimità dell'esecuzione, non solo dal punto di vista formale o meramente procedurale, ma anche dal punto di vista sostanziale, compiendo un'attività giurisdizionale che ha per oggetto il controllo delle situazioni giuridiche attive e passive del creditore e del debitore nell'ambito del processo esecutivo (Cass. 10 settembre 1996 n. 8215).
Proprio per tali ragioni, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato,
è, tuttavia, caratterizzato dall'irrevocabilità tipica dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, una volta che essi abbiano avuto esecuzione (art. 487 cod. proc. civ.), nonché dalla definitività basata sul concetto di preclusione, più ampio di quello di giudicato (Sez. 3, Cass. Sez. terza n. 17371 del
18/08/2011; così già Cass. n. 2434/1969 cit., richiamata da Cass. n. 5580 e n.
7036 del 2003 cit.).
Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi che ammettere la ripetizione dell'indebito vorrebbe dire porre nel nulla gli atti del procedimento esecutivo, ormai inoppugnabili.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, difatti, stabilisce che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata (Cassazione n. 23283/2024; Cass.23/08/2018, n.
20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263; Cass. 28/02/2020, n. 5468; Cass.
22/06/2020, n. 12127).
Per queste ragioni la domanda non può essere accolta.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del Giudice
Onorario di Pace in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2700/2020 R.G., così provvede:
a) Dichiara la contumacia del convenuto.
b) Rigetta la domanda.
c) Nulla per le spese.
Così deciso in Messina, lì 24 novembre 2025
Il Giudice onorario di Pace: Dott. IVANA BONFIGLIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario di Pace, dott.ssa IVANA BONFIGLIO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2700 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2020
TRA
, C.F. in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv.
IO BR nel cui studio in è elettivamente domiciliato. Pt_1
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA, contumace
Oggetto: azione di indebito oggettivo.
Conclusioni del procuratore di parte opponente: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione Con il presente giudizio il citava in giudizio l'arch. Parte_1
premettendo che in data 7.5.2014, Controparte_1
notificava al atto di pignoramento Controparte_2 Parte_1
presso terzi per ottenere il pagamento del credito vantato nei confronti di
, di cui il sarebbe stato Controparte_1 Pt_1
debitore, con contestuale citazione dell'Ente a comparire all'udienza del
4.6.2014 innanzi al Tribunale di , per Pt_1 Controparte_3
rendere la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. e che il
[...]
rendeva dichiarazione negativa, non essendoci somme impegnate Parte_1
per il pagamento di prestazioni professionali a favore del debitore esecutato.
Continuava l'attore esponendo che il creditore pignorante avviava il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo e il Tribunale di Messina, ritenendo sussistente un debito del nei confronti dell'Arch. Pt_1
, emetteva in data 20.05.2018, ordinanza di assegnazione delle CP_1
somme.
Deduceva che il credito dell'Arch. nei confronti del CP_1 Parte_1
sarebbe inesistente in quanto non assistito da contratto con forma
[...]
scritta, così come non è assistito da previa copertura finanziaria ex art. 191
D.LVO 276/00, né da previa adozione della determina a contrarre;
pertanto, chiedeva, che venisse ritenuto e dichiarato il diritto del a Parte_1
riottenere la somma di € 11.863,28, indebitamente pagata per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'Arch. Controparte_1
a restituire al la somma stessa di € 11.863,28,
[...] Parte_1
indebitamente ricevuta, con interessi legali dalla domanda al soddisfo, con la condanna del convenuto alle spese processuali.
Il convenuto, ritualmente citato in giudizio, non si costituiva, indi, all'udienza del 21 ottobre 2021, su richiesta del procuratore di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo alcuni rinvii per carico ruolo, veniva assegnata all'odierno Giudice in data 2 maggio 2024.
All'udienza del 21 novembre 2025 convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. veniva trattenuta per la decisione.
La domanda va rigettata.
La controversia concerne la domanda formulata da parte attrice di ripetizione delle somme assegnate con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione emessa nel proc. n. 1369/2014 G.E. depositata il 21 maggio 2018 con cui venivano, nello specifico, assegnate le somme che il terzo pignorato – odierno attore- doveva al debitore esecutato e dichiarata estinta la procedura esecutiva.
Dall'ordinanza, inoltre, risulta che a seguito della dichiarazione negativa del su istanza della creditrice, veniva instaurato il Parte_1
procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, in cui veniva accertata la sussistenza di un obbligo del nei confronti dell'esecutato. Parte_1
L'attore, nell'atto introduttivo del presente giudizio, deduce che il credito del convenuto non era sussistente poiché il contratto di conferimento dell'incarico non era assistito dalla forma scritta e ciò allegato e dedotto, formulava domanda di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, quale terzo pignorato, chiedendo la condanna dell'odierno convenuto ex art. 2033
c.c. alla restituzione delle somme che asseriva essere state indebitamente escusse.
La domanda è, infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione.
Il processo di esecuzione, in quanto assistito dalle garanzie delle eventuali fasi cognitive di opposizione agli atti e all'esecuzione, è la sede ove il giudice esercita un controllo della legittimità dell'esecuzione, non solo dal punto di vista formale o meramente procedurale, ma anche dal punto di vista sostanziale, compiendo un'attività giurisdizionale che ha per oggetto il controllo delle situazioni giuridiche attive e passive del creditore e del debitore nell'ambito del processo esecutivo (Cass. 10 settembre 1996 n. 8215).
Proprio per tali ragioni, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato,
è, tuttavia, caratterizzato dall'irrevocabilità tipica dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, una volta che essi abbiano avuto esecuzione (art. 487 cod. proc. civ.), nonché dalla definitività basata sul concetto di preclusione, più ampio di quello di giudicato (Sez. 3, Cass. Sez. terza n. 17371 del
18/08/2011; così già Cass. n. 2434/1969 cit., richiamata da Cass. n. 5580 e n.
7036 del 2003 cit.).
Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi che ammettere la ripetizione dell'indebito vorrebbe dire porre nel nulla gli atti del procedimento esecutivo, ormai inoppugnabili.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, difatti, stabilisce che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata (Cassazione n. 23283/2024; Cass.23/08/2018, n.
20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263; Cass. 28/02/2020, n. 5468; Cass.
22/06/2020, n. 12127).
Per queste ragioni la domanda non può essere accolta.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del Giudice
Onorario di Pace in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2700/2020 R.G., così provvede:
a) Dichiara la contumacia del convenuto.
b) Rigetta la domanda.
c) Nulla per le spese.
Così deciso in Messina, lì 24 novembre 2025
Il Giudice onorario di Pace: Dott. IVANA BONFIGLIO