CASS
Sentenza 18 luglio 2022
Sentenza 18 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2022, n. 27706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27706 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2022 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA AV LF, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EF TO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Sabrina Ippoliti, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Garruba, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 27706 Anno 2022 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 24/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/03/2022, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AV LF avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-bis d.lgs 7412000, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 18/11/2021 in relazione al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AV LF, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 321, comma 2 cod.proc.pen. e 12 sexies I. 356/1992. Argomenta che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, avrebbe dovuto darsi luogo, anziché al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni dell'indagato, ad un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto o prezzo o risparmio di spesa frutto del reato ricadente nel patrimonio della persona giuridica ancorchè dichiarata fallita;
deduce che l'orientamento orientale giurisprudenziale richiamato dal Tribunale risulta superato da orientamento contrario più recente (Sez. 3 n. 3716/2022), che afferma che il sequestro preventivo avente eid oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria è assolutamente insensibile alla procedura fallimentare;
tale orientamento più recente di quello fatto proprio dal Collegio cautelare si fonda sulla sentenza delle Sezioni Unite Focarelli del 2004 e risulta corroborato dalle previsioni di cui al d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 con riferimento alle modifiche introdotte dalla I. n. 161/2017 agli artt. 63 e 64 del cd "codice antimafia", dove è stata sancita la prevalenza del sequestro di prevenzione rispetto alle procedure concorsuali, sottolineando come anche il nuovo Codice della crisi di impresa, sebbene composto da molteplici disposizioni di cui è stata differita la vigenza, contenga norme con le quali sono stati regolati i rapporti tra sequestro penale e procedure concorsuali, stabilendo il principio di prevalenza del sequestro finalizzato alla confisca rispetto ai beni vincolati nel seno delle procedure concorsuali. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, sulla base delle argomentazioni che seguono. 7 2. Il Collegio, pur non ignorando il diverso recente orientamento richiamato dal ricorrente, ritiene di ribadire il prevalente orientamento di questa Corte, che ha trovato avallo in un recente pronunciamento delle Sezioni Unite, secondo cui in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, attribuendo al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento (Sez. 3, n. 45574 del 29/05/2018, Rv.273951 - 01). In particolare, e' stato osservato (Sez. 3, n.14766 de( 26/02/2020, Rv. 279382 - 01) che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimamente effettuato allorquando, essendo il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato impossibile, sia pure anche solo transitoriamente, ovvero essendo gli stessi non aggredibili per qualsiasi ragione, non possa farsi luogo al sequestro in via diretta (Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648). Sicché, in altri termini, mentre deve ritenersi escluso il ricorso, in via principale, al solo sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la giurisprudenza di questa Corte ne ha ammesso, sino ad oggi, la praticabilità quando risulti ex actis, anche in via genetica, l'impossibilità di esecuzione del sequestro in forma specifica purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la preventiva ricerca dei beni (ex multis, Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028); in tali caso, fornita la prova che il profitto o il prezzo del reato non è stato rintracciato e neppure è, con l'uso della normale diligenza, prontamente rintracciabile, la condizione negativa si considera adempiuta e il titolare dell'azione cautelare pienamente legittimato a richiedere ed il giudice cautelare a disporre il sequestro finalizzato alla confisca di valore. Ciò posto in via generale, deve ritenersi che la non aggredibilità dei beni in via diretta, che ben può rappresentare, come appena visto, la condizione per potere operare il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica, ricorra anche nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica in quanto, come già chiarito da questa Corte (Sez. 3, n. 45574 del 29/05/2018, E., Rv. 273951 e successivamente, Sez. 3, n. 51462 del 04 )/10/2019, P.M. in proc.'Salvio, non mass.), il vincolo apposto a seguito della dichiarazione di fallimento importa lo spossessamento e il venir meno del potere di disporre del proprio "patrimonio in capo al fallito, attribuendo invece al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento. Tale conclusione, posta in dubbio da pronunce che hanno invece individuato in capo al fallito la titolarità dei beni sino al momento della vendita fallimentare (Sez. 5, n. 52060 del 3 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753, e Sez. 4, n. 7550 del 05/12/2018, Sansone, Rv. 275129), è stata, da ultimo, implicitamente fatta propria da Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, fallimento di TO ET Sri in liquidazione, Rv. 277257) laddove la stessa (v. § 3.) ha dato per acquisita l'esclusione della possibilità di eseguire il sequestro su beni appartenenti alla massa fallimentare. Ne consegue, in definitiva, che la peculiare natura dell'attivo fallimentare derivante da tale spossessamento è di ostacolo all'applicabilità dell'art. 12-bis del d. Igs. n. 74 del 2000 che individua, quale limite all'operatività della confisca, l'appartenenza dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato a terzi estranei al reato. 2. Nella specie, il Tribunale ha fatto buoni governo del suesposto principio di diritto, rilevando che legittimamente era stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, in quanto la misura era stata emessa in data 18.11.2021 dopo la dichiarazione di fallimento della Merinvest s.r.l. con sentenza del 24.4.2021, risultando, pertanto, ex actis la non aggredibilità dei beni in via diretta per l'intervenuto fallimento della persona giuridica. 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/06/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EF TO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Sabrina Ippoliti, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Garruba, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 27706 Anno 2022 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 24/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/03/2022, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AV LF avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-bis d.lgs 7412000, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 18/11/2021 in relazione al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AV LF, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 321, comma 2 cod.proc.pen. e 12 sexies I. 356/1992. Argomenta che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, avrebbe dovuto darsi luogo, anziché al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni dell'indagato, ad un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto o prezzo o risparmio di spesa frutto del reato ricadente nel patrimonio della persona giuridica ancorchè dichiarata fallita;
deduce che l'orientamento orientale giurisprudenziale richiamato dal Tribunale risulta superato da orientamento contrario più recente (Sez. 3 n. 3716/2022), che afferma che il sequestro preventivo avente eid oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria è assolutamente insensibile alla procedura fallimentare;
tale orientamento più recente di quello fatto proprio dal Collegio cautelare si fonda sulla sentenza delle Sezioni Unite Focarelli del 2004 e risulta corroborato dalle previsioni di cui al d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 con riferimento alle modifiche introdotte dalla I. n. 161/2017 agli artt. 63 e 64 del cd "codice antimafia", dove è stata sancita la prevalenza del sequestro di prevenzione rispetto alle procedure concorsuali, sottolineando come anche il nuovo Codice della crisi di impresa, sebbene composto da molteplici disposizioni di cui è stata differita la vigenza, contenga norme con le quali sono stati regolati i rapporti tra sequestro penale e procedure concorsuali, stabilendo il principio di prevalenza del sequestro finalizzato alla confisca rispetto ai beni vincolati nel seno delle procedure concorsuali. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, sulla base delle argomentazioni che seguono. 7 2. Il Collegio, pur non ignorando il diverso recente orientamento richiamato dal ricorrente, ritiene di ribadire il prevalente orientamento di questa Corte, che ha trovato avallo in un recente pronunciamento delle Sezioni Unite, secondo cui in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, attribuendo al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento (Sez. 3, n. 45574 del 29/05/2018, Rv.273951 - 01). In particolare, e' stato osservato (Sez. 3, n.14766 de( 26/02/2020, Rv. 279382 - 01) che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimamente effettuato allorquando, essendo il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato impossibile, sia pure anche solo transitoriamente, ovvero essendo gli stessi non aggredibili per qualsiasi ragione, non possa farsi luogo al sequestro in via diretta (Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648). Sicché, in altri termini, mentre deve ritenersi escluso il ricorso, in via principale, al solo sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la giurisprudenza di questa Corte ne ha ammesso, sino ad oggi, la praticabilità quando risulti ex actis, anche in via genetica, l'impossibilità di esecuzione del sequestro in forma specifica purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la preventiva ricerca dei beni (ex multis, Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028); in tali caso, fornita la prova che il profitto o il prezzo del reato non è stato rintracciato e neppure è, con l'uso della normale diligenza, prontamente rintracciabile, la condizione negativa si considera adempiuta e il titolare dell'azione cautelare pienamente legittimato a richiedere ed il giudice cautelare a disporre il sequestro finalizzato alla confisca di valore. Ciò posto in via generale, deve ritenersi che la non aggredibilità dei beni in via diretta, che ben può rappresentare, come appena visto, la condizione per potere operare il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica, ricorra anche nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica in quanto, come già chiarito da questa Corte (Sez. 3, n. 45574 del 29/05/2018, E., Rv. 273951 e successivamente, Sez. 3, n. 51462 del 04 )/10/2019, P.M. in proc.'Salvio, non mass.), il vincolo apposto a seguito della dichiarazione di fallimento importa lo spossessamento e il venir meno del potere di disporre del proprio "patrimonio in capo al fallito, attribuendo invece al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento. Tale conclusione, posta in dubbio da pronunce che hanno invece individuato in capo al fallito la titolarità dei beni sino al momento della vendita fallimentare (Sez. 5, n. 52060 del 3 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753, e Sez. 4, n. 7550 del 05/12/2018, Sansone, Rv. 275129), è stata, da ultimo, implicitamente fatta propria da Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, fallimento di TO ET Sri in liquidazione, Rv. 277257) laddove la stessa (v. § 3.) ha dato per acquisita l'esclusione della possibilità di eseguire il sequestro su beni appartenenti alla massa fallimentare. Ne consegue, in definitiva, che la peculiare natura dell'attivo fallimentare derivante da tale spossessamento è di ostacolo all'applicabilità dell'art. 12-bis del d. Igs. n. 74 del 2000 che individua, quale limite all'operatività della confisca, l'appartenenza dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato a terzi estranei al reato. 2. Nella specie, il Tribunale ha fatto buoni governo del suesposto principio di diritto, rilevando che legittimamente era stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, in quanto la misura era stata emessa in data 18.11.2021 dopo la dichiarazione di fallimento della Merinvest s.r.l. con sentenza del 24.4.2021, risultando, pertanto, ex actis la non aggredibilità dei beni in via diretta per l'intervenuto fallimento della persona giuridica. 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/06/2022