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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9849 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice IE RA, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 37411 dell'anno 2024, vertente tra parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Marcello MENDOGNI, Parte_1
e
, in Controparte_1 persona del Ministro in carica, parte resistente difeso da propri dipendenti ex art. 417 bis c.p.c. nonché
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 contumace e
, parte resistente con il patrocinio dell''Avv. Domenico NASO Controparte_3
e
DI NZ NN E , contumaci Controparte_4
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16 ottobre 2024 e ritualmente notificato, la signora ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_5
e il per ottenere l'accertamento
[...] Controparte_6 del proprio diritto all'assegnazione di un posto di insegnamento presso le sedi di ZU o, in subordine, di AR per gli anni scolastici 2023/2024 e successivi, nonché la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute a disporre tale assegnazione. La ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento o la disapplicazione degli atti di assegnazione del posto di ZU alla pagina 1 di 6 docente e, in via subordinata, di uno dei due posti di AR alle docenti Controparte_3
e DI NZ NN. Controparte_4
A fondamento delle proprie domande, ha esposto di aver partecipato alla selezione per il personale docente e ATA da destinare all'insegnamento presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, indetta con decreto n. 2021 del 20.12.2018 e di aver superato la selezione, collocandosi in posizione utile nelle graduatorie 002E-Inglese (43° posizione) e 002 SCI (36° posizione); che tali graduatorie, valide per nove anni, potevano essere utilizzate anche per gli anni scolastici successivi;
che per l'anno scolastico
2023/2024 il veva pubblicato in data 27.6.2023 l'elenco dei posti vacanti (cd. “Rende noto”), CP_5 che includeva cinque posti a AR (due dei quali rimasti scoperti) e due posti a ZU (uno rimasto scoperto), originariamente riservati all'Area linguistica tedesca;
che era stata invitata a indicare le proprie preferenze di sede in data 10.7.2023, per i posti disponibili per la sua area linguistica
(inglese), e, con provvedimento del 26.7.2023, le era stata assegnata la Scuola europea di Bruxelles II, dove aveva poi assunto servizio;
che con un successivo “Rende noto” del 13.9.2023, il veva CP_5 modificato l'area linguistica di due posti a AR e di un posto a ZU, rendendoli disponibili per l'Area linguistica mista Inglese/Tedesco, poiché la graduatoria dell'area tedesca era esaurita;
che tali posti, già vacanti dal 27.6.2023, avrebbero dovuto essere offerti anche ai candidati dell'area linguistica inglese, come la ricorrente, secondo l'ordine di graduatoria;
che, al contrario, il veva CP_5 proceduto allo scorrimento della graduatoria, assegnando i posti di ZU e AR a docenti che la seguivano in graduatoria ( e DI NZ NN), Controparte_3 Controparte_4 violando i principi di imparzialità, buon andamento, buona fede e correttezza, nonché il criterio meritocratico di assegnazione delle sedi secondo l'ordine di graduatoria;
che l'art. 20 del D.lgs. 64/2017 imponeva al i comunicare tutti i posti disponibili, anche quelli resi vacanti successivamente, CP_5 interpellando i candidati secondo l'ordine di graduatoria;
che la ricorrente avrebbe manifestato la propria preferenza per le sedi di ZU e AR se le fossero state offerte al momento della scelta, in quanto le sedi erano già vacanti.
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Ha dedotto che la ricorrente, inserita nelle graduatorie di merito, era stata nominata per l'anno scolastico 2023/2024 presso la sede di Bruxelles II, dove aveva assunto servizio dall'11 settembre
2023; che tale nomina era avvenuta dopo che la stessa aveva espresso la propria preferenza tra le sedi offerte dal in data 7.7.2023, integrate il 10.7.2023; che nella comunicazione di preavviso di CP_1 destinazione era chiaramente specificato che “Eventuali posti che si rendessero disponibili dopo
l'avvenuta assegnazione non saranno riproposti”; che il veva pubblicato il primo “Rende CP_5
pagina 2 di 6 noto” in data 27.6.2023, nel quale i posti di ZU e AR erano riservati esclusivamente ai docenti dell'area linguistica tedesca, nella cui graduatoria la ricorrente non era inserita;
che la procedura di nomina della ricorrente si era conclusa con il decreto di destinazione del 4.8.2023, notificato il
28.8.2023, e che la stessa aveva preso servizio in data 11.9.2023; che la graduatoria dell'area linguistica tedesca si era esaurita con la nomina dell'ultima docente, , con decreto di Persona_1 destinazione del 28.8.2023, data successiva di ben 24 giorni alla conclusione della nomina della che solo dopo l'esaurimento della graduatoria tedesca, e in un momento successivo alla Pt_1 conclusione della procedura di nomina della ricorrente, l'Amministrazione aveva ritenuto, per "esigenze sopravvenute" (ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 64/2017) e al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico, di aggiornare il "Rende noto", rendendo i posti rimasti scoperti a ZU e AR disponibili anche per l'area linguistica mista Tedesco/Inglese; che la modifica dell'area linguistica dei posti era avvenuta in data 13.9.2023, ovvero dopo che la ricorrente aveva già assunto servizio a
Bruxelles II;
che la richiesta della ricorrente era infondata in quanto, al momento della sua procedura di nomina, le sedi in contestazione non erano disponibili per la sua area linguistica;
che un'eventuale riapertura delle procedure di nomina, come richiesto dalla ricorrente, avrebbe generato ritardi e complesse azioni amministrative che avrebbero colliso con il primario interesse pubblico al tempestivo avvio dell'anno scolastico;
che la richiesta di trasferimento della ricorrente ledeva il diritto dei docenti controinteressati, e DI NZ NN, legittimamente nominati sulle sedi in Controparte_3 questione, e comportava un grave danno economico per lo Stato, a causa dei costi di trasferimento e di una nuova indennità di prima sistemazione, di cui la ricorrente aveva già beneficiato per la sede di
Bruxelles II.
All'udienza del 18 dicembre 2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio in favore delle controinteressate sig.re NN DI NZ, e , quali Controparte_3 Controparte_4 litisconsorti necessari .
Si costituiva in giudizio solo chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in Controparte_3 fatto e in diritto.
Esponeva che la ricorrente, avendo già accettato e preso servizio presso la sede della Scuola Europea di
Bruxelles II a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, aveva già ottenuto il "bene-vita" della nomina all'estero e che, di conseguenza, non aveva più alcun diritto a una nuova assegnazione da altre graduatorie. Contestava l'asserzione della ricorrente secondo cui la sede di ZU era vacante già a giugno 2023, affermando che la stessa era stata precedentemente assegnata alla docente
[...]
con decreto del 22.08.2023 e che tale posto si era reso disponibile solo successivamente, e CP_7 precisamente l'11.09.2023, a seguito della rinuncia della che la sua nomina era avvenuta CP_7
pagina 3 di 6 in un momento successivo, con un invito a esprimere le preferenze del 14.09.2023 e un decreto di assegnazione definitivo datato 27.09.2023; che l'urgenza della sua presa di servizio avvenuta il
09.10.2023, era dovuta alla necessità di garantire la copertura dell'insegnamento di matematica e scienze agli alunni di prima, seconda e quarta elementare, dato che la scuola era già iniziata;
che l'operato del era stato pienamente legittimo, in quanto il D.lgs. n. 64/2017 faceva riferimento CP_1 agli "aspiranti" che si collocavano in posizione utile nelle graduatorie, e che tale status non si applicava ai docenti che, come la ricorrente, avevano già ricevuto un provvedimento di nomina all'estero; che la ricorrente, accettando la destinazione a Bruxelles, era di fatto "decaduta" dalla possibilità di ottenere una nomina dalla graduatoria dei corsi e delle scuole statali, dalla quale lei stessa era stata legittimamente nominata.
Il , NN DI NZ, e , non si Controparte_2 Controparte_4 costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci.
All'esito dell'udienza del 6 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter, co. 4 c.p.c.
***
Il ricorso è infondato.
La presente controversia verte sull'interpretazione e l'applicazione dei principi che regolano le procedure di selezione e assegnazione del personale docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, con particolare riferimento ai criteri di scorrimento delle graduatorie e al principio di buona amministrazione.
La ricorrente fonda la sua pretesa su due argomenti principali: la presunta illegittimità della clausola che impedisce la riproposizione di posti resisi disponibili dopo l'avvenuta assegnazione e il diritto a scegliere tra due graduatorie distinte (Scuole Europee e Scuole Italiane all'estero) in virtù della sua posizione di merito.
In primo luogo, si ritiene che l'eccezione di illegittimità della clausola contenuta nel preavviso di destinazione, secondo cui “Eventuali posti che si rendessero disponibili dopo l'avvenuta assegnazione non saranno riproposti”, non può trovare accoglimento. Sebbene tale disposizione non sia esplicitamente riportata nei bandi o nei regolamenti generali, essa costituisce una prassi amministrativa legittima e necessaria per garantire il buon andamento e la celerità delle procedure concorsuali, in ossequio ai principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
L'azione del è finalizzata al Controparte_1 perseguimento dell'interesse pubblico primario di assicurare il regolare e tempestivo avvio dell'anno scolastico nelle sedi estere. Pertanto, ammettere una continua riapertura delle procedure di nomina, pagina 4 di 6 consentendo a docenti già assegnati di poter modificare la destinazione di servizio per posti resisi disponibili in un momento successivo, genererebbe un'incertezza insostenibile per la gestione amministrativa, un ingiustificato aggravio burocratico e costi aggiuntivi per i contribuenti (come le spese di trasferimento e le indennità di prima sistemazione), senza contare il pregiudizio al legittimo affidamento dei docenti utilmente collocati e ancora in attesa di nomina.
Inoltre, deve rilevarsi l'infondatezza della seconda eccezione formulata dalla ricorrente, che sostiene che l'accettazione di un incarico in una graduatoria non precluda la partecipazione ad un'altra.
Sebbene esista una chiara distinzione tra le graduatorie per le Scuole Europee e quelle per le Scuole
Italiane all'estero, l'accettazione di una nomina e la conseguente assunzione in servizio determina l'esaurimento del diritto del candidato a essere destinatario di ulteriori chiamate per il medesimo anno scolastico. Detto principio si fonda sulla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, che si è pronunciato su analoga fattispecie. Invero, come affermato nella sentenza n. 4734 del 2017, l'atto di assegnazione di una sede a seguito di una procedura selettiva è un atto conclusivo che "consuma" il diritto del candidato a essere assegnato per quel determinato anno. Permettere al candidato di selezionare posti resisi disponibili successivamente comporterebbe una palese violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, generando un'incertezza incompatibile con la necessità di un avvio ordinato e tempestivo dell'anno scolastico.
Del resto, il principio di scorrimento delle graduatorie, invocato dalla ricorrente, si applica ai docenti che si trovano in posizione utile, ma che non hanno ancora ricevuto una nomina. L'articolo 12 del D.D. n. 2021/2018 stabilisce che lo scorrimento è finalizzato a coprire i posti vacanti CP_8 individuando i candidati che non hanno ancora avuto un'assegnazione. Di conseguenza, il diritto di scelta si esaurisce con la prima assegnazione. Ritenere il contrario significherebbe riconoscere al docente un diritto di mobilità non previsto dalla normativa, trasformando una procedura di assegnazione in una sorta di "prova" in vista di un incarico più gradito. Questa prassi, oltre a generare disordine amministrativo, lederebbe i diritti dei docenti che, pur collocati in una posizione inferiore in graduatoria, hanno ottenuto la nomina sulla base delle sedi disponibili al momento della loro legittima chiamata.
Pertanto, una volta che il candidato ha espresso le proprie preferenze, ha accettato una sede e ha preso servizio, egli non può più essere considerato come soggetto in attesa di una prima assegnazione.
Nel caso in scrutinio le sedi di ZU e AR, al momento della scelta e dell'assegnazione della ricorrente, non erano disponibili per l'area linguistica di competenza della stessa. Esse sono state rese disponibili per l'area mista (inglese/tedesco) solo a seguito dell'esaurimento della graduatoria pagina 5 di 6 dell'area tedesca e della successiva ripubblicazione del "Rende noto" in data 13.09.2023, ovvero dopo che la ricorrente aveva già ricevuto il suo decreto di destinazione (4 agosto 2023) e persino assunto servizio a Bruxelles (11 settembre 2023).
Soprattutto deve osservarsi che la disponibilità delle sedi di ZU e AR è avvenuta solo all'esito dello scorrimento della graduatoria dell'area tedesca;
dunque, questa disponibilità presuppone l'avvenuto scorrimento di quella graduatoria ed anche il fatto che prima di tale scorrimento non era possibile sapere /determinare quali sedi sarebbero rimaste vacanti perché non scelte. Ciò evidenzia l'impraticabilità della pretesa della ricorrente, per la cui realizzazione si dovrebbero riportare ab origine tutte le graduatorie, comprese quella dell'area tedesca.
Peraltro, come correttamente evidenziato dalle resistenti, la sede di ZU, in particolare, non era vacante, ma era stata precedentemente assegnata e si è resa nuovamente disponibile solo dopo la rinuncia dell'assegnataria, in un momento successivo alla conclusione della procedura di nomina della ricorrente. L'assegnazione alla controinteressata è avvenuta quindi in piena Controparte_3 conformità con le norme e con il principio del legittimo scorrimento della graduatoria.
Alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con applica.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese del grado, liquidate per il per la parte resistente vista la riduzione ex art. 152 bis disp. Att. c.p.c., in euro 1.688,00, nonché in euro CP_5
2.109,00 in favore di oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi. Controparte_3
Roma, lì 6 ottobre 2025
La Giudice
IE RA
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo Dott.ssa Prisca
BOGGETTI
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice IE RA, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 37411 dell'anno 2024, vertente tra parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Marcello MENDOGNI, Parte_1
e
, in Controparte_1 persona del Ministro in carica, parte resistente difeso da propri dipendenti ex art. 417 bis c.p.c. nonché
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 contumace e
, parte resistente con il patrocinio dell''Avv. Domenico NASO Controparte_3
e
DI NZ NN E , contumaci Controparte_4
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16 ottobre 2024 e ritualmente notificato, la signora ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_5
e il per ottenere l'accertamento
[...] Controparte_6 del proprio diritto all'assegnazione di un posto di insegnamento presso le sedi di ZU o, in subordine, di AR per gli anni scolastici 2023/2024 e successivi, nonché la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute a disporre tale assegnazione. La ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento o la disapplicazione degli atti di assegnazione del posto di ZU alla pagina 1 di 6 docente e, in via subordinata, di uno dei due posti di AR alle docenti Controparte_3
e DI NZ NN. Controparte_4
A fondamento delle proprie domande, ha esposto di aver partecipato alla selezione per il personale docente e ATA da destinare all'insegnamento presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, indetta con decreto n. 2021 del 20.12.2018 e di aver superato la selezione, collocandosi in posizione utile nelle graduatorie 002E-Inglese (43° posizione) e 002 SCI (36° posizione); che tali graduatorie, valide per nove anni, potevano essere utilizzate anche per gli anni scolastici successivi;
che per l'anno scolastico
2023/2024 il veva pubblicato in data 27.6.2023 l'elenco dei posti vacanti (cd. “Rende noto”), CP_5 che includeva cinque posti a AR (due dei quali rimasti scoperti) e due posti a ZU (uno rimasto scoperto), originariamente riservati all'Area linguistica tedesca;
che era stata invitata a indicare le proprie preferenze di sede in data 10.7.2023, per i posti disponibili per la sua area linguistica
(inglese), e, con provvedimento del 26.7.2023, le era stata assegnata la Scuola europea di Bruxelles II, dove aveva poi assunto servizio;
che con un successivo “Rende noto” del 13.9.2023, il veva CP_5 modificato l'area linguistica di due posti a AR e di un posto a ZU, rendendoli disponibili per l'Area linguistica mista Inglese/Tedesco, poiché la graduatoria dell'area tedesca era esaurita;
che tali posti, già vacanti dal 27.6.2023, avrebbero dovuto essere offerti anche ai candidati dell'area linguistica inglese, come la ricorrente, secondo l'ordine di graduatoria;
che, al contrario, il veva CP_5 proceduto allo scorrimento della graduatoria, assegnando i posti di ZU e AR a docenti che la seguivano in graduatoria ( e DI NZ NN), Controparte_3 Controparte_4 violando i principi di imparzialità, buon andamento, buona fede e correttezza, nonché il criterio meritocratico di assegnazione delle sedi secondo l'ordine di graduatoria;
che l'art. 20 del D.lgs. 64/2017 imponeva al i comunicare tutti i posti disponibili, anche quelli resi vacanti successivamente, CP_5 interpellando i candidati secondo l'ordine di graduatoria;
che la ricorrente avrebbe manifestato la propria preferenza per le sedi di ZU e AR se le fossero state offerte al momento della scelta, in quanto le sedi erano già vacanti.
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Ha dedotto che la ricorrente, inserita nelle graduatorie di merito, era stata nominata per l'anno scolastico 2023/2024 presso la sede di Bruxelles II, dove aveva assunto servizio dall'11 settembre
2023; che tale nomina era avvenuta dopo che la stessa aveva espresso la propria preferenza tra le sedi offerte dal in data 7.7.2023, integrate il 10.7.2023; che nella comunicazione di preavviso di CP_1 destinazione era chiaramente specificato che “Eventuali posti che si rendessero disponibili dopo
l'avvenuta assegnazione non saranno riproposti”; che il veva pubblicato il primo “Rende CP_5
pagina 2 di 6 noto” in data 27.6.2023, nel quale i posti di ZU e AR erano riservati esclusivamente ai docenti dell'area linguistica tedesca, nella cui graduatoria la ricorrente non era inserita;
che la procedura di nomina della ricorrente si era conclusa con il decreto di destinazione del 4.8.2023, notificato il
28.8.2023, e che la stessa aveva preso servizio in data 11.9.2023; che la graduatoria dell'area linguistica tedesca si era esaurita con la nomina dell'ultima docente, , con decreto di Persona_1 destinazione del 28.8.2023, data successiva di ben 24 giorni alla conclusione della nomina della che solo dopo l'esaurimento della graduatoria tedesca, e in un momento successivo alla Pt_1 conclusione della procedura di nomina della ricorrente, l'Amministrazione aveva ritenuto, per "esigenze sopravvenute" (ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 64/2017) e al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico, di aggiornare il "Rende noto", rendendo i posti rimasti scoperti a ZU e AR disponibili anche per l'area linguistica mista Tedesco/Inglese; che la modifica dell'area linguistica dei posti era avvenuta in data 13.9.2023, ovvero dopo che la ricorrente aveva già assunto servizio a
Bruxelles II;
che la richiesta della ricorrente era infondata in quanto, al momento della sua procedura di nomina, le sedi in contestazione non erano disponibili per la sua area linguistica;
che un'eventuale riapertura delle procedure di nomina, come richiesto dalla ricorrente, avrebbe generato ritardi e complesse azioni amministrative che avrebbero colliso con il primario interesse pubblico al tempestivo avvio dell'anno scolastico;
che la richiesta di trasferimento della ricorrente ledeva il diritto dei docenti controinteressati, e DI NZ NN, legittimamente nominati sulle sedi in Controparte_3 questione, e comportava un grave danno economico per lo Stato, a causa dei costi di trasferimento e di una nuova indennità di prima sistemazione, di cui la ricorrente aveva già beneficiato per la sede di
Bruxelles II.
All'udienza del 18 dicembre 2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio in favore delle controinteressate sig.re NN DI NZ, e , quali Controparte_3 Controparte_4 litisconsorti necessari .
Si costituiva in giudizio solo chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in Controparte_3 fatto e in diritto.
Esponeva che la ricorrente, avendo già accettato e preso servizio presso la sede della Scuola Europea di
Bruxelles II a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, aveva già ottenuto il "bene-vita" della nomina all'estero e che, di conseguenza, non aveva più alcun diritto a una nuova assegnazione da altre graduatorie. Contestava l'asserzione della ricorrente secondo cui la sede di ZU era vacante già a giugno 2023, affermando che la stessa era stata precedentemente assegnata alla docente
[...]
con decreto del 22.08.2023 e che tale posto si era reso disponibile solo successivamente, e CP_7 precisamente l'11.09.2023, a seguito della rinuncia della che la sua nomina era avvenuta CP_7
pagina 3 di 6 in un momento successivo, con un invito a esprimere le preferenze del 14.09.2023 e un decreto di assegnazione definitivo datato 27.09.2023; che l'urgenza della sua presa di servizio avvenuta il
09.10.2023, era dovuta alla necessità di garantire la copertura dell'insegnamento di matematica e scienze agli alunni di prima, seconda e quarta elementare, dato che la scuola era già iniziata;
che l'operato del era stato pienamente legittimo, in quanto il D.lgs. n. 64/2017 faceva riferimento CP_1 agli "aspiranti" che si collocavano in posizione utile nelle graduatorie, e che tale status non si applicava ai docenti che, come la ricorrente, avevano già ricevuto un provvedimento di nomina all'estero; che la ricorrente, accettando la destinazione a Bruxelles, era di fatto "decaduta" dalla possibilità di ottenere una nomina dalla graduatoria dei corsi e delle scuole statali, dalla quale lei stessa era stata legittimamente nominata.
Il , NN DI NZ, e , non si Controparte_2 Controparte_4 costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci.
All'esito dell'udienza del 6 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter, co. 4 c.p.c.
***
Il ricorso è infondato.
La presente controversia verte sull'interpretazione e l'applicazione dei principi che regolano le procedure di selezione e assegnazione del personale docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, con particolare riferimento ai criteri di scorrimento delle graduatorie e al principio di buona amministrazione.
La ricorrente fonda la sua pretesa su due argomenti principali: la presunta illegittimità della clausola che impedisce la riproposizione di posti resisi disponibili dopo l'avvenuta assegnazione e il diritto a scegliere tra due graduatorie distinte (Scuole Europee e Scuole Italiane all'estero) in virtù della sua posizione di merito.
In primo luogo, si ritiene che l'eccezione di illegittimità della clausola contenuta nel preavviso di destinazione, secondo cui “Eventuali posti che si rendessero disponibili dopo l'avvenuta assegnazione non saranno riproposti”, non può trovare accoglimento. Sebbene tale disposizione non sia esplicitamente riportata nei bandi o nei regolamenti generali, essa costituisce una prassi amministrativa legittima e necessaria per garantire il buon andamento e la celerità delle procedure concorsuali, in ossequio ai principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
L'azione del è finalizzata al Controparte_1 perseguimento dell'interesse pubblico primario di assicurare il regolare e tempestivo avvio dell'anno scolastico nelle sedi estere. Pertanto, ammettere una continua riapertura delle procedure di nomina, pagina 4 di 6 consentendo a docenti già assegnati di poter modificare la destinazione di servizio per posti resisi disponibili in un momento successivo, genererebbe un'incertezza insostenibile per la gestione amministrativa, un ingiustificato aggravio burocratico e costi aggiuntivi per i contribuenti (come le spese di trasferimento e le indennità di prima sistemazione), senza contare il pregiudizio al legittimo affidamento dei docenti utilmente collocati e ancora in attesa di nomina.
Inoltre, deve rilevarsi l'infondatezza della seconda eccezione formulata dalla ricorrente, che sostiene che l'accettazione di un incarico in una graduatoria non precluda la partecipazione ad un'altra.
Sebbene esista una chiara distinzione tra le graduatorie per le Scuole Europee e quelle per le Scuole
Italiane all'estero, l'accettazione di una nomina e la conseguente assunzione in servizio determina l'esaurimento del diritto del candidato a essere destinatario di ulteriori chiamate per il medesimo anno scolastico. Detto principio si fonda sulla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, che si è pronunciato su analoga fattispecie. Invero, come affermato nella sentenza n. 4734 del 2017, l'atto di assegnazione di una sede a seguito di una procedura selettiva è un atto conclusivo che "consuma" il diritto del candidato a essere assegnato per quel determinato anno. Permettere al candidato di selezionare posti resisi disponibili successivamente comporterebbe una palese violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, generando un'incertezza incompatibile con la necessità di un avvio ordinato e tempestivo dell'anno scolastico.
Del resto, il principio di scorrimento delle graduatorie, invocato dalla ricorrente, si applica ai docenti che si trovano in posizione utile, ma che non hanno ancora ricevuto una nomina. L'articolo 12 del D.D. n. 2021/2018 stabilisce che lo scorrimento è finalizzato a coprire i posti vacanti CP_8 individuando i candidati che non hanno ancora avuto un'assegnazione. Di conseguenza, il diritto di scelta si esaurisce con la prima assegnazione. Ritenere il contrario significherebbe riconoscere al docente un diritto di mobilità non previsto dalla normativa, trasformando una procedura di assegnazione in una sorta di "prova" in vista di un incarico più gradito. Questa prassi, oltre a generare disordine amministrativo, lederebbe i diritti dei docenti che, pur collocati in una posizione inferiore in graduatoria, hanno ottenuto la nomina sulla base delle sedi disponibili al momento della loro legittima chiamata.
Pertanto, una volta che il candidato ha espresso le proprie preferenze, ha accettato una sede e ha preso servizio, egli non può più essere considerato come soggetto in attesa di una prima assegnazione.
Nel caso in scrutinio le sedi di ZU e AR, al momento della scelta e dell'assegnazione della ricorrente, non erano disponibili per l'area linguistica di competenza della stessa. Esse sono state rese disponibili per l'area mista (inglese/tedesco) solo a seguito dell'esaurimento della graduatoria pagina 5 di 6 dell'area tedesca e della successiva ripubblicazione del "Rende noto" in data 13.09.2023, ovvero dopo che la ricorrente aveva già ricevuto il suo decreto di destinazione (4 agosto 2023) e persino assunto servizio a Bruxelles (11 settembre 2023).
Soprattutto deve osservarsi che la disponibilità delle sedi di ZU e AR è avvenuta solo all'esito dello scorrimento della graduatoria dell'area tedesca;
dunque, questa disponibilità presuppone l'avvenuto scorrimento di quella graduatoria ed anche il fatto che prima di tale scorrimento non era possibile sapere /determinare quali sedi sarebbero rimaste vacanti perché non scelte. Ciò evidenzia l'impraticabilità della pretesa della ricorrente, per la cui realizzazione si dovrebbero riportare ab origine tutte le graduatorie, comprese quella dell'area tedesca.
Peraltro, come correttamente evidenziato dalle resistenti, la sede di ZU, in particolare, non era vacante, ma era stata precedentemente assegnata e si è resa nuovamente disponibile solo dopo la rinuncia dell'assegnataria, in un momento successivo alla conclusione della procedura di nomina della ricorrente. L'assegnazione alla controinteressata è avvenuta quindi in piena Controparte_3 conformità con le norme e con il principio del legittimo scorrimento della graduatoria.
Alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con applica.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese del grado, liquidate per il per la parte resistente vista la riduzione ex art. 152 bis disp. Att. c.p.c., in euro 1.688,00, nonché in euro CP_5
2.109,00 in favore di oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi. Controparte_3
Roma, lì 6 ottobre 2025
La Giudice
IE RA
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo Dott.ssa Prisca
BOGGETTI
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