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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17697/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17697/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso Parte_1 CP_1 lo studio dell'avv. ARCIDIACONO GIORGIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in RIVOLI il 23/07/1984.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 99 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...] e nato Persona_1 Persona_2
a Rivoli (TO) il 23/06/1994.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
Ordinario di Torino in data 15/10/2001.
Con ricorso depositato il 19/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano l'uno nei confronti dell'altro alla richiesta di qualsivoglia contributo al mantenimento;
DÀ ATTO che i signori e dichiarano di voler concordare la Parte_1 CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento previsto nell'omologa di separazione consensuale per i figli e adesso maggiorenni e autosufficienti;
Persona_1 Persona_2
DÀ ATTO che il sig. si obbliga, a titolo gratuito, a cedere la propria quota di CP_1 comproprietà pari al 50% della casa coniugale sita in Grugliasco (TO) Via XXV Aprile n. 11, identificata al catasto fabbricati al Foglio 1, n. 399, sub 21, Cat. A/3, classe 2, vani 3, rendita catastale
€ 363,39 a favore dei figli e in parti uguali, con atto notarile di Persona_1 Persona_2 trasferimento da stipularsi entro tre mesi dall'ottenimento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che si tratta di un accordo patrimoniale anche a beneficio dei figli con cui i signori e intendono comporre in via definitiva ogni Parte_1 CP_1 questione patrimoniale e che tale accordo costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
DÀ ATTO che il sig. si obbliga a farsi carico del costo dell'atto notarile. CP_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano, con il realizzarsi delle pattuizioni di cui ut supra, di null'altro avere a pretendere reciprocamente per nessuna altra ragione o causa, o per qualsivoglia titolo vantato o vantabile, con ciò risolvendosi ogni possibile rapporto di carattere patrimoniale tra le stesse.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/04/2025.
pag. 2 di 3 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17697/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso Parte_1 CP_1 lo studio dell'avv. ARCIDIACONO GIORGIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in RIVOLI il 23/07/1984.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 99 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...] e nato Persona_1 Persona_2
a Rivoli (TO) il 23/06/1994.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
Ordinario di Torino in data 15/10/2001.
Con ricorso depositato il 19/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano l'uno nei confronti dell'altro alla richiesta di qualsivoglia contributo al mantenimento;
DÀ ATTO che i signori e dichiarano di voler concordare la Parte_1 CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento previsto nell'omologa di separazione consensuale per i figli e adesso maggiorenni e autosufficienti;
Persona_1 Persona_2
DÀ ATTO che il sig. si obbliga, a titolo gratuito, a cedere la propria quota di CP_1 comproprietà pari al 50% della casa coniugale sita in Grugliasco (TO) Via XXV Aprile n. 11, identificata al catasto fabbricati al Foglio 1, n. 399, sub 21, Cat. A/3, classe 2, vani 3, rendita catastale
€ 363,39 a favore dei figli e in parti uguali, con atto notarile di Persona_1 Persona_2 trasferimento da stipularsi entro tre mesi dall'ottenimento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che si tratta di un accordo patrimoniale anche a beneficio dei figli con cui i signori e intendono comporre in via definitiva ogni Parte_1 CP_1 questione patrimoniale e che tale accordo costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
DÀ ATTO che il sig. si obbliga a farsi carico del costo dell'atto notarile. CP_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano, con il realizzarsi delle pattuizioni di cui ut supra, di null'altro avere a pretendere reciprocamente per nessuna altra ragione o causa, o per qualsivoglia titolo vantato o vantabile, con ciò risolvendosi ogni possibile rapporto di carattere patrimoniale tra le stesse.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/04/2025.
pag. 2 di 3 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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