Articolo 1 della Legge 5 marzo 1963, n. 390
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18 aprile 1963
Art. 1. Articolo unico.

I primi tre commi dell'articolo 54 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , cosi' come modificati dall' articolo 2 della legge 3 novembre 1952, numero 1982 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:
1) da un presidente nominato dal direttore dello Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facolta', in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente piu' rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti alla azienda.
Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente e' nominato negli stessi modi un supplente.
Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonche' con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi".

Entrata in vigore il 18 aprile 1963