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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello promosso per la riforma della sentenza n. 9265/2019 del
Tribunale di Napoli pubblicata il 21.10.2019, iscritto al n.5229/2019 del ruolo generale
degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 14.5.2024 e pen-
dente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Saverio Do- Parte_1 C.F._1
nizzetti, C.F. , C.F._2 Email_1
[...]
[...
, C.F. , Parte_2 C.F._3
, C.F. Parte_3 C.F._4
, C.F. Parte_4 C.F._5
, C.F. CP_1 C.F._6 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Tutti chiamati a partecipare al giudizio quali eredi di nata a [...] [...] Persona_1
a Napoli ed ivi deceduta in data 23/01/2022, rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Do-
nizzetti, codice fiscale non indicato, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Portici (Na) al Corso Garibaldi n. 23 giusto mandato in calce dell'atto di costituzione in giudizio in appello.
-CHIAMATI IN CAUSA-
E
(C.F. , in persona dell'Amministratore Delegato dr. Controparte_2 P.IVA_1
e del Direttore Generale e Dirigente dr. , elettiva- Controparte_3 Controparte_4
mente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 15 presso l'avv. Aniello De Ruberto (C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, in C.F._7
atti, rilasciata in data 18.12.2014 con atto per Notaio di Tre- Persona_2
viso rep. n. 186905 racc. n. 30367, p.e.c. Email_2
-APPELLATA-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , avvocato, con citazione notificata il 22.11.2019 promuoveva ap- Parte_1
pello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, indicata in epigrafe, emessa nel giu-
dizio n. 21925/2013, promosso da nei riguardi dell'avv. , Parte_5 Parte_1
concluso con il seguente dispositivo: “a) Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la
domanda di parte attrice relativa alla richiesta di risarcimento del danno Parte_5
e, per l'effetto, condanna la convenuta Avv.to al pagamento in favore di Persona_1
della somma complessiva di € 41.106,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_5
come riconosciuti in parte motiva;
b) condanna, altresì, la convenuta Avv.to Clelia Scio-
scia a rivalere e mallevare l'attore di tutte le somme che quest'ultimo è Parte_5
stato tenuto ovvero sarà tenuto a corrispondere alle controparti per statuizioni di
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condanna alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti, statuizioni adottate
nell'ambito dei tre giudizi avviati dall'Avvocato nell'interesse del signor Persona_1
(Tribunale di Perugia, Corte di Appello di Perugia, Corte di Cassa- Parte_5
zione), statuizioni come individuate in atto di citazione;
c) rigetta la domanda di garanzia
proposta dal convenuto Avv.to nei riguardi della chiamata in causa Persona_1 [...]
in persona del l.r.p.t.; d) condanna la convenuta Avv.to Clelia Scio- Controparte_5
scia alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano Parte_5
in euro 490,00 per spese ed euro 7.200,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfet-
tario per spese generali nella misura del 15% dei compensi;
e) condanna la convenuta
Avv.to alla refusione delle spese di lite in favore della chiamata in causa Persona_1
che si liquidano in euro 3.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rim- Controparte_2
borso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi;
f) pone definiti-
vamente a carico della convenuta Avv.to le spese di ctu come liquidate Persona_1
in corso di causa, con obbligo di rivalere le altre parti delle somme a tale titolo eventual-
mente corrisposte al nominato ctu”.
2. promuoveva il giudizio per sentir dichiarare la responsabilità Parte_5
professionale dell'avv. perfezionatasi in tre procedimenti giudiziari ten- Persona_1
denti all'accertamento di responsabilità professionale medica, e, per l'effetto, sentir con-
dannare la professionista al pagamento dei danni patiti, ivi compreso quello da perdita di chance, pari all'importo che l'attore avrebbe ottenuto per il risarcimento da responsa-
bilità professionale medica nel caso di espletamento diligente dell'incarico professio-
nale.
Il fatto contestato, in sostanza, concerneva un giudizio per colpa medica promosso dall'avv. per il suo assistito avanti a giudice dichiaratosi in- Per_1 Parte_5
competente. La causa non era riassunta ed era ripromossa ex novo dopo anni, quanto l'azione era dichiarata prescritta perché la mancata riassunzione del giudizio e quindi la sua estinzione aveva fatto venire meno la permanenza dell'effetto interruttivo della
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domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, c.c. e della prevalente giuri-
sprudenza di legittimità. Tra le due proposizioni delle cause erano decorsi più di cinque anni.
L'avv. aveva appellato la pronuncia del Tribunale e la Corte di Appello di Per_1
Perugia riformava la sentenza impugnata solo in punto di spese di lite, compensate per la metà, perché, essendo stata fatta valere la responsabilità di natura extracontrattuale,
come non contestato in giudizio, non era stato fornito riscontro dell'esistenza di atti interruttivi del termine, per i quali era intervenuta specifica contestazione di mancata ricezione e ciò nonostante non erano versati in atti gli avvisi di ricevimento delle racco-
mandate. L'avv. proponeva allora ricorso per Cassazione dichiarato inammis- Per_1
sibile per tre concorrenti profili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. apprendeva nel 2012 personalmente dell'esito negativo del ri- Parte_5
corso per Cassazione e provvedeva egli stesso a richiedere copia autentica della deci-
sione.
L'Avvocato resisteva nel giudizio finalizzato alla declaratoria della sua Persona_1
responsabilità formulando eccezione di prescrizione e deducendo la sua estraneità alla violazione del dovere di diligenza. Chiedeva ed otteneva di essere ammessa alla chia-
mata in causa della società ente assicuratore della stessa per la Controparte_2
responsabilità professionale, al fine di essere manlevata in caso di condanna.
La compagnia di assicurazione, costituitasi in giudizio, contestava l'operatività della po-
lizza ed impugnava la domanda attorea.
3. All'esito dell'istruttoria del primo grado, caratterizzata dal diniego della prova per testi articolata dalla convenuta e dall'espletamento della CTU sulla persona dell'attore,
al fine di accertare la sussistenza della colpa medica, il giudice proponeva la definizione della vertenza ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con corresponsione in favore dell'attore della somma di € 40.000,00 oltre spese legali. La convenuta accettava a condizione
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dell'assunzione in manleva dell'obbligazione da parte della compagnia assicuratrice che tuttavia si limitava ad offrire la minor somma di € 5.000,00.
4. Il giudice addiveniva quindi alla riferita decisione finale rigettando l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta perché decorrente dal momento in cui il danneg-
giato poteva conoscere della produzione del danno, cioè da quando acquisiva copia della sentenza della S.C. In ogni caso l'attore aveva inviato una raccomandata al pro-
fessionista, paventando l'azione risarcitoria il 01.10.2012.
Accertava l'inadempimento da parte dell'avvocato e la fondatezza della censura dell'operato del medico che l'avvocato avrebbe dovuto far valere in giudizio, che avrebbe consentito all'attore di conseguire un risarcimento corrispondente a quello li-
quidato con il dispositivo della sentenza di primo grado.
5. L'avv. proponeva appello per i seguenti motivi: Per_1
1. Inesistenza-invalidità-nullità della sentenza appellata per invalida sottoscrizione digi-
tale della stessa essendo le firme del giudice estensore e del cancelliere invalide;
a norma dell'art. 161 c.p.c., la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice costitui-
sce un requisito essenziale del provvedimento
2. Prescrizione del diritto vantato dal sig. per essere decorsi i termini di Parte_5
Legge previsti per l'azione di responsabilità professionale. Eventuale necessità dell'am-
missione della prova testimoniale articolata e non ammessa;
3. Infondatezza della domanda attorea in quanto destituita in fatto ed in diritto non es-
sendo configurabile in capo all' avv. alcuna responsabilità professionale;
Persona_1
4. Erroneità della CTU espletata e necessaria rinnovazione della stessa;
5. Eccessiva onerosità del quantum della condanna per assoluta sproporzione tra quanto quantificato ed i dati reali provati;
6. Necessaria condanna per la a manlevare e tenere indenne l'avv. Controparte_2
da ogni somma a cui sarà eventualmente condannata in diminuzione, Persona_1
conferma o aumento nel presente grado di giudizio;
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7. Necessaria sospensiva dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
8. Necessaria condanna dei convenuti al pagamento di spese e competenze professio-
nali del doppio grado di giudizio.
Così l'appellante concludeva:” 1) Accertare – anche attraverso apposita CTU - e dichia-
rare l'inesistenza, inefficacia e/o nullità della sentenza impugnata per invalidità delle
firme digitali sulla stessa apposte dal Giudice estensore e dal cancelliere, per l'effetto,
rimettere la causa al Giudice di prime cure e/o dichiarare estinto il procedimento;
2) previa sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza accertare e dichia-
rare prescritto il diritto del al Risarcimento del danno per presunta responsabilità Pt_5
professionale essendo tale danno prodottosi o nel 1994 o, al più tardi, prima del 2000 e
se del caso- previa ammissione- della prova testimoniale articolata;
3) previa sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza accertare – anche
attraverso la rinnovazione della CTU medico-legale- e dichiarare l'inconfigurabilità della
responsabilità professionale in capo all'avv. per aver la stessa operato Persona_1
con diligenza e non essendo in ogni caso provato dal il danno ricevuto e l'even- Pt_5
tuale nesso causale tra tale danno e la condotta dell' avv. ; Per_1
4) previa sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e nella non cre-
duta ipotesi di riconoscimento in capo all'avv. della responsabilità pro- Persona_1
fessionale quantificare in diminuzione il reale danno patito dal e l'esatto anno da Pt_5
cui far partire il calcolo degli interessi legali anche in considerazione di quanto dallo
stesso realmente provato documentalmente ed alla luce della eventuale nuova CTU
espletata;
5) In ogni caso, nella non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità professio-
nale in capo all'avv. , condannare la , quale terzo chia- Persona_1 Controparte_2
mato in garanzia, a manlevare e tenere indenne l'avv. da ogni pregiudi- Persona_1
zio, indennizzo e condanna al risarcimento dei danni in favore del Pt_5
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6) condannare in ogni caso il sig. e la pa- Parte_5 Controparte_6
gamento delle spese e competenze del doppio grado giudizio oltre IVA, Cpa e 15% delle
spese straordinarie.”
5. eccepiva l'inammissibilità dell'appello in virtù del disposto dell'art. Parte_5
342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito.
Quanto alla sottoscrizione digitale della sentenza rilevava la presenza della firma digi-
tale sia ad opera del Cancelliere che del giudice come si evince a margine del docu-
mento in ossequio della prescrizione dell'art. 1 lett. s) C.A.D. (Codice Amministrazione
Digitale: d.lgs.
7.03.2005 n° 82). Il provvedimento era redatto con gli strumenti di cui all'art. 16 del Provvedimento 18 luglio 2011 (Specifiche tecniche per l'adozione nel pro-
cesso civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunica-
zione, adottato in esecuzione delle regole tecniche di cui al DM 21.2.2011), cioè me-
diante Consolle del Magistrato, e depositato in cancelleria tramite lo stesso strumento,
necessariamente corredato della firma digitale del giudice.
Il secondo motivo di impugnazione era infondato, come correttamente esposto nella sentenza impugnata, non potendo sussistere un ripensamento da parte dell'attore alla promozione dell'azione risarcitoria, anche per la successiva nuova citazione notificata dall'avv. . Per_1
In merito alla sussistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale riportava quanto esposto nella sentenza del Tribunale del giudizio presupposto.
La prova per testi non era stata correttamente ammessa perché irrilevante ed articolata come prova negativa.
La responsabilità del legale era chiara e la CTU dimostrava che la domanda di risarci-
mento per colpa medica ben poteva essere accolta.
Il danno era quantificato secondo le conclusioni del CTU con danno biologico (iatro-
geno) del 13% con massima personalizzazione del danno.
proponeva appello incidentale per ottenere il risarcimento anche delle Parte_5
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spese mediche documentate, ritenute congrue dai CTU e pari ad € 8.418,63 così come gli importi corrisposti dal , in via diretta, all'avvocato domiciliatario per € Parte_5
650,00, come da fattura in atti.
Concludeva chiedendo di :” Rigettare integralmente l'appello proposto da Persona_1
con l'atto notificato in data 22 novembre 2019 perché inammissibile ed infondato, e, in
accoglimento dell'appello incidentale spiegato, in riforma ed integrazione della sentenza
n°9265/2019 del 21.10.2019 del Tribunale di Napoli, condannare gli eredi dell'appellata,
collettivamente, al pagamento dell'ulteriore importo di € 8.418,63 (£ 16.300.740) per
spese mediche documentate sostenute dall'appellato per le patologie subite a seguito
dell'intervento per il quale era stata proposta la relativa azione giudiziaria e ritenute con-
grue in sede di CTU, nonchè al pagamento dell'ulteriore somma di € 650,00 quale im-
porto corrisposto dal , in via diretta, all'avvocato domiciliatario per i giu- Parte_5
dizi intercorsi presso il Foro di Perugia, Avv. Nadia Gulla. Con condanna degli appellanti
al pagamento delle spese del giudizio di appello, ivi compresa la fase cautelare ed an-
che ai sensi dell'art. 96 cpc, con attribuzione al sottoscritto procuratore domiciliatari”.
6. reiterava a norma dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande ed Controparte_2
eccezioni disattese in primo grado eccependo la formazione del giudicato in ordine alle parti della sentenza non espressamente investite del gravame principale e la rinuncia implicita alle domande ivi non riproposte. Eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art.342 c.p.c. e la sua infondatezza perorando la conferma della sentenza di primo grado, esente da errori.
La domanda di garanzia non poteva essere accolta per l'esistenza della copertura uni-
camente per i “fatti posti in essere” durante il periodo di efficacia della polizza, tra i quali non rientrava quello oggetto di causa.
L'art. 12 CGA, in particolare, prevedeva che “l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia
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dell'assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo pe-
riodo e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione”.
In merito alle eccezioni e domande disattese in primo grado, reiterate a norma dell'art. 346 c.p.c., ribadiva l'eccezione di reticenza dell'assicurata in tema di circostanze che avrebbero potuto far sorgere un obbligo di risarcimento a suo carico, con mancata ope-
ratività della garanzia in quanto se l'assicuratore avesse conosciuto l'effettivo stato delle cose, non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni,
con inoperatività della garanzia di polizza ex artt. 1892 e 1893 c.c., il limite del massi-
male di polizza pari ad € 516.000,00, l'inoperatività della garanzia per l'epoca del verifi-
carsi dell'evento, precedente alla stipula della polizza.
Concludeva: “perché l'avverso gravame sia dichiarato inammissibile, improcedibile ed
infondato e quindi sia integralmente respinto per tutti i motivi suesposti, con vittoria delle
spese del doppio grado di giudizio.”
7. Nel corso del giudizio di appello decedeva l'avv. , dichiarato dal Persona_1
difensore, con riassunzione della causa da parte di mediante notifica Parte_5
del ricorso per riassunzione e del decreto, entro l'anno, agli eredi individuati collettiva-
mente ed impersonalmente. I chiamati all'eredità, , , Parte_2 Parte_3
e , si costituivano in giudizio dichiarando e dimo- Parte_4 CP_1
strando di aver rinunciato all'eredità dell'avv. e concludendo per il rigetto delle Per_1
domande proposte nei loro riguardi o disponendo la loro estromissione in giudizio.
la Corte convocava sul punto le parti ed il procuratore di chiedeva co- Parte_5
munque che la causa fosse decisa “allo stato degli atti”. Con ordinanza del 08.11.2023
la Corte “ritenuta la necessità, ai fini del decidere, in ossequio a quanto disposto dalla
S.C. con la sentenza n. 15995/2022, di individuare nominativamente i destinatari della pronuncia”, inutilmente assegnava a tal fine termine alle parti per procedere alla notifica dell'atto di riassunzione e dell'ordinanza.
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8. All'udienza del 14.5.24 la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
9. La Corte, a seguito della mancata individuazione e coinvolgimento nel giudizio degli eredi effettivi dell'appellante, considera sussistente il vizio assorbente, di natura preliminare, avendo ad oggetto la formazione corretta del contraddittorio, idoneo ad im-
pedire la prosecuzione del giudizio con conseguente necessaria declaratoria di estin-
zione dello stesso. Sul punto la Corte sollecitava le parti ad interloquire e la posizione espressa dal riassumente, a sostegno della tesi secondo la quale il giudizio poteva es-
sere deciso, faceva leva sul dato, incontestato, secondo il quale il processo poteva ben proseguire essendo stato correttamente riassunto secondo il dettato delle norme di rito,
con riassunzione collettivamente ed impersonalmente nell'anno presso il domicilio del defunto. La legge sul punto era stata rispettata e quindi, a parere dell'appellante inci-
dentale, la causa poteva essere decisa. Non è di questo avviso la Corte perché la que-
stione assorbente non concerne le modalità della riassunzione, effettivamente inecce-
pibili, bensì la possibilità della Corte, in mancanza del coinvolgimento dei danti causa della deceduta, di addivenire ad una decisione nel merito. La S.C., con decisione con-
divisa in questa sede, affronta la questione con la sentenza n. 15995/2022 e precisa come, pur sussistendo un precedente specifico (Sez. 3, Sentenza n. 10336 del
17/05/2005) che allude alla possibilità di pronunciare, in ipotesi di riassunzione con atto notificato agli eredi impersonalmente ex art. 303 secondo comma cod. proc. Civ, nei confronti degli eredi stessi, senza procedere all'individuazione nominativa dei destina-
tari, occorra distinguere tra la idoneità dell'atto di riassunzione a riattivare il processo nei confronti degli eredi citati impersonalmente - e dal suo proseguire quindi ritualmente ancorchè uno o più eredi restino contumaci - e la “possibilità di pronunciare sentenza
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di condanna nei confronti di persone non individuate, di cui sia incerta l'esistenza, cioè
di eredi ipotetici, la cui individuazione dovrebbe essere lasciata a un incerto futuro.” La
parte che pretende ciò e che abbia acquisito un siffatto titolo verso innominati eredi di dubbia esistenza potrebbe agire esecutivamente contro chiunque, imponendo all'inti-
mato di opporsi esecutivamente“. Gli Ermellini precisano come la condanna nel giudizio di riassunzione non possa essere vaga o ambulatoria, ma specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori in-
combenti su chi vanta la pretesa. La Corte quindi precisa che “in caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettiva-
mente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'in-
dividuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote,
e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti.” Ne deriva, secondo il chiaro ed inequivoco ragionamento illu-
strato, come risulti alla Corte impedita ogni decisione nel merito con conseguente man-
cata individuazione di soccombenti e mancata pronuncia sulle spese di lite, accessorie.
10. ll tratto caratteristico dell'improseguibilità è costituito dalla sussistenza di vizi so-
pravvenuti nel corso del giudizio e la conseguenza è quindi costituita la mancata pro-
nuncia nel merito con compensazione delle spese di lite in mancanza di una pronuncia in virtù della quale individuare la parte soccombente nonché per la particolarità della fattispecie, nella quale l'improcedibilità consegue nonostante la correttezza del sub
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procedimento di riassunzione in mancanza, tuttavia, di individuazione della parte desti-
nataria degli effetti della sentenza.
11. L'inottemperanza all'ordine della Corte di procedere all'integrazione del contrad-
dittorio nei riguardi dei successivi aventi causa dalla deceduta comunque sempre per legge individuabili, comporta per la parte inadempiente, , la sussistenza Parte_5
dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reie-
zione integrale, in rito o nel merito, applicabile anche in caso di improcedibilità
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Per_1
e da quello incidentale di , per la riforma della sentenza n.
[...] Parte_5
9265/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata il 21.10.2019, così provvede:
A) Dichiara improcedibile il giudizio che quindi estingue;
B) Compensa tra le parti le spese di lite del grado;
C) Dichiara la sussistenza, per , dei requisiti previsti per il versamento Parte_5
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 08.11.2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Eugenio Forgillo
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nel processo civile d'appello promosso per la riforma della sentenza n. 9265/2019 del
Tribunale di Napoli pubblicata il 21.10.2019, iscritto al n.5229/2019 del ruolo generale
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, C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Saverio Do- Parte_1 C.F._1
nizzetti, C.F. , C.F._2 Email_1
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, C.F. , Parte_2 C.F._3
, C.F. Parte_3 C.F._4
, C.F. Parte_4 C.F._5
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a Napoli ed ivi deceduta in data 23/01/2022, rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Do-
nizzetti, codice fiscale non indicato, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
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E
(C.F. , in persona dell'Amministratore Delegato dr. Controparte_2 P.IVA_1
e del Direttore Generale e Dirigente dr. , elettiva- Controparte_3 Controparte_4
mente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 15 presso l'avv. Aniello De Ruberto (C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, in C.F._7
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Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , avvocato, con citazione notificata il 22.11.2019 promuoveva ap- Parte_1
pello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, indicata in epigrafe, emessa nel giu-
dizio n. 21925/2013, promosso da nei riguardi dell'avv. , Parte_5 Parte_1
concluso con il seguente dispositivo: “a) Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la
domanda di parte attrice relativa alla richiesta di risarcimento del danno Parte_5
e, per l'effetto, condanna la convenuta Avv.to al pagamento in favore di Persona_1
della somma complessiva di € 41.106,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_5
come riconosciuti in parte motiva;
b) condanna, altresì, la convenuta Avv.to Clelia Scio-
scia a rivalere e mallevare l'attore di tutte le somme che quest'ultimo è Parte_5
stato tenuto ovvero sarà tenuto a corrispondere alle controparti per statuizioni di
Rg 5229/19 est. Sandro Figliozzi
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condanna alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti, statuizioni adottate
nell'ambito dei tre giudizi avviati dall'Avvocato nell'interesse del signor Persona_1
(Tribunale di Perugia, Corte di Appello di Perugia, Corte di Cassa- Parte_5
zione), statuizioni come individuate in atto di citazione;
c) rigetta la domanda di garanzia
proposta dal convenuto Avv.to nei riguardi della chiamata in causa Persona_1 [...]
in persona del l.r.p.t.; d) condanna la convenuta Avv.to Clelia Scio- Controparte_5
scia alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano Parte_5
in euro 490,00 per spese ed euro 7.200,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfet-
tario per spese generali nella misura del 15% dei compensi;
e) condanna la convenuta
Avv.to alla refusione delle spese di lite in favore della chiamata in causa Persona_1
che si liquidano in euro 3.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rim- Controparte_2
borso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi;
f) pone definiti-
vamente a carico della convenuta Avv.to le spese di ctu come liquidate Persona_1
in corso di causa, con obbligo di rivalere le altre parti delle somme a tale titolo eventual-
mente corrisposte al nominato ctu”.
2. promuoveva il giudizio per sentir dichiarare la responsabilità Parte_5
professionale dell'avv. perfezionatasi in tre procedimenti giudiziari ten- Persona_1
denti all'accertamento di responsabilità professionale medica, e, per l'effetto, sentir con-
dannare la professionista al pagamento dei danni patiti, ivi compreso quello da perdita di chance, pari all'importo che l'attore avrebbe ottenuto per il risarcimento da responsa-
bilità professionale medica nel caso di espletamento diligente dell'incarico professio-
nale.
Il fatto contestato, in sostanza, concerneva un giudizio per colpa medica promosso dall'avv. per il suo assistito avanti a giudice dichiaratosi in- Per_1 Parte_5
competente. La causa non era riassunta ed era ripromossa ex novo dopo anni, quanto l'azione era dichiarata prescritta perché la mancata riassunzione del giudizio e quindi la sua estinzione aveva fatto venire meno la permanenza dell'effetto interruttivo della
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domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, c.c. e della prevalente giuri-
sprudenza di legittimità. Tra le due proposizioni delle cause erano decorsi più di cinque anni.
L'avv. aveva appellato la pronuncia del Tribunale e la Corte di Appello di Per_1
Perugia riformava la sentenza impugnata solo in punto di spese di lite, compensate per la metà, perché, essendo stata fatta valere la responsabilità di natura extracontrattuale,
come non contestato in giudizio, non era stato fornito riscontro dell'esistenza di atti interruttivi del termine, per i quali era intervenuta specifica contestazione di mancata ricezione e ciò nonostante non erano versati in atti gli avvisi di ricevimento delle racco-
mandate. L'avv. proponeva allora ricorso per Cassazione dichiarato inammis- Per_1
sibile per tre concorrenti profili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. apprendeva nel 2012 personalmente dell'esito negativo del ri- Parte_5
corso per Cassazione e provvedeva egli stesso a richiedere copia autentica della deci-
sione.
L'Avvocato resisteva nel giudizio finalizzato alla declaratoria della sua Persona_1
responsabilità formulando eccezione di prescrizione e deducendo la sua estraneità alla violazione del dovere di diligenza. Chiedeva ed otteneva di essere ammessa alla chia-
mata in causa della società ente assicuratore della stessa per la Controparte_2
responsabilità professionale, al fine di essere manlevata in caso di condanna.
La compagnia di assicurazione, costituitasi in giudizio, contestava l'operatività della po-
lizza ed impugnava la domanda attorea.
3. All'esito dell'istruttoria del primo grado, caratterizzata dal diniego della prova per testi articolata dalla convenuta e dall'espletamento della CTU sulla persona dell'attore,
al fine di accertare la sussistenza della colpa medica, il giudice proponeva la definizione della vertenza ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con corresponsione in favore dell'attore della somma di € 40.000,00 oltre spese legali. La convenuta accettava a condizione
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dell'assunzione in manleva dell'obbligazione da parte della compagnia assicuratrice che tuttavia si limitava ad offrire la minor somma di € 5.000,00.
4. Il giudice addiveniva quindi alla riferita decisione finale rigettando l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta perché decorrente dal momento in cui il danneg-
giato poteva conoscere della produzione del danno, cioè da quando acquisiva copia della sentenza della S.C. In ogni caso l'attore aveva inviato una raccomandata al pro-
fessionista, paventando l'azione risarcitoria il 01.10.2012.
Accertava l'inadempimento da parte dell'avvocato e la fondatezza della censura dell'operato del medico che l'avvocato avrebbe dovuto far valere in giudizio, che avrebbe consentito all'attore di conseguire un risarcimento corrispondente a quello li-
quidato con il dispositivo della sentenza di primo grado.
5. L'avv. proponeva appello per i seguenti motivi: Per_1
1. Inesistenza-invalidità-nullità della sentenza appellata per invalida sottoscrizione digi-
tale della stessa essendo le firme del giudice estensore e del cancelliere invalide;
a norma dell'art. 161 c.p.c., la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice costitui-
sce un requisito essenziale del provvedimento
2. Prescrizione del diritto vantato dal sig. per essere decorsi i termini di Parte_5
Legge previsti per l'azione di responsabilità professionale. Eventuale necessità dell'am-
missione della prova testimoniale articolata e non ammessa;
3. Infondatezza della domanda attorea in quanto destituita in fatto ed in diritto non es-
sendo configurabile in capo all' avv. alcuna responsabilità professionale;
Persona_1
4. Erroneità della CTU espletata e necessaria rinnovazione della stessa;
5. Eccessiva onerosità del quantum della condanna per assoluta sproporzione tra quanto quantificato ed i dati reali provati;
6. Necessaria condanna per la a manlevare e tenere indenne l'avv. Controparte_2
da ogni somma a cui sarà eventualmente condannata in diminuzione, Persona_1
conferma o aumento nel presente grado di giudizio;
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7. Necessaria sospensiva dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
8. Necessaria condanna dei convenuti al pagamento di spese e competenze professio-
nali del doppio grado di giudizio.
Così l'appellante concludeva:” 1) Accertare – anche attraverso apposita CTU - e dichia-
rare l'inesistenza, inefficacia e/o nullità della sentenza impugnata per invalidità delle
firme digitali sulla stessa apposte dal Giudice estensore e dal cancelliere, per l'effetto,
rimettere la causa al Giudice di prime cure e/o dichiarare estinto il procedimento;
2) previa sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza accertare e dichia-
rare prescritto il diritto del al Risarcimento del danno per presunta responsabilità Pt_5
professionale essendo tale danno prodottosi o nel 1994 o, al più tardi, prima del 2000 e
se del caso- previa ammissione- della prova testimoniale articolata;
3) previa sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza accertare – anche
attraverso la rinnovazione della CTU medico-legale- e dichiarare l'inconfigurabilità della
responsabilità professionale in capo all'avv. per aver la stessa operato Persona_1
con diligenza e non essendo in ogni caso provato dal il danno ricevuto e l'even- Pt_5
tuale nesso causale tra tale danno e la condotta dell' avv. ; Per_1
4) previa sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e nella non cre-
duta ipotesi di riconoscimento in capo all'avv. della responsabilità pro- Persona_1
fessionale quantificare in diminuzione il reale danno patito dal e l'esatto anno da Pt_5
cui far partire il calcolo degli interessi legali anche in considerazione di quanto dallo
stesso realmente provato documentalmente ed alla luce della eventuale nuova CTU
espletata;
5) In ogni caso, nella non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità professio-
nale in capo all'avv. , condannare la , quale terzo chia- Persona_1 Controparte_2
mato in garanzia, a manlevare e tenere indenne l'avv. da ogni pregiudi- Persona_1
zio, indennizzo e condanna al risarcimento dei danni in favore del Pt_5
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6) condannare in ogni caso il sig. e la pa- Parte_5 Controparte_6
gamento delle spese e competenze del doppio grado giudizio oltre IVA, Cpa e 15% delle
spese straordinarie.”
5. eccepiva l'inammissibilità dell'appello in virtù del disposto dell'art. Parte_5
342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito.
Quanto alla sottoscrizione digitale della sentenza rilevava la presenza della firma digi-
tale sia ad opera del Cancelliere che del giudice come si evince a margine del docu-
mento in ossequio della prescrizione dell'art. 1 lett. s) C.A.D. (Codice Amministrazione
Digitale: d.lgs.
7.03.2005 n° 82). Il provvedimento era redatto con gli strumenti di cui all'art. 16 del Provvedimento 18 luglio 2011 (Specifiche tecniche per l'adozione nel pro-
cesso civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunica-
zione, adottato in esecuzione delle regole tecniche di cui al DM 21.2.2011), cioè me-
diante Consolle del Magistrato, e depositato in cancelleria tramite lo stesso strumento,
necessariamente corredato della firma digitale del giudice.
Il secondo motivo di impugnazione era infondato, come correttamente esposto nella sentenza impugnata, non potendo sussistere un ripensamento da parte dell'attore alla promozione dell'azione risarcitoria, anche per la successiva nuova citazione notificata dall'avv. . Per_1
In merito alla sussistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale riportava quanto esposto nella sentenza del Tribunale del giudizio presupposto.
La prova per testi non era stata correttamente ammessa perché irrilevante ed articolata come prova negativa.
La responsabilità del legale era chiara e la CTU dimostrava che la domanda di risarci-
mento per colpa medica ben poteva essere accolta.
Il danno era quantificato secondo le conclusioni del CTU con danno biologico (iatro-
geno) del 13% con massima personalizzazione del danno.
proponeva appello incidentale per ottenere il risarcimento anche delle Parte_5
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spese mediche documentate, ritenute congrue dai CTU e pari ad € 8.418,63 così come gli importi corrisposti dal , in via diretta, all'avvocato domiciliatario per € Parte_5
650,00, come da fattura in atti.
Concludeva chiedendo di :” Rigettare integralmente l'appello proposto da Persona_1
con l'atto notificato in data 22 novembre 2019 perché inammissibile ed infondato, e, in
accoglimento dell'appello incidentale spiegato, in riforma ed integrazione della sentenza
n°9265/2019 del 21.10.2019 del Tribunale di Napoli, condannare gli eredi dell'appellata,
collettivamente, al pagamento dell'ulteriore importo di € 8.418,63 (£ 16.300.740) per
spese mediche documentate sostenute dall'appellato per le patologie subite a seguito
dell'intervento per il quale era stata proposta la relativa azione giudiziaria e ritenute con-
grue in sede di CTU, nonchè al pagamento dell'ulteriore somma di € 650,00 quale im-
porto corrisposto dal , in via diretta, all'avvocato domiciliatario per i giu- Parte_5
dizi intercorsi presso il Foro di Perugia, Avv. Nadia Gulla. Con condanna degli appellanti
al pagamento delle spese del giudizio di appello, ivi compresa la fase cautelare ed an-
che ai sensi dell'art. 96 cpc, con attribuzione al sottoscritto procuratore domiciliatari”.
6. reiterava a norma dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande ed Controparte_2
eccezioni disattese in primo grado eccependo la formazione del giudicato in ordine alle parti della sentenza non espressamente investite del gravame principale e la rinuncia implicita alle domande ivi non riproposte. Eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art.342 c.p.c. e la sua infondatezza perorando la conferma della sentenza di primo grado, esente da errori.
La domanda di garanzia non poteva essere accolta per l'esistenza della copertura uni-
camente per i “fatti posti in essere” durante il periodo di efficacia della polizza, tra i quali non rientrava quello oggetto di causa.
L'art. 12 CGA, in particolare, prevedeva che “l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia
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dell'assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo pe-
riodo e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione”.
In merito alle eccezioni e domande disattese in primo grado, reiterate a norma dell'art. 346 c.p.c., ribadiva l'eccezione di reticenza dell'assicurata in tema di circostanze che avrebbero potuto far sorgere un obbligo di risarcimento a suo carico, con mancata ope-
ratività della garanzia in quanto se l'assicuratore avesse conosciuto l'effettivo stato delle cose, non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni,
con inoperatività della garanzia di polizza ex artt. 1892 e 1893 c.c., il limite del massi-
male di polizza pari ad € 516.000,00, l'inoperatività della garanzia per l'epoca del verifi-
carsi dell'evento, precedente alla stipula della polizza.
Concludeva: “perché l'avverso gravame sia dichiarato inammissibile, improcedibile ed
infondato e quindi sia integralmente respinto per tutti i motivi suesposti, con vittoria delle
spese del doppio grado di giudizio.”
7. Nel corso del giudizio di appello decedeva l'avv. , dichiarato dal Persona_1
difensore, con riassunzione della causa da parte di mediante notifica Parte_5
del ricorso per riassunzione e del decreto, entro l'anno, agli eredi individuati collettiva-
mente ed impersonalmente. I chiamati all'eredità, , , Parte_2 Parte_3
e , si costituivano in giudizio dichiarando e dimo- Parte_4 CP_1
strando di aver rinunciato all'eredità dell'avv. e concludendo per il rigetto delle Per_1
domande proposte nei loro riguardi o disponendo la loro estromissione in giudizio.
la Corte convocava sul punto le parti ed il procuratore di chiedeva co- Parte_5
munque che la causa fosse decisa “allo stato degli atti”. Con ordinanza del 08.11.2023
la Corte “ritenuta la necessità, ai fini del decidere, in ossequio a quanto disposto dalla
S.C. con la sentenza n. 15995/2022, di individuare nominativamente i destinatari della pronuncia”, inutilmente assegnava a tal fine termine alle parti per procedere alla notifica dell'atto di riassunzione e dell'ordinanza.
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8. All'udienza del 14.5.24 la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
9. La Corte, a seguito della mancata individuazione e coinvolgimento nel giudizio degli eredi effettivi dell'appellante, considera sussistente il vizio assorbente, di natura preliminare, avendo ad oggetto la formazione corretta del contraddittorio, idoneo ad im-
pedire la prosecuzione del giudizio con conseguente necessaria declaratoria di estin-
zione dello stesso. Sul punto la Corte sollecitava le parti ad interloquire e la posizione espressa dal riassumente, a sostegno della tesi secondo la quale il giudizio poteva es-
sere deciso, faceva leva sul dato, incontestato, secondo il quale il processo poteva ben proseguire essendo stato correttamente riassunto secondo il dettato delle norme di rito,
con riassunzione collettivamente ed impersonalmente nell'anno presso il domicilio del defunto. La legge sul punto era stata rispettata e quindi, a parere dell'appellante inci-
dentale, la causa poteva essere decisa. Non è di questo avviso la Corte perché la que-
stione assorbente non concerne le modalità della riassunzione, effettivamente inecce-
pibili, bensì la possibilità della Corte, in mancanza del coinvolgimento dei danti causa della deceduta, di addivenire ad una decisione nel merito. La S.C., con decisione con-
divisa in questa sede, affronta la questione con la sentenza n. 15995/2022 e precisa come, pur sussistendo un precedente specifico (Sez. 3, Sentenza n. 10336 del
17/05/2005) che allude alla possibilità di pronunciare, in ipotesi di riassunzione con atto notificato agli eredi impersonalmente ex art. 303 secondo comma cod. proc. Civ, nei confronti degli eredi stessi, senza procedere all'individuazione nominativa dei destina-
tari, occorra distinguere tra la idoneità dell'atto di riassunzione a riattivare il processo nei confronti degli eredi citati impersonalmente - e dal suo proseguire quindi ritualmente ancorchè uno o più eredi restino contumaci - e la “possibilità di pronunciare sentenza
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di condanna nei confronti di persone non individuate, di cui sia incerta l'esistenza, cioè
di eredi ipotetici, la cui individuazione dovrebbe essere lasciata a un incerto futuro.” La
parte che pretende ciò e che abbia acquisito un siffatto titolo verso innominati eredi di dubbia esistenza potrebbe agire esecutivamente contro chiunque, imponendo all'inti-
mato di opporsi esecutivamente“. Gli Ermellini precisano come la condanna nel giudizio di riassunzione non possa essere vaga o ambulatoria, ma specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori in-
combenti su chi vanta la pretesa. La Corte quindi precisa che “in caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettiva-
mente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'in-
dividuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote,
e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti.” Ne deriva, secondo il chiaro ed inequivoco ragionamento illu-
strato, come risulti alla Corte impedita ogni decisione nel merito con conseguente man-
cata individuazione di soccombenti e mancata pronuncia sulle spese di lite, accessorie.
10. ll tratto caratteristico dell'improseguibilità è costituito dalla sussistenza di vizi so-
pravvenuti nel corso del giudizio e la conseguenza è quindi costituita la mancata pro-
nuncia nel merito con compensazione delle spese di lite in mancanza di una pronuncia in virtù della quale individuare la parte soccombente nonché per la particolarità della fattispecie, nella quale l'improcedibilità consegue nonostante la correttezza del sub
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procedimento di riassunzione in mancanza, tuttavia, di individuazione della parte desti-
nataria degli effetti della sentenza.
11. L'inottemperanza all'ordine della Corte di procedere all'integrazione del contrad-
dittorio nei riguardi dei successivi aventi causa dalla deceduta comunque sempre per legge individuabili, comporta per la parte inadempiente, , la sussistenza Parte_5
dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reie-
zione integrale, in rito o nel merito, applicabile anche in caso di improcedibilità
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Per_1
e da quello incidentale di , per la riforma della sentenza n.
[...] Parte_5
9265/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata il 21.10.2019, così provvede:
A) Dichiara improcedibile il giudizio che quindi estingue;
B) Compensa tra le parti le spese di lite del grado;
C) Dichiara la sussistenza, per , dei requisiti previsti per il versamento Parte_5
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 08.11.2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Eugenio Forgillo
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