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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/04/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2073/2020 e 10087/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi riuniti I Grado iscritti al n. r.g. 2073/2020 e al n. r.g. 10087/2020, promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. PACELLA Parte_5 C.F._5
CHRISTIAN, elettivamente domiciliati in viale Sauli 5/28 presso il difensore avv. PACELLA CHRISTIAN
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._6
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. DONATI CP_2 C.F._7
ENRICO, elettivamente domiciliato in Via Malta 5/16, Genova presso il difensore avv.
[...]
[...]
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
DELLE PIANE LUCA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARSALA 4/4, 16122 GENOVA, presso il difensore avv. DELLE PIANE LUCA
CONVENUTI
AD (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO Controparte_4 P.IVA_2
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATA BISAGNO 4/1 A, 16129 GENOVA presso il difensore avv. RUSSO ALBERTO
ALBERTO ACCIARO (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. LASCARI C.F._8 DANIELE (C.F. ) e dall'avv. OL ROBERTA (C.F.: C.F._9
), elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL PORTELLO 1/5 SC B, 16123 C.F._10
GENOVA presso il difensore avv. OL ROBERTA
pagina 1 di 16 COND. 17-19-21 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROFI Controparte_5 P.IVA_3
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA SAULI 5/28, GENOVA presso il difensore avv. ROFI FRANCESCA
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 05/02/2020 , proprietaria dell'appartamento interno 8, Parte_1
proprietaria dell'appartamento interno 11, proprietaria dell'appartamento Parte_2 Parte_3
interno 14, e proprietari dell'appartamento interno 17, facenti parte del Parte_4 Parte_5
Condominio di Via Balbi Piovera 19, citavano in giudizio e , CP_2 Controparte_1
proprietari dell'immobile interno 20, sito all'ultimo piano del medesimo fabbricato, per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subìti a causa dei fenomeni infiltrativi cagionati dai lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile di loro proprietà. Nell'autunno i convenuti iniziavano i lavori di ristrutturazione;
nel mese di novembre 2019, in occasione delle forti piogge abbattutesi sulla città di Genova, i fenomeni infiltrativi a carico degli immobili di proprietà degli attori si palesavano e poi aggravavano. Producevano in giudizio la perizia contenente la Per_1
descrizione della situazione e la relativa documentazione fotografica.
Si costituivano in giudizio ed i quali chiedevano, in via CP_2 Controparte_1
preliminare, di essere autorizzati a chiamare in causa l'impresa appaltatrice Controparte_6
il Direttore Lavori arch. Alberto CC ed il Condominio;
nel merito chiedevano il rigetto delle domande attoree ed, in ipotesi di accoglimento delle medesime, che i terzi chiamati venissero dichiarati tenuti e condannati a tenerli indenni. Esponevano di aver conferito, in data 27/06/2018, l'appalto per la ristrutturazione del proprio immobile alla ditta Edilmonti s.r.l.s., poi cancellata, ed alla ditta
[...]
dando atto che i lavori erano iniziati in data 17/09/2018. Affermavano di aver pagato Controparte_6
alle imprese incaricate parte del prezzo dell'appalto e che durante l'esecuzione dei lavori si erano riscontrate varie problematiche a causa delle quali, a partire da dicembre 2018, erano iniziati i sopralluoghi. In questa fase il Direttore Lavori aveva quantificato in euro 7.406,57 l'importo ancora dovuto all'impresa una volta ultimati i lavori, tenuto conto delle somme già corrisposte e delle opere non eseguite o non completate a regola d'arte dall'impresa. Successivamente venivano riscontrati gli ulteriori vizi descritti nel supplemento di relazione del Direttore Lavori, che riguardavano nello pagina 2 di 16 specifico l'impianto di condizionamento, la presenza di muffe, rigonfiamenti e distaccamenti. Davano atto di aver ricevuto da la notifica di ingiunzione per euro 7.406,57 e di aver Controparte_6
proposto opposizione avverso detta ingiunzione, iscritta al procedimento R.G. 11798/2019, nel corso della quale era stata licenziata ed espletata Ctu (nel prosieguo “Ctu ”) riportandone il contenuto Per_2
nel corpo della propria comparsa.
Ottenuta l'autorizzazione a chiamare in causa i terzi sopra indicati, con comparsa di costituzione e risposta del 22/10/2020 si costituiva il , in persona Controparte_7 dell'amministratore p.t. il quale, in via preliminare, eccepiva: la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di citazione per la chiamata di terzo in causa, avendo parte convenuta omesso di notificare, unitamente alla chiamata del terzo, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di cui neppure aveva riportato il contenuto;
la nullità e/o l'irritualità e/o l'inefficacia dell'atto di citazione per la chiamata di terzo per inesistenza di un rapporto di garanzia con i proprietari delle singole unità immobiliari reputandosi soggetto estraneo alla realizzazione delle opere di ristrutturazione a seguito delle quali si erano manifestati i fenomeni infiltrativi lamentati e non essendovi traccia di qualsivoglia responsabilità da parte propria per i danni subiti dagli attori. Per tali ragioni chiedeva la propria estromissione dal giudizio. Nel merito, rilevava l'indeterminatezza della domanda formulata dai convenuti nei propri confronti ed eccepiva, altresì, l'inopponibilità della Ctu a firma del geom. , depositata nel giudizio Per_2
n. 11798/2019 R.G., della quale contestava le conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25/11/2020 si costituiva in giudizio Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., e puntualizzava che i lavori di ristrutturazione erano stati
[...]
commissionati dai convenuti in data 27 giugno 2018 ed erano iniziati il 17 settembre 2018 e si erano poi conclusi a fine dicembre 2018 allorquando la committenza avanzava contestazioni in merito alle modalità di esecuzione delle opere. Lamentava che dal quel momento non aveva più potuto accedere all'immobile di parte convenuta per verificare i vizi lamentati sui quali sosteneva essere nel frattempo intervenute altre imprese modificando lo stato dei luoghi. Contestava la propria responsabilità in ordine alla causazione dei fenomeni infiltrativi lamentati dagli attori, affermava di aver eseguito i lavori appaltati a regola d'arte e chiedeva respingersi le pretese risarcitorie attoree e la domanda di manleva e garanzia formulata nei propri confronti e la domanda di condanna a corrispondere direttamente agli attori tutte le somme che i convenuto dovessero essere condannati a pagare ai medesimi non essendo applicabile nella fattispecie la norma di cui all'art. 1917 co. 2 c.c. in tema di assicurazione della responsabilità civile.
pagina 3 di 16 In subordine chiedeva di essere manlevata e tenuta indenne dal Direttore Lavori arch. CC alle cui direttive sosteneva di essersi attenuta.
Ad Hoc dava anche atto di aver contestualmente instaurato separato giudizio nei confronti della propria compagnia assicuratrice, ivi formulando domanda di garanzia e manleva e Controparte_3
chiedendone la riunione con il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/11/2020 si costituiva in giudizio l'arch. Alberto CC, quale Direttore Lavori, il quale chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita e, nel merito, chiedeva rigettarsi tutte le domande proposte nei suoi confronti in quanto infondate, ritenendo di avere svolto il proprio incarico in maniera diligente e corretta.
citata da nel separato giudizio R.G. n. 10087/2020, Controparte_3 Controparte_6
successivamente riunito al presente, si richiamava alla propria comparsa di costituzione e risposta del
02/03/2021 eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, l'inesistenza, all'epoca dei fatti oggetto di causa, di un valido contratto di polizza con la suddetta impresa. Chiedeva, quindi, respingersi la domanda di garanzia e manleva formulata nei suoi confronti da Controparte_6
In accoglimento dell'eccezione della difesa del terzo chiamato arch. CC, veniva assegnato un termine per l'esperimento della procedura di negoziazione assistita che si concludeva con verbale negativo.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU redatta dal geom. . Persona_3
La domanda è fondata.
L'esistenza dei danni da infiltrazione lamentati dagli attori non solo non è mai stata contestata dalle controparti, ma è stata accertata nell'ambito della Ctu espletata nel presente giudizio. Lo stesso Ctu
(pagina 5 e 6 ) dà atto che “le infiltrazioni di cui è causa risultano da tempo cessate” e questo dopo che sono stati eseguiti i lavori di ripristino commissionati dai signori ad altra impresa. Parte_6
Si legge a pagina 10 dell'elaborato peritale: “gli appartamenti degli attori interessati dai pregressi fenomeni infiltrativi e le zone di infiltrazione e relativi conseguenti evidenti, quanto significativi, danni a pareti e soffitti di alcuni vani delle ridette abitazioni, sono tutti sottostanti il terrazzo di copertura del caseggiato convenuto annesso all'alloggio dei convenuti, ”; a pagina 11: “i fenomeni Controparte_8
infiltrativi di cui si discute sono essenzialmente riconducibili a infiltrazioni di acqua piovana concentrate in determinati punti della porzione del lastrico di copertura del caseggiato, posto nel lato sud, annessa all'alloggio dei convenuti”. pagina 4 di 16 Il CTU ha accertato che “le cause delle pregresse infiltrazioni sono riconducibili a due distinti fattori di diversa origine.
La prima e principale cagione delle passate infiltrazioni era dovuta al cattivo stato conservativo e manutentivo delle risvolte impermeabili verticali poste lungo il muro di parapetto e la cassa camini di sfiato dei fumi delle cucine, situate a contorno dei lati est, sud e ovest della porzione del terrazzo di copertura del caseggiato annessa all'abitazione interno 20 dei convenuti.
La seconda causa delle infiltrazioni era dovuta all'imperfetta e difettosa esecuzione dell'intervento di attraversamento e allaccio sottotraccia, nel pavimento del terrazzo, alla colonna di scarico fognario di un tubo di scarico del lavello della cucina dell'abitazione dei convenuti” (v. pag. 13 della relazione).
Prosegue il CTU scrivendo: “Quest'ultimo fallace intervento edilizio, eseguito dalla terza chiamata
[...]
sul terrazzo di copertura del caseggiato di pertinenza dei convenuti , è Controparte_6 Controparte_8
poi stato rimediato, con esito positivo, da altra ditta, Ti-FA Edilizia, a marzo 2020, per conto degli stessi convenuti , il cui intervento ha aggiustato anche le perdite e conseguenti Controparte_8
infiltrazioni che avvenivano tramite la cassa camini di sfiato delle cucine e le risvolte verticali a bordo del muro di parapetto del terrazzo di copertura del caseggiato annesso alla loro abitazione”.
Il CTU ha individuato, interno per interno, A: i danni riconducibili a cattivo stato conservativo e/o manutentivo dei risvolti impermeabili della copertura a terrazzo praticabile del caseggiato ad uso esclusivo dei convenuti;
B: i danni riconducibili a lavori fatti eseguire dai convenuti Controparte_8
descritti come “infiltrazioni su parte e soffitto intorno la cassa camino di sfiato della Controparte_8 colonna” (v. pag. 19 e 20 della perizia). Calcolato il costo complessivo di € 8.114,85 degli interventi che risulta necessario svolgere per porre rimedio ai danni stessi, risultante dai computi metrico - estimativi analiticamente svolti sulla scorta delle lavorazioni da eseguire e loro corrispondente costo da prezzario regionale delle opere edili, allegati alla relazione (v. computi metrici estimativi allegato D, pag. 153), ha stabilito la diversa misura, in termini di percentuale, pari al 53% del totale, equivalente al costo di € 4.305,87, per lavori necessari a rimediare ai danni riconducibili a parti condominiali, e pari al
47% del totale, equivalente ad € 3.808,99, per lavori necessari a rimediare ai danni conseguenti ai lavori fatti eseguire dai convenuti . Controparte_8
Dette percentuali vanno a loro volta distribuite tra i singoli alloggi di cui gli attori sono rispettivamente proprietari secondo i costi di cui ai computi metrici di pagg. 22 e 23, che si hanno per qui richiamati.
Nel dettaglio, quantificava i danni per l'interno 17 in € 3.319,21 a fronte di € 6.380,00 richiesti;
per l'interno 14 in € 1.276,35 a fronte di € 1.540,00 richiesti;
per l'interno 11 in € 649,62 a fronte di €
715,00 richiesti;
per l'interno 8 in € 2.869,67 a fronte di € 6.985,00 richiesti. pagina 5 di 16 Su tali somme rivalutate settembre 2023, trattandosi di debito di valore, dovranno altresì essere calcolati la rivalutazione monetaria dal 2023 ad oggi, gli interessi compensativi sulla suddetta somma devalutata anno per anno e computati al tasso legale del tempo, e gli interessi legali sulla suddetta somma come ad oggi determinata dalla sentenza al soddisfo.
Il CTU ha, inoltre, calcolato la misura percentuale di proporzionale riduzione del pieno godimento di ogni singolo alloggio in ca 20% per l'interno 17 di proprietà di in ca. 10% per l'interno 14 di Pt_4 proprietà ; in ca 1% per l'interno 11 di proprietà e in ca. 15% per l'interno 8 di proprietà Pt_3 Pt_2
. Pt_1
Per calcolare le suddette percentuali il CTU ha fatto riferimento al numero di vani di ogni singolo alloggio danneggiato rispetto al totale e le ha ridotte di un terzo in considerazione del fatto che i vani danneggiati sono comunque fruibili e, pertanto, godibili, seppure in misura ridotta in conseguenza degli effetti deleteri delle infiltrazioni, per un periodo di tempo che si protrae dalla comparsa delle infiltrazioni, risalente ai primi di febbraio del 2019, per venti mesi, fino a fine settembre 2020, periodo che si reputa congruo ed adeguatamente motivato, tenuto conto che sei mesi sono necessari all'asciugatura dell'umidità assorbita dai muri dopo la cessazione dele infiltrazioni a seguito dei lavori fatti eseguire dai convenuti a marzo 2020.
Benché gli attori ritengano sottostimati i danni da loro subiti, non si ritiene di discostarsi dalla quantificazione del CTU posto che questi, nel replicare alle osservazioni del consulente di parte attoreo, che riteneva che le suddette lavorazioni dovessero essere integrate di tre ore per ogni singolo vano, per un totale di trenta ore aggiuntive, ha puntualizzato di avere tenuto conto della diversificata dimensione dei singoli vani e della loro differente necessità di movimentazione in funzione del tipo di arredo, confermando il conteggio di ventisette ore in economia totali, e di avere ritenuto sufficienti sia l' applicazione del biocida in unica mano, anziché in due mani, in quanto il degrado delle murature danneggiate dalle pregresse infiltrazioni non presenta forme d'infezione acuta, sia la stuccatura del soffitto della camera nord dell'abitazione interno 8, anziché la rasatura dell'intera superficie.
Di converso, il CTU ha replicato alle osservazioni formulate dal consulente di parte convenuta che dissentiva dall'indicazione, quale seconda causa delle infiltrazioni, della “difettosa esecuzione dell'intervento di attraversamento della tubazione di scarico del lavello dei convenuti” in quanto – a suo dire – realizzato sopra la guaina impermeabile e senza che si verificassero perdite durante il percorso d'attraversamento, sottolineando che l'attraversamento della tubazione nel pavimento del pagina 6 di 16 lastrico solare fu realizzato “forando” la guaina impermeabile per consentire il passaggio all'esterno del vano cucina del tubo di scarico del lavello della cucina, modalità che di per sé comporta non possa escludersi la responsabilità dei convenuti nella causazione del danno su soffitto e parete della camera B dell'interno 17.
Proprio in considerazione di detta foratura, il CTU ha confermato che detto danno, dell'importo di €
493,63, va posto ad intero carico dei convenuti, senza che si possa rivedere la ripartizione dei costi tra questi e il secondo la percentuale più favorevole ai primi, suggerita dal consulente di parte, CP_7
vale a dire in ragione del 59%, in capo al , e del 41%, in capo ai convenuti, anziché in CP_7
ragione del 53% del dovuto a carico del e per il restante 47% a carico dei convenuti, come CP_7
ritenuto dal CTU.
Venendo alle chiamate in causa di terzo svolte dai convenuti, quella nei confronti del deve CP_7
ritenersi valida ed efficace posto che nelle premesse dell'atto è stato esposto con chiarezza, seppure in modo sintetico, il contenuto della citazione ricevuta dagli attori, tanto che il ha potuto CP_7
apprestare pertinenti difese. La CTU svolta nel presente giudizio dal geom. non ha fatto altro Per_3
che confermare il degrado di parti comuni dell'edificio che già era emerso, all'atto della chiamata in causa, dalla CTU a firma geom. effettuata nel parallelo giudizio iscritto al n. RG 11798/2019, Per_2
inopponibile al in quanto non parte di quel giudizio, ed ha, anzi, accertato, nonostante nel CP_7
quesito al CTU fosse stata data indicazione di non tenere conto della precedente perizia, la parziale responsabilità del nella causazione dei danni patiti dagli attori. Di questi danni si ritiene CP_7
che il debba rispondere direttamente posto che, a leggere l'atto di citazione, il petitum ha CP_7
riguardato il risarcimento dei danni materiali subiti dagli immobili a causa dei fenomeni infiltrativi, che si supponeva fossero occasionati dagli interventi di ristrutturazione degli immobili realizzati dai convenuti, e sui quali il CTU ha indagato a tutto raggio, non cogliendo il riferimento, che si legge nel quesito - “a quelli provenienti da parti condominiali su cui i convenuti hanno eseguito gli interventi per cui è causa”. Cionondimeno si conviene 0000con il Condominio che al CTU non è mai stato chiesto di
“esprimere alcuna valutazione sullo stato conservativo e manutentivo delle parti comuni”.
Sull'eccezione di nullità ed inefficacia dell'atto di chiamata in causa, di cui sopra, proposta anche dagli altri terzi chiamati, e sulle altre eccezioni preliminari sollevate, si richiama l'ordinanza del 11.12.2020 che ha, altresì, respinto la richiesta di chiamata in causa formulata al nei confronti di CP_7
Controparte_9
pagina 7 di 16 La chiamata in causa di è stata effettuata dai convenuti sulla base del fatto che questa CP_6 ditta ha eseguito i lavori di ristrutturazione dell'appartamento, ma in questo giudizio il CTU ha Per_3 ritenuto che all'appaltatrice vada addebitato il “fallace intervento edilizio di attraversamento e allaccio sottotraccia alla colonna di scarico fognario di un tubo di scarico del lavello della cucina dell'abitazione dei convenuti”, nel pavimento del terrazzo a copertura del caseggiato di pertinenza dei convenuti , che ha ritenuto essere la causa di tutte le infiltrazioni “intorno la cassa Controparte_8 camino di sfiato della colonna w.c.” e a cui ha posto rimedio, con esito positivo, altra ditta, Ti-FA
Edilizia.
Pur non avendo partecipato alle operazioni peritali, avvalendosi delle osservazioni del perito CP_6
di parte, della propria compagnia assicurativa, , sostiene che la paternità Persona_4 Controparte_3
attribuitale di tale intervento non sarebbe supportata da alcun elemento probatorio posto che i fenomeni infiltrativi si sono manifestati nel novembre 2019, ma dopo la prima decade di gennaio essa non aveva avuto più accesso al cantiere e successivamente sarebbero intervenute altre imprese, che nemmeno individua con precisione, che avrebbero apportato modifiche agli impianti. A dimostrazione del fatto che le lesioni alle impermeabilizzazioni sarebbero state effettuate successivamente alla fine dei lavori e ad opera di altri soggetti evoca, per il tramite del CTP “documentazione Per_4 fotografica” (v. pag. 4 All. L alla perizia).
Non è il caso di ritornare sulle ragioni per le quali si è ritenuta e si ritiene non persuasiva detta documentazione fotografica posto che la foto a destra della citata pag. 4 dell'All. L è identica a quella di pag. 2 del doc. 10 fasc. ATP, relazione del CTP arch. nella causa iscritta al n. Per_5
11798/2019.
Il CTU ha ritenuto che i danni sul soffitto e parete della camera B dell'int. 17 proprietà Per_3 Pt_4
(danno 10 a pag. 19 della CTU) rientrino tra quelli riconducibili a lavori fatti eseguire dai convenuti.
Anche il CTU nella consulenza tecnica integrativa, che gli era stata assegnata nella causa Per_2 parallela all'udienza del 17.11.2020, richiamata da in comparsa conclusionale, in ordine agli CP_6 inconvenienti descritti nella email dell'avv. Pacella del 10.11.2020, aveva accertato, nell'appartamento int. 17, la presenza di tracce di “nuovo fenomeno”, salvo poi dimenticarsene nelle conclusioni, ovvero i
“danni sul soffitto e parete della camera B” di cui parla il CTU in questa causa. Per_3
Dato che i danni della camera B dell'int. 17 sono descritti come “infiltrazioni su parete e soffitto intorno la cassa camino di sfiato della colonna w.c.”, la medesima conclusione cui il CTU è giunto in ordine a detti danni deve essere trasposta a tutti gli altri danni elencati sotto la lettera B di pag. 19, che si hanno per qui richiamati, per i quali il CTU usa la stessa descrizione. pagina 8 di 16 Posto che questi danni per il CTU vanno ricondotti al “fallace intervento di rispristino” attribuito alla ditta i convenuti hanno diritto di essere da questa manlevati. CP_6
Ad Hoc ha, a sua volta, diritto di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa, Controparte_3
in questo giudizio “chiamata” in garanzia nella forma di una autonoma citazione in apposita
[...]
causa iscritta al n. R.G. 10087/2020, poi riunita.
ha reiterato, in questo giudizio, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa atteso CP_3
che la polizza RC Impresa n. 370084489, valevole a far data dalle ore 24 del 30.10.2017, non Per_1
risulta essere stata più pagata dopo il primo anno e ha quindi cessato i suoi effetti con le ore 24 del
30.10.2018.
Dal momento che i lavori si assumono eseguiti nelle settimane precedenti la fine del dicembre 2018, sostiene che eventuali ed involontari “errori” nell'esecuzione degli stessi non possano ricadere nella copertura.
La tesi non può essere seguita posto che non è vero “che i lavori forieri dei danni vennero eseguiti nelle settimane precedenti la fine del 2018”.
In comparsa i convenuti assumono che i lavori di ristrutturazione nell'appartamento di loro proprietà erano iniziati in data 17.9.2018.
L'argomento inerente la data di inizio dei lavori è già stato affrontato nella causa parallela alla luce delle dichiarazioni colà rese dal teste all'udienza del 29.6.2022 e non può che Testimone_1
condurre alle stesse conclusioni, per cui l'inizio dei lavori ben può essere retrodatato a settembre 2018, periodo in cui la polizza era in vigore, e verso la fine del 2018 restavano da eseguire lavorazioni di finitura, a conferma che la maggior parte dei lavori erano già stati fatti, ben oltre “la semplice predisposizione del cantiere, lo svuotamento di ciò che era ingombro e le prime demolizioni”, come insiste nel sostenere la terza chiamata in comparsa conclusionale richiamandosi ad un tempistica d'abitudine che non si attaglia al cantiere di cui è causa.
L'assunto della terza chiamata secondo cui “le nuove costruzioni siano state eseguite a spanne dalla metà di novembre in poi” resta, pertanto indimostrato.
I danni da infiltrazioni oggetto della domanda di manleva dei convenuti rientrano a pieno titolo nell'oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi di cui alla polizza in quanto è previsto che l'assicurazione “si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali, cioè distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'impresa”.
pagina 9 di 16 La clausola di esclusione di cui all'art. 4 lett. h) invocata dalla terza chiamata non viene in considerazione nel caso di specie in quanto non vi è alcuna “opera in costruzione” e i danni riguardano gli appartamenti degli attori e non cose che si trovano all'interno di esso quale luogo in cui si eseguono i lavori.
Come rilevato da Ad Hoc con il corredo pertinenti citazioni giurisprudenziali la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio “per danni conseguenti a fatti accidentali” è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi posto che l'assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa denominazione e natura, importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità (Cass. Sentenza n. 5273 del 28/02/2008;
Cass. Sentenza n. 4118 del 10/04/1995).
Stante l'operatività della polizza, va dichiarata tenuta a garantire e manlevare la Controparte_3
terza chiamata da ogni conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi obbligazione risarcitoria ad CP_6
essa riferita per effetto della domanda di manleva dei convenuti.
La domanda di manleva formulata in via subordinata da nei confronti del D.L. arch. Alberto CP_6
CC “per averne seguito le direttive” deve, invece, essere respinta in quanto si ritiene sussistente la responsabilità dell'appaltatrice.
La domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti del D.L. arch. Alberto CC si basa sull'assunto che “questi non ha correttamente vigilato durante le fasi di esecuzione delle opere, né le ha scrupolosamente controllate man mano che l'impresa le aveva terminate”; in particolare alla D.L. si addebita di non avere effettuato quella “alta sorveglianza, che solo ad essa competeva, in ordine “al fallace intervento edilizio eseguito dalla non essendosi nemmeno premurata di Controparte_6
aprire il rubinetto del lavello onde ben si sarebbe avveduta, in forza della competenza tecnica che le compete, del pessimo intervento eseguito dall'impresa.
Posta in questi termini la domanda di manleva dei convenuti denota consapevolezza da parte loro che l'unico intervento a venire in rilevo in questo giudizio è quello di attraversamento e allaccio sottotraccia alla colonna di scarico fognario del tubo di scarico del lavello della cucina, esclusi dunque pagina 10 di 16 “i piatti doccia e la surreale situazione del cantiere” cui i medesimi hanno tentato di estenderla in sede di replica conclusionale e che sono cause di responsabilità di non indagate in questo giudizio. CP_6
L'attività di vigilanza del direttore dei lavori sull'esecuzione delle opere, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. n. 10728/2008).
Per quanto concerne il suo ruolo, è stato stabilito (v. Cass. 19 settembre 2016, n. 18285) che lo stesso esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non
è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.
Il parametro della diligentia quam in concreto trovasi richiamato anche dalla giurisprudenza più recente citata dai convenuti (Cass. civ. ord. n. 14456/2023) secondo cui “il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire” … - omissis …- ; “rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera – per quanto qui interessa - alle regole della tecnica”.
In ordine allo specifico addebito che gli viene mosso in questo giudizio, la difesa del D.L. non è puntuale (v. punto 3 della comparsa conclusionale) in quanto sorvola sulla fase di esecuzione dell'intervento in parola, che non è contemplato tra quelli descritti nella relazione All. 13 alla propria comparsa di costituzione, e si concentra sul proprio intervento di metà gennaio 2019, allorchè i condomini dell'interno 17 avevano riferito ai convenuti di infiltrazioni nel proprio appartamento, per sottolineare l'urgenza e tempestività con la quale aveva evidenziato le criticità e le modalità alle quali si sarebbe dovuta attenere l'impresa all'uopo contattata ( per Controparte_10
rimediare ai vizi riscontrati. pagina 11 di 16 Tuttavia, al riguardo, è pertinente la Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023 citata dai convenuti secondo cui “in tema di appalto, l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori”, qui da intendersi come periodo successivo al momento in cui era stata invitata dai CP_6
committenti a lasciare il cantiere.
D'altro canto, è da escludere che l'allaccio alla colonna di scarico fognario del tubo di scarico del lavello della cucina, da cui dipendeva la collocazione della cucina stessa, potesse integrare “un profilo marginale dell'esecuzione dell'opera”, onde la non invocabilità nel caso di specie della sentenza Cass.
n. 20557 del 30.9.2014, citata dal terzo chiamato.
È da ritenere, pertanto, che i danni dagli attori siano conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori e che entrambi ne rispondano solidalmente con conseguente diritto dei convenuti di essere manlevati del relativo esborso, sia in termini di costi ripristino, sia di minore godimento degli appartamenti.
Mentre i primi sono già stati quantificati, ai fini della valorizzazione monetaria delle percentuali di ridotto godimento si assume il valore locativo di € 600,00 per ognuno degli immobili che, a differenza del periodo, non è contestato, e si ottengono i seguenti importi:
INT. 17: € 600,00 x 20% (percentuale riduzione) x 20 mesi (periodo riduzione) = € 2.400,00;
INT. 14: € 600,00 x 10% (percentuale riduzione) x 20 mesi (periodo riduzione) = € 1.200,00;
INT. 11: € 600,00 x 1% (percentuale di riduzione)x 20 mesi (periodo di riduzione) = € 120,00;
INT. 8: € 600,00 x 15% (percentuale riduzione) x 20 mesi (periodo riduzione) = € 1.800,00.
Detti importi vanno posti a carico dei convenuti e del nelle accertate percentuali di CP_7
ripartizione causale dei fenomeni infiltrativi, ovvero in ragione del 47% del totale, pari ad € 2.594,00 a carico dei convenuti, e del 53%, pari ad € 2.925,60, a carico del . CP_7
Su tali somme rivalutate settembre 2023, trattandosi di debito di valore, dovranno altresì essere calcolati la rivalutazione monetaria dal 2023 ad oggi, gli interessi compensativi sulla suddetta somma devalutata anno per anno e computati al tasso legale del tempo, e gli interessi legali sulla suddetta somma come ad oggi determinata dalla sentenza al soddisfo.
pagina 12 di 16 Per la percentuale del 47% del totale, pari ad € 2.594,00 i convenuti hanno diritto di essere manlevati dall'appaltatrice e dal D.L arch. CC. CP_6
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i convenuti vanno condannati al pagamento in favore degli attori della somma di € 3.808,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ragione di: € 1.358,65 in favore di e di proprietari dell'int. 17; € 854,49 in favore di Parte_4 Pt_5 Parte_5
, proprietaria dell'int. 14; € 649,62 in favore di proprietaria dell'int. 11; € Parte_3 Parte_2
946,23 in favore di proprietaria dell'int. 8, ciascuno oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria.
I convenuti vanno, altresì, condannati a pagare agli attori la percentuale del 47% del danno da minore godimento dell'immobile quantificata in ragione di € 1.128,00 in favore di e di Parte_4 [...]
proprietari dell'int. 17; € 564,00 in favore di , proprietaria dell'int. 14; € Parte_5 Parte_3
56,40 in favore di proprietaria dell'int. 11; € 846,00 in favore di Parte_2 Parte_1 proprietaria dell'int. 8, ciascuno oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ad in persona del legale rappresentante p.t., e l'arch. Alberto CC, in Controparte_6
solido, vanno condannati a manlevare e tenere indenni i convenuti di ogni importo che gli stessi siano tenuti a versare per capitale e accessori e spese legali, comprese le spese di CTU, in relazione alle pretese risarcitorie attoree.
in persona del legale rappresentante p.t., va condannata a manlevare e tenere Controparte_3
indenne di ogni importo che la stessa sia tenuta a versare per capitale e Controparte_6
accessori e spese legali, comprese le spese di CTU, in relazione alle pretese avverse.
Vista, infine, la richiesta di pronuncia ex art. 1917 co. 2 c.c., di pagamento diretto da parte dell'assicuratore agli attori danneggiati, ritenuto che si tratti di una modalità di pagamento dell'obbligazione indennitaria, si provvede in conformità, come da dispositivo.
Vista, infine, la richiesta di pronuncia ex art. 1917 co. 3 c.c. di condanna di al Controparte_3
pagamento delle spese legali, comprese le spese tecniche di CTU e di parte per resistere all'azione promossa nel presente giudizio dalle controparti si provvede in conformità come da dispositivo.
Il , in persona dell'amministratore p. t., Controparte_11 Controparte_12
va condannato al pagamento in favore degli attori del 53% dei costi di ripristino dei danni da infiltrazioni, pari ad € 4.305,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ragione di: € 1.960,57 in favore di e di proprietari dell'int. 17; € 421,86 in favore di Parte_4 Parte_5
pagina 13 di 16 , proprietaria dell'int. 14; € 1.923,44 in favore di proprietaria dell'int. Parte_3 Parte_1
8, ciascuno oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il condominio va, altresì, condannato a pagare agli attori la percentuale del 53% del danno da minore godimento dell'immobile quantificata in ragione di € 1.272,00 in favore di e di Parte_4 [...]
proprietari dell'int. 17; € 636,00 in favore di , proprietaria dell'int. 14; € Parte_5 Parte_3
63,60,00 in favore di proprietaria dell'int. 11; € 954,00 in favore di Parte_2 Parte_1 proprietaria dell'int. 8, ciascuno oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Stante la soccombenza i convenuti vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. del 13.8.2022 n. 147, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 si liquidano in: € 919,00 per la fase di studio della controversia;
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale, e così complessivamente in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 237 per spese.
Stante la soccombenza l'Arch. CC e il devono essere Controparte_6 CP_7
condannati al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. del 13.8.2022 n. 147, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 5.200,01 ad
€ 26.000,00 si liquidano in: € 919,00 per la fase di studio della controversia;
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale, e così complessivamente in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
Stante la soccombenza deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore di che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. del 13.8.2022 n. Controparte_6
147, avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 si liquidano in:
€ 460,00 per la fase di studio della controversia;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 840,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, e così complessivamente in €
2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 237,00 per spese, con distrazione in favore dell'avv. Alberto Russo che si dichiara antistatario.
Stante la soccombenza deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in Controparte_6 favore dell'arch. Alberto CC che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. del 13.8.2022 n.
147, avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 si liquidano in: €
460,00 per la fase di studio della controversia;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 840,00 pagina 14 di 16 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, e così complessivamente in €
2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
Le spese di CTU come in atti liquidate vanno poste nella stessa misura definitivamente a carico delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con atto di citazione del 27.1.2020 nei confronti di e Parte_5 Parte_1 CP_1
, nonché di in persona del legale rappresentante p.t, Alberto CP_2 Controparte_6
CC, architetto, e Condominio via Balbi Piovera 17,19 e 21, in persona dell'amministratore p.t e di in persona del legale rappresentante p.t., terzi chiamati, contrariis reiectis, Controparte_3
accertatane la responsabilità: condanna e al pagamento, per le causali di cui in motivazione, di € CP_1 CP_2
2.486,65 in favore di e di € 1.718,49 in favore di , Parte_4 Parte_5 Parte_3 proprietaria dell'int. 14; € 706,02 in favore di € 1.792,23 in favore di;
Parte_2 Parte_1
condanna il , in persona dell'amministratore p. t., Controparte_11 [...]
al pagamento per le causali di cui in motivazione di € 3.232,57 in favore di CP_12 Parte_4
e di € 1.057,00 in favore di;
€ 63.60 in favore di ed
[...] Parte_5 Parte_3 Parte_2
€ 2.887,44 in favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria. Parte_1
Condanna e l'arch. Alberto CC in solido a tenere indenni i convenuti di Controparte_6
quanto tenuti a pagare agli attori per capitale e accessori e spese legali, comprese le spese di CTU, in relazione alle pretese risarcitorie attoree.
Condanna a tenere indenne di quanto tenuta a pagare ai Controparte_3 Controparte_6
convenuti per capitale e accessori e spese legali, comprese le spese di CTU, in relazione alle pretese risarcitorie attoree.
Dichiara tenuta e condanna a pagare direttamente alle controparti l'indennizzo Controparte_3
dovuto.
Condanna i convenuti al pagamento in favore deli attori delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 237 per spese.
Condanna l'Arch. CC e il al pagamento delle spese di lite Controparte_6 CP_7 in favore dei convenuti liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali. pagina 15 di 16 Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'arch. Alberto CC Controparte_6
liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 Controparte_6 liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 237,00 per spese, con distrazione in favore dell'avv. Alberto Russo dichiaratosi antistatario ed ex art. 1917 co. co. 3 c.c. al pagamento delle spese legali, comprese quelle di CTU, sostenute per resistere all'azione promossa dalle controparti nel presente giudizio.
Rigetta nel resto le domande.
Genova, 20 aprile 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi riuniti I Grado iscritti al n. r.g. 2073/2020 e al n. r.g. 10087/2020, promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. PACELLA Parte_5 C.F._5
CHRISTIAN, elettivamente domiciliati in viale Sauli 5/28 presso il difensore avv. PACELLA CHRISTIAN
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._6
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. DONATI CP_2 C.F._7
ENRICO, elettivamente domiciliato in Via Malta 5/16, Genova presso il difensore avv.
[...]
[...]
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
DELLE PIANE LUCA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARSALA 4/4, 16122 GENOVA, presso il difensore avv. DELLE PIANE LUCA
CONVENUTI
AD (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO Controparte_4 P.IVA_2
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATA BISAGNO 4/1 A, 16129 GENOVA presso il difensore avv. RUSSO ALBERTO
ALBERTO ACCIARO (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. LASCARI C.F._8 DANIELE (C.F. ) e dall'avv. OL ROBERTA (C.F.: C.F._9
), elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL PORTELLO 1/5 SC B, 16123 C.F._10
GENOVA presso il difensore avv. OL ROBERTA
pagina 1 di 16 COND. 17-19-21 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROFI Controparte_5 P.IVA_3
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA SAULI 5/28, GENOVA presso il difensore avv. ROFI FRANCESCA
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 05/02/2020 , proprietaria dell'appartamento interno 8, Parte_1
proprietaria dell'appartamento interno 11, proprietaria dell'appartamento Parte_2 Parte_3
interno 14, e proprietari dell'appartamento interno 17, facenti parte del Parte_4 Parte_5
Condominio di Via Balbi Piovera 19, citavano in giudizio e , CP_2 Controparte_1
proprietari dell'immobile interno 20, sito all'ultimo piano del medesimo fabbricato, per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subìti a causa dei fenomeni infiltrativi cagionati dai lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile di loro proprietà. Nell'autunno i convenuti iniziavano i lavori di ristrutturazione;
nel mese di novembre 2019, in occasione delle forti piogge abbattutesi sulla città di Genova, i fenomeni infiltrativi a carico degli immobili di proprietà degli attori si palesavano e poi aggravavano. Producevano in giudizio la perizia contenente la Per_1
descrizione della situazione e la relativa documentazione fotografica.
Si costituivano in giudizio ed i quali chiedevano, in via CP_2 Controparte_1
preliminare, di essere autorizzati a chiamare in causa l'impresa appaltatrice Controparte_6
il Direttore Lavori arch. Alberto CC ed il Condominio;
nel merito chiedevano il rigetto delle domande attoree ed, in ipotesi di accoglimento delle medesime, che i terzi chiamati venissero dichiarati tenuti e condannati a tenerli indenni. Esponevano di aver conferito, in data 27/06/2018, l'appalto per la ristrutturazione del proprio immobile alla ditta Edilmonti s.r.l.s., poi cancellata, ed alla ditta
[...]
dando atto che i lavori erano iniziati in data 17/09/2018. Affermavano di aver pagato Controparte_6
alle imprese incaricate parte del prezzo dell'appalto e che durante l'esecuzione dei lavori si erano riscontrate varie problematiche a causa delle quali, a partire da dicembre 2018, erano iniziati i sopralluoghi. In questa fase il Direttore Lavori aveva quantificato in euro 7.406,57 l'importo ancora dovuto all'impresa una volta ultimati i lavori, tenuto conto delle somme già corrisposte e delle opere non eseguite o non completate a regola d'arte dall'impresa. Successivamente venivano riscontrati gli ulteriori vizi descritti nel supplemento di relazione del Direttore Lavori, che riguardavano nello pagina 2 di 16 specifico l'impianto di condizionamento, la presenza di muffe, rigonfiamenti e distaccamenti. Davano atto di aver ricevuto da la notifica di ingiunzione per euro 7.406,57 e di aver Controparte_6
proposto opposizione avverso detta ingiunzione, iscritta al procedimento R.G. 11798/2019, nel corso della quale era stata licenziata ed espletata Ctu (nel prosieguo “Ctu ”) riportandone il contenuto Per_2
nel corpo della propria comparsa.
Ottenuta l'autorizzazione a chiamare in causa i terzi sopra indicati, con comparsa di costituzione e risposta del 22/10/2020 si costituiva il , in persona Controparte_7 dell'amministratore p.t. il quale, in via preliminare, eccepiva: la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di citazione per la chiamata di terzo in causa, avendo parte convenuta omesso di notificare, unitamente alla chiamata del terzo, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di cui neppure aveva riportato il contenuto;
la nullità e/o l'irritualità e/o l'inefficacia dell'atto di citazione per la chiamata di terzo per inesistenza di un rapporto di garanzia con i proprietari delle singole unità immobiliari reputandosi soggetto estraneo alla realizzazione delle opere di ristrutturazione a seguito delle quali si erano manifestati i fenomeni infiltrativi lamentati e non essendovi traccia di qualsivoglia responsabilità da parte propria per i danni subiti dagli attori. Per tali ragioni chiedeva la propria estromissione dal giudizio. Nel merito, rilevava l'indeterminatezza della domanda formulata dai convenuti nei propri confronti ed eccepiva, altresì, l'inopponibilità della Ctu a firma del geom. , depositata nel giudizio Per_2
n. 11798/2019 R.G., della quale contestava le conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25/11/2020 si costituiva in giudizio Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., e puntualizzava che i lavori di ristrutturazione erano stati
[...]
commissionati dai convenuti in data 27 giugno 2018 ed erano iniziati il 17 settembre 2018 e si erano poi conclusi a fine dicembre 2018 allorquando la committenza avanzava contestazioni in merito alle modalità di esecuzione delle opere. Lamentava che dal quel momento non aveva più potuto accedere all'immobile di parte convenuta per verificare i vizi lamentati sui quali sosteneva essere nel frattempo intervenute altre imprese modificando lo stato dei luoghi. Contestava la propria responsabilità in ordine alla causazione dei fenomeni infiltrativi lamentati dagli attori, affermava di aver eseguito i lavori appaltati a regola d'arte e chiedeva respingersi le pretese risarcitorie attoree e la domanda di manleva e garanzia formulata nei propri confronti e la domanda di condanna a corrispondere direttamente agli attori tutte le somme che i convenuto dovessero essere condannati a pagare ai medesimi non essendo applicabile nella fattispecie la norma di cui all'art. 1917 co. 2 c.c. in tema di assicurazione della responsabilità civile.
pagina 3 di 16 In subordine chiedeva di essere manlevata e tenuta indenne dal Direttore Lavori arch. CC alle cui direttive sosteneva di essersi attenuta.
Ad Hoc dava anche atto di aver contestualmente instaurato separato giudizio nei confronti della propria compagnia assicuratrice, ivi formulando domanda di garanzia e manleva e Controparte_3
chiedendone la riunione con il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/11/2020 si costituiva in giudizio l'arch. Alberto CC, quale Direttore Lavori, il quale chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita e, nel merito, chiedeva rigettarsi tutte le domande proposte nei suoi confronti in quanto infondate, ritenendo di avere svolto il proprio incarico in maniera diligente e corretta.
citata da nel separato giudizio R.G. n. 10087/2020, Controparte_3 Controparte_6
successivamente riunito al presente, si richiamava alla propria comparsa di costituzione e risposta del
02/03/2021 eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, l'inesistenza, all'epoca dei fatti oggetto di causa, di un valido contratto di polizza con la suddetta impresa. Chiedeva, quindi, respingersi la domanda di garanzia e manleva formulata nei suoi confronti da Controparte_6
In accoglimento dell'eccezione della difesa del terzo chiamato arch. CC, veniva assegnato un termine per l'esperimento della procedura di negoziazione assistita che si concludeva con verbale negativo.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU redatta dal geom. . Persona_3
La domanda è fondata.
L'esistenza dei danni da infiltrazione lamentati dagli attori non solo non è mai stata contestata dalle controparti, ma è stata accertata nell'ambito della Ctu espletata nel presente giudizio. Lo stesso Ctu
(pagina 5 e 6 ) dà atto che “le infiltrazioni di cui è causa risultano da tempo cessate” e questo dopo che sono stati eseguiti i lavori di ripristino commissionati dai signori ad altra impresa. Parte_6
Si legge a pagina 10 dell'elaborato peritale: “gli appartamenti degli attori interessati dai pregressi fenomeni infiltrativi e le zone di infiltrazione e relativi conseguenti evidenti, quanto significativi, danni a pareti e soffitti di alcuni vani delle ridette abitazioni, sono tutti sottostanti il terrazzo di copertura del caseggiato convenuto annesso all'alloggio dei convenuti, ”; a pagina 11: “i fenomeni Controparte_8
infiltrativi di cui si discute sono essenzialmente riconducibili a infiltrazioni di acqua piovana concentrate in determinati punti della porzione del lastrico di copertura del caseggiato, posto nel lato sud, annessa all'alloggio dei convenuti”. pagina 4 di 16 Il CTU ha accertato che “le cause delle pregresse infiltrazioni sono riconducibili a due distinti fattori di diversa origine.
La prima e principale cagione delle passate infiltrazioni era dovuta al cattivo stato conservativo e manutentivo delle risvolte impermeabili verticali poste lungo il muro di parapetto e la cassa camini di sfiato dei fumi delle cucine, situate a contorno dei lati est, sud e ovest della porzione del terrazzo di copertura del caseggiato annessa all'abitazione interno 20 dei convenuti.
La seconda causa delle infiltrazioni era dovuta all'imperfetta e difettosa esecuzione dell'intervento di attraversamento e allaccio sottotraccia, nel pavimento del terrazzo, alla colonna di scarico fognario di un tubo di scarico del lavello della cucina dell'abitazione dei convenuti” (v. pag. 13 della relazione).
Prosegue il CTU scrivendo: “Quest'ultimo fallace intervento edilizio, eseguito dalla terza chiamata
[...]
sul terrazzo di copertura del caseggiato di pertinenza dei convenuti , è Controparte_6 Controparte_8
poi stato rimediato, con esito positivo, da altra ditta, Ti-FA Edilizia, a marzo 2020, per conto degli stessi convenuti , il cui intervento ha aggiustato anche le perdite e conseguenti Controparte_8
infiltrazioni che avvenivano tramite la cassa camini di sfiato delle cucine e le risvolte verticali a bordo del muro di parapetto del terrazzo di copertura del caseggiato annesso alla loro abitazione”.
Il CTU ha individuato, interno per interno, A: i danni riconducibili a cattivo stato conservativo e/o manutentivo dei risvolti impermeabili della copertura a terrazzo praticabile del caseggiato ad uso esclusivo dei convenuti;
B: i danni riconducibili a lavori fatti eseguire dai convenuti Controparte_8
descritti come “infiltrazioni su parte e soffitto intorno la cassa camino di sfiato della Controparte_8 colonna” (v. pag. 19 e 20 della perizia). Calcolato il costo complessivo di € 8.114,85 degli interventi che risulta necessario svolgere per porre rimedio ai danni stessi, risultante dai computi metrico - estimativi analiticamente svolti sulla scorta delle lavorazioni da eseguire e loro corrispondente costo da prezzario regionale delle opere edili, allegati alla relazione (v. computi metrici estimativi allegato D, pag. 153), ha stabilito la diversa misura, in termini di percentuale, pari al 53% del totale, equivalente al costo di € 4.305,87, per lavori necessari a rimediare ai danni riconducibili a parti condominiali, e pari al
47% del totale, equivalente ad € 3.808,99, per lavori necessari a rimediare ai danni conseguenti ai lavori fatti eseguire dai convenuti . Controparte_8
Dette percentuali vanno a loro volta distribuite tra i singoli alloggi di cui gli attori sono rispettivamente proprietari secondo i costi di cui ai computi metrici di pagg. 22 e 23, che si hanno per qui richiamati.
Nel dettaglio, quantificava i danni per l'interno 17 in € 3.319,21 a fronte di € 6.380,00 richiesti;
per l'interno 14 in € 1.276,35 a fronte di € 1.540,00 richiesti;
per l'interno 11 in € 649,62 a fronte di €
715,00 richiesti;
per l'interno 8 in € 2.869,67 a fronte di € 6.985,00 richiesti. pagina 5 di 16 Su tali somme rivalutate settembre 2023, trattandosi di debito di valore, dovranno altresì essere calcolati la rivalutazione monetaria dal 2023 ad oggi, gli interessi compensativi sulla suddetta somma devalutata anno per anno e computati al tasso legale del tempo, e gli interessi legali sulla suddetta somma come ad oggi determinata dalla sentenza al soddisfo.
Il CTU ha, inoltre, calcolato la misura percentuale di proporzionale riduzione del pieno godimento di ogni singolo alloggio in ca 20% per l'interno 17 di proprietà di in ca. 10% per l'interno 14 di Pt_4 proprietà ; in ca 1% per l'interno 11 di proprietà e in ca. 15% per l'interno 8 di proprietà Pt_3 Pt_2
. Pt_1
Per calcolare le suddette percentuali il CTU ha fatto riferimento al numero di vani di ogni singolo alloggio danneggiato rispetto al totale e le ha ridotte di un terzo in considerazione del fatto che i vani danneggiati sono comunque fruibili e, pertanto, godibili, seppure in misura ridotta in conseguenza degli effetti deleteri delle infiltrazioni, per un periodo di tempo che si protrae dalla comparsa delle infiltrazioni, risalente ai primi di febbraio del 2019, per venti mesi, fino a fine settembre 2020, periodo che si reputa congruo ed adeguatamente motivato, tenuto conto che sei mesi sono necessari all'asciugatura dell'umidità assorbita dai muri dopo la cessazione dele infiltrazioni a seguito dei lavori fatti eseguire dai convenuti a marzo 2020.
Benché gli attori ritengano sottostimati i danni da loro subiti, non si ritiene di discostarsi dalla quantificazione del CTU posto che questi, nel replicare alle osservazioni del consulente di parte attoreo, che riteneva che le suddette lavorazioni dovessero essere integrate di tre ore per ogni singolo vano, per un totale di trenta ore aggiuntive, ha puntualizzato di avere tenuto conto della diversificata dimensione dei singoli vani e della loro differente necessità di movimentazione in funzione del tipo di arredo, confermando il conteggio di ventisette ore in economia totali, e di avere ritenuto sufficienti sia l' applicazione del biocida in unica mano, anziché in due mani, in quanto il degrado delle murature danneggiate dalle pregresse infiltrazioni non presenta forme d'infezione acuta, sia la stuccatura del soffitto della camera nord dell'abitazione interno 8, anziché la rasatura dell'intera superficie.
Di converso, il CTU ha replicato alle osservazioni formulate dal consulente di parte convenuta che dissentiva dall'indicazione, quale seconda causa delle infiltrazioni, della “difettosa esecuzione dell'intervento di attraversamento della tubazione di scarico del lavello dei convenuti” in quanto – a suo dire – realizzato sopra la guaina impermeabile e senza che si verificassero perdite durante il percorso d'attraversamento, sottolineando che l'attraversamento della tubazione nel pavimento del pagina 6 di 16 lastrico solare fu realizzato “forando” la guaina impermeabile per consentire il passaggio all'esterno del vano cucina del tubo di scarico del lavello della cucina, modalità che di per sé comporta non possa escludersi la responsabilità dei convenuti nella causazione del danno su soffitto e parete della camera B dell'interno 17.
Proprio in considerazione di detta foratura, il CTU ha confermato che detto danno, dell'importo di €
493,63, va posto ad intero carico dei convenuti, senza che si possa rivedere la ripartizione dei costi tra questi e il secondo la percentuale più favorevole ai primi, suggerita dal consulente di parte, CP_7
vale a dire in ragione del 59%, in capo al , e del 41%, in capo ai convenuti, anziché in CP_7
ragione del 53% del dovuto a carico del e per il restante 47% a carico dei convenuti, come CP_7
ritenuto dal CTU.
Venendo alle chiamate in causa di terzo svolte dai convenuti, quella nei confronti del deve CP_7
ritenersi valida ed efficace posto che nelle premesse dell'atto è stato esposto con chiarezza, seppure in modo sintetico, il contenuto della citazione ricevuta dagli attori, tanto che il ha potuto CP_7
apprestare pertinenti difese. La CTU svolta nel presente giudizio dal geom. non ha fatto altro Per_3
che confermare il degrado di parti comuni dell'edificio che già era emerso, all'atto della chiamata in causa, dalla CTU a firma geom. effettuata nel parallelo giudizio iscritto al n. RG 11798/2019, Per_2
inopponibile al in quanto non parte di quel giudizio, ed ha, anzi, accertato, nonostante nel CP_7
quesito al CTU fosse stata data indicazione di non tenere conto della precedente perizia, la parziale responsabilità del nella causazione dei danni patiti dagli attori. Di questi danni si ritiene CP_7
che il debba rispondere direttamente posto che, a leggere l'atto di citazione, il petitum ha CP_7
riguardato il risarcimento dei danni materiali subiti dagli immobili a causa dei fenomeni infiltrativi, che si supponeva fossero occasionati dagli interventi di ristrutturazione degli immobili realizzati dai convenuti, e sui quali il CTU ha indagato a tutto raggio, non cogliendo il riferimento, che si legge nel quesito - “a quelli provenienti da parti condominiali su cui i convenuti hanno eseguito gli interventi per cui è causa”. Cionondimeno si conviene 0000con il Condominio che al CTU non è mai stato chiesto di
“esprimere alcuna valutazione sullo stato conservativo e manutentivo delle parti comuni”.
Sull'eccezione di nullità ed inefficacia dell'atto di chiamata in causa, di cui sopra, proposta anche dagli altri terzi chiamati, e sulle altre eccezioni preliminari sollevate, si richiama l'ordinanza del 11.12.2020 che ha, altresì, respinto la richiesta di chiamata in causa formulata al nei confronti di CP_7
Controparte_9
pagina 7 di 16 La chiamata in causa di è stata effettuata dai convenuti sulla base del fatto che questa CP_6 ditta ha eseguito i lavori di ristrutturazione dell'appartamento, ma in questo giudizio il CTU ha Per_3 ritenuto che all'appaltatrice vada addebitato il “fallace intervento edilizio di attraversamento e allaccio sottotraccia alla colonna di scarico fognario di un tubo di scarico del lavello della cucina dell'abitazione dei convenuti”, nel pavimento del terrazzo a copertura del caseggiato di pertinenza dei convenuti , che ha ritenuto essere la causa di tutte le infiltrazioni “intorno la cassa Controparte_8 camino di sfiato della colonna w.c.” e a cui ha posto rimedio, con esito positivo, altra ditta, Ti-FA
Edilizia.
Pur non avendo partecipato alle operazioni peritali, avvalendosi delle osservazioni del perito CP_6
di parte, della propria compagnia assicurativa, , sostiene che la paternità Persona_4 Controparte_3
attribuitale di tale intervento non sarebbe supportata da alcun elemento probatorio posto che i fenomeni infiltrativi si sono manifestati nel novembre 2019, ma dopo la prima decade di gennaio essa non aveva avuto più accesso al cantiere e successivamente sarebbero intervenute altre imprese, che nemmeno individua con precisione, che avrebbero apportato modifiche agli impianti. A dimostrazione del fatto che le lesioni alle impermeabilizzazioni sarebbero state effettuate successivamente alla fine dei lavori e ad opera di altri soggetti evoca, per il tramite del CTP “documentazione Per_4 fotografica” (v. pag. 4 All. L alla perizia).
Non è il caso di ritornare sulle ragioni per le quali si è ritenuta e si ritiene non persuasiva detta documentazione fotografica posto che la foto a destra della citata pag. 4 dell'All. L è identica a quella di pag. 2 del doc. 10 fasc. ATP, relazione del CTP arch. nella causa iscritta al n. Per_5
11798/2019.
Il CTU ha ritenuto che i danni sul soffitto e parete della camera B dell'int. 17 proprietà Per_3 Pt_4
(danno 10 a pag. 19 della CTU) rientrino tra quelli riconducibili a lavori fatti eseguire dai convenuti.
Anche il CTU nella consulenza tecnica integrativa, che gli era stata assegnata nella causa Per_2 parallela all'udienza del 17.11.2020, richiamata da in comparsa conclusionale, in ordine agli CP_6 inconvenienti descritti nella email dell'avv. Pacella del 10.11.2020, aveva accertato, nell'appartamento int. 17, la presenza di tracce di “nuovo fenomeno”, salvo poi dimenticarsene nelle conclusioni, ovvero i
“danni sul soffitto e parete della camera B” di cui parla il CTU in questa causa. Per_3
Dato che i danni della camera B dell'int. 17 sono descritti come “infiltrazioni su parete e soffitto intorno la cassa camino di sfiato della colonna w.c.”, la medesima conclusione cui il CTU è giunto in ordine a detti danni deve essere trasposta a tutti gli altri danni elencati sotto la lettera B di pag. 19, che si hanno per qui richiamati, per i quali il CTU usa la stessa descrizione. pagina 8 di 16 Posto che questi danni per il CTU vanno ricondotti al “fallace intervento di rispristino” attribuito alla ditta i convenuti hanno diritto di essere da questa manlevati. CP_6
Ad Hoc ha, a sua volta, diritto di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa, Controparte_3
in questo giudizio “chiamata” in garanzia nella forma di una autonoma citazione in apposita
[...]
causa iscritta al n. R.G. 10087/2020, poi riunita.
ha reiterato, in questo giudizio, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa atteso CP_3
che la polizza RC Impresa n. 370084489, valevole a far data dalle ore 24 del 30.10.2017, non Per_1
risulta essere stata più pagata dopo il primo anno e ha quindi cessato i suoi effetti con le ore 24 del
30.10.2018.
Dal momento che i lavori si assumono eseguiti nelle settimane precedenti la fine del dicembre 2018, sostiene che eventuali ed involontari “errori” nell'esecuzione degli stessi non possano ricadere nella copertura.
La tesi non può essere seguita posto che non è vero “che i lavori forieri dei danni vennero eseguiti nelle settimane precedenti la fine del 2018”.
In comparsa i convenuti assumono che i lavori di ristrutturazione nell'appartamento di loro proprietà erano iniziati in data 17.9.2018.
L'argomento inerente la data di inizio dei lavori è già stato affrontato nella causa parallela alla luce delle dichiarazioni colà rese dal teste all'udienza del 29.6.2022 e non può che Testimone_1
condurre alle stesse conclusioni, per cui l'inizio dei lavori ben può essere retrodatato a settembre 2018, periodo in cui la polizza era in vigore, e verso la fine del 2018 restavano da eseguire lavorazioni di finitura, a conferma che la maggior parte dei lavori erano già stati fatti, ben oltre “la semplice predisposizione del cantiere, lo svuotamento di ciò che era ingombro e le prime demolizioni”, come insiste nel sostenere la terza chiamata in comparsa conclusionale richiamandosi ad un tempistica d'abitudine che non si attaglia al cantiere di cui è causa.
L'assunto della terza chiamata secondo cui “le nuove costruzioni siano state eseguite a spanne dalla metà di novembre in poi” resta, pertanto indimostrato.
I danni da infiltrazioni oggetto della domanda di manleva dei convenuti rientrano a pieno titolo nell'oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi di cui alla polizza in quanto è previsto che l'assicurazione “si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali, cioè distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'impresa”.
pagina 9 di 16 La clausola di esclusione di cui all'art. 4 lett. h) invocata dalla terza chiamata non viene in considerazione nel caso di specie in quanto non vi è alcuna “opera in costruzione” e i danni riguardano gli appartamenti degli attori e non cose che si trovano all'interno di esso quale luogo in cui si eseguono i lavori.
Come rilevato da Ad Hoc con il corredo pertinenti citazioni giurisprudenziali la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio “per danni conseguenti a fatti accidentali” è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi posto che l'assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa denominazione e natura, importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità (Cass. Sentenza n. 5273 del 28/02/2008;
Cass. Sentenza n. 4118 del 10/04/1995).
Stante l'operatività della polizza, va dichiarata tenuta a garantire e manlevare la Controparte_3
terza chiamata da ogni conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi obbligazione risarcitoria ad CP_6
essa riferita per effetto della domanda di manleva dei convenuti.
La domanda di manleva formulata in via subordinata da nei confronti del D.L. arch. Alberto CP_6
CC “per averne seguito le direttive” deve, invece, essere respinta in quanto si ritiene sussistente la responsabilità dell'appaltatrice.
La domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti del D.L. arch. Alberto CC si basa sull'assunto che “questi non ha correttamente vigilato durante le fasi di esecuzione delle opere, né le ha scrupolosamente controllate man mano che l'impresa le aveva terminate”; in particolare alla D.L. si addebita di non avere effettuato quella “alta sorveglianza, che solo ad essa competeva, in ordine “al fallace intervento edilizio eseguito dalla non essendosi nemmeno premurata di Controparte_6
aprire il rubinetto del lavello onde ben si sarebbe avveduta, in forza della competenza tecnica che le compete, del pessimo intervento eseguito dall'impresa.
Posta in questi termini la domanda di manleva dei convenuti denota consapevolezza da parte loro che l'unico intervento a venire in rilevo in questo giudizio è quello di attraversamento e allaccio sottotraccia alla colonna di scarico fognario del tubo di scarico del lavello della cucina, esclusi dunque pagina 10 di 16 “i piatti doccia e la surreale situazione del cantiere” cui i medesimi hanno tentato di estenderla in sede di replica conclusionale e che sono cause di responsabilità di non indagate in questo giudizio. CP_6
L'attività di vigilanza del direttore dei lavori sull'esecuzione delle opere, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. n. 10728/2008).
Per quanto concerne il suo ruolo, è stato stabilito (v. Cass. 19 settembre 2016, n. 18285) che lo stesso esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non
è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.
Il parametro della diligentia quam in concreto trovasi richiamato anche dalla giurisprudenza più recente citata dai convenuti (Cass. civ. ord. n. 14456/2023) secondo cui “il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire” … - omissis …- ; “rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera – per quanto qui interessa - alle regole della tecnica”.
In ordine allo specifico addebito che gli viene mosso in questo giudizio, la difesa del D.L. non è puntuale (v. punto 3 della comparsa conclusionale) in quanto sorvola sulla fase di esecuzione dell'intervento in parola, che non è contemplato tra quelli descritti nella relazione All. 13 alla propria comparsa di costituzione, e si concentra sul proprio intervento di metà gennaio 2019, allorchè i condomini dell'interno 17 avevano riferito ai convenuti di infiltrazioni nel proprio appartamento, per sottolineare l'urgenza e tempestività con la quale aveva evidenziato le criticità e le modalità alle quali si sarebbe dovuta attenere l'impresa all'uopo contattata ( per Controparte_10
rimediare ai vizi riscontrati. pagina 11 di 16 Tuttavia, al riguardo, è pertinente la Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023 citata dai convenuti secondo cui “in tema di appalto, l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori”, qui da intendersi come periodo successivo al momento in cui era stata invitata dai CP_6
committenti a lasciare il cantiere.
D'altro canto, è da escludere che l'allaccio alla colonna di scarico fognario del tubo di scarico del lavello della cucina, da cui dipendeva la collocazione della cucina stessa, potesse integrare “un profilo marginale dell'esecuzione dell'opera”, onde la non invocabilità nel caso di specie della sentenza Cass.
n. 20557 del 30.9.2014, citata dal terzo chiamato.
È da ritenere, pertanto, che i danni dagli attori siano conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori e che entrambi ne rispondano solidalmente con conseguente diritto dei convenuti di essere manlevati del relativo esborso, sia in termini di costi ripristino, sia di minore godimento degli appartamenti.
Mentre i primi sono già stati quantificati, ai fini della valorizzazione monetaria delle percentuali di ridotto godimento si assume il valore locativo di € 600,00 per ognuno degli immobili che, a differenza del periodo, non è contestato, e si ottengono i seguenti importi:
INT. 17: € 600,00 x 20% (percentuale riduzione) x 20 mesi (periodo riduzione) = € 2.400,00;
INT. 14: € 600,00 x 10% (percentuale riduzione) x 20 mesi (periodo riduzione) = € 1.200,00;
INT. 11: € 600,00 x 1% (percentuale di riduzione)x 20 mesi (periodo di riduzione) = € 120,00;
INT. 8: € 600,00 x 15% (percentuale riduzione) x 20 mesi (periodo riduzione) = € 1.800,00.
Detti importi vanno posti a carico dei convenuti e del nelle accertate percentuali di CP_7
ripartizione causale dei fenomeni infiltrativi, ovvero in ragione del 47% del totale, pari ad € 2.594,00 a carico dei convenuti, e del 53%, pari ad € 2.925,60, a carico del . CP_7
Su tali somme rivalutate settembre 2023, trattandosi di debito di valore, dovranno altresì essere calcolati la rivalutazione monetaria dal 2023 ad oggi, gli interessi compensativi sulla suddetta somma devalutata anno per anno e computati al tasso legale del tempo, e gli interessi legali sulla suddetta somma come ad oggi determinata dalla sentenza al soddisfo.
pagina 12 di 16 Per la percentuale del 47% del totale, pari ad € 2.594,00 i convenuti hanno diritto di essere manlevati dall'appaltatrice e dal D.L arch. CC. CP_6
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i convenuti vanno condannati al pagamento in favore degli attori della somma di € 3.808,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ragione di: € 1.358,65 in favore di e di proprietari dell'int. 17; € 854,49 in favore di Parte_4 Pt_5 Parte_5
, proprietaria dell'int. 14; € 649,62 in favore di proprietaria dell'int. 11; € Parte_3 Parte_2
946,23 in favore di proprietaria dell'int. 8, ciascuno oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria.
I convenuti vanno, altresì, condannati a pagare agli attori la percentuale del 47% del danno da minore godimento dell'immobile quantificata in ragione di € 1.128,00 in favore di e di Parte_4 [...]
proprietari dell'int. 17; € 564,00 in favore di , proprietaria dell'int. 14; € Parte_5 Parte_3
56,40 in favore di proprietaria dell'int. 11; € 846,00 in favore di Parte_2 Parte_1 proprietaria dell'int. 8, ciascuno oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ad in persona del legale rappresentante p.t., e l'arch. Alberto CC, in Controparte_6
solido, vanno condannati a manlevare e tenere indenni i convenuti di ogni importo che gli stessi siano tenuti a versare per capitale e accessori e spese legali, comprese le spese di CTU, in relazione alle pretese risarcitorie attoree.
in persona del legale rappresentante p.t., va condannata a manlevare e tenere Controparte_3
indenne di ogni importo che la stessa sia tenuta a versare per capitale e Controparte_6
accessori e spese legali, comprese le spese di CTU, in relazione alle pretese avverse.
Vista, infine, la richiesta di pronuncia ex art. 1917 co. 2 c.c., di pagamento diretto da parte dell'assicuratore agli attori danneggiati, ritenuto che si tratti di una modalità di pagamento dell'obbligazione indennitaria, si provvede in conformità, come da dispositivo.
Vista, infine, la richiesta di pronuncia ex art. 1917 co. 3 c.c. di condanna di al Controparte_3
pagamento delle spese legali, comprese le spese tecniche di CTU e di parte per resistere all'azione promossa nel presente giudizio dalle controparti si provvede in conformità come da dispositivo.
Il , in persona dell'amministratore p. t., Controparte_11 Controparte_12
va condannato al pagamento in favore degli attori del 53% dei costi di ripristino dei danni da infiltrazioni, pari ad € 4.305,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ragione di: € 1.960,57 in favore di e di proprietari dell'int. 17; € 421,86 in favore di Parte_4 Parte_5
pagina 13 di 16 , proprietaria dell'int. 14; € 1.923,44 in favore di proprietaria dell'int. Parte_3 Parte_1
8, ciascuno oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il condominio va, altresì, condannato a pagare agli attori la percentuale del 53% del danno da minore godimento dell'immobile quantificata in ragione di € 1.272,00 in favore di e di Parte_4 [...]
proprietari dell'int. 17; € 636,00 in favore di , proprietaria dell'int. 14; € Parte_5 Parte_3
63,60,00 in favore di proprietaria dell'int. 11; € 954,00 in favore di Parte_2 Parte_1 proprietaria dell'int. 8, ciascuno oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Stante la soccombenza i convenuti vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. del 13.8.2022 n. 147, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 si liquidano in: € 919,00 per la fase di studio della controversia;
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale, e così complessivamente in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 237 per spese.
Stante la soccombenza l'Arch. CC e il devono essere Controparte_6 CP_7
condannati al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. del 13.8.2022 n. 147, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 5.200,01 ad
€ 26.000,00 si liquidano in: € 919,00 per la fase di studio della controversia;
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale, e così complessivamente in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
Stante la soccombenza deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore di che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. del 13.8.2022 n. Controparte_6
147, avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 si liquidano in:
€ 460,00 per la fase di studio della controversia;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 840,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, e così complessivamente in €
2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 237,00 per spese, con distrazione in favore dell'avv. Alberto Russo che si dichiara antistatario.
Stante la soccombenza deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in Controparte_6 favore dell'arch. Alberto CC che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. del 13.8.2022 n.
147, avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 si liquidano in: €
460,00 per la fase di studio della controversia;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 840,00 pagina 14 di 16 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, e così complessivamente in €
2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
Le spese di CTU come in atti liquidate vanno poste nella stessa misura definitivamente a carico delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con atto di citazione del 27.1.2020 nei confronti di e Parte_5 Parte_1 CP_1
, nonché di in persona del legale rappresentante p.t, Alberto CP_2 Controparte_6
CC, architetto, e Condominio via Balbi Piovera 17,19 e 21, in persona dell'amministratore p.t e di in persona del legale rappresentante p.t., terzi chiamati, contrariis reiectis, Controparte_3
accertatane la responsabilità: condanna e al pagamento, per le causali di cui in motivazione, di € CP_1 CP_2
2.486,65 in favore di e di € 1.718,49 in favore di , Parte_4 Parte_5 Parte_3 proprietaria dell'int. 14; € 706,02 in favore di € 1.792,23 in favore di;
Parte_2 Parte_1
condanna il , in persona dell'amministratore p. t., Controparte_11 [...]
al pagamento per le causali di cui in motivazione di € 3.232,57 in favore di CP_12 Parte_4
e di € 1.057,00 in favore di;
€ 63.60 in favore di ed
[...] Parte_5 Parte_3 Parte_2
€ 2.887,44 in favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria. Parte_1
Condanna e l'arch. Alberto CC in solido a tenere indenni i convenuti di Controparte_6
quanto tenuti a pagare agli attori per capitale e accessori e spese legali, comprese le spese di CTU, in relazione alle pretese risarcitorie attoree.
Condanna a tenere indenne di quanto tenuta a pagare ai Controparte_3 Controparte_6
convenuti per capitale e accessori e spese legali, comprese le spese di CTU, in relazione alle pretese risarcitorie attoree.
Dichiara tenuta e condanna a pagare direttamente alle controparti l'indennizzo Controparte_3
dovuto.
Condanna i convenuti al pagamento in favore deli attori delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 237 per spese.
Condanna l'Arch. CC e il al pagamento delle spese di lite Controparte_6 CP_7 in favore dei convenuti liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali. pagina 15 di 16 Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'arch. Alberto CC Controparte_6
liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 Controparte_6 liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 237,00 per spese, con distrazione in favore dell'avv. Alberto Russo dichiaratosi antistatario ed ex art. 1917 co. co. 3 c.c. al pagamento delle spese legali, comprese quelle di CTU, sostenute per resistere all'azione promossa dalle controparti nel presente giudizio.
Rigetta nel resto le domande.
Genova, 20 aprile 2025
Il giudice
Barbara Romano
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